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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 995 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 18930/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18930/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FEDELE LOREDANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio in MALAGUENO (ARGENTINA) il 26/12/1997.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.07.2000 e il 23.10.2002. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la sig.ra corrisponda - da settembre 2024 - direttamente al figlio Parte_3 per il suo mantenimento l'assegno mensile di € 420,00, entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_2 tramite bonifico bancario al seguente iban [...], rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del
15.03.2016, che le parti hanno in copia e che intendono integralmente richiamato.
DISPONE che i coniugi sosteranno al 50% le spese universitarie e di locazione per il figlio Per_2 con versamento diretto sul conto corrente bancario intestato a quest'ultimo (iban
[...]
[...]), qualora a settembre 2024 lo stesso decida di proseguire l'università all'estero e, conseguentemente, in deroga al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del 15.3.16. Università questa che dovrà esser concordata tra i coniugi tenendo conto delle inclinazioni ed attitudini del figlio.
DISPONE che il sig. corrisponda - da settembre 2024 - Parte_2 direttamente al figlio per il suo mantenimento l'assegno mensile di € 180,00, entro il Persona_2 giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario al seguente iban [...], rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 15.03.2016, che le parti hanno in copia e che intendono integralmente richiamato.
DISPONE che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento diretto del figlio Persona_1
DISPONE che la sig.ra corrisponda – da settembre 2024 – direttamente al figlio Parte_3
- ad integrazione per il suo mantenimento rispetto al punto precedente (punto 8 ric.) - Persona_1 l'assegno mensile di € 210,00, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario al seguente iban [...], rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 15.03.2016, che le parti hanno in copia e che intendono integralmente richiamato.
pagina 2 di 4 DISPONE che il sig. corrisponda – da settembre 2024 – Parte_2 direttamente al figlio - ad integrazione per il suo mantenimento rispetto al punto di cui sopra Persona_1
(punto 8) - l'assegno mensile di € 90,00, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario al seguente iban [...], rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 15.03.2016, che le parti hanno in copia e che intendono integralmente richiamato.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, C.so Cosenza n. 18, di proprietà dei coniugi, al sig.
[...]
con tutti i mobili ivi presenti in quanto collocatario dei figli Parte_2 Persona_2
e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Persona_1
PRENDE ATTO che, conseguentemente, il sig. sosterrà le spese Parte_2 di manutenzione ordinaria e quelle relative alle utenze e, pertanto, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, dovrà provvedere alla voltura di queste ultime a proprio nome, mentre le spese straordinarie saranno a carico dei coniugi al 50%. Al riguardo, la sig.ra dichiara di Pt_1 rinunciare a qualsivoglia pretesa di indennizzo in proprio favore, da parte del sig.
[...]
per l'utilizzo della casa coniugale in via esclusiva da parte di quest'ultimo, salvo Parte_2 cambio di residenza dei figli.
PRENDE ATTO che la moglie, avendo accettato nuovo incarico professionale/lavorativo a Bruxelles, ha qui reperito a settembre 2023 una nuova soluzione abitativa ed ha lasciato, con il consenso del marito, la casa coniugale nella quale quest'ultimo è ritornato a vivere da settembre 2023.
PRENDE ATTO che la casa coniugale è di proprietà dei coniugi in pari quota (50 % ciascuno) ed è gravata da mutuo residuo Banca Credit Agricole Italia di € 64.088,77 (la cui rata mensile ammonta ad € 548,08), che sarà a carico del solo IG , previa autorizzazione da Parte_2 parte della predetta banca con relativo accollo del mutuo residuo allo stesso, avendo la IGa
[...]
estinto la propria quota di mutuo, del 50%, di spettanza. Parte_3
PRENDE ATTO che i coniugi hanno contratto in data 16.10.12 finanziamento/assicurazione N°0084742100000 dell'importo di € 16.500,00 a copertura del mutuo contratto per la casa coniugale di cui al punto precedente. Finanziamento questo ad oggi ancora in essere per l'importo complessivo di € 9.918,52, la cui rata mensile a carico di entrambi i coniugi ammonta a complessivi € 88,94.
PRENDE ATTO che sono di proprietà esclusiva della IGa i seguenti beni Parte_3 mobili: replica Bansky, tavolino in legno e vetro posizionato del soggiorno, cassettiera in legno della camera da letto ed una console in legno situata nel corridoio, che saranno consegnati dal sig.
[...]
dietro semplice richiesta della stessa entro e non oltre dieci (10) giorni dalla Parte_2 richiesta, salvo oggettiva impossibilità del sig. Parte_2
PRENDE ATTO che sono di proprietà esclusiva del sig. i seguenti Parte_2 beni mobili: scrivania situata nella camera da letto, banco di lavoro e relativi attrezzi, nonché n. 3 biciclette situati nella cantina, pertinenza casa coniugale.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere indipendenti a livello economico e di rinunciare reciprocamente, come in effetti rinunciano, al contributo al mantenimento e/o agli alimenti.
PRENDE ATTO che disporre che l'eventuale assegno unico e/o detrazioni venga percepito dai coniugi al 50%.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Serafina Aceto Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18930/2024 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. FEDELE LOREDANA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano Parte_1 Parte_2 matrimonio in MALAGUENO (ARGENTINA) il 26/12/1997.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.07.2000 e il 23.10.2002. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 31/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e Parte_1 [...]
. Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che la sig.ra corrisponda - da settembre 2024 - direttamente al figlio Parte_3 per il suo mantenimento l'assegno mensile di € 420,00, entro il giorno 5 di ogni mese, Persona_2 tramite bonifico bancario al seguente iban [...], rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del
15.03.2016, che le parti hanno in copia e che intendono integralmente richiamato.
DISPONE che i coniugi sosteranno al 50% le spese universitarie e di locazione per il figlio Per_2 con versamento diretto sul conto corrente bancario intestato a quest'ultimo (iban
[...]
[...]), qualora a settembre 2024 lo stesso decida di proseguire l'università all'estero e, conseguentemente, in deroga al Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati del 15.3.16. Università questa che dovrà esser concordata tra i coniugi tenendo conto delle inclinazioni ed attitudini del figlio.
DISPONE che il sig. corrisponda - da settembre 2024 - Parte_2 direttamente al figlio per il suo mantenimento l'assegno mensile di € 180,00, entro il Persona_2 giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario al seguente iban [...], rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 15.03.2016, che le parti hanno in copia e che intendono integralmente richiamato.
DISPONE che entrambi i genitori contribuiranno al mantenimento diretto del figlio Persona_1
DISPONE che la sig.ra corrisponda – da settembre 2024 – direttamente al figlio Parte_3
- ad integrazione per il suo mantenimento rispetto al punto precedente (punto 8 ric.) - Persona_1 l'assegno mensile di € 210,00, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario al seguente iban [...], rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 70% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 15.03.2016, che le parti hanno in copia e che intendono integralmente richiamato.
pagina 2 di 4 DISPONE che il sig. corrisponda – da settembre 2024 – Parte_2 direttamente al figlio - ad integrazione per il suo mantenimento rispetto al punto di cui sopra Persona_1
(punto 8) - l'assegno mensile di € 90,00, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario al seguente iban [...], rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie come da Protocollo d'intesa fra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 15.03.2016, che le parti hanno in copia e che intendono integralmente richiamato.
ASSEGNA la casa coniugale sita in Torino, C.so Cosenza n. 18, di proprietà dei coniugi, al sig.
[...]
con tutti i mobili ivi presenti in quanto collocatario dei figli Parte_2 Persona_2
e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Persona_1
PRENDE ATTO che, conseguentemente, il sig. sosterrà le spese Parte_2 di manutenzione ordinaria e quelle relative alle utenze e, pertanto, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, dovrà provvedere alla voltura di queste ultime a proprio nome, mentre le spese straordinarie saranno a carico dei coniugi al 50%. Al riguardo, la sig.ra dichiara di Pt_1 rinunciare a qualsivoglia pretesa di indennizzo in proprio favore, da parte del sig.
[...]
per l'utilizzo della casa coniugale in via esclusiva da parte di quest'ultimo, salvo Parte_2 cambio di residenza dei figli.
PRENDE ATTO che la moglie, avendo accettato nuovo incarico professionale/lavorativo a Bruxelles, ha qui reperito a settembre 2023 una nuova soluzione abitativa ed ha lasciato, con il consenso del marito, la casa coniugale nella quale quest'ultimo è ritornato a vivere da settembre 2023.
PRENDE ATTO che la casa coniugale è di proprietà dei coniugi in pari quota (50 % ciascuno) ed è gravata da mutuo residuo Banca Credit Agricole Italia di € 64.088,77 (la cui rata mensile ammonta ad € 548,08), che sarà a carico del solo IG , previa autorizzazione da Parte_2 parte della predetta banca con relativo accollo del mutuo residuo allo stesso, avendo la IGa
[...]
estinto la propria quota di mutuo, del 50%, di spettanza. Parte_3
PRENDE ATTO che i coniugi hanno contratto in data 16.10.12 finanziamento/assicurazione N°0084742100000 dell'importo di € 16.500,00 a copertura del mutuo contratto per la casa coniugale di cui al punto precedente. Finanziamento questo ad oggi ancora in essere per l'importo complessivo di € 9.918,52, la cui rata mensile a carico di entrambi i coniugi ammonta a complessivi € 88,94.
PRENDE ATTO che sono di proprietà esclusiva della IGa i seguenti beni Parte_3 mobili: replica Bansky, tavolino in legno e vetro posizionato del soggiorno, cassettiera in legno della camera da letto ed una console in legno situata nel corridoio, che saranno consegnati dal sig.
[...]
dietro semplice richiesta della stessa entro e non oltre dieci (10) giorni dalla Parte_2 richiesta, salvo oggettiva impossibilità del sig. Parte_2
PRENDE ATTO che sono di proprietà esclusiva del sig. i seguenti Parte_2 beni mobili: scrivania situata nella camera da letto, banco di lavoro e relativi attrezzi, nonché n. 3 biciclette situati nella cantina, pertinenza casa coniugale.
PRENDE ATTO che i coniugi dichiarano di essere indipendenti a livello economico e di rinunciare reciprocamente, come in effetti rinunciano, al contributo al mantenimento e/o agli alimenti.
PRENDE ATTO che disporre che l'eventuale assegno unico e/o detrazioni venga percepito dai coniugi al 50%.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 06/06/2025
pagina 3 di 4 Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Valentina Giuditta Soria Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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