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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/08/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1501/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1501 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Bosa nello studio dell'avv. Alessandro C.F._2
Campus, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attori contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(c.f. , (c.f. Controparte_4 C.F._6 CP_5
), elettivamente domiciliati in Bosa nello studio dell'avv. Annalisa Soggiu, C.F._7 che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuti contro
(c.f. ), Controparte_6 C.F._8 convenuta contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno adito il Tribunale per sentire dichiarare, in proprio favore, per Pt_1 Parte_2 intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., l'acquisto del fabbricato a uso abitativo sito in Bosa in via Bulvaris n. 3, distinto nel catasto fabbricati al foglio 37, particella 21, che hanno sostenuto di avere posseduto in via esclusiva uti dominus, pacificamente, pubblicamente e senza soluzione di continuità per più di vent'anni.
2. Sono stati convenuti in giudizio – anche in adempimento a ordini impartiti ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. in seguito all'esame delle visure, ipotecarie e catastali, prodotte e dei certificati
1 storici di famiglia dei formali intestatari del bene oggetto della domanda – Persona_1
(deceduta in corso di causa), , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e (che si sono costituiti per chiedere l'accoglimento della CP_5 Controparte_4 domanda degli attori) e che, invece, non si è costituita in giudizio, nonostante la Controparte_6 regolare citazione e di cui è pertanto stata dichiarata la contumacia all'udienza del 20.11.2023.
3. Dichiarato il contraddittorio integro anche in ragione dell'assenza di diritti reali di garanzia trascritti sul fabbricato oggetto della domanda, la causa è stata istruita mediante documenti e assunzione di testimonianze.
§§§
4. Quanto al merito della pretesa, le circostanze esposte nell'atto di citazione in ordine all'esercizio da parte degli attori di un possesso ad usucapionem sull'immobile distinto nel catasto fabbricati del Comune di Bosa (ove è ubicato in via Bulvaris n. 3) al foglio 37, particella 21, hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta e in quanto riferito, all'udienza del 19.05.2025, dai testimoni – personalmente indifferenti agli esiti del processo – e Testimone_1 Tes_2
le cui dichiarazioni sono pienamente credibili, poiché intrinsecamente coerenti e
[...] all'apparenza genuine.
I testimoni hanno dichiarato, per conoscenza diretta (entrambi sono, infatti, frequentatori abituali dell'immobile per ragioni di amicizia con la famiglia degli attori e il anche per motivi di CP_6 lavoro), che e seppur dimoranti vicino a Milano, da almeno venticinque Pt_1 Parte_2 anni utilizzano il fabbricato di via Bulvaris n. 3 in Bosa esercitando le prerogative dominicali.
Più nello specifico, il teste ha riferito di frequentare la casa insieme alla moglie e di avervi CP_6 fatto accesso la prima volta oltre venti anni fa. Il testimone ha anche precisato di avere eseguito negli ultimi dieci anni, su incarico e a spese dei fratelli vari lavori di manutenzione Pt_2
(segnatamente, la tinteggiatura interna delle pareti e il ripristino di alcune infiltrazioni nella terrazza), da ultimo anche nell'estate del 2024.
La teste ha confermato che i lavori di manutenzione, eseguiti dal erano stati Tes_1 CP_6 commissionati e pagati da e e ha dichiarato che questi ultimi, almeno da Pt_1 Parte_2 venticinque anni, le avevano consegnato le chiavi dell'abitazione affinché la aprisse periodicamente;
la testimone ha inoltre riferito che i fratelli usano la casa “d'estate e Pt_2 durante le festività”.
5. Sulla base di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, devono, dunque, ritenersi provati tutti gli elementi costitutivi dell'usucapione.
2 5.1. Quanto al corpus possidendi, l'immobile oggetto della domanda – che corrisponde a quello indicato nelle visure allegate agli atti di causa – è stato correttamente identificato dai testimoni, che hanno saputo collocarlo con precisione nello spazio, essendovisi recati personalmente.
