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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/04/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 72/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Legale Rappresentane pro-tempore, nella qualità di Amministratore pro-tempore del (C.F.: ), con l'avv. LUIGI BOFFA. Controparte_1 P.IVA_2
Appellante
E
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con l'avv. ROBERTO PAOLO DE VITO.
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il ha proposto appello avverso la sentenza n.97/2020 Controparte_1 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1740/16, emesso da questo Tribunale in data 8.09.2016 e ha condannato il in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 rimborso delle spese processuali in favore di in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, liquidate in euro 4.835,00 per compensi ed euro 160,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, nonché rimborso delle spese di c.t.u. ove anticipate dall'opponente.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Il notificava Controparte_1 all'opponente il decreto ingiuntivo suddetto per asserito mancato pagamento di oneri
1 condominiali o consortili per l'anno 2015 e 2016 (si veda il ricorso prodotto da entrambe le parti). La eccepiva il proprio difetto assoluto di legittimazione passiva sostanziale, CP_2 dichiarando in sintesi - pur confermando di essere proprietaria dell'unità immobiliare denominata "a67", foglio catastale 14, part. 2160 sub 1 e 2 - di non essere aver partecipato alla costituzione del , né di avervi mai aderito successivamente, né di aver mai usufruito CP_1 dei servizi consortili. Si costituiva il insistendo nella propria domanda. Controparte_1
La causa, rigettata dal G.I. precedente assegnatario del fascicolo l'istanza ex art. 648 c.p.c. proposta dall'opposta ed disposta la mediazione (nel corso della quale si verificava l'impossibilita di addivenire a una soluzione conciliativa), veniva istruita con l'acquisizione dei documenti e con l'espletamento della CTU richiesta da entrambe le parti;
dopo la concessione di autorizzazione al CTU ad eseguire accessi presso i PP.UU (Comune di San Felice Circeo e
Catasto) come dal medesimo richiesto, all'udienza del 2 luglio 2019 veniva discussa e decisa, previa concessione di termine per note conclusive.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“Come sopra detto, il ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento Controparte_1 sull'espresso assunto che la , proprietaria dell'unità immobiliare denominata "a67 sia CP_2 nell'ambito del medesimo plesso immobiliare” fruisse dei beni e servizi comuni, tuttavia, non è risultato provato in corso di causa né che l'odierna opponente faccia parte del , né CP_1 che usufruisca dei servizi da quest'ultimo prestati. Al riguardo, rileva questo giudicante che le conclusioni dell'elaborato peritale - da cui non vi è ragione di discostarsi, essendo complete, motivate, logiche e basate sui documenti, anche acquisiti legittimamente (contrariamente a quanto affermato dall'opposto) presso P.A. come da espressa autorizzazione giudiziale – sono inconfutabili. Il c.t.u. ha, dopo aver identificato catastalmente la proprietà di , nonché averne esaminato i titoli di provenienza dal 1963 CP_2 in poi (allorquando il neppure era stato costituito), specifica che Controparte_1
l'adesione al non viene menzionata neppure negli ultimi atti di vendita del 1984 da CP_1 alla odierna opponente. Parallelamente, il perito ricostruisce la storia del ON
, costituito nel 1966 tra i Signori e CP_1 CP_3 CP_4 Persona_2 [...]
, , , , Per_3 Persona_4 Persona_5 Controparte_5 Persona_6 Per_7
[... Per_
, nella loro qualità di proprietari di alcuni lotti distinti nell'allora vigente catasto rustico di IN al Foglio 135, specificando che tra essi non erano compresi i mappali 31/B, 31/D,
31/E del Foglio 135 dell'allora Comune censuario di IN (da cui è derivata la p.la 2160 del Foglio 14 dell'attuale Comune censuario di San Felice Circeo, di proprietà della Pt_2
risulta derivare dalle originarie P.le 31/B |P.lla 617), 31/D [P.la 621], 31/E (P. la 622),
[...] come da Tipo di Frazionamento n. 387/1966 Allegato alla nota di volture n. 940/1966).
Richiamando lo Statuto del (prodotto nel fasc. opposta, doc. n. 1), ricorda che all'Art. CP_1
1 della premessa si legge che le parti costituite sono fin da subito obbligate alla osservanza dello stesso, mentre i proprietari delle altre zone di terreno dello stesso comprensorio non intervenuti saranno obbligati all'osservanza dello Statuto e tenuti ad eseguirlo dal momento che avranno aderito al . Nel medesimo art. 1 dello Statuto vengono nuovamente elencati i lotti CP_1 interessati dalla partecipazione alla costituzione del tra i quali però non Controparte_1 sono compresi i mappali 31/8, 31/D, 31/E; all'art. 2 dello Statuto viene specificato che fanno parte del tutti coloro che siano proprietari di terreni del comprensorio descritto CP_1 nell'articolo precedente e loro successori a qualunque titolo, che ne facciano domanda all'amministratore. Conclude il c.t.u.: "La qualifica di consorziato viene acquisita di diritto dai proprietari dei terreni del comprensorio suddetto che ne facciano domanda all'amministratore, essendo titolo sufficiente quello della proprietà": visto che non risulta alcuna adesione da parte
2 della né dei suoi danti causa, "ritiene dichiarare che il lotto di proprietà della CP_2 CP_2 non è, e non è mai stato, parte del l'erde".
