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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/10/2025, n. 5692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5692 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 598/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato ai Parte_1 C.F._1
fini del presente giudizio in Messina, Via San Sebastiano n.10, presso lo studio dell'Avv. Erika Salonia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce allegata all'atto di citazione in appello.
Appellante contro
Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, Via A. Martino, P.IVA_1
n.112, presso lo studio dell'Avv. Piero Ruggeri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
Appellata nonché contro
Controparte_2
(C.F. , nella sua qualità di mandataria con
[...] P.IVA_2
rappresentanza di (già , Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Borza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Mostarda, sito in Roma, P.zza
G. Mazzini, n.27, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellata
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
13085/2018 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data
26.06.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Giudizio di primo grado
§1- A seguito di provvedimento del 22.12.2014, con il quale il Tribunale di
Messina dichiarava la propria incompetenza per territorio, con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la Controparte_1
(d'ora in poi anche ) e la
[...] CP_1 [...] (d'ora in poi anche Controparte_5
, nella sua qualità di mandataria con rappresentanza Controparte_2
di (già al fine di sentire Controparte_3 Controparte_4
accogliere dal Tribunale di Roma le seguenti conclusioni:
“1) Ritenere e dichiarare illegittima l'operazione bancaria, consistente nella vendita dei titoli del deposito n. 41959, intestati al sottoscritto Avv. Pt_1
per l'importo di € 73.108,54, e per l'importo di € 63.714,38,
[...]
effettuata senza la preventiva autorizzazione del legittimo proprietario e senza l'osservanza della procedura prevista dall'art. 2797 c.c.. 2) Dichiarare anche d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. la nullità della vendita dei titoli di proprietà dell'Avv. , ai sensi comb. disp. degli artt. 1418, 1325, 2796 Pt_1
e 2797 c.c., e dell'atto costitutivo di pegno per violazione del divieto del patto commissorio, ai sensi degli artt. 2744, 1344, 1418, 1421 c.c., e condannare in solido i convenuti alla restituzione delle somme illegittimamente prelevate dal conto titoli dell'Avv. e ricavate dalla Pt_1
vendita radicalmente nulla per la mancanza del consenso e per
l'inosservanza delle forme previste dalla legge (in particolare dell'art. 2797
c.c.). 3) Ritenere e dichiarare illegittimo l'accreditamento delle somme di €
73.108,54 ed € 63.714,38 sul c.c. n. 9990002198, non intestato all'istante, senza alcuna preventiva autorizzazione dell'Avv. , Parte_1
proprietario delle suddette somme. 4) Ritenere e dichiarare che la CP_3
non era autorizzata ad effettuare né a richiedere l'operazione di vendita dei titoli dell'Avv. , né a incassare le somme, anche perché non vanta Pt_1
alcun credito nei confronti del sottoscritto, né nei confronti della “ Parte_2
, che è invece creditrice nei confronti della della somma di €
[...] CP_3
214.000,00, (a titolo di rimborso dei canoni riscossi) oltre il risarcimento dei danni e le altre somme per l'ammontare di € 240.000,00 riscosse dalla
per conto della ”, quale prezzo di vendita dell'imbarcazione. CP_3 Parte_2
5) Ritenere e dichiarare che la non ha il diritto di prelevare CP_1
alcuna somma dal deposito di custodia n. 41959, senza l'autorizzazione del sottoscritto, proprietario del deposito. 6) Condannare in solido la
[...]
e la in persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_6
rappresentanti legali, alla restituzione e al rimborso delle somme indebitamente prelevate dal conto personale dell'Avv. , per effetto Pt_1
delle illecite operazioni, per l'ammontare di € 73.108,54 e di € 63.714,38, oltre interessi e accessori, e risarcimento danni, per l'ammontare di €
100.000,00. 7) Condannare in solido i convenuti al rimborso delle spese e compensi del giudizio”.
A sostegno della pretesa l'attore deduceva che con due atti di costituzione di pegno regolare datati 11.7.2008 e 14.7.2008, quale rappresentante legale della “ , cedeva dei titoli rispettivamente a favore di Parte_2
Cooperleasing S.p.A. (oggi Unipol Leasing S.p.A.) e dell' Controparte_4
(oggi ); - che tali titoli erano stati depositati presso la Controparte_3
filiale di Messina di - che la Controparte_1 CP_1
procedeva all'alienazione dei suddetti titoli senza la preventiva e necessaria autorizzazione alla vendita, accreditando in favore di
[...]
gli importi di € 73.108,54 ed € 63.714,28; - che, con Parte_3
missiva del 17.09.2012, aveva “invitato” la a liberare il CP_1
pegno sui titoli in questione, poiché il contratto di leasing stipulato con si era risolto per colpa di quest'ultima e, inoltre, Controparte_3
poiché esso non era debitore bensì creditore della di un importo pari CP_3
ad € 214.000,00; - che la vendita dei titoli fosse illegittima, poiché la
[...]
non aveva seguito le procedure previste dall'art. 2797 c.c.; - che, CP_1
inoltre, la vendita fosse nulla poiché eseguita in violazione dell'accordo tra le parti, delle norme imperative e poiché la società di leasing non poteva richiedere alla la corresponsione del''intero ammontare dei CP_1
titoli, ma solo degli importi dovuti;
che, in ogni caso, con la vendita dei titoli de quibus la avesse violato le disposizioni previste dall'art. CP_1
2744 c.c. 1.1- Si è costituita la Controparte_1
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande
[...]
nuove e dell'eccezione di nullità della vendita, nonché l'inapplicabilità dell'art. 615 c.p.c. e la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Nel merito, contestava la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
1.2- Si è costituita la nella qualità di mandataria Controparte_2
con rappresentanza di sollevando eccezioni Parte_3
analoghe a quelle della e chiedendo che venissero CP_1
dichiarate inammissibili le richieste attoree.
1.3- Il primo Giudice, al''esito della prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI com., c.p.c.
Stante l'assenza di richieste istruttorie, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, concedeva termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Roma ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda dell'attore, ritenendo che non fosse stata specificatamente contestata “la risoluzione del contratto di locazione finanziaria ex art.19 , con obbligo in capo all'utilizzatore della riconsegna del bene e il pagamento della morosità, con conseguente diritto della concedente a chiedere la escussione dei pegni del 14.07.2008”.
