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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 09/07/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 647/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MI NG Presidente
IA NI UP IU
NU NI IU relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 21/22.02.2025 da
(C.F. ), nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], con l'Avv. VALENTINA VERDINI,
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
NA (MI), Via Cantore Antonio 4,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate dal ricorrente alla prima udienza celebrata in data
09.07.2025 di seguito riportate per esteso:
“che il Tribunale, previ gli incombenti di rito, Voglia
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05.07.2014 nel Comune di San Vittore
NA (MI) – regolarmente trascritto (att. n. 5– parte 1 – ANNO 2014) - in regime di separazione di beni;
- ordinare al Comune di San Vittore NA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio civile in data 05.07.2014con la resistente (nata in [...], il [...]), trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di San Vittore NA (MI) al n. 5, parte 1, ANNO 2014, in regime di separazione di beni, che dall'unione coniugale non sono nati figli, che questo Tribunale, in data 08.09.2023, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con la sentenza n. 1258/2023 e che i coniugi vivono separati ininterrottamente ormai da diversi anni e non hanno ripreso la convivenza ed è del tutto venuta meno la comunione materiale e spirituale per cui sussistono le condizioni per addivenire alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio.
Le predette circostanze risultano per tabulas.
Nella contumacia della resistente, resasi irreperibile presso la propria residenza anagrafica, cui gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 14.04/05.05.2025, il ricorrente ha ribadito di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliato con la coniuge sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
La contumacia della resistente (che non ha manifestato alcun interesse alla presente pronuncia) giustifica e legittima la dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti;
Pag. 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
DICHIARA non ripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente;
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 09/07/2025
Il IU estensore Il Presidente
NU NI MI NG
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R.G. 647/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
MI NG Presidente
IA NI UP IU
NU NI IU relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio promosso in data 21/22.02.2025 da
(C.F. ), nato in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], con l'Avv. VALENTINA VERDINI,
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...]Controparte_1 C.F._2
NA (MI), Via Cantore Antonio 4,
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento necessario del Pubblico Ministero Sede.
Conclusioni: come precisate dal ricorrente alla prima udienza celebrata in data
09.07.2025 di seguito riportate per esteso:
“che il Tribunale, previ gli incombenti di rito, Voglia
- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in data 05.07.2014 nel Comune di San Vittore
NA (MI) – regolarmente trascritto (att. n. 5– parte 1 – ANNO 2014) - in regime di separazione di beni;
- ordinare al Comune di San Vittore NA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha allegato di avere contratto matrimonio civile in data 05.07.2014con la resistente (nata in [...], il [...]), trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di San Vittore NA (MI) al n. 5, parte 1, ANNO 2014, in regime di separazione di beni, che dall'unione coniugale non sono nati figli, che questo Tribunale, in data 08.09.2023, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi con la sentenza n. 1258/2023 e che i coniugi vivono separati ininterrottamente ormai da diversi anni e non hanno ripreso la convivenza ed è del tutto venuta meno la comunione materiale e spirituale per cui sussistono le condizioni per addivenire alla declaratoria di scioglimento del loro matrimonio.
Le predette circostanze risultano per tabulas.
Nella contumacia della resistente, resasi irreperibile presso la propria residenza anagrafica, cui gli atti introduttivi del presente giudizio sono stati notificati ai sensi dell'art. 143 c.p.c. in data 14.04/05.05.2025, il ricorrente ha ribadito di non avere più ripreso la convivenza e di non essersi mai riconciliato con la coniuge sicché è da ritenere impossibile la ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti.
Essendo stato ritualmente acquisito in causa che lo stato di separazione legale tra i coniugi si protrae da oltre un anno, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 01/12/1970 n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
La contumacia della resistente (che non ha manifestato alcun interesse alla presente pronuncia) giustifica e legittima la dichiarazione di non ripetibilità delle spese di lite sostenute dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti;
Pag. 2 di 3 ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939 n. 1238 e successive modifiche;
DICHIARA non ripetibili le spese di lite sostenute dal ricorrente;
MANDA all'uopo la competente Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio dello Stato Civile per quanto di competenza.
Busto Arsizio, 09/07/2025
Il IU estensore Il Presidente
NU NI MI NG
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