Sentenza 12 luglio 2024
Massime • 1
In tema di regolamento di competenza nelle controversie in materia di discriminazione, il criterio di collegamento del domicilio del ricorrente, previsto dall'art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2011, presuppone come causa di discriminazione l'adesione a un sistema di valori ovvero a un'opinione o a una singola iniziativa estranei alla prestazione lavorativa e preesistenti alla condotta datoriale, dovendosi escludere l'estensione del concetto di discriminazione a ogni condotta che si assuma come illegittima e a cui il lavoratore intenda opporsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso il carattere discriminatorio della condotta della Fondazione Arena di Verona, che - nonostante il diritto di precedenza maturato e differenziandone la posizione da quella degli altri aspiranti - aveva condizionato l'assunzione a termine della ricorrente, quale tersicorea di fila, alla preventiva sottoscrizione di un atto di rinuncia a ogni contenzioso pendente e avente ad oggetto l'illegittima stipulazione di successivi contratti a termine dal 2008 al 2021).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2024, n. 19188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19188 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
3179
- ricorrente -
contro
FONDAZIONE ARENA DI VERONA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL'ENCICLOPEDIA ITALIANA 50, presso lo studio dell'avvocato RICCARDO FUSO, che la rappresenta e difende;
- controricorrente -
1 avverso l'ordinanza numero cronologico 2617/2023 del Numero registro generale 22782/2023 Numero sezionale 3179/2024 TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il 23/10/2023 Numero di raccolta generale 19188/2024 R.G.N. 599/2023; Data pubblicazione 12/07/2024 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2024 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OLGA PIRONE che ha concluso per inammissibilità, in subordine dichiararsi la competenza del Tribunale di Verona;
udito l'avvocato FRANCESCO ANDRETTA;
udito l'avvocato ERSILIA DE NISCO per delega verbale avvocato RICCARDO FUSO. RILEVATO CHE ER RE ha adito la Sezione lavoro del Tribunale di Campobasso per l'accertamento di una discriminazione adottata a suo danno da parte della Fondazione Arena di Verona in relazione all'accesso al lavoro, avendo, detta Fondazione, condizionato la sua assunzione a termine, quale tersicorea di fila, per il periodo 3.6-4.9.2022 (nonostante il diritto di precedenza maturato all'esito di reiterati contratti a termine, ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 9, del CCNL di settore 2003 e dell'Accordo 29.7.2003 ivi confluito, e diversamente dagli altri aspiranti) alla preventiva sottoscrizione di una conciliazione transattiva ove la lavoratrice avrebbe dovuto rinunziare a ogni contenzioso (essendo pendente, tra le parti, una controversia avente ad oggetto l'illegittima stipulazione di numerosi contratti a termine dal 2008 al 2021). Il Tribunale di Campobasso ha declinato la competenza territoriale nei confronti del Tribunale di Verona, rilevando che la discriminazione lamentata è regolata, quanto all'individuazione del criterio inderogabile di competenza territoriale, dall'art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006 (e non dall'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011) e che detto foro 2 coincide con il luogo in cui è stato posto in essere il Numero registro generale 22782/2023 Numero sezionale 3179/2024 comportamento discriminatorio denunciato. Numero di raccolta generale 19188/2024 Con ricorso tempestivamente notificato, ER RE, Data pubblicazione 12/07/2024 attribuendo valore fondamentale e vincolante alla prospettazione della domanda, ha impugnato l'ordinanza con regolamento di competenza, ritenendo competente il Tribunale di Campobasso (luogo di domicilio della lavoratrice) in considerazione della violazione del principio di parità di trattamento per convinzioni personali e dell'applicazione dell'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011. La Fondazione ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha reso le sue conclusioni nel senso della inammissibilità del ricorso e, in subordine, del rigetto dell'istanza, con individuazione della competenza del Tribunale di Verona. CONSIDERATO CHE 1. Preliminarmente, va rilevata la ritualità della procura ad litem: infatti, per costante giurisprudenza di questa S.C., nel procedimento per regolamento di competenza (ex art. 47 c.p.c.) i difensori che rappresentino le parti nel giudizio di merito conservano la qualità di procuratori, senza che sia neppure necessaria l'abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di cassazione, operando il regolamento di competenza come un semplice incidente del medesimo processo di merito (cfr., ex aliis, Cass. n. 16219/2020; Cass. n. 4345/12; Cass. n. 28701/13). 