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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 12/12/2025, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
1787/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice GE RI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1787/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. in data
13/11/2025, e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv. Francesco Palummo e Massimo Lenti, ed elettivamente domiciliato in
NT GO (CS), alla via Messina n. 1, giusta procura in atti;
Attore
E
(c.f./p.i. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Chiodo, ed elettivamente domiciliata in Cosenza, al Corso
Mazzini N. 217, giusta procura in atti
Convenuta
(C.F.: , rappresentata e difesa dall' avv. Silvano Paolo Controparte_2 C.F._2
Sardegna, ed elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via M. Leporace,19, giusta procura in atti;
Convenuta
OGGETTO: contratto di assicurazione - diritto di manleva;
CONCLUSIONI: Attore: “nel merito, in via principale, previa declaratoria di operatività della polizza
assicurativa con la manlevare e tenere indenne l'odierno attore da ogni Controparte_1 pagina 1 di 8 pretesa creditoria derivante dalla sentenza n. 471/2024, anche ai sensi dell'art. 1917 c.c.; - per
l'effetto, condannare la in p.l.r.pt., al pagamento in favore della Controparte_1
danneggiata ( ), di tutte le somme riconosciute nella sentenza n. 471/2024; - Controparte_2
emettere qualsiasi altra pronuncia idonea a far conseguire alla danneggiata quanto richiesto nel libello
introduttivo, ovvero condannare la in p.l.r.pt, a corrispondere le eventuali Controparte_1
somme sopportate dall'attore anche a titolo di regresso, in virtù di quanto statuito nella sentenza n.
471/2024; - il tutto in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in
favore del procuratore antistatario”.
Convenuta “In via preliminare: Accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda, essendo la stessa già stata decisa con Sentenza passata in
giudicato, per cui parte istante avrebbe dovuto esperire gravame avverso detta Sentenza, ormai
inammissibile, per come esposto in narrativa;
Nel merito: Rigettare la domanda di manleva nei
confronti della siccome assolutamente infondata in fatto ed in Parte_2
diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa.- Il Tutto col favore delle spese e competenze del
presente Giudizio”.
Convenuta : “Si insiste per l'accoglimento di tutte le conclusioni. le richieste Controparte_2
istruttorie. deduzioni ed eccezioni per come formulate dall'avv. Francesco Palummo, qui da intendersi
integralmente trascritte, riproposte e ribadite. Con la condanna della nel Controparte_1
caso di costituzione in giudizio ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da
liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio e , per Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
A sostegno della domanda, ha esposto che , con atto di citazione notificato in data Controparte_2
22/09/2021, lo ha convenuto dinanzi al Tribunale di Cosenza al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso presso la giostra di proprietà di esso istante;
che in tale giudizio (RGAC 3430/2021) esso istante ha chiesto di chiamare in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269
pagina 2 di 8 c.p.c., la con cui era assicurato al momento del sinistro;
che tale richiesta Controparte_1
è stata rigettata dal Giudice perché tardiva;
che tale giudizio è stato definito con la sentenza n.
471/2024 pubblicata il 28/02/2024, con la quale da un lato è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di garanzia spiegata nei confronti della nell'ambito del giudizio Parte_3
principale e di quello riunito, e dall'altro lato esso attore è stato condannato al risarcimento del danno,
quantificato in € 39.164,00, ed al pagamento delle spese di lite;
che in virtù di tale sentenza di condanna, esiste in capo ad esso attore un interesse concreto e attuale all'instaurazione di un separato giudizio nei confronti della società convenuta, con cui era assicurato al momento del sinistro con la polizza n. 2017/03/2289776, poiché in base all'art. 1917 c.c., l'assicuratore è obbligato a tenere indenne esso attore dalla condanna comminata con la sentenza n. 471/2024, anche con riferimento alle spese di lite.
In ragione di tanto, ha proposto domanda autonoma di manleva.
si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3
della domanda attrice.
