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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/03/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 847/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Sommariva Presidente dr. Giulia Dossi Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 847/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - P.IVA_1 [...]
SONDRIO presso lo studio dell'avv. MESSINEO DARIO, che lo CP_1
rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SANTORO
CARMINE ( ) VIA M.MACCHI,9 20124 MILANO;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._2
GIOVANNI BOCCACCIO, 7 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. VISCIANO pagina 1 di 9 ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
DOMENICALE MARTA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
APPELLATO
avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. sulle seguenti conclusioni.
Per : in via Parte_1
principale, accogliere l'Appello di questo Ispettorato avverso la Sentenza del Tribunale di Como n. 174/2024 del 04/07/2024 (doc. 1), nei confronti di e, per CP_2
l'effetto, riformare la Sentenza stessa per le ragioni sopra esposte e convalidare l'Ordinanza n. 10/2022, con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 149/2015; in via subordinata, annullare o comunque riformare la statuizione sulle spese disposta dal primo giudice.
Per : Per i motivi tutti già esposti in atti, confermare la Sentenza n. CP_2
174/2024 del 04.07.2024, pubblicata in pari data, resa dal Tribunale di Como, Sezione
II, nel proc. RG n. 2019/2022 e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate con l'Atto di Appello introduttivo del presente giudizio.
Con il favore di spese e onorari di tutte le fasi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 174/24 il Tribunale Ordinario di Como dr. Giovanni Luca Ortore ha accolto il ricorso promosso da contro annullando CP_2 Controparte_3
l'ordinanza ingiunzione n. 10 del 28/1/2022 e condannando l' Controparte_4
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 per
[...]
onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Con ricorso depositato il 10/3/2022, proponeva l'opposizione all'ordinanza CP_2
Cont ingiunzione n. 10 del 28/1/2022, notificatale il 9 febbraio successivo, con cui l' di le aveva intimato il pagamento delle sanzioni amministrative dovute per Parte_1
pagina 2 di 9 l'impiego irregolare (in nero) della lavoratrice il 18/3/2019 - Persona_1
giorno in cui quest'ultima, mentre sistemava una tenda nel suo appartamento, era caduta dalla scala e si era infortunata a una spalla e a un tendine - perché tra loro due non era mai intercorso alcun rapporto di lavoro, né tanto meno subordinato.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' Controparte_4
insistendo per il rigetto del ricorso, ribadendo il fondamento dell'accertamento ispettivo, da cui era emerso che la ricorrente il 18/3/2019 aveva occupato la sig.ra
[...]
senza la preventiva comunicazione al Centro per l'impiego competente Persona_1
e non aveva comunicato l'infortunio all' CP_5
Il giudice di prime cure, accoglieva il ricorso rilevando che “pur essendo stato dimostrato che quel giorno stava lavorando a casa di tuttavia, in Per_1 CP_2
mancanza della prova degli elementi sussidiari, indicativi della subordinazione, non è possibile ritenere che tale attività sia stata prestata con il vincolo della subordinazione”.
Sul punto infatti il primo tribunale ha rilevato che le dichiarazioni contenute nei verbali redatti dall'ispettorato (venivano, infatti, sentiti che dichiarava di aver Tes_1
visto qualche volta nell'appartamento di la sig.ra la quale gli aveva CP_2 Per_1
riferito di occuparsi della pulizia della casa e, infine, di averla soccorsa il giorno dell'infortunio e la , che riferiva di essere a conoscenza del fatto Controparte_6
che faceva la badante per un'anziana signora di Canzo) erano generiche, dal Per_1
momento che mancava la prova che la avesse effettivamente lavorato anche nei Per_1
giorni precedenti all'infortunio del 18/03/19.
