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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 5203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5203 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 766/22 RG, avente ad oggetto
“somministrazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2317/21, pubblicata il 28
Luglio 2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 9 Giugno 2025, all'esito dell'udienza del 3 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 29 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) Parte_1 C.F._1
dall'avv. Castrese Pennacchio ( ), con il quale è elettivamente dom.to C.F._2 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Antonio Montano ( ), con il quale è C.F._3 elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 3 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, la società esponeva di Controparte_1
esercitare attività di gestione del ciclo integrato delle acque, nell'ambito del territorio della CP_2
e di avere erogato a , dall'anno 2008 all'anno 2017, il servizio di fornitura
[...] Parte_1 idrica, presso l'immobile sito in Qualiano alla Via Ripuaria n. 69.
Per tale erogazione, la società aveva emesso e consegnato fatture per l'importo complessivo di euro
12.301,69.
Pur avendo usufruito del servizio idrico offerto dalla ricorrente, non aveva corrisposto Parte_1
quanto dovuto, versando, in data 18 Gennaio 2011, l'insufficiente somma di euro 13,61, quale pagamento della fattura n. 660535 del 3 Marzo 2008.
Quindi restava debitore del residuo importo di euro 12.288,08. Parte_1
Tanto premesso, la società chiedeva di ingiungersi a il pagamento, in Controparte_1 Parte_1
suo favore, della somma di euro 12.288,08, oltre gli interessi legali e le spese della procedura monitoria.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Napoli Nord, con d.i. n. 5581/17, pubblicato il 5 Dicembre 2017 (e notificato l'8 Gennaio 2018), ingiungeva a il pagamento, in favore della ricorrente Parte_1
, della somma di euro 12.288,08, oltre accessori e spese della procedura. Controparte_1
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione , con citazione notificata il Parte_1
22 Febbraio 2018 nei confronti della società . Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, l'ingiunto deduceva la nullità del rapporto contrattuale posto a base del d.i., per difetto della forma scritta.
Altresì il eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società Pt_1 CP_1
L'ingiunto evidenziava di non avere mai sottoscritto con un contratto di fornitura idrica, Controparte_1
relativo all'immobile sito alla Via Ripuaria;
né aveva ricevuto qualsivoglia comunicazione, circa eventuali modifiche soggettive o subentri nella gestione del servizio.
2 Così proseguiva l'opponente: dato che la società estiva il servizio idrico integrato nell'ambito CP_1
della , il rapporto contrattuale era vincolato alla forma scritta ad substantiam, prescritta Controparte_2 per i contratti della Pubblica Amministrazione.
La forma scritta era necessaria anche per le successive variazioni o modifiche del rapporto, non potendo queste ultime desumersi da comportamenti meramente concludenti.
Da qui l'eccezione di nullità del titolo azionato.
Con ulteriori argomentazioni, contestava in ogni caso l'esistenza stessa del credito Parte_1
azionato; in particolare egli deduceva l'assoluta arbitrarietà degli importi pretesi da , Controparte_1
asseritamente dovuti a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica nel periodo compreso tra il 3 Marzo
2008 ed il 5 Giugno 2017.
Le fatture prodotte non risultavano consegnate né conosciute in precedenza;
né era dato di comprendere il criterio di calcolo utilizzato per la determinazione dei consumi.
Aggiungeva l'opponente: gli importi richiesti non trovavano riscontro in consumi effettivi, trattandosi di un'utenza domestica riferita ad una sola unità abitativa;
in ogni caso, alcun addebito poteva essere fondato su consumi presunti.
Infine, l'opponente eccepiva la prescrizione del credito recato dalle fatture inerenti al periodo dal 2008 al
2012, per avvenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 co.1 n. 4 cc., relativo ai pagamenti da effettuarsi con cadenza periodica.
In definitiva chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di revocarsi il d.i. opposto;
e Parte_1
comunque dichiararsi l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria.
A mezzo della comparsa depositata il 21 Maggio 2018, si costituiva l'opposta , contestando Controparte_1
l'avverso dedotto.
In particolare, la società Acquedotti deduceva la sussistenza della propria legittimazione attiva. Infatti, a seguito di convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale di Qualiano n. 1540 del 29 Dicembre
2006, le era stato affidato il servizio idrico integrato, comprendente la conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti, la lettura dei consumi, la sostituzione dei misuratori, la fatturazione e la riscossione delle tariffe.
Il aveva dato comunicazione alla cittadinanza dell'avvenuto trasferimento del servizio, mediante CP_3
pubblici avvisi.
L'utenza relativa all'immobile dell'opponente era sempre rimasta intestata al;
inoltre Pt_1
3 quest'ultimo aveva costantemente fruito del servizio, interfacciandosi con la società per le ordinarie attività di gestione.
Nel 2007 era stato effettuato un censimento delle utenze nonché (con riferimento all'immobile in questione) un intervento di sostituzione del misuratore, come risultante dall'ordine di lavoro n. 0006373 del 27 Novembre 2007.
L'opposta ribadiva la sussistenza di un rapporto di fatto con l'opponente , e la Controparte_1 Pt_1
sua conseguente legittimazione ad agire.
La società osteneva anche la piena corrispondenza tra gli importi richiesti, ed i consumi CP_1
effettivamente rilevati mediante letture periodiche.
Ancora, contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, invocando l'applicazione del termine decennale.
Dunque la scpa opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto.