Relativamente alla natura del contratto di pegno sottoscritto in data
14.7.2008 dall'odierno appellante, il Giudice di prime cure, in ragione delle clausole contrattuali, ha ritenuto che con tale contratto le parti si fossero accordate per costituire un pegno irregolare. La natura irregolare del pegno si evince, soprattutto, dall'inciso “In qualsiasi ipotesi di inadempienza, a qualsiasi causa dovuta, come pure in ipotesi di risoluzione contrattuale, la è autorizzata, ogni eccezione Controparte_4 rimossa, a richiedere alla senza particolari Controparte_1
formalità, la messa a disposizione degli importi dovuti: questa procederà alla vendita di quanto costituito in pegno, nelle forme di legge, versandone
a il ricavato, essendo ora per allora da noi liberata Controparte_4
da ogni responsabilità”. Pertanto, accertata la natura irregolare del contratto di pegno, il Tribunale ha ritenuto legittime tutte le operazioni di vendita dei titoli oggetto del contratto stesso e ha rigettato tutte le domande di parte attrice, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite in favore di e gestione crediti, nella sua CP_1 Contr
qualità di mandataria con rappresentanza di . Controparte_3
2. Il giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata da con atto di appello alla Parte_1
cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “PRIMO MOTIVO D'APPELLO — NULLITÀ DELLA SENTENZA
PER ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE”. Il
Tribunale ha erroneamente ritenuto che le parti abbiano stipulato un contratto di pegno irregolare (art. 1851 c.c.), nel quale il debitore trasferisce alla la facoltà di disporre del relativo diritto, con il CP_1
trasferimento della proprietà del bene, dato in pegno, e non la semplice custodia. In particolare, il Tribunale ha affermato che la natura irregolare del pegno sarebbe ricavabile dalla lettura dei punti 1) 3) e 4) del contratto sottoscritto in data 14.7.2008 e, soprattutto, dall'inciso “la
[...] è autorizzata a richiedere alla la messa a Controparte_4 CP_1
disposizione degli importi dovuti: questa procederà alla vendita di quanto costituito in pegno nelle forme di legge”. Invero, dalla lettura del contratto si evince agevolmente la natura regolare del pegno, posto che si fa espresso riferimento agli articoli 2796-2798 c.c., che regolano la vendita del pegno regolare, ed essendo prevista la vendita nelle forme di legge. Il
Giudice di prime cure ha affermato che “nel pegno irregolare le somme di danaro e di titoli, depositati presso il creditore, diventano - diversamente che nel pegno regolare - di proprietà dello stesso creditore, e il soddisfacimento di quest'ultimo non avviene mediante il meccanismo di cui agli articoli da 2796 a 2798 c.c., che presuppone l'altruità delle cose ricevute in pegno”. Tuttavia, nel caso di specie, i titoli costituiti in pegno non sono stati trasferiti presso il creditore ma soltanto affidati in custodia alla , restando nella disponibilità dell'avv. , a CP_1 Pt_1
dimostrazione della natura regolare del pegno.
“SECONDO MOTIVO DI APPELLO — ERRONEO ACCOGLIMENTO
DELL'ECCEZIONE DI TARDIVITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI
OPPOSIZIONE ALLA VENDITA”. Il Tribunale ha erroneamente accolto l'eccezione di tardività e inammissibilità dell'opposizione proposta dall'avv. , sostenendo che lo stesso non avesse più interesse a Pt_1
recuperare le somme delle quali la si è indebitamente appropriata CP_1
in ragione dell'avvenuta vendita e conseguente versamento del corrispettivo al creditore. Invero, l'odierno appellante ha notificato l'atto di opposizione soltanto dopo la vendita dei titoli in quanto il creditore non gli ha notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, l'intimazione a pagare il debito, avvertendolo che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla vendita.
Per quanto concerne la sollevata eccezione di inapplicabilità dell'art. 616
c.p.c. e di carenza di interesse ad agire, il Giudice di prime cure non ha considerato che la citazione inizialmente proposta innanzi al Tribunale di
Messina non costituisse una semplice opposizione all'esecuzione, quanto una domanda di restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto personale dell'Avv. senza la preventiva autorizzazione del Pt_1
legittimo proprietario e senza l'osservanza della procedura di cui all'art. 2797 c.c. In tal caso, non è corretto qualificare l'atto di citazione come opposizione all'esecuzione, in quanto l'esecuzione non è avvenuta, dovendosi piuttosto qualificarlo come opposizione alla vendita dei titoli.
“TERZO MOTIVO DI APPELLO — NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE”. Il Tribunale ha ignorato il rinvio, contenuto nel contratto di pegno e citato nella stessa sentenza, alla procedura di cui agli artt. 2796-2798 c.c., il quale dispone che “la procederà alla vendita di quanto costituito in CP_1
pegno, nelle forme di legge”.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO — ERRONEO ACCOGLIMENTO
DELL'ECCEZIONE DI TARDIVITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI
OPPOSIZIONE ALLA VENDITA”.
“QUINTO MOTIVO DI APPELLO — OMESSA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ ED
ILLEGITTIMITÀ DELL'OPERAZIONE DI VENDITA”. “SESTO MOTIVO DI APPELLO — ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL
CONTRATTO DI PEGNO”.
“SETTIMO MOTIVO DI APPELLO — ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE DI
LITE”.
