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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 9764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9764 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19539/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TA IA E' OS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19539/2022 promossa da:
(P.I./C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, dall'avv. Matteo Morelli (C.F.: ), del Parte_2 CodiceFiscale_1 Foro di Milano - subentrato, medio tempore, al precedente legale, elettivamente domiciliata presso lo Studio legale del medesimo, in Milano alla Piazzetta Guastalla n. 1
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Renato Controparte_1 CodiceFiscale_2 NA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, CodiceFiscale_3 Via Alessandro Manzoni nr. 17;
CONVENUTO/I
e contro
(C.F. ), in persona del procuratore ad negotia dott.ssa CP_2 P.IVA_2 [...]
con il patrocinio dell'avv. Claudio Paolo Cambieri (C.F. Controparte_3 C.F._4
) e dell'avv. Furio De Palma (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il
[...] CodiceFiscale_5 loro Studio in Milano alla Via Antonio Tolomeo Trivulzio n. 3.
TERZO/I CHIAMATO/I
OGGETTO: Responsabilità per inadempimento contratto d'opera professionale pagina 1 di 11
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente nei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 18.05.2022, la società (di seguito società o Parte_1
) ha convenuto in giudizio il dott. per sentirlo condannare al risarcimento Parte_1 Controparte_1 del danno patito a causa del negligente operato professionale.
In particolare, parte attrice ha dedotto la seguente vicenda.
Tra la società attrice ed il convenuto vi era in essere un rapporto di tipo professionale regolato da contratto scritto del 28.02.2014, poi tacitamente rinnovato, avente ad oggetto “...la consulenza in campo contabile, amministrativo e tributario, nonché l'elaborazione dei dati contabili e relative prestazioni accessorie...”. Nell'ambito delle prestazioni contrattuali il forniva consulenza CP_1 anche in merito all'inquadramento contrattuale dei dipendenti. In data 04.06.2015 la società veniva fatta oggetto di controllo da parte di Ispettori , che in data CP_4 22.10.2015 elevavano verbale unico di accertamento, notificato in pari data, contestando che “i contratti di collaborazione coordinata e continuativa erano stati stipulati in assenza di un progetto, che (alcuni) lavoratori non risultano iscritti alla gestione separata INPS e che non erano state effettuate le comunicazioni di assunzione con modello UNILAV.” In particolare, la mancanza di aderenza alle normative di riferimento riguardava i dipendenti e Parte_3 Parte_2
. Inoltre, veniva contestato alla società di non aver provveduto ad istituire un Libro Unico Parte_4 del Lavoro.
In conseguenza delle predette contestazioni, in data 12.01.2017 veniva notificata alla Parte_1 ordinanza di ingiunzione nr. 354 del 25.11.2016, sulla base del rapporto 108/2016 dell'Ispettorato del Lavoro di Pavia, con applicazione nei confronti dell'odierna attrice della sanzione di 7.488,60. La società contesta al professionista l'invio di bozze di contratto di assunzione errate, perché carenti della redazione del relativo progetto, il comportamento gravemente negligente ed imperito, che ha determinato oltre all'obbligo di corrispondere la cifra azionata con l'ordinanza ingiunzione n. 354/2016, le maggiori somme corrisposte ai dipendenti per il diverso inquadramento contrattuale, quantificate in complessivi €. 24.645,45; la difesa di parte attrice ha concluso chiedendo, una volta accettata la responsabilità da inadempimento contrattuale, di condannare il al risarcimento di CP_1 tutti i danni.
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 28.09.2022 il il quale, previa CP_1 richiesta di differimento della prima udienza per consentire la citazione in giudizio della compagnia assicuratrice chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, Controparte_2 deducendo quanto segue.
L'odierno convenuto è dottore commercialista iscritto all'Albo di Milano e dalla data del 28.02.2014 alla data dell'8.04.2016, ha svolto a favore di parte attrice attività di consulenza contabile, amministrativa e tributaria. Con il giudizio de quo la società attrice ha lamentato un inadempimento contrattuale formulando richiesta risarcitoria delle sanzioni alla stessa elevate dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Pavia, oltre che degli asseriti maggiori costi connessi a tali accertamenti.
pagina 2 di 11 Parte convenuta ha dedotto l'insussistenza dell'inadempimento e/o responsabilità alcuna, atteso che l'attività di consulenza professionale è stata prestata esclusivamente in ambito fiscale, contabile amministrativo e tributario, come risulta dal contratto agli atti, non essendo mai stata concordata né prestata alcuna attività di natura legale, né tantomeno di tipo giuslavoristico. Il ha specificato CP_1 di avere inviato solo a titolo di mera cortesia, su richiesta della società, bozza di contratto per i dipendenti e di avere avvertito nel corso delle riunioni intercorse nel mese di luglio 2014 che le bozze erano necessariamente da integrare con l'indicazione dei relativi “progetti” e che, in ogni caso, tali tipologie di contratti potevano essere utilizzate soltanto ed esclusivamente in relazione ad un “progetto” specificamente individuato e per un arco temporale ristretto e determinato. Ha poi contestato l'ammontare del danno così come indicato e quantificato dalla . Parte_1 Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, perché infondate e in subordine, in caso di soccombenza, la condanna della terza chiamata a manlevare, tenere indenne e Controparte_2 rimborsare il i quanto fosse condannato a pagare a parte attrice. CP_1
Con decreto del 29.09.2022 il giudice autorizzava la chiamata in causa di Controparte_2 disponendo il rinvio dell'udienza di prima comparizione alla data del 7.03.2023. All'esito dell'udienza il giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di chiamata di terzo, dichiarava la contumacia di e concedeva alle parti i termini ex art. 183, 6 comma, rinviando per gli Controparte_2 adempimenti di cui all'art. 184 c.p.c. all'udienza del 19.09.2023.
Si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 11.09.2023 la terza chiamata aderendo alle difese svolte dal deducendo l'assenza di prova della responsabilità professionale del CP_1 proprio assicurato, contestando la domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, e deducendo, in via subordinata l'inoperatività della polizza, per violazione dell'art. 1892 c.c. e 9.2 della polizza stessa. Nella fattispecie in esame il dott. già in data 18.07.2017 riceveva una richiesta CP_1 risarcitoria da parte dell'Avv. , ma denunciava il sinistro alla Compagna soltanto in Controparte_5 data 22.06.2022, ossia a seguito della notifica della citazione da parte di , omettendo Parte_1 qualsiasi dichiarazione al momento della sottoscrizione della polizza.
La terza chiamata concludeva chiedendo il rigetto dell'azione proposta dalla nei confronti del Pt_1 in subordine di dichiarare l'inoperatività della polizza e in ulteriore subordine di limitare CP_1 l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia tenendo conto delle franchigie, scoperti, massimali e limiti di polizza, con esclusione della rifusione delle spese di difesa.
All'esito dell'udienza del 19.09.2023 il giudice revocava la contumacia di e Controparte_2 ammetteva i mezzi istruttori;
al termine dell'audizione dei testi e Parte_2 Testimone_1 nel corso dell'udienza del 25.01.2024, il giudice, con ordinanza del 12.02.29024, in parziale
[...] riforma delle proprie decisioni del 19.09.2023, disponeva l'audizione di sentita nel Testimone_2 corso dell'udienza del 28.05.2024. Alla successiva udienza del 23.10.2024 il difensore di parte attrice depositava copia della denuncia querela del nei confronti della sorella Parte_2 Per_1 in relazione alla testimonianza resa nel corso dell'udienza del 28.05.2024 e i difensori delle
[...] parti chiedevano termine per esame della nuova documentazione e deposito di note;
il giudice rinviava all'udienza del 19.03.2025, con termine intermedio al 1.02.2025 per il deposito di brevi memorie. All'esito dell'udienza del 19.03.2025 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di p.c. ed il giudice rinviava al 15.07.2025 con modalità cartolare. Con ordinanza del 24.07.2025 il giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO pagina 3 di 11
Con il presente giudizio parte attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto con la conseguente condanna al risarcimento dei danni derivatine. Controparte_1
L'attività professionale del commercialista rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, presupponendo scelte interpretative e valutazioni discrezionali sulla modalità di svolgimento dell'attività stessa e, pertanto, il rapporto tra professionista e cliente si configura come un contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c., avente ad oggetto un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Nell'adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto, il professionista sarà tenuto a profondere la diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, 2 comma c.p.c., che statuisce che “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.” Con la conseguenza che l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità, tenuto conto anche delle regole dell'arte.
