Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/06/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 839/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 839/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 30.5.2025, ai sensi dell'art. 127ter
c.p.c., promossa
DA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.12.1989, residente in [...], rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti GIOVANNA GAUDENZI (C.F.:
) e (C.F.: C.F._2 Parte_2
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Riccione C.F._3
(RN) al viale Maria Ceccarini n. 134 presso lo studio dei difensori, pec:
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-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a Potenza in [...] Controparte_1 C.F._4
11.1.1987, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO GIUSEPPE MANFREDA (C.F.:
1
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in ER al C.F._5
viale G. Albini n. 87 presso lo studio del difensore, pec:
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-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 29.4.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in ER (PZ) il 2.2.2008, deducendo che dall'unione coniugale era nata la figlia (Pesaro, 24.2.2010) e che, dopo la celebrazione dell'udienza Persona_1 presidenziale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, il
Tribunale di Rimini aveva omologato le condizioni di separazione personale convenute con decreto n. 159/2020 del 9.1.2020.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 30.5.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M., le parti hanno depositato note di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni integrate e modificate e versate in atti il 28.5.2025, riportandosi alla dichiarazione di rinuncia alla comparizione personale in udienza di cui al ricorso introduttivo, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio, contratto tra loro in ER (PZ) il 2.2.2008, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 1, Parte I, Anno 2008, alle seguenti condizioni:
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«1) la figlia minore che risiede presso il padre in ER (PZ) alla Persona_1
Via della Polveriera n. 5/B, viene affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori
e manterrà la collocazione prevalente presso il padre;
2) la figlia , non sussistendo conflittualità tra i genitori e salvo Persona_1
diverso accordo nel preminente interesse della minore, potrà vedere sia la madre che il padre come da piano genitoriale allegato;
i contatti telefonici e/o videochiamate madre figlia e padre/figlia sono liberi e diretti;
3) per il mantenimento di ciascun genitore provvederà al mantenimento Per_1
diretto nei rispettivi periodi di permanenza della figlia presso di sé e, in considerazione del maggior tempo che la figlia trascorre presso il padre, la madre si impegna a riconoscere al padre l'ulteriore contributo di mantenimento in favore di di Per_1
importo corrispondente alla quota di assegno unico di sua spettanza e per l'effetto autorizza il padre a richiedere il pagamento a proprio favore del 100% dell'assegno unico;
4) le spese straordinarie sono a carico di ciascun genitore nella misura del 50%;
5) i coniugi danno atto dell'insussistenza, ad oggi, di rapporti debitori/creditori dell'uno nei confronti dell'altro;
6) le spese legali del presente procedimento sono compensate
Sottoscrivono le parti questo atto personalmente e i legali dei coniugi anche a titolo di rinuncia alla solidarietà di cui all'art. 13 del nuovo ordinamento professionale».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei
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coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel periodo compreso fra la celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione del decreto di omologa, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il 29.4.2025.
Sulle condizioni concordate dalle parti, il Collegio ritiene che le stesse siano conformi all'interesse della figlia minorenne (Pesaro, 24.2.2010), Persona_1 sia in riferimento all'aspetto relazionale (vedasi anche il rapporto figlia-madre quale genitore non convivente con la minore di cui al piano genitoriale versato in atti il
28.5.2025) sia con riguardo al profilo economico-patrimoniale relativo al sostentamento materiale della prole, che non presentino profili di contrarietà alle norme imperative né all'ordine pubblico e che -a ragione di ciò- ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le
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annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Nulla sulle spese di lite trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 839 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1
necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in ER (PZ) il 2.2.2008 da
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.12.1989, e (C.F.: , nato a Controparte_1 C.F._4
Potenza in data 11.1.1987, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
ER (PZ) al N. 1, Parte I, Anno 2008;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di divorzio sia regolato dalle condizioni concordate riportate in motivazione;
3) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
4) nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 4.6.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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