L'appellante ha quindi cosi concluso: “1) Annullare la sentenza n.13085/18 del Tribunale di Roma, pronunciata nel giudizio n. 20510/2015 R.G., vertente tra le parti, pubblicata il 26.6.2018, per i motivi esposti in narrativa;
2) Condannare la ad accreditare gli importi di CP_1
€uro 73.108,54 e di €uro 63.714,38, prelevati senza alcuna autorizzazione del legittimo proprietario o del Giudice dal deposito a custodia n.41959, ed arbitrariamente versati sul c/c n.990002198 della , e le somme CP_3
ricavate dalla vendita dei titoli di proprietà dell'Avv. del Parte_1
4.10.2012, sul conto corrente n.2889 della di Messina, CP_1
intestato al suddetto proprietario dei titoli. 3) Condannare in solido le
Banche convenute ( Controparte_1
e ex , alla
[...] Controparte_2 CP_3 Parte_3
restituzione all'Avv. delle somme delle quali si sono indebitamente Pt_1
appropriate, per l'ammontare complessivo di €uro 136.822,92, e al rimborso delle somme indebitamente prelevate dal conto personale dell'Avv. , per effetto delle illecite operazioni bancarie del 4.10.2012. Pt_1
4) Condannare in solido i convenuti al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione delle somme indebitamente riscosse con le illecite operazioni del 4.10.2012, a decorrere dalla suddetta data fino al soddisfo. 5) Condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art.2043 c.c. per il fatto illecito, doloso (appropriazione indebita) o colposo, consistente nell'indebita appropriazione delle somme, per colpa dovuta all'inosservanza degli artt.2796, 2797, 2798, 1325, 1418, 2744,
1851 c.c., conseguente alle illecite operazioni bancarie, per l'ammontare di
€uro 100.000,00, o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà dovuta, tenuto conto, tra l'altro, della mancata percezione dei rendimenti dei titoli tenuto conto del rendimento del 4,25% risultante dalla operazione bancaria incriminata, dal 4.10.2012 al 28.2.2018 (che ammonta ad €
31.448,65) oltre interessi successivi alla suddetta data. 6) Condannare in solido i convenuti al rimborso delle spese e compensi del giudizio. 7)
Condannare in solido i convenuti, ai sensi dell'art. 96 capov. c.p.c., ai maggiori danni (da liquidarsi di ufficio), anche perché la ha CP_1
proceduto alla vendita, senza l'osservanza delle norme cogenti previste dagli artt.2796 e 2797 c.c., e senza la normale prudenza. 8) Ritenere e dichiarare che la non poteva procedere alla vendita dei titoli CP_1
di proprietà dell'Avv. , né per conto dello stesso Avv. , senza Pt_1 Pt_1
la sua autorizzazione o l'autorizzazione del Magistrato, e pertanto la suddetta vendita è nulla, ai sensi dell'art.1325 c.c., per la mancanza del consenso del legittimo proprietario. 9) Ritenere e dichiarare che le somme ricavate dalla vendita dei titoli di proprietà dell'Avv. dovevano Pt_1
essere versate nel conto corrente dello stesso Avv. . 10) Ritenere e Pt_1
dichiarare illegittima l'operazione bancaria, consistente nella vendita dei titoli del deposito n. 41959, intestati al sottoscritto Avv. per Parte_1 l'importo di € 73.108,54, e per l'importo di € 63.714,38, effettuata senza la preventiva autorizzazione del legittimo proprietario o del Giudice, senza
l'osservanza della procedura prevista dagli artt.2796, 2797 e 2798 c.c.. 11)
Dichiarare anche d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. la nullità anzi,
l'inesistenza della vendita dei titoli di proprietà dell'Avv. , ai sensi Pt_1
del comb. disp. degli artt. 1418, 1325, 2796 e 2797 c.c., per violazione del divieto del patto commissorio, ai sensi degli artt.2744, 1344, 1418, 1421
c.c., e condannare in solido i convenuti alla restituzione delle somme illegittimamente prelevate dal conto titoli dell'Avv. e ricavate dalla Pt_1
vendita radicalmente nulla, per la mancanza del consenso e per
l'inosservanza delle forme previste dalla legge (in particolare dall'art. 2797
c.c.), per il pegno regolare. 12) Ritenere e dichiarare illegittimo
l'accreditamento delle somme di € 73.108,54 ed € 63.714,38 sul c.c.
n.990002198, non intestato all'istante, senza alcuna preventiva autorizzazione dell'Avv. , proprietario delle suddette Parte_1
somme, o del Giudice, ai sensi dell'art.2798 c.c.. 13) Condannare in solido gli appellati al risarcimento dei danni per equivalente e alla restituzione delle somme indebitamente prelevate e ai danni da lucro cessante, ai sensi degli artt.2043 e 1223 c.c. e dell'art.43 c.p. per violazione dell'art.2797 c.c.
e di tutte le altre norme citate: artt. 2796-2797-2798 c.c. – 1421 c.c. – 1418
c.c. – 1243 c.c. – 2744 c.c. – 2043 c.c. – 1851 c.c. – 1325 c.c. – 1849 c.c. –
1325 c.c. – 1223 c.c. – 1224 c.c. - 1344 c.c. – 832 c.c. – 43 c.p. – 646 c.p.. 14)
Condannare le Banche appellate a restituire le spese del giudizio, liquidate dalla sentenza impugnata, indebitamente riscosse, in base all'efficacia esecutiva della sentenza, oltre interessi dal momento in cui sono state percepite”.
2.1- Si costituiva la eccependo, in via Parte_3
preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.,
l'inammissibilità delle domande nuove proposte per violazione dell'art. 345
c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza si sensi dell'art. 348 c.p.c.. Nel merito, ha contestato i motivi di appello in quanto infondati in fatto e in diritto.
2.2- Si costituiva la Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per
[...]
violazione dell'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità delle domande nuove proposte per violazione dell'art. 345 c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza si sensi dell'art. 348 c.p.c. Nel merito, ha contestato i motivi di appello in quanto infondati in fatto e in diritto.
2.3- Si costituiva la Controparte_7
, in sostituzione della
[...] Controparte_1
a seguito di un contratto di cessione del ramo d'azienda
[...]
all'interno del quale è ricompreso il rapporto giuridico oggetto del presente giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità delle domande nuove proposte per violazione dell'art. 345 c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza si sensi dell'art. 348 c.p.c. Nel merito, ha contestato i motivi di appello in quanto infondati in fatto e in diritto. 2.3- Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del
3.04.2025 la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§3- La decisione della Corte
Preliminarmente, va parzialmente accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti appellate in ordine alle domande nuove proposte con l'atto di citazione in appello. In particolare, deve dichiararsi inammissibile la domanda risarcitoria fondata sull'art. 2043 c.c. e sul richiamo alle fattispecie penalmente rilevanti di cui agli artt. 646 e 43 c.p. (punti 5 e 13 conclusioni). Tale richiesta, invero, si basa su una causa petendi del tutto nuova rispetto a quella fatta valere in primo grado, dove il risarcimento era stato domandato unicamente quale conseguenza della nullità e dell'illegittimità delle operazioni bancarie. In appello, invece, l'attore ha prospettato una diversa fonte di responsabilità, di natura extracontrattuale e addirittura penale, con conseguente ampliamento inammissibile del thema decidendum. Restano invece ammissibili le ulteriori specificazioni svolte dall'appellante (quali la quantificazione più dettagliata degli interessi e rivalutazione, la richiesta di accredito su uno specifico conto, la qualificazione della vendita come inesistente oltre che nulla, nonché la domanda di restituzione delle spese esecutivamente corrisposte), trattandosi di mere precisazioni o conseguenze immediate delle domande già proposte in primo grado.
Nel merito, l'appello è infondato e non merita condivisione. L'appellante con i motivi di appello di cui si è detto, non è riuscito a scalfire e superare la congrua valutazione del primo giudice, il quale, alla luce clausole contrattuali, ha ritenuto che il contratto di pegno avesse natura irregolare e, conseguentemente, ha affermato la legittimità delle operazioni di vendita.