[...] Controparte_1
Ebbene, parte opposta non ha in alcun modo dimostrato che sia mai stata espressa una volontà da parte di (o dei suoi danti causa) di adesione al , come previsto nel suo CP_2 CP_1 stesso Statuto;
il tentativo di affermare l'obbligatorietà del stesso (richiamando CP_1 incongruamente la disciplina delle obbligazioni propter rem, non essendo qui in contestazione il fatto che le obbligazioni che discendono dalla partecipazione siano connotate da un forte elemento di realtà) contrasta gravemente proprio con la previsione statutaria richiamata, secondo cui era possibile partecipare al purché si fosse proprietari di beni siti nel CP_1 comprensorio e previa domanda all'amministratore, cosi come quello di ritenere che fosse possibile una "adesione di fatto". Il presupposto di quest'ultima, infatti, sarebbe secondo l'opposta - si veda la sua nota conclusiva - il fatto di usufruire dei servizi e delle prestazioni del;
tuttavia, tale circostanza è rimasta del tutto indimostrata (ad es., sebbene il decreto CP_1 ingiuntivo si riferisca agli anni 2015-16, ben poteva l'opposta dimostrare che la aveva CP_2 sempre versato gli oneri, mentre nulla di tutto ciò è in atti).
In modo instancabile quanto inutile ed infondato parte opposta ha insistito ancora in comparsa conclusionale sulle già rigettate eccezioni di improcedibilità per asserita mancata mediazione (o disponibilità a mediare) e di nullità della c.t.u. (si vedano le ordinanza datate 9.11.2017 e
16.04.2019), cui si aggiunge la altrettanto infondata asserita inutilizzabilità/inammissibilità della perizia asseverata - ovviamente ed incontestatamente documento precostituito - prodotta dalla opponente, depositata nei termini e valutabile alla stregua di qualsiasi altro documento.
Quanto alla domanda di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e 2042 c.c., introdotta per la prima volta nelle conclusioni della nota finale da parte dell'opposta, essa costituisce una mutatio libelli rispetto alla domanda originaria;
in ogni caso, non risultano in alcun modo provati i suoi presupposti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 17482 del 04/07/2018).
Le spese di lite, incluse quelle della c.t.u. espletata (con conseguente rimborso in favore dell'opponente, ove le avesse anche solo in parte anticipate), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cp.c. e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al M. n.
55 del 10.03.2014.”
3.- Il ha proposto appello per i motivi che di seguito si Controparte_1 enunciano, mentre la a chiesto dichiararsi nullo o inammissibile l'appello Controparte_2 per nullità della procura alle liti, nonché rigettarsi l'appello nel merito perché infondato in fatto e in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria di spese e onorari di lite.
4.- In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di nullità della procura sollevate sulla base del rilievo per cui dal tenore letterale risulterebbe agire la e non il parte dell'odierno giudizio. Parte_1 Controparte_1
Il rilievo non è fondato, dal momento che la Parte_1
risulta, dalla lettura dell'intestazione dell'appello e comunque dal tenore
[...] complessivo, amministratore pro tempore del e quindi legale rappresentante. CP_1
Correttamente dunque essa risulta nell'intestazione e ha conferito la procura ad litem per conto del . CP_1
5.- Venendo ai motivi di appello, essi non sono fondati.
5.1.- NULLITA' DELLA SENTENZA: L'appellante chiede dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per errata e/o falsa applicazione dell'art. 281 quinquies, primo comma, cod. civ.. Al riguardo la parte allega che il Giudice di prime cure avrebbe affermato nei verbali di udienza del 16/04/2019 e del 02/07/2019
3 di voler procedere con la trattazione della causa ex art. 281 quinquies primo comma ma procedeva, successivamente, ai sensi dell'art. 281 sexies e, fatte precisare le conclusioni, dava immediata lettura del dispositivo della sentenza.
Il motivo non è fondato. Al riguardo la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio: «l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili » (Cassazione
Civile, n.37137/2022).
Ne caso in esame, il Giudice ha rinviato «per discussione e decisione ex art. 281quinquies cpc all'udienza del 2.07.2019 ore 11,15 con termine per note conclusive fino a 5.06.2019». Il rinvio per discussione e decisione e l'assegnazione del termine per note anteriore all'udienza consentono di individuare con chiarezza le modalità di attuazione del contraddittorio e di definizione della causa ex art. 281 sexies cod. proc. civ., anche a discapito dell'erroneo riferimento normativo, indicato nell'art. 281 quinquies.
D'altronde il ha esercitato pienamente il diritto di difesa e di formulare le CP_1 conclusioni, depositando note conclusionali entro il termine assegnato.
5.2.- NULLITA' DELLA CTU DEPOSITATA IN ATTI. L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice avrebbe considerato le conclusioni del CTU complete, motivate, logiche e basate su documenti acquisiti legittimamente presso la PA e avrebbe rigettato l'eccezione di improcedibilità per asserita mancata mediazione e di nullità della CTU sollevate dalla parte. L'appellante adduce nullità formale dell'elaborato peritale per violazione del principio del contraddittorio e in quanto vertente unicamente su questioni giuridiche. Si ribadisce in questa sede l'ordinanza del giudice di primo grado che ha escluso la nullità della CTU, dovendo ribadire in questa sede che l'accesso ai pubblici uffici per il reperimento della documentazione necessaria, autorizzato in sede di conferimento dell'incarico, non necessita di apposita comunicazione allorché le parti siano state informate dell'inizio delle operazioni peritali, - come avvenuto in questo giudizio - incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (Cass. ordinanza n. 22615 del 2020).
5.3.- NEL MERITO, EX ART. 342, PRIMO COMMA, NN° 1 E 2, CPC, O CP_6
COMUNQUE CARENTE E/O ERRONEA MOTIVAZIONE CIRCA LA QUALIFICAZIONE DI CONSORZIATO Secondo l'appellante la motivazione del Giudice sarebbe erronea nella parte in cui non avrebbe considerato la parte del . Il Giudice si sarebbe basato sulle risultanze CP_2 CP_1 della CTU nella quale, facendo espresso riferimento all'art.1 dello Statuto del , si CP_1 evince che “i proprietari delle altre zone di terreno dello stesso comprensorio non intervenuti saranno obbligati all'osservanza dello Statuto e tenuti ad eseguirlo dal momento in cui avranno aderito al ”. CP_1
4 Dagli atti di causa depositati dall'appellante in primo grado, nonché dalla CTP dell'Ing.
, risulterebbe indiscutibile che la proprietà in oggetto è ricompresa nella lottizzazione Pt_1 Golfo verde, tanto che l'accesso esclusivo agli immobili di proprietà di controparte, nonché da questi alla spiaggia, sarebbe sempre stato per lungo tempo possibile solo attraverso le strade consortili, così come l'accesso dal cancello consortile. Solo da qualche tempo l'accesso sarebbe possibile anche da Via IN. Ciò posto la che da sempre utilizza CP_2 i servizi del , ricadendo la proprietà nell'area dello stesso, non potrebbe CP_1 rifiutarsi di pagare pro-quota i relativi oneri.
