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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
5609/2024 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di cessa- zione degli effetti civili del matrimonio religioso”, proposta da
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. VALERIO VITO
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con l'Avv. VALERIO VITO
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15/04/2025, so- stituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c..
Esaminato il ricorso proposto in data 29/10/2024 dai predetti co- niugi, separati giudizialmente giusta sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Bari n. 4007/2015, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio religioso;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sosti- tuire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non vo- lersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non de- termina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce-
lebrato in Bari in data 03/10/1992 tra Parte_1
(BARI (BA), 06/10/1968) e Parte_2
(MODUGNO (BA), 06/06/1968) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1536, parte
II, serie A, anno 1992;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
2 Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Valeria Guaragnella – Giudice
• Dott.ssa Sara Mazzotta – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale
5609/2024 V.G., avente ad oggetto “domanda congiunta di cessa- zione degli effetti civili del matrimonio religioso”, proposta da
(C.F. , con Parte_1 C.F._1
l'Avv. VALERIO VITO
e da
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
con l'Avv. VALERIO VITO
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 15/04/2025, so- stituita con deposito di note ex articolo 127 ter c.p.c..
Esaminato il ricorso proposto in data 29/10/2024 dai predetti co- niugi, separati giudizialmente giusta sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Bari n. 4007/2015, ricorso finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del
1 matrimonio religioso;
rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
verificato che ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3 n.2) lett. b) della legge n. 898/1970 e ss.mm.; preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., di sosti- tuire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non vo- lersi riconciliare;
constatato che il Presidente ha disposto la trasmissione degli atti al
P.M. per il relativo parere;
considerato, ai fini delle spese, che la domanda congiunta non de- termina alcuna soccombenza
P.Q.M.
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio ce-
lebrato in Bari in data 03/10/1992 tra Parte_1
(BARI (BA), 06/10/1968) e Parte_2
(MODUGNO (BA), 06/06/1968) e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bari al n. 1536, parte
II, serie A, anno 1992;
2. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo;
3. DICHIARA che la donna perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
4. ORDINA al Cancelliere di trasmettere, dopo il passaggio in giu- dicato, copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello
2 Stato Civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5. NULLA per le spese.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il giorno 15/04/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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