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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/11/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1643/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
La dott.ssa Cristina Maria Caruso, Giudice della Prima sezione Civile del Tribunale di Siracusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1643/2024 R.G., promossa da
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Biagio
Poidimani, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLENTE contro
(codice fiscale ), nata a [...] il [...], ivi Controparte_1 C.F._2 residente, Via Ugo La Malfa n. 17, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Maria
Guerci, che la rappresenta e difende sia unitamente che disgiuntamente all'avvocato Tommaso Serra, giusta procura in atti;
APPELLATA
Con provvedimento del 7.11.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., il giudice poneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c..
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.4.2023 Lo Giudice adiva il Giudice di CE proponendo CP_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatole dall'ex marito il 13.4.2023, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di € 4.347,57 in dipendenza del titolo esecutivo rappresentato dall'ordinanza del giudice istruttore del Tribunale di Siracusa, resa il 3.4.2023.
pagina 1 di 5 In dettaglio, parte opponente contestava l'esistenza dell'intero credito azionato da controparte, sostenendo per un verso che le spese e compensi dell'atto di precetto calcolati secondo il D.M. 55/2014 ammontassero ad € 180,17, in luogo della maggior somma di € 547,57 indicata da controparte e, per altro verso, che il credito intimato dovesse compensarsi con il debito di € 3.064,15 sorto in suo capo in seguito al provvedimento reso dal Tribunale di Siracusa – in persona del dott. Giacomo Rota – il
9.2.2023 nell'ambito del procedimento n. 4163/2022 RG e con il debito pari ad € 2.290,00 relativo ad arretrati di mantenimento per la figlia maturati in epoca antecedente rispetto al titolo Per_1 esecutivo portato ad esecuzione.
In definitiva, parte opponente sosteneva di essere titolare nei confronti dell'ex coniuge di un controcredito di € 5.154,15, di gran lunga superiore rispetto alla somma precetta.
Sulla base di tali premesse, Lo Giudice chiedeva, previa sospensione dell'efficacia esecutiva CP_1 del titolo, di dichiarare inammissibile e/o illegittima l'esecuzione minacciata dal Pt_1 condannandolo altresì al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza del 19.7.2023, in assenza di parte opposta (rimasta contumace nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza), il Giudice di CE sospendeva l'efficacia esecutiva del titolo azionato.
Con comparsa del settembre 2023 si costituiva in giudizio il quale in via Parte_1 preliminare eccepiva l'incompetenza per valore e quella funzionale del Giudice di CE adito, sostenendo essere competente il Tribunale di Siracusa in ragione del valore del controcredito azionato dalla controparte.
Inoltre, sosteneva che, avendo agito in virtù di un titolo esecutivo rappresentato da un provvedimento emesso dal Tribunale di Siracusa, solo quest'ultima autorità sarebbe stata legittimata ad accogliere l'istanza di sospensione avanzata dalla Lo Giudice e non anche – come avvenuto nella specie – il
Giudice di CE.
Con sentenza n. 158/2024 dell'1.2.2024 il Giudice di CE di Siracusa, dopo avere rigettato l'eccezione di incompetenza per valore sollevata da parte opposta, accoglieva l'opposizione e dichiarava inefficace l'atto di precetto, condannando al pagamento delle spese di lite. Parte_1
Avverso detta pronuncia, con atto di citazione notificato il 2.5.2024, proponeva Parte_1 appello dinanzi a questo Tribunale censurando l'ordinanza del 19.7.2023 con la quale il Giudice di
CE di Siracusa aveva disposto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo perché, a suo dire, oltre ad essere carente di motivazione, avrebbe potuto essere emessa solo dall'Autorità giudiziaria competente per valore e funzionalmente, ossia il Tribunale di Siracusa.
Sulla scorta di tali argomentazioni, chiedeva al Giudice di II grado (testualmente) Parte_1
pagina 2 di 5 di: “ritenere e dichiarare che il Giudice di CE era incompetente a decidere sulla opposizione a precetto e sulla sospensione dell'efficacia esecutiva dello stesso. Per l'effetto voglia cassare la sentenza dichiarando competente il Tribunale”. Il tutto oltre condanna della controparte al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la quale eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità del proposto appello per carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c..
Nel merito, chiedeva di rigettare l'impugnazione perché infondata in fatto e in diritto, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c..
