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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 22/05/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Pordenone, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Angelo Riccio Cobucci pronuncia la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro e di previdenza promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 13/9/2024
DA
Parte_1
Con l'Avv. QUERIN FABRIZIO
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
Con l'Avv. CAPELLI LUCIA
RESISTENTE
Causa discussa e decisa all'udienza del 28/02/2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
PER LA RICORRENTE
NEL MERITO:
A) IN ORDINE AL RAPPORTO DI LAVORO: Per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, previo l'accertamento e la pronuncia in ordine alla nullità e/o inammissibilità e/o annullabilità e/o invalidità
e/o inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia e/o antigiuridicità e/o infondatezza e/o simulazione del contratto di lavoro in somministrazione a termine e alla relativa proroga, nonché previo l'accertamento e la pronuncia in ordine alla nullità e/o inammissibilità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inesistenza e/o illegittimità e/o inefficacia e/o antigiuridicità e/o infondatezza e/o ritorsività e persecutorietà della cessazione del rapporto di lavoro al 31/05/2024, piaccia all'Ill.mo Giudice adito:
-) IN VIA PRINCIPALE: ex artt. 38 e 39 del D.L.vo81/2015 disporre in via costitutiva la conversione del rapporto di somministrazione della ricorrente con costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato della ricorrente alle dipendenze dell'odierna resistente con inquadramento al CP_1
livello quarto sulla base della classificazione del CCNL Terziario-Confcommercio, con condanna della resistente a corrispondere alla ricorrente il relativo trattamento retributivo, e con condanna della odierna resistente a versare alla ricorrente l'indennità risarcitoria commisurata in dodici mensilità dell'ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR e/o l'altro numero di mensilità che risulteranno di giustizia, e/o negli altri termini e importi ritenuti di giustizia.
-) IN VIA SUBORDINATA: In denegata ipotesi in cui non risultassero applicabili le disposizioni di cui al precedente alinea e salvo appello, ferma la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in capo all'odierna resistente, condannarsi la odierna resistente a reintegrare ex art. 2 D.L.vo 23/2015 e/o riammettere in servizio e/o ricostituire il rapporto di lavoro della ricorrente, con condanna dalla odierna resistente a versare al ricorrente le retribuzioni tutte maturate dalla data del 01/06/2024 all'esecuzione del disposto giudiziale, e/o le altre somme che risulteranno di giustizia, e ciò anche in via di risarcimento del danno;
B) IN ORDINE AGLI EMOLUMENTI RETRIBUTIVI Per le causali e i titoli tutti dedotti, accertato e pronunciato che le mansioni svolte dalla ricorrente dal 20/11/2023 al 09/01/2024 debbono inquadrarsi in via principale nel livello terzo, o in subordine nel secondo o in ulteriore subordine nel terzo, del CCNL Terziario
Confcommercio e/o le altre date e/o gli altri termini e/o livelli che emergeranno in corso di causa e pronunciata l'invalidità della trattenuta di euro 77,00 effettuate in ciascun cedolino paga di luglio e agosto
2023, condannarsi l'odierna resistente a corrispondere alla ricorrente, a titolo di differenze retributive tutte per tale periodo la somma in via principale di Euro 1.408,44.- per il primo livello, in via subordinata e salvo appello di Euro 938,61.- per il secondo livello, in via ulteriormente subordinata e salvo appello di Euro
501,54.- per il terzo livello, e/o l'altra che risulterà in corso di causa;
C) IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DELLE INFORMAZIONI EX ARTT. 31 E 36
D.L.VO 81/2015: Per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia anche in ordine alla nullità e/o annullabilità e/o illegittimità della condotta datoriale anche in punto comunicazioni sindacali e informazioni al lavoratore di cui al D.L.vo 81/2015, condannarsi, per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, la resistente a risarcire il danno subito dalla ricorrente corrispondente alle retribuzioni che la medesima avrebbe percepito successivamente al 31/05/2024 fino alla effettiva rioccupazione, e/o le altre date che risulteranno di giustizia e comunque in via equitativa, rimettendosi al Giudice per la quantificazione.