La responsabilità del dottore commercialista non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole (Cfr. Tribunale Roma sez. XI, 05.07.2017, n.13623).
Per quanto attiene all'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno;
costituisce invece onere del convenuto dimostrare di avere correttamente adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Civ. n. 9917/2010; Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001). In tema di responsabilità del commercialista questo Tribunale ha affermato che il dovere di diligenza richiesto al professionista è ricostruito in relazione all'art. 1176, comma 2 c.c. (Cass. Sez. 3, n. 13007/2016) e pertanto in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo – a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (T. Milano, sez. I, n. 1645/2020, T. Milano, sez. I n. 9051/20919)
Quanto ai danni risarcibili si evidenzia, peraltro, che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato solo dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione, quale conseguenza causalmente rilevante dell'errore commesso dal professionista (T. Milano sez. I n. 6867/2020; T. Milano sez. I n. 2484/2020, T. Milano sez. I n. 9051/2019).
Alla luce dei principi enunciati, la domanda formulata dalla è fondata e può essere accolta Parte_1 nei limiti che seguono.
pagina 4 di 11 Secondo la ricostruzione fornita dalla società attrice, la responsabilità professionale del trova CP_1 fondamento nelle errate indicazioni fornite dallo stesso nel maggio 2014, con riferimento all'assunzione e all'inquadramento di alcuni dipendenti della società; in occasione del cambio del preposto (subentro della sig.ra al posto della sig.ra come da doc. 9 di Parte_3 Parte_5 parte attrice) al enivano richieste indicazioni sul corretto inquadramento della stessa CP_1 Pt_3 e dei dipendenti e , indicazioni fornite erroneamente dal professionista che inviava Pt_2 Pt_4 bozze di contratto cosiddetto “Co.Co.Co.”
Dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria esperita risulta raggiunta la prova delle seguenti circostanze.
Nulla questio sull'esistenza di un rapporto professionale tra la società e il rapporto provato CP_1 documentalmente (doc. 1 di parte attrice) e ammesso pacificamente da entrambo le parti.
Quanto alla dibattuta questione relativa alla consulenza sui contratti da sottoscrivere con i dipendenti, si osserva che lo stesso professionista, pur affermando l'assenza di responsabilità perché le questioni legali e giuslavoristiche non rientrerebbero nelle sue competenze e nell'oggetto del contratto in essere tra le parti ha, purtuttavia, affermato di avere inviato, in seguito a richiesta formulata dalla stessa parte attrice ed a mero titolo di cortesia personale “bozze dei Co.Co.Co. per i signori Parte_2
e . Tale circostanza, ammessa dallo stesso professionista, risulta altresì Parte_3 documentalmente provata, atteso che con e-mail del 29.05.2014 (doc. 5 di parte attrice) il ha CP_1 inoltrato alla dei contratti per i dipendenti indicati, contenenti l'esplicita indicazione Controparte_6 di Contratti Co.Co.Co., senza alcuna ulteriore specifica, né con riferimento alla necessità che il contratto stesso fosse collegato ad un apposito progetto, né con riferimento alla durata limitata degli stessi.
Né dall'istruttoria esperita nel corso delle udienze del 25.01.2024 e poi del 22.05.2024 è stata raggiunta la prova che il professionista abbia fornito alla cliente – società informazioni specifiche, complete ed accurate sull'utilizzo dei contratti indicati, sui limiti di tempo e sulle forme d'uso. Infatti, si rileva che il nella sua qualità di legale rappresentate della ha Parte_2 Parte_1 reso interrogatorio formale nel corso della prima udienza indicata sulla seguente circostanza: “Vero che, dopo l'invio delle bozze dei co.co.co. con email del 29 maggio 2014 (doc. 5 atto di citazione) e nel corso della riunione tenutasi in data 28 luglio 2014 (doc. 3) presso la ditta (unità Parte_1 produttiva sita in Vigevano – PV – Vicolo Mercalli 1), il Dott. ebbe a specificare Controparte_1 che le bozze predette fossero necessariamente da integrare con specifica indicazione dei relativi progetti?”, dichiarando testualmente: “Non sono in grado di specificare tale circostanza. Faccio presente che non ho partecipato alla riunione del 28 luglio 2014, perché all'epoca non ero legale rappresentante della società . Specifico che sono entrato in carica in data 2.01.2017. Prima Parte_1 di allora ero solo un dipendente, tanto che uno dei contratti era proprio il mio. Specifico che il legale rappresentante era mia sorella e che all'epoca mi passava i contratti ed io mi limitavo a firmarli. Specifico che non sapevo nulla della veste giuridica del contratto che ho firmato, che mi fidavo ciecamente di mia sorella che era comunque consigliata dal dott. Specifico che sono stato CP_1 assunto come addetto alle vendite e receptionist”.
Come conseguenza dell'interrogatorio reso dal il giudice, in parziale riforma delle disposizioni Pt_2 assunte all'esito dell'udienza del 19.09.2023, ammetteva l'interrogatorio formale della Per_1
che veniva sentita nel corso dell'udienza del 22.05.2024 sul medesimo capitolo sottoposto al
[...]
- riguardante l'invio delle bozze dei co.co.co. con email del 29.05.2014 e la riunione Parte_2 del 28.07.2014 presso la ditta , nel corso della quale il sosteneva di avere Parte_1 CP_1
pagina 5 di 11 specificato che le bozze predette fossero necessariamente da integrare con specifica indicazione dei relativi progetti – e testualmente dichiarava: “Sinceramente non mi ricordo né della email, né se ho partecipato o meno alla riunione del 28.07.2014. Io all'epoca ero legale rappresentante della , ma in realtà ero solo rappresentate di diritto, ma di fatto era mio fratello. Io faccio la Parte_1 donna delle pulizie, lavoro, in regola, in un'impresa delle pulizie. Era mio fratello che mi diceva cosa fare, cosa pagare, cosa firmare come pure il dott. Mi ricordo perfettamente quando sono CP_1 venuti gli ispettori del lavoro. Mi hanno chiamato e mi hanno detto che avevo fatto l'errore della mia vita, sia ad accettare di essere legale rappresentante della società, sia perché non avevo capito che i contratti di Co. Co.Co. non andavano bene. L'ispettrice mi ha detto che chiunque entrasse nel negozio per lavorare doveva essere assunto, non ci doveva essere nessuno che lavorava con altre forme contrattuali. L'ispettore mi ha anche detto che i contratti inviati e utilizzati non andavano bene, perché non più in vigore sin dal 2012. Hanno sanzionato la società ed io sto pagando le sanzioni. Mio fratello era fallito e il dott. ha suggerito di costituire, per poter lavorare, una S.r.l., la , CP_1 Parte_1 anche per tutelare me. Però ha sbagliato sui contratti di Co. Co. Co. Mio fratello ha versato i contributi, io sto pagando le sanzioni pari a euro 6.599,00 suddivise in 72 rate. Sono stata amministratore nel 2014 2015. Nel dicembre 2016 ho donato a mio fratello la S.r.l., ma lui era già amministratore dall'inizio del 2016. Riconosco la mia firma in calce al contratto di Co. Co. Co. della sig.ra sottoscritto da me, come amministratore e da lei. Dichiaro anche che, in alcune Pt_3 occasioni, mio fratello ha falsificato la mia firma per intestarsi una udienza Mi hanno CP_7 chiamato l'altro ieri i Carabinieri che mi hanno chiesto s avevo un parente a Vigevano e se l'ho autorizzato a pagare i suoi dati. Io ovviamente gli ho detto di no.”
