CA
Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/08/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 139 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 04 luglio 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marraffa Pierleo Parte_1
APPELLANTE -
E
, rappresento e difeso dall'avv. Francesco Bianco Controparte_1
– APPELLATO –
a seguito di atto di citazione in appello depositato il 17 aprile 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2521/2022 del 14.10.2022. 1
Conclusioni della parte appellante: Accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza impugnata, e nel merito accogliere le conclusioni formulate dall'attore in primo grado, e precisamente: 1) Accertare la responsabilità del Sig. nella causazione dei danni morali e non CP_1 patrimoniali subiti dall'attore; 2) Condannare il Sig. a risarcire tutti i danni causati CP_1 all'attore nella misura della complessiva somma di €. 50.000,00 (cinquantamila), indicativamente richiesta, o nella diversa somma, anche eventualmente maggiore, che il Giudice riterrà equa nell'esercizio dei suoi poteri equitativi. 3) Oltre ad interessi legali e alla rivalutazione monetaria calcolati dal dovuto sino al soddisfo. 4) Condannare l'appellato al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, rimborso forfettario 15% e rimborso dei contributi unificati e diritti di cancelleria di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni della parte appellata: Voglia, pertanto, l'll.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: I. Rigettare nel merito i motivi di gravame, perché infondati sia in fatto che in diritto. II. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre oneri come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il sig. conveniva in giudizio il sig per vedersi Pt_1 CP_1 riconoscere il risarcimento dei danni morali e non patrimoniali, patiti a causa di una serie di dichiarazioni, pubblicate tra il settembre 2018 ed il settembre 2020 dal convenuto, sulla propria pagina personale di Facebook, o su quella del Movimento Idealista (movimento politico fondato dal nella locale cittadina di MA Franca), Pt_1
o sulla mail aziendale della (solida impresa di cui il è Controparte_2 Pt_1 legale rappresentante), dall'asserito contenuto offensivo nei confronti dell'attore, e dagli asseriti effetti persecutori sulla propria vita.
Si costituiva il sig. sostenendo che i suoi commenti e post non fossero CP_1 illeciti, ma una legittima espressione del diritto di critica, e che gli stessi miravano a stimolare una riflessione pubblica su temi di interesse generale, e che il linguaggio utilizzato, pur aspro e pungente, rientrava nell'alveo del diritto di critica politica, dai toni storicamente più accesi rispetto ad altri ambiti di manifestazione delle proprie opinioni. Chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria.
2 Il giudice di primo grado con sentenza 2521/2022 rigettava la domanda attorea, ritenendo che le espressioni utilizzate dal si esaurissero nella manifestazione di CP_1 valutazioni personali sull'operato politico del , da ricondurre nell'alveo Pt_1 dell'esercizio del diritto di critica
Avverso tale sentenza ha spiegato appello censurando la Parte_1 sentenza per i seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza per violazione dell'art 281 sexies c.p.c.; 2) Motivazione erronea ed illogica, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti.
Si è costituito , per insistere nel rigetto dell'appello e nella Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 04.07.2025, concessi già i termini ex art 352 c.p.c., e depositate dalle parti le rispettive memorie conclusive, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il ha dedotto che la sentenza 2521/2022 Pt_1 del 14 ottobre 2022 è affetta da nullità insanabile, poiché ha violato l'articolo 281 sexies c.p.c. (nella sua formulazione pre-Riforma Cartabia) e le normative sul processo telematico. L'appellante ha lamentato che il giudice non abbia letto in udienza né il dispositivo, né le motivazioni, limitandosi a sciogliere la riserva ed a depositare la sentenza, senza che questa fosse contenuta nel verbale d'udienza e senza un immediato deposito telematico, ma cartaceo (con timbro della cancelleria, attestante il deposito). Inoltre, la sentenza sarebbe stata pubblicata 3 giorni dopo, ossia il 17 ottobre 2022. Infine, l'appellante ha lamentato che la fissazione dell'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, è stata un "mero arbitrio", in quanto avvenuta con provvedimento fuori udienza, dopo che le parti avevano già depositato le comparse conclusionali e senza alcuna richiesta di discussione orale. Tali violazioni delle norme processuali, comporterebbero, nella prospettiva dell'appellante, la nullità della sentenza.
