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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/05/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 504 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SCARDINA LETIZIA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), _1 C.F._2
parte resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Tribunale di Palermo Sezione I Civile CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi verbale di udienza del 5 maggio 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 14 novembre 2023, della sentenza non definitiva n. 5123/2023, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente _1
, citato e non costituitosi nel presente procedimento.
[...]
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di affidamento dei figli minori e , ritiene il Tribunale di disporne Per_1 Per_2
l'affidamento esclusivo alla madre, odierna ricorrente.
Al riguardo, occorre considerare che, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto solo nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti
"contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337 quater c.c. In assenza di ogni tipizzazione normativa, le circostanze ostative all'affidamento condiviso devono essere individuate dal Giudice con procedimento motivato, secondo quanto previsto dallo stesso art.337 quater c.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, (come nel caso, ad esempio, di un
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Tribunale di Palermo Sezione I Civile
sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale
e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento..." (cfr. Cass. n.
18559/2016; Cass. n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019).
L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio o non contribuisca al mantenimento dello stesso.
Nel caso di specie, la condotta anche processuale del resistente dimostra un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed una condizione di manifesta inidoneità educativa dello stesso, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., può giustificare la mancata adozione del regime dell'affidamento condiviso e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
La ricorrente, infatti, nel corso dell'udienza presidenziale ha dichiarato: “Non so dove vive mio marito. Non ho sue notizie dal 2019.
L'ho visto l'ultima volta in udienza durante il giudizio di separazione. Non ha mai versato il contributo per il mantenimento dei nostri figli né li cerca e
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Tribunale di Palermo Sezione I Civile
incontra” (vedi verbale di udienza del 27 aprile 2023).
A ciò si aggiungano le serie difficoltà incontrate dall'odierna ricorrente nella gestione dei figli, in quanto in diverse occasioni nelle quali era necessario il consenso del padre, quest'ultimo si è rifiutato di prestarlo rendendosi irreperibile, al punto che per chiedere il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto in favore dei figli minori, la madre si è dovuta rivolgere al Giudice
Tutelare per l'autorizzazione (vedi Decreto di accoglimento Giudice tutelare di Palermo rg. 4521/2023 in atti).
I minori, sentiti all'udienza del 5 maggio 2025, hanno confermato il totale disinteresse e l'assenza del padre (vedi verbale di udienza del
5 maggio 2025).
Lo stesso resistente peraltro risulta sottoposto ad un procedimento penale per maltrattamenti a danni della odierna ricorrente, commessi alla presenza dei minori.
Ciò posto, onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la prole minorenne della coppia, nel caso di specie si reputa necessario - nell'interesse superiore della prole anzidetta - disporne l'affidamento esclusivo alla madre, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per i figli.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di
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Tribunale di Palermo Sezione I Civile
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare necessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, l'attuale assenza di ogni rapporto e il disinteresse manifestato dal resistente rispetto all'affidamento dei figli impongono di stabilire che il padre potrà vedere i minori soltanto se loro vorranno, previo accordo con la madre e compatibilmente con le loro esigenze.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui
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Tribunale di Palermo Sezione I Civile
all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Ciò posto, nel caso di specie, non si possiede alcuna informazione sulla situazione patrimoniale e reddituale del resistente, rimasto contumace.
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Tribunale di Palermo Sezione I Civile
La ricorrente, invece, non svolge alcuna attività lavorativa, percepisce, come da lei riferito in udienza presidenziale, il reddito di cittadinanza di 980,00 euro al mese e paga un canone di locazione di
530,00 euro al mese (vedi verbale di udienza del 27 aprile 2023).
Nel caso in esame, dunque, alla luce della scarna documentazione prodotta, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, delle dichiarazioni rese, nonché considerando l'esclusiva permanenza dei figli presso la madre, appare opportuno prevedere a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 300,00 a _1
titolo di contributo per il mantenimento dei minori (€ 150,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti, nella contumacia del resistente : _1
• dispone l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” dei figli minori
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Tribunale di Palermo Sezione I Civile
della coppia nata a [...] il [...] e , Per_1 Per_2
nato a [...] il [...], alla madre concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per i minori, e con facoltà per il padre di vederli secondo le modalità indicate in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in _1
favore di parte ricorrente la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 150,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
• lascia a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, il 6 maggio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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Tribunale di Palermo Sezione I Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 504 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. SCARDINA LETIZIA parte ricorrente
CONTRO
(C.F. ), _1 C.F._2
parte resistente contumace
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
Tribunale di Palermo Sezione I Civile CONCLUSIONI DELLE PARTI: vedi verbale di udienza del 5 maggio 2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
A seguito della emissione, in data 14 novembre 2023, della sentenza non definitiva n. 5123/2023, con la quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, restano da esaminare le ulteriori domande formulate dalle parti.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del resistente _1
, citato e non costituitosi nel presente procedimento.
[...]
Tanto premesso, con riferimento alla domanda di affidamento dei figli minori e , ritiene il Tribunale di disporne Per_1 Per_2
l'affidamento esclusivo alla madre, odierna ricorrente.
Al riguardo, occorre considerare che, nel vigente assetto ordinamentale, l'affidamento esclusivo può essere disposto solo nel caso in cui l'ordinario regime dell'affidamento condiviso risulti
"contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337 quater c.c. In assenza di ogni tipizzazione normativa, le circostanze ostative all'affidamento condiviso devono essere individuate dal Giudice con procedimento motivato, secondo quanto previsto dallo stesso art.337 quater c.c.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che "Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorrerà che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, (come nel caso, ad esempio, di un
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sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale
e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento..." (cfr. Cass. n.