2. Dall'ordinanza impugnata e dallo stesso ricorso per regolamento di competenza emerge che la lavoratrice ha adito il Tribunale lamentando una discriminazione nell'accesso al lavoro concretizzatasi nella “imposizione datoriale di preventiva sottoscrizione di un verbale di conciliazione c.d. tombale ai fini della stipula di un contratto a tempo determinato”. Anche nel ricorso introduttivo del 3 giudizio è stato precisato: “oggetto (discriminazione Numero registro generale 22782/2023 Numero sezionale 3179/2024 nell'accesso al lavoro) imposizione datoriale di preventiva Numero di raccolta generale 19188/2024 sottoscrizione di verbale conciliativo di transazione e rinunce Data pubblicazione 12/07/2024 di carattere c.d. “tombale” quale conditio sine qua non per l'accesso al lavoro a termine, a fronte del diritto all'assunzione a termine già posseduto dal lavoratore in ragione del diritto di precedenza acquisito ai sensi dell'art. 1 CCNL di categoria (fondazioni lirico-sinfoniche)”.
3. L'applicazione del principio iura novit curia, di cui all'art. 113, primo comma, c.p.c., importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. n. 8645 del 2018; Cass. n. 5832 del 2021). 4. Ebbene, fermi restando i fatti allegati nel ricorso introduttivo del giudizio, alla luce degli artt. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, l'atto lamentato come illegittimo dalla lavoratrice non riveste i connotati propri di una forma di discriminazione. 5. Invero, l'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011 recante rubrica “Delle controversie in materia di discriminazione” e applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame recita: «1. Le controversie in materia di discriminazione di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1°marzo 2006, n. 67, e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente 4 disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale Numero registro generale 22782/2023 Numero sezionale 3179/2024 del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio». [omissis]. Numero di raccolta generale 19188/2024 6. L'art. 38 del d.lgs. n. 198 del 2006, recante rubrica Data pubblicazione 12/07/2024 “Provvedimento avverso le discriminazioni” (legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 15; legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 13), recita: «1. Qualora vengano poste in essere discriminazioni in violazione dei divieti di cui al capo II del presente titolo o di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione e nella formazione professionale, nelle condizioni di lavoro compresa la retribuzione, nonché in relazione alle forme pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, su ricorso del lavoratore o, per sua delega, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni e delle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso, o della consigliera o del consigliere di parità o regionale territorialmente competente, il tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita, ordina all'autore del comportamento denunciato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti». [omissis] 7. Con riguardo ai rinvii operati dall'art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, si precisa che l'art. 44 del d.lgs. n. 286 del 1998 concerne le azioni avverso discriminazioni per motivi razziali, etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o religiosi;
l'art. 4 del d.lgs. n. 215 del 2003 (di attuazione 5 della direttiva 2000/43/CE) concerne la parità di trattamento Numero registro generale 22782/2023 Numero sezionale 3179/2024 tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine Numero di raccolta generale 19188/2024 etnica;
l'art. 4 del d.lgs. n. 216 del 2003 (di attuazione della Data pubblicazione 12/07/2024 direttiva 2000/78/CE) che concerne la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, ha integrato l'art. 15, comma 2, della legge n. 300 del 1970 che, dunque, vieta le discriminazioni, oltre che in ragione dell'affiliazione ad un sindacato o della partecipazione ad uno sciopero, altresì in ragione di adesione politica, religiosa, o in ragione di razza, lingua, sesso, handicap, età, orientamento sessuale o convinzioni personali;
l'art. 3 della legge n. 67 del 2006 si riferisce a discriminazioni in danno di persone con disabilità; l'art. 55-quinques del d.lgs. n. 198 del 2006 concerne le discriminazioni fondate sul sesso nell'accesso a beni e servizi e alla loro fornitura.