Il motivo non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Come si evince dall'esame del fascicolo di primo grado, la sentenza è contenuta nel verbale dell'udienza del 14.10.2022, in cui si attesta che il giudice decide come da separata sentenza. Da tale attestazione non è possibile evincere che la motivazione ed il suo dispositivo non siano stati letti in udienza. Ma, anche a voler ammettere che non vi
3 sia stata lettura in udienza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, già antecedentemente alla cosiddetta "Riforma Cartabia", che “La sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione" (Cass. Sentenza n. 2736 del 12/02/2015)
L'unica anomalia è costituita dal fatto che il giudice ha dichiarato di decidere, sciogliendo la riserva, quando in realtà ha deciso la causa all'esito della discussione orale, il giorno stesso dell'udienza predetta. Pertanto, solo per errore materiale ha dichiarato di sciogliere la riserva e deciso come da separata sentenza, quando, invece, decidendo (e depositando) la causa il giorno stesso della discussione, ed all'esito della stessa, ha deciso secondo il paradigma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il deposito cartaceo della sentenza in cancelleria, avvenuto sempre in data 14.10.2022, è valido, seppure non avvenuto nelle forme telematiche, sussistendo sempre la possibilità di non utilizzare tali forme, quando le stesse non sono nella immediata disponibilità del giudice e della cancelleria;
infatti, ai sensi dell'art. 196quinques, comma 1, c.p.c, nella formulazione applicabile al giudizio in esame, instaurato prima della riforma
“Cartabia”, “L'atto del processo è redatto in formato elettronico dal magistrato….. ed è depositato telematicamente nel fascicolo telematico”; tuttavia, ai sensi del comma 4 della predetta norma,
“Se l'atto del processo è in formato cartaceo il cancellerie ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico”. Tanto è avvenuto nella fattispecie in esame, in cui il cancelliere, attestato il deposito in cancelleria della sentenza in formato cartaceo, ne ha estratto copia informatica e l'ha depositata nel fascicolo telematico.
Infine, la censura relativa alla fissazione dell'udienza in un momento successivo alla precisazione delle conclusioni e al deposito delle comparse conclusionali non integra alcun "mero arbitrio" o violazione procedurale rilevante. La scelta del giudice di fissare un'udienza per la decisione (anche al fine di chiedere chiarimenti alle parti, da risolvere in sede di discussione), anche se non richiesta dalle parti, rientra nelle sue facoltà di gestione del processo, che seppure causando un ulteriore allungamento del processo, non ha comportato alcuna nullità normativamente prevista, e non ha causato alcuna compromissione del diritto di difesa o del contraddittorio delle parti.
Infine, non è vero che la sentenza è stata depositata il 17.10.22, tre giorni dopo l'udienza, in quanto, come si evince dall'analisi del fascicolo telematico la sentenza è stata inserita dal cancelliere nel fascicolo telematico in data 14.10.22, così come il verbale di udienza che la contiene. Solo la trasmissione della sentenza alla Agenzia delle Entrate è avvenuta in data 17.10.22, senza violazione di alcuna norma processuale.
4 Con il secondo motivo di appello, il lamenta l'erronea ed illogica Pt_1 motivazione della sentenza, contestando la valutazione finale del giudice, il quale avrebbe ricondotto tutte le esternazioni del al legittimo esercizio della libertà di CP_1 espressione del proprio pensiero ed al legittimo esercizio del diritto di critica politica.
Il motivo va accolto parzialmente.
Il diritto di critica ed il diritto di manifestazione del proprio pensiero, tutelati dalla Costituzione, possono essere esercitati legittimamente se hanno ad oggetto temi di interesse generale, rispettano la verità storica e non superare i limiti della continenza ( non dovendo mai sfociare in attacchi gratuiti o eccessivi alla reputazione ed all'onore della persona di cui si parla); come recentemente affermato dalla Suprema Corte “Il limite all'esercizio del diritto di critica deve intendersi superato quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato, senza alcuna finalità di pubblico interesse” (Cass. Sen. 27930/2023). Di conseguenza, è necessario analizzare le singole espressioni, contestualizzarle e verificare se il diritto di critica del abbia i CP_1 requisiti previsti
Con riferimento ai post su Facebook del del 19.9.2018 (all. 1) e del CP_1
23.9.2018 (all. 2, 3 e 4), lo stesso, sulla propria pagina, si lamenta del fatto che la rotatoria di Via Locorotondo in MA Franca è stata oggetto di ripetuti rifacimenti, causati da presumibili errori progettuali, e del conseguente aggravio di spesa di denaro pubblico;
facendo riferimento al gruppo politico del (lista IDEALISTA), Pt_1 che avrebbe proposto e perorato tali interventi, appare gettare ombra e discredito sul medesimo, esprimendo non completa fiducia nell'operato degli organi politici e amministrativi e nella adeguata e corretta gestione del danaro pubblico. Tali esternazioni e valutazioni possono farsi senz'altro rientrare nel diritto di critica politica, concretizzandosi nei dubbi e perplessità che un cittadino può avanzare su alcune scelte dell'amministrazione locale (soprattutto se le modalità dell'attività amministrativa potevano essere ponderate in modo più attento), non rinvenendosi alcun intento calunnioso, in quanto non vi è una specifica accusa di commissione di reati da parte del
, ma delle perplessità che non trasmodano neanche in uno specifico attacco Pt_1 denigratorio nei confronti della persona di quest'ultimo, non potendosi privare il comune cittadino di esprimere un dissenso o una perplessità di fronte alle scelte amministrative dell'ente civico ed, indirettamente, alle forze politiche che le hanno sostenute.
