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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/10/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SEZIONE I CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
n. 1917/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. Roberta Brigato in sostituzione dell'avv. Parte_1
EL RA, per il nessuno. Controparte_1
L'avv. Brigato precisa le conclusioni come da ricorso;
discute la causa riportandosi a quanto dedotto nel ricorso e a verbale di udienza del 16.9.2025. Evidenzia la sussistenza dei presupposti normativi della “missione” (cfr. il telefax del 12.2.2011 con cui la
è stata comandata all'esercitazione per cui è causa) e dei “maggior rischi e Parte_1
fatiche” connessi alle “particolari condizioni ambientali od operative”, riportandosi agli allegati 9-11 al ricorso e a quanto dedotto sulla natura della esercitazione e sulle qualità del cavallo assegnato alla ricorrente. Si riporta anche all'all. 3 quanto alla quantificazione della invalidità. Insiste pertanto per l'accoglimento delle conclusioni. Rinuncia ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1917/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. EL RA, contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, attualmente in servizio con la qualifica di Vice Questore della Polizia Parte_1
di Stato con sede in Padova, venne comandata “in missione fuori sede”, nel febbraio 2011 - quando prestava servizio presso la questura di Alessandria con la qualifica di Commissario
Capo - presso la scuola equestre di Foresta Burgos (SS), onde frequentare il 1° corso di specializzazione per i “servizi ippomontanti di polizia a cavallo”, calendarizzato tra il 6.3 ed il 15.4.2011 e poi dal 30.5 al 8.7.2011.
Durante una esercitazione condotta sotto la guida dell'istruttore Isp. Andronico, in data
20.6.2011, a causa di “un comportamento repentino ed improvviso dell'animale” cavalcato
(ricorso, pag. 2), veniva disarcionata e cadeva a terra, riportando lesioni personali ed un danno biologico permanente.
Con sentenza n. 2185/2022, che nel presente giudizio non consta essere stata impugnata, il pagina 2 di 10 Tribunale di Cagliari ha condannato il , ritenuto responsabile del Controparte_1
sinistro a norma dell'art. 2050 cc, al risarcimento del danno da invalidità permanente, colà quantificato.
Quel Tribunale ha ritenuto sussistere la responsabilità del (per il tramite di propri CP_1
dipendenti) poiché (i) era stato assegnato all'allieva un cavallo “irrequieto e nervoso”, non adatto a servire gli allievi inesperti e ad essere usato per l'andatura veloce di galoppo;
(ii) la condotta dell'istruttore esperto, di assegnare ad una allieva principiante un cavallo irrequieto, è stata ritenuta “gravemente imprudente”.
Alla è stata poi riconosciuta la dipendenza delle lesioni riportate da causa di Parte_1
servizio “valutata nella misura della Tabella A Ctg VIII da parte della DMML di Torino con verbale AC0MM2121705 del 09.10.2012” (ricorso, pag. 2), e conseguentemente liquidato il relativo indennizzo.
La ricorrente agisce in questa sede per vedersi riconosciuto, in aggiunta, anche lo stato di
“vittima del dovere” di cui all'art. 1 co. 563 e 564 della l. 266/2005, con tutti i conseguenti benefici, economici e giuridici, previsti dall'art. 1 DPR 243/2006, avendo invano presentato istanza all'Amministrazione, rigettata con decreto n. 4242.2023 Area I dal in data 26.6.2024, sul ritenuto presupposto della non riconducibilità Controparte_1
dell'infermità a “particolari condizioni ambientali ed operative di missione”.