In via preliminare, occorre considerare che il contratto di pegno irregolare
(art.1851 c.c.) costituisce una particolare forma di pegno, avente ad oggetto beni fungibili, quali denaro, merci o titoli. A differenza che nel contratto di pegno regolare, in cui il creditore acquisisce solo il possesso del bene dato in garanzia, nel pegno irregolare il creditore acquisisce sia il possesso che la proprietà delle cose fungibili, con possibilità di utilizzare o vendere i beni, fermo restando l'obbligo di restituire al debitore la parte del valore che eccede l'ammontare dei crediti garantiti. Per giurisprudenza costante, posto che la mera indicazione del nomen iuris (nel caso di specie mancante) non è determinante, si afferma che qualora “il debitore, a garanzia dell'adempimento della sua obbligazione, vincoli al suo creditore un titolo di credito o un documenti di legittimazione individuati e gli conferisca anche la facoltà di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno regolare (artt. 1997 e 2784 cod. civ.) e si rientra nella disciplina, delineata dal predetto art. 1851, del pegno irregolare (…)” (Cass.,
n. 7563/2011; Cass., n. 5845/2000; Cass., n. 5592/96).
Nel caso di specie, il primo, il terzo ed il sesto motivo di appello devono essere esaminati congiuntamente, contestando gli stessi la qualificazione operata dal Giudice di prime cure del contratto di pegno come irregolare.
In primo luogo, come correttamente rilevato dal Tribunale di Roma, dalla lettura dei punti 1), 3) e 4) del contratto sottoscritto in data 14.07.2008, e in particolare dall'inciso “In qualsiasi ipotesi di inadempienza, a qualsiasi causa dovuta, come pure in ipotesi di risoluzione contrattuale, la
[...]
è autorizzata, ogni eccezione rimossa, a richiedere alla Controparte_4
senza particolari formalità, la messa a Controparte_1
disposizione degli importi dovuti: questa procederà alla vendita di quanto costituito in pegno, nelle forme di legge, versandone a Controparte_4
il ricavato, essendo ora per allora da noi liberata da ogni
[...] responsabilità”, si evince la natura irregolare del pegno, atteso che la
[...]
(già aveva facoltà di disporre Parte_3 Controparte_4
del relativo diritto tramite semplice richiesta alla depositaria
[...]
. CP_1
In secondo luogo, il riferimento contenuto nel contratto al preavviso di cinque giorni prima della vendita non deve essere inteso, come sostiene l'appellante, quale rinvio espresso al termine previsto dall'art. 2797 c.c., bensì quale termine convenzionale stabilito dalle parti in via derogatoria rispetto a tale norma, la quale, altrimenti, sarebbe stata semplicemente richiamata.
Dalla lettura del contratto in esame, inoltre, si evince chiaramente l'esistenza di un obbligo in capo alla di procedere alla CP_1
vendita dei titoli e di versare il ricavato a favore di , Controparte_3
su mera richiesta di quest'ultima, senza particolari formalità. Pertanto, dalle pattuizioni contrattuali risulta chiaro che le parti abbiano espressamente escluso il rispetto delle particolari formalità disposte dall'art. 2797 c.c.
Per quanto concerne invece la censura relativa alla violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.), posto che la costituzione del pegno per cui è causa rientra nel novero dei pegni irregolari, rispetto ai quali non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2797 c.c., bensì quella di cui all'art. 1851 c.c., non è configurabile alcuna violazione dell'art. 2744 c.c.
Invero, come condivisibilmente posto in evidenza nella sentenza impugnata, se “l'attribuzione definitiva dei beni al creditore avviene al valore che essi hanno alla scadenza dei crediti, con l'obbligo della banca di restituire l'eventuale eccedenza, non ricorrono gli estremi del patto commissorio e non trova applicazione l'art. 2744 cc.”.
Pertanto, i suddetti motivi di appello vanno disattesi.
Altresì, vanno disattesi il secondo ed il quarto motivo di impugnazione, relativi all'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità e tardività dell'atto di opposizione alla vendita. In particolare, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. “può essere esperita senza alcun termine di preclusione fino a che non sia esaurito il processo esecutivo e cioè fino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione con la distribuzione del ricavato” (Cass., n. 5077/2001). Nel caso oggetto di giudizio, dalla documentazione allegata in atti, nonché dalla nota informativa del 5.10.12, risulta che l'avv. fosse stato prontamente informato che la Pt_1 CP_1
avrebbe proceduto a porre in vendita i titoli in questione. Pertanto, avvenuto il decorso del termine preclusivo processuale, l'azione di opposizione risulta tardivamente proposta, essendo intervenuta successivamente alla vendita dei titoli oggetto di causa e al versamento del corrispettivo al creditore, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure.
Occorre sottolineare, inoltre, che al momento dell'esperimento dell'opposizione all'esecuzione l'avv. non avesse più un interesse Pt_1
ad agire, in quanto l'opposizione all'esecuzione è volta a interrompere un'esecuzione qualora il debitore contesti il diritto del creditore a procedere con l'esecuzione forzata. Nella fattispecie concreta, i titoli erano già stati venduti e, pertanto, una eventuale pronuncia di accoglimento della domanda sarebbe inutiliter data, non potendo la stessa incidere sulle operazioni già effettuate e dunque spiegare effetti positivi concreti a favore dell'opponente.
Accertata la natura irregolare del contratto di pegno, quanto detto dimostra la legittimità di tutte le operazioni di vendita dei titoli, con conseguente rigetto del quinto motivo di impugnazione.
Rimane assorbito il settimo motivo di appello, relativo alla statuizione di condanna alle spese di lite.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza nei confronti dell'appellante e vanno liquidate come da Parte_1 dispositivo, in misura corrispondente ai minimi tariffari vigenti, con espunzione della fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio
2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità
2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in €
6.496,10 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater
DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025. Il Giudice relatore Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente Mariarosaria Budetta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
V^ SEZIONE CIVILE
Nella seguente composizione:
dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato ai Parte_1 C.F._1
fini del presente giudizio in Messina, Via San Sebastiano n.10, presso lo studio dell'Avv. Erika Salonia, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce allegata all'atto di citazione in appello.
Appellante contro
Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Messina, Via A. Martino, P.IVA_1
n.112, presso lo studio dell'Avv. Piero Ruggeri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione.
Appellata nonché contro
Controparte_2
(C.F. , nella sua qualità di mandataria con
[...] P.IVA_2
rappresentanza di (già , Controparte_3 Controparte_4
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Borza ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Marco Mostarda, sito in Roma, P.zza
G. Mazzini, n.27, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello.
Appellata
Nella causa civile avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n.