5 Su tali espressioni dai toni sferzanti, si ritiene, come ha fatto il primo giudice, che si tratti di critica politica, che può legittimamente esprimersi in forme forti e incisive, inserendosi in un dibattito democratico su questioni di interesse generale. Analogamente deve statuirsi con riferimento al post (all. 5) pubblicato dal sulla pagina CP_1
Facebook del Movimento Idealista, identico ai precedenti due post, pubblicati dal su Facebook sulla propria pagina del 13.08.2020 e 18.08.2020, in cui il CP_1 paragone con il personaggio di appare inserirsi sempre nell'ambito della Persona_1 dialettica e della critica politica.
Diversamente deve ritenersi per le altre condotte, ossia le quattro mail indirizzate alla mail aziendale di (ALL. 6, 9, 10 e 11), in cui il denuncia di Pt_1 CP_1 aver ricevuto una telefonata anonima minatoria (ed allega anche denunzia presentata alle forze dell'ordine), nonché un'aggressione fisica e verbale da parte del circa Pt_1 un mese dopo (anche per questo il produce copia di queste due denunce). Le CP_1 mail sono lesive della reputazione sociale e morale del perché in esse il Pt_1
fa chiaramente trasparire che l'autore della telefonata minatoria sia lui e che vi CP_1 sia un collegamento tra la telefonata e l'aggressione del (aggressione che Pt_1 comunque quest'ultimo nega di aver fatto).
Con riguardo alla telefonata anonima, la condotta enunciativa del non CP_1 trasmoda nel reato di calunnia perché quest'ultimo non ha la certezza della sua effettiva innocenza, ma ha il personale ragionevole dubbio che sia il . Le mail sono Pt_1 tutte lesive dell'immagine perché innanzitutto non vi è prova che l'autore della telefonata sia il , e lo stesso dicasi per l'aggressione (che il nega), ed Pt_1 Pt_1 invece il lo porta all'attenzione di altre persone come un fatto certo. Pur CP_1 trattandosi di condotte riprovevoli, rispetto alle quali il aveva tutto il diritto di CP_1 tutelarsi sporgendo denuncia alle sedi competenti, tuttavia, egli non aveva il diritto di additarlo come effettivo responsabile sulla mail aziendale, utilizzando altresì frasi molto offensive. In questo caso, pertanto, non è rispettato il principio di continenza e pertinenza del diritto di critica, perché non è quella la sede per denunciare condotte di cui ci si sente vittima;
inoltre, le espressioni utilizzate sono molto offensive (“per le frasi pronunciate si tratta di persona di basso livello di istruzione, affetto da crisi e attacchi d'ira. Inoltre per i termini utilizzato ed altro trattasi di cialtrone.)
Altrettanto lesivo della reputazione del è il post su Facebook (all. 12) del Pt_1
25.09.2020, in cui il denuncia la medesima telefonata e l'aggressione, sempre CP_1 con toni molto offensivi (Autore un codardo, meschino, isterico, esaurito, cialtrone e villico della
6 sperduta campagna di MA ..Io sono stato minacciato fisicamente da uno squadrista fasciata il 7 settembre 2020 – autore un codardo, vole, cialtrone fascistoide! Curati la gastrite e l'ulcera!); il riferimento seppur indiretto è facilmente riconducibile al in quanto il Pt_1
ha postato una sua fotografia, contenuta in un articolo di giornale del 2012 in CP_1 cui veniva data la notizia della sua condanna penale alla pena di 16 mesi, superando in tale occasione sia il limite della continenza che quello della pertinenza (non evidenziandosi alcun nesso tra le condotte subite dal ed il procedimento CP_1 penale conclusosi nel 2012, di cui nulla si dice).
Infine, con riferimento all'esposto presentato dal a diverse autorità ed CP_1 enti in data 15.5.2021 (all. 15), lo stesso può essere ricondotto nell'alveo del diritto di libera manifestazione del pensiero e di critica e non è offensivo della reputazione del
. Infatti, il Canzio chiede alle autorità ed enti competenti di accertare se vi Pt_1 siano irregolarità amministrative nella realizzazione della sede della di un CP_3 certo impatto sul territorio;
esprimendo una esigenza informativa, che comunque spetta al comune cittadino (specie se le condotte hanno attinenza con la tutela del territorio e dell'ambiente; essendo sancito anche da diritto sovranazionale il diritto di accesso ai dati in tale ambito, spettante a chiunque, singolo o ente, abbia un qualche collegamento con il territorio). Inoltre, nelle forme utilizzate, non vi è alcun effetto denigratorio ed offensivo della persona del . Pt_1
Alla luce di tali considerazioni, deve ravvisarsi la lesione della reputazione solo nelle due condotte prima evidenziate, ossia quella esternata a mezzo di diverse mail (all. 6, 9, 10 e 11) e quella esternata sul social network FB (il post del 25.9.2020). Per quanto già detto, tali condotte non appaiono integrare il delitto di calunnia, né la contravvenzione prevista dall'art. 660 c.p. (molestie e disturbo alle persone), perché le condotte del non sono avvenute col mezzo del telefono o in luogo pubblico o aperto al CP_1 pubblico, né, infine, il reato di “stalking”, il quale presuppone che le condotte dell'autore del reato abbiano comportato un cambiamento delle abitudini di vita del , Pt_1 nonché uno stato di ansia, inquietudine e malessere, che l'attore, odierno appellante, non ha adeguatamente provato nel giudizio di primo grado, non essendo a tal fine sufficiente il solo certificato medico versato, che non comprova il verificarsi dell'evento su descritto (un cambiamento di abitudini o uno stato di ansia consistente) né, con ragionevole certezza, la sua derivazione causale dalle condotte addebitate al . CP_1
Per quanto riguarda il risarcimento del danno spettante al , è possibile Pt_1 fare riferimento alle tabelle di Milano sul danno non patrimoniale, edizione 2021 (che
7 tengono conto degli indici ISTAT dal 1°.