Infine, in via subordinata, invocava, ai sensi dell'art. 2041 cc., l'accertamento Controparte_1
dell'ingiustificato arricchimento dell'opponente a proprio danno, con la conseguente condanna di Parte_1
al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di euro 12.288,08 (vale a dire il medesimo
[...]
importo richiesto a titolo di obbligazione ex contractu).
All'udienza del 19 Novembre 2019 venivano sentiti i testi e , addotti dalla Testimone_1 Testimone_2
società opposta.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord n.
2317/21, pubblicata il 28 Luglio 2021.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha accolto l'opposizione proposta da , con la Parte_1
conseguente revoca del d.i. opposto.
Al contempo il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla società vale a dire, ha accolto la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc.; per CP_1
l'effetto, ha condannato il al pagamento, in favore di , a titolo di indennizzo, della Pt_1 Controparte_1
somma di euro 12.288,08, oltre interessi legali dalla domanda (trattasi, quindi, del medesimo importo richiesto in sede monitoria in via contrattuale).
Infine, il G.M. ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1
, liquidate in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con Controparte_1
attribuzione in favore dell'avv. Antonio Montano.
4 A supporto della decisione, il Tribunale ha osservato come la società opposta non avesse fornito la prova dell'esistenza di un contratto scritto di fornitura idrica relativo all'immobile dell'opponente, requisito richiesto ad substantiam per i contratti stipulati da soggetti che gestiscono servizi pubblici, in quanto tenuti al rispetto della forma scritta propria dei contratti della Pubblica Amministrazione.
Sul punto, il primo Giudice ha richiamato il principio giurisprudenziale, secondo cui il contratto di utenza relativo al servizio idrico integrato è soggetto alla forma scritta a pena di nullità (infatti nella gestione del servizio si intrecciano interessi pubblicistici e privatistici).
Quindi il Tribunale – una volta dichiarata la nullità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio – ha esaminato la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Il primo giudicante la ha ritenuta ammissibile, in quanto proposta in risposta alla deduzione dell'opponente
, circa la carenza di legittimazione attiva della società creditrice. Pt_1
Nel merito, la domanda ex art. 2041 cc. è stata ritenuta fondata.
Il G.M. ha accertato che il servizio di fornitura era stato effettivamente erogato ed utilizzato presso l'immobile dell'opponente, e che il contatore, rimosso per morosità nel Febbraio 2017, aveva registrato un consumo effettivo di 11.460 metri cubi.
In assenza di un contratto valido, la quantificazione dell'indennizzo è stata effettuata in via equitativa, assumendo come parametro il costo medio di euro 1,37 per metro cubo, applicato ai consumi rilevati al momento della rimozione del contatore.
Tuttavia il Tribunale di Napoli Nord ha rilevato che tale criterio avrebbe condotto ad un importo superiore a quello azionato in via monitoria.
Da qui la condanna, a carico del , al pagamento, in favore della società opposta, della somma di Pt_1
euro 12.288,08 (vale a dire, si è contenuto l'indennizzo ex art. 2041 cc., nei limiti del credito, originariamente invocato in sede monitoria).
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata in data 18 Febbraio Parte_1
2022 nei confronti di . Controparte_1
L'appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 2041 cc. formulata dalla società el giudizio di opposizione, deducendone l'inammissibilità. CP_1
Contesta, altresì, la valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare dei documenti da cui il primo
Giudice avrebbe desunto sia l'effettivo utilizzo della fornitura idrica da parte dell'opponente, sia l'entità dei consumi, assunta quale parametro per la liquidazione equitativa dell'indennizzo riconosciuto alla società.
5 Pertanto, chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1
di rigettarsi la domanda ex art. 2041 cc. proposta dalla;
in via gradata rideterminarsi in Controparte_1 melius l'effettivo quantum dovuto;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Giusta comparsa depositata il Primo Giugno 2022, si è costituita l'appellata , chiedendo Controparte_1
rigettarsi il gravame.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 29 Giugno 2022, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata – istanza avanzata dall'appellante . Parte_1
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 9 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 3 Giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento proposta dalla società opposta, facendone rilevare l'inammissibilità.
In particolare, è oggetto di censura la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto che l'ampliamento del tema di indagine introdotto con l'atto di opposizione – e, in specie, le eccezioni sollevate in ordine alla legittimazione attiva della società opposta per la dedotta nullità del contratto – legittimasse la proposizione, da parte di , della domanda riconvenzionale per arricchimento senza causa. Controparte_1
Rileva in contrario l'appellante che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e mancanza della forma scritta ad substantiam sollevata dall'opponente non avrebbe allargato il tema di indagine, trattandosi di eccezione pienamente riconducibile nell'ambito delle eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
dunque, nel caso in esame, non sarebbe stata proposta alcuna domanda riconvenzionale tale da legittimare l'opposta a spiegare, a sua volta, la cd. “reconventio reconventionis”.
La doglianza è infondata.
Sul punto si osserva che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
6 attenga allo stesso sostanziale bene della vita, e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (così Cass. civ. n. 27183/23, nonché n. 9633/22).
In particolare, con specifico riferimento all'azione di cui all'art. 2041 cc., la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che le domande di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale;
sono attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell'una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell'altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti); sono legate da un rapporto di connessione “di incompatibilità”, non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., e tale nesso giustifica ancor di più il ricorso al simultaneus processus (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., n. 22404/18).
Di qui, il principio per cui deve ritenersi ammissibile la domanda ex art. 2041 cc. proposta dalla parte opposta in via subordinata nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, così come avvenuto nel caso all'esame (Cass. civ. n. 3571/21).