Ha pertanto concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa,
- previa disapplicazione del Decreto n. 4242.2023 Area I del , Controparte_1
notificato in data 26.06.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente e/o consequenziale e susseguente:
- condannare il al riconoscimento, quale soggetto equiparato a Controparte_1
vittima del dovere ex art. 1 comma 564 L. 266/2005, la Dott.ssa per Parte_1
tutte le ragioni di cui in narrativa, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge, determinandone la decorrenza;
- per l'effetto, condannare il al riconoscimento in favore della Controparte_1
ricorrente dell'invalidità complessiva nella misura del 27%, così come decretata e
pagina 3 di 10 stabilita in funzione della normativa vigente dalla Commissione Medica di Padova;
- conseguentemente, dichiarare tenuto il all'inserimento della Controparte_1
Dott.ssa nell'elenco ex art. 3 comma 3 DPR n. 243/2006 tenuto dal Parte_1
ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243 Controparte_1
del 07.07.2006, ex art. 1 comma 564 L. 266/2005, ex art. 1904 D.Lgs. n. 66/2010;
- conseguentemente, condannare il al riconoscimento in favore Controparte_1
della Dott.ssa dei benefici economici e giuridici previsti dalle norme in Parte_1
premessa e leggi collegate, tra cui, in particolare: a) della speciale elargizione ex art. 5 comma 1 1egge 206/04 (ovvero € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità), art. 4 comma 1 lett. a) n. 1 DPR 243/2006, art. 34 comma 1 D.L. n. 159/2007 convertito dalla L.
n. 222/07, con decorrenza ex lege;
b) dell'assegno vitalizio di € 500,00 ex art. 2 L. 407/98, ex art. 4 comma 1 lett. b) n. 1 DPR
243/2006, con decorrenza ex lege;
c) dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili ex art. 2 comma 105 L. n. 244/2007, art. 5 comma 3 e 4 L. 206/2004, con decorrenza ex lege;
d) del diritto all'assistenza psicologica art. 6 coma 2 L. n. 206/2004, art. 4 comma 1, lett. c) n. 2 DPR n. 243/2006; d) del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ex art. 15 L. n. 302/1990, art. 4 comma 1 lett. a) n. 2 DPR 243/2006;
e) del diritto all'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedura di liquidazione dei benefici, nonché di quello dall'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex art. 8 L. n. 206/2004, art. 4, comma 1 lett. c)
n. 3 DPR n. 206/2004; f) del diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ex art. 1 comma 2 della legge n.
407/1998; g) del diritto a borse di studio, esenti da imposizione fiscale ex art. 4 legge
407/1998; h) del diritto al riconoscimento di 10 anni di contributi figurativi;
e, comunque, in ogni caso e in generale, di ogni beneficio consequenziale al riconoscimento, ai sensi della legge n. 265/2006, previsto dalla vigente normativa, tenuto conto dell'invalidità complessiva pari al 27%;
- il tutto con decorrenza ex lege, oltre rivalutazione e interessi di legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
pagina 4 di 10 Si è costituito il , eccependo la prescrizione del diritto azionato e Controparte_1
comunque chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato nel merito.
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza del 21.10.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente, va comunque rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
, alla luce del più recente, ma ormai stabile, orientamento della giurisprudenza di CP_1
legittimità, che ha ritenuto imprescrittibile lo status di vittima del dovere.
Accolta una più ampia nozione di status, “inteso come posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persone e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua …che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri (Cass. S.U. n. 483 del 2000)”, la Suprema Corte ha sancito un principio generale di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Costituzione, limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettamento a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica e di durata (cfr. Cass. S.U. n. 10955/2002).
Su tali presupposti generali, è ravvisabile la situazione giuridica dello status, valendo la categoria di vittima del dovere a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4 DPR n.
243/2006.
Pertanto, secondo la Cassazione, rivestendo la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, la natura di "status", “consegue
l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. 30.5.2022, n. 17440).
In altri termini, l'azione di accertamento dello status di vittima del dovere è imprescrittibile, mentre si prescrivono, nel termine ordinario di dieci anni decorrente dalla domanda amministrativa, le provvidenze una tantum (quale la speciale elargizione) ed i ratei delle prestazioni continuative.
pagina 5 di 10 Superata l'eccezione di prescrizione, la domanda è però infondata nel merito.