NEL MERITO EX ARTICOLO 342, PRIMO COMMA N. 1 E 2 C.P.C., ERRONEA,
CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA, NELLA
PARTE IN CUI IL GIUDICE HA RITENUTO CHE LA NON FACESSE Controparte_2
PARTE DEL CONSORZIO IN QUANTO LA STESSA NON AVREBBE MAI RIVOLTO
RICHIESTA DI ADESIONE ALLO STESSO CP_7
Quanto all'assenza di una espressa domanda di adesione al da parte della CP_1 CP_2
[...
l'appellante assume che essendo un rientrante nella categoria cosiddetta di CP_1 urbanizzazione, contrariamente a quanto espresso nella sentenza impugnata, la disciplina applicabile non sarebbe quella prevista dal cod. civ. in materia di consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi ma piuttosto in materia di comunione e di associazione non riconosciute, con scopo non lucrativo (art.36 ss cod. civ.). La Suprema corte al riguardo affermerebbe che l'adesione ossa perfezionarsi “nelle forme previste dallo statuto, in forma tacita o desumersi da presunzioni (quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio, oppure l'utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei partecipanti), sempre che non sia prevista una forma particolare” (Cass. 3665/2001).
5.4.- Il terzo e il quarto motivo, che attengono al merito della controversia, possono essere trattati congiuntamente e sono da rigettare.
È opportuno premettere che l'obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti si fonda sulla partecipazione al (Cass. 13537/2003; CP_1
9533/2023).
I consorzi di urbanizzazione, quale quello di cui si tratta, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione (Cass. n. 25394 del 2019).
Deve ritenersi la natura non obbligatoria del appellante che vede la sottoscrizione CP_1 dell'atto costitutivo da parte solo di alcuni dei proprietari di immobili ubicati all'interno della lottizzazione, come risulta dall'atto di costitutivo e dalla espletata CTU.
La partecipazione o l'adesione ad un consorzio da parte dell'acquirente di un immobile compreso all'interno del comprensorio non può che risultare da una valida manifestazione di volontà, altrimenti sarebbe violato il diritto di associazione garantito dall'articolo 18 della costituzione;
detta adesione, se non risulti diversamente dallo Statuto, può avvenire anche mediante fatti concludenti idonei a configurare la volontaria partecipazioni al consorzio: tra questi, l'utilizzo dei servizi posti a disposizione dei consorziati configura una manifestazione di volontà idonea a rappresentare la volontaria adesione al , allorché, come nel caso in CP_1 esame, manchi la previsione statutaria della forma scritta della adesione.
5 Nel caso in esame, nello Statuto del (Art. 1) vengono elencati i lotti interessati dalla CP_1 partecipazione alla costituzione del tra i quali però non sono compresi Controparte_1
i mappali 31/B, 31/D, 31/E del Foglio 135, dai quali è derivata la p.la 2160 del Foglio 14 dell'attuale Comune censuario di San Felice Circeo, di proprietà della (come Parte_2 accertato dal Ctu e comunque non contestato nell'odierno giudizio).
L'odierna appellata non era dunque tra i soggetti che hanno costituito il predetto . CP_1
All'art. 2 dello Statuto viene inoltre specificato che fanno parte del tutti coloro che CP_1 siano proprietari di terreni del comprensorio descritto nell'articolo precedente e loro successori a qualunque titolo che ne facciano domanda all'amministratore. Si legge inoltre che le parti costituite sono fin da subito obbligate alla osservanza dello stesso, mentre i proprietari delle altre zone di terreno dello stesso comprensorio non intervenuti saranno obbligati all'osservanza dello Statuto e tenuti ad eseguirlo dal momento che avranno aderito al . L'adesione CP_1 al a seguito di domanda all'amministratore non è risultata provata nell'odierno CP_1 giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono non risulta concludente quanto riprodotto nel motivo 3 della CTP che valorizza il fatto che la proprietà della fosse CP_2 asseritamente ricompresa nel perimetro della lottizzazione del : fatto di per sé CP_1 inidoneo, per quanto già dinanzi detto, a radicare la qualità di consorziato in assenza di manifestazione della volontà in tal senso.
Resta da considerare se sia ipotizzabile, nel caso di specie, l'adesione tacita al CP_1 attraverso l'utilizzazione dei servizi da questi predisposti.
La proprietà risulta così descritta nella CTU espletata nel precedente grado di giudizio: “il fabbricato attualmente di proprietà della con autonomo accesso dalla Parte_3 adiacente Strada di Piano, è composto da un unico corpo di fabbrica con annessa area di corte pertinenziale, in parte adibito ad abitazione ed in parte a locale commerciale, il tutto per una superficie complessiva del lotto pari a circa mq. 1310, recintato nel suo perimetro da struttura mista in muratura ed elementi metallici.
Lungo la Strada di Piano è possibile inoltre arrivare, per mezzo di autonomi accessi di lotti fisicamente definiti da proprie recinzioni, ad altre unità immobiliari, in particolare: al lotto
P.lla 2157 (confinante con la proprietà della , allo Stabilimento/Ristorante CP_2
Marina del Circeo, al (accesso secondario). Il , Controparte_1 Controparte_1 invece, trova il suo accesso principale lungo la provinciale per IN, a circa 120 metri direzione San Felice Circeo”.
