Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2024, n. 19188
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Sentenza 12 luglio 2024

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, il 4 luglio 2024, riguarda un ricorso per regolamento di competenza presentato da una lavoratrice contro la Fondazione Arena di Verona. La ricorrente ha contestato una presunta discriminazione nell'accesso al lavoro, sostenendo che la Fondazione avesse condizionato la sua assunzione a termine alla sottoscrizione di un verbale di conciliazione, rinunciando a ogni contenzioso pregresso. La lavoratrice ha invocato l'applicazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, ritenendo competente il Tribunale di Campobasso, mentre la Fondazione ha sostenuto la competenza del Tribunale di Verona.

La Corte ha respinto le pretese della lavoratrice, affermando che la condotta della Fondazione non configurava una discriminazione ai sensi delle normative richiamate. In particolare, ha evidenziato che la richiesta di conciliazione non costituiva una violazione dei diritti della lavoratrice, né tantomeno una discriminazione basata su convinzioni personali. La Corte ha quindi dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Verona, stabilendo che la causa dovesse proseguire presso tale foro. La decisione si fonda su un'interpretazione rigorosa delle norme in materia di discriminazione, escludendo che il rifiuto di una condizione contrattuale possa essere considerato discriminatorio.

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Massime1

In tema di regolamento di competenza nelle controversie in materia di discriminazione, il criterio di collegamento del domicilio del ricorrente, previsto dall'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, presuppone come causa di discriminazione l'adesione a un sistema di valori ovvero a un'opinione o a una singola iniziativa estranei alla prestazione lavorativa e preesistenti alla condotta datoriale, dovendosi escludere l'estensione del concetto di discriminazione a ogni condotta che si assuma come illegittima e a cui il lavoratore intenda opporsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il carattere discriminatorio della condotta della Fondazione Arena di Verona, che - nonostante il diritto di precedenza maturato e differenziandone la posizione da quella degli altri aspiranti - aveva condizionato l'assunzione a termine della ricorrente, quale tersicorea di fila, alla preventiva sottoscrizione di un atto di rinuncia a ogni contenzioso pendente e avente ad oggetto l'illegittima stipulazione di successivi contratti a termine dal 2008 al 2021).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2024, n. 19188
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19188
    Data del deposito : 12 luglio 2024

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