Si è costituita in giudizio, anche, , chiedendo l'accoglimento della domanda attorea e Controparte_2
la condanna di Controparte_3
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3°
comma c.p.c., con provvedimento reso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 13/11/2025.
Preliminarmente occorre esaminare la questione di inammissibilità della domanda attrice sollevata da
, avendo dovuto parte attrice, a suo dire, anziché introdurre il presente giudizio, spiegare CP_1
gravame avverso la sentenza n. 471/2024 emessa a conclusione del giudizio 3430/2021, cui era stato riunito il giudizio n.896/2022.
A fondamento di tale eccezione, ha esposto che il sig. convenuto nel giudizio 3430/2021 Pt_1
R.G.A.C proposto da , aveva formulato richiesta di chiamata in causa in garanzia di Controparte_2
essa deducente tardivamente, cosicchè per superare la decadenza rilevata dal G.I. con l'ordinanza resa il 14.2.2022, ha instaurato un autonomo giudizio di garanzia, al quale è stato attribuito il numero di ruolo 896/2022, poi riunito, su richiesta del medesimo al primo procedimento, con la Pt_1
pagina 3 di 8 conseguenza che l'odierna domanda autonoma di garanzia, avendo lo stesso oggetto del giudizio n.896/2022, è stata proposta in violazione del principio del "ne bis in idem", atteso che quest'ultimo giudizio risulta definito con la sentenza n. 471/2024, ormai irrevocabile.
La suddetta censura non è condivisibile.
Come si ricava dalla sentenza sopra menzionata, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che le domande di manleva proposte nei confronti di rispettivamente nel giudizio n.3430/2021, attraverso CP_1
la chiamata in causa dell'istituto assicurativo, e nel giudizio n.896/2022, autonomamente proposto,
sono inammissibili per tardività, senza adottare alcuna decisione nel merito.
Ciò premesso, deve ritenersi che la sentenza n.471/2024, siccome invocata da , dà luogo CP_1
soltanto ad un giudicato formale, con effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata,
con la conseguenza che non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale,
non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cass. n.8537/2024, 13603/2021,
26377/2014, secondo cui “La statuizione su una questione di rito dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio”).
L'eccezione di inammissibilità va pertanto rigettata, dovendosi altresì rilevare che, ai sensi dell'art. 32
c.p.c., la domanda di garanzia (o di manleva/rivalsa) può essere proposta nella causa principale allo scopo di consentire che l'eventuale condanna del garante avvenga contestualmente alla condanna dello stesso garantito. La citata norma permette al garantito di munirsi di un titolo giudiziale (di accertamento del suo diritto alla rivalsa e di conseguente condanna del garante) nella immediatezza della pronuncia della condanna nei suoi confronti, attraverso il mezzo della chiamata in garanzia del terzo, a norma del combinato disposto degli artt. 166, 167, co 3, e 269, 2° co, c.p.c. Quando, invece,
la chiamata in garanzia è fatta in un autonomo giudizio, come nel caso di specie, in conseguenza della pronuncia di inammissibilità in rito della domanda di manleva già proposta nella precedente causa, la parte istante deve essere stata condannata a risarcire il danno affinchè sussista il suo interesse ad agire. In sostanza, la domanda di manleva può essere proposta anche in un giudizio pagina 4 di 8 distinto da quello nel quale sia stata formulata la domanda principale (dal cui eventuale accoglimento può derivare la nascita del diritto del soccombente alla manleva), purchè, al momento dell'autonoma proposizione, in altra sede processuale, della stessa domanda di garanzia (diversamente dall'ipotesi in cui essa sia stata tempestivamente articolata nel giudizio principale), sussista in capo all'attore l'interesse ad agire, che sorge solo nel caso di condanna del medesimo. Solo in questo momento nasce e diventa esigibile il diritto di manleva, e cioè la pretesa sostanziale del soccombente di essere garantito dal terzo e, di conseguenza, sorge in capo allo stesso soccombente, l'interesse attuale ad agire in giudizio per fare valere tale pretesa sostanziale di natura indennitaria (Cass. n. 6678/1988;
Cass. n. 19050/2003, 5387/2024).