8. DOCUMENTAZIONE DEL La visita presso l'Ufficio Controparte_8
Tecnico del Comune di San Felice Circeo ha consentito al CTU di acquisire stralcio planimetrico del progetto di variante in corso d'opera del villino bifamiliare di proprietà della
L'elaborato ricevuto in copia evidenzia che la rete idrica e la rete fognante CP_2 graficizzate conducono alle rispettive reti comunali. Nessun riferimento al Controparte_1
[...]
Ritiene questa Corte che il nesso di funzionalità all'uso e al godimento della relativa proprietà non sia provato nell'odierno giudizio, risultando, al contrario che la goda di Controparte_9 un accesso autonomo al proprio fabbricato dalla Strada Piano.
6 La deduzione per cui: «La soc. fa parte del in quanto la CP_2 Controparte_1 sua proprietà ricade nell'area del , inoltre ha contribuito realmente, con la sua CP_1 condotta concludente, a permettere la realizzazione delle opere di urbanizzazione che da sempre utilizza, compreso i servizi: in particolare, la ha sempre utilizzato, ed utilizza CP_2 tuttora le strade del comprensorio, l'illuminazione, i servizi di pulizia delle strade e della spiaggia, e quello del cancello automatico» appare difatti contraddetta dalle fotografie in atti in cui si evince che l'accesso alla “Pescheria azzurra “ è collocato prima dell'ingresso secondario il che esclude l'utilizzo delle strade e dell'illuminazione del CP_1
. CP_1
Nulla è dunque dovuto a titolo di contributo consortile per le annualità oggetto di questo giudizio.
L'allaccio alle fogne e alla rete idrica è stato di contro escluso dall'espletata CTU, con indagini e metodo che si condividono, che ha concluso per l'allaccio alle reti comunali.
5.5.- NEL MERITO, EX ART 342, PRIMO COMMA NN°1 E 2, CPC, OMESSA O
COMUNQUE CARENTE E/O ERRONEA E/O APPARENTE MOTIVAZIONE CIRCA IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E L'IMPROCEDIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. L'appellante ribadisce l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale di opposizione al Decreto Ingiuntivo, presentata in primo grado sin dalle memorie ex art. 183, n.1, cpc, per mancato adempimento dell'onere imposto ovvero per asserita mancata mediazione in violazione dell'art. 8 Dlgs 28/10. In sede di Mediazione controparte avrebbe fornito immotivato rifiuto al dialogo.
Il rilevo non è fondato alla luce del verbale di mediazione del 31.5.2017 in atti in cui, presenti le parti, si dà atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo. 5.6.- NEL MERITO, EX ART 342, PRIMO COMMA NN°1 E 2 , CPC, OMESSA O
COMUNQUE CARENTE E/O ERRONEA E/O APPARENTE MOTIVAZIONE CIRCA L'AMMISSIONE DI PROVA PRECOSTITUITA Il Giudice sarebbe incorso in error in procedendo ammettendo il doc. 10 prodotto da controparte nella memoria ex art. 183, co. VI n.3 cpc (perizia asseverata del Geom. , Per_9 del quale l'appellante avrebbe più volte chiesto lo stralcio in quanto si tratterebbe di un documento di prova diretta da depositarsi entro il termine della memoria ex art. 183, n.3.
Al contrario, in quanto semplice allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio, ritiene questa Corte, in conformità all'orientamento della Corte di legittimità, la relativa produzione è regolata dalle norme che disciplinano tali atti (da ultimo, Corte cassazione sentenza n. 1614 del 2022)
5.7.- VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 112 C.P.C., O COMUNQUE VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 111 COMMA SESTO COSTITUZIONE Contesta l'omessa pronuncia del Giudice o comunque scarsa motivazione nella parte in avrebbe considerato la domanda di arricchimento senza causa ex art.2041 e 2042 c.c. una mutatio libelli rispetto alla domanda originaria affermando che non risulterebbero provati i suoi presupposti e che la stessa domanda sarebbe stata proposta solo nelle conclusioni nella nota finale.
L'appellante sostiene di aver proposto la domanda già in sede di comparsa costituzione e risposta e poi precisata nelle note conclusionali e che il Giudice avrebbe dovuto provvedere a tutte le richieste fatte dalle parti nel corso della controversia nonché motivare adeguatamente i provvedimenti presi. Assume, infine, che l'indebito arricchimento sarebbe stato provato con la fornitura degli stessi bilanci approvati dall'assemblea, che attestano il detrimento del CP_1
7 e l'arricchimento di controparte che on avrebbe versato il corrispettivo per i sevizi ricevuti nel tempo.
Quanto alla spiegata domanda di arricchimento senza causa, oggetto del motivo n. 7 per omessa pronuncia, anche a voler prescindere dalla tempestività, non v'è comunque prova dell'utilizzo dei servizi consortili per quanto dianzi esposto e, in definitiva, della correlativa diminuzione patrimoniale da parte del . CP_1
6.- In definitiva l'appello è infondato e dev'essere rigettato.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M
:
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.97/2020 del Tribunale ordinario di Latina:
- respinge l'appello;
- condanna Il CONSORZIO alla rifusione delle spese di lite, in favore della CP_1
iquidate in Euro 2500 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza Controparte_2
come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 3 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente
dott.ssa Assunta Marini Consigliere
dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 72/2020 vertente
TRA
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Legale Rappresentane pro-tempore, nella qualità di Amministratore pro-tempore del (C.F.: ), con l'avv. LUIGI BOFFA. Controparte_1 P.IVA_2
Appellante
E
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_3 tempore, con l'avv. ROBERTO PAOLO DE VITO.