Le testimonianze rese attestano che il professionista ha errato nella fase consulenziale genetica dei contratti poi oggetto di contestazione e sanzioni da parte dell' , non fornendo importanti CP_4 informazioni sulle modalità ed i limiti dei contratti proposti. Si rileva che il comportamento imperito si è verificato già nella fase d'esordio della consulenza, laddove il professionista ha indicato un tipo di contratto (Co.co.co.) che il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali aveva considerato non utilizzabile per l'attività d'estetista (oggetto sociale della è l'attività di solarium e di centro Parte_1 estetico), di addetto alle vendite e di commesso, con circolari risalenti già all'anno 2012.
L'utilizzo di strumenti contrattuali non idonei ha determinato che in sede di verifica l'
[...]
di Pavia abbia contestato alla società, nella sua qualità di coobbligato in solido e Controparte_8 al trasgressore, la violazione degli artt. 61 e 69 del D. Lgs. N. 276/2003 (Legge Persona_1 Biagi) perché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa erano stati stipulati in assenza di un progetto, laddove la legge indicata e le successive modificazioni (L. n. 92/2012) specificano che il progetto – inteso come attività lavorativa autonoma, che deve essere compiutamente specificata nelle sua caratteristiche e modalità esecutive con riferimento al risultato finale da perseguire, che costituisce appunto il progetto e che non può sostanziarsi o essere indicato semplicemente nel perseguimento dell'oggetto sociale della società – costituisce il requisito unico ed indispensabile per la configurazione di un Contratto di Collaborazione a Progetto. Con la conseguenza che la mancata individuazione di un preciso elemento progettuale determina che il rapporto venga ricondotto alla fattispecie del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
È evidente che l'assenza di comunicazioni chiare e tempestive, unitamente alle evidenti omissioni che hanno caratterizzato la proposizione di uno strumento non adeguato, costituiscono un comportamento quantomeno imprudente.
Sul puto si osserva che sono plurime le pronunce che impongono al commercialista obblighi informativi verso il cliente, intesi come doveri “di prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che pagina 6 di 11 quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse” (Cassazione Civile sez. III, 14387/2019; Cassazione Civile, sez. III, n. 13007/2016). Tra i doveri di diligenza del professionista rientra anche quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente – ove possibile – di raggiungere il risultato auspicato, “eseguendo personalmente le verifiche necessarie anche a riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, soggetto evidentemente privo delle necessarie competenze tecniche” (T. Milano, sez. I, n. 4108/2018). Ed ancora, costituisce principio acquisito che il professionista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'AR (Tribunale di Milano, sez. I, n. 4976/2016).
Va da sé che l'avere proposto al legale rappresentate della strumenti contrattuali non Parte_1 utilizzabili o comunque non adatti alla fattispecie concreta, con una comunicazione in ogni caso carente, costituisce prassi che non soddisfa e non può essere ritenuta esaustiva di quegli obblighi di comunicazione e corretta gestione che caratterizzano il rapporto tra professionista e cliente.
Né può valere ad escludere la responsabilità l'affermazione del secondo cui il consiglio CP_1 sarebbe stato fornito solo a livello “amicale”, in materia non rientrante tra quelle di competenza dello stesso professionista, in quanto non avvocato né giuslavorista. Sul punto si rileva che proprio i principi e gli orientamenti giurisprudenziali citati impongono al professionista, nell'ambito di un mandato di assistenza, di fornire informazioni chiare e complete, soprattutto in materie estremamente tecniche, ovvero di astenersi dal fornire informazioni incomplete o fuorvianti. Si osserva che tra gli specifici obblighi informativi nei confronti del cliente il “Codice deontologico della professione dei prevede espressamente Parte_6 all'art. 8 comma 4, l'obbligo d'informare il cliente “della necessità di avvalersi, nell'erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza, in ragione della sua specializzazione, in aspetti professionali attinenti all'incarico affidatogli, nel quale egli non abbia adeguata competenza”.
Risulta in definitiva provato che la negligente condotta del convenuto abbia determinato l'erroneo inquadramento contrattuale del nuovo preposto e dei dipendenti e Parte_3 Parte_2
, contestato in sede di accertamento nel gennaio 2015, a seguito del quale è stata emessa Parte_5 l'ordinanza ingiunzione n.354/2016.
Venendo al quantum della pretesa risarcitoria, parte attrice identifica la somma dovuta a titolo di risarcimento in complessivi €.24.645,45, somma data dalle sanzioni azionate con l'ordinanza richiamata oltre ai maggiori costi sostenuti dalla società a titolo di contribuzioni dei dipendenti, maggiori costi identificati nella cifra di €. 17.185,09, come da prospetto di conteggio allegato sub doc. 6.
Sul punto pare opportuno richiamare i principi espressi da una recentissima pronuncia del Supremo Collegio che, proprio in punto di danni risarcibili in materia di responsabilità derivante da violazione di obblighi professionali, ha statuito che la responsabilità del professionista non scatta per il solo inadempimento, ma richiede la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e la perdita di un risultato utile per il cliente, perdita che deve essere accertata in termini di certezza o di alta probabilità statistica (C. Cass. n. 24344/2025).
pagina 7 di 11 Nella fattispecie concreta questo giudice ritiene che l'unico danno certo subito dalla come Parte_1 conseguenza dell'inadempimento accertato siano state le sanzioni contestate ed ingiunte con l'ordinanza n. 354/2016 del 25.11.2016, pari ad €. 7.488,60.
La società ha documentalmente dimostrato che a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione, l'allora rappresentante legale della Società, sig.ra – identificata tra l'altro all'epoca Persona_1 dei fatti come trasgressore – ha inoltrato a nome della società istanza di rateizzazione del debito (doc. 13 di parte attrice), istanza accolta con autorizzazione prot. n. 10461/196, del 12.01.2017 con la quale l' ha autorizzato la nella sua qualità di Controparte_9 Pt_2 Amministratore Unico all'epoca dei fatti della ditta al pagamento rateale del debito;
Parte_1 parte attrice ha poi provato il versamento delle singole rate (doc. 14 e 14a), seguito da una seconda richiesta di rateizzazione ad opera della Società attrice (doc. 15), accolta con autorizzazione al pagamento in 72 rate mensili. Documenti tutti che attestano incontrovertibilmente che i pagamenti delle sanzioni azionate dall'Ispettorato del Lavoro sono stati effettuati dalla società anche per quella parte Parte_1 di versamenti effettuati dall' nella sua qualità di allora Amministratore Unico della Persona_1 società stessa, circostanza questa da cui discende l'assoluta inconsistenza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della , eccezione peraltro tardivamente proposta. Parte_1
Non può essere invece riconosciuto l'ulteriore danno di €. 17.185,09, chiesto a titolo di maggiori costi per contribuzioni dei dipendenti. Sul punto si osserva che, mentre parte attrice ha provato il pagamento delle somme ingiunte a titolo di sanzioni, quanto agli asseriti maggiori costi si è limitata a produrre conteggi unilaterali, privi di valore probatorio ed in ogni caso del tutto ipotetici e carenti di qualunque prova attestante l'avvenuto pagamento. Tale circostanza è peraltro supportata anche dalla testimonianza resa in sede istruttoria dalla dott.ssa che nel corso dell'udienza del 25.01.2024 ha dichiarato: “Da anni Testimone_1 gestisco paghe e contributi per la società Poi circa 5 anni fa mi è stato chiesto di fare dei Pt_1 conteggi, perché la società voleva agire in giudizio contro il precedente professionista che seguiva la società. Da più di un anno non seguo più la società.” In particolare, sulla tabella prodotta in giudizio sub doc. 6 la teste ha affermato: “Si, riconosco questa tabella che ho redatto anni fa. So che era il 2019, ma il giorno non glielo so dire. Mi sembra di ricordare che ci fosse un verbale che richiedeva che dovesse essere inquadrato a tempo pieno Pt_3 e a tempo parziale. Nel documento sono stati indicati le CU per i compensi per lavoro Pt_2 autonomo. Poi per il 2014 e il 2015 sono stati fatti i conteggi di quello che avrebbero dovuto percepire se fossero stati inquadrati come lavoratori dipendenti. Erano inquadrati come lavoratori autonomi con contratto Co.Co.Co. e quindi avevano anche la certificazione, e i conteggi riguardano il dovuto come lavoratori dipendenti. I conteggi sono stati fatti in base alle indicazioni contenute nel verbale di accertamento e precisamente per la 40 ore settimanali come estetista dipendente;
per il Pt_3
12 ore settimanali come commesso ed addetto vendite. Mi era stato detto che si voleva Pt_2 introdurre una causa contro lo studio er l'errore nell'inquadramento dei due dipendenti”. CP_1 I prospetti fondanti il preteso credito risarcitorio costituiscono atto unilaterale, redatto da parte attrice e non provano alcun danno subito dalla società né attestano pagamenti effettuati dalla stessa.
