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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/05/2024, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
N. 2000/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/02/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina Italiana:
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]22 Marzo, 4 con l'Avv. Paola Siani presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 12 luglio 1966 cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Siani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Filago (BG)
(anno 1996 atto n.48 parte 2 serie A, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Filago)
separati consensualmente con verbale in data 21.01.2013 omologato con decreto del
02.03.2013 (N. 77506/2012 R.G.) con il figlio: , nato a [...] il [...] Parte_3
cittadino italiano;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 C.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 febbraio 2024, contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
condizioni:
per il figlio minore di anni diciassette rimane l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso la madre, genitore collocatario, in Corso XXII Marzo, 4
20135 Milano,
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, una sera di ciascuna settimana indicata nel mercoledì ed a week end alternati dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 18.30
della domenica, nonché vederlo, previo avviso alla madre, quando lo riterrà più
opportuno;
il padre potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni nei mesi estivi tra la fine e la ripresa delle attività scolastiche e per metà delle festività natalizie in concordata alternanza;
il Signor continuerà a versare la somma di € Parte_2
500,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT quale contributo alle spese di mantenimento del figlio da versarsi entro il 20 del mese mediante bonifico bancario,
Quanto alle spese extra assegno:
più precisamente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
[...]
; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se Organizzazione_1 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo
specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_1
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_1 Organizzazione_1 ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
[...]
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per
attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage
sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
esse saranno disciplinate dalle Linee Guida stilate dal Tribunale di Milano ed attribuite in misura pari al 50% a ciascun genitore;
l'appartamento, già abitazione coniugale, rimarrà in disponibilità ed onere della Signora
che ne è l'esclusiva proprietaria;
Parte_1
i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto all'equa divisione di ogni altro bene di loro proprietà e di non aver null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione;
i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento;
i coniugi si danno fin d'ora assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità).
I genitori, richiamato l'art. 473 bis 5 ultimo comma C.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co
Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 C.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (Anno
1996 Numero 48 Parte 2 Serie A) contratto in Filago (BG) in data 11.10.1996 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Filago perché
provveda alle annotazioni e le ulteriori incombenze di legge nonché la comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 17/04/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 24/02/2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina Italiana:
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]22 Marzo, 4 con l'Avv. Paola Siani presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2
Nato a Milano il 12 luglio 1966 cittadino Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Paola Siani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Filago (BG)
(anno 1996 atto n.48 parte 2 serie A, trascritto nei registri di stato civile del Comune di Filago)
separati consensualmente con verbale in data 21.01.2013 omologato con decreto del
02.03.2013 (N. 77506/2012 R.G.) con il figlio: , nato a [...] il [...] Parte_3
cittadino italiano;
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 C.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24 febbraio 2024, contenente l'indicazione degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti
condizioni:
per il figlio minore di anni diciassette rimane l'affidamento congiunto con collocazione prevalente presso la madre, genitore collocatario, in Corso XXII Marzo, 4
20135 Milano,
il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio, una sera di ciascuna settimana indicata nel mercoledì ed a week end alternati dalle ore 18.30 del venerdì alle ore 18.30
della domenica, nonché vederlo, previo avviso alla madre, quando lo riterrà più
opportuno;
il padre potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni nei mesi estivi tra la fine e la ripresa delle attività scolastiche e per metà delle festività natalizie in concordata alternanza;
il Signor continuerà a versare la somma di € Parte_2
500,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT quale contributo alle spese di mantenimento del figlio da versarsi entro il 20 del mese mediante bonifico bancario,
Quanto alle spese extra assegno:
più precisamente: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal
[...]
; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se Organizzazione_1 prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo
specialista anche se non coperti dal;
Organizzazione_1
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal , ovvero previsti dal Organizzazione_1 Organizzazione_1 ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
[...]
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per
attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in
Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage
sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
esse saranno disciplinate dalle Linee Guida stilate dal Tribunale di Milano ed attribuite in misura pari al 50% a ciascun genitore;
l'appartamento, già abitazione coniugale, rimarrà in disponibilità ed onere della Signora
che ne è l'esclusiva proprietaria;
Parte_1
i coniugi si danno reciprocamente atto di aver provveduto all'equa divisione di ogni altro bene di loro proprietà e di non aver null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo o ragione;
i coniugi confermano di essere economicamente autosufficienti rinunciando alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento;
i coniugi si danno fin d'ora assenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio (passaporto e carta d'identità).
I genitori, richiamato l'art. 473 bis 5 ultimo comma C.p.c., non ritengono necessario l'ascolto del minore;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co
Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I,
n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 C.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario (Anno
1996 Numero 48 Parte 2 Serie A) contratto in Filago (BG) in data 11.10.1996 tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Filago perché
provveda alle annotazioni e le ulteriori incombenze di legge nonché la comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 17/04/2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________