D) IN ORDINE AL RISARCIMENTO DEL DANNO PER VIOLAZIONE DEL PART-TIME: Per le causali e i titoli tutti dedotti nel presente procedimento, previo ogni opportuno accertamento e pronuncia in ordine alla violazione delle disposizioni del D.L.vo 81/2015 in punto part-time, condannarsi la odierna resistente a corrispondere a parte ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 6.872,00.- e/o la diversa somma che dovesse risultare di giustizia, rimettendosi al Giudice per la quantificazione anche in via equitativa;
E) IN ORDINE A INTERESSI E RIVALUTAZIONE: Condannarsi parte resistente al pagamento sulle somme tutte di interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalle singole scadenze alla domanda e interessi moratori ex art. 1284 cc dalla domanda al saldo.
F) IN ORDINE ALLE SPESE LEGALI Spese legali rifuse. La presente controversia di valore indeterminato, inerente a rapporto di lavoro subordinato, è soggetta al pagamento del contributo unificato ridotto alla metà: € 259,00.
PER LA RESISTENTE
IN VIA PREGIUDIZIALE
- DICHIARARE la nullità e/o inammissibilità del ricorso proposto dalla Sig.ra per mancanza di Parte_1
determinazione dell'oggetto della domanda e per mancanza dell'esposizione delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE
- RIGETTARE il ricorso proposto dalla Sig.ra perché infondato in fatto e in diritto. – Parte_1
IN SUBORDINE
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle avverse pretese, fermo il gravame, voglia il
Tribunale condannare la resistente al pagamento a favore della lavoratrice del complessivo controvalore di n.2,5 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, il tutto ex art.39, comma 2, D.
Lgs.81/2015.
IN FATTO E IN DIRITTO
Nel presente contenzioso, promosso con ricorso iscritto a ruolo iscritto a ruolo in data 13/09/2024 la signora – formalizzata nel rapporto di lavoro a mezzo contratto di somministrazione a Parte_1
tempo determinato con l'Agenzia Randstad di Pordenone con decorrenza dal 16/06/2023 e scadenza per effetto di proroga al 31/05/2024 operando dal 5 luglio 2023 quale commessa addetta alla vendita con rapporto part-time di 30 ore settimanali all'interno del negozio di Fiume Veneto facente capo alla convenuta utilizzatrice – le questioni sottoposte al vaglio dell'adito Tribunale concernono: CP_1
A) la sollevata eccezione di nullità del ricorso sostanziantesi nella mancata determinazione dell'oggetto della domanda e nella omessa esposizione delle ragioni di diritto;
B) l'invocata invalidità del termine apposto al contratto di somministrazione intercorso tra le parti con conseguente costituzione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della resistente utilizzatrice CP_1
C) l'asserita violazione delle disposizioni normative di cui al D.Lvo n° 81/2015 in materia di part-time correlata alla contestuale domanda di risarcimenti danni;
D) la richiesta di corresponsione delle differenze retributive maturate in forza delle mansioni svolte dalla ricorrente dal 20/11/2023 al 09/01/2024, in quanto tali comportanti l'inquadramento della lavoratrice ad un superiore livello facendo riferimento al CCNL
Terziario – Confcommercio;
E) la domanda di risarcimento danni riconducibili all'invocata violazione normativa inerente l'omessa informativa alla dipendente e l'omissione di ogni forma di comunicazione ai sindacati in ordine ai lavoratori somministrati ex artt. 31 e 36 co3 D.Lvo n° 81/2015.
Ciò premesso, rileva il giudicante quanto segue.
