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Decreto 14 marzo 2025
Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO Volontaria Giurisdizione
N. R.G. 5667-16/2017
Il Giudice Onorario di Pace dott. Salvatore Gagliano, in funzione di giudice tutelare, letta l'istanza dd. 09.10.2023; preso atto dell'intervenuto decesso dell'amministrato occorso in data 31.08.2023; esaminata la documentazione in atti;
considerato che
il prelievo/addebito delle somme dai rapporti finanziari intestati al beneficiario/a defunto/a non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta di successione, atteso che ai sensi dell'articolo 8 del T.U.S. è costituita dal valore globale netto dell'asse ereditario alla data di apertura della successione;
ritenuto che
l'esecuzione di quelle operazioni concernenti i rapporti finanziari del/la de cuius possa essere adempiuta dall' del/lla beneficiario/a deceduto/a, previa CP_1
autorizzazione del giudice tutelare, nelle more della presentazione della dichiarazione di successione o prima che sia dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi è obbligo di presentarla;
considerato che
tra i debiti contratti nell'interesse del defunto amministrato vi è quello relativo al pagamento delle spese funerarie di cui alla fattura n. 649/A05 del 22.02.2023 del Servizio Servizi Demografici e Decentrato – Ufficio Servizi Funerari del Comune di
Trento;
considerato che
il decesso della persona amministrata determina la cessazione di diritto della misura di protezione, con effetti quindi ex nunc per quanto un provvedimento formale di chiusura vada comunque pronunciato dal giudice tutelare ad effetti interni;
considerato che
, una volta cessata la misura, l'amministratore non può più operare nell'interesse del beneficiario, in quanto il mandato legale/giudiziale conferitogli si è estinto;
considerato che
, in via del tutto eccezionale si ammette che l'a.d.s. possa procedere al pagamento delle spese funerarie riguardanti il decesso del beneficiario, in forza del principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 2028, comma 2, e 1728, comma
1, c.c., secondo cui sussiste l'obbligo di continuazione della gestione intrapresa finché
l'erede non possa utilmente subentrare, provvedendo direttamente;
ritenuta, pertanto, l'istanza parzialmente meritevole di accoglimento, posto che è da ritenersi legittimo che l'amministratore di sostegno possa saldare le spese funerarie, mentre quelle ulteriori menzionate in istanza sono da ritenersi debiti ereditari da imputare quindi alla massa ereditaria;
P.Q.M.
autorizza l'avv. Antonio Giacomelli, in qualità di amministratore di sostegno cessante dalle funzioni, a rifondere le spese funerarie sostenute dal sig. per un Controparte_2 importo complessivo di € 2.858,16, come da fatture in atti
Autorizza il prelievo di quanto dovuto dal conto corrente della persona beneficiaria, qualora l'Istituto di credito consenta detta operazione nonostante il decesso dell'amministrato.
Provvedimento con efficacia immediata ex lege.
Si comunichi all'avv. Antonio Giacomelli ed al sig. Controparte_2
Trento, lì 13 marzo 2025
Il Giudice Onorario di Pace
dott. Salvatore Gagliano
Pag. 2 di 2
N. R.G. 5667-16/2017
Il Giudice Onorario di Pace dott. Salvatore Gagliano, in funzione di giudice tutelare, letta l'istanza dd. 09.10.2023; preso atto dell'intervenuto decesso dell'amministrato occorso in data 31.08.2023; esaminata la documentazione in atti;
considerato che
il prelievo/addebito delle somme dai rapporti finanziari intestati al beneficiario/a defunto/a non incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta di successione, atteso che ai sensi dell'articolo 8 del T.U.S. è costituita dal valore globale netto dell'asse ereditario alla data di apertura della successione;
ritenuto che
l'esecuzione di quelle operazioni concernenti i rapporti finanziari del/la de cuius possa essere adempiuta dall' del/lla beneficiario/a deceduto/a, previa CP_1
autorizzazione del giudice tutelare, nelle more della presentazione della dichiarazione di successione o prima che sia dichiarato per iscritto dall'interessato che non vi è obbligo di presentarla;
considerato che
tra i debiti contratti nell'interesse del defunto amministrato vi è quello relativo al pagamento delle spese funerarie di cui alla fattura n. 649/A05 del 22.02.2023 del Servizio Servizi Demografici e Decentrato – Ufficio Servizi Funerari del Comune di
Trento;
considerato che
il decesso della persona amministrata determina la cessazione di diritto della misura di protezione, con effetti quindi ex nunc per quanto un provvedimento formale di chiusura vada comunque pronunciato dal giudice tutelare ad effetti interni;
considerato che
, una volta cessata la misura, l'amministratore non può più operare nell'interesse del beneficiario, in quanto il mandato legale/giudiziale conferitogli si è estinto;
considerato che
, in via del tutto eccezionale si ammette che l'a.d.s. possa procedere al pagamento delle spese funerarie riguardanti il decesso del beneficiario, in forza del principio desumibile dal combinato disposto degli artt. 2028, comma 2, e 1728, comma
1, c.c., secondo cui sussiste l'obbligo di continuazione della gestione intrapresa finché
l'erede non possa utilmente subentrare, provvedendo direttamente;
ritenuta, pertanto, l'istanza parzialmente meritevole di accoglimento, posto che è da ritenersi legittimo che l'amministratore di sostegno possa saldare le spese funerarie, mentre quelle ulteriori menzionate in istanza sono da ritenersi debiti ereditari da imputare quindi alla massa ereditaria;
P.Q.M.
autorizza l'avv. Antonio Giacomelli, in qualità di amministratore di sostegno cessante dalle funzioni, a rifondere le spese funerarie sostenute dal sig. per un Controparte_2 importo complessivo di € 2.858,16, come da fatture in atti
Autorizza il prelievo di quanto dovuto dal conto corrente della persona beneficiaria, qualora l'Istituto di credito consenta detta operazione nonostante il decesso dell'amministrato.
Provvedimento con efficacia immediata ex lege.
Si comunichi all'avv. Antonio Giacomelli ed al sig. Controparte_2
Trento, lì 13 marzo 2025
Il Giudice Onorario di Pace
dott. Salvatore Gagliano
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