Nel caso di specie, l'interesse ad agire dell'odierno attore nel presente giudizio deriva dalla condanna subita per effetto della sentenza n.471/2024, oramai pacificamente definitiva, e la relativa domanda di manleva non risulta preclusa dall'anzidetta sentenza, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità
della domanda di manleva, trattandosi di una decisione di mero rito, senza alcuna statuizione nel merito.
Del resto nella pronuncia richiamata, è stato rilevato che il on vantava, all'epoca, un interesse Pt_1
concreto e attuale all'instaurazione di un separato giudizio nei confronti di Parte_2
atteso che la pretesa di manleva atteneva “ad un obbligo risarcitorio non ancora
[...]
cristallizzatosi alla data di notifica della citazione”, evenienza, viceversa, ricorrente nel caso in esame,
risultando pacifico che la condanna al risarcimento dei danni si è oramai consolidata.
Sempre preliminarmente, l'istituto assicurativo ha eccepito l'autonomia del rapporto tra danneggiante e danneggiato da quello tra assicuratore e assicurato con la conseguenza che la sentenza emessa nel primo giudizio non fa stato nei confronti dell'assicuratore, per essere rimasto estraneo al giudizio,
salva l'ipotesi che questi non sia stato chiamato in causa per garanzia c.d. impropria” e, ovviamente,
con regolare atto di chiamata in causa.
Il rilievo è fondato.
Al riguardo, la Suprema Corte ha specificato che l'assicuratore della responsabilità civile subisce un effetto "riflesso e pregiudizievole" nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito pagina 5 di 8 dell'assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato, giacchè il debito di questi è presupposto giuridico dell'obbligo indennitario gravante sull'assicuratore e che all'assicuratore della responsabilità
civile il giudicato di condanna formatosi a carico dell'assicurato-danneggiante non è opponibile se sia rimasto estraneo al giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato
(Cass. 18325/2019, 6139/2025).
Pertanto, nel caso in esame, poiché l'istanza di chiamata di nella causa promossa dalla CP_1
danneggiata nei confronti dell'assicurato è stata disattesa per l'intempestività della costituzione del convenuto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 269-166-167, deve ritenersi che la statuizione di condanna dell'assicurato non sia opponibile anche all'assicuratore.
Tuttavia, "la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa" (Cass. 4741/2013; 18325/2019,
12394/2020; 35037/2021, 4264/2025).
In considerazione di ciò, occorre procedere all'esame della sentenza n.471/2024, allo scopo di accertare l'effettiva sussistenza della situazione debitoria in capo al quale assicurato- Pt_1
danneggiante nei confronti della quale terza danneggiata, valutandone liberamente il CP_2
contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.
Orbene, ritiene il Tribunale che la sentenza in oggetto, unitamente agli altri elementi di seguito indicati,
sia idonea a dimostrare la somma che l'assicurato, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare alla terza danneggiata.
Risulta, anzitutto, dimostrato che il debba rispondere dell'accaduto alla ai sensi Pt_1 CP_2
dell'art.2050 c.c., quale proprietario/gestore della giostra a bordo della quale si è verificata la caduta,
risultando pacifico che la ragazza sia caduta mentre era a bordo della giostra in funzione, come si evince dalla sentenza in esame e dal tenore della comparsa di costituzione nel giudizio n. (cfr pagina 6 di 8 comparsa di costituzione e risposta, all.to n.3) dell'istituto assicurativo, il quale alcuna specifica contestazione ha sollevato sia circa la natura di “attività pericolosa” della giostra in questione che in ordine all'accadimento del fatto.