L'ispettorato , con atto depositato in data 29/07/24, Parte_2
ha proposto appello, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado e ribadendo,
a tal fine, che dall'accertamento ispettivo era risultato che la Sig.ra aveva CP_2
occupato la Sig.ra senza la preventiva comunicazione al Centro Parte_3
Impiego competente e non aveva comunicato all' l'infortunio occorso alla stessa CP_5
in data 18/03/2019. pagina 3 di 9 Con il primo motivo l'appellante rileva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giacché la ricorrente in primo grado non aveva allegato l'insussistenza del carattere continuativo del rapporto di lavoro, né della sua natura subordinata, bensì la natura gratuita e amicale della relazione tra la Sig.ra e la CP_2
Sig.ra Per_1
Con il secondo motivo, l'appellante evidenzia che la sentenza ha ritenuto erroneamente di attribuire rilevanza ad elementi quali la durata del rapporto lavorativo, il vincolo di subordinazione, la sua continuità ai fini di accertare le violazioni contestate con l'ordinanza ingiunzione impugnata, trattandosi di fattispecie, relative ad obblighi che riguardano anche i collaboratori coordinati e continuativi e occasionali, ad immediata consumazione, come nel caso di specie verificatesi nel giorno 18.3.2019 a seguito dell'infortunio occorso durante il lavoro domestico (essendo sufficiente anche un solo giorno d'impiego).
La lettera della legge è molto chiara nel puntualizzare che deve essere comunicato un evento specifico: l'instaurazione del rapporto di lavoro, in un caso, e l'infortunio, nell'altro.
Per di più, è espressamente prevista la denuncia di infortunio anche per i rapporti occasionali di cui all'articolo 54-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, i quali ben possono avere la durata minima di un giorno (Cfr. Circ. n. 24/2021). CP_5
Cont In ogni caso, afferma l' appellante, quand'anche si volesse seguire il ragionamento del giudice, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità l'elemento della continuità delle prestazioni lavorative non è dirimente, ai fini dell'accertamento della subordinazione.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “La prestazione di attività lavorativa onerosa, all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa, e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie commesso addetto alla vendita), pagina 4 di 9 comporta una presunzione di subordinazione che è onere di controparte vincere. Una volta provata la subordinazione, è onere del datore di lavoro provare i requisiti formali richiesti dalla legge per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” (Cass. 6 settembre 2007, n.18692).
Circa il contesto del rapporto di lavoro domestico parte appellante lamenta che non può porsi in dubbio che esso contenga in sé tutte le condizioni per la sussistenza della natura subordinata delle prestazioni ivi eseguite, come si ricava dal complessivo disposto della legge n. 339/1958 e dalla pacifica giurisprudenza, che considera tale fattispecie un sotto- tipo del lavoro subordinato (cfr. Corte Cost., sentenza n. 585 del 1987; ead., n. 27 del
1974; Cass. Sentenza n. 6824 del 01/04/2005; ead. n. 27578 del 14/12/2005).
Con il terzo motivo, lamenta la lesione del diritto di difesa per omessa ammissione delle prove testimoniali richieste anche sul periodo precedente di durata del rapporto di lavoro dal 2017 al giorno dell'infortunio.
Con il quarto motivo impugna la condanna alle spese del grado per la sproporzione del liquidato rispetto al valore della sanzione, pari a euro 2.766,00.
Si è costituita l'appellata con memoria depositata in data 2/11/24, insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza.
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è fondato.
La circostanza dell'incidente del 18.3.2019, occorso alla signora presso Per_1
l'abitazione della appellata, non è stata contestata dalla signora che, in primo CP_2
grado, ha piuttosto allegato che si era trattato di un evento accaduto a seguito della volontà della di appendere le tende per mera amicizia, essendo ella passata a Per_1
trovare l'appellata ed avendo voluto aiutarla in tale attività.
pagina 5 di 9 Dunque, la caduta dalla scala avvenuta in tale operazione è confermata in giudizio, mentre resta contestato il vincolo di subordinazione della signora verso la Per_1
signora CP_2
Dalle dichiarazioni testimoniali dei signori e -il Tes_1 Controparte_6
primo intervenuto nell'immediatezza dell'incidente in soccorso della e la Per_1
seconda con riferimento all'attività svolta dalla presso la signora CP_7 CP_2
assunte ispettori in data 19.12.2019 emergono circostanze indiziarie significative ai CP_8
sensi dell'art. 2729 C.C. al fine della prova dei fatti di cui all'accertamento ispettivo. ha riferito di aver visto varie volte la signora entrare nella casa Tes_1 Per_1
della appellata, senza aver, però, mai constatato personalmente l'attività che ella faceva all'interno, là dove la stessa “diceva che faceva le pulizie”; il teste, tuttavia, ha Per_1
riferito, nel contempo, che, in data 18.3.2019, fu la stessa appellata a chiamarlo perché intervenisse urgentemente presso la sua abitazione per soccorrere la che era Per_1
caduta da una scala mentre puliva un lampadario della sala;
che, giunto sul posto dopo qualche minuto, aveva visto la a terra dolorante per la caduta e le aveva chiesto Per_1
di chiamare l'ambulanza; che, tuttavia, sia la che la avevano insistito Per_1 CP_2
perché fosse lui stesso ad accompagnare l'infortunata all'Ospedale di Erba e che, pertanto, egli aveva assecondato tale richiesta e, fatta salire la sulla sua auto, Per_1
l'aveva trasportata al nosocomio.
