Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 17/06/2025, n. 1058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 1058 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/06/2025
N. 01058/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01432/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1432 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Napoli, Ilaria Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
L’U.T.G. - Prefettura di Crotone e il Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per il risarcimento
dei danni subiti in conseguenza della nota prot. nr. -OMISSIS-della Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Crotone del -OMISSIS- nonché del provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS- e della lettera della Questura di Crotone prot. n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della parte resistente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2025 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
1. Il ricorrente ha proposto ricorso per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della nota prot. nr. -OMISSIS-della Prefettura - Ufficio territoriale del governo di Crotone del -OMISSIS- nonché del provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS- e della lettera della Questura di Crotone prot. n. -OMISSIS-.
2. A sostegno della domanda ha dedotto che aveva stipulato nel dicembre del 2009 per il successivo anno 2010, con la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Crotone due convenzioni: l’una avente ad oggetto la fornitura del servizio -OMISSIS- in favore del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e l’altra relativa all’-OMISSIS- a favore dei dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia; che la Prefettura, nota prot. nr. -OMISSIS-del -OMISSIS-aveva comunicato al ricorrente che la medesima Amministrazione « nell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 11, comma 3, D.P.R. 3 giugno 1998, nr. 252 recede dalle convenzioni in oggetto, stipulate con codesta ditta, a causa dell’esito ostativo delle informazioni antimafia ex art. 10 del medesimo D.P.R. nr. 252 » cosicché « tutti gli effetti delle citate convenzioni sono interrotti con effetto immediato »; che avverso detto provvedimento il ricorrente aveva proposto ricorso (oltre ai successivi motivi aggiunti proposti contro il provvedimento prefettizio prot. n. -OMISSIS- e la lettera della Questura di Crotone prot. n. -OMISSIS-) innanzi a questo Tribunale il quale con sentenza del -OMISSIS-(confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato del -OMISSIS-) aveva annullato gli atti impugnati.
3. Nel costituirsi le amministrazioni resistenti hanno chiesto rigettarsi l’avversa domanda.
All’udienza del 9 aprile 2025 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
4. Occorre premettere che il ricorrente ha fondato la richiesta in esame deducendo che, per effetto dell’annullamento dei provvedimenti impugnati (come da sentenza di questo Tribunale del -OMISSIS-), avrebbe subito un danno alla immagine, all’attività lavorativa ed economica ex artt. 2, 35 e 41 Cost.; che l’elemento soggettivo della colpa sarebbe desumibile dalla illegittimità dell’impugnata nota prot. nr. -OMISSIS-della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Crotone del -OMISSIS-in quanto priva di qualsiasi elemento sintomatico della infiltrazione mafiosa – come accertato nella sentenza -OMISSIS-- ; che il danno patrimoniale sarebbe desumibile e quantificabile dalla riduzione delle entrate come da allegate fatture e che il danno non patrimoniale sarebbe provato dalla mancanza di motivazione dei presupposti per l’adozione della misura interdittiva poi annullata.
5. Ciò premesso il Collegio ritiene la domanda risarcitoria infondata per difetto dei presupposti.
È affermazione consolidata (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 23 aprile 2021, n. 7) quella secondo cui la responsabilità della Pubblica Amministrazione da illegittimo esercizio della funzione pubblicistica ha natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c.
Infatti, diversamente da quanto avviene nel settore della responsabilità contrattuale, il cui aspetto programmatico è costituito dal rapporto giuridico regolato dalle parti contraenti mediante l'incontro delle loro volontà concretizzato con la stipula del contratto-fatto storico, il rapporto amministrativo si caratterizza per l'esercizio unilaterale del potere nell'interesse pubblico, idoneo, se difforme dal paradigma legale ed in presenza degli altri elementi costitutivi dell'illecito, ad ingenerare la responsabilità aquiliana dell'amministrazione.
5.1. In materia di responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione la giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito, poi, che l'ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in “ re ipsa ” dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo, invece, accertare se: a) sussista un evento dannoso; b) il danno accertato sia qualificabile come ingiusto, in relazione alla sua incidenza su di un interesse rilevante per l'ordinamento (a prescindere dalla qualificazione formale di esso come diritto soggettivo); c) l'evento dannoso sia riferibile, sotto il profilo causale, ad una condotta della P.A.; d) l'evento pregiudizievole sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 8 luglio 2024 n. 18539).
5.2. La responsabilità civile della P.A. ruota dunque intorno al concetto di ingiustizia del danno che costituisce un presupposto necessario da provare in giudizio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 27 marzo 2023, n. 3094).
Il requisito dell'ingiustizia del danno implica, infatti, che il risarcimento può essere riconosciuto se l'esercizio illegittimo del potere amministrativo abbia leso un bene della vita del privato, che quest'ultimo avrebbe avuto titolo per mantenere o ottenere, secondo la dicotomia interessi legittimi oppositivi e pretensivi.
L'ingiustizia del danno che fonda la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi si correla alla sopra menzionata dimensione sostanzialistica di questi ultimi, per cui solo se dall'illegittimo esercizio della funzione pubblica sia derivata per il privato una lesione della sua sfera giuridica quest'ultimo può fondatamente domandare il risarcimento per equivalente monetario.
5.3. Secondo un orientamento dell’Adunanza plenaria, mai posto in discussione, il risarcimento è quindi escluso quando l'interesse legittimo riceva tutela idonea con l'accoglimento dell'azione di annullamento, ma quest'ultimo sia determinato da una illegittimità, solitamente di carattere formale, da cui non derivi un accertamento di fondatezza della pretesa del privato ma un vincolo per l'amministrazione a rideterminarsi, senza esaurimento della discrezionalità ad essa spettante (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 3 dicembre 2008, n. 13).
6. Orbene, per quanto di interesse il Collegio osserva che nella sentenza di questo Tribunale del -OMISSIS-, l’informativa antimafia è stata ritenuta illegittima in quanto “ fondata sull’unico presupposto costituito dal rapporto di parentela, non accompagnato, in sostanza, da significative circostanze sintomatiche dell’ingerenza dei -OMISSIS-non conviventi nella conduzione aziendale e nella gestione degli affari. E tale presupposto, pur potendo ingenerare qualche sospetto, tuttavia, alla stregua dei superiori principi, non può assurgere – in base alla risultanze in atti- a supporto fondante la decisione amministrativa contenuta nella nota prefettizia interdittiva, che, pertanto, si appalesa illegittima, particolarmente sotto il profilo del deficit motivazionale ” da cui è conseguito l’annullamento degli impugnati provvedimenti (incluso quello di cui ai motivi aggiunti), “ facendo salvi gli ulteriori e motivati provvedimenti dell’Autorità Amministrativa ”.
6.1. Il disposto annullamento ha posto un vincolo per l'amministrazione a rideterminarsi, senza esaurire pertanto la discrezionalità ad essa spettante, in modo che la posizione azionata dall’odierno ricorrente nel giudizio definito con la sentenza -OMISSIS- ha trovato una tutela di tipo formale, senza rilasciare giudizi di fondatezza della pretesa di tipo sostanziale, con conseguente insussistenza, per quanto di interesse in questa sede, del requisito della ingiustizia del danno.
7. La domanda risarcitoria proposta dal ricorrente va, quindi, rigettata.
8. Le spese di lite possono essere compensate a fronte dei non immediati e agevoli profili interpretativi sulla natura dei provvedimenti in contestazione alla base delle pretese azionate in questa sede.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti interessate.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Gerardo Mastrandrea, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cristiano De Giovanni | Gerardo Mastrandrea |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.