Risulta, altresì, dimostrato attraverso la sentenza il nesso causale intercorrente tra la natura pericolosa dell'attività e l'evento dannoso. In tale sentenza, infatti, si dà conto che l'istruttoria svolta
(prova per testi) ha confermato l'allegazione di parte attrice secondo cui, nel giorno e nell'ora dell'evento, il pavimento della pedana della giostra era bagnato e scivoloso a causa della pioggia. La
valutazione compiuta dal giudice circa l'idoneità dell'istruttoria svolta a dimostrare che la caduta sia stata causata dal fatto che il pavimento fosse bagnato, non è stata censurata, in alcun modo,
dall'istituto assicurativo, che pure era stato presente in quel giudizio per tutta la sua durata, essendo quindi nelle condizioni di denunziare la deficienza del materiale probatorio ivi raccolto.
Risulta anche dimostrato, attraverso, la predetta sentenza il quantum debeatur, poiché nella stessa si
è dato conto minuziosamente del fatto che è stata disposta consulenza medico-legale (che ha accertato la compatibilità causale delle lesioni, refertate nell'immediatezza, con la denunciata caduta,
la presenza di postumi invalidanti permanenti, costituenti danno biologico, in quanto oramai inemendabili e consistenti “in dolorabilità alla digitopressione in regione dorso-lombosacrale e
limitazione funzionale su tutti i piani del distretto anatomico”, stimando il danno biologico, nella misura del 13%, un periodo di inabilità complessivo di giorni 145, composto inabilità temporanea totale della durata di giorni 45; inabilità temporanea al 75% della durata di giorni 20; inabilità temporanea parziale al 50 % della durata di giorni 20 e inabilità temporanea parziale al 25% della durata di giorni 60), che si è fatto applicazione della versione più aggiornata delle Tabelle di Milano (agg. 2021), che si è
tenuto conto, pertanto, dell'età dell'attrice al momento dell'infortunio (16 anni), che non sono emersi elementi da giustificare un aumento dell'importo risarcitorio calcolato sulla base di tale tabelle,
apparendo tale importo congruo rispetto agli elementi emergenti dagli atti e dall'istruttoria condotta e non avendo l'attrice articolato capitoli di prova finalizzati a consentire una personalizzazione dell'ammontare risarcitorio, con riferimento alle ripercussioni del sinistro, ad esempio, sulla vita di relazione o nello svolgimento delle attività quotidiane.
pagina 7 di 8 Anche in questo caso, l'istituto assicurativo, pur essendo nelle condizioni di farlo, per le ragioni sopra esposte, non ha censurato, in alcun modo, l'operato del CTU e della operata quantificazione del danno.
In considerazione di ciò, deve ritenersi dimostrato che il in conseguenza del fatto accaduto Pt_1
durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare alla terza danneggiata le somme riconosciute nella sentenza n. 471/2024.
Pertanto, ai sensi dell'art.1917, primo comma, c.c., la , che alcuna eccezione ha sollevato CP_1
circa la validità del contratto assicurativo dedotto in giudizio, è obbligata a tenere indenne l'odierno attore da ogni pretesa creditoria derivante in capo a dalla sentenza n. 471/2024. Controparte_2
Su tali somme vanno corrisposti, a decorrere dalla proposizione della presente domanda giudiziale di manleva, gli interessi, valendo la domanda giudiziale a costituire in mora l'assicuratore (Cass.
n.28811/2019; Cass. 22054/2017).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna in p.l.r.p.t., a Controparte_1
corrispondere in favore dell'attore tutte le somme riconosciute nella sentenza n. 471/2024, oltre interessi, nella misura legale, dalla proposizione della presente domanda giudiziale di manleva fino al soddisfo;
condanna in p.l.r.pt., al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
favore di ciascun convenuto, Euro 3.900,00, da distrarsi in favore dei rispettivi difensori, ove ne abbiano fatto richiesta.