La testimone ha riferito di conoscere da oltre 10 anni la signora CP_6 Per_1
abitando le due nello stesso stabile e di sapere che ella faceva la badante presso un'anziana signora di Canzo (CO), per la quale lavorava la mattina dalle 10-13 (“ Per_1
mi ha sempre detto che lavorava dalle 10 alle 13; infatti effettivamente la vedevo andare via”); la stessa testimone ha riferito, altresì, di aver assistito ad un incontro tra la e la presso l'abitazione della qualche giorno dopo l'infortunio, Per_1 CP_2 Per_1
incontro nel corso del quale l'appellata, ivi accompagnata da un uomo, aveva negato la caduta della all'interno della sua abitazione e, al suo intervento in difesa Per_1
pagina 6 di 9 dell'amica, l'aveva ammonita, invitandola a non intromettersi (“… in quella occasione CP_ CP_ ho assistito ad una conversazione tra e nella quale la sig.ra sosteneva il Per_1
fatto che non fosse vero che si fosse fatta male cadendo all'interno della sua Per_1
CP_ abitazione. Sono anche intervenuta a difesa della tesi della mia amica e la sig.ra mi ha detto di “stare zitta e di farmi i fatti miei”), comportamento, quest'ultimo, che mina pesantemente l'attendibilità delle tesi difensive prospettate dall'odierna appellata e che, denotando la volontà di occultare l'occorso (già emergente dal rifiuto opposto dalla alla richiesta del di chiamare l'ambulanza per il trasporto al P.S. CP_2 Tes_1
dell'infortunata, come riferito dallo stesso in sede ispettiva), concorre, al Tes_1
contrario, a suffragare il convincimento in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro domestico in essere tra le parti.
La caduta della da una scala all'abitazione della mentre era intenta a Per_1 CP_2
svolgere attività tipicamente rientranti nelle mansioni proprie della collaboratrice domestica (siano queste consistite nel sistemare una tenda, come riferito dalla Per_1
Cont nella richiesta d'intervento rivolta all' di e ammesso dalla stessa Parte_1
appellata o, piuttosto, nella pulizia di un lampadario secondo quanto il ha riferito Tes_1
di aver appreso dalla stessa non è stata, peraltro, neppure contestata CP_2
dall'appellata in giudizio;
né le testimonianze della figlia e della nipote, escusse all'udienza del 7.6.2023, hanno riferito fatti in contrasto con l'evento occorso in data
18.3.2019 e con la ricostruzione effettuata sulla base delle dichiarazioni dei testimoni sentiti dagli Ispettori (in particolare, la teste , nipote della ha dichiarato Tes_2 CP_2
che, dopo il decesso del nonno, andava a trovare la nonna solo saltuariamente, con una frequenza di una volta all'anno, alla domenica, sicché il fatto che la trovasse da sola è Cont coerente con la stessa ricostruzione dei fatti prospettata all' dalla la quale Per_1
ha riferito di aver lavorato per la dal lunedì al venerdì per tre ore al giorno;
la CP_2
stessa teste figlia della ha dichiarato di recarsi dalla madre una, due o Tes_3 CP_2
massimo tre volte al mese per fare “il grosso” delle pulizie, là dove tale supporto pagina 7 di 9 saltuario non risulta affatto incompatibile con la collaborazione domestica infrasettimanale riferita dalla e, in ogni caso, tale senz'altro non è con il fatto Per_1
accertato dagli ispettori, là dove pacificamente la il giorno 18.3.2019, non era Tes_3
presente presso l'abitazione della madre).