Resta, infine, da valutare la posizione di quale compagnia assicuratrice di parte Controparte_2 convenuta, chiamata in causa in manleva in base all'art. 32 c.p.c.
La società di Assicurazioni, nel costituirsi, ha contestando la domanda di parte attrice aderendo sostanzialmente a quanto dedotto ed eccepito dal convenuto;
ha poi eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c. e 9.2 del contratto stesso, rubricato “inizio e termine della garanzia” pagina 8 di 11 (principio “claims made”) ove si legge: “La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore.” (doc. n. 1).
Sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, spetta alla società assicuratrice fornire la prova in ordine al dolo o alla colpa grave che hanno accompagnato le reticenze e in ordine al ruolo determinante che le stesse hanno giocato nella stipulazione del contratto (ex multis, Cass. 15939/2000:
“l'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto spetta all'assicuratore”.).
La società assicuratrice ha documentalmente provato che nel maggio 2018, data di stipulazione del primo contratto di assicurazione, l'assicurato avesse già avuto notizia del possibile contenzioso con la società attrice, visto che lo stesso aveva ricevuto contestazione formale e dettagliata dell'addebitata responsabilità mediante raccomandata a.r. dell'allora legale di , avv. , missiva datata Parte_1 Controparte_5 18.07.2017 (doc. 7 di parte attrice). Inoltre, la difesa di ha dimostrato che prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione CP_2 professionale, in data 12.02.2018 era stato esperito il tentativo di mediazione tra la ed il Parte_1 conclusosi con esito negativo (doc. 8 di parte attrice). CP_1
Recentemente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7890 del 25.03.2025 si è espressa sui limiti del diniego di copertura previsto dall'art. 1892 c.c., statuendo che l'articolo è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la “uberrima bona fides”, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l'operatività della garanzia in favore dell'assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo “non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie”, ovvero che “non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità”, deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella.” La Corte ha poi ulteriormente chiarito che in caso di dichiarazioni reticenti dell'assicurato si possono verificare due distinti scenari soggetti a differenti rimedi;
ove la reticenza sia scoperta prima del verificarsi del sinistro l'assicuratore ha tre mesi di tempo per chiedere l'annullamento del contratto stesso e ove non lo faccia il contratto resta valido e, in caso di successivo sinistro, l'indennizzo dovrà essere corrisposto perché l'assicuratore ha accettato tacitamente il rischio (art. 1892, comma 2 c.c.). Ove, invece la reticenza sia scoperta dopo il verificarsi del sinistro (o se il sinistro si verifica entro 3 mesi dalla scoperta), l'assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento (art. 1892, comma 3 c.c.). In questo caso, può anche decidere di agire per l'annullamento del contratto, ma il rifiuto dell'indennizzo non è subordinato all'avvio di tale azione. La Corte ha affermato che il dovere di lealtà informativa che grava sull'assicurato ha valore inderogabile, non può essere limitato alla mera dichiarazione di eventi noti o già formalizzati e la reticenza non può essere sanata dall'assenza di una specifica clausola contrattuale, poiché l'obbligo informativo completo discende direttamente dalla previsione normativa.
Nella fattispecie in esame la difesa di ha documentalmente provato che la denuncia Controparte_2 del sinistro alla compagnia è avvenuta solamente in data 22.06.2022 (doc.5 di parte convenuta) a seguito della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, quindi ben oltre la data di sottoscrizione del contratto di assicurazione (2018) e anche oltre la data del 13.05.2022 quando il in occasione del rinnovo della polizza, nel compilare l'apposito questionario (doc. 2 della CP_1 terza chiamata,) ometteva nuovamente di dichiarare alla compagnia il sinistro oggetto di causa.
pagina 9 di 11 Deve pertanto essere rigettata la domanda di manleva formulata dal per l'inoperatività della CP_1 polizza n. IPC0000953.
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto a corrispondere le spese di lite del presente procedimento, sia a parte attrice che alla terza chiamata.
Per quanto attiene le spese vantate da parte attrice, tenuto conto dell'esito del giudizio che ha visto accolto in misura decurtata di più della metà il quantum risarcitorio azionato, pur a fronte della fondatezza nel merito della domanda d'inadempimento, va disposta la decurtazione nella misura del 50% delle spese di lite, ponendo a carico del convenuto l'onere di rifondere il residuo 50%, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, secondo i valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale del dott. e lo condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo Parte_1 di euro 7.488,60;
2) condanna a rimborsare all'attrice le spese del presente procedimento, che liquida Controparte_1 nella somma di euro 2.538,50, somma già decurtata del 50% per le motivazioni espresse, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e della marca ex D.P.R. n. 115/2002;
3) rigetta la domanda di manleva e garanzia formulata dal nei confronti di Controparte_1 CP_2 er l'inoperatività della Polizza assicurativa n. IPC0000953;
[...] 4) condanna a rifondere ad le spese di lite che liquida in complessivi €. Controparte_1 Controparte_2 3.397,00.
Milano, 17 dicembre 2025 Il Giudice
TA IA E' OS
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. TA IA E' OS ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 19539/2022 promossa da:
(P.I./C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa, dall'avv. Matteo Morelli (C.F.: ), del Parte_2 CodiceFiscale_1 Foro di Milano - subentrato, medio tempore, al precedente legale, elettivamente domiciliata presso lo Studio legale del medesimo, in Milano alla Piazzetta Guastalla n. 1
ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Renato Controparte_1 CodiceFiscale_2 NA (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Milano, CodiceFiscale_3 Via Alessandro Manzoni nr. 17;
CONVENUTO/I
e contro
(C.F. ), in persona del procuratore ad negotia dott.ssa CP_2 P.IVA_2 [...]
con il patrocinio dell'avv. Claudio Paolo Cambieri (C.F. Controparte_3 C.F._4
) e dell'avv. Furio De Palma (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il
[...] CodiceFiscale_5 loro Studio in Milano alla Via Antonio Tolomeo Trivulzio n. 3.
TERZO/I CHIAMATO/I
OGGETTO: Responsabilità per inadempimento contratto d'opera professionale pagina 1 di 11
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente nei termini di cui all'art. 189 c.p.c.
FATTO
Con atto di citazione notificato in data 18.05.2022, la società (di seguito società o Parte_1
) ha convenuto in giudizio il dott. per sentirlo condannare al risarcimento Parte_1 Controparte_1 del danno patito a causa del negligente operato professionale.
In particolare, parte attrice ha dedotto la seguente vicenda.
Tra la società attrice ed il convenuto vi era in essere un rapporto di tipo professionale regolato da contratto scritto del 28.02.2014, poi tacitamente rinnovato, avente ad oggetto “...la consulenza in campo contabile, amministrativo e tributario, nonché l'elaborazione dei dati contabili e relative prestazioni accessorie...”. Nell'ambito delle prestazioni contrattuali il forniva consulenza CP_1 anche in merito all'inquadramento contrattuale dei dipendenti. In data 04.06.2015 la società veniva fatta oggetto di controllo da parte di Ispettori , che in data CP_4 22.10.2015 elevavano verbale unico di accertamento, notificato in pari data, contestando che “i contratti di collaborazione coordinata e continuativa erano stati stipulati in assenza di un progetto, che (alcuni) lavoratori non risultano iscritti alla gestione separata INPS e che non erano state effettuate le comunicazioni di assunzione con modello UNILAV.” In particolare, la mancanza di aderenza alle normative di riferimento riguardava i dipendenti e Parte_3 Parte_2
. Inoltre, veniva contestato alla società di non aver provveduto ad istituire un Libro Unico Parte_4 del Lavoro.