13085/2018 del Tribunale ordinario di Roma, pubblicata in data
26.06.2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Giudizio di primo grado
§1- A seguito di provvedimento del 22.12.2014, con il quale il Tribunale di
Messina dichiarava la propria incompetenza per territorio, con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la Controparte_1
(d'ora in poi anche ) e la
[...] CP_1 [...] (d'ora in poi anche Controparte_5
, nella sua qualità di mandataria con rappresentanza Controparte_2
di (già al fine di sentire Controparte_3 Controparte_4
accogliere dal Tribunale di Roma le seguenti conclusioni:
“1) Ritenere e dichiarare illegittima l'operazione bancaria, consistente nella vendita dei titoli del deposito n. 41959, intestati al sottoscritto Avv. Pt_1
per l'importo di € 73.108,54, e per l'importo di € 63.714,38,
[...]
effettuata senza la preventiva autorizzazione del legittimo proprietario e senza l'osservanza della procedura prevista dall'art. 2797 c.c.. 2) Dichiarare anche d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. la nullità della vendita dei titoli di proprietà dell'Avv. , ai sensi comb. disp. degli artt. 1418, 1325, 2796 Pt_1
e 2797 c.c., e dell'atto costitutivo di pegno per violazione del divieto del patto commissorio, ai sensi degli artt. 2744, 1344, 1418, 1421 c.c., e condannare in solido i convenuti alla restituzione delle somme illegittimamente prelevate dal conto titoli dell'Avv. e ricavate dalla Pt_1
vendita radicalmente nulla per la mancanza del consenso e per
l'inosservanza delle forme previste dalla legge (in particolare dell'art. 2797
c.c.). 3) Ritenere e dichiarare illegittimo l'accreditamento delle somme di €
73.108,54 ed € 63.714,38 sul c.c. n. 9990002198, non intestato all'istante, senza alcuna preventiva autorizzazione dell'Avv. , Parte_1
proprietario delle suddette somme. 4) Ritenere e dichiarare che la CP_3
non era autorizzata ad effettuare né a richiedere l'operazione di vendita dei titoli dell'Avv. , né a incassare le somme, anche perché non vanta Pt_1
alcun credito nei confronti del sottoscritto, né nei confronti della “ Parte_2
, che è invece creditrice nei confronti della della somma di €
[...] CP_3
214.000,00, (a titolo di rimborso dei canoni riscossi) oltre il risarcimento dei danni e le altre somme per l'ammontare di € 240.000,00 riscosse dalla
per conto della ”, quale prezzo di vendita dell'imbarcazione. CP_3 Parte_2
5) Ritenere e dichiarare che la non ha il diritto di prelevare CP_1
alcuna somma dal deposito di custodia n. 41959, senza l'autorizzazione del sottoscritto, proprietario del deposito. 6) Condannare in solido la
[...]
e la in persona dei rispettivi Controparte_1 Controparte_6
rappresentanti legali, alla restituzione e al rimborso delle somme indebitamente prelevate dal conto personale dell'Avv. , per effetto Pt_1
delle illecite operazioni, per l'ammontare di € 73.108,54 e di € 63.714,38, oltre interessi e accessori, e risarcimento danni, per l'ammontare di €
100.000,00. 7) Condannare in solido i convenuti al rimborso delle spese e compensi del giudizio”.
A sostegno della pretesa l'attore deduceva che con due atti di costituzione di pegno regolare datati 11.7.2008 e 14.7.2008, quale rappresentante legale della “ , cedeva dei titoli rispettivamente a favore di Parte_2
Cooperleasing S.p.A. (oggi Unipol Leasing S.p.A.) e dell' Controparte_4
(oggi ); - che tali titoli erano stati depositati presso la Controparte_3
filiale di Messina di - che la Controparte_1 CP_1
procedeva all'alienazione dei suddetti titoli senza la preventiva e necessaria autorizzazione alla vendita, accreditando in favore di
[...]
gli importi di € 73.108,54 ed € 63.714,28; - che, con Parte_3
missiva del 17.09.2012, aveva “invitato” la a liberare il CP_1
pegno sui titoli in questione, poiché il contratto di leasing stipulato con si era risolto per colpa di quest'ultima e, inoltre, Controparte_3
poiché esso non era debitore bensì creditore della di un importo pari CP_3
ad € 214.000,00; - che la vendita dei titoli fosse illegittima, poiché la
[...]
non aveva seguito le procedure previste dall'art. 2797 c.c.; - che, CP_1
inoltre, la vendita fosse nulla poiché eseguita in violazione dell'accordo tra le parti, delle norme imperative e poiché la società di leasing non poteva richiedere alla la corresponsione del''intero ammontare dei CP_1
titoli, ma solo degli importi dovuti;
che, in ogni caso, con la vendita dei titoli de quibus la avesse violato le disposizioni previste dall'art. CP_1
2744 c.c. 1.1- Si è costituita la Controparte_1
, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle domande
[...]
nuove e dell'eccezione di nullità della vendita, nonché l'inapplicabilità dell'art. 615 c.p.c. e la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Nel merito, contestava la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
1.2- Si è costituita la nella qualità di mandataria Controparte_2
con rappresentanza di sollevando eccezioni Parte_3
analoghe a quelle della e chiedendo che venissero CP_1
dichiarate inammissibili le richieste attoree.
1.3- Il primo Giudice, al''esito della prima udienza, verificata la regolarità del contraddittorio, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI com., c.p.c.
Stante l'assenza di richieste istruttorie, il Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, concedeva termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Roma ha definito la causa con la sentenza qui impugnata, che ha rigettato la domanda dell'attore, ritenendo che non fosse stata specificatamente contestata “la risoluzione del contratto di locazione finanziaria ex art.19 , con obbligo in capo all'utilizzatore della riconsegna del bene e il pagamento della morosità, con conseguente diritto della concedente a chiedere la escussione dei pegni del 14.07.2008”.