Appellato
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Il ha proposto appello avverso la sentenza n.97/2020 Controparte_1 con cui il Tribunale ordinario di Latina ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1740/16, emesso da questo Tribunale in data 8.09.2016 e ha condannato il in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 rimborso delle spese processuali in favore di in persona del suo legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, liquidate in euro 4.835,00 per compensi ed euro 160,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, nonché rimborso delle spese di c.t.u. ove anticipate dall'opponente.
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Il notificava Controparte_1 all'opponente il decreto ingiuntivo suddetto per asserito mancato pagamento di oneri
1 condominiali o consortili per l'anno 2015 e 2016 (si veda il ricorso prodotto da entrambe le parti). La eccepiva il proprio difetto assoluto di legittimazione passiva sostanziale, CP_2 dichiarando in sintesi - pur confermando di essere proprietaria dell'unità immobiliare denominata "a67", foglio catastale 14, part. 2160 sub 1 e 2 - di non essere aver partecipato alla costituzione del , né di avervi mai aderito successivamente, né di aver mai usufruito CP_1 dei servizi consortili. Si costituiva il insistendo nella propria domanda. Controparte_1
La causa, rigettata dal G.I. precedente assegnatario del fascicolo l'istanza ex art. 648 c.p.c. proposta dall'opposta ed disposta la mediazione (nel corso della quale si verificava l'impossibilita di addivenire a una soluzione conciliativa), veniva istruita con l'acquisizione dei documenti e con l'espletamento della CTU richiesta da entrambe le parti;
dopo la concessione di autorizzazione al CTU ad eseguire accessi presso i PP.UU (Comune di San Felice Circeo e
Catasto) come dal medesimo richiesto, all'udienza del 2 luglio 2019 veniva discussa e decisa, previa concessione di termine per note conclusive.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato:
“Come sopra detto, il ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento Controparte_1 sull'espresso assunto che la , proprietaria dell'unità immobiliare denominata "a67 sia CP_2 nell'ambito del medesimo plesso immobiliare” fruisse dei beni e servizi comuni, tuttavia, non è risultato provato in corso di causa né che l'odierna opponente faccia parte del , né CP_1 che usufruisca dei servizi da quest'ultimo prestati. Al riguardo, rileva questo giudicante che le conclusioni dell'elaborato peritale - da cui non vi è ragione di discostarsi, essendo complete, motivate, logiche e basate sui documenti, anche acquisiti legittimamente (contrariamente a quanto affermato dall'opposto) presso P.A. come da espressa autorizzazione giudiziale – sono inconfutabili. Il c.t.u. ha, dopo aver identificato catastalmente la proprietà di , nonché averne esaminato i titoli di provenienza dal 1963 CP_2 in poi (allorquando il neppure era stato costituito), specifica che Controparte_1
l'adesione al non viene menzionata neppure negli ultimi atti di vendita del 1984 da CP_1 alla odierna opponente. Parallelamente, il perito ricostruisce la storia del ON
, costituito nel 1966 tra i Signori e CP_1 CP_3 CP_4 Persona_2 [...]
, , , , Per_3 Persona_4 Persona_5 Controparte_5 Persona_6 Per_7
[... Per_
, nella loro qualità di proprietari di alcuni lotti distinti nell'allora vigente catasto rustico di IN al Foglio 135, specificando che tra essi non erano compresi i mappali 31/B, 31/D,
31/E del Foglio 135 dell'allora Comune censuario di IN (da cui è derivata la p.la 2160 del Foglio 14 dell'attuale Comune censuario di San Felice Circeo, di proprietà della Pt_2
risulta derivare dalle originarie P.le 31/B |P.lla 617), 31/D [P.la 621], 31/E (P. la 622),
[...] come da Tipo di Frazionamento n. 387/1966 Allegato alla nota di volture n. 940/1966).
Richiamando lo Statuto del (prodotto nel fasc. opposta, doc. n. 1), ricorda che all'Art. CP_1
1 della premessa si legge che le parti costituite sono fin da subito obbligate alla osservanza dello stesso, mentre i proprietari delle altre zone di terreno dello stesso comprensorio non intervenuti saranno obbligati all'osservanza dello Statuto e tenuti ad eseguirlo dal momento che avranno aderito al . Nel medesimo art. 1 dello Statuto vengono nuovamente elencati i lotti CP_1 interessati dalla partecipazione alla costituzione del tra i quali però non Controparte_1 sono compresi i mappali 31/8, 31/D, 31/E; all'art. 2 dello Statuto viene specificato che fanno parte del tutti coloro che siano proprietari di terreni del comprensorio descritto CP_1 nell'articolo precedente e loro successori a qualunque titolo, che ne facciano domanda all'amministratore. Conclude il c.t.u.: "La qualifica di consorziato viene acquisita di diritto dai proprietari dei terreni del comprensorio suddetto che ne facciano domanda all'amministratore, essendo titolo sufficiente quello della proprietà": visto che non risulta alcuna adesione da parte
2 della né dei suoi danti causa, "ritiene dichiarare che il lotto di proprietà della CP_2 CP_2 non è, e non è mai stato, parte del l'erde".
[...] Controparte_1
Ebbene, parte opposta non ha in alcun modo dimostrato che sia mai stata espressa una volontà da parte di (o dei suoi danti causa) di adesione al , come previsto nel suo CP_2 CP_1 stesso Statuto;
il tentativo di affermare l'obbligatorietà del stesso (richiamando CP_1 incongruamente la disciplina delle obbligazioni propter rem, non essendo qui in contestazione il fatto che le obbligazioni che discendono dalla partecipazione siano connotate da un forte elemento di realtà) contrasta gravemente proprio con la previsione statutaria richiamata, secondo cui era possibile partecipare al purché si fosse proprietari di beni siti nel CP_1 comprensorio e previa domanda all'amministratore, cosi come quello di ritenere che fosse possibile una "adesione di fatto". Il presupposto di quest'ultima, infatti, sarebbe secondo l'opposta - si veda la sua nota conclusiva - il fatto di usufruire dei servizi e delle prestazioni del;
tuttavia, tale circostanza è rimasta del tutto indimostrata (ad es., sebbene il decreto CP_1 ingiuntivo si riferisca agli anni 2015-16, ben poteva l'opposta dimostrare che la aveva CP_2 sempre versato gli oneri, mentre nulla di tutto ciò è in atti).