In conseguenza delle predette contestazioni, in data 12.01.2017 veniva notificata alla Parte_1 ordinanza di ingiunzione nr. 354 del 25.11.2016, sulla base del rapporto 108/2016 dell'Ispettorato del Lavoro di Pavia, con applicazione nei confronti dell'odierna attrice della sanzione di 7.488,60. La società contesta al professionista l'invio di bozze di contratto di assunzione errate, perché carenti della redazione del relativo progetto, il comportamento gravemente negligente ed imperito, che ha determinato oltre all'obbligo di corrispondere la cifra azionata con l'ordinanza ingiunzione n. 354/2016, le maggiori somme corrisposte ai dipendenti per il diverso inquadramento contrattuale, quantificate in complessivi €. 24.645,45; la difesa di parte attrice ha concluso chiedendo, una volta accettata la responsabilità da inadempimento contrattuale, di condannare il al risarcimento di CP_1 tutti i danni.
Si è costituito con comparsa depositata telematicamente in data 28.09.2022 il il quale, previa CP_1 richiesta di differimento della prima udienza per consentire la citazione in giudizio della compagnia assicuratrice chiedeva il rigetto delle domande attoree in quanto infondate, Controparte_2 deducendo quanto segue.
L'odierno convenuto è dottore commercialista iscritto all'Albo di Milano e dalla data del 28.02.2014 alla data dell'8.04.2016, ha svolto a favore di parte attrice attività di consulenza contabile, amministrativa e tributaria. Con il giudizio de quo la società attrice ha lamentato un inadempimento contrattuale formulando richiesta risarcitoria delle sanzioni alla stessa elevate dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Pavia, oltre che degli asseriti maggiori costi connessi a tali accertamenti.
pagina 2 di 11 Parte convenuta ha dedotto l'insussistenza dell'inadempimento e/o responsabilità alcuna, atteso che l'attività di consulenza professionale è stata prestata esclusivamente in ambito fiscale, contabile amministrativo e tributario, come risulta dal contratto agli atti, non essendo mai stata concordata né prestata alcuna attività di natura legale, né tantomeno di tipo giuslavoristico. Il ha specificato CP_1 di avere inviato solo a titolo di mera cortesia, su richiesta della società, bozza di contratto per i dipendenti e di avere avvertito nel corso delle riunioni intercorse nel mese di luglio 2014 che le bozze erano necessariamente da integrare con l'indicazione dei relativi “progetti” e che, in ogni caso, tali tipologie di contratti potevano essere utilizzate soltanto ed esclusivamente in relazione ad un “progetto” specificamente individuato e per un arco temporale ristretto e determinato. Ha poi contestato l'ammontare del danno così come indicato e quantificato dalla . Parte_1 Ha concluso chiedendo il rigetto di tutte le domande attoree, perché infondate e in subordine, in caso di soccombenza, la condanna della terza chiamata a manlevare, tenere indenne e Controparte_2 rimborsare il i quanto fosse condannato a pagare a parte attrice. CP_1
Con decreto del 29.09.2022 il giudice autorizzava la chiamata in causa di Controparte_2 disponendo il rinvio dell'udienza di prima comparizione alla data del 7.03.2023. All'esito dell'udienza il giudice, verificata la regolarità della notifica dell'atto di chiamata di terzo, dichiarava la contumacia di e concedeva alle parti i termini ex art. 183, 6 comma, rinviando per gli Controparte_2 adempimenti di cui all'art. 184 c.p.c. all'udienza del 19.09.2023.
Si è costituita con comparsa depositata telematicamente in data 11.09.2023 la terza chiamata aderendo alle difese svolte dal deducendo l'assenza di prova della responsabilità professionale del CP_1 proprio assicurato, contestando la domanda anche sotto il profilo del quantum debeatur, e deducendo, in via subordinata l'inoperatività della polizza, per violazione dell'art. 1892 c.c. e 9.2 della polizza stessa. Nella fattispecie in esame il dott. già in data 18.07.2017 riceveva una richiesta CP_1 risarcitoria da parte dell'Avv. , ma denunciava il sinistro alla Compagna soltanto in Controparte_5 data 22.06.2022, ossia a seguito della notifica della citazione da parte di , omettendo Parte_1 qualsiasi dichiarazione al momento della sottoscrizione della polizza.
La terza chiamata concludeva chiedendo il rigetto dell'azione proposta dalla nei confronti del Pt_1 in subordine di dichiarare l'inoperatività della polizza e in ulteriore subordine di limitare CP_1 l'accoglimento della domanda di manleva e garanzia tenendo conto delle franchigie, scoperti, massimali e limiti di polizza, con esclusione della rifusione delle spese di difesa.
All'esito dell'udienza del 19.09.2023 il giudice revocava la contumacia di e Controparte_2 ammetteva i mezzi istruttori;
al termine dell'audizione dei testi e Parte_2 Testimone_1 nel corso dell'udienza del 25.01.2024, il giudice, con ordinanza del 12.02.29024, in parziale
[...] riforma delle proprie decisioni del 19.09.2023, disponeva l'audizione di sentita nel Testimone_2 corso dell'udienza del 28.05.2024. Alla successiva udienza del 23.10.2024 il difensore di parte attrice depositava copia della denuncia querela del nei confronti della sorella Parte_2 Per_1 in relazione alla testimonianza resa nel corso dell'udienza del 28.05.2024 e i difensori delle
[...] parti chiedevano termine per esame della nuova documentazione e deposito di note;
il giudice rinviava all'udienza del 19.03.2025, con termine intermedio al 1.02.2025 per il deposito di brevi memorie. All'esito dell'udienza del 19.03.2025 i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di p.c. ed il giudice rinviava al 15.07.2025 con modalità cartolare. Con ordinanza del 24.07.2025 il giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO pagina 3 di 11
Con il presente giudizio parte attrice ha chiesto l'accertamento della responsabilità professionale del convenuto con la conseguente condanna al risarcimento dei danni derivatine. Controparte_1
L'attività professionale del commercialista rientra nell'alveo delle professioni intellettuali, presupponendo scelte interpretative e valutazioni discrezionali sulla modalità di svolgimento dell'attività stessa e, pertanto, il rapporto tra professionista e cliente si configura come un contratto d'opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2229 e ss. c.c., avente ad oggetto un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Nell'adempiere alle obbligazioni oggetto del contratto, il professionista sarà tenuto a profondere la diligenza qualificata prevista dall'art. 1176, 2 comma c.p.c., che statuisce che “Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.” Con la conseguenza che l'inadempimento e la conseguente responsabilità professionale potranno essere fatti valere in presenza di una prestazione priva dei requisiti di diligenza, esattezza e puntualità, tenuto conto anche delle regole dell'arte.
La responsabilità del dottore commercialista non sussiste per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento pregiudizievole lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se vi sia stato effettivamente un danno e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe potuto conseguire un risultato per sé più favorevole (Cfr. Tribunale Roma sez. XI, 05.07.2017, n.13623).