Relativamente alla natura del contratto di pegno sottoscritto in data
14.7.2008 dall'odierno appellante, il Giudice di prime cure, in ragione delle clausole contrattuali, ha ritenuto che con tale contratto le parti si fossero accordate per costituire un pegno irregolare. La natura irregolare del pegno si evince, soprattutto, dall'inciso “In qualsiasi ipotesi di inadempienza, a qualsiasi causa dovuta, come pure in ipotesi di risoluzione contrattuale, la è autorizzata, ogni eccezione Controparte_4 rimossa, a richiedere alla senza particolari Controparte_1
formalità, la messa a disposizione degli importi dovuti: questa procederà alla vendita di quanto costituito in pegno, nelle forme di legge, versandone
a il ricavato, essendo ora per allora da noi liberata Controparte_4
da ogni responsabilità”. Pertanto, accertata la natura irregolare del contratto di pegno, il Tribunale ha ritenuto legittime tutte le operazioni di vendita dei titoli oggetto del contratto stesso e ha rigettato tutte le domande di parte attrice, con condanna della stessa al pagamento delle spese di lite in favore di e gestione crediti, nella sua CP_1 Contr
qualità di mandataria con rappresentanza di . Controparte_3
2. Il giudizio di appello
La sentenza è stata impugnata da con atto di appello alla Parte_1
cui integrale lettura si rinvia quale parte necessaria della presente decisione, sulla scorta dei motivi rubricati e in estrema sintesi individuabili come segue: “PRIMO MOTIVO D'APPELLO — NULLITÀ DELLA SENTENZA
PER ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE”. Il
Tribunale ha erroneamente ritenuto che le parti abbiano stipulato un contratto di pegno irregolare (art. 1851 c.c.), nel quale il debitore trasferisce alla la facoltà di disporre del relativo diritto, con il CP_1
trasferimento della proprietà del bene, dato in pegno, e non la semplice custodia. In particolare, il Tribunale ha affermato che la natura irregolare del pegno sarebbe ricavabile dalla lettura dei punti 1) 3) e 4) del contratto sottoscritto in data 14.7.2008 e, soprattutto, dall'inciso “la
[...] è autorizzata a richiedere alla la messa a Controparte_4 CP_1
disposizione degli importi dovuti: questa procederà alla vendita di quanto costituito in pegno nelle forme di legge”. Invero, dalla lettura del contratto si evince agevolmente la natura regolare del pegno, posto che si fa espresso riferimento agli articoli 2796-2798 c.c., che regolano la vendita del pegno regolare, ed essendo prevista la vendita nelle forme di legge. Il
Giudice di prime cure ha affermato che “nel pegno irregolare le somme di danaro e di titoli, depositati presso il creditore, diventano - diversamente che nel pegno regolare - di proprietà dello stesso creditore, e il soddisfacimento di quest'ultimo non avviene mediante il meccanismo di cui agli articoli da 2796 a 2798 c.c., che presuppone l'altruità delle cose ricevute in pegno”. Tuttavia, nel caso di specie, i titoli costituiti in pegno non sono stati trasferiti presso il creditore ma soltanto affidati in custodia alla , restando nella disponibilità dell'avv. , a CP_1 Pt_1
dimostrazione della natura regolare del pegno.
“SECONDO MOTIVO DI APPELLO — ERRONEO ACCOGLIMENTO
DELL'ECCEZIONE DI TARDIVITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI
OPPOSIZIONE ALLA VENDITA”. Il Tribunale ha erroneamente accolto l'eccezione di tardività e inammissibilità dell'opposizione proposta dall'avv. , sostenendo che lo stesso non avesse più interesse a Pt_1
recuperare le somme delle quali la si è indebitamente appropriata CP_1
in ragione dell'avvenuta vendita e conseguente versamento del corrispettivo al creditore. Invero, l'odierno appellante ha notificato l'atto di opposizione soltanto dopo la vendita dei titoli in quanto il creditore non gli ha notificato, a mezzo di ufficiale giudiziario, l'intimazione a pagare il debito, avvertendolo che, in mancanza, si sarebbe proceduto alla vendita.
Per quanto concerne la sollevata eccezione di inapplicabilità dell'art. 616
c.p.c. e di carenza di interesse ad agire, il Giudice di prime cure non ha considerato che la citazione inizialmente proposta innanzi al Tribunale di
Messina non costituisse una semplice opposizione all'esecuzione, quanto una domanda di restituzione delle somme indebitamente prelevate dal conto personale dell'Avv. senza la preventiva autorizzazione del Pt_1
legittimo proprietario e senza l'osservanza della procedura di cui all'art. 2797 c.c. In tal caso, non è corretto qualificare l'atto di citazione come opposizione all'esecuzione, in quanto l'esecuzione non è avvenuta, dovendosi piuttosto qualificarlo come opposizione alla vendita dei titoli.
“TERZO MOTIVO DI APPELLO — NULLITÀ DELLA SENTENZA PER
ERRONEITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE”. Il Tribunale ha ignorato il rinvio, contenuto nel contratto di pegno e citato nella stessa sentenza, alla procedura di cui agli artt. 2796-2798 c.c., il quale dispone che “la procederà alla vendita di quanto costituito in CP_1
pegno, nelle forme di legge”.
QUARTO MOTIVO DI APPELLO — ERRONEO ACCOGLIMENTO
DELL'ECCEZIONE DI TARDIVITÀ E INAMMISSIBILITÀ DELL'ATTO DI
OPPOSIZIONE ALLA VENDITA”.
“QUINTO MOTIVO DI APPELLO — OMESSA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ ED
ILLEGITTIMITÀ DELL'OPERAZIONE DI VENDITA”. “SESTO MOTIVO DI APPELLO — ERRONEA QUALIFICAZIONE DEL
CONTRATTO DI PEGNO”.
“SETTIMO MOTIVO DI APPELLO — ERRONEA CONDANNA ALLE SPESE DI
LITE”.