Ne discende, secondo il menzionato indirizzo, il superamento dell'orientamento restrittivo richiamato dall'odierno appellante, che consentiva al convenuto-opposto la formulazione della reconventio reconventionis nel solo caso in cui l'opponente avesse proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale.
Dunque, l'azione di arricchimento risulta ammissibile, trattandosi di domanda formulata in via subordinata, da esaminare in ragione dell'accertata carenza ab origine dei presupposti dell'azione contrattuale proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la valutazione del materiale istruttorio e, in particolare, dei documenti sulla base dei quali il Tribunale ha ritenuto dimostrata la fornitura idrica in favore di , nonché la durata del rapporto e l'ammontare dei consumi utilizzati ai fini Parte_1
della liquidazione equitativa dell'indennizzo per arricchimento senza causa.
Rileva l'appellante che il primo Giudice avrebbe attribuito valore probatorio a documenti prodotti dalla società opposta privi dei necessari requisiti di autenticità e attendibilità, tra cui il verbale di rimozione del contatore del 28 Febbraio 2017, privo di sottoscrizione, e l'ordine di lavoro del 27 Novembre 2007, la cui firma era stata tempestivamente disconosciuta dall'opponente ai sensi dell'art. 214 cpc, senza successiva proposizione dell'istanza di verificazione.
7 Dunque, l'odierno impugnante sostiene che tali atti non avrebbero potuto essere utilizzati né per accertare l'esistenza di un rapporto di somministrazione, neppure di fatto, né per determinare l'entità dei consumi.
Anche tale motivo va disatteso.
Dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie emerge, in conformità a quanto dedotto dalla società appellata, che la decisione del Tribunale si fonda su di un accertamento coerente ed adeguatamente motivato circa la sussistenza di una fornitura di acqua in favore dell'appellante, nonché sull'effettivo utilizzo del servizio idrico presso l'immobile di proprietà di . Parte_1
Tale circostanza, peraltro, non è mai stata oggetto di contestazione specifica quanto alla titolarità del bene, né risulta smentita dal certificato di residenza prodotto dall'opponente nel giudizio di prime cure, che non può di per sé far escludere l'utilizzo dell'immobile ai fini della fornitura idrica.
Al riguardo, giova evidenziare che le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado hanno confermato che l'immobile in questione era destinato alla locazione a terzi, e che il servizio idrico era compreso nei contratti di locazione, circostanza che giustifica l'imputazione del consumo al proprietario.
In particolare i due testi , incaricati dell'attività di censimento delle utenze idriche per conto Tes_1 Tes_2
del e della concessionaria , hanno entrambi dichiarato di avere Controparte_4 Controparte_1 ricevuto il nominativo di nel ruolo trasmesso dall'Amministrazione Comunale. Parte_1
I testi hanno riferito che nel 2007, recatisi sul posto per le operazioni di verifica e censimento delle utenze, constatarono che l'immobile in oggetto era stato suddiviso in tre distinte unità abitative locate a terzi, e che gli inquilini presenti dichiararono che la fornitura idrica ed il relativo contatore risultavano intestati a
, il quale provvedeva altresì alla gestione ed al pagamento delle utenze. Parte_1
Tale ricostruzione trova ulteriore riscontro nella produzione agli atti della società appellata, da cui emerge che il nominativo del risulta costantemente associato sia all'utenza, sia al contatore con matricola Pt_1
n. 07516902, già oggetto di sostituzione nel 2008, e successivamente rimosso nel 2017.
A tal proposito, risultano infondate le censure relative alla pretesa inidoneità della documentazione offerta dalla società Acquedotti.
In particolare, quanto all'ordine di lavoro del 27 Novembre 2007, emesso all'esito delle menzionate operazioni di verifica, debbono essere respinte le censure dell'appellante, secondo cui il documento non sarebbe utilizzabile a causa del disconoscimento della sottoscrizione da lui formalmente effettuato in prime cure.
8 Sul punto, va osservato che il disconoscimento operato dall'appellante si è risolto in una mera dichiarazione generica, priva di specificazione circa gli elementi formali o grafici posti in dubbio.
Tale contestazione, formulata in termini assolutamente assertivi, non è sufficiente ad escludere la validità probatoria del documento.
In ogni caso, anche a voler ritenere che la sottoscrizione non fosse riferibile al , l'ordine di lavoro Pt_1
conserva valenza indiziaria ai sensi dell'art. 116 cpc, quale elemento documentale proveniente da soggetto terzo (la società affidataria del servizio idrico) ed inserito in un contesto probatorio coerente con le ulteriori risultanze istruttorie, ivi comprese le dichiarazioni testimoniali e la documentazione relativa ai successivi interventi eseguiti sul misuratore.
Ed infatti, i testi escussi hanno confermato che, in data 3 Gennaio 2008, fu eseguito l'intervento di sostituzione del misuratore programmato dai tecnici in occasione delle operazioni di verifica del Novembre
2007.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha valorizzato tale documento, non già come prova diretta della stipulazione di un contratto di somministrazione, bensì quale riscontro oggettivo della circostanza che, alla data del 27 Novembre 2007, l'utenza riferibile all'odierno appellante era attiva, confermando la fruizione del servizio idrico nel periodo considerato.