5.2. La prova dell'animus domini ha invece trovato riscontro in elementi oggettivi, quali la finalità dell'uso – per la soddisfazione di esigenze abitative, benché per limitati periodi dell'anno, ma comunque con continuità – e l'esclusività della relazione materiale con la cosa, essendo emerso che, dall'inizio degli anni Duemila (e, dunque, ormai da oltre venti anni), l'immobile indicato nell'atto introduttivo del giudizio è stato utilizzato in via esclusiva da e Pt_2 Parte_1
5.3. Devono, inoltre, ritenersi provate la pubblicità e l'ultraventennalità del possesso, atteso che i testimoni escussi hanno riconosciuto negli attori le persone che, da oltre vent'anni, utilizzano, con esclusione di terzi, il fabbricato oggetto della domanda.
6. Per tali motivi, essendo emerso in modo inequivocabile, sia dall'esame dei documenti depositati in atti sia dalle dichiarazioni testimoniali, che e da oltre vent'anni, Pt_2 Parte_1 possiedono uti dominus, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente il bene oggetto della domanda, deve ritenersi che gli stessi, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., ne abbiano acquistato la proprietà a titolo originario.
7. Poiché i convenuti costituiti hanno aderito alla domanda degli attori, mentre dalla mancata costituzione in giudizio di può dedursi la sua volontà di non opporsi Controparte_6 all'accoglimento della domanda, sussistono motivi per disporre fra le parti la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara, ex 1158 cod. civ., che (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c. f. ) hanno acquistato, per usucapione, nella misura della Pt_2 C.F._2 metà a testa, la proprietà dell'immobile, sito in Bosa, via Bulvaris n. 3, distinto nel catasto fabbricati al foglio 37, particella 21;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari l'esecuzione delle prescritte trascrizioni;
3) dispone fra le parti la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Oristano, 04.08.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania Scanu, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1501 del ruolo degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Bosa nello studio dell'avv. Alessandro C.F._2
Campus, che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, attori contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 Controparte_2
), (c.f. ), C.F._4 Controparte_3 C.F._5
(c.f. , (c.f. Controparte_4 C.F._6 CP_5
), elettivamente domiciliati in Bosa nello studio dell'avv. Annalisa Soggiu, C.F._7 che li difende e rappresenta per procura alle liti depositata in atti, convenuti contro
(c.f. ), Controparte_6 C.F._8 convenuta contumace
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno adito il Tribunale per sentire dichiarare, in proprio favore, per Pt_1 Parte_2 intervenuta usucapione ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., l'acquisto del fabbricato a uso abitativo sito in Bosa in via Bulvaris n. 3, distinto nel catasto fabbricati al foglio 37, particella 21, che hanno sostenuto di avere posseduto in via esclusiva uti dominus, pacificamente, pubblicamente e senza soluzione di continuità per più di vent'anni.
2. Sono stati convenuti in giudizio – anche in adempimento a ordini impartiti ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. in seguito all'esame delle visure, ipotecarie e catastali, prodotte e dei certificati
1 storici di famiglia dei formali intestatari del bene oggetto della domanda – Persona_1
(deceduta in corso di causa), , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e (che si sono costituiti per chiedere l'accoglimento della CP_5 Controparte_4 domanda degli attori) e che, invece, non si è costituita in giudizio, nonostante la Controparte_6 regolare citazione e di cui è pertanto stata dichiarata la contumacia all'udienza del 20.11.2023.
3. Dichiarato il contraddittorio integro anche in ragione dell'assenza di diritti reali di garanzia trascritti sul fabbricato oggetto della domanda, la causa è stata istruita mediante documenti e assunzione di testimonianze.
§§§
4. Quanto al merito della pretesa, le circostanze esposte nell'atto di citazione in ordine all'esercizio da parte degli attori di un possesso ad usucapionem sull'immobile distinto nel catasto fabbricati del Comune di Bosa (ove è ubicato in via Bulvaris n. 3) al foglio 37, particella 21, hanno trovato riscontro nella documentazione prodotta e in quanto riferito, all'udienza del 19.05.2025, dai testimoni – personalmente indifferenti agli esiti del processo – e Testimone_1 Tes_2
le cui dichiarazioni sono pienamente credibili, poiché intrinsecamente coerenti e
[...] all'apparenza genuine.