Le dichiarazioni testimoniali sopra richiamate, unitamente alla circostanza, confermata dall'appellata stessa, dello svolgimento di attività domestica e della caduta della Per_1
dalla scala avvenuta il 18.3.2019 costituiscono indizi gravi, previsi e concordanti ex art. 2729, comma primo, c.c. dell'esistenza tra la e la di un rapporto di Per_1 CP_2
lavoro subordinato domestico irregolare, come constatato e contestato nel “Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione del 15.5.2020” con riferimento al giorno
18.3.2019, accertamento sul quale si fonda l'ordinanza-ingiunzione oggetto dell'odierna impugnazione.
La tesi difensiva della parte appellata secondo cui quel giorno la signora – Per_1
passata a trovarla per amicizia – aveva insistito per appendere le tende non trova riscontro: invero di tale “amicizia”, allegata dalla parte appellata, non vi è riscontro in atti stante che la stessa figlia dell'odierna appellata signora escussa Parte_4
all'udienza del 7.6.2023, non ha confermato siffatto vincolo di amicizia, essendosi al riguardo limitata a dichiarare quanto segue: “Ho conosciuto la signora in Per_1
ospedale, in occasione del ricovero di mio padre, che è durato più di un mese. Ho parlato con lei come si parla con chi s'incontra occasionalmente nel corridoio di un ospedale, per cui non conosco la ragione per cui anche lei fosse lì”).
Pertanto, la tesi difensiva dell'appellata secondo cui la era presente a casa sua il Per_1
18.3.2019 in ragione dell'amicizia con la signora non è provata in giudizio (e CP_2
risulta, anzi, smentita dalla deposizione della teste ) e, così, il rapporto medesimo CP_6
va ricondotto in via di presunzione ad un rapporto di lavoro subordinato, alla cui configurazione non rileva la sua durata anteriore, ma solo l'accertamento della prestazioni lavorativa anche per un solo giorno. pagina 8 di 9 La sentenza va così riformata con la condanna della parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in applicazione del DM 147/2022 nell'importo di €
1.500 per il primo grado ed € 500,00 per il presente grado, così ridotti ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In riforma della sentenza n. 174/2024 del Tribunale di Como rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 10 del 28.1.2022.
2. Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_2
favore dell che liquida Parte_1
nell'importo di € 2.000,00 ridotto ai sensi dell'art. 152 - bis disp. Att. c.p.c. oltre il rimborso spese generali.
Così deciso in Milano, 20.11.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini Il Presidente Serena Sommariva
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Serena Sommariva Presidente dr. Giulia Dossi Consigliere
dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 847/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' - P.IVA_1 [...]
SONDRIO presso lo studio dell'avv. MESSINEO DARIO, che lo CP_1
rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. SANTORO
CARMINE ( ) VIA M.MACCHI,9 20124 MILANO;
C.F._1
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CP_2 C.F._2
GIOVANNI BOCCACCIO, 7 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. VISCIANO pagina 1 di 9 ROBERTO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
DOMENICALE MARTA ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._3
APPELLATO
avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. sulle seguenti conclusioni.
Per : in via Parte_1
principale, accogliere l'Appello di questo Ispettorato avverso la Sentenza del Tribunale di Como n. 174/2024 del 04/07/2024 (doc. 1), nei confronti di e, per CP_2
l'effetto, riformare la Sentenza stessa per le ragioni sopra esposte e convalidare l'Ordinanza n. 10/2022, con vittoria di spese ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 149/2015; in via subordinata, annullare o comunque riformare la statuizione sulle spese disposta dal primo giudice.
Per : Per i motivi tutti già esposti in atti, confermare la Sentenza n. CP_2
174/2024 del 04.07.2024, pubblicata in pari data, resa dal Tribunale di Como, Sezione
II, nel proc. RG n. 2019/2022 e, per l'effetto, rigettare le domande tutte formulate con l'Atto di Appello introduttivo del presente giudizio.