Si rivela innanzitutto destituita di fondamento l'eccepita nullità sub A) dell'atto introduttivo una volta constatato che l'odierna ricorrente, dopo aver esposto analiticamente le circostanze in fatto, ha enunciato nella parte intitolata “diritto” le quattro autonome e distinte domande rubricandole con le rispettive lettere A-B-C-D per poi dedurre all'interno di ogni singola pretesa la causa petendi enunciando al tempo stesso lo specifico petitum. In merito poi alla questione sub B) di premessa, l'art. 38 co2 D.Lvo 15/06/2015 n° 81 individua – tra le varie fattispecie normative che autorizzano il lavoratore a richiedere la costituzione ab origine del rapporto con l'utilizzatore – quella di cui all'art. 32 a mente del quale IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
È VIETATO ……
d)” da parte dei datori di lavoro che NON ABBIANO EFFETTUATO LA VALUTAZIONE DEI RISCHI in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori “(norma questa perfettamente identica a quella prevista nell'art. 20 stessa lettera D) in tema di contratto a tempo determinato).
Trattasi altresì di disposizione dal chiaro carattere imperativo, come peraltro statuito dalla Suprema Corte
(Cass. N° 5241/2012).
Orbene nel caso di specie, a fronte della specifica contestazione effettuata in ricorso inerente l'insussistenza del Documento di valutazione dei rischi (pag. 13 atto introduttivo), HA INTESO Pt_2
PRODURRE IN PROPOSITO LA RESISTENTE in tal modo risultando decaduta irrimediabilmente CP_1
dall'onere, sulla medesima incombente, di aver assolto il relativo adempimento.
Da ciò consegue l'invalidità del contratto di somministrazione a termine di cui trattasi comportante la costituzione ab origine di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato facente capo all'odierna società utilizzatrice, secondo quanto riportato nello stesso art. 38 D.Lvo 15/06/2015 n° 81.
Quest'ultima va altresì condannata, ai sensi dell'art. 39 co2, a corrispondere all'odierna ricorrente a titolo di indennità risarcitoria un importo che l'adito Tribunale reputa congruo determinare, valorizzate tutte le circostanze del caso concreto ed in primiss il limite dimensionale di parte resistente, in un importo pari a 10 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR pari ad € 2.058,00 con la dovuta maggiorazione di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo.
Per quel che concerne poi la disamina dell'ulteriore tematica sub C) di premessa, risulta innanzitutto documentalmente acclarato che il rapporto di lavoro de quo è stato formalizzato quale part-time di 30 ore settimanali con la seguente individuazione:
“Orario di lavoro: da lunedì a domenica dalle ore 9,00 alle 20,30 con turni da stabilire e riposi a scalare a seconda delle esigenze del punto vendita”.
Orbene dalla disamina delle timbrature acquisite in corso di causa è emerso come abbia CP_1
predisposto e fatto svolgere alla lavoratrice gli orari giornalieri, settimanali e mensili a proprio Parte_1
piacimento continuativamente cangianti in aperta violazione, anche quanto attiene ai turni, dell'art. 5 D.Lvo
n° 81/2015 a mente del quale: “2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a TURNI PROGRAMMATI DI LAVORO ARTICOLATI SU FASCE ORARIE PRESTABILITE.”
Si impongono a questo punto le seguenti considerazioni.
1) Il part-time comporta per sua natura – non costituendo la normale estrinsecazione della prestazione lavorativa (il tempo pieno) – rigidi vincoli e obbligatori oneri formali essendo previsto ANCHE A VANTAGGIO DEL DIPENDENTE, IL QUALE DEVE POTER CONTARE SU UNA
PRESTAZIONE PREDETERMINATA IN GRADO DI SALVAGUARDARE LE ESIGENZE DEL
SOGGETTO sottoposto a tale regime SIA NELL'AMBITO DELLA PROPRIA VITA RELAZIONALE
E AFFETTIVA SIA CON RIFERIMENTO ALLE ULTERIORI DIVERSE POSSIBILITÀ LAVORATIVE.