Quanto al verbale del 28 Febbraio 2017, relativo alla successiva rimozione del contatore per morosità, esso reca la sottoscrizione dell'addetto incaricato e l'indicazione della matricola del misuratore (n. 07516902), coincidente con quella riportata negli altri atti prodotti in giudizio, relativi alla sostituzione del contatore del
2008 ed alla successiva riparazione di un guasto delle tubature esterne del 2010.
Tali elementi documentali, unitamente alle testimonianze rese dai dipendenti incaricati delle verifiche e degli interventi tecnici, consentono di ricostruire con coerenza la sequenza degli eventi, e di ritenere accertato che, presso l'immobile dell'appellante, il servizio idrico sia stato erogato a partire dal 2007, e fino al 2017.
Ancora, le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado confermano la lettura finale del contatore pari ad 11.460 metri cubi, riportata nel verbale di rimozione del misuratore del 28 Febbraio
2017.
Infatti, i testi hanno entrambi riferito che il dispositivo, installato presso l'immobile di via Tes_1 Tes_2
Ripuaria, fu rimosso per morosità, e che, al momento dell'intervento, il contatore segnava un consumo complessivo superiore a diecimila metri cubi, rilevato quale quantitativo effettivo di acqua erogata dal momento della sostituzione del misuratore nel Gennaio 2008, e fino alla data di disattivazione.
9 Ciò premesso, l'appellante contesta anche il criterio utilizzato dal primo Giudice per la quantificazione dell'indennizzo da indebito arricchimento, osservando che la liquidazione operata sulla base del predetto consumo non sarebbe sorretta da un parametro oggettivo, e che non sarebbero esplicitate le ragioni della scelta del coefficiente medio di 1,37 euro al metro cubo, assunto a base per il calcolo dell'importo riconosciuto.
Orbene, il Tribunale ha operato una valutazione equitativa basata sul consumo complessivo accertato, confermato dalla documentazione e dalle dichiarazioni testimoniali, che riportano una lettura finale del contatore pari ad 11.460 metri cubi.
La scelta del coefficiente medio si inserisce in un contesto di ragionevole ponderazione, mirata a tradurre in termini economici il consumo effettivo su di un arco temporale molto esteso, tenendo conto delle oscillazioni naturali del consumo domestico e del costo del servizio idrico.
Peraltro, tale coefficiente risulta coerente con il valore medio della quota variabile del costo del servizio idrico risultante dalle fatture emesse, considerando altresì gli ulteriori servizi forniti dal gestore, quali depurazione e fognatura, i cui costi sono anch'essi indicati nelle bollette, e vanno considerati nella determinazione complessiva dell'indennizzo. In tal modo, la liquidazione effettuata dal primo Giudice garantisce una quantificazione equa, proporzionata e conforme all'oggetto del credito, valorizzando l'insieme dei costi effettivamente sostenuti dalla società per la fornitura idrica ed i servizi accessori.
Inoltre, è significativo rilevare che l'appellante non ha proposto alcun parametro alternativo, né ha indicato in quale misura il coefficiente adottato si discosti dal consumo medio effettivo per utenze analoghe.
In tale contesto, dunque, la decisione del primo Giudice risulta pienamente condivisibile, poiché basata su criteri di ragionevolezza e proporzionalità, e deve pertanto ritenersi corretta nella complessiva liquidazione effettuata.
Né può ignorarsi come il succitato parametro del costo medio di euro 1,37 per metro cubo (laddove applicato integralmente) avrebbe condotto, in astratto, ad un importo superiore agli euro 12.288,08; ed invece il G.M. di Napoli Nord, del tutto correttamente, ha contenuto la quantificazione dell'indennizzo ex art. 2041 cc., entro il limite dell'importo richiesto in sede monitoria.
In definitiva, per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Sul regime delle spese
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
10 Le spese del grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza dell'appellante; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenuto conto dell'importo di euro 12.288,08, definitivamente riconosciuto in favore di . Controparte_1
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In assenza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Con riferimento al compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria.
Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
In definitiva, a titolo di compenso professionale va riconosciuto, in favore dell'appellata , Controparte_1
l'importo di euro 2.906,00.
Deve essere concesso il provvedimento di attribuzione in favore dell'avv. Antonio Montano.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Napoli Nord n. 2317/21, pubblicata il 28 Luglio 2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di , Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Montano;
11 C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo Parte_1 unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 766/22 RG, avente ad oggetto
“somministrazione”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 2317/21, pubblicata il 28
Luglio 2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 9 Giugno 2025, all'esito dell'udienza del 3 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 29 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) Parte_1 C.F._1
dall'avv. Castrese Pennacchio ( ), con il quale è elettivamente dom.to C.F._2 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa Controparte_1 P.IVA_1
(giusta procura in atti) dall'avv. Antonio Montano ( ), con il quale è C.F._3 elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_2
1 Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 3 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, la società esponeva di Controparte_1
esercitare attività di gestione del ciclo integrato delle acque, nell'ambito del territorio della CP_2
e di avere erogato a , dall'anno 2008 all'anno 2017, il servizio di fornitura
[...] Parte_1 idrica, presso l'immobile sito in Qualiano alla Via Ripuaria n. 69.
Per tale erogazione, la società aveva emesso e consegnato fatture per l'importo complessivo di euro
12.301,69.
Pur avendo usufruito del servizio idrico offerto dalla ricorrente, non aveva corrisposto Parte_1
quanto dovuto, versando, in data 18 Gennaio 2011, l'insufficiente somma di euro 13,61, quale pagamento della fattura n. 660535 del 3 Marzo 2008.