Con l'art. 1, comma 562 della legge 23.12.2005 n. 266, è stata prevista una progressiva estensione dei benefici, già previsti per le “vittime del terrorismo”, a favore delle “vittime del dovere”.
I successivi, fondamentali commi nn. 563 e 564 del medesimo art. 1 suddetto hanno disposto che: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
La suddetta normativa prevede peculiari forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli, ordinari, in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio.
Il successivo comma 565 della stessa legge ha poi demandato ad un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge n. 400/1988 la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze.
È stato quindi emanato il D.P.R.
7.7.2006 n. 243 (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti
pagina 6 di 10 equiparati ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, a norma dell'articolo 1 comma 565 della L.23 dicembre 2005 n.266”), il cui art. 1 prevede che: “
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n.
407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente
o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Pertanto, in base alla normativa richiamata, presupposto per il riconoscimento dello status di vittima del dovere – rectius, per quanto di rilievo nel caso di specie, di equiparato a vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 co. 564 l. 266/2005 – e, quindi, per il diritto ai relativi benefici è che l'evento traumatico durante il servizio sia avvenuto “per particolari condizioni ambientali ed operative”, che hanno esposto il soggetto a maggiori rischi rispetto a quelli connessi alla normalità della sua attività.
La giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia ha ripetutamente evidenziato sia il fatto che si tratti di “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi” (Cass. S.U. n. 23396/2016), sia l'esigenza di non appiattire i requisiti per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere su quello, presupposto, di dipendenza delle lesioni riportate da “causa di servizio”.
Si è pertanto affermato che “perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre, dunque, che la dipendenza da causa di servizio sia legata al
pagina 7 di 10 concetto di «particolari condizioni», che è concetto aggiuntivo e specifico, che presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario del servizio e quello legato a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto, osservando che «particolare» è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio” (Cass. n. 16852/2024).
Nel corso di attività di addestramento, ovvero di esercitazione, si è ribadito che “al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare” (Cass. n. 5095/2023; n. 16532/2023).
In via esemplificativa, il beneficio per cui è causa è stato così riconosciuto “ad un militare rimasto gravemente infortunato «a seguito di scoppio di ogiva nel corso di esercitazione durante il servizio militare» (Cass. Ord. n. 16532 del 2023); ad un militare di leva per un infortunio occorso durante una simulazione di attacco a cittadella con bomba a mano,
«situazione che appare non ordinaria per il servizio militare di leva» (Cass. Ord. n. 5095 del 2023); ad un militare di leva che ha subito lesioni da scoppio di bomba a mano nell'ambito di esercitazione militare nel corso di servizio di leva ad appena tre settimane dall'inizio del servizio di leva e dopo una breve lezione dedicata all'uso delle bombe, il cui lancio è avvenuto al termine di una giornata di dodici ore di complessivo addestramento
(Cass. Ord. n. 12747 del 2022); ad un militare di leva per un infortunio occorso per
l'intempestivo scoppio di una castagnola durante un'esercitazione di assalto di plotone, in cui il militare doveva attraversare, per primo e in assetto tattico da combattimento, una striscia di terreno, delimitata da fumogeni, rappresentante un campo minato per piazzare la mitragliatrice di reparto destinata a coprire i fucilieri che avrebbero dovuto seguirlo
(Cass. Ord. n. 13365 del 2020); ad un militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento notturna, svolta accidentalmente - per errore commesso da altro militare - con armi cariche, per l'esistenza o per il sopravvenire di
pagina 8 di 10 circostanze o eventi straordinari, quale, nella specie, l'uso di bomba a mano carica anziché inerte (Cass. Sez.U. n. 23396 del 2016)” (Cass. n. 16852/2024, cit., § 13), ma non anche al militare di leva ferito accidentalmente da un proiettile d'arma da fuoco, esploso da un suo superiore di grado nel corso di un addestramento, “che pure ha diritto al riconoscimento dei benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio”, poiché non si è ravvisata la complicazione per l'esistenza od il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (Cass. n. 13114/2015).