1.2018 al 1°.1.2021) e, in particolare, ai “criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa”, indicati a pag. 83 e ss. Si evidenzia che l'attore non ha dato adeguata prova dell'effettivo livello della propria notorietà (sebbene emerga la sua partecipazione alle elezioni regionale nel periodo di riferiento dei fatti), né soprattutto della concreta diffusione del mezzo diffamatorio (eventualmente allegando e provando il numero delle persone destinatarie della mail aziendale, o quello delle persone che seguono su il o la pagina del movimento IDEALISTA), nonché della CP_1 conseguente entità della risonanza mediatica delle condotte lesive del , tutti CP_1 criteri individuati dalle citate tabelle per graduare l'entità del risarcimento;
ciò comporta, nell'assenza di onere allegativo e probatorio dell'attore, che le diffamazioni compiute devono qualificarsi come di tenue gravità, ossia devono inquadrarsi nella fattispecie meno grave, prevista dalle tabelle, e per quali si prevede un danno liquidabile nell'importo compreso tra euro 1.000,00 e 10.000,00.
Tuttavia, l'assenza di qualsivoglia condotta di riparazione o di rettifica da parte del
, come la notevole intensità dell'elemento soggettivo, che ha caratterizzato le CP_1 sue condotte, essendo pervicace, rabbioso e sostenuto il tono assunto, (criteri entrambi valorizzati dalle predette tabelle, anche nelle diffamazioni di tenue gravità), conducono a ritenere congrua alla fattispecie in esame, anche alla luce della pluralità delle condotte e della utilizzazione di due mezzi di comunicazione diversi (mail e FB), la quantificazione del danno nella misura massima di euro 10.000,00.
Per tutti i motivi suesposti, la sentenza deve essere riformata, con il riconoscimento in favore del a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, della Pt_1 somma di euro € 10.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza, che ha determinato equitativamente il danno all'esito del presente giudizio, e sino al saldo, trasformandosi, a decorrere dalla liquidazione giudiziale, il debito di valore in debito di valuta.
L'esito del gravame comporta anche la riforma della statuizione delle spese processuali (compensate interamente dal primo giudice), che, in ragione della parziale fondatezza della domanda, devono essere poste a carico della parte soccombente, per la metà, compensandosi tra le parti la restante metà, per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese, tenuto conto del valore della controversia, come determinato dal giudizio, dell'attività processuale svolta e della non rilevante complessità della lite (criteri che consentono la determinazione del compenso in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi di cui al d.m. 147/22), si liquidano per l'intero, per il giudizio di primo
8 grado, in euro 4.000,00 per compenso, e 545,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, nonché, per il giudizio di secondo grado, in euro 3.000,00 per compenso e 804,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Taranto 2521/2022 del 14.10.2022, e nel contraddittorio con
[...]
, così provvede: CP_1
1) ACCOGLIE L'APPELLO ed, in riforma della sentenza impugnata, CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno non
[...] patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. 2) LIQUIDA le spese processuali del giudizio di primo grado in euro 4.000,00 per compenso, e 545,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, e CONDANNA al pagamento, in favore della parte Controparte_1 appellante, della metà delle stesse, compensando tra le parti la restante metà.
3) LIQUIDA le spese processuali del presente giudizio in euro 3.000,00 per compenso e 804,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa e CONDANNA al pagamento, in favore della parte Controparte_1 appellante, della metà delle stesse, compensando tra le parti la restante metà.