Quindi restava debitore del residuo importo di euro 12.288,08. Parte_1
Tanto premesso, la società chiedeva di ingiungersi a il pagamento, in Controparte_1 Parte_1
suo favore, della somma di euro 12.288,08, oltre gli interessi legali e le spese della procedura monitoria.
In accoglimento del ricorso il Tribunale di Napoli Nord, con d.i. n. 5581/17, pubblicato il 5 Dicembre 2017 (e notificato l'8 Gennaio 2018), ingiungeva a il pagamento, in favore della ricorrente Parte_1
, della somma di euro 12.288,08, oltre accessori e spese della procedura. Controparte_1
Avverso il provvedimento monitorio proponeva opposizione , con citazione notificata il Parte_1
22 Febbraio 2018 nei confronti della società . Controparte_1
A fondamento dell'opposizione, l'ingiunto deduceva la nullità del rapporto contrattuale posto a base del d.i., per difetto della forma scritta.
Altresì il eccepiva la carenza di legittimazione attiva della società Pt_1 CP_1
L'ingiunto evidenziava di non avere mai sottoscritto con un contratto di fornitura idrica, Controparte_1
relativo all'immobile sito alla Via Ripuaria;
né aveva ricevuto qualsivoglia comunicazione, circa eventuali modifiche soggettive o subentri nella gestione del servizio.
2 Così proseguiva l'opponente: dato che la società estiva il servizio idrico integrato nell'ambito CP_1
della , il rapporto contrattuale era vincolato alla forma scritta ad substantiam, prescritta Controparte_2 per i contratti della Pubblica Amministrazione.
La forma scritta era necessaria anche per le successive variazioni o modifiche del rapporto, non potendo queste ultime desumersi da comportamenti meramente concludenti.
Da qui l'eccezione di nullità del titolo azionato.
Con ulteriori argomentazioni, contestava in ogni caso l'esistenza stessa del credito Parte_1
azionato; in particolare egli deduceva l'assoluta arbitrarietà degli importi pretesi da , Controparte_1
asseritamente dovuti a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica nel periodo compreso tra il 3 Marzo
2008 ed il 5 Giugno 2017.
Le fatture prodotte non risultavano consegnate né conosciute in precedenza;
né era dato di comprendere il criterio di calcolo utilizzato per la determinazione dei consumi.
Aggiungeva l'opponente: gli importi richiesti non trovavano riscontro in consumi effettivi, trattandosi di un'utenza domestica riferita ad una sola unità abitativa;
in ogni caso, alcun addebito poteva essere fondato su consumi presunti.
Infine, l'opponente eccepiva la prescrizione del credito recato dalle fatture inerenti al periodo dal 2008 al
2012, per avvenuto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 co.1 n. 4 cc., relativo ai pagamenti da effettuarsi con cadenza periodica.
In definitiva chiedeva, in accoglimento dell'opposizione, di revocarsi il d.i. opposto;
e Parte_1
comunque dichiararsi l'insussistenza del credito azionato in sede monitoria.
A mezzo della comparsa depositata il 21 Maggio 2018, si costituiva l'opposta , contestando Controparte_1
l'avverso dedotto.
In particolare, la società Acquedotti deduceva la sussistenza della propria legittimazione attiva. Infatti, a seguito di convenzione approvata con delibera del Consiglio Comunale di Qualiano n. 1540 del 29 Dicembre
2006, le era stato affidato il servizio idrico integrato, comprendente la conduzione e la manutenzione ordinaria degli impianti, la lettura dei consumi, la sostituzione dei misuratori, la fatturazione e la riscossione delle tariffe.
Il aveva dato comunicazione alla cittadinanza dell'avvenuto trasferimento del servizio, mediante CP_3
pubblici avvisi.
L'utenza relativa all'immobile dell'opponente era sempre rimasta intestata al;
inoltre Pt_1
3 quest'ultimo aveva costantemente fruito del servizio, interfacciandosi con la società per le ordinarie attività di gestione.
Nel 2007 era stato effettuato un censimento delle utenze nonché (con riferimento all'immobile in questione) un intervento di sostituzione del misuratore, come risultante dall'ordine di lavoro n. 0006373 del 27 Novembre 2007.
L'opposta ribadiva la sussistenza di un rapporto di fatto con l'opponente , e la Controparte_1 Pt_1
sua conseguente legittimazione ad agire.
La società osteneva anche la piena corrispondenza tra gli importi richiesti, ed i consumi CP_1
effettivamente rilevati mediante letture periodiche.
Ancora, contestava l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, invocando l'applicazione del termine decennale.
Dunque la scpa opposta chiedeva rigettarsi l'opposizione, con la conseguente conferma del d.i. opposto.
Infine, in via subordinata, invocava, ai sensi dell'art. 2041 cc., l'accertamento Controparte_1
dell'ingiustificato arricchimento dell'opponente a proprio danno, con la conseguente condanna di Parte_1
al pagamento, a titolo di indennizzo, della somma di euro 12.288,08 (vale a dire il medesimo
[...]
importo richiesto a titolo di obbligazione ex contractu).
All'udienza del 19 Novembre 2019 venivano sentiti i testi e , addotti dalla Testimone_1 Testimone_2
società opposta.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli Nord n.
2317/21, pubblicata il 28 Luglio 2021.
A mezzo di tale pronuncia, il G.M. ha accolto l'opposizione proposta da , con la Parte_1
conseguente revoca del d.i. opposto.