L'appellante ha quindi cosi concluso: “1) Annullare la sentenza n.13085/18 del Tribunale di Roma, pronunciata nel giudizio n. 20510/2015 R.G., vertente tra le parti, pubblicata il 26.6.2018, per i motivi esposti in narrativa;
2) Condannare la ad accreditare gli importi di CP_1
€uro 73.108,54 e di €uro 63.714,38, prelevati senza alcuna autorizzazione del legittimo proprietario o del Giudice dal deposito a custodia n.41959, ed arbitrariamente versati sul c/c n.990002198 della , e le somme CP_3
ricavate dalla vendita dei titoli di proprietà dell'Avv. del Parte_1
4.10.2012, sul conto corrente n.2889 della di Messina, CP_1
intestato al suddetto proprietario dei titoli. 3) Condannare in solido le
Banche convenute ( Controparte_1
e ex , alla
[...] Controparte_2 CP_3 Parte_3
restituzione all'Avv. delle somme delle quali si sono indebitamente Pt_1
appropriate, per l'ammontare complessivo di €uro 136.822,92, e al rimborso delle somme indebitamente prelevate dal conto personale dell'Avv. , per effetto delle illecite operazioni bancarie del 4.10.2012. Pt_1
4) Condannare in solido i convenuti al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione delle somme indebitamente riscosse con le illecite operazioni del 4.10.2012, a decorrere dalla suddetta data fino al soddisfo. 5) Condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art.2043 c.c. per il fatto illecito, doloso (appropriazione indebita) o colposo, consistente nell'indebita appropriazione delle somme, per colpa dovuta all'inosservanza degli artt.2796, 2797, 2798, 1325, 1418, 2744,
1851 c.c., conseguente alle illecite operazioni bancarie, per l'ammontare di
€uro 100.000,00, o nella maggiore o minore somma che il Tribunale riterrà dovuta, tenuto conto, tra l'altro, della mancata percezione dei rendimenti dei titoli tenuto conto del rendimento del 4,25% risultante dalla operazione bancaria incriminata, dal 4.10.2012 al 28.2.2018 (che ammonta ad €
31.448,65) oltre interessi successivi alla suddetta data. 6) Condannare in solido i convenuti al rimborso delle spese e compensi del giudizio. 7)
Condannare in solido i convenuti, ai sensi dell'art. 96 capov. c.p.c., ai maggiori danni (da liquidarsi di ufficio), anche perché la ha CP_1
proceduto alla vendita, senza l'osservanza delle norme cogenti previste dagli artt.2796 e 2797 c.c., e senza la normale prudenza. 8) Ritenere e dichiarare che la non poteva procedere alla vendita dei titoli CP_1
di proprietà dell'Avv. , né per conto dello stesso Avv. , senza Pt_1 Pt_1
la sua autorizzazione o l'autorizzazione del Magistrato, e pertanto la suddetta vendita è nulla, ai sensi dell'art.1325 c.c., per la mancanza del consenso del legittimo proprietario. 9) Ritenere e dichiarare che le somme ricavate dalla vendita dei titoli di proprietà dell'Avv. dovevano Pt_1
essere versate nel conto corrente dello stesso Avv. . 10) Ritenere e Pt_1
dichiarare illegittima l'operazione bancaria, consistente nella vendita dei titoli del deposito n. 41959, intestati al sottoscritto Avv. per Parte_1 l'importo di € 73.108,54, e per l'importo di € 63.714,38, effettuata senza la preventiva autorizzazione del legittimo proprietario o del Giudice, senza
l'osservanza della procedura prevista dagli artt.2796, 2797 e 2798 c.c.. 11)
Dichiarare anche d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. la nullità anzi,
l'inesistenza della vendita dei titoli di proprietà dell'Avv. , ai sensi Pt_1
del comb. disp. degli artt. 1418, 1325, 2796 e 2797 c.c., per violazione del divieto del patto commissorio, ai sensi degli artt.2744, 1344, 1418, 1421
c.c., e condannare in solido i convenuti alla restituzione delle somme illegittimamente prelevate dal conto titoli dell'Avv. e ricavate dalla Pt_1
vendita radicalmente nulla, per la mancanza del consenso e per
l'inosservanza delle forme previste dalla legge (in particolare dall'art. 2797
c.c.), per il pegno regolare. 12) Ritenere e dichiarare illegittimo
l'accreditamento delle somme di € 73.108,54 ed € 63.714,38 sul c.c.
n.990002198, non intestato all'istante, senza alcuna preventiva autorizzazione dell'Avv. , proprietario delle suddette Parte_1
somme, o del Giudice, ai sensi dell'art.2798 c.c.. 13) Condannare in solido gli appellati al risarcimento dei danni per equivalente e alla restituzione delle somme indebitamente prelevate e ai danni da lucro cessante, ai sensi degli artt.2043 e 1223 c.c. e dell'art.43 c.p. per violazione dell'art.2797 c.c.
e di tutte le altre norme citate: artt. 2796-2797-2798 c.c. – 1421 c.c. – 1418
c.c. – 1243 c.c. – 2744 c.c. – 2043 c.c. – 1851 c.c. – 1325 c.c. – 1849 c.c. –
1325 c.c. – 1223 c.c. – 1224 c.c. - 1344 c.c. – 832 c.c. – 43 c.p. – 646 c.p.. 14)
Condannare le Banche appellate a restituire le spese del giudizio, liquidate dalla sentenza impugnata, indebitamente riscosse, in base all'efficacia esecutiva della sentenza, oltre interessi dal momento in cui sono state percepite”.
2.1- Si costituiva la eccependo, in via Parte_3
preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.,
l'inammissibilità delle domande nuove proposte per violazione dell'art. 345
c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza si sensi dell'art. 348 c.p.c.. Nel merito, ha contestato i motivi di appello in quanto infondati in fatto e in diritto.
2.2- Si costituiva la Controparte_1
eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per
[...]
violazione dell'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità delle domande nuove proposte per violazione dell'art. 345 c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza si sensi dell'art. 348 c.p.c. Nel merito, ha contestato i motivi di appello in quanto infondati in fatto e in diritto.
2.3- Si costituiva la Controparte_7
, in sostituzione della
[...] Controparte_1
a seguito di un contratto di cessione del ramo d'azienda
[...]
all'interno del quale è ricompreso il rapporto giuridico oggetto del presente giudizio, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., l'inammissibilità delle domande nuove proposte per violazione dell'art. 345 c.p.c. e l'inammissibilità dell'appello per manifesta infondatezza si sensi dell'art. 348 c.p.c. Nel merito, ha contestato i motivi di appello in quanto infondati in fatto e in diritto. 2.3- Non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, all'udienza del
3.04.2025 la causa veniva assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
§3- La decisione della Corte
Preliminarmente, va parzialmente accolta l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti appellate in ordine alle domande nuove proposte con l'atto di citazione in appello. In particolare, deve dichiararsi inammissibile la domanda risarcitoria fondata sull'art. 2043 c.c. e sul richiamo alle fattispecie penalmente rilevanti di cui agli artt. 646 e 43 c.p. (punti 5 e 13 conclusioni). Tale richiesta, invero, si basa su una causa petendi del tutto nuova rispetto a quella fatta valere in primo grado, dove il risarcimento era stato domandato unicamente quale conseguenza della nullità e dell'illegittimità delle operazioni bancarie. In appello, invece, l'attore ha prospettato una diversa fonte di responsabilità, di natura extracontrattuale e addirittura penale, con conseguente ampliamento inammissibile del thema decidendum. Restano invece ammissibili le ulteriori specificazioni svolte dall'appellante (quali la quantificazione più dettagliata degli interessi e rivalutazione, la richiesta di accredito su uno specifico conto, la qualificazione della vendita come inesistente oltre che nulla, nonché la domanda di restituzione delle spese esecutivamente corrisposte), trattandosi di mere precisazioni o conseguenze immediate delle domande già proposte in primo grado.
Nel merito, l'appello è infondato e non merita condivisione. L'appellante con i motivi di appello di cui si è detto, non è riuscito a scalfire e superare la congrua valutazione del primo giudice, il quale, alla luce clausole contrattuali, ha ritenuto che il contratto di pegno avesse natura irregolare e, conseguentemente, ha affermato la legittimità delle operazioni di vendita.