Con il favore di spese e onorari di tutte le fasi di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 174/24 il Tribunale Ordinario di Como dr. Giovanni Luca Ortore ha accolto il ricorso promosso da contro annullando CP_2 Controparte_3
l'ordinanza ingiunzione n. 10 del 28/1/2022 e condannando l' Controparte_4
al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 2.500,00 per
[...]
onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA.
Con ricorso depositato il 10/3/2022, proponeva l'opposizione all'ordinanza CP_2
Cont ingiunzione n. 10 del 28/1/2022, notificatale il 9 febbraio successivo, con cui l' di le aveva intimato il pagamento delle sanzioni amministrative dovute per Parte_1
pagina 2 di 9 l'impiego irregolare (in nero) della lavoratrice il 18/3/2019 - Persona_1
giorno in cui quest'ultima, mentre sistemava una tenda nel suo appartamento, era caduta dalla scala e si era infortunata a una spalla e a un tendine - perché tra loro due non era mai intercorso alcun rapporto di lavoro, né tanto meno subordinato.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' Controparte_4
insistendo per il rigetto del ricorso, ribadendo il fondamento dell'accertamento ispettivo, da cui era emerso che la ricorrente il 18/3/2019 aveva occupato la sig.ra
[...]
senza la preventiva comunicazione al Centro per l'impiego competente Persona_1
e non aveva comunicato l'infortunio all' CP_5
Il giudice di prime cure, accoglieva il ricorso rilevando che “pur essendo stato dimostrato che quel giorno stava lavorando a casa di tuttavia, in Per_1 CP_2
mancanza della prova degli elementi sussidiari, indicativi della subordinazione, non è possibile ritenere che tale attività sia stata prestata con il vincolo della subordinazione”.
Sul punto infatti il primo tribunale ha rilevato che le dichiarazioni contenute nei verbali redatti dall'ispettorato (venivano, infatti, sentiti che dichiarava di aver Tes_1
visto qualche volta nell'appartamento di la sig.ra la quale gli aveva CP_2 Per_1
riferito di occuparsi della pulizia della casa e, infine, di averla soccorsa il giorno dell'infortunio e la , che riferiva di essere a conoscenza del fatto Controparte_6
che faceva la badante per un'anziana signora di Canzo) erano generiche, dal Per_1
momento che mancava la prova che la avesse effettivamente lavorato anche nei Per_1
giorni precedenti all'infortunio del 18/03/19.
L'ispettorato , con atto depositato in data 29/07/24, Parte_2
ha proposto appello, insistendo per la riforma della sentenza di primo grado e ribadendo,
a tal fine, che dall'accertamento ispettivo era risultato che la Sig.ra aveva CP_2
occupato la Sig.ra senza la preventiva comunicazione al Centro Parte_3
Impiego competente e non aveva comunicato all' l'infortunio occorso alla stessa CP_5
in data 18/03/2019. pagina 3 di 9 Con il primo motivo l'appellante rileva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, giacché la ricorrente in primo grado non aveva allegato l'insussistenza del carattere continuativo del rapporto di lavoro, né della sua natura subordinata, bensì la natura gratuita e amicale della relazione tra la Sig.ra e la CP_2
Sig.ra Per_1
Con il secondo motivo, l'appellante evidenzia che la sentenza ha ritenuto erroneamente di attribuire rilevanza ad elementi quali la durata del rapporto lavorativo, il vincolo di subordinazione, la sua continuità ai fini di accertare le violazioni contestate con l'ordinanza ingiunzione impugnata, trattandosi di fattispecie, relative ad obblighi che riguardano anche i collaboratori coordinati e continuativi e occasionali, ad immediata consumazione, come nel caso di specie verificatesi nel giorno 18.3.2019 a seguito dell'infortunio occorso durante il lavoro domestico (essendo sufficiente anche un solo giorno d'impiego).
La lettera della legge è molto chiara nel puntualizzare che deve essere comunicato un evento specifico: l'instaurazione del rapporto di lavoro, in un caso, e l'infortunio, nell'altro.