In modo instancabile quanto inutile ed infondato parte opposta ha insistito ancora in comparsa conclusionale sulle già rigettate eccezioni di improcedibilità per asserita mancata mediazione (o disponibilità a mediare) e di nullità della c.t.u. (si vedano le ordinanza datate 9.11.2017 e
16.04.2019), cui si aggiunge la altrettanto infondata asserita inutilizzabilità/inammissibilità della perizia asseverata - ovviamente ed incontestatamente documento precostituito - prodotta dalla opponente, depositata nei termini e valutabile alla stregua di qualsiasi altro documento.
Quanto alla domanda di arricchimento senza causa ex artt. 2041 e 2042 c.c., introdotta per la prima volta nelle conclusioni della nota finale da parte dell'opposta, essa costituisce una mutatio libelli rispetto alla domanda originaria;
in ogni caso, non risultano in alcun modo provati i suoi presupposti (cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. 2 - , Ordinanza n. 17482 del 04/07/2018).
Le spese di lite, incluse quelle della c.t.u. espletata (con conseguente rimborso in favore dell'opponente, ove le avesse anche solo in parte anticipate), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 cp.c. e sono liquidate come in dispositivo in applicazione dei criteri di cui al M. n.
55 del 10.03.2014.”
3.- Il ha proposto appello per i motivi che di seguito si Controparte_1 enunciano, mentre la a chiesto dichiararsi nullo o inammissibile l'appello Controparte_2 per nullità della procura alle liti, nonché rigettarsi l'appello nel merito perché infondato in fatto e in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata e vittoria di spese e onorari di lite.
4.- In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di difetto di legittimazione attiva e di nullità della procura sollevate sulla base del rilievo per cui dal tenore letterale risulterebbe agire la e non il parte dell'odierno giudizio. Parte_1 Controparte_1
Il rilievo non è fondato, dal momento che la Parte_1
risulta, dalla lettura dell'intestazione dell'appello e comunque dal tenore
[...] complessivo, amministratore pro tempore del e quindi legale rappresentante. CP_1
Correttamente dunque essa risulta nell'intestazione e ha conferito la procura ad litem per conto del . CP_1
5.- Venendo ai motivi di appello, essi non sono fondati.
5.1.- NULLITA' DELLA SENTENZA: L'appellante chiede dichiararsi la nullità della sentenza impugnata per errata e/o falsa applicazione dell'art. 281 quinquies, primo comma, cod. civ.. Al riguardo la parte allega che il Giudice di prime cure avrebbe affermato nei verbali di udienza del 16/04/2019 e del 02/07/2019
3 di voler procedere con la trattazione della causa ex art. 281 quinquies primo comma ma procedeva, successivamente, ai sensi dell'art. 281 sexies e, fatte precisare le conclusioni, dava immediata lettura del dispositivo della sentenza.
Il motivo non è fondato. Al riguardo la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio: «l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili » (Cassazione
Civile, n.37137/2022).
Ne caso in esame, il Giudice ha rinviato «per discussione e decisione ex art. 281quinquies cpc all'udienza del 2.07.2019 ore 11,15 con termine per note conclusive fino a 5.06.2019». Il rinvio per discussione e decisione e l'assegnazione del termine per note anteriore all'udienza consentono di individuare con chiarezza le modalità di attuazione del contraddittorio e di definizione della causa ex art. 281 sexies cod. proc. civ., anche a discapito dell'erroneo riferimento normativo, indicato nell'art. 281 quinquies.
D'altronde il ha esercitato pienamente il diritto di difesa e di formulare le CP_1 conclusioni, depositando note conclusionali entro il termine assegnato.
5.2.- NULLITA' DELLA CTU DEPOSITATA IN ATTI. L'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice avrebbe considerato le conclusioni del CTU complete, motivate, logiche e basate su documenti acquisiti legittimamente presso la PA e avrebbe rigettato l'eccezione di improcedibilità per asserita mancata mediazione e di nullità della CTU sollevate dalla parte. L'appellante adduce nullità formale dell'elaborato peritale per violazione del principio del contraddittorio e in quanto vertente unicamente su questioni giuridiche. Si ribadisce in questa sede l'ordinanza del giudice di primo grado che ha escluso la nullità della CTU, dovendo ribadire in questa sede che l'accesso ai pubblici uffici per il reperimento della documentazione necessaria, autorizzato in sede di conferimento dell'incarico, non necessita di apposita comunicazione allorché le parti siano state informate dell'inizio delle operazioni peritali, - come avvenuto in questo giudizio - incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi (Cass. ordinanza n. 22615 del 2020).
5.3.- NEL MERITO, EX ART. 342, PRIMO COMMA, NN° 1 E 2, CPC, O CP_6
COMUNQUE CARENTE E/O ERRONEA MOTIVAZIONE CIRCA LA QUALIFICAZIONE DI CONSORZIATO Secondo l'appellante la motivazione del Giudice sarebbe erronea nella parte in cui non avrebbe considerato la parte del . Il Giudice si sarebbe basato sulle risultanze CP_2 CP_1 della CTU nella quale, facendo espresso riferimento all'art.1 dello Statuto del , si CP_1 evince che “i proprietari delle altre zone di terreno dello stesso comprensorio non intervenuti saranno obbligati all'osservanza dello Statuto e tenuti ad eseguirlo dal momento in cui avranno aderito al ”. CP_1
4 Dagli atti di causa depositati dall'appellante in primo grado, nonché dalla CTP dell'Ing.
, risulterebbe indiscutibile che la proprietà in oggetto è ricompresa nella lottizzazione Pt_1 Golfo verde, tanto che l'accesso esclusivo agli immobili di proprietà di controparte, nonché da questi alla spiaggia, sarebbe sempre stato per lungo tempo possibile solo attraverso le strade consortili, così come l'accesso dal cancello consortile. Solo da qualche tempo l'accesso sarebbe possibile anche da Via IN. Ciò posto la che da sempre utilizza CP_2 i servizi del , ricadendo la proprietà nell'area dello stesso, non potrebbe CP_1 rifiutarsi di pagare pro-quota i relativi oneri.