In via preliminare, occorre considerare che il contratto di pegno irregolare
(art.1851 c.c.) costituisce una particolare forma di pegno, avente ad oggetto beni fungibili, quali denaro, merci o titoli. A differenza che nel contratto di pegno regolare, in cui il creditore acquisisce solo il possesso del bene dato in garanzia, nel pegno irregolare il creditore acquisisce sia il possesso che la proprietà delle cose fungibili, con possibilità di utilizzare o vendere i beni, fermo restando l'obbligo di restituire al debitore la parte del valore che eccede l'ammontare dei crediti garantiti. Per giurisprudenza costante, posto che la mera indicazione del nomen iuris (nel caso di specie mancante) non è determinante, si afferma che qualora “il debitore, a garanzia dell'adempimento della sua obbligazione, vincoli al suo creditore un titolo di credito o un documenti di legittimazione individuati e gli conferisca anche la facoltà di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno regolare (artt. 1997 e 2784 cod. civ.) e si rientra nella disciplina, delineata dal predetto art. 1851, del pegno irregolare (…)” (Cass.,
n. 7563/2011; Cass., n. 5845/2000; Cass., n. 5592/96).
Nel caso di specie, il primo, il terzo ed il sesto motivo di appello devono essere esaminati congiuntamente, contestando gli stessi la qualificazione operata dal Giudice di prime cure del contratto di pegno come irregolare.
In primo luogo, come correttamente rilevato dal Tribunale di Roma, dalla lettura dei punti 1), 3) e 4) del contratto sottoscritto in data 14.07.2008, e in particolare dall'inciso “In qualsiasi ipotesi di inadempienza, a qualsiasi causa dovuta, come pure in ipotesi di risoluzione contrattuale, la
[...]
è autorizzata, ogni eccezione rimossa, a richiedere alla Controparte_4
senza particolari formalità, la messa a Controparte_1
disposizione degli importi dovuti: questa procederà alla vendita di quanto costituito in pegno, nelle forme di legge, versandone a Controparte_4
il ricavato, essendo ora per allora da noi liberata da ogni
[...] responsabilità”, si evince la natura irregolare del pegno, atteso che la
[...]
(già aveva facoltà di disporre Parte_3 Controparte_4
del relativo diritto tramite semplice richiesta alla depositaria
[...]
. CP_1
In secondo luogo, il riferimento contenuto nel contratto al preavviso di cinque giorni prima della vendita non deve essere inteso, come sostiene l'appellante, quale rinvio espresso al termine previsto dall'art. 2797 c.c., bensì quale termine convenzionale stabilito dalle parti in via derogatoria rispetto a tale norma, la quale, altrimenti, sarebbe stata semplicemente richiamata.
Dalla lettura del contratto in esame, inoltre, si evince chiaramente l'esistenza di un obbligo in capo alla di procedere alla CP_1
vendita dei titoli e di versare il ricavato a favore di , Controparte_3
su mera richiesta di quest'ultima, senza particolari formalità. Pertanto, dalle pattuizioni contrattuali risulta chiaro che le parti abbiano espressamente escluso il rispetto delle particolari formalità disposte dall'art. 2797 c.c.
Per quanto concerne invece la censura relativa alla violazione del divieto di patto commissorio (art. 2744 c.c.), posto che la costituzione del pegno per cui è causa rientra nel novero dei pegni irregolari, rispetto ai quali non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 2797 c.c., bensì quella di cui all'art. 1851 c.c., non è configurabile alcuna violazione dell'art. 2744 c.c.
Invero, come condivisibilmente posto in evidenza nella sentenza impugnata, se “l'attribuzione definitiva dei beni al creditore avviene al valore che essi hanno alla scadenza dei crediti, con l'obbligo della banca di restituire l'eventuale eccedenza, non ricorrono gli estremi del patto commissorio e non trova applicazione l'art. 2744 cc.”.
Pertanto, i suddetti motivi di appello vanno disattesi.
Altresì, vanno disattesi il secondo ed il quarto motivo di impugnazione, relativi all'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità e tardività dell'atto di opposizione alla vendita. In particolare, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. “può essere esperita senza alcun termine di preclusione fino a che non sia esaurito il processo esecutivo e cioè fino all'emissione dell'ordinanza di assegnazione con la distribuzione del ricavato” (Cass., n. 5077/2001). Nel caso oggetto di giudizio, dalla documentazione allegata in atti, nonché dalla nota informativa del 5.10.12, risulta che l'avv. fosse stato prontamente informato che la Pt_1 CP_1
avrebbe proceduto a porre in vendita i titoli in questione. Pertanto, avvenuto il decorso del termine preclusivo processuale, l'azione di opposizione risulta tardivamente proposta, essendo intervenuta successivamente alla vendita dei titoli oggetto di causa e al versamento del corrispettivo al creditore, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure.
Occorre sottolineare, inoltre, che al momento dell'esperimento dell'opposizione all'esecuzione l'avv. non avesse più un interesse Pt_1
ad agire, in quanto l'opposizione all'esecuzione è volta a interrompere un'esecuzione qualora il debitore contesti il diritto del creditore a procedere con l'esecuzione forzata. Nella fattispecie concreta, i titoli erano già stati venduti e, pertanto, una eventuale pronuncia di accoglimento della domanda sarebbe inutiliter data, non potendo la stessa incidere sulle operazioni già effettuate e dunque spiegare effetti positivi concreti a favore dell'opponente.
Accertata la natura irregolare del contratto di pegno, quanto detto dimostra la legittimità di tutte le operazioni di vendita dei titoli, con conseguente rigetto del quinto motivo di impugnazione.
Rimane assorbito il settimo motivo di appello, relativo alla statuizione di condanna alle spese di lite.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza nei confronti dell'appellante e vanno liquidate come da Parte_1 dispositivo, in misura corrispondente ai minimi tariffari vigenti, con espunzione della fase “trattazione/istruttoria” poiché non svolta.
Inoltre, la causa in esame risulta proposta in data posteriore al 31 gennaio
2013, in cui è entrata in vigore la disposizione di cui alla Legge di Stabilità
2013 (approvata con Legge 24 dicembre 2012 n°228 pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2012) in materia di Spese di Giustizia, che contempla in caso di rigetto, di declaratoria di improcedibilità ed inammissibilità dell'appello e del ricorso per cassazione, la condanna al pagamento del doppio del contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Roma -come sopra composta- definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza in oggetto indicata così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Pone le spese di lite del grado a carico dell'appellante e le liquida in €
6.496,10 per compensi di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.
3. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art. 13 co. 1 quater
DPR n. 115 del 30.5.2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 7 ottobre 2025. Il Giudice relatore Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori
Il Presidente Mariarosaria Budetta