Cosenza, 12 dicembre 2025
Il Giudice
GE RI
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice GE RI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1787/2024 R.G.A.C./A, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3 c.p.c., con il provvedimento reso ai sensi dell'art.127-ter c.p.c. in data
13/11/2025, e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentato e difeso, congiuntamente e Parte_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv. Francesco Palummo e Massimo Lenti, ed elettivamente domiciliato in
NT GO (CS), alla via Messina n. 1, giusta procura in atti;
Attore
E
(c.f./p.i. ), in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Chiodo, ed elettivamente domiciliata in Cosenza, al Corso
Mazzini N. 217, giusta procura in atti
Convenuta
(C.F.: , rappresentata e difesa dall' avv. Silvano Paolo Controparte_2 C.F._2
Sardegna, ed elettivamente domiciliata in Cosenza alla Via M. Leporace,19, giusta procura in atti;
Convenuta
OGGETTO: contratto di assicurazione - diritto di manleva;
CONCLUSIONI: Attore: “nel merito, in via principale, previa declaratoria di operatività della polizza
assicurativa con la manlevare e tenere indenne l'odierno attore da ogni Controparte_1 pagina 1 di 8 pretesa creditoria derivante dalla sentenza n. 471/2024, anche ai sensi dell'art. 1917 c.c.; - per
l'effetto, condannare la in p.l.r.pt., al pagamento in favore della Controparte_1
danneggiata ( ), di tutte le somme riconosciute nella sentenza n. 471/2024; - Controparte_2
emettere qualsiasi altra pronuncia idonea a far conseguire alla danneggiata quanto richiesto nel libello
introduttivo, ovvero condannare la in p.l.r.pt, a corrispondere le eventuali Controparte_1
somme sopportate dall'attore anche a titolo di regresso, in virtù di quanto statuito nella sentenza n.
471/2024; - il tutto in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, da distrarsi in
favore del procuratore antistatario”.
Convenuta “In via preliminare: Accertare e dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità della domanda, essendo la stessa già stata decisa con Sentenza passata in
giudicato, per cui parte istante avrebbe dovuto esperire gravame avverso detta Sentenza, ormai
inammissibile, per come esposto in narrativa;
Nel merito: Rigettare la domanda di manleva nei
confronti della siccome assolutamente infondata in fatto ed in Parte_2
diritto, per i motivi meglio esposti in narrativa.- Il Tutto col favore delle spese e competenze del
presente Giudizio”.
Convenuta : “Si insiste per l'accoglimento di tutte le conclusioni. le richieste Controparte_2
istruttorie. deduzioni ed eccezioni per come formulate dall'avv. Francesco Palummo, qui da intendersi
integralmente trascritte, riproposte e ribadite. Con la condanna della nel Controparte_1
caso di costituzione in giudizio ex art. 96 c.p.c. Con vittoria di spese e competenze del giudizio da
liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
ha convenuto in giudizio e , per Parte_1 Controparte_3 Controparte_2
sentire accogliere le conclusioni di cui in epigrafe.
A sostegno della domanda, ha esposto che , con atto di citazione notificato in data Controparte_2
22/09/2021, lo ha convenuto dinanzi al Tribunale di Cosenza al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro occorso presso la giostra di proprietà di esso istante;
che in tale giudizio (RGAC 3430/2021) esso istante ha chiesto di chiamare in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269
pagina 2 di 8 c.p.c., la con cui era assicurato al momento del sinistro;
che tale richiesta Controparte_1
è stata rigettata dal Giudice perché tardiva;
che tale giudizio è stato definito con la sentenza n.
471/2024 pubblicata il 28/02/2024, con la quale da un lato è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di garanzia spiegata nei confronti della nell'ambito del giudizio Parte_3
principale e di quello riunito, e dall'altro lato esso attore è stato condannato al risarcimento del danno,
quantificato in € 39.164,00, ed al pagamento delle spese di lite;
che in virtù di tale sentenza di condanna, esiste in capo ad esso attore un interesse concreto e attuale all'instaurazione di un separato giudizio nei confronti della società convenuta, con cui era assicurato al momento del sinistro con la polizza n. 2017/03/2289776, poiché in base all'art. 1917 c.c., l'assicuratore è obbligato a tenere indenne esso attore dalla condanna comminata con la sentenza n. 471/2024, anche con riferimento alle spese di lite.
In ragione di tanto, ha proposto domanda autonoma di manleva.
si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza Controparte_3
della domanda attrice.