Così deciso in Taranto, il 25.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese dr. Anna Maria Marra
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di Taranto, in persona dei Magistrati
1) Dr.ssa Anna Maria Marra Presidente
2) Dott. Michele Campanale Consigliere
3) Dott.ssa Claudia Calabrese Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 139 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023, riservata per la decisione nell'udienza del 04 luglio 2025
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Marraffa Pierleo Parte_1
APPELLANTE -
E
, rappresento e difeso dall'avv. Francesco Bianco Controparte_1
– APPELLATO –
a seguito di atto di citazione in appello depositato il 17 aprile 2023 avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 2521/2022 del 14.10.2022. 1
Conclusioni della parte appellante: Accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare la nullità della sentenza impugnata, e nel merito accogliere le conclusioni formulate dall'attore in primo grado, e precisamente: 1) Accertare la responsabilità del Sig. nella causazione dei danni morali e non CP_1 patrimoniali subiti dall'attore; 2) Condannare il Sig. a risarcire tutti i danni causati CP_1 all'attore nella misura della complessiva somma di €. 50.000,00 (cinquantamila), indicativamente richiesta, o nella diversa somma, anche eventualmente maggiore, che il Giudice riterrà equa nell'esercizio dei suoi poteri equitativi. 3) Oltre ad interessi legali e alla rivalutazione monetaria calcolati dal dovuto sino al soddisfo. 4) Condannare l'appellato al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA e CPA come per legge, rimborso forfettario 15% e rimborso dei contributi unificati e diritti di cancelleria di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.
Conclusioni della parte appellata: Voglia, pertanto, l'll.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: I. Rigettare nel merito i motivi di gravame, perché infondati sia in fatto che in diritto. II. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali, oltre oneri come per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione il sig. conveniva in giudizio il sig per vedersi Pt_1 CP_1 riconoscere il risarcimento dei danni morali e non patrimoniali, patiti a causa di una serie di dichiarazioni, pubblicate tra il settembre 2018 ed il settembre 2020 dal convenuto, sulla propria pagina personale di Facebook, o su quella del Movimento Idealista (movimento politico fondato dal nella locale cittadina di MA Franca), Pt_1
o sulla mail aziendale della (solida impresa di cui il è Controparte_2 Pt_1 legale rappresentante), dall'asserito contenuto offensivo nei confronti dell'attore, e dagli asseriti effetti persecutori sulla propria vita.
Si costituiva il sig. sostenendo che i suoi commenti e post non fossero CP_1 illeciti, ma una legittima espressione del diritto di critica, e che gli stessi miravano a stimolare una riflessione pubblica su temi di interesse generale, e che il linguaggio utilizzato, pur aspro e pungente, rientrava nell'alveo del diritto di critica politica, dai toni storicamente più accesi rispetto ad altri ambiti di manifestazione delle proprie opinioni. Chiedeva il rigetto della domanda risarcitoria.
2 Il giudice di primo grado con sentenza 2521/2022 rigettava la domanda attorea, ritenendo che le espressioni utilizzate dal si esaurissero nella manifestazione di CP_1 valutazioni personali sull'operato politico del , da ricondurre nell'alveo Pt_1 dell'esercizio del diritto di critica
Avverso tale sentenza ha spiegato appello censurando la Parte_1 sentenza per i seguenti motivi: 1) Nullità della sentenza per violazione dell'art 281 sexies c.p.c.; 2) Motivazione erronea ed illogica, tenuto conto degli elementi istruttori acquisiti.
Si è costituito , per insistere nel rigetto dell'appello e nella Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 04.07.2025, concessi già i termini ex art 352 c.p.c., e depositate dalle parti le rispettive memorie conclusive, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il ha dedotto che la sentenza 2521/2022 Pt_1 del 14 ottobre 2022 è affetta da nullità insanabile, poiché ha violato l'articolo 281 sexies c.p.c. (nella sua formulazione pre-Riforma Cartabia) e le normative sul processo telematico. L'appellante ha lamentato che il giudice non abbia letto in udienza né il dispositivo, né le motivazioni, limitandosi a sciogliere la riserva ed a depositare la sentenza, senza che questa fosse contenuta nel verbale d'udienza e senza un immediato deposito telematico, ma cartaceo (con timbro della cancelleria, attestante il deposito). Inoltre, la sentenza sarebbe stata pubblicata 3 giorni dopo, ossia il 17 ottobre 2022. Infine, l'appellante ha lamentato che la fissazione dell'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c, è stata un "mero arbitrio", in quanto avvenuta con provvedimento fuori udienza, dopo che le parti avevano già depositato le comparse conclusionali e senza alcuna richiesta di discussione orale. Tali violazioni delle norme processuali, comporterebbero, nella prospettiva dell'appellante, la nullità della sentenza.
Il motivo non può essere accolto per le ragioni che seguono.
Come si evince dall'esame del fascicolo di primo grado, la sentenza è contenuta nel verbale dell'udienza del 14.10.2022, in cui si attesta che il giudice decide come da separata sentenza. Da tale attestazione non è possibile evincere che la motivazione ed il suo dispositivo non siano stati letti in udienza. Ma, anche a voler ammettere che non vi
3 sia stata lettura in udienza, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, già antecedentemente alla cosiddetta "Riforma Cartabia", che “La sentenza con motivazione contestuale, pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., non è nulla nel caso in cui il giudice non provveda alla lettura del dispositivo in udienza, quando sia comunque avvenuto il deposito immediato ed integrale del dispositivo e della motivazione" (Cass. Sentenza n. 2736 del 12/02/2015)
L'unica anomalia è costituita dal fatto che il giudice ha dichiarato di decidere, sciogliendo la riserva, quando in realtà ha deciso la causa all'esito della discussione orale, il giorno stesso dell'udienza predetta. Pertanto, solo per errore materiale ha dichiarato di sciogliere la riserva e deciso come da separata sentenza, quando, invece, decidendo (e depositando) la causa il giorno stesso della discussione, ed all'esito della stessa, ha deciso secondo il paradigma dell'art. 281 sexies c.p.c.