Acquisito il fascicolo d'ufficio presso la Cancelleria del Giudice di CE di Siracusa, con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.6.2025 il Giudice di Appello riteneva la causa matura per la decisione e fissava la relativa udienza, assegnando alle parti i termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c..
Con successivo provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. del 7.11.2025, poneva la controversia in decisione sulla base delle conclusioni precisate unicamente da parte appellate con le note scritte del 30.10.2025.
2. In via preliminare, vanno dichiarate inammissibili le note scritte depositate dall'appellante il
12.11.2025, ossia dopo la rimessione della causa in decisione.
In particolare, con provvedimento dell'11.6.2025 questo Giudice, nel rinviare la causa per la decisione all'udienza cartolare del 6.11.2025, aveva assegnato alle parti lo stesso termine per il deposito di note scritte.
Sicchè, la nota depositata il 12.11.2025 appare depositata oltre il termine perentorio ex art. 127 ter c.p.c. e, come tale, va dichiarata inammissibile.
3.L'appello proposto da va dichiarato inammissibile. Parte_1
L'art. 342, comma 1, c.p.c. – nel testo riformato dalla cd. Riforma Cartabia – prevede espressamente che “L''appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità. l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:
1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Siffatta disposizione normativa costituisce il cuore della disciplina dell'appello, giacché dalla sua formulazione discende la configurazione stessa del mezzo di impugnazione, quale strumento strettamente diretto (non già e non più a riesaminare la materia già scrutinata dal primo giudice, ma) a correggere gli eventuali errori della sentenza impugnata
Tanto ricordato in diritto, nel caso di specie l'atto in appello formulato da non Parte_1
pagina 3 di 5 rispetta alcuno dei requisiti formali richiesti, a pena di inammissibilità della impugnazione stessa, dalla norma citata.
La citazione introduttiva di questo II grado di giudizio, infatti, non è formulata in modo chiaro e specifico, non individua uno o più capi del provvedimento impugnato oggetto di censura, né articola i motivi posti alla base della impugnazione.
Parte appellante, a dire la verità, non ha mosso alcuna contestazione di merito alla sentenza oggetto della presente impugnazione, ma si è limitata a censurare unicamente il diverso provvedimento – non suscettibile di appello – rappresentato dall'ordinanza emessa il 19.7.2023 con la quale il Giudice di
CE (in corso di causa) ha accolto l'istanza di sospensione del titolo esecutivo avanzata da CP_1
[...]
Non v'è dubbio, allora, che – da canto ogni considerazione in ordine, in ogni caso, alla non condivisibilità delle ragioni sottese alle censure formulate all'ordinanza del giudice di pace dall'appellante – l'impugnazione proposta dal non rivolgendosi in alcun modo alla sentenza Pt_1 definitoria del giudizio di primo grado, è del tutto mancante dei requisiti enunciati dall'art. 342 c.p.c. e va, di conseguenza, dichiarata inammissibile.
4. Le spese del giudizio di secondo grado, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste interamente a carico dell'appellante, nella misura indicata in dispositivo, in applicazione del
D.M. n.55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 1.101 ad € 5.200,00), dell'assenza di attività istruttoria e della semplicità delle questioni trattate.
In considerazione della manifesta inammissibilità dell'appello proposto da Parte_1 sussistono i presupposti per condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al pagamento, in Parte_1 favore di di una somma equitativamente determinata nella misura del 50% delle Controparte_1 spese di lite liquidate in sentenza a titolo di compensi.
Inoltre, dall'inammissibilità dell'appello deriva l'obbligo in capo all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa - Prima Sezione civile - in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in sede di impugnazione nella causa civile iscritta al n. 1643/2024 R.G., così statuisce: dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la sentenza n. 158/2024 resa Parte_1 dal Giudice di CE di Siracusa l'1.2.2024, che conferma integralmente;
pagina 4 di 5 condanna al pagamento in favore di delle spese del giudizio Parte_1 Controparte_1 di secondo grado, che liquida in complessivi € 900,00 per compensi, oltre al rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A., come per legge;
Co condanna altresì a pagare in favore di Giudice la somma di € 450,00 ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Siracusa, il 25.11.2025.
Il Giudice
dott.ssa Cristina Maria Caruso
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