18559/2016; Cass. n. 27/2017; Cass. n. 6535/2019).
L'affidamento esclusivo può, pertanto, essere disposto ogni qualvolta l'affidamento condiviso risulti pregiudizievole all'interesse del minore, come, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio o non contribuisca al mantenimento dello stesso.
Nel caso di specie, la condotta anche processuale del resistente dimostra un completo disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale ed una condizione di manifesta inidoneità educativa dello stesso, tale da concretizzare quel pregiudizio che, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., può giustificare la mancata adozione del regime dell'affidamento condiviso e l'affidamento monogenitoriale in favore della ricorrente.
La ricorrente, infatti, nel corso dell'udienza presidenziale ha dichiarato: “Non so dove vive mio marito. Non ho sue notizie dal 2019.
L'ho visto l'ultima volta in udienza durante il giudizio di separazione. Non ha mai versato il contributo per il mantenimento dei nostri figli né li cerca e
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Tribunale di Palermo Sezione I Civile
incontra” (vedi verbale di udienza del 27 aprile 2023).
A ciò si aggiungano le serie difficoltà incontrate dall'odierna ricorrente nella gestione dei figli, in quanto in diverse occasioni nelle quali era necessario il consenso del padre, quest'ultimo si è rifiutato di prestarlo rendendosi irreperibile, al punto che per chiedere il rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto in favore dei figli minori, la madre si è dovuta rivolgere al Giudice
Tutelare per l'autorizzazione (vedi Decreto di accoglimento Giudice tutelare di Palermo rg. 4521/2023 in atti).
I minori, sentiti all'udienza del 5 maggio 2025, hanno confermato il totale disinteresse e l'assenza del padre (vedi verbale di udienza del
5 maggio 2025).
Lo stesso resistente peraltro risulta sottoposto ad un procedimento penale per maltrattamenti a danni della odierna ricorrente, commessi alla presenza dei minori.
Ciò posto, onde scongiurare la possibile paralisi decisionale su questioni afferenti la prole minorenne della coppia, nel caso di specie si reputa necessario - nell'interesse superiore della prole anzidetta - disporne l'affidamento esclusivo alla madre, concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per i figli.
Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, «le decisioni di
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Tribunale di Palermo Sezione I Civile
maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori».
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), in questi casi, come quello di specie, ove appare necessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337-quater ultimo comma c.c.).
Quanto alla regolamentazione delle visite paterne, l'attuale assenza di ogni rapporto e il disinteresse manifestato dal resistente rispetto all'affidamento dei figli impongono di stabilire che il padre potrà vedere i minori soltanto se loro vorranno, previo accordo con la madre e compatibilmente con le loro esigenze.
❖❖❖
Quanto alla domanda di corresponsione di un contributo al mantenimento della prole, occorre premettere che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui
- 5 -
Tribunale di Palermo Sezione I Civile
all'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, alla assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, giusto disposto dell'art. 148 c.c., non soltanto dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla rispettiva capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione non soltanto delle risorse economiche individuali, ma anche delle accertate potenzialità reddituali.
La fissazione di una somma quale contributo per il mantenimento di un figlio minore può legittimamente venir correlata non tanto alla quantificazione delle entrate derivanti dall'attività professionale svolta dal genitore non convivente, quanto piuttosto ad una valutazione complessiva del minimo essenziale per la vita e la crescita di un bambino dell'età suindicata (in tal senso cfr. Cassazione civile, sez. I, 8 novembre 1997, n. 11025).
Ciò posto, nel caso di specie, non si possiede alcuna informazione sulla situazione patrimoniale e reddituale del resistente, rimasto contumace.
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Tribunale di Palermo Sezione I Civile
La ricorrente, invece, non svolge alcuna attività lavorativa, percepisce, come da lei riferito in udienza presidenziale, il reddito di cittadinanza di 980,00 euro al mese e paga un canone di locazione di
530,00 euro al mese (vedi verbale di udienza del 27 aprile 2023).
Nel caso in esame, dunque, alla luce della scarna documentazione prodotta, tenuto conto delle condizioni reddituali delle parti, delle dichiarazioni rese, nonché considerando l'esclusiva permanenza dei figli presso la madre, appare opportuno prevedere a carico del l'obbligo di versare alla ricorrente la somma di € 300,00 a _1
titolo di contributo per il mantenimento dei minori (€ 150,00 per ciascun figlio).
Il resistente va, inoltre, obbligato a partecipare, nella misura del
50%, alle spese straordinarie che si rendessero necessarie per i figli, nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto da questo Tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.
❖❖❖
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, si reputano sussistenti i presupposti per lasciare a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti, nella contumacia del resistente : _1
• dispone l'affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” dei figli minori
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Tribunale di Palermo Sezione I Civile
della coppia nata a [...] il [...] e , Per_1 Per_2
nato a [...] il [...], alla madre concentrando - ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. - l'esercizio della responsabilità genitoriale in capo a quest'ultima anche con riguardo alle decisioni di maggiore interesse per i minori, e con facoltà per il padre di vederli secondo le modalità indicate in parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di corrispondere in _1
favore di parte ricorrente la somma mensile di € 300,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli della coppia (€ 150,00 per ciascun figlio), da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT F.O.I., oltre al 50% delle spese straordinarie con le modalità e secondo le prescrizioni specificate in motivazione;
• lascia a carico della ricorrente le spese sostenute per l'instaurazione del presente giudizio.
Così deciso in Palermo, il 6 maggio 2025
Il Presidente
Il Giudice est. Francesco Micela
Eleonora Bruno
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