Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 23/06/2025, n. 1165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1165 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01165/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01428/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1428 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Escavazione Tagliata Alta E.T.A. Soc. Cons. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cristiana Carcelli, Riccardo Diamanti e Sergio Menchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucia Bora e Barbara Mancino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell’Avvocatura regionale in Firenze, piazza dell'Unità Italiana 1;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Paesaggio, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Comune di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Fantoni e Lucia Ferraro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 37 del 27.03.2015 di approvazione dell' "atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 10.11.2014 n. 65 (norme per il Governo del Territorio)" pubblicato nel BURT. n. 28 del 20.05.2015; nonché di tutti gli allegati normativi e cartografici, ivi richiamati, quali parte integrante ed essenziale;
della delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 1121 del 04.12.2014, integrata con le successive delibere 19.01.2015 n. 41 e 02.03. 2015 n. 192, e i rispettivi allegati, comprese le proposte di controdeduzioni alle osservazioni ex art. 17 l.r.t. 1/2005;
dell'atto di "integrazione e modifica del disciplinare del 15.04.2011 inerente all’attuazione del protocollo di intesa tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana" del 28.10.2014;
della delibera della Giunta Regionale n. 530 del 09.04.2015 ("Delibera relativa allo schema di Accordo di copianificazione ai sensi dell'art. 143, comma 2, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (art. 15 L. 241/90 e s-m.i.) tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana, per l'approvazione del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT);
nonché di tutti gli atti conseguenziali collegati e connessi, compresa la risoluzione 27.03.2015 n. 310, approvata nella seduta del Consiglio Regionale del 27.03.2015, collegata alla deliberazione 27.03.2015 n. 37, pubblicata sul BURT n. 28 del 28.05.2015; nonché dell'atto di sottoscrizione congiunta del PIT con valenza di Piano paesaggistico tra Regione Toscana e MIBACT di data e contenuto incogniti;
e per la condanna della Regione Toscana, del Ministero dei Beni Culturali e del Paesaggio, in solido, o ciascuno per le proprie responsabilità, al risarcimento del danno, diretto e indiretto, procurato alla Società ricorrente dall'adozione illegittima dei provvedimenti prima indicati;
Visti i motivi aggiunti depositati in data 22.10.2015 per l'annullamento,
del provvedimento del Comune di Carrara Settore Marmo del 30.06.2015 (Prot. Settore Marmo 940, prot. generale n. 43868), a firma del Responsabile del procedimento;
di tutti gli atti e provvedimenti connessi, presupposti, conseguenti, precedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Toscana, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Paesaggio con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e del Comune di Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2025 il dott. Pierpaolo Grauso;
Considerato:
- che, con atto depositato il 5 maggio 2025, la società ricorrente ha dichiarato di non avere ulteriore interesse alla decisione della controversia ed ha concluso per l’improcedibilità del ricorso, a spese compensate, con l’adesione espressa del Comune di Carrara e della Regione Toscana in calce al medesimo atto;
- che al collegio non resta pertanto che pronunciarsi in senso conforme;
- che, quanto alle spese di lite, la compensazione può essere disposta anche nei confronti dei Ministeri costituiti in giudizio, avuto riguardo al contenuto solo formale delle difese da essi spiegate;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO