Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/02/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
RG 21569 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21569 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GAROFALO CARLO presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GAROFALO CARLO presso il quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28/11/2024 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 15/10/2007 (atto n. 63, P. I, sez. Z, anno 2007).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nato il [...], minorenne. Persona_1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co cpc la comparizione figurata.
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Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni: la casa coniugale rimane assegnata alla IG.ra in uno con tutti gli arredi. Parte_1
il IG. verserà alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun Controparte_1 Parte_1
mese - a mezzo bonifico bancario sulle coordinate già note o quelle diverse che saranno comunicate – un assegno di mantenimento di euro 300,00 (cinquecento/00) per il figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla IG.ra ; Parte_1
le spese straordinarie (così come intese secondo il protocollo in uso presso codesto
Tribunale) nell'interesse dei figli sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%; finché il IG. avrà la residenza nella casa coniugale contribuirà nella Controparte_1
misura del 50% al pagamento della Pt_2
Il diritto di visita e di tenere con sé il figlio, anche a ragione dell'affidamento condiviso, è così regolato:
- il figlio avrà la residenza nella casa coniugale in quanto il collocamento prevalente sarà presso la madre;
il padre porta tenerlo con se per due week-end al mese, dalle ore 20:00 del venerdì fino alle ore 21:00 della domenica. Durante la settimana salvo diverso accordo tra i coniugi da raggiungersi di volta in volta anche in base alle eIGenze lavorative ed a quelle scolastiche del minore, il padre potrà tenere con se il figlio dalle ore 15:30 alle ore 21:00 nei giorni del martedì
e del giovedì;
- il padre potrà tenere con sé il figlio durante le ferie estive per due settimane, salvo diverso miglior accordo tra i coniugi;
- per le festività natalizie e pasquali si seguirà il criterio dell'alternanza. Il figlio starà con il padre dal 21 al 27 dicembre mentre rimarrà con la madre dal 31 dicembre al 6 gennaio. Tali periodi per gli anni successivi al primo saranno tra i coniugi invertiti e comunque salvo diverso miglior accordo tra i coniugi.
- per le feste pasquali il padre terrà con sé il figlio un anno il venerdì, il sabato e la domenica di
Pasqua e l'anno successivo il lunedì in albis ed il martedì e così via ad anni alterni, salvo diverso
2 accordo tra i coniugi da raggiungersi di volta in volta anche in base alle eIGenze lavorative e o del figlio;
- il figlio trascorrerà altresì con il padre il giorno della festa del papà, il compleanno e l'onomastico di quest'ultimo. Lo stesso avverrà per la festa della mamma, il compleanno e l'onomastico di quest'ultima. Per quanto riguarda il compleanno e l'onomastico del figlio, entrambi i genitori presidieranno ai festeggiamenti.
I coniugi si impegnano a consultarsi reciprocamente per tutte le questioni di rilevante importanza attinenti all'educazione o all'istruzione della prole.
I coniugi si concedono fin da ora il reciproco consenso per l'emissione di documenti validi per l'espatrio (carta d'identità e passaporto) così fin da ora autorizzati gli organi competenti al rilascio.
I coniugi si impegnano a comportarsi in maniera tale da non ledere l'onore ed il decoro reciproco, impegnandosi a non far frequentare al figlio gli eventuali rispettivi compagni salvo diversa volontà dell'altro coniuge
I coniugi dichiarano altresì che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto dello stesso in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e;
Parte_1 Controparte_1
3 • ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 63, P. I, sez. Z, anno
2007);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 24/01/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa V. Rosetti Dott. R. Sdino
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