Al contempo il Tribunale di Napoli Nord ha accolto la domanda riconvenzionale subordinata proposta dalla società vale a dire, ha accolto la domanda di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 cc.; per CP_1
l'effetto, ha condannato il al pagamento, in favore di , a titolo di indennizzo, della Pt_1 Controparte_1
somma di euro 12.288,08, oltre interessi legali dalla domanda (trattasi, quindi, del medesimo importo richiesto in sede monitoria in via contrattuale).
Infine, il G.M. ha condannato al pagamento delle spese del giudizio in favore di Parte_1
, liquidate in euro 4.835,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge, con Controparte_1
attribuzione in favore dell'avv. Antonio Montano.
4 A supporto della decisione, il Tribunale ha osservato come la società opposta non avesse fornito la prova dell'esistenza di un contratto scritto di fornitura idrica relativo all'immobile dell'opponente, requisito richiesto ad substantiam per i contratti stipulati da soggetti che gestiscono servizi pubblici, in quanto tenuti al rispetto della forma scritta propria dei contratti della Pubblica Amministrazione.
Sul punto, il primo Giudice ha richiamato il principio giurisprudenziale, secondo cui il contratto di utenza relativo al servizio idrico integrato è soggetto alla forma scritta a pena di nullità (infatti nella gestione del servizio si intrecciano interessi pubblicistici e privatistici).
Quindi il Tribunale – una volta dichiarata la nullità del rapporto contrattuale dedotto in giudizio – ha esaminato la domanda subordinata di ingiustificato arricchimento.
Il primo giudicante la ha ritenuta ammissibile, in quanto proposta in risposta alla deduzione dell'opponente
, circa la carenza di legittimazione attiva della società creditrice. Pt_1
Nel merito, la domanda ex art. 2041 cc. è stata ritenuta fondata.
Il G.M. ha accertato che il servizio di fornitura era stato effettivamente erogato ed utilizzato presso l'immobile dell'opponente, e che il contatore, rimosso per morosità nel Febbraio 2017, aveva registrato un consumo effettivo di 11.460 metri cubi.
In assenza di un contratto valido, la quantificazione dell'indennizzo è stata effettuata in via equitativa, assumendo come parametro il costo medio di euro 1,37 per metro cubo, applicato ai consumi rilevati al momento della rimozione del contatore.
Tuttavia il Tribunale di Napoli Nord ha rilevato che tale criterio avrebbe condotto ad un importo superiore a quello azionato in via monitoria.
Da qui la condanna, a carico del , al pagamento, in favore della società opposta, della somma di Pt_1
euro 12.288,08 (vale a dire, si è contenuto l'indennizzo ex art. 2041 cc., nei limiti del credito, originariamente invocato in sede monitoria).
Avverso tale sentenza ha proposto appello , con citazione notificata in data 18 Febbraio Parte_1
2022 nei confronti di . Controparte_1
L'appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale ex art. 2041 cc. formulata dalla società el giudizio di opposizione, deducendone l'inammissibilità. CP_1
Contesta, altresì, la valutazione delle risultanze istruttorie, ed in particolare dei documenti da cui il primo
Giudice avrebbe desunto sia l'effettivo utilizzo della fornitura idrica da parte dell'opponente, sia l'entità dei consumi, assunta quale parametro per la liquidazione equitativa dell'indennizzo riconosciuto alla società.
5 Pertanto, chiede, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, Parte_1
di rigettarsi la domanda ex art. 2041 cc. proposta dalla;
in via gradata rideterminarsi in Controparte_1 melius l'effettivo quantum dovuto;
il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Giusta comparsa depositata il Primo Giugno 2022, si è costituita l'appellata , chiedendo Controparte_1
rigettarsi il gravame.
La Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 29 Giugno 2022, ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata – istanza avanzata dall'appellante . Parte_1
A mezzo dell'ordinanza comunicata il 9 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 3 Giugno 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è infondato e, pertanto, deve essere rigettato. Parte_1
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole dell'accoglimento della domanda riconvenzionale di ingiustificato arricchimento proposta dalla società opposta, facendone rilevare l'inammissibilità.
In particolare, è oggetto di censura la statuizione con cui il primo Giudice ha ritenuto che l'ampliamento del tema di indagine introdotto con l'atto di opposizione – e, in specie, le eccezioni sollevate in ordine alla legittimazione attiva della società opposta per la dedotta nullità del contratto – legittimasse la proposizione, da parte di , della domanda riconvenzionale per arricchimento senza causa. Controparte_1
Rileva in contrario l'appellante che l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e mancanza della forma scritta ad substantiam sollevata dall'opponente non avrebbe allargato il tema di indagine, trattandosi di eccezione pienamente riconducibile nell'ambito delle eccezioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo;
dunque, nel caso in esame, non sarebbe stata proposta alcuna domanda riconvenzionale tale da legittimare l'opposta a spiegare, a sua volta, la cd. “reconventio reconventionis”.
La doglianza è infondata.
Sul punto si osserva che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio,
6 attenga allo stesso sostanziale bene della vita, e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta (così Cass. civ. n. 27183/23, nonché n. 9633/22).