Si è costituita in giudizio, anche, , chiedendo l'accoglimento della domanda attorea e Controparte_2
la condanna di Controparte_3
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3°
comma c.p.c., con provvedimento reso ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in data 13/11/2025.
Preliminarmente occorre esaminare la questione di inammissibilità della domanda attrice sollevata da
, avendo dovuto parte attrice, a suo dire, anziché introdurre il presente giudizio, spiegare CP_1
gravame avverso la sentenza n. 471/2024 emessa a conclusione del giudizio 3430/2021, cui era stato riunito il giudizio n.896/2022.
A fondamento di tale eccezione, ha esposto che il sig. convenuto nel giudizio 3430/2021 Pt_1
R.G.A.C proposto da , aveva formulato richiesta di chiamata in causa in garanzia di Controparte_2
essa deducente tardivamente, cosicchè per superare la decadenza rilevata dal G.I. con l'ordinanza resa il 14.2.2022, ha instaurato un autonomo giudizio di garanzia, al quale è stato attribuito il numero di ruolo 896/2022, poi riunito, su richiesta del medesimo al primo procedimento, con la Pt_1
pagina 3 di 8 conseguenza che l'odierna domanda autonoma di garanzia, avendo lo stesso oggetto del giudizio n.896/2022, è stata proposta in violazione del principio del "ne bis in idem", atteso che quest'ultimo giudizio risulta definito con la sentenza n. 471/2024, ormai irrevocabile.
La suddetta censura non è condivisibile.
Come si ricava dalla sentenza sopra menzionata, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto che le domande di manleva proposte nei confronti di rispettivamente nel giudizio n.3430/2021, attraverso CP_1
la chiamata in causa dell'istituto assicurativo, e nel giudizio n.896/2022, autonomamente proposto,
sono inammissibili per tardività, senza adottare alcuna decisione nel merito.
Ciò premesso, deve ritenersi che la sentenza n.471/2024, siccome invocata da , dà luogo CP_1
soltanto ad un giudicato formale, con effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata,
con la conseguenza che non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale,
non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cass. n.8537/2024, 13603/2021,
26377/2014, secondo cui “La statuizione su una questione di rito dando luogo soltanto al giudicato formale, ha effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale, non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio”).
L'eccezione di inammissibilità va pertanto rigettata, dovendosi altresì rilevare che, ai sensi dell'art. 32
c.p.c., la domanda di garanzia (o di manleva/rivalsa) può essere proposta nella causa principale allo scopo di consentire che l'eventuale condanna del garante avvenga contestualmente alla condanna dello stesso garantito. La citata norma permette al garantito di munirsi di un titolo giudiziale (di accertamento del suo diritto alla rivalsa e di conseguente condanna del garante) nella immediatezza della pronuncia della condanna nei suoi confronti, attraverso il mezzo della chiamata in garanzia del terzo, a norma del combinato disposto degli artt. 166, 167, co 3, e 269, 2° co, c.p.c. Quando, invece,
la chiamata in garanzia è fatta in un autonomo giudizio, come nel caso di specie, in conseguenza della pronuncia di inammissibilità in rito della domanda di manleva già proposta nella precedente causa, la parte istante deve essere stata condannata a risarcire il danno affinchè sussista il suo interesse ad agire. In sostanza, la domanda di manleva può essere proposta anche in un giudizio pagina 4 di 8 distinto da quello nel quale sia stata formulata la domanda principale (dal cui eventuale accoglimento può derivare la nascita del diritto del soccombente alla manleva), purchè, al momento dell'autonoma proposizione, in altra sede processuale, della stessa domanda di garanzia (diversamente dall'ipotesi in cui essa sia stata tempestivamente articolata nel giudizio principale), sussista in capo all'attore l'interesse ad agire, che sorge solo nel caso di condanna del medesimo. Solo in questo momento nasce e diventa esigibile il diritto di manleva, e cioè la pretesa sostanziale del soccombente di essere garantito dal terzo e, di conseguenza, sorge in capo allo stesso soccombente, l'interesse attuale ad agire in giudizio per fare valere tale pretesa sostanziale di natura indennitaria (Cass. n. 6678/1988;
Cass. n. 19050/2003, 5387/2024).
