Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/02/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLE PERSONE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORENNI composta dai Signori magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente rel.
Dott. Concetta Pappalardo Consigliere
Dott. Sabrina Lattanzio Consigliere riunito in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1007/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza collegiale del 11.02.2025 e vertente n. ad Agbor Delta State in NIGERIA il 04/04/1984 (C.F.: Parte_1
), rappresentato/a e difeso/a dall'avv. PETROSINO C.F._1
ANTONIETTA, presso il cui studio legale in Catania è elettivamente domiciliato/a, giusta procura in atti appellante nei confronti di
Controparte_1
[...]
Appellata contumace
Con l'intervento del PG,
OGGETTO: appello in materia di protezione internazionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Poiché non è stato possibile provvedere alla notifica a causa di un problema tecnico al sistema informatico, si chiede concedersi nuovo termine per la notifica a parte resistente. Per quanto in premessa si insiste nel contenuto dell'atto di appello ed, all'uopo si deposita relazione psichiatrica e il certificato medico attestante la
Locanda di Castelvetrano
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 35 D. Lgs. n. 25/08 e 702 bis c.p.c. ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Catania l'annullamento del provvedimento emesso dalla commissione territoriale competente il 24/06/2016 di diniego della protezione internazionale ed il riconoscimento in suo favore dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in via di ulteriore subordine, della protezione umanitaria .
Con ordinanza emessa il 15.06.2024, ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., notificata il 19/07/2024
Tribunale di Catania ha respinto il ricorso, evidenziando la non ricorrenza dei presupposti per le misure richieste.
Avverso tale ordinanza con ricorso depositato il 19/07/2024 ha proposto appello chiedendo il riconoscimento in suo favore della protezione sussidiaria Parte_1
e, in subordine, della protezione umanitaria.
Con decreto del 26/07/2024 il presidente della sezione ha nominato il relatore e fissato la comparizione delle parti per il 28/11/2024 assegnando termine per la notifica entro il
10/09/2024.
Quindi con decreto 6/11/2024 il giudice designato ha assegnato termine per note scritte in sostituzione dell'udienza fino al 26/11/2024.
In senso alle note scritte insisteva in ricorso. Indi la Corte rilevata la Parte_1
mancata notifica del ricorso assegnava nuovo termine per rinnovare la notifica entro il
30.12.2024, fissando in sostituzione della nuova prima udienza termine per note scritte entro il 12.2.2025.
All'udienza del 12.2.2025 parte ricorrente chiedeva assegnarsi nuovo termine per notificare
“Poiché non è stato possibile provvedere alla notifica a causa di un problema tecnico al sistema informatico, si chiede concedersi nuovo termine per la notifica a parte resistente”.
Tanto premesso il reclamo va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 291 cpc che impone tale declaratoria laddove – come nella specie - l'ordine di rinnovazione della notifica nel termine assegnato (da intendersi perentorio) non sia eseguito.
Le spese vanno dichiarate irripetibili stante la contumacia del . CP_2
Sante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (vedasi Cassazione civile sez. I, 04/04/2024, n.8982: “Nel caso in cui l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello
Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo”).
PQM
Dichiara inammissibile l'appello proposto con ricorso depositato il 19/07/2024 da avverso l'ordinanza emessa il 15.06.2024, ai sensi dell'art. 702 bis Parte_1
c.p.c., notificata il 19/07/2024 del Tribunale di Catania.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto".
Così deciso in Catania, il 19.2.2025, nella camera di consiglio della sezione persona famiglie e minorenni Civile.
Il Presidente estensore
Massimo Escher