2) In proposito la stessa Suprema Corte (Cass. N° 3898/2003) ha significativamente sostenuto come detta tipologia contrattuale escluda dal potere gestionale del soggetto datoriale la facoltà di una definizione unilaterale dai tempi della prestazione sino a spingersi nell'affermare che l'orario di lavoro part-time concordato NON PUÒ ESSERE VARIATO
DALL'AZIENDA NEMMENO PER LEGITTIME ESIGENZE ORGANIZZATIVE E PRODUTTIVE.
3) Risulta altresì evidente come nel caso in esame non sussista alcuna valida clausola di flessibilità e/o elasticità conforme alle previsioni di cui dell'art. 6 D.Lvo n° 81/2015 e art. 95
CCNL, a mente del quale
“Nell'accordo devono essere indicate le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che autorizzano all'applicazione delle clausole flessibili od elastiche”.
Le considerazioni che precedono comportano quale conseguenza l'accoglimento della formulata domanda risarcitoria sulla base dell'art. 10 D.Lvo n° 81/2015.
Pregiudizio ristorabile secondo la giurisprudenza di legittimità IN RE IPSA, a prescindere da qualsiasi onere probatorio, in ragione della evidente maggior penosità ed onerosità che di fatto viene ad assumere la prestazione per la messa a disposizione di energie per un tempo maggiore di quello effettivamente lavorato (Cass. 6900/2018). A livello di quantum debeatur e procedendo ad una valutazione equitativa prendendo a riferimento una quota parte della retribuzione determinata nella percentuale del 40% avuto riguardo al periodo in questione (dal 16/06/2023 al 02/06/2024) e alla pesantezza dell'onere imposto alla dipendente (dal lunedì alla domenica dalle 9,00 alle 20,30), appare congruo in tal senso l'importo determinato in linea capitale in € 5.000,00 maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Va infine al contempo dichiarata:
• l'improcedibilità della domanda di corresponsione di differenze retributive di cui alla lettera D) di premessa per rinuncia alla medesima formalizzata in corso di causa da parte ricorrente;
• l'improponibilità dell'azionata pretesa di risarcimento di cui alla lettera E) in forza della sopravvenuta carenza di interesse ad agire all''esito dell'intervenuto accertamento giudiziale
Le spese di lite infine seguono naturalmente la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Disattesa in via preliminare la sollevata eccezione di nullità del ricorso per asserita indeterminatezza del medesimo
1) Accerta e dichiara l'invalidità del contratto di somministrazione a termine intercorso tra le parti e per l'effetto Visto l'art. 38 D.Lvo 15/06/2015 n° 81
2) Dispone la costituzione ab origine di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, come tale ad oggi sussistente, alle dipendenze della convenuta utilizzatrice CP_1
3) Condanna altresì quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro tempore, sulla base dell'art. 39 co 2 D.Lvo 15/06/2015 n° 81 al pagamento a favore di , a titolo di indennità Parte_1
risarcitoria, di 10 mensilità della retribuzione utile ai fini del TFR pari ad € 2.058,00. Somme tutte maggiorate di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole poste creditorie al soddisfo. Accertata e dichiarata inoltre la violazione delle disposizioni normative di cui al D.Lvo n° 81/2015 in materia di part-time 4) Condanna la società resistente a corrispondere all'odierna attrice a titolo di risarcimento danni la capital somma equitativamente determinata in € 5.000,00 maggiorata di interessi e rivalutazione come per legge.
5) Dichiara improponibile l'azionata pretesa di ristoro per violazione delle informazioni ex artt. 31 e 36
D.Lvo n° 81/2015 in forza della sopravvenuta carenza di interesse ad agire all'esito dell'intervenuto accertamento giudiziale.
6) Condanna, infine, a rifondere a le spese di lite, complessivamente CP_1 Parte_1 liquidate in € 6.500,00 oltre accessori di legge e contributo unificato di € 259, 00.
Fissa per il deposito della motivazione il termine di giorni 60 dall'odierna pronuncia.
Così deciso in Pordenone il 13/02/2025
IL GIUDICE
Dott. Angelo Riccio Cobucci