Si è ricordata la necessità di adottare una “nozione oggettiva di "particolari condizioni ambientali e operative"”, facendo leva “sul significato dei termini "particolare" e
"straordinario", intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, connaturato all'andamento regolare e corretto delle attività di servizio”, onde identificare “le particolari condizioni ambientali ed operative in situazione oggettive, legate a circostanze o eventi straordinari, preesistenti o sopravvenuti, sia pure riconducibili a comportamenti negligenti ed imprudenti di terzi, ma comunque tali da amplificare il pericolo connesso ai normali compiti di servizio” (Cass. Ord. n. 12611/2020).
Ebbene, venendo al caso di specie, si ritiene allora che debba essere valorizzato il fatto che la causa del sinistro e dunque della invalidità patìta dalla ricorrente debba essere in ultima analisi individuata nel comportamento dell'animale, che essendosi repentinamente ed improvvisamente mosso, ha cagionato la caduta dell'allieva inesperta che lo stava, in quel momento, cavalcando.
Il comportamento dell'istruttore in quella occasione, giudicato “gravemente imprudente” e come tale valorizzato nel giudizio risarcitorio instaurato avanti al Tribunale di Cagliari, non può assumere rilievo in questa sede, sia perché il riconoscimento dello stato di vittima del dovere non ha né deve assumere alcuna valenza lato sensu sanzionatoria o risarcitoria, essendo istituto essenzialmente connotato dalla sua funzione assistenzialistica e previdenziale, sia perché non vale a superare il fatto che la caduta verificatasi, proprio perché cagionata dal comportamento imprevisto, o comunque non adeguatamente pagina 9 di 10 fronteggiato dall'allieva, dell'animale, rappresenta la concretizzazione del “rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso” ad una esercitazione equestre, come quella verificatasi nel caso di specie.
In altri termini, se ogni esercitazione equestre porta in sé il rischio di cadere da cavallo, soprattutto se posta in essere da allievi alle prime armi, e su animali per definizione non approfonditamente conosciuti, non si vede come il caso di specie, valorizzando una nozione oggettiva di “particolari condizioni ambientali e operative”, possa dirsi connotato da un elemento di rischio “fuori dal comune e dall'ordinario”, “deviante rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, comunque connaturato” all'andamento, pur regolare e corretto, di una esercitazione equestre con allievi inesperti, nel senso ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Difettando le “particolari condizioni ambientali od operative”, non può operare l'art. 1 co.
564 l. 266/2005, né può essere riconosciuto lo stato peculiare di “equiparato a vittima del dovere”.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando il DM 55/2014, controversie di valore indeterminato, valori minimi, esclusa la fase istruttoria, siccome congrui all'attività svolta ed alla complessità della lite.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente a rifondere al convenuto le spese Parte_1 CP_1
di lite, liquidate in € 3.689,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, oneri fiscali e previdenziali in quanto dovuti.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Padova, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 10 di 10
SEZIONE I CIVILE
CONTROVERSIE DEL LAVORO
n. 1917/2024 R.G.