I testimoni hanno dichiarato, per conoscenza diretta (entrambi sono, infatti, frequentatori abituali dell'immobile per ragioni di amicizia con la famiglia degli attori e il anche per motivi di CP_6 lavoro), che e seppur dimoranti vicino a Milano, da almeno venticinque Pt_1 Parte_2 anni utilizzano il fabbricato di via Bulvaris n. 3 in Bosa esercitando le prerogative dominicali.
Più nello specifico, il teste ha riferito di frequentare la casa insieme alla moglie e di avervi CP_6 fatto accesso la prima volta oltre venti anni fa. Il testimone ha anche precisato di avere eseguito negli ultimi dieci anni, su incarico e a spese dei fratelli vari lavori di manutenzione Pt_2
(segnatamente, la tinteggiatura interna delle pareti e il ripristino di alcune infiltrazioni nella terrazza), da ultimo anche nell'estate del 2024.
La teste ha confermato che i lavori di manutenzione, eseguiti dal erano stati Tes_1 CP_6 commissionati e pagati da e e ha dichiarato che questi ultimi, almeno da Pt_1 Parte_2 venticinque anni, le avevano consegnato le chiavi dell'abitazione affinché la aprisse periodicamente;
la testimone ha inoltre riferito che i fratelli usano la casa “d'estate e Pt_2 durante le festività”.
5. Sulla base di quanto è emerso nel corso dell'istruttoria, devono, dunque, ritenersi provati tutti gli elementi costitutivi dell'usucapione.
2 5.1. Quanto al corpus possidendi, l'immobile oggetto della domanda – che corrisponde a quello indicato nelle visure allegate agli atti di causa – è stato correttamente identificato dai testimoni, che hanno saputo collocarlo con precisione nello spazio, essendovisi recati personalmente.
5.2. La prova dell'animus domini ha invece trovato riscontro in elementi oggettivi, quali la finalità dell'uso – per la soddisfazione di esigenze abitative, benché per limitati periodi dell'anno, ma comunque con continuità – e l'esclusività della relazione materiale con la cosa, essendo emerso che, dall'inizio degli anni Duemila (e, dunque, ormai da oltre venti anni), l'immobile indicato nell'atto introduttivo del giudizio è stato utilizzato in via esclusiva da e Pt_2 Parte_1
5.3. Devono, inoltre, ritenersi provate la pubblicità e l'ultraventennalità del possesso, atteso che i testimoni escussi hanno riconosciuto negli attori le persone che, da oltre vent'anni, utilizzano, con esclusione di terzi, il fabbricato oggetto della domanda.
6. Per tali motivi, essendo emerso in modo inequivocabile, sia dall'esame dei documenti depositati in atti sia dalle dichiarazioni testimoniali, che e da oltre vent'anni, Pt_2 Parte_1 possiedono uti dominus, pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente il bene oggetto della domanda, deve ritenersi che gli stessi, ai sensi dell'art. 1158 cod. civ., ne abbiano acquistato la proprietà a titolo originario.
7. Poiché i convenuti costituiti hanno aderito alla domanda degli attori, mentre dalla mancata costituzione in giudizio di può dedursi la sua volontà di non opporsi Controparte_6 all'accoglimento della domanda, sussistono motivi per disporre fra le parti la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1) dichiara, ex 1158 cod. civ., che (c.f. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(c. f. ) hanno acquistato, per usucapione, nella misura della Pt_2 C.F._2 metà a testa, la proprietà dell'immobile, sito in Bosa, via Bulvaris n. 3, distinto nel catasto fabbricati al foglio 37, particella 21;
2) ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari l'esecuzione delle prescritte trascrizioni;
3) dispone fra le parti la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Oristano, 04.08.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Tania Scanu)
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