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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/09/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1221/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1221/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
[...]
Oggi 17 settembre 2025, alle ore 9:45, innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. BERTOLINI HE oggi sostituita dall'avv. LUCA Parte_1
CARAMANICO il quale si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. Chiede la liquidazione delle spese considerato che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Per l'avv. GALANTI OCCULTI NI la quale si riporta alla Controparte_1 comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso.
Per già contumaci, nessuno è comparso. Controparte_1 Controparte_1
Sono altresì presenti la Dott.ssa , tirocinante ex art 73 DL 69/2013, nonché la dott.ssa Persona_1
Martina De Marchi, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Il Giudice, sentite le parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1221/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI Parte_1 C.F._1 HE elettivamente domiciliato in VIA CONTE DI RUVO 30 65100 PESCARA, presso il difensore avv. BERTOLINI HE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANTI Controparte_1 P.IVA_1 OCCULTI NI elettivamente domiciliata in CORSO MANTHONÈ 7 65127 PESCARA presso il difensore avv. GALANTI OCCULTI NI ONTUMACE Controparte_1
CONTUMACE Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art.281 undecies cpc depositato il 22.4.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] nonché e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 rispettivamente proprietaria e conducente del motociclo Sym Symphony targato EL87519, assicurato per la RC con la chiedendo che venisse accertato che il sinistro Controparte_1 avvenuto in data 1.8.2022 (non 2023 come indicato nel ricorso) era da ascrivere alla responsabilità esclusiva del signor , tenuto in solido con gli altri convenuti risarcimento dei Controparte_1 danni conseguenti alle lesioni riportati dal ricorrente a seguito del sinistro.
Danni quantificati nell'importo di € 57.440,50 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. Con comparsa depositata il 24.7.2024 si è costituita assumendo che Controparte_1 sinistro doveva essere addebitato alla responsabilità esclusiva del ricorrente che, come si legge nel pagina 2 di 5 verbale redatto dalla Polizia Municipale, in stato di ebbrezza aveva attraversato la strada improvvisamente e al di fuori delle strisce pedonali.
Il conducente del motociclo, data la ravvicinata distanza con il pedone, sbucato tra due veicoli in sosta, non era stato in grado di arrestare il veicolo e lo aveva investito, andando poi ad urtare, in scivolata, un altro veicolo che procedeva nella direzione di marcia opposta.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso contestando sia l'an che il quantum debeatur.
3. e itualmente citati non si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_1 sono stati dichiarati contumaci.
4. Rilevato che la dinamica del sinistro, così come riportata nel verbale redatto dalla Polizia di
Montesilvano, prodotto da entrambe le parti, non è oggetto di contestazione e che il verbale non richiede conferma testimoniale, accertata l'insussistenza dei presupposti per la concessione del termine richiesto dal ricorrente ex art. 281 duodecies cpc e la superfluità della prova articolata da parte convenuta, con ordinanza in data 7.10.2024 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
17.10.2025, con riserva di valutare all'esito la necessità di disporre CTU medico legale, finalizzata ad accettare l'entità delle lesioni riportate dal ricorrente a seguito del sinistro.
****
A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Al caso di specie è applicabile l'art. 2054 c.c., ai sensi del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Trattasi di un regime di responsabilità in parte oggettivo, per quanto attiene alla posizione del proprietario del veicolo, in parte aggravato, ispirato ad un'inversione dell'onere della prova in sede giudiziale per cui, in deroga agli ordinari criteri di riparto, ricade sul convenuto l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno dimostrando, all'occorrenza, l'esistenza di un evento improvviso, imprevedibile e inevitabile, integrante gli estremi del caso fortuito.
Il regime anzidetto poggia sulla presunzione di colpa, gravante sul conducente del veicolo, la quale tuttavia non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ., sent. n. 26873/2022).
Invero, ove venga all'attenzione l'ipotesi di investimento del pedone, la presunzione in parola va comunque letta alla luce dell'accertamento del fatto e delle modalità di verificazione dello stesso, con conseguente necessaria valutazione della condotta del danneggiato che può esentare il conducente da responsabilità solo qualora risulti accertato un comportamento imprudente del pedone, tale da configurare, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né pagina 3 di 5 prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento.
Il conducente deve quindi dimostrare di essersi trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in questo caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima (Trib. Trento, sent. n.
475/2022).
A ciò si aggiunga che la prova liberatoria prevista dalla citata disposizione, per quanto rigorosa, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
Pertanto, il pedone che attraversa la strada di corsa, sia pure sulle apposite strisce pedonali, immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054
c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza (Cass. civ., sent. n. 14064/2010).
Il conducente del veicolo investitore può quindi vincere la presunzione di colpa posta a suo carico, solo dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento.
Non è quindi sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che il conducente del veicolo provi di aver adottato tutte le cautele esigibili, in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cass. civ., n. 9856/2022).
B. Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro
Applicando al caso in esame i principi di diritto sopra richiamati emerge, dalla ricostruzione del sinistro, effettuata dalla pattuglia della Polizia Municipale di Montesilvano sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone che avevano assistito al fatto, che il ricorrente, provenendo dal bar denominato Bim Bum, era passato tra le vetture in sosta, parcheggiate sul lato della strada percorso dal motociclo ed aveva attraversato via Adige di Montesilvano in orario diurno, al fuori delle strisce pedonali, posizionate a distanza di 29,70 meri dal luogo del sinistro.
Il ricorrente, attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, senza concedere la precedenza ai veicoli circolanti, aveva quindi occupato la sede stradale dopo essere passato tra le auto in sosta che ne avevano ostacolato la visibilità.
Dall'esame della cartella clinica, risulta inoltre che al ricorrente, ricoverato presso l'ospedale di
Pescara, per le lesioni riportate a seguito del sinistro, era stata diagnosticata una grave intossicazione alcolica (alcolemia 2.1 cfr doc. 3 pag. 141). pagina 4 di 5 Considerate le condizioni psicofisiche del ricorrente, compatibili con il comportamento del tutto anomalo ed imprevedibile sopra descritto, valutati gli esiti degli accertamenti svolti dalla Polizia
Municipale di Montesilvano, che non sono oggetto di contestazione, è possibile affermare che il conducente del motociclo si era trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti.
Il ricorso va quindi rigettato, in quanto la causa del sinistro va individuata nel comportamento imprudente e del tutto imprevedibile del ricorrente che era comparso in modo del tutto inaspettato sulla traiettoria di marcia del motociclo.
C. Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
Spese parametrate al minimo considerato il valore dichiarato della controversia, la linearità e la natura documentale della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1221/2024 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il ricorso.
CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da che liquida in €. Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A., C.A.P. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti
Pescara, 17 settembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1221/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE contro
[...]
Controparte_1
[...]
Oggi 17 settembre 2025, alle ore 9:45, innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per l'avv. BERTOLINI HE oggi sostituita dall'avv. LUCA Parte_1
CARAMANICO il quale si riporta al ricorso chiedendone l'accoglimento. Chiede la liquidazione delle spese considerato che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Per l'avv. GALANTI OCCULTI NI la quale si riporta alla Controparte_1 comparsa di costituzione chiedendo il rigetto del ricorso.
Per già contumaci, nessuno è comparso. Controparte_1 Controparte_1
Sono altresì presenti la Dott.ssa , tirocinante ex art 73 DL 69/2013, nonché la dott.ssa Persona_1
Martina De Marchi, Magistrato Ordinario in Tirocinio.
Il Giudice, sentite le parti pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Patrizia Medica
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1221/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTOLINI Parte_1 C.F._1 HE elettivamente domiciliato in VIA CONTE DI RUVO 30 65100 PESCARA, presso il difensore avv. BERTOLINI HE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALANTI Controparte_1 P.IVA_1 OCCULTI NI elettivamente domiciliata in CORSO MANTHONÈ 7 65127 PESCARA presso il difensore avv. GALANTI OCCULTI NI ONTUMACE Controparte_1
CONTUMACE Controparte_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art.281 undecies cpc depositato il 22.4.2024 e notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...] nonché e Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1 rispettivamente proprietaria e conducente del motociclo Sym Symphony targato EL87519, assicurato per la RC con la chiedendo che venisse accertato che il sinistro Controparte_1 avvenuto in data 1.8.2022 (non 2023 come indicato nel ricorso) era da ascrivere alla responsabilità esclusiva del signor , tenuto in solido con gli altri convenuti risarcimento dei Controparte_1 danni conseguenti alle lesioni riportati dal ricorrente a seguito del sinistro.
Danni quantificati nell'importo di € 57.440,50 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia.
2. Con comparsa depositata il 24.7.2024 si è costituita assumendo che Controparte_1 sinistro doveva essere addebitato alla responsabilità esclusiva del ricorrente che, come si legge nel pagina 2 di 5 verbale redatto dalla Polizia Municipale, in stato di ebbrezza aveva attraversato la strada improvvisamente e al di fuori delle strisce pedonali.
Il conducente del motociclo, data la ravvicinata distanza con il pedone, sbucato tra due veicoli in sosta, non era stato in grado di arrestare il veicolo e lo aveva investito, andando poi ad urtare, in scivolata, un altro veicolo che procedeva nella direzione di marcia opposta.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso contestando sia l'an che il quantum debeatur.
3. e itualmente citati non si sono costituiti e Controparte_1 Controparte_1 sono stati dichiarati contumaci.
4. Rilevato che la dinamica del sinistro, così come riportata nel verbale redatto dalla Polizia di
Montesilvano, prodotto da entrambe le parti, non è oggetto di contestazione e che il verbale non richiede conferma testimoniale, accertata l'insussistenza dei presupposti per la concessione del termine richiesto dal ricorrente ex art. 281 duodecies cpc e la superfluità della prova articolata da parte convenuta, con ordinanza in data 7.10.2024 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del
17.10.2025, con riserva di valutare all'esito la necessità di disporre CTU medico legale, finalizzata ad accettare l'entità delle lesioni riportate dal ricorrente a seguito del sinistro.