VERBALE DI CAUSA
Oggi 21 ottobre 2025, innanzi al Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, sono comparsi:
per l'avv. Roberta Brigato in sostituzione dell'avv. Parte_1
EL RA, per il nessuno. Controparte_1
L'avv. Brigato precisa le conclusioni come da ricorso;
discute la causa riportandosi a quanto dedotto nel ricorso e a verbale di udienza del 16.9.2025. Evidenzia la sussistenza dei presupposti normativi della “missione” (cfr. il telefax del 12.2.2011 con cui la
è stata comandata all'esercitazione per cui è causa) e dei “maggior rischi e Parte_1
fatiche” connessi alle “particolari condizioni ambientali od operative”, riportandosi agli allegati 9-11 al ricorso e a quanto dedotto sulla natura della esercitazione e sulle qualità del cavallo assegnato alla ricorrente. Si riporta anche all'all. 3 quanto alla quantificazione della invalidità. Insiste pertanto per l'accoglimento delle conclusioni. Rinuncia ad attendere la lettura del dispositivo.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito, decide la causa con sentenza ex art. 429 cpc, allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Giudice, dott. Pier Francesco Bazzega, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile iscritta al n. 1917/2024 R.G. promossa da
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
con il patrocinio dell'avv. EL RA, contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
- convenuto - con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA,
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.10.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
, attualmente in servizio con la qualifica di Vice Questore della Polizia Parte_1
di Stato con sede in Padova, venne comandata “in missione fuori sede”, nel febbraio 2011 - quando prestava servizio presso la questura di Alessandria con la qualifica di Commissario
Capo - presso la scuola equestre di Foresta Burgos (SS), onde frequentare il 1° corso di specializzazione per i “servizi ippomontanti di polizia a cavallo”, calendarizzato tra il 6.3 ed il 15.4.2011 e poi dal 30.5 al 8.7.2011.
Durante una esercitazione condotta sotto la guida dell'istruttore Isp. Andronico, in data
20.6.2011, a causa di “un comportamento repentino ed improvviso dell'animale” cavalcato
(ricorso, pag. 2), veniva disarcionata e cadeva a terra, riportando lesioni personali ed un danno biologico permanente.
Con sentenza n. 2185/2022, che nel presente giudizio non consta essere stata impugnata, il pagina 2 di 10 Tribunale di Cagliari ha condannato il , ritenuto responsabile del Controparte_1
sinistro a norma dell'art. 2050 cc, al risarcimento del danno da invalidità permanente, colà quantificato.
Quel Tribunale ha ritenuto sussistere la responsabilità del (per il tramite di propri CP_1
dipendenti) poiché (i) era stato assegnato all'allieva un cavallo “irrequieto e nervoso”, non adatto a servire gli allievi inesperti e ad essere usato per l'andatura veloce di galoppo;
(ii) la condotta dell'istruttore esperto, di assegnare ad una allieva principiante un cavallo irrequieto, è stata ritenuta “gravemente imprudente”.
Alla è stata poi riconosciuta la dipendenza delle lesioni riportate da causa di Parte_1
servizio “valutata nella misura della Tabella A Ctg VIII da parte della DMML di Torino con verbale AC0MM2121705 del 09.10.2012” (ricorso, pag. 2), e conseguentemente liquidato il relativo indennizzo.
La ricorrente agisce in questa sede per vedersi riconosciuto, in aggiunta, anche lo stato di
“vittima del dovere” di cui all'art. 1 co. 563 e 564 della l. 266/2005, con tutti i conseguenti benefici, economici e giuridici, previsti dall'art. 1 DPR 243/2006, avendo invano presentato istanza all'Amministrazione, rigettata con decreto n. 4242.2023 Area I dal in data 26.6.2024, sul ritenuto presupposto della non riconducibilità Controparte_1
dell'infermità a “particolari condizioni ambientali ed operative di missione”.
