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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 06/11/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.
R.G. n. 4-1/2025 Proc. Un.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Sondrio
Sezione Fallimentare Ufficio di Sondrio CIVILE riunita in camera di consiglio in data 30/10/2025 nelle persone dei magistrati: dott. RA RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. IN OM Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. n. 4-1/2025 P.U. promosso su ricorso depositato in data
DA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Località CodiceFiscale_1
Ponte Valentino Zona Industriale ASI AZ 5 di Benevento
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.IVA ), in persona legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Madesimo (SO), via Scalcoggia n. 10 RESISTENTE CONTUMACE
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 05.03.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa CP_1
[...]
• fissata udienza per la data del 15.04.2025 e disposta in quella sede la rinnovazione della notifica, all'udienza del 28.10.2025 il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
notifica avvenuta in data 28.08.2025 con il deposito presso la casa comunale di Madesimo (SO) a mezzo ufficiale giudiziario;
• alla predetta udienza nessuno compariva per parte resistente;
osserva quanto segue:
• sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 C.C.I.I. la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in
Madesimo (SO), pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del
Tribunale di Sondrio e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale e in particolare
“servizio di taxi da piazza e da rimessa, autonoleggio con conducente” come da visura camerale, agli atti;
• per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 C.C.I.I., occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) C.C.I.I. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto
Pagina nr. 2 da parte resistente, che si è disinteressata delle sorti del presente procedimento.
A tanto si aggiunga che per quanto attiene al triennio qui di interesse (esercizi
2022-2024), non risultano depositati i bilanci d'esercizio presso il Registro delle imprese, essendo l'ultimo depositato risalente all'esercizio 2014;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I. dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000.
In particolare, l'esposizione debitoria di cui all'informativa dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, non oggetto di rateizzazione, risulta pari a euro
149.417,14 e il credito del ricorrente ammonta ad euro 53.545,11;
a tal proposito si richiama il costante orientamento già espresso nella vigenza della Legge Fallimentare in forza del quale, con riguardo alla sussistenza del credito vantato dal ricorrente, “la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. n. 23494 del 27 ottobre 2020); nel caso di specie, la pretesa creditoria dell'istante risulta dalla documentazione contrattuale in atti, dal contratto di cessione, atti della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.
124/2019;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett.
b) C.C.I.I. definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Deve ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
Pagina nr. 3 1) dalla cessione dell'attività di impresa a terzi il 21.03.2017 e dalla cancellazione dell'indirizzo pec dal Registro delle Imprese;
2) dalla irreperibilità del destinatario presso la sede legale indicata nel Registro delle imprese nel tentativo di notifica del ricorso;
3) dal mancato deposito dei bilanci per gli esercizi qui di interesse;
4) dall'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'ER.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli articoli 26 e ss C.C.I.I.;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e CP_1
P.IVA ) con sede legale in Madesimo (SO), via Scalcoggia n. 10; P.IVA_2
2. NOMINA giudice delegato la dott. OM IN;
3. NOMINA Curatore la dott. soggetto iscritto Parte_2
all'Albo istituito ai sensi dell'art. 356 C.C.I.I. e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 C.C.I.I.;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
Pagina nr. 4 5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 19/02/2026 alle ore
10:00 davanti al giudice delegato dott. OM IN, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 C.C.I.I.;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 C.C.I.I. non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Pagina nr. 5 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 C.C.I.I.;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 1193 C.C.I.I. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 C.C.I.I., la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 C.C.I.I.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data
30/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
IN OM RA RA
Pagina nr. 6
R.G. n. 4-1/2025 Proc. Un.
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Sondrio
Sezione Fallimentare Ufficio di Sondrio CIVILE riunita in camera di consiglio in data 30/10/2025 nelle persone dei magistrati: dott. RA RA Presidente dott. Francesca Riccardi Giudice dott. IN OM Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per apertura di liquidazione giudiziale
R.G. n. 4-1/2025 P.U. promosso su ricorso depositato in data
DA
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta (C.F.
), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Località CodiceFiscale_1
Ponte Valentino Zona Industriale ASI AZ 5 di Benevento
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI
C.F. e P.IVA ), in persona legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2
tempore, con sede legale in Madesimo (SO), via Scalcoggia n. 10 RESISTENTE CONTUMACE
***
Il Tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato;
rilevato in fatto che:
• con ricorso depositato in data 05.03.2025 parte ricorrente in epigrafe ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa CP_1
[...]