8. La descrizione, contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio, della condotta della Fondazione Arena di Verona non configura alcuna forma di discriminazione, in specie né una discriminazione adottata in funzione del genere (disciplinata Codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al d.lgs. n. 198 del 2006) né una discriminazione basata sulle convinzioni personali (disciplinata dall'art. 15, comma 2, della legge n. 300 del 1970). Invero, la lavoratrice non lamenta alcuna disparità di trattamento rispetto a colleghi di sesso maschile e l'espressione "convinzioni personali", pur se caratterizzata dall'eterogeneità delle ipotesi di discriminazione ideologica estesa alla sfera dei rapporti sociali (sulla nozione di tipo universalistico di fattori di discriminazione diversi dal genere cfr. Cass. S.U. n. 20819 del 2021), fa pur sempre riferimento ad opinioni del lavoratore, anche con una proiezione dinamica e fattuale (es. adesione ad una associazione sindacale, esercizio del diritto di sciopero), che abbiano determinato un profilo di 6 Numero registro generale 22782/2023 svantaggio all'accesso al lavoro, che nel caso di specie non Numero sezionale 3179/2024 Numero di raccolta generale 19188/2024 risultano. Non sono state, invero, allegate manifestazioni di Data pubblicazione 12/07/2024 convincimenti morali, filosofici, sociali e, più in genere, di scelte riferibili alla sfera intima della coscienza individuale della lavoratrice, che abbiano influenzato la condotta datoriale: piuttosto è stata dedotta come illegittima la pretesa datoriale di condizionare l'assunzione ad una previa rinuncia ad azioni inerenti ai pregressi rapporti fra le parti, il che non configura un profilo discriminatorio. 9. In alte parole, la discriminazione per convinzioni personali suppone pur sempre come fattore – appunto – di discriminazione – l'adesione del lavoratore ad un sistema di valori o, almeno, a un'opinione specifica su un dato tema o a una singola iniziativa, adesione od opinione estranee alla prestazione oggetto del contratto di lavoro e preesistenti alla condotta datoriale che le utilizzi come fattore di discriminazione. 10. Nel caso in esame, invece, il rifiuto di sottostare alla richiesta aziendale di nuova assunzione solo previa conciliazione c.d. tombale su pregresse rivendicazioni della lavoratrice non esprime un preesistente convincimento personale della lavoratrice medesima su un dato argomento o sistema valoriale, né una particolare sua iniziativa, bensì il suo mero rifiuto di sottostare ad una pattuizione di cui si assume il carattere illegittimo e comunque ingiustificato. 11. Diversamente opinando il concetto di discriminazione si dilaterebbe al punto da estendersi a qualsivoglia condotta datoriale che si assuma come illegittima e alla quale il lavoratore voglia opporsi. 12. Dunque, escluso che si sia in presenza d'una condotta discriminatoria, le disposizioni normative da applicare ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio vanno rinvenute nell'art. 413 e ss. c.p.c. che, come è noto, 7 Numero registro generale 22782/2023 detta una serie di fori speciali (concorrenti e alternativi) tra Numero sezionale 3179/2024 Numero di raccolta generale 19188/2024 i quali, in ogni caso, non è annoverato il foro del domicilio Data pubblicazione 12/07/2024 del lavoratore. 13. In conclusione, va affermata la competenza territoriale del Tribunale di Verona;
la causa dovrà proseguire innanzi a detto giudice, con riassunzione ex art. 50 cod.proc.civ. nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
spese al definitivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Verona innanzi al quale rimette le parti, fissando per la riassunzione il termine di tre mesi dalla comunicazione della presente ordinanza;
spese al definitivo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Elena Boghetich dott.Antonio Manna 8