NEL MERITO EX ARTICOLO 342, PRIMO COMMA N. 1 E 2 C.P.C., ERRONEA,
CONTRADDITTORIA E CARENTE MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA, NELLA
PARTE IN CUI IL GIUDICE HA RITENUTO CHE LA NON FACESSE Controparte_2
PARTE DEL CONSORZIO IN QUANTO LA STESSA NON AVREBBE MAI RIVOLTO
RICHIESTA DI ADESIONE ALLO STESSO CP_7
Quanto all'assenza di una espressa domanda di adesione al da parte della CP_1 CP_2
[...
l'appellante assume che essendo un rientrante nella categoria cosiddetta di CP_1 urbanizzazione, contrariamente a quanto espresso nella sentenza impugnata, la disciplina applicabile non sarebbe quella prevista dal cod. civ. in materia di consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi ma piuttosto in materia di comunione e di associazione non riconosciute, con scopo non lucrativo (art.36 ss cod. civ.). La Suprema corte al riguardo affermerebbe che l'adesione ossa perfezionarsi “nelle forme previste dallo statuto, in forma tacita o desumersi da presunzioni (quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio, oppure l'utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei partecipanti), sempre che non sia prevista una forma particolare” (Cass. 3665/2001).
5.4.- Il terzo e il quarto motivo, che attengono al merito della controversia, possono essere trattati congiuntamente e sono da rigettare.
È opportuno premettere che l'obbligazione di versare la quota stabilita dagli organi statutariamente competenti si fonda sulla partecipazione al (Cass. 13537/2003; CP_1
9533/2023).
I consorzi di urbanizzazione, quale quello di cui si tratta, quali aggregazioni di persone fisiche o giuridiche preordinate alla sistemazione o al miglior godimento di uno specifico comprensorio mediante la realizzazione e la fornitura di opere e servizi, sono figure atipiche disciplinate principalmente dagli accordi tra le parti espressi nello statuto e, solo sussidiariamente, dalla normativa in tema di associazioni non riconosciute e di comunione (Cass. n. 25394 del 2019).
Deve ritenersi la natura non obbligatoria del appellante che vede la sottoscrizione CP_1 dell'atto costitutivo da parte solo di alcuni dei proprietari di immobili ubicati all'interno della lottizzazione, come risulta dall'atto di costitutivo e dalla espletata CTU.
La partecipazione o l'adesione ad un consorzio da parte dell'acquirente di un immobile compreso all'interno del comprensorio non può che risultare da una valida manifestazione di volontà, altrimenti sarebbe violato il diritto di associazione garantito dall'articolo 18 della costituzione;
detta adesione, se non risulti diversamente dallo Statuto, può avvenire anche mediante fatti concludenti idonei a configurare la volontaria partecipazioni al consorzio: tra questi, l'utilizzo dei servizi posti a disposizione dei consorziati configura una manifestazione di volontà idonea a rappresentare la volontaria adesione al , allorché, come nel caso in CP_1 esame, manchi la previsione statutaria della forma scritta della adesione.
5 Nel caso in esame, nello Statuto del (Art. 1) vengono elencati i lotti interessati dalla CP_1 partecipazione alla costituzione del tra i quali però non sono compresi Controparte_1
i mappali 31/B, 31/D, 31/E del Foglio 135, dai quali è derivata la p.la 2160 del Foglio 14 dell'attuale Comune censuario di San Felice Circeo, di proprietà della (come Parte_2 accertato dal Ctu e comunque non contestato nell'odierno giudizio).
L'odierna appellata non era dunque tra i soggetti che hanno costituito il predetto . CP_1
All'art. 2 dello Statuto viene inoltre specificato che fanno parte del tutti coloro che CP_1 siano proprietari di terreni del comprensorio descritto nell'articolo precedente e loro successori a qualunque titolo che ne facciano domanda all'amministratore. Si legge inoltre che le parti costituite sono fin da subito obbligate alla osservanza dello stesso, mentre i proprietari delle altre zone di terreno dello stesso comprensorio non intervenuti saranno obbligati all'osservanza dello Statuto e tenuti ad eseguirlo dal momento che avranno aderito al . L'adesione CP_1 al a seguito di domanda all'amministratore non è risultata provata nell'odierno CP_1 giudizio.
Alla luce delle considerazioni che precedono non risulta concludente quanto riprodotto nel motivo 3 della CTP che valorizza il fatto che la proprietà della fosse CP_2 asseritamente ricompresa nel perimetro della lottizzazione del : fatto di per sé CP_1 inidoneo, per quanto già dinanzi detto, a radicare la qualità di consorziato in assenza di manifestazione della volontà in tal senso.
Resta da considerare se sia ipotizzabile, nel caso di specie, l'adesione tacita al CP_1 attraverso l'utilizzazione dei servizi da questi predisposti.
La proprietà risulta così descritta nella CTU espletata nel precedente grado di giudizio: “il fabbricato attualmente di proprietà della con autonomo accesso dalla Parte_3 adiacente Strada di Piano, è composto da un unico corpo di fabbrica con annessa area di corte pertinenziale, in parte adibito ad abitazione ed in parte a locale commerciale, il tutto per una superficie complessiva del lotto pari a circa mq. 1310, recintato nel suo perimetro da struttura mista in muratura ed elementi metallici.