In particolare, con specifico riferimento all'azione di cui all'art. 2041 cc., la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che le domande di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale;
sono attinenti al medesimo bene della vita, tendenzialmente inquadrabile in una pretesa di contenuto patrimoniale (pur se, nell'una, come corrispettivo di una prestazione svolta e, nell'altra, come indennizzo volto alla reintegrazione dell'equilibrio preesistente tra i patrimoni dei soggetti coinvolti); sono legate da un rapporto di connessione “di incompatibilità”, non solo logica ma addirittura normativamente prevista, stante il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento, ai sensi dell'art. 2042 cod. civ., e tale nesso giustifica ancor di più il ricorso al simultaneus processus (cfr.
Cass. civ., Sez. Un., n. 22404/18).
Di qui, il principio per cui deve ritenersi ammissibile la domanda ex art. 2041 cc. proposta dalla parte opposta in via subordinata nella comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, così come avvenuto nel caso all'esame (Cass. civ. n. 3571/21).
Ne discende, secondo il menzionato indirizzo, il superamento dell'orientamento restrittivo richiamato dall'odierno appellante, che consentiva al convenuto-opposto la formulazione della reconventio reconventionis nel solo caso in cui l'opponente avesse proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale.
Dunque, l'azione di arricchimento risulta ammissibile, trattandosi di domanda formulata in via subordinata, da esaminare in ragione dell'accertata carenza ab origine dei presupposti dell'azione contrattuale proposta, per difetto del titolo posto a suo fondamento.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la valutazione del materiale istruttorio e, in particolare, dei documenti sulla base dei quali il Tribunale ha ritenuto dimostrata la fornitura idrica in favore di , nonché la durata del rapporto e l'ammontare dei consumi utilizzati ai fini Parte_1
della liquidazione equitativa dell'indennizzo per arricchimento senza causa.
Rileva l'appellante che il primo Giudice avrebbe attribuito valore probatorio a documenti prodotti dalla società opposta privi dei necessari requisiti di autenticità e attendibilità, tra cui il verbale di rimozione del contatore del 28 Febbraio 2017, privo di sottoscrizione, e l'ordine di lavoro del 27 Novembre 2007, la cui firma era stata tempestivamente disconosciuta dall'opponente ai sensi dell'art. 214 cpc, senza successiva proposizione dell'istanza di verificazione.
7 Dunque, l'odierno impugnante sostiene che tali atti non avrebbero potuto essere utilizzati né per accertare l'esistenza di un rapporto di somministrazione, neppure di fatto, né per determinare l'entità dei consumi.
Anche tale motivo va disatteso.
Dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie emerge, in conformità a quanto dedotto dalla società appellata, che la decisione del Tribunale si fonda su di un accertamento coerente ed adeguatamente motivato circa la sussistenza di una fornitura di acqua in favore dell'appellante, nonché sull'effettivo utilizzo del servizio idrico presso l'immobile di proprietà di . Parte_1
Tale circostanza, peraltro, non è mai stata oggetto di contestazione specifica quanto alla titolarità del bene, né risulta smentita dal certificato di residenza prodotto dall'opponente nel giudizio di prime cure, che non può di per sé far escludere l'utilizzo dell'immobile ai fini della fornitura idrica.
Al riguardo, giova evidenziare che le dichiarazioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado hanno confermato che l'immobile in questione era destinato alla locazione a terzi, e che il servizio idrico era compreso nei contratti di locazione, circostanza che giustifica l'imputazione del consumo al proprietario.
In particolare i due testi , incaricati dell'attività di censimento delle utenze idriche per conto Tes_1 Tes_2
del e della concessionaria , hanno entrambi dichiarato di avere Controparte_4 Controparte_1 ricevuto il nominativo di nel ruolo trasmesso dall'Amministrazione Comunale. Parte_1
I testi hanno riferito che nel 2007, recatisi sul posto per le operazioni di verifica e censimento delle utenze, constatarono che l'immobile in oggetto era stato suddiviso in tre distinte unità abitative locate a terzi, e che gli inquilini presenti dichiararono che la fornitura idrica ed il relativo contatore risultavano intestati a
, il quale provvedeva altresì alla gestione ed al pagamento delle utenze. Parte_1
Tale ricostruzione trova ulteriore riscontro nella produzione agli atti della società appellata, da cui emerge che il nominativo del risulta costantemente associato sia all'utenza, sia al contatore con matricola Pt_1
n. 07516902, già oggetto di sostituzione nel 2008, e successivamente rimosso nel 2017.
A tal proposito, risultano infondate le censure relative alla pretesa inidoneità della documentazione offerta dalla società Acquedotti.
In particolare, quanto all'ordine di lavoro del 27 Novembre 2007, emesso all'esito delle menzionate operazioni di verifica, debbono essere respinte le censure dell'appellante, secondo cui il documento non sarebbe utilizzabile a causa del disconoscimento della sottoscrizione da lui formalmente effettuato in prime cure.
8 Sul punto, va osservato che il disconoscimento operato dall'appellante si è risolto in una mera dichiarazione generica, priva di specificazione circa gli elementi formali o grafici posti in dubbio.
Tale contestazione, formulata in termini assolutamente assertivi, non è sufficiente ad escludere la validità probatoria del documento.
In ogni caso, anche a voler ritenere che la sottoscrizione non fosse riferibile al , l'ordine di lavoro Pt_1
conserva valenza indiziaria ai sensi dell'art. 116 cpc, quale elemento documentale proveniente da soggetto terzo (la società affidataria del servizio idrico) ed inserito in un contesto probatorio coerente con le ulteriori risultanze istruttorie, ivi comprese le dichiarazioni testimoniali e la documentazione relativa ai successivi interventi eseguiti sul misuratore.