Nel caso di specie, l'interesse ad agire dell'odierno attore nel presente giudizio deriva dalla condanna subita per effetto della sentenza n.471/2024, oramai pacificamente definitiva, e la relativa domanda di manleva non risulta preclusa dall'anzidetta sentenza, nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità
della domanda di manleva, trattandosi di una decisione di mero rito, senza alcuna statuizione nel merito.
Del resto nella pronuncia richiamata, è stato rilevato che il on vantava, all'epoca, un interesse Pt_1
concreto e attuale all'instaurazione di un separato giudizio nei confronti di Parte_2
atteso che la pretesa di manleva atteneva “ad un obbligo risarcitorio non ancora
[...]
cristallizzatosi alla data di notifica della citazione”, evenienza, viceversa, ricorrente nel caso in esame,
risultando pacifico che la condanna al risarcimento dei danni si è oramai consolidata.
Sempre preliminarmente, l'istituto assicurativo ha eccepito l'autonomia del rapporto tra danneggiante e danneggiato da quello tra assicuratore e assicurato con la conseguenza che la sentenza emessa nel primo giudizio non fa stato nei confronti dell'assicuratore, per essere rimasto estraneo al giudizio,
salva l'ipotesi che questi non sia stato chiamato in causa per garanzia c.d. impropria” e, ovviamente,
con regolare atto di chiamata in causa.
Il rilievo è fondato.
Al riguardo, la Suprema Corte ha specificato che l'assicuratore della responsabilità civile subisce un effetto "riflesso e pregiudizievole" nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito pagina 5 di 8 dell'assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato, giacchè il debito di questi è presupposto giuridico dell'obbligo indennitario gravante sull'assicuratore e che all'assicuratore della responsabilità
civile il giudicato di condanna formatosi a carico dell'assicurato-danneggiante non è opponibile se sia rimasto estraneo al giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato
(Cass. 18325/2019, 6139/2025).
Pertanto, nel caso in esame, poiché l'istanza di chiamata di nella causa promossa dalla CP_1
danneggiata nei confronti dell'assicurato è stata disattesa per l'intempestività della costituzione del convenuto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 269-166-167, deve ritenersi che la statuizione di condanna dell'assicurato non sia opponibile anche all'assicuratore.
Tuttavia, "la sentenza passata in giudicato, anche quando non possa avere l'effetto vincolante di cui all'art. 2909 cod. civ., può avere comunque l'efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell'accertamento giudiziale e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa" (Cass. 4741/2013; 18325/2019,
12394/2020; 35037/2021, 4264/2025).
In considerazione di ciò, occorre procedere all'esame della sentenza n.471/2024, allo scopo di accertare l'effettiva sussistenza della situazione debitoria in capo al quale assicurato- Pt_1
danneggiante nei confronti della quale terza danneggiata, valutandone liberamente il CP_2
contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa.
Orbene, ritiene il Tribunale che la sentenza in oggetto, unitamente agli altri elementi di seguito indicati,
sia idonea a dimostrare la somma che l'assicurato, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare alla terza danneggiata.
Risulta, anzitutto, dimostrato che il debba rispondere dell'accaduto alla ai sensi Pt_1 CP_2
dell'art.2050 c.c., quale proprietario/gestore della giostra a bordo della quale si è verificata la caduta,
risultando pacifico che la ragazza sia caduta mentre era a bordo della giostra in funzione, come si evince dalla sentenza in esame e dal tenore della comparsa di costituzione nel giudizio n. (cfr pagina 6 di 8 comparsa di costituzione e risposta, all.to n.3) dell'istituto assicurativo, il quale alcuna specifica contestazione ha sollevato sia circa la natura di “attività pericolosa” della giostra in questione che in ordine all'accadimento del fatto.
