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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 2004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2004 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza Sezione Civile,
nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott. Michelangelo Petruzziello Presidente
2) dott.ssa Annamaria Buffardo Giudice
3) dott.ssa Monica Marrazzo Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 8652/2024 del ruolo generale degli affari civili contenzioni, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c. e vertente
T R A
, elettivamente domiciliata in Villaricca (Na), alla via G.B. Vico Parte_1
n. 16, presso lo studio degli Avv.ti Marina Corso e Mattia Niki Corso dai quali, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, è rappresentato e difeso
Ricorrente
E
, Controparte_1
Resistente Contumace
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, ha proposto reclamo ex Parte_1
art. 630, co. 3, c.p.c. avverso l'ordinanza emessa in data 7.12.2024 con la quale nella procedura esecutiva immobiliare n. 573/2019 R.G.E. il GE rigettava l'istanza di vendita e dichiarava l'improcedibilità dell'esecuzione.
lamenta l'erroneità della ordinanza e chiede fissarsi termine - previa Parte_1
riforma della impugnata ordinanza- per l'introduzione del giudizio volto ad
1 accertare l'accettazione dell'eredità del dante causa della esecutata da parte di esso creditore procedente.
Il ricorso è stato ritualmente notificato alla controparte, che tuttavia non si è
costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Collegio ritiene che il reclamo vada dichiarato inammissibile;
ma procediamo per gradi.
Il G.E. ha rigettato l'istanza di vendita, con conseguente declaratoria di improcedibilità della procedura esecutiva, per mancanza di prova della titolarità del bene da parte dell'esecutato, provvedimento da impugnare con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Ricostruendo l'iter processuale della vicenda svoltasi nel processo esecutivo, va evidenziato che con provvedimento dell'11.10.2021 il GE ordinava l'integrazione della documentazione, mancando in atti la trascrizione dell'accettazione dell'eredità
di in favore di , l'esecutata. Persona_1 Controparte_1
Con decreto del 21.12.2021 veniva disposta la sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 bis cpc, fino al 21.12.2023, per consentire, in sostanza, alla creditrice di provvedere alla detta trascrizione. Con ricorso depositato il 22.12.2023, il creditore,
, chiedeva la prosecuzione del processo, rappresentando di aver Parte_1
esperito actio interrogatoria che aveva avuto esito negativo e di aver chiesto di essere autorizzato ad accettare l'eredità in nome e per conto dell'esecutata ai sensi dell'art. 524 c.c.; di poi, con sentenza n. 2268/2024 del 7.05.2024 del Tribunale di Napoli Nord,
è stato autorizzato ad accettare, in nome e per conto dell'esecutata, Parte_1
l'eredità di . Persona_1
A questo punto, a fronte delle difficoltà incontrate al fine di procedere alla richiesta trascrizione, il creditore - all'udienza fissata dal GE per interloquire con le parti, dopo aver rilevato la possibile improcedibilità della esecuzione a fronte del mancato deposito della richiesta documentazione- chiedeva fissarsi termine per l'introduzione del giudizio volto ad accertare la sua qualità di erede, istanza disattesa dal GE, che definiva la procedura con l'ordinanza qui reclamata.
2 Ciò posto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità è granitica nel ritenere che nei casi in cui il giudice dell'esecuzione dichiari l'improcedibilità (che è un provvedimento di estinzione cd. atipica) della procedura esecutiva, il provvedimento adottato a definitiva chiusura della procedura esecutiva è impugnabile esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., mentre il rimedio del reclamo è riservato ai provvedimenti di estinzione c.d. tipica (cfr., ex
multis, Cass. n. 15605 del 22/06/2017).
L'individuazione del mezzo di impugnazione dipende dalla qualificazione data dal giudice al provvedimento (cfr., tra le altre, Cass. n. 9362/2017).
Nel caso di specie, il giudice a quo ha espressamente dichiarato l' ”improcedibilità” e non l'estinzione della procedura, con la conseguenza che l'impugnazione doveva essere proposta con l'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e non con il reclamo ai sensi dell'art. 630 c.p.c.
Va evidenziato che l'improponibilità del reclamo ex art. 630 cod. proc. civ. avverso il provvedimento di chiusura anticipata non è suscettibile di sanatoria mediante conversione in opposizione agli atti esecutivi. Sebbene una tesi dottrinale abbia prospettato la possibilità, per il collegio del reclamo, di trasformare la domanda in opposizione agli atti esecutivi e di rimettere (anche in sede di decisione) la causa davanti al giudice monocratico per la pronuncia sul merito, contro tale soluzione militano l'univoca definizione del mezzo impiegato come reclamo e, soprattutto, la destinazione dell'atto al collegio, anziché al giudice dell'esecuzione il quale, stante l'indefettibile bifasicità dell'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. (in proposito,
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25170 del 11/10/2018, Rv. 651161-02), deve essere necessariamente (oltre che tempestivamente) investito dell'atto di opposizione (Cass.
6873/2024).
In definitiva, poiché il provvedimento impugnato non è un provvedimento di estinzione cd. tipica ed ha carattere definitivo, il reclamo è inammissibile in quanto il corretto mezzo di impugnazione del provvedimento adottato era l'opposizione agli atti esecutivi.
3 Nessuna statuizione si impone in ordine alle spese di lite, data la contumacia della resistente.
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, della ricorrenza di un caso di infondatezza e/o inammissibilità dell'impugnazione e,
dunque, dell'astratta sussistenza della fattispecie che pone a carico della parte impugnante rimasta soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, fermo restando che, secondo quanto condivisibilmente precisato da Cass. Sez. Un. N. 4315 del 2020, l'accertamento se la parte, in dipendenza di quest'esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo è rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Sezione terza civile, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. rg 8652/2024 del ruolo generale degli affari civili contenzioni, avente ad oggetto reclamo ex art. 630 c.p.c., ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- dichiara inammissibile il reclamo;
- nulla sulle spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento da parte del reclamante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il reclamo proposto.
Così deciso in Aversa, il 21.05.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Monica Marrazzo dott. Michelangelo Petruzziello
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