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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 51/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 51 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Rita Crispino (c.f. ), presso il cui studio in C.F._2
Napoli (NA), Piazza Principe Umberto n. 4, elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti, e
(c.f. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Sosio Capasso (c.f. ), presso il cui studio in C.F._4
Napoli (NA), Piazza Principe Umberto n. 4, elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso congiunto
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
pagina 1 di 3 Conclusioni: All'udienza del 03.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 03.04.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 20.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 08.01.2025, i ricorrenti e Parte_1 [...]
, premesso di aver contratto matrimonio in data 27.06.1998, dalla cui unione nascevano tre Parte_2
figli, (a Napoli il 01.06.2006), (a Napoli il 07.01.2002) e (a Napoli il Per_1 Per_2 Per_3
21.09.2004), e dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 03.04.2025, sostituita con note scritte, depositate il 03.02.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“1- i coniugi vivranno separati ed ognuno stabilirà la propria residenza ove riterrà opportuno;
2- la casa coniugale sarà assegnata al signor , con tutti i mobili ivi esistenti e Parte_2
continuerà ad abitarla unitamente ai due figli e mentre la figlia ha Per_1 Per_3 Per_2
costituito un proprio nucleo familiare;
3- i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, entrambi dipendenti presso la Società
pagina 2 di 3 Silver s.r.l. sita in Casandrino (NA) alla via Marinaro n°70;
4- entrambi i coniugi concorreranno nella misura del 50% per le spese ordinarie e straordinarie per i due figli e Per_1 Per_3
5- i coniugi si impegnano a concedere nulla-osta per il rilascio del passaporto.
6- le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. ed Parte_2
omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 24, Parte I – Anno 1998);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 03.04.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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