Ha pertanto concluso chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa,
- previa disapplicazione del Decreto n. 4242.2023 Area I del , Controparte_1
notificato in data 26.06.2024, e di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente e/o consequenziale e susseguente:
- condannare il al riconoscimento, quale soggetto equiparato a Controparte_1
vittima del dovere ex art. 1 comma 564 L. 266/2005, la Dott.ssa per Parte_1
tutte le ragioni di cui in narrativa, ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge, determinandone la decorrenza;
- per l'effetto, condannare il al riconoscimento in favore della Controparte_1
ricorrente dell'invalidità complessiva nella misura del 27%, così come decretata e
pagina 3 di 10 stabilita in funzione della normativa vigente dalla Commissione Medica di Padova;
- conseguentemente, dichiarare tenuto il all'inserimento della Controparte_1
Dott.ssa nell'elenco ex art. 3 comma 3 DPR n. 243/2006 tenuto dal Parte_1
ai fini della concessione dei benefici assistenziali ex D.P.R. n. 243 Controparte_1
del 07.07.2006, ex art. 1 comma 564 L. 266/2005, ex art. 1904 D.Lgs. n. 66/2010;
- conseguentemente, condannare il al riconoscimento in favore Controparte_1
della Dott.ssa dei benefici economici e giuridici previsti dalle norme in Parte_1
premessa e leggi collegate, tra cui, in particolare: a) della speciale elargizione ex art. 5 comma 1 1egge 206/04 (ovvero € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità), art. 4 comma 1 lett. a) n. 1 DPR 243/2006, art. 34 comma 1 D.L. n. 159/2007 convertito dalla L.
n. 222/07, con decorrenza ex lege;
b) dell'assegno vitalizio di € 500,00 ex art. 2 L. 407/98, ex art. 4 comma 1 lett. b) n. 1 DPR
243/2006, con decorrenza ex lege;
c) dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 mensili ex art. 2 comma 105 L. n. 244/2007, art. 5 comma 3 e 4 L. 206/2004, con decorrenza ex lege;
d) del diritto all'assistenza psicologica art. 6 coma 2 L. n. 206/2004, art. 4 comma 1, lett. c) n. 2 DPR n. 243/2006; d) del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket per ogni prestazione sanitaria ex art. 15 L. n. 302/1990, art. 4 comma 1 lett. a) n. 2 DPR 243/2006;
e) del diritto all'esenzione dall'imposta di bollo, relativamente ai documenti e agli atti delle procedura di liquidazione dei benefici, nonché di quello dall'esenzione delle indennità erogate da ogni tipo di imposta ex art. 8 L. n. 206/2004, art. 4, comma 1 lett. c)
n. 3 DPR n. 206/2004; f) del diritto al collocamento obbligatorio, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli ex art. 1 comma 2 della legge n.
407/1998; g) del diritto a borse di studio, esenti da imposizione fiscale ex art. 4 legge
407/1998; h) del diritto al riconoscimento di 10 anni di contributi figurativi;
e, comunque, in ogni caso e in generale, di ogni beneficio consequenziale al riconoscimento, ai sensi della legge n. 265/2006, previsto dalla vigente normativa, tenuto conto dell'invalidità complessiva pari al 27%;
- il tutto con decorrenza ex lege, oltre rivalutazione e interessi di legge.
Con vittoria di spese e competenze professionali”.
pagina 4 di 10 Si è costituito il , eccependo la prescrizione del diritto azionato e Controparte_1
comunque chiedendo il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato nel merito.
La causa, documentale, è stata discussa all'udienza del 21.10.2025.
***
Il ricorso va rigettato.
Preliminarmente, va comunque rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal
, alla luce del più recente, ma ormai stabile, orientamento della giurisprudenza di CP_1
legittimità, che ha ritenuto imprescrittibile lo status di vittima del dovere.
Accolta una più ampia nozione di status, “inteso come posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persone e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua …che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri (Cass. S.U. n. 483 del 2000)”, la Suprema Corte ha sancito un principio generale di imprescrittibilità del diritto alle prestazioni previdenziali o assistenziali garantite dall'art. 38 Costituzione, limitando la prescrittibilità (e/o l'assoggettamento a decadenza) per i singoli ratei, periodicamente risorgenti in quanto oggetto di un'obbligazione pubblica e di durata (cfr. Cass. S.U. n. 10955/2002).
Su tali presupposti generali, è ravvisabile la situazione giuridica dello status, valendo la categoria di vittima del dovere a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4 DPR n.
243/2006.
Pertanto, secondo la Cassazione, rivestendo la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, la natura di "status", “consegue
l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. 30.5.2022, n. 17440).