Per quanto attiene all'onere probatorio, il cliente che sostiene di aver subito un danno, per l'inesatto adempimento del mandato professionale ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno;
costituisce invece onere del convenuto dimostrare di avere correttamente adempiuto alle prestazioni oggetto del contratto, ovvero che l'inadempimento non è dipeso da propria colpa (Cass. Civ. n. 9917/2010; Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001). In tema di responsabilità del commercialista questo Tribunale ha affermato che il dovere di diligenza richiesto al professionista è ricostruito in relazione all'art. 1176, comma 2 c.c. (Cass. Sez. 3, n. 13007/2016) e pertanto in tema di responsabilità professionale, il dottore commercialista incaricato di una consulenza ha l'obbligo – a norma dell'art. 1176, comma 2, c.c. - non solo di fornire tutte le informazioni che siano di utilità per il cliente e rientrino nell'ambito della sua competenza, ma anche, tenuto conto della portata dell'incarico conferito, di individuare le questioni che esulino dalla stessa, informando il cliente dei limiti della propria competenza e fornendogli gli elementi necessari per assumere le proprie autonome determinazioni, eventualmente rivolgendosi ad altro professionista indicato come competente (T. Milano, sez. I, n. 1645/2020, T. Milano, sez. I n. 9051/20919)
Quanto ai danni risarcibili si evidenzia, peraltro, che nel caso di inadempimento del professionista cui il contribuente attribuisca il compito di curare gli adempimenti fiscali, il danno risarcibile è rappresentato solo dai maggiori oneri che il contribuente è costretto a sostenere nei confronti dell'Amministrazione, quale conseguenza causalmente rilevante dell'errore commesso dal professionista (T. Milano sez. I n. 6867/2020; T. Milano sez. I n. 2484/2020, T. Milano sez. I n. 9051/2019).
Alla luce dei principi enunciati, la domanda formulata dalla è fondata e può essere accolta Parte_1 nei limiti che seguono.
pagina 4 di 11 Secondo la ricostruzione fornita dalla società attrice, la responsabilità professionale del trova CP_1 fondamento nelle errate indicazioni fornite dallo stesso nel maggio 2014, con riferimento all'assunzione e all'inquadramento di alcuni dipendenti della società; in occasione del cambio del preposto (subentro della sig.ra al posto della sig.ra come da doc. 9 di Parte_3 Parte_5 parte attrice) al enivano richieste indicazioni sul corretto inquadramento della stessa CP_1 Pt_3 e dei dipendenti e , indicazioni fornite erroneamente dal professionista che inviava Pt_2 Pt_4 bozze di contratto cosiddetto “Co.Co.Co.”
Dalle allegazioni delle parti e dall'istruttoria esperita risulta raggiunta la prova delle seguenti circostanze.
Nulla questio sull'esistenza di un rapporto professionale tra la società e il rapporto provato CP_1 documentalmente (doc. 1 di parte attrice) e ammesso pacificamente da entrambo le parti.
Quanto alla dibattuta questione relativa alla consulenza sui contratti da sottoscrivere con i dipendenti, si osserva che lo stesso professionista, pur affermando l'assenza di responsabilità perché le questioni legali e giuslavoristiche non rientrerebbero nelle sue competenze e nell'oggetto del contratto in essere tra le parti ha, purtuttavia, affermato di avere inviato, in seguito a richiesta formulata dalla stessa parte attrice ed a mero titolo di cortesia personale “bozze dei Co.Co.Co. per i signori Parte_2
e . Tale circostanza, ammessa dallo stesso professionista, risulta altresì Parte_3 documentalmente provata, atteso che con e-mail del 29.05.2014 (doc. 5 di parte attrice) il ha CP_1 inoltrato alla dei contratti per i dipendenti indicati, contenenti l'esplicita indicazione Controparte_6 di Contratti Co.Co.Co., senza alcuna ulteriore specifica, né con riferimento alla necessità che il contratto stesso fosse collegato ad un apposito progetto, né con riferimento alla durata limitata degli stessi.
Né dall'istruttoria esperita nel corso delle udienze del 25.01.2024 e poi del 22.05.2024 è stata raggiunta la prova che il professionista abbia fornito alla cliente – società informazioni specifiche, complete ed accurate sull'utilizzo dei contratti indicati, sui limiti di tempo e sulle forme d'uso. Infatti, si rileva che il nella sua qualità di legale rappresentate della ha Parte_2 Parte_1 reso interrogatorio formale nel corso della prima udienza indicata sulla seguente circostanza: “Vero che, dopo l'invio delle bozze dei co.co.co. con email del 29 maggio 2014 (doc. 5 atto di citazione) e nel corso della riunione tenutasi in data 28 luglio 2014 (doc. 3) presso la ditta (unità Parte_1 produttiva sita in Vigevano – PV – Vicolo Mercalli 1), il Dott. ebbe a specificare Controparte_1 che le bozze predette fossero necessariamente da integrare con specifica indicazione dei relativi progetti?”, dichiarando testualmente: “Non sono in grado di specificare tale circostanza. Faccio presente che non ho partecipato alla riunione del 28 luglio 2014, perché all'epoca non ero legale rappresentante della società . Specifico che sono entrato in carica in data 2.01.2017. Prima Parte_1 di allora ero solo un dipendente, tanto che uno dei contratti era proprio il mio. Specifico che il legale rappresentante era mia sorella e che all'epoca mi passava i contratti ed io mi limitavo a firmarli. Specifico che non sapevo nulla della veste giuridica del contratto che ho firmato, che mi fidavo ciecamente di mia sorella che era comunque consigliata dal dott. Specifico che sono stato CP_1 assunto come addetto alle vendite e receptionist”.
Come conseguenza dell'interrogatorio reso dal il giudice, in parziale riforma delle disposizioni Pt_2 assunte all'esito dell'udienza del 19.09.2023, ammetteva l'interrogatorio formale della Per_1
che veniva sentita nel corso dell'udienza del 22.05.2024 sul medesimo capitolo sottoposto al
[...]
- riguardante l'invio delle bozze dei co.co.co. con email del 29.05.2014 e la riunione Parte_2 del 28.07.2014 presso la ditta , nel corso della quale il sosteneva di avere Parte_1 CP_1
pagina 5 di 11 specificato che le bozze predette fossero necessariamente da integrare con specifica indicazione dei relativi progetti – e testualmente dichiarava: “Sinceramente non mi ricordo né della email, né se ho partecipato o meno alla riunione del 28.07.2014. Io all'epoca ero legale rappresentante della , ma in realtà ero solo rappresentate di diritto, ma di fatto era mio fratello. Io faccio la Parte_1 donna delle pulizie, lavoro, in regola, in un'impresa delle pulizie. Era mio fratello che mi diceva cosa fare, cosa pagare, cosa firmare come pure il dott. Mi ricordo perfettamente quando sono CP_1 venuti gli ispettori del lavoro. Mi hanno chiamato e mi hanno detto che avevo fatto l'errore della mia vita, sia ad accettare di essere legale rappresentante della società, sia perché non avevo capito che i contratti di Co. Co.Co. non andavano bene. L'ispettrice mi ha detto che chiunque entrasse nel negozio per lavorare doveva essere assunto, non ci doveva essere nessuno che lavorava con altre forme contrattuali. L'ispettore mi ha anche detto che i contratti inviati e utilizzati non andavano bene, perché non più in vigore sin dal 2012. Hanno sanzionato la società ed io sto pagando le sanzioni. Mio fratello era fallito e il dott. ha suggerito di costituire, per poter lavorare, una S.r.l., la , CP_1 Parte_1 anche per tutelare me. Però ha sbagliato sui contratti di Co. Co. Co. Mio fratello ha versato i contributi, io sto pagando le sanzioni pari a euro 6.599,00 suddivise in 72 rate. Sono stata amministratore nel 2014 2015. Nel dicembre 2016 ho donato a mio fratello la S.r.l., ma lui era già amministratore dall'inizio del 2016. Riconosco la mia firma in calce al contratto di Co. Co. Co. della sig.ra sottoscritto da me, come amministratore e da lei. Dichiaro anche che, in alcune Pt_3 occasioni, mio fratello ha falsificato la mia firma per intestarsi una udienza Mi hanno CP_7 chiamato l'altro ieri i Carabinieri che mi hanno chiesto s avevo un parente a Vigevano e se l'ho autorizzato a pagare i suoi dati. Io ovviamente gli ho detto di no.”
