Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 16/05/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott.ssa Laura Davì, nella causa iscritta al n. 1232 del registro generale affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente
TRA
Prof. nato in [...] il [...], e residente a [...]in C/da Giarratana, nr. 1 (C.F. Parte_1
), nella sua qualità di Presidente - legale rappresentante pro tempore del C.F._1 [...]
sito a Riesi in Via Falcone, nr. 10 con c.f./ p.iva: Controparte_1
elettivamente domiciliato in TT alla Via Malta, nr. 10, presso lo studio dell'Avv. P.IVA_1
Vincenzo VITELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTE
E
p.iva in persone del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore, elettivamente domiciliata in TT, Viale della Regione n.172, presso lo studio dell'Avv. Lucia Edda Maria Balistreri, giusta procura in atti
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis, nella qualità di Presidente pro tempore del Parte_1 CP_1
, contestava la debenza della somma complessiva di € € 39.746,60 per consumo idrico e
[...]
interessi relativamente al periodo 2016 - primo semestre 2020, portata dalle fatture emesse dalla
di TT, disattesa ogni contraria istanza, - Dichiarare non dovuto l'importo di € 39.746,60
derivante verosimilmente da un consumo idrico in quanto consumo presunto perché irreale,
illegittimo, esoso, sproporzionato ed esorbitante rispetto ai precedenti consumi e, mai effettivamente
usufruiti da parte dei singoli consorziati;
- Condannare la a Controparte_3
rideterminare – previo accertamento -, il giusto consumo idrico che in caso di contestazione sarà
accertata dalla C.T.U., di cui sin d'ora si chiede l'ammissione, per il periodo che va dal 2016 al
primo semestre 2020 con conseguente annullamento di tutte le fatture sopra emarginate e di cui
all'illegittimo piano di rientro – relazione fatture;
- Il tutto con vittoria di spese, compensi ed onorari
di causa.”
Il 29.10.21, la società resistente si costituiva in giudizio per contestare integralmente il contenuto del ricorso e chiedere a sua volta: “Piaccia al Tribunale – in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità
della avversa azione;
- In subordine, nel merito, rigettare la avversa azione in quanto infondata in
fatto e diritto o con qualsivoglia altra statuizione. Con vittoria di spese e compensi di causa.”
All'udienza del 26.11.21 veniva disposta la mutazione del rito.
Esaurita la fase istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, va osservato che, a seguito della modifica dell'art. 132 c.p.c., immediatamente applicabile a tutti i procedimenti pendenti in primo grado, alla data di entrata in vigore della legge di modifica del processo civile (legge 18.06.2009 n. 69), la sentenza non contiene lo svolgimento del processo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione sono esposte concisamente.
Altresì, va premesso, in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti, che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida.
La domanda formulate dalla parte ricorrente, sono rimaste prive di riscontro probatorio e, pertanto,
devono essere rigettate. Si osserva, infatti, come parte ricorrente non abbia prodotto in giudizio le fatture indicate nel corpo del ricorso introduttivo impedendo ogni accertamento sulle stesse.
In punto di fatto, la società di TT ) ha dedotto di avere, in data 16.07.18, CP_2 CP_3
sostituito il contatore relativo all'utenza del e provveduto ad effettuare il successivo CP_1
monitoraggio dei consumi ed i conseguenti conguagli.
Ha rilevato, altresì, di avere accolto la richiesta di sgravio per perdita occulta presentata dal CP_1
in relazione ai consumi del 4 trimestre del 2019 e di aver effettuato i conteggi sulla scorta della procedura di sgravio prevista dall' art. 5 della delibera commissariale dell'ATO CL n. 24/19,
quantificando in € 37.97,33 le somme dovute dal . CP_1
L'applicazione delle modalità di calcolo di cui alla delibera sopra richiamata emerge dall'esame della fattura relativa all'ultimo trimestre del 2019 (doc 90012001R0000 597, emesso il 28.02.2020, agli atti), “lettura attuale del 15.10.2019”, laddove la a fronte di un consumo totale di 12.094 CP_3
m cubi, ha azzerato la fattura di € 17.79,42 e ricalcolato l'importo applicando le tariffe previste dalla delibera stessa.
Orbene, la corretta applicazione delle istruzioni per i conteggi previste nella delibera di sgravio non
è stato oggetto di alcuna contestazione, pertanto deve ritenersi provata.
In ogni caso, si ritengono decisive le risultanze della CTU tecnica, a firma dell'Ing. Persona_1
, che consentono di escludere ogni ipotesi di malfunzionamento del contatore, testualmente:
[...]
“1) In merito al funzionamento del contatore dell'utenza idrica n° 107899 (nr. Contatore 16240012)
composto da nr. 40 utenti consorziati si esclude un malfunzionamento dello stesso contatore per
deflusso di aria in quanto questo risulta essere installato in una posizione tale da non permettere la
presenza di aria nelle tubazioni”.
Altresì, la mancata produzione delle fatture contestate non ha consentito al CTU incaricato di rideterminare il consumo idrico, nella relazione, infatti, si legge testualmente: “ In merito alla verifica
del “reale consumo idrico anche con rilevazione delle letture e conseguentemente rideterminare il
giusto consumo idrico anche con riguardo alle precedenti fatturazioni per tutto il periodo in contestazione”, come già riportato nelle considerazioni, si ribadisce che la carenza di
documentazione e la difficile interpretazione dei dati riportati nelle poche fatture allegate al ricorso
introduttivo dell'Avv. Vitello Vincenzo e alla memoria di costituzione e difesa dell'Avv. Balestreria
Lucia, non permettono di poter procedere alla verifica richiesta nel quesito con riguardo a tutto il
periodo di contestazione.”
Il consumo medio mensile pari ad 3180 m3/anno è stato calcolato dal CTU in relazione ai mesi novembre 2020 - giugno 2022, pertanto, non si ritiene di poterlo applicare correttamente al periodo in contestazione (2016 - primo semestre 2020) dedotto in giudizio.
Infine, la fattura relativa al secondo semestre del 2020 stata emessa effettivamente senza “senza
lettura” tuttavia, come si evince dalle fatture emesse successivamente nel corso del 2020, prodotte agli atti, la società resistente ha provveduto alla lettura dei consumi effettivi ed effettuare il relativo conguaglio.
Le considerazione che precedono giustificano il rigetto della domanda formulata nel ricorso introduttivo.
Le spese del giudizio - liquidate ai sensi e per gli effetti del D.M. 55/2014, tenuto conto della non particolare complessità della questione, in € 2.740,00, per onorari, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta- seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa,
- rigetta le domande proposte dal Prof. nella sua qualità di Presidente - legale Parte_1
rappresentante pro tempore del Controparte_1
- condanna il Prof. nella sua qualità di Presidente - legale rappresentante pro Parte_1
tempore del alla rifusione in favore della Controparte_1 Controparte_1
delle spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 2.740,00 Controparte_2
per onorari, oltre spese generali, oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta;
- pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico del Prof.
nella sua qualità di Presidente - legale rappresentante pro tempore del Parte_1 [...]
Controparte_1
Così deciso in TT il 14 Maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Laura Davì