In altri termini, l'azione di accertamento dello status di vittima del dovere è imprescrittibile, mentre si prescrivono, nel termine ordinario di dieci anni decorrente dalla domanda amministrativa, le provvidenze una tantum (quale la speciale elargizione) ed i ratei delle prestazioni continuative.
pagina 5 di 10 Superata l'eccezione di prescrizione, la domanda è però infondata nel merito.
Con l'art. 1, comma 562 della legge 23.12.2005 n. 266, è stata prevista una progressiva estensione dei benefici, già previsti per le “vittime del terrorismo”, a favore delle “vittime del dovere”.
I successivi, fondamentali commi nn. 563 e 564 del medesimo art. 1 suddetto hanno disposto che: “563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
La suddetta normativa prevede peculiari forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli, ordinari, in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio.
Il successivo comma 565 della stessa legge ha poi demandato ad un regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 1 della legge n. 400/1988 la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze.
È stato quindi emanato il D.P.R.
7.7.2006 n. 243 (“Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti
pagina 6 di 10 equiparati ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità organizzata e del terrorismo, a norma dell'articolo 1 comma 565 della L.23 dicembre 2005 n.266”), il cui art. 1 prevede che: “
1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n.
407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente
o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Pertanto, in base alla normativa richiamata, presupposto per il riconoscimento dello status di vittima del dovere – rectius, per quanto di rilievo nel caso di specie, di equiparato a vittima del dovere ai sensi dell'art. 1 co. 564 l. 266/2005 – e, quindi, per il diritto ai relativi benefici è che l'evento traumatico durante il servizio sia avvenuto “per particolari condizioni ambientali ed operative”, che hanno esposto il soggetto a maggiori rischi rispetto a quelli connessi alla normalità della sua attività.
La giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia ha ripetutamente evidenziato sia il fatto che si tratti di “un diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un'infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi” (Cass. S.U. n. 23396/2016), sia l'esigenza di non appiattire i requisiti per il riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere su quello, presupposto, di dipendenza delle lesioni riportate da “causa di servizio”.
Si è pertanto affermato che “perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio, non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre, dunque, che la dipendenza da causa di servizio sia legata al
pagina 7 di 10 concetto di «particolari condizioni», che è concetto aggiuntivo e specifico, che presuppone una distinzione tra lo svolgimento ordinario del servizio e quello legato a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto, osservando che «particolare» è la causa di danno che non è comune alla platea degli occupati che svolgono il medesimo servizio” (Cass. n. 16852/2024).
Nel corso di attività di addestramento, ovvero di esercitazione, si è ribadito che “al militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento competono i benefici, di cui all'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, se i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare” (Cass. n. 5095/2023; n. 16532/2023).
In via esemplificativa, il beneficio per cui è causa è stato così riconosciuto “ad un militare rimasto gravemente infortunato «a seguito di scoppio di ogiva nel corso di esercitazione durante il servizio militare» (Cass. Ord. n. 16532 del 2023); ad un militare di leva per un infortunio occorso durante una simulazione di attacco a cittadella con bomba a mano,
«situazione che appare non ordinaria per il servizio militare di leva» (Cass. Ord. n. 5095 del 2023); ad un militare di leva che ha subito lesioni da scoppio di bomba a mano nell'ambito di esercitazione militare nel corso di servizio di leva ad appena tre settimane dall'inizio del servizio di leva e dopo una breve lezione dedicata all'uso delle bombe, il cui lancio è avvenuto al termine di una giornata di dodici ore di complessivo addestramento
(Cass. Ord. n. 12747 del 2022); ad un militare di leva per un infortunio occorso per
l'intempestivo scoppio di una castagnola durante un'esercitazione di assalto di plotone, in cui il militare doveva attraversare, per primo e in assetto tattico da combattimento, una striscia di terreno, delimitata da fumogeni, rappresentante un campo minato per piazzare la mitragliatrice di reparto destinata a coprire i fucilieri che avrebbero dovuto seguirlo
(Cass. Ord. n. 13365 del 2020); ad un militare di leva rimasto ferito, con esiti permanenti, nel corso di un'azione di addestramento notturna, svolta accidentalmente - per errore commesso da altro militare - con armi cariche, per l'esistenza o per il sopravvenire di
pagina 8 di 10 circostanze o eventi straordinari, quale, nella specie, l'uso di bomba a mano carica anziché inerte (Cass. Sez.U. n. 23396 del 2016)” (Cass. n. 16852/2024, cit., § 13), ma non anche al militare di leva ferito accidentalmente da un proiettile d'arma da fuoco, esploso da un suo superiore di grado nel corso di un addestramento, “che pure ha diritto al riconoscimento dei benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio”, poiché non si è ravvisata la complicazione per l'esistenza od il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare (Cass. n. 13114/2015).