• fissata udienza per la data del 15.04.2025 e disposta in quella sede la rinnovazione della notifica, all'udienza del 28.10.2025 il contraddittorio si è regolarmente costituito con la notifica alla parte resistente del ricorso e del decreto di fissazione udienza;
notifica avvenuta in data 28.08.2025 con il deposito presso la casa comunale di Madesimo (SO) a mezzo ufficiale giudiziario;
• alla predetta udienza nessuno compariva per parte resistente;
osserva quanto segue:
• sussistono, ai sensi degli articoli 26 e 27 C.C.I.I. la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa è situato in Italia e precisamente la sede legale è situata in
Madesimo (SO), pertanto, ricompreso nella competenza territoriale del
Tribunale di Sondrio e non ricorrendo elementi per localizzare una eventuale sede diversa;
• trattasi di impresa avente ad oggetto attività commerciale e in particolare
“servizio di taxi da piazza e da rimessa, autonoleggio con conducente” come da visura camerale, agli atti;
• per ciò che attiene i parametri previsti dall'art. 121 C.C.I.I., occorre preliminarmente ricordare che grava sul soggetto la cui liquidazione sia richiesta provare la sussistenza congiunta dei tre requisiti indicati all'art 2, comma I, lett. d) C.C.I.I. Nella specie tale onere probatorio non è stato assolto
Pagina nr. 2 da parte resistente, che si è disinteressata delle sorti del presente procedimento.
A tanto si aggiunga che per quanto attiene al triennio qui di interesse (esercizi
2022-2024), non risultano depositati i bilanci d'esercizio presso il Registro delle imprese, essendo l'ultimo depositato risalente all'esercizio 2014;
• ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, C.C.I.I. dal momento che l'importo dei debiti scaduti è ampiamente superiore ad € 30.000.
In particolare, l'esposizione debitoria di cui all'informativa dell'Agenzia delle
Entrate – Riscossione, non oggetto di rateizzazione, risulta pari a euro
149.417,14 e il credito del ricorrente ammonta ad euro 53.545,11;
a tal proposito si richiama il costante orientamento già espresso nella vigenza della Legge Fallimentare in forza del quale, con riguardo alla sussistenza del credito vantato dal ricorrente, “la dichiarazione di fallimento presuppone un'autonoma delibazione incidentale, da parte del tribunale fallimentare, compatibilmente con il carattere sommario del rito, circa la sussistenza del credito dedotto a sostegno dell'istanza, quale necessario postulato della verifica della legittimazione del creditore a chiedere il fallimento. In tale ambito il giudice deve valutare non solo le allegazioni e le produzioni della parte istante ma anche i fatti rappresentati dal debitore che valgano a dimostrare l'insussistenza dell'obbligazione addotta o la sua intervenuta estinzione” (Cass. n. 23494 del 27 ottobre 2020); nel caso di specie, la pretesa creditoria dell'istante risulta dalla documentazione contrattuale in atti, dal contratto di cessione, atti della procedura esecutiva immobiliare R.G.E.
124/2019;
• quanto al requisito dell'insolvenza, va rammentato che l'art. 2, comma 1, lett.
b) C.C.I.I. definisce l'insolvenza come lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Deve ritenersi, che nella specie, ricorra una situazione di insolvenza dell'impresa, desumibile:
Pagina nr. 3 1) dalla cessione dell'attività di impresa a terzi il 21.03.2017 e dalla cancellazione dell'indirizzo pec dal Registro delle Imprese;
2) dalla irreperibilità del destinatario presso la sede legale indicata nel Registro delle imprese nel tentativo di notifica del ricorso;
3) dal mancato deposito dei bilanci per gli esercizi qui di interesse;
4) dall'ingente esposizione debitoria nei confronti dell'ER.
Alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere dagli elementi sinora evidenziati il sussistere uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di fare fronte regolarmente alle proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che debba emettersi sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
P.Q.M.
visti gli articoli 26 e ss C.C.I.I.;
1. DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di (C.F. e CP_1
P.IVA ) con sede legale in Madesimo (SO), via Scalcoggia n. 10; P.IVA_2
2. NOMINA giudice delegato la dott. OM IN;
3. NOMINA Curatore la dott. soggetto iscritto Parte_2
all'Albo istituito ai sensi dell'art. 356 C.C.I.I. e in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 C.C.I.I.;
4. ORDINA al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo
2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP
e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 C.C.I.I.;
Pagina nr. 4 5. FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 19/02/2026 alle ore
10:00 davanti al giudice delegato dott. OM IN, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6. ASSEGNA ai creditori e ai terzi titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I., avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 C.C.I.I.;
7. AVVISA i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 C.C.I.I. non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
8. AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
Pagina nr. 5 c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
9. ORDINA al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni ai sensi dell'art. 193 C.C.I.I.;
10. ORDINA al curatore, ai sensi dell'art. 195 C.C.I.I., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 1193 C.C.I.I. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica;
per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;
11. ORDINA che, ai sensi dell'art. 49 C.C.I.I., la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 C.C.I.I.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio della Sezione Unica Civile, in data
30/10/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
IN OM RA RA
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