Le testimonianze rese attestano che il professionista ha errato nella fase consulenziale genetica dei contratti poi oggetto di contestazione e sanzioni da parte dell' , non fornendo importanti CP_4 informazioni sulle modalità ed i limiti dei contratti proposti. Si rileva che il comportamento imperito si è verificato già nella fase d'esordio della consulenza, laddove il professionista ha indicato un tipo di contratto (Co.co.co.) che il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali aveva considerato non utilizzabile per l'attività d'estetista (oggetto sociale della è l'attività di solarium e di centro Parte_1 estetico), di addetto alle vendite e di commesso, con circolari risalenti già all'anno 2012.
L'utilizzo di strumenti contrattuali non idonei ha determinato che in sede di verifica l'
[...]
di Pavia abbia contestato alla società, nella sua qualità di coobbligato in solido e Controparte_8 al trasgressore, la violazione degli artt. 61 e 69 del D. Lgs. N. 276/2003 (Legge Persona_1 Biagi) perché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa erano stati stipulati in assenza di un progetto, laddove la legge indicata e le successive modificazioni (L. n. 92/2012) specificano che il progetto – inteso come attività lavorativa autonoma, che deve essere compiutamente specificata nelle sua caratteristiche e modalità esecutive con riferimento al risultato finale da perseguire, che costituisce appunto il progetto e che non può sostanziarsi o essere indicato semplicemente nel perseguimento dell'oggetto sociale della società – costituisce il requisito unico ed indispensabile per la configurazione di un Contratto di Collaborazione a Progetto. Con la conseguenza che la mancata individuazione di un preciso elemento progettuale determina che il rapporto venga ricondotto alla fattispecie del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
È evidente che l'assenza di comunicazioni chiare e tempestive, unitamente alle evidenti omissioni che hanno caratterizzato la proposizione di uno strumento non adeguato, costituiscono un comportamento quantomeno imprudente.
Sul puto si osserva che sono plurime le pronunce che impongono al commercialista obblighi informativi verso il cliente, intesi come doveri “di prospettare al cliente sia le soluzioni praticabili, che pagina 6 di 11 quelle non praticabili, così da porlo nelle condizioni di scegliere secondo il migliore interesse” (Cassazione Civile sez. III, 14387/2019; Cassazione Civile, sez. III, n. 13007/2016). Tra i doveri di diligenza del professionista rientra anche quello di acquisire i dati necessari per adempiere all'obbligazione e consentire al cliente – ove possibile – di raggiungere il risultato auspicato, “eseguendo personalmente le verifiche necessarie anche a riscontrare informazioni eventualmente ricevute dal cliente, soggetto evidentemente privo delle necessarie competenze tecniche” (T. Milano, sez. I, n. 4108/2018). Ed ancora, costituisce principio acquisito che il professionista debba considerarsi responsabile nei confronti del proprio cliente ai sensi degli artt. 2236 e 1176 cod. civ. in caso di incuria o di ignoranza di disposizioni di legge e, in genere, nei casi in cui, per negligenza, imprudenza o imperizia, comprometta la posizione del proprio assistito nei confronti dell'AR (Tribunale di Milano, sez. I, n. 4976/2016).
Va da sé che l'avere proposto al legale rappresentate della strumenti contrattuali non Parte_1 utilizzabili o comunque non adatti alla fattispecie concreta, con una comunicazione in ogni caso carente, costituisce prassi che non soddisfa e non può essere ritenuta esaustiva di quegli obblighi di comunicazione e corretta gestione che caratterizzano il rapporto tra professionista e cliente.
Né può valere ad escludere la responsabilità l'affermazione del secondo cui il consiglio CP_1 sarebbe stato fornito solo a livello “amicale”, in materia non rientrante tra quelle di competenza dello stesso professionista, in quanto non avvocato né giuslavorista. Sul punto si rileva che proprio i principi e gli orientamenti giurisprudenziali citati impongono al professionista, nell'ambito di un mandato di assistenza, di fornire informazioni chiare e complete, soprattutto in materie estremamente tecniche, ovvero di astenersi dal fornire informazioni incomplete o fuorvianti. Si osserva che tra gli specifici obblighi informativi nei confronti del cliente il “Codice deontologico della professione dei prevede espressamente Parte_6 all'art. 8 comma 4, l'obbligo d'informare il cliente “della necessità di avvalersi, nell'erogazione della prestazione professionale, della collaborazione di altro professionista avente specifica competenza, in ragione della sua specializzazione, in aspetti professionali attinenti all'incarico affidatogli, nel quale egli non abbia adeguata competenza”.
Risulta in definitiva provato che la negligente condotta del convenuto abbia determinato l'erroneo inquadramento contrattuale del nuovo preposto e dei dipendenti e Parte_3 Parte_2
, contestato in sede di accertamento nel gennaio 2015, a seguito del quale è stata emessa Parte_5 l'ordinanza ingiunzione n.354/2016.
Venendo al quantum della pretesa risarcitoria, parte attrice identifica la somma dovuta a titolo di risarcimento in complessivi €.24.645,45, somma data dalle sanzioni azionate con l'ordinanza richiamata oltre ai maggiori costi sostenuti dalla società a titolo di contribuzioni dei dipendenti, maggiori costi identificati nella cifra di €. 17.185,09, come da prospetto di conteggio allegato sub doc. 6.
Sul punto pare opportuno richiamare i principi espressi da una recentissima pronuncia del Supremo Collegio che, proprio in punto di danni risarcibili in materia di responsabilità derivante da violazione di obblighi professionali, ha statuito che la responsabilità del professionista non scatta per il solo inadempimento, ma richiede la dimostrazione del nesso causale tra l'inadempimento e la perdita di un risultato utile per il cliente, perdita che deve essere accertata in termini di certezza o di alta probabilità statistica (C. Cass. n. 24344/2025).
pagina 7 di 11 Nella fattispecie concreta questo giudice ritiene che l'unico danno certo subito dalla come Parte_1 conseguenza dell'inadempimento accertato siano state le sanzioni contestate ed ingiunte con l'ordinanza n. 354/2016 del 25.11.2016, pari ad €. 7.488,60.
La società ha documentalmente dimostrato che a seguito della notifica dell'ordinanza ingiunzione, l'allora rappresentante legale della Società, sig.ra – identificata tra l'altro all'epoca Persona_1 dei fatti come trasgressore – ha inoltrato a nome della società istanza di rateizzazione del debito (doc. 13 di parte attrice), istanza accolta con autorizzazione prot. n. 10461/196, del 12.01.2017 con la quale l' ha autorizzato la nella sua qualità di Controparte_9 Pt_2 Amministratore Unico all'epoca dei fatti della ditta al pagamento rateale del debito;
Parte_1 parte attrice ha poi provato il versamento delle singole rate (doc. 14 e 14a), seguito da una seconda richiesta di rateizzazione ad opera della Società attrice (doc. 15), accolta con autorizzazione al pagamento in 72 rate mensili. Documenti tutti che attestano incontrovertibilmente che i pagamenti delle sanzioni azionate dall'Ispettorato del Lavoro sono stati effettuati dalla società anche per quella parte Parte_1 di versamenti effettuati dall' nella sua qualità di allora Amministratore Unico della Persona_1 società stessa, circostanza questa da cui discende l'assoluta inconsistenza dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva della , eccezione peraltro tardivamente proposta. Parte_1
Non può essere invece riconosciuto l'ulteriore danno di €. 17.185,09, chiesto a titolo di maggiori costi per contribuzioni dei dipendenti. Sul punto si osserva che, mentre parte attrice ha provato il pagamento delle somme ingiunte a titolo di sanzioni, quanto agli asseriti maggiori costi si è limitata a produrre conteggi unilaterali, privi di valore probatorio ed in ogni caso del tutto ipotetici e carenti di qualunque prova attestante l'avvenuto pagamento. Tale circostanza è peraltro supportata anche dalla testimonianza resa in sede istruttoria dalla dott.ssa che nel corso dell'udienza del 25.01.2024 ha dichiarato: “Da anni Testimone_1 gestisco paghe e contributi per la società Poi circa 5 anni fa mi è stato chiesto di fare dei Pt_1 conteggi, perché la società voleva agire in giudizio contro il precedente professionista che seguiva la società. Da più di un anno non seguo più la società.” In particolare, sulla tabella prodotta in giudizio sub doc. 6 la teste ha affermato: “Si, riconosco questa tabella che ho redatto anni fa. So che era il 2019, ma il giorno non glielo so dire. Mi sembra di ricordare che ci fosse un verbale che richiedeva che dovesse essere inquadrato a tempo pieno Pt_3 e a tempo parziale. Nel documento sono stati indicati le CU per i compensi per lavoro Pt_2 autonomo. Poi per il 2014 e il 2015 sono stati fatti i conteggi di quello che avrebbero dovuto percepire se fossero stati inquadrati come lavoratori dipendenti. Erano inquadrati come lavoratori autonomi con contratto Co.Co.Co. e quindi avevano anche la certificazione, e i conteggi riguardano il dovuto come lavoratori dipendenti. I conteggi sono stati fatti in base alle indicazioni contenute nel verbale di accertamento e precisamente per la 40 ore settimanali come estetista dipendente;
per il Pt_3
12 ore settimanali come commesso ed addetto vendite. Mi era stato detto che si voleva Pt_2 introdurre una causa contro lo studio er l'errore nell'inquadramento dei due dipendenti”. CP_1 I prospetti fondanti il preteso credito risarcitorio costituiscono atto unilaterale, redatto da parte attrice e non provano alcun danno subito dalla società né attestano pagamenti effettuati dalla stessa.