Si è ricordata la necessità di adottare una “nozione oggettiva di "particolari condizioni ambientali e operative"”, facendo leva “sul significato dei termini "particolare" e
"straordinario", intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, connaturato all'andamento regolare e corretto delle attività di servizio”, onde identificare “le particolari condizioni ambientali ed operative in situazione oggettive, legate a circostanze o eventi straordinari, preesistenti o sopravvenuti, sia pure riconducibili a comportamenti negligenti ed imprudenti di terzi, ma comunque tali da amplificare il pericolo connesso ai normali compiti di servizio” (Cass. Ord. n. 12611/2020).
Ebbene, venendo al caso di specie, si ritiene allora che debba essere valorizzato il fatto che la causa del sinistro e dunque della invalidità patìta dalla ricorrente debba essere in ultima analisi individuata nel comportamento dell'animale, che essendosi repentinamente ed improvvisamente mosso, ha cagionato la caduta dell'allieva inesperta che lo stava, in quel momento, cavalcando.
Il comportamento dell'istruttore in quella occasione, giudicato “gravemente imprudente” e come tale valorizzato nel giudizio risarcitorio instaurato avanti al Tribunale di Cagliari, non può assumere rilievo in questa sede, sia perché il riconoscimento dello stato di vittima del dovere non ha né deve assumere alcuna valenza lato sensu sanzionatoria o risarcitoria, essendo istituto essenzialmente connotato dalla sua funzione assistenzialistica e previdenziale, sia perché non vale a superare il fatto che la caduta verificatasi, proprio perché cagionata dal comportamento imprevisto, o comunque non adeguatamente pagina 9 di 10 fronteggiato dall'allieva, dell'animale, rappresenta la concretizzazione del “rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso” ad una esercitazione equestre, come quella verificatasi nel caso di specie.
In altri termini, se ogni esercitazione equestre porta in sé il rischio di cadere da cavallo, soprattutto se posta in essere da allievi alle prime armi, e su animali per definizione non approfonditamente conosciuti, non si vede come il caso di specie, valorizzando una nozione oggettiva di “particolari condizioni ambientali e operative”, possa dirsi connotato da un elemento di rischio “fuori dal comune e dall'ordinario”, “deviante rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, comunque connaturato” all'andamento, pur regolare e corretto, di una esercitazione equestre con allievi inesperti, nel senso ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Difettando le “particolari condizioni ambientali od operative”, non può operare l'art. 1 co.
564 l. 266/2005, né può essere riconosciuto lo stato peculiare di “equiparato a vittima del dovere”.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano applicando il DM 55/2014, controversie di valore indeterminato, valori minimi, esclusa la fase istruttoria, siccome congrui all'attività svolta ed alla complessità della lite.
p.q.m.
il Giudice, definitivamente decidendo:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente a rifondere al convenuto le spese Parte_1 CP_1
di lite, liquidate in € 3.689,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, oneri fiscali e previdenziali in quanto dovuti.
Sentenza resa nelle forme di cui all'art. 429 cpc.
Padova, 21 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Pier Francesco Bazzega
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