Ed infatti, i testi escussi hanno confermato che, in data 3 Gennaio 2008, fu eseguito l'intervento di sostituzione del misuratore programmato dai tecnici in occasione delle operazioni di verifica del Novembre
2007.
Pertanto, correttamente il Tribunale ha valorizzato tale documento, non già come prova diretta della stipulazione di un contratto di somministrazione, bensì quale riscontro oggettivo della circostanza che, alla data del 27 Novembre 2007, l'utenza riferibile all'odierno appellante era attiva, confermando la fruizione del servizio idrico nel periodo considerato.
Quanto al verbale del 28 Febbraio 2017, relativo alla successiva rimozione del contatore per morosità, esso reca la sottoscrizione dell'addetto incaricato e l'indicazione della matricola del misuratore (n. 07516902), coincidente con quella riportata negli altri atti prodotti in giudizio, relativi alla sostituzione del contatore del
2008 ed alla successiva riparazione di un guasto delle tubature esterne del 2010.
Tali elementi documentali, unitamente alle testimonianze rese dai dipendenti incaricati delle verifiche e degli interventi tecnici, consentono di ricostruire con coerenza la sequenza degli eventi, e di ritenere accertato che, presso l'immobile dell'appellante, il servizio idrico sia stato erogato a partire dal 2007, e fino al 2017.
Ancora, le dichiarazioni testimoniali rese nel corso del giudizio di primo grado confermano la lettura finale del contatore pari ad 11.460 metri cubi, riportata nel verbale di rimozione del misuratore del 28 Febbraio
2017.
Infatti, i testi hanno entrambi riferito che il dispositivo, installato presso l'immobile di via Tes_1 Tes_2
Ripuaria, fu rimosso per morosità, e che, al momento dell'intervento, il contatore segnava un consumo complessivo superiore a diecimila metri cubi, rilevato quale quantitativo effettivo di acqua erogata dal momento della sostituzione del misuratore nel Gennaio 2008, e fino alla data di disattivazione.
9 Ciò premesso, l'appellante contesta anche il criterio utilizzato dal primo Giudice per la quantificazione dell'indennizzo da indebito arricchimento, osservando che la liquidazione operata sulla base del predetto consumo non sarebbe sorretta da un parametro oggettivo, e che non sarebbero esplicitate le ragioni della scelta del coefficiente medio di 1,37 euro al metro cubo, assunto a base per il calcolo dell'importo riconosciuto.
Orbene, il Tribunale ha operato una valutazione equitativa basata sul consumo complessivo accertato, confermato dalla documentazione e dalle dichiarazioni testimoniali, che riportano una lettura finale del contatore pari ad 11.460 metri cubi.
La scelta del coefficiente medio si inserisce in un contesto di ragionevole ponderazione, mirata a tradurre in termini economici il consumo effettivo su di un arco temporale molto esteso, tenendo conto delle oscillazioni naturali del consumo domestico e del costo del servizio idrico.
Peraltro, tale coefficiente risulta coerente con il valore medio della quota variabile del costo del servizio idrico risultante dalle fatture emesse, considerando altresì gli ulteriori servizi forniti dal gestore, quali depurazione e fognatura, i cui costi sono anch'essi indicati nelle bollette, e vanno considerati nella determinazione complessiva dell'indennizzo. In tal modo, la liquidazione effettuata dal primo Giudice garantisce una quantificazione equa, proporzionata e conforme all'oggetto del credito, valorizzando l'insieme dei costi effettivamente sostenuti dalla società per la fornitura idrica ed i servizi accessori.
Inoltre, è significativo rilevare che l'appellante non ha proposto alcun parametro alternativo, né ha indicato in quale misura il coefficiente adottato si discosti dal consumo medio effettivo per utenze analoghe.
In tale contesto, dunque, la decisione del primo Giudice risulta pienamente condivisibile, poiché basata su criteri di ragionevolezza e proporzionalità, e deve pertanto ritenersi corretta nella complessiva liquidazione effettuata.
Né può ignorarsi come il succitato parametro del costo medio di euro 1,37 per metro cubo (laddove applicato integralmente) avrebbe condotto, in astratto, ad un importo superiore agli euro 12.288,08; ed invece il G.M. di Napoli Nord, del tutto correttamente, ha contenuto la quantificazione dell'indennizzo ex art. 2041 cc., entro il limite dell'importo richiesto in sede monitoria.
In definitiva, per tutto quanto esposto, l'appello deve essere rigettato in toto;
ne consegue l'integrale conferma dell'impugnata sentenza.
Sul regime delle spese
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese del presente grado.
10 Le spese del grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza dell'appellante; pertanto, esse vengono poste a carico di quest'ultimo.
Il valore della causa rientra nello scaglione compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00, tenuto conto dell'importo di euro 12.288,08, definitivamente riconosciuto in favore di . Controparte_1
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In assenza di nota-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Con riferimento al compenso professionale, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, considerato che ci troviamo dinanzi ad una prestazione professionale di non particolare complessità.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria.
Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi
è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ., n. 29857/23).
In definitiva, a titolo di compenso professionale va riconosciuto, in favore dell'appellata , Controparte_1
l'importo di euro 2.906,00.
Deve essere concesso il provvedimento di attribuzione in favore dell'avv. Antonio Montano.
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1 del Tribunale di Napoli Nord n. 2317/21, pubblicata il 28 Luglio 2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di , Parte_1 Controparte_1
che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Montano;
11 C) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo Parte_1 unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 24 Ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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