Il deposito cartaceo della sentenza in cancelleria, avvenuto sempre in data 14.10.2022, è valido, seppure non avvenuto nelle forme telematiche, sussistendo sempre la possibilità di non utilizzare tali forme, quando le stesse non sono nella immediata disponibilità del giudice e della cancelleria;
infatti, ai sensi dell'art. 196quinques, comma 1, c.p.c, nella formulazione applicabile al giudizio in esame, instaurato prima della riforma
“Cartabia”, “L'atto del processo è redatto in formato elettronico dal magistrato….. ed è depositato telematicamente nel fascicolo telematico”; tuttavia, ai sensi del comma 4 della predetta norma,
“Se l'atto del processo è in formato cartaceo il cancellerie ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico”. Tanto è avvenuto nella fattispecie in esame, in cui il cancelliere, attestato il deposito in cancelleria della sentenza in formato cartaceo, ne ha estratto copia informatica e l'ha depositata nel fascicolo telematico.
Infine, la censura relativa alla fissazione dell'udienza in un momento successivo alla precisazione delle conclusioni e al deposito delle comparse conclusionali non integra alcun "mero arbitrio" o violazione procedurale rilevante. La scelta del giudice di fissare un'udienza per la decisione (anche al fine di chiedere chiarimenti alle parti, da risolvere in sede di discussione), anche se non richiesta dalle parti, rientra nelle sue facoltà di gestione del processo, che seppure causando un ulteriore allungamento del processo, non ha comportato alcuna nullità normativamente prevista, e non ha causato alcuna compromissione del diritto di difesa o del contraddittorio delle parti.
Infine, non è vero che la sentenza è stata depositata il 17.10.22, tre giorni dopo l'udienza, in quanto, come si evince dall'analisi del fascicolo telematico la sentenza è stata inserita dal cancelliere nel fascicolo telematico in data 14.10.22, così come il verbale di udienza che la contiene. Solo la trasmissione della sentenza alla Agenzia delle Entrate è avvenuta in data 17.10.22, senza violazione di alcuna norma processuale.
4 Con il secondo motivo di appello, il lamenta l'erronea ed illogica Pt_1 motivazione della sentenza, contestando la valutazione finale del giudice, il quale avrebbe ricondotto tutte le esternazioni del al legittimo esercizio della libertà di CP_1 espressione del proprio pensiero ed al legittimo esercizio del diritto di critica politica.
Il motivo va accolto parzialmente.
Il diritto di critica ed il diritto di manifestazione del proprio pensiero, tutelati dalla Costituzione, possono essere esercitati legittimamente se hanno ad oggetto temi di interesse generale, rispettano la verità storica e non superare i limiti della continenza ( non dovendo mai sfociare in attacchi gratuiti o eccessivi alla reputazione ed all'onore della persona di cui si parla); come recentemente affermato dalla Suprema Corte “Il limite all'esercizio del diritto di critica deve intendersi superato quando l'agente trascenda in attacchi personali diretti a colpire sul piano individuale la figura del soggetto criticato, senza alcuna finalità di pubblico interesse” (Cass. Sen. 27930/2023). Di conseguenza, è necessario analizzare le singole espressioni, contestualizzarle e verificare se il diritto di critica del abbia i CP_1 requisiti previsti
Con riferimento ai post su Facebook del del 19.9.2018 (all. 1) e del CP_1
23.9.2018 (all. 2, 3 e 4), lo stesso, sulla propria pagina, si lamenta del fatto che la rotatoria di Via Locorotondo in MA Franca è stata oggetto di ripetuti rifacimenti, causati da presumibili errori progettuali, e del conseguente aggravio di spesa di denaro pubblico;
facendo riferimento al gruppo politico del (lista IDEALISTA), Pt_1 che avrebbe proposto e perorato tali interventi, appare gettare ombra e discredito sul medesimo, esprimendo non completa fiducia nell'operato degli organi politici e amministrativi e nella adeguata e corretta gestione del danaro pubblico. Tali esternazioni e valutazioni possono farsi senz'altro rientrare nel diritto di critica politica, concretizzandosi nei dubbi e perplessità che un cittadino può avanzare su alcune scelte dell'amministrazione locale (soprattutto se le modalità dell'attività amministrativa potevano essere ponderate in modo più attento), non rinvenendosi alcun intento calunnioso, in quanto non vi è una specifica accusa di commissione di reati da parte del
, ma delle perplessità che non trasmodano neanche in uno specifico attacco Pt_1 denigratorio nei confronti della persona di quest'ultimo, non potendosi privare il comune cittadino di esprimere un dissenso o una perplessità di fronte alle scelte amministrative dell'ente civico ed, indirettamente, alle forze politiche che le hanno sostenute.