Risulta, altresì, dimostrato attraverso la sentenza il nesso causale intercorrente tra la natura pericolosa dell'attività e l'evento dannoso. In tale sentenza, infatti, si dà conto che l'istruttoria svolta
(prova per testi) ha confermato l'allegazione di parte attrice secondo cui, nel giorno e nell'ora dell'evento, il pavimento della pedana della giostra era bagnato e scivoloso a causa della pioggia. La
valutazione compiuta dal giudice circa l'idoneità dell'istruttoria svolta a dimostrare che la caduta sia stata causata dal fatto che il pavimento fosse bagnato, non è stata censurata, in alcun modo,
dall'istituto assicurativo, che pure era stato presente in quel giudizio per tutta la sua durata, essendo quindi nelle condizioni di denunziare la deficienza del materiale probatorio ivi raccolto.
Risulta anche dimostrato, attraverso, la predetta sentenza il quantum debeatur, poiché nella stessa si
è dato conto minuziosamente del fatto che è stata disposta consulenza medico-legale (che ha accertato la compatibilità causale delle lesioni, refertate nell'immediatezza, con la denunciata caduta,
la presenza di postumi invalidanti permanenti, costituenti danno biologico, in quanto oramai inemendabili e consistenti “in dolorabilità alla digitopressione in regione dorso-lombosacrale e
limitazione funzionale su tutti i piani del distretto anatomico”, stimando il danno biologico, nella misura del 13%, un periodo di inabilità complessivo di giorni 145, composto inabilità temporanea totale della durata di giorni 45; inabilità temporanea al 75% della durata di giorni 20; inabilità temporanea parziale al 50 % della durata di giorni 20 e inabilità temporanea parziale al 25% della durata di giorni 60), che si è fatto applicazione della versione più aggiornata delle Tabelle di Milano (agg. 2021), che si è
tenuto conto, pertanto, dell'età dell'attrice al momento dell'infortunio (16 anni), che non sono emersi elementi da giustificare un aumento dell'importo risarcitorio calcolato sulla base di tale tabelle,
apparendo tale importo congruo rispetto agli elementi emergenti dagli atti e dall'istruttoria condotta e non avendo l'attrice articolato capitoli di prova finalizzati a consentire una personalizzazione dell'ammontare risarcitorio, con riferimento alle ripercussioni del sinistro, ad esempio, sulla vita di relazione o nello svolgimento delle attività quotidiane.
pagina 7 di 8 Anche in questo caso, l'istituto assicurativo, pur essendo nelle condizioni di farlo, per le ragioni sopra esposte, non ha censurato, in alcun modo, l'operato del CTU e della operata quantificazione del danno.
In considerazione di ciò, deve ritenersi dimostrato che il in conseguenza del fatto accaduto Pt_1
durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare alla terza danneggiata le somme riconosciute nella sentenza n. 471/2024.
Pertanto, ai sensi dell'art.1917, primo comma, c.c., la , che alcuna eccezione ha sollevato CP_1
circa la validità del contratto assicurativo dedotto in giudizio, è obbligata a tenere indenne l'odierno attore da ogni pretesa creditoria derivante in capo a dalla sentenza n. 471/2024. Controparte_2
Su tali somme vanno corrisposti, a decorrere dalla proposizione della presente domanda giudiziale di manleva, gli interessi, valendo la domanda giudiziale a costituire in mora l'assicuratore (Cass.
n.28811/2019; Cass. 22054/2017).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
accoglie la domanda attrice e per l'effetto condanna in p.l.r.p.t., a Controparte_1
corrispondere in favore dell'attore tutte le somme riconosciute nella sentenza n. 471/2024, oltre interessi, nella misura legale, dalla proposizione della presente domanda giudiziale di manleva fino al soddisfo;
condanna in p.l.r.pt., al pagamento delle spese di lite che liquida in Controparte_1
favore di ciascun convenuto, Euro 3.900,00, da distrarsi in favore dei rispettivi difensori, ove ne abbiano fatto richiesta.
Cosenza, 12 dicembre 2025
Il Giudice
GE RI
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