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A. Sulle coordinate giuridiche della fattispecie
Al caso di specie è applicabile l'art. 2054 c.c., ai sensi del quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il proprietario del veicolo è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”.
Trattasi di un regime di responsabilità in parte oggettivo, per quanto attiene alla posizione del proprietario del veicolo, in parte aggravato, ispirato ad un'inversione dell'onere della prova in sede giudiziale per cui, in deroga agli ordinari criteri di riparto, ricade sul convenuto l'onere di dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno dimostrando, all'occorrenza, l'esistenza di un evento improvviso, imprevedibile e inevitabile, integrante gli estremi del caso fortuito.
Il regime anzidetto poggia sulla presunzione di colpa, gravante sul conducente del veicolo, la quale tuttavia non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ., sent. n. 26873/2022).
Invero, ove venga all'attenzione l'ipotesi di investimento del pedone, la presunzione in parola va comunque letta alla luce dell'accertamento del fatto e delle modalità di verificazione dello stesso, con conseguente necessaria valutazione della condotta del danneggiato che può esentare il conducente da responsabilità solo qualora risulti accertato un comportamento imprudente del pedone, tale da configurare, per i suoi caratteri, una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista né pagina 3 di 5 prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento.
Il conducente deve quindi dimostrare di essersi trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile. Solo in questo caso l'incidente potrebbe ricondursi eziologicamente proprio ed esclusivamente alla condotta del pedone, avulsa totalmente dalla condotta del conducente ed operante in assoluta autonomia rispetto a quest'ultima (Trib. Trento, sent. n.
475/2022).
A ciò si aggiunga che la prova liberatoria prevista dalla citata disposizione, per quanto rigorosa, non deve essere necessariamente data in modo diretto, cioè dimostrando di avere tenuto un comportamento esente da colpa e perfettamente conforme alle regole del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente, attese le concrete circostanze della circolazione e la conseguente impossibilità di attuare una qualche idonea manovra di emergenza.
Pertanto, il pedone che attraversa la strada di corsa, sia pure sulle apposite strisce pedonali, immettendosi nel flusso dei veicoli marcianti alla velocità imposta dalla legge, pone in essere un comportamento colposo che può costituire causa esclusiva del suo investimento da parte di un veicolo, ove il conducente, sul quale grava la presunzione di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054
c.c., dimostri che l'improvvisa ed imprevedibile comparsa del pedone sulla propria traiettoria di marcia ha reso inevitabile l'evento dannoso, tenuto conto della breve distanza di avvistamento, insufficiente per operare un'idonea manovra di emergenza (Cass. civ., sent. n. 14064/2010).
Il conducente del veicolo investitore può quindi vincere la presunzione di colpa posta a suo carico, solo dimostrando che non vi era alcuna possibilità di prevenire ed evitare l'evento.
Non è quindi sufficiente l'accertamento del comportamento colposo del pedone, ma è necessario che il conducente del veicolo provi di aver adottato tutte le cautele esigibili, in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta (Cass. civ., n. 9856/2022).
B. Sulla ricostruzione della dinamica del sinistro
Applicando al caso in esame i principi di diritto sopra richiamati emerge, dalla ricostruzione del sinistro, effettuata dalla pattuglia della Polizia Municipale di Montesilvano sulla base delle dichiarazioni rese dalle persone che avevano assistito al fatto, che il ricorrente, provenendo dal bar denominato Bim Bum, era passato tra le vetture in sosta, parcheggiate sul lato della strada percorso dal motociclo ed aveva attraversato via Adige di Montesilvano in orario diurno, al fuori delle strisce pedonali, posizionate a distanza di 29,70 meri dal luogo del sinistro.
Il ricorrente, attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali, senza concedere la precedenza ai veicoli circolanti, aveva quindi occupato la sede stradale dopo essere passato tra le auto in sosta che ne avevano ostacolato la visibilità.
Dall'esame della cartella clinica, risulta inoltre che al ricorrente, ricoverato presso l'ospedale di
Pescara, per le lesioni riportate a seguito del sinistro, era stata diagnosticata una grave intossicazione alcolica (alcolemia 2.1 cfr doc. 3 pag. 141). pagina 4 di 5 Considerate le condizioni psicofisiche del ricorrente, compatibili con il comportamento del tutto anomalo ed imprevedibile sopra descritto, valutati gli esiti degli accertamenti svolti dalla Polizia
Municipale di Montesilvano, che non sono oggetto di contestazione, è possibile affermare che il conducente del motociclo si era trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne tempestivamente i movimenti.
Il ricorso va quindi rigettato, in quanto la causa del sinistro va individuata nel comportamento imprudente e del tutto imprevedibile del ricorrente che era comparso in modo del tutto inaspettato sulla traiettoria di marcia del motociclo.
C. Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo.
Spese parametrate al minimo considerato il valore dichiarato della controversia, la linearità e la natura documentale della medesima.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 1221/2024 ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA il ricorso.
CONDANNA il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute da che liquida in €. Controparte_1
7.052,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A., C.A.P. come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti
Pescara, 17 settembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
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