5 Su tali espressioni dai toni sferzanti, si ritiene, come ha fatto il primo giudice, che si tratti di critica politica, che può legittimamente esprimersi in forme forti e incisive, inserendosi in un dibattito democratico su questioni di interesse generale. Analogamente deve statuirsi con riferimento al post (all. 5) pubblicato dal sulla pagina CP_1
Facebook del Movimento Idealista, identico ai precedenti due post, pubblicati dal su Facebook sulla propria pagina del 13.08.2020 e 18.08.2020, in cui il CP_1 paragone con il personaggio di appare inserirsi sempre nell'ambito della Persona_1 dialettica e della critica politica.
Diversamente deve ritenersi per le altre condotte, ossia le quattro mail indirizzate alla mail aziendale di (ALL. 6, 9, 10 e 11), in cui il denuncia di Pt_1 CP_1 aver ricevuto una telefonata anonima minatoria (ed allega anche denunzia presentata alle forze dell'ordine), nonché un'aggressione fisica e verbale da parte del circa Pt_1 un mese dopo (anche per questo il produce copia di queste due denunce). Le CP_1 mail sono lesive della reputazione sociale e morale del perché in esse il Pt_1
fa chiaramente trasparire che l'autore della telefonata minatoria sia lui e che vi CP_1 sia un collegamento tra la telefonata e l'aggressione del (aggressione che Pt_1 comunque quest'ultimo nega di aver fatto).
Con riguardo alla telefonata anonima, la condotta enunciativa del non CP_1 trasmoda nel reato di calunnia perché quest'ultimo non ha la certezza della sua effettiva innocenza, ma ha il personale ragionevole dubbio che sia il . Le mail sono Pt_1 tutte lesive dell'immagine perché innanzitutto non vi è prova che l'autore della telefonata sia il , e lo stesso dicasi per l'aggressione (che il nega), ed Pt_1 Pt_1 invece il lo porta all'attenzione di altre persone come un fatto certo. Pur CP_1 trattandosi di condotte riprovevoli, rispetto alle quali il aveva tutto il diritto di CP_1 tutelarsi sporgendo denuncia alle sedi competenti, tuttavia, egli non aveva il diritto di additarlo come effettivo responsabile sulla mail aziendale, utilizzando altresì frasi molto offensive. In questo caso, pertanto, non è rispettato il principio di continenza e pertinenza del diritto di critica, perché non è quella la sede per denunciare condotte di cui ci si sente vittima;
inoltre, le espressioni utilizzate sono molto offensive (“per le frasi pronunciate si tratta di persona di basso livello di istruzione, affetto da crisi e attacchi d'ira. Inoltre per i termini utilizzato ed altro trattasi di cialtrone.)
Altrettanto lesivo della reputazione del è il post su Facebook (all. 12) del Pt_1
25.09.2020, in cui il denuncia la medesima telefonata e l'aggressione, sempre CP_1 con toni molto offensivi (Autore un codardo, meschino, isterico, esaurito, cialtrone e villico della
6 sperduta campagna di MA ..Io sono stato minacciato fisicamente da uno squadrista fasciata il 7 settembre 2020 – autore un codardo, vole, cialtrone fascistoide! Curati la gastrite e l'ulcera!); il riferimento seppur indiretto è facilmente riconducibile al in quanto il Pt_1
ha postato una sua fotografia, contenuta in un articolo di giornale del 2012 in CP_1 cui veniva data la notizia della sua condanna penale alla pena di 16 mesi, superando in tale occasione sia il limite della continenza che quello della pertinenza (non evidenziandosi alcun nesso tra le condotte subite dal ed il procedimento CP_1 penale conclusosi nel 2012, di cui nulla si dice).
