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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente
SANTINI SILVANO, Relatore
POLITI FABRIZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 548/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA302T100447 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è comparso
Resistente: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società si è opposta all' Avviso di accertamento N. TA302T100447/2023– Periodo d'imposta
2017 – IVA – Maggiore Imposta Iva € 9.019,00 oltre sanzione irrogata per € 8.117,10 ed interessi. .
Nel ricorso viene riportato che:
-la snc “Ricorrente_1” esercita l'attività di panificazione in L'Aquila;
-vi è stato il contraddittorio conclusosi con verbale, redatto in data 14/06/223, con il quale l'Ufficio non ha accolto le richieste della società, pertanto ha rettificato l'aliquota iva dal 4% al 10% per la vendita del “pane casereccio, focaccia e pane con le noci”, sostenendo in sintesi che l'utilizzo dei fiocchi di patate nell'impasto facesse sì che il pane e la focaccia non rientrassero nella “panetteria ordinaria” bensì nella “panetteria fine”;
Nel caso in esame la ricorrente sostiene che sin dall'istituzione dell'imposta su tutti i principali prodotti alimentari e per un certo periodo l' aliquota Iva sul Pane era 0 (zero), agevolata proprio perché trattasi di prodotti alimentare di prima necessità (forse il principale), ed e' impensabile che uno dei prodotti principali per l'alimentazione possa scontare una aliquota d'imposta maggiore per il semplice fatto che nella produzione dello stesso venga utilizzato un prodotto (fiocchi di patate) e, tra l'altro, senza considerare la quantità di utilizzo del prodotto “estraneo” per la produzione dello stesso.
La ricorrente contesta l' applicazione dell'aliquota del 10% per un prodotto di prima necessità anche se addizionato da elementi insignificante che favoriscono esclusivamente il miglioramento del prodotto e non ad una modifica della sua natura;
precisa che l'Agenzia delle Entrate abbia ritenuto che i fiocchi di patate non sono contemplati nella L. 580 del 1967 (Normativa sulla panificazione), ma tale norma sarebbe stata superata dal D.P.R 502 19.
Nel costituirsi in giudizio l'ufficio impositore sostiene la correttezza del proprio operato. Ribadisce che la presenza degli ingredienti quali i "Fiocchi di patate" e le “Noci” all'interno dell'impasto del pane casereccio, della focaccia e del pane con le noci è ostativa all'applicazione dell'aliquota de1 4 per cento, anche se trattasi di ingredienti di uso comune e utilizzati nell'impasto in percentuali minime tali da non caratterizzare la natura del prodotto.
Sul secondo motivo il secondo d'impugnazione, ritiene l'eccezione infondata in quanto le disposizioni regolamentari contenute nel DPR n. 502 del 1998 non possono coinvolgere anche gli aspetti fiscali delle cessioni.
In data 10.11.2025 con Memoria con richiesta di cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione ex Art. 48 D.LGS. 546/92, è stato comunicato alla adita Corte di Giustizia Tributaria che il procuratore della società e la scrivente Direzione Provinciale hanno sottoscritto l' accordo conciliativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adita Corte di Giustizia Tributaria che nel caso in esame è risultato che il procuratore della società
e la resistente Direzione Provinciale hanno sottoscritto accordo conciliativo, ex art. 48 del d.lgs. .546/92., relativamente all'odierno ricorso n. 548-2023.
Preso atto dell'intervenuto e prodotto accordo conciliativo va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
L'Aquila li 09.02.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
AN IN LU IN
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTINI LUIGI, Presidente
SANTINI SILVANO, Relatore
POLITI FABRIZIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 548/2023 depositato il 21/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale L'Aquila
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TA302T100447 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: nessuno è comparso
Resistente: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente società si è opposta all' Avviso di accertamento N. TA302T100447/2023– Periodo d'imposta
2017 – IVA – Maggiore Imposta Iva € 9.019,00 oltre sanzione irrogata per € 8.117,10 ed interessi. .
Nel ricorso viene riportato che:
-la snc “Ricorrente_1” esercita l'attività di panificazione in L'Aquila;
-vi è stato il contraddittorio conclusosi con verbale, redatto in data 14/06/223, con il quale l'Ufficio non ha accolto le richieste della società, pertanto ha rettificato l'aliquota iva dal 4% al 10% per la vendita del “pane casereccio, focaccia e pane con le noci”, sostenendo in sintesi che l'utilizzo dei fiocchi di patate nell'impasto facesse sì che il pane e la focaccia non rientrassero nella “panetteria ordinaria” bensì nella “panetteria fine”;
Nel caso in esame la ricorrente sostiene che sin dall'istituzione dell'imposta su tutti i principali prodotti alimentari e per un certo periodo l' aliquota Iva sul Pane era 0 (zero), agevolata proprio perché trattasi di prodotti alimentare di prima necessità (forse il principale), ed e' impensabile che uno dei prodotti principali per l'alimentazione possa scontare una aliquota d'imposta maggiore per il semplice fatto che nella produzione dello stesso venga utilizzato un prodotto (fiocchi di patate) e, tra l'altro, senza considerare la quantità di utilizzo del prodotto “estraneo” per la produzione dello stesso.
La ricorrente contesta l' applicazione dell'aliquota del 10% per un prodotto di prima necessità anche se addizionato da elementi insignificante che favoriscono esclusivamente il miglioramento del prodotto e non ad una modifica della sua natura;
precisa che l'Agenzia delle Entrate abbia ritenuto che i fiocchi di patate non sono contemplati nella L. 580 del 1967 (Normativa sulla panificazione), ma tale norma sarebbe stata superata dal D.P.R 502 19.
Nel costituirsi in giudizio l'ufficio impositore sostiene la correttezza del proprio operato. Ribadisce che la presenza degli ingredienti quali i "Fiocchi di patate" e le “Noci” all'interno dell'impasto del pane casereccio, della focaccia e del pane con le noci è ostativa all'applicazione dell'aliquota de1 4 per cento, anche se trattasi di ingredienti di uso comune e utilizzati nell'impasto in percentuali minime tali da non caratterizzare la natura del prodotto.
Sul secondo motivo il secondo d'impugnazione, ritiene l'eccezione infondata in quanto le disposizioni regolamentari contenute nel DPR n. 502 del 1998 non possono coinvolgere anche gli aspetti fiscali delle cessioni.
In data 10.11.2025 con Memoria con richiesta di cessata materia del contendere per intervenuta conciliazione ex Art. 48 D.LGS. 546/92, è stato comunicato alla adita Corte di Giustizia Tributaria che il procuratore della società e la scrivente Direzione Provinciale hanno sottoscritto l' accordo conciliativo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva l'adita Corte di Giustizia Tributaria che nel caso in esame è risultato che il procuratore della società
e la resistente Direzione Provinciale hanno sottoscritto accordo conciliativo, ex art. 48 del d.lgs. .546/92., relativamente all'odierno ricorso n. 548-2023.
Preso atto dell'intervenuto e prodotto accordo conciliativo va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di L'Aquila, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
- dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente le spese del giudizio.
L'Aquila li 09.02.2026
Il Giudice estensore Il Presidente
AN IN LU IN