Lungo la Strada di Piano è possibile inoltre arrivare, per mezzo di autonomi accessi di lotti fisicamente definiti da proprie recinzioni, ad altre unità immobiliari, in particolare: al lotto
P.lla 2157 (confinante con la proprietà della , allo Stabilimento/Ristorante CP_2
Marina del Circeo, al (accesso secondario). Il , Controparte_1 Controparte_1 invece, trova il suo accesso principale lungo la provinciale per IN, a circa 120 metri direzione San Felice Circeo”.
8. DOCUMENTAZIONE DEL La visita presso l'Ufficio Controparte_8
Tecnico del Comune di San Felice Circeo ha consentito al CTU di acquisire stralcio planimetrico del progetto di variante in corso d'opera del villino bifamiliare di proprietà della
L'elaborato ricevuto in copia evidenzia che la rete idrica e la rete fognante CP_2 graficizzate conducono alle rispettive reti comunali. Nessun riferimento al Controparte_1
[...]
Ritiene questa Corte che il nesso di funzionalità all'uso e al godimento della relativa proprietà non sia provato nell'odierno giudizio, risultando, al contrario che la goda di Controparte_9 un accesso autonomo al proprio fabbricato dalla Strada Piano.
6 La deduzione per cui: «La soc. fa parte del in quanto la CP_2 Controparte_1 sua proprietà ricade nell'area del , inoltre ha contribuito realmente, con la sua CP_1 condotta concludente, a permettere la realizzazione delle opere di urbanizzazione che da sempre utilizza, compreso i servizi: in particolare, la ha sempre utilizzato, ed utilizza CP_2 tuttora le strade del comprensorio, l'illuminazione, i servizi di pulizia delle strade e della spiaggia, e quello del cancello automatico» appare difatti contraddetta dalle fotografie in atti in cui si evince che l'accesso alla “Pescheria azzurra “ è collocato prima dell'ingresso secondario il che esclude l'utilizzo delle strade e dell'illuminazione del CP_1
. CP_1
Nulla è dunque dovuto a titolo di contributo consortile per le annualità oggetto di questo giudizio.
L'allaccio alle fogne e alla rete idrica è stato di contro escluso dall'espletata CTU, con indagini e metodo che si condividono, che ha concluso per l'allaccio alle reti comunali.
5.5.- NEL MERITO, EX ART 342, PRIMO COMMA NN°1 E 2, CPC, OMESSA O
COMUNQUE CARENTE E/O ERRONEA E/O APPARENTE MOTIVAZIONE CIRCA IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E L'IMPROCEDIBILITA' DELL'OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. L'appellante ribadisce l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale di opposizione al Decreto Ingiuntivo, presentata in primo grado sin dalle memorie ex art. 183, n.1, cpc, per mancato adempimento dell'onere imposto ovvero per asserita mancata mediazione in violazione dell'art. 8 Dlgs 28/10. In sede di Mediazione controparte avrebbe fornito immotivato rifiuto al dialogo.
Il rilevo non è fondato alla luce del verbale di mediazione del 31.5.2017 in atti in cui, presenti le parti, si dà atto dell'impossibilità di addivenire ad un accordo. 5.6.- NEL MERITO, EX ART 342, PRIMO COMMA NN°1 E 2 , CPC, OMESSA O
COMUNQUE CARENTE E/O ERRONEA E/O APPARENTE MOTIVAZIONE CIRCA L'AMMISSIONE DI PROVA PRECOSTITUITA Il Giudice sarebbe incorso in error in procedendo ammettendo il doc. 10 prodotto da controparte nella memoria ex art. 183, co. VI n.3 cpc (perizia asseverata del Geom. , Per_9 del quale l'appellante avrebbe più volte chiesto lo stralcio in quanto si tratterebbe di un documento di prova diretta da depositarsi entro il termine della memoria ex art. 183, n.3.
Al contrario, in quanto semplice allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio, ritiene questa Corte, in conformità all'orientamento della Corte di legittimità, la relativa produzione è regolata dalle norme che disciplinano tali atti (da ultimo, Corte cassazione sentenza n. 1614 del 2022)
5.7.- VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 112 C.P.C., O COMUNQUE VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 111 COMMA SESTO COSTITUZIONE Contesta l'omessa pronuncia del Giudice o comunque scarsa motivazione nella parte in avrebbe considerato la domanda di arricchimento senza causa ex art.2041 e 2042 c.c. una mutatio libelli rispetto alla domanda originaria affermando che non risulterebbero provati i suoi presupposti e che la stessa domanda sarebbe stata proposta solo nelle conclusioni nella nota finale.
L'appellante sostiene di aver proposto la domanda già in sede di comparsa costituzione e risposta e poi precisata nelle note conclusionali e che il Giudice avrebbe dovuto provvedere a tutte le richieste fatte dalle parti nel corso della controversia nonché motivare adeguatamente i provvedimenti presi. Assume, infine, che l'indebito arricchimento sarebbe stato provato con la fornitura degli stessi bilanci approvati dall'assemblea, che attestano il detrimento del CP_1
7 e l'arricchimento di controparte che on avrebbe versato il corrispettivo per i sevizi ricevuti nel tempo.
Quanto alla spiegata domanda di arricchimento senza causa, oggetto del motivo n. 7 per omessa pronuncia, anche a voler prescindere dalla tempestività, non v'è comunque prova dell'utilizzo dei servizi consortili per quanto dianzi esposto e, in definitiva, della correlativa diminuzione patrimoniale da parte del . CP_1
6.- In definitiva l'appello è infondato e dev'essere rigettato.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M
:
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n.97/2020 del Tribunale ordinario di Latina:
- respinge l'appello;
- condanna Il CONSORZIO alla rifusione delle spese di lite, in favore della CP_1
iquidate in Euro 2500 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza Controparte_2
come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR
n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Roma, 3 aprile 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
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