Resta, infine, da valutare la posizione di quale compagnia assicuratrice di parte Controparte_2 convenuta, chiamata in causa in manleva in base all'art. 32 c.p.c.
La società di Assicurazioni, nel costituirsi, ha contestando la domanda di parte attrice aderendo sostanzialmente a quanto dedotto ed eccepito dal convenuto;
ha poi eccepito l'inoperatività della polizza ai sensi dell'art. 1892 c.c. e 9.2 del contratto stesso, rubricato “inizio e termine della garanzia” pagina 8 di 11 (principio “claims made”) ove si legge: “La presente polizza vale per le Richieste di risarcimento (i) presentate per la prima volta agli Assicurati e (ii) comunicate per iscritto all'Assicuratore durante il Periodo di validità della polizza, o il Periodo di osservazione (ove applicabile) a condizione che le stesse non si riferiscano ad Atti già denunciati ad altro assicuratore.” (doc. n. 1).
Sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, spetta alla società assicuratrice fornire la prova in ordine al dolo o alla colpa grave che hanno accompagnato le reticenze e in ordine al ruolo determinante che le stesse hanno giocato nella stipulazione del contratto (ex multis, Cass. 15939/2000:
“l'onere di provare che le circostanze taciute o inesattamente dichiarate sono state rilevanti nella conclusione del contratto spetta all'assicuratore”.).
La società assicuratrice ha documentalmente provato che nel maggio 2018, data di stipulazione del primo contratto di assicurazione, l'assicurato avesse già avuto notizia del possibile contenzioso con la società attrice, visto che lo stesso aveva ricevuto contestazione formale e dettagliata dell'addebitata responsabilità mediante raccomandata a.r. dell'allora legale di , avv. , missiva datata Parte_1 Controparte_5 18.07.2017 (doc. 7 di parte attrice). Inoltre, la difesa di ha dimostrato che prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione CP_2 professionale, in data 12.02.2018 era stato esperito il tentativo di mediazione tra la ed il Parte_1 conclusosi con esito negativo (doc. 8 di parte attrice). CP_1
Recentemente la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7890 del 25.03.2025 si è espressa sui limiti del diniego di copertura previsto dall'art. 1892 c.c., statuendo che l'articolo è espressione del consolidato principio per cui il contratto di assicurazione esige dall'assicurato la “uberrima bona fides”, in quanto solo l'assicurato è a conoscenza delle circostanze che consentiranno all'assicuratore di valutare l'intensità del rischio e fissare il relativo premio, di talché la clausola contrattuale che subordini l'operatività della garanzia in favore dell'assicurato, per fatti suscettibili di comportarne la responsabilità professionale, alla duplice (alternativa) condizione che il medesimo “non abbia ricevuto alla data di stipula richieste risarcitorie”, ovvero che “non abbia avuto percezione, notizia o conoscenza, dell'esistenza dei presupposti di detta responsabilità”, deve essere interpretata attribuendo a tale seconda condizione autonoma rilevanza rispetto alla prima, con conseguente obbligo di separata verifica anche di quella.” La Corte ha poi ulteriormente chiarito che in caso di dichiarazioni reticenti dell'assicurato si possono verificare due distinti scenari soggetti a differenti rimedi;
ove la reticenza sia scoperta prima del verificarsi del sinistro l'assicuratore ha tre mesi di tempo per chiedere l'annullamento del contratto stesso e ove non lo faccia il contratto resta valido e, in caso di successivo sinistro, l'indennizzo dovrà essere corrisposto perché l'assicuratore ha accettato tacitamente il rischio (art. 1892, comma 2 c.c.). Ove, invece la reticenza sia scoperta dopo il verificarsi del sinistro (o se il sinistro si verifica entro 3 mesi dalla scoperta), l'assicuratore può legittimamente rifiutare il pagamento (art. 1892, comma 3 c.c.). In questo caso, può anche decidere di agire per l'annullamento del contratto, ma il rifiuto dell'indennizzo non è subordinato all'avvio di tale azione. La Corte ha affermato che il dovere di lealtà informativa che grava sull'assicurato ha valore inderogabile, non può essere limitato alla mera dichiarazione di eventi noti o già formalizzati e la reticenza non può essere sanata dall'assenza di una specifica clausola contrattuale, poiché l'obbligo informativo completo discende direttamente dalla previsione normativa.
Nella fattispecie in esame la difesa di ha documentalmente provato che la denuncia Controparte_2 del sinistro alla compagnia è avvenuta solamente in data 22.06.2022 (doc.5 di parte convenuta) a seguito della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, quindi ben oltre la data di sottoscrizione del contratto di assicurazione (2018) e anche oltre la data del 13.05.2022 quando il in occasione del rinnovo della polizza, nel compilare l'apposito questionario (doc. 2 della CP_1 terza chiamata,) ometteva nuovamente di dichiarare alla compagnia il sinistro oggetto di causa.
pagina 9 di 11 Deve pertanto essere rigettata la domanda di manleva formulata dal per l'inoperatività della CP_1 polizza n. IPC0000953.
Alla soccombenza segue la condanna del convenuto a corrispondere le spese di lite del presente procedimento, sia a parte attrice che alla terza chiamata.
Per quanto attiene le spese vantate da parte attrice, tenuto conto dell'esito del giudizio che ha visto accolto in misura decurtata di più della metà il quantum risarcitorio azionato, pur a fronte della fondatezza nel merito della domanda d'inadempimento, va disposta la decurtazione nella misura del 50% delle spese di lite, ponendo a carico del convenuto l'onere di rifondere il residuo 50%, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione del DM 55/2014, secondo i valori medi.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, eccezione, deduzione disattesa:
1) accerta la responsabilità professionale del dott. e lo condanna al pagamento, in Controparte_1 favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno, dell'importo complessivo Parte_1 di euro 7.488,60;
2) condanna a rimborsare all'attrice le spese del presente procedimento, che liquida Controparte_1 nella somma di euro 2.538,50, somma già decurtata del 50% per le motivazioni espresse, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato e della marca ex D.P.R. n. 115/2002;
3) rigetta la domanda di manleva e garanzia formulata dal nei confronti di Controparte_1 CP_2 er l'inoperatività della Polizza assicurativa n. IPC0000953;
[...] 4) condanna a rifondere ad le spese di lite che liquida in complessivi €. Controparte_1 Controparte_2 3.397,00.
Milano, 17 dicembre 2025 Il Giudice
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