Infine, con riferimento all'esposto presentato dal a diverse autorità ed CP_1 enti in data 15.5.2021 (all. 15), lo stesso può essere ricondotto nell'alveo del diritto di libera manifestazione del pensiero e di critica e non è offensivo della reputazione del
. Infatti, il Canzio chiede alle autorità ed enti competenti di accertare se vi Pt_1 siano irregolarità amministrative nella realizzazione della sede della di un CP_3 certo impatto sul territorio;
esprimendo una esigenza informativa, che comunque spetta al comune cittadino (specie se le condotte hanno attinenza con la tutela del territorio e dell'ambiente; essendo sancito anche da diritto sovranazionale il diritto di accesso ai dati in tale ambito, spettante a chiunque, singolo o ente, abbia un qualche collegamento con il territorio). Inoltre, nelle forme utilizzate, non vi è alcun effetto denigratorio ed offensivo della persona del . Pt_1
Alla luce di tali considerazioni, deve ravvisarsi la lesione della reputazione solo nelle due condotte prima evidenziate, ossia quella esternata a mezzo di diverse mail (all. 6, 9, 10 e 11) e quella esternata sul social network FB (il post del 25.9.2020). Per quanto già detto, tali condotte non appaiono integrare il delitto di calunnia, né la contravvenzione prevista dall'art. 660 c.p. (molestie e disturbo alle persone), perché le condotte del non sono avvenute col mezzo del telefono o in luogo pubblico o aperto al CP_1 pubblico, né, infine, il reato di “stalking”, il quale presuppone che le condotte dell'autore del reato abbiano comportato un cambiamento delle abitudini di vita del , Pt_1 nonché uno stato di ansia, inquietudine e malessere, che l'attore, odierno appellante, non ha adeguatamente provato nel giudizio di primo grado, non essendo a tal fine sufficiente il solo certificato medico versato, che non comprova il verificarsi dell'evento su descritto (un cambiamento di abitudini o uno stato di ansia consistente) né, con ragionevole certezza, la sua derivazione causale dalle condotte addebitate al . CP_1
Per quanto riguarda il risarcimento del danno spettante al , è possibile Pt_1 fare riferimento alle tabelle di Milano sul danno non patrimoniale, edizione 2021 (che
7 tengono conto degli indici ISTAT dal 1°.
1.2018 al 1°.1.2021) e, in particolare, ai “criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa”, indicati a pag. 83 e ss. Si evidenzia che l'attore non ha dato adeguata prova dell'effettivo livello della propria notorietà (sebbene emerga la sua partecipazione alle elezioni regionale nel periodo di riferiento dei fatti), né soprattutto della concreta diffusione del mezzo diffamatorio (eventualmente allegando e provando il numero delle persone destinatarie della mail aziendale, o quello delle persone che seguono su il o la pagina del movimento IDEALISTA), nonché della CP_1 conseguente entità della risonanza mediatica delle condotte lesive del , tutti CP_1 criteri individuati dalle citate tabelle per graduare l'entità del risarcimento;
ciò comporta, nell'assenza di onere allegativo e probatorio dell'attore, che le diffamazioni compiute devono qualificarsi come di tenue gravità, ossia devono inquadrarsi nella fattispecie meno grave, prevista dalle tabelle, e per quali si prevede un danno liquidabile nell'importo compreso tra euro 1.000,00 e 10.000,00.
Tuttavia, l'assenza di qualsivoglia condotta di riparazione o di rettifica da parte del
, come la notevole intensità dell'elemento soggettivo, che ha caratterizzato le CP_1 sue condotte, essendo pervicace, rabbioso e sostenuto il tono assunto, (criteri entrambi valorizzati dalle predette tabelle, anche nelle diffamazioni di tenue gravità), conducono a ritenere congrua alla fattispecie in esame, anche alla luce della pluralità delle condotte e della utilizzazione di due mezzi di comunicazione diversi (mail e FB), la quantificazione del danno nella misura massima di euro 10.000,00.
Per tutti i motivi suesposti, la sentenza deve essere riformata, con il riconoscimento in favore del a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, della Pt_1 somma di euro € 10.000,00, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza, che ha determinato equitativamente il danno all'esito del presente giudizio, e sino al saldo, trasformandosi, a decorrere dalla liquidazione giudiziale, il debito di valore in debito di valuta.
L'esito del gravame comporta anche la riforma della statuizione delle spese processuali (compensate interamente dal primo giudice), che, in ragione della parziale fondatezza della domanda, devono essere poste a carico della parte soccombente, per la metà, compensandosi tra le parti la restante metà, per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese, tenuto conto del valore della controversia, come determinato dal giudizio, dell'attività processuale svolta e della non rilevante complessità della lite (criteri che consentono la determinazione del compenso in misura ricompresa tra i parametri medi e quelli minimi di cui al d.m. 147/22), si liquidano per l'intero, per il giudizio di primo
8 grado, in euro 4.000,00 per compenso, e 545,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, nonché, per il giudizio di secondo grado, in euro 3.000,00 per compenso e 804,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sez. distaccata di Taranto, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Taranto 2521/2022 del 14.10.2022, e nel contraddittorio con
[...]
, così provvede: CP_1
1) ACCOGLIE L'APPELLO ed, in riforma della sentenza impugnata, CONDANNA al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 10.000,00, a titolo di risarcimento del danno non
[...] patrimoniale, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo. 2) LIQUIDA le spese processuali del giudizio di primo grado in euro 4.000,00 per compenso, e 545,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa, e CONDANNA al pagamento, in favore della parte Controparte_1 appellante, della metà delle stesse, compensando tra le parti la restante metà.
3) LIQUIDA le spese processuali del presente giudizio in euro 3.000,00 per compenso e 804,00 per spese, oltre accessori di legge e di tariffa e CONDANNA al pagamento, in favore della parte Controparte_1 appellante, della metà delle stesse, compensando tra le parti la restante metà.
Così deciso in Taranto, il 25.7.25
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Claudia Calabrese dr. Anna Maria Marra
9