Per di più, è espressamente prevista la denuncia di infortunio anche per i rapporti occasionali di cui all'articolo 54-bis del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, i quali ben possono avere la durata minima di un giorno (Cfr. Circ. n. 24/2021). CP_5
Cont In ogni caso, afferma l' appellante, quand'anche si volesse seguire il ragionamento del giudice, secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità l'elemento della continuità delle prestazioni lavorative non è dirimente, ai fini dell'accertamento della subordinazione.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte, “La prestazione di attività lavorativa onerosa, all'interno dei locali dell'azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa, e con modalità tipologiche proprie di un lavoratore subordinato, in relazione alle caratteristiche delle mansioni svolte (nella specie commesso addetto alla vendita), pagina 4 di 9 comporta una presunzione di subordinazione che è onere di controparte vincere. Una volta provata la subordinazione, è onere del datore di lavoro provare i requisiti formali richiesti dalla legge per le tipologie contrattuali diverse dal rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato” (Cass. 6 settembre 2007, n.18692).
Circa il contesto del rapporto di lavoro domestico parte appellante lamenta che non può porsi in dubbio che esso contenga in sé tutte le condizioni per la sussistenza della natura subordinata delle prestazioni ivi eseguite, come si ricava dal complessivo disposto della legge n. 339/1958 e dalla pacifica giurisprudenza, che considera tale fattispecie un sotto- tipo del lavoro subordinato (cfr. Corte Cost., sentenza n. 585 del 1987; ead., n. 27 del
1974; Cass. Sentenza n. 6824 del 01/04/2005; ead. n. 27578 del 14/12/2005).
Con il terzo motivo, lamenta la lesione del diritto di difesa per omessa ammissione delle prove testimoniali richieste anche sul periodo precedente di durata del rapporto di lavoro dal 2017 al giorno dell'infortunio.
Con il quarto motivo impugna la condanna alle spese del grado per la sproporzione del liquidato rispetto al valore della sanzione, pari a euro 2.766,00.
Si è costituita l'appellata con memoria depositata in data 2/11/24, insistendo per il rigetto del ricorso e la contestuale conferma della sentenza.
All'udienza odierna le parti hanno discusso la causa e la stessa è stata decisa come da dispositivo in calce.
L'appello è fondato.
La circostanza dell'incidente del 18.3.2019, occorso alla signora presso Per_1
l'abitazione della appellata, non è stata contestata dalla signora che, in primo CP_2
grado, ha piuttosto allegato che si era trattato di un evento accaduto a seguito della volontà della di appendere le tende per mera amicizia, essendo ella passata a Per_1
trovare l'appellata ed avendo voluto aiutarla in tale attività.
pagina 5 di 9 Dunque, la caduta dalla scala avvenuta in tale operazione è confermata in giudizio, mentre resta contestato il vincolo di subordinazione della signora verso la Per_1
signora CP_2
Dalle dichiarazioni testimoniali dei signori e -il Tes_1 Controparte_6
primo intervenuto nell'immediatezza dell'incidente in soccorso della e la Per_1
seconda con riferimento all'attività svolta dalla presso la signora CP_7 CP_2
assunte ispettori in data 19.12.2019 emergono circostanze indiziarie significative ai CP_8
sensi dell'art. 2729 C.C. al fine della prova dei fatti di cui all'accertamento ispettivo. ha riferito di aver visto varie volte la signora entrare nella casa Tes_1 Per_1
della appellata, senza aver, però, mai constatato personalmente l'attività che ella faceva all'interno, là dove la stessa “diceva che faceva le pulizie”; il teste, tuttavia, ha Per_1
riferito, nel contempo, che, in data 18.3.2019, fu la stessa appellata a chiamarlo perché intervenisse urgentemente presso la sua abitazione per soccorrere la che era Per_1
caduta da una scala mentre puliva un lampadario della sala;
che, giunto sul posto dopo qualche minuto, aveva visto la a terra dolorante per la caduta e le aveva chiesto Per_1
di chiamare l'ambulanza; che, tuttavia, sia la che la avevano insistito Per_1 CP_2
perché fosse lui stesso ad accompagnare l'infortunata all'Ospedale di Erba e che, pertanto, egli aveva assecondato tale richiesta e, fatta salire la sulla sua auto, Per_1
l'aveva trasportata al nosocomio.
La testimone ha riferito di conoscere da oltre 10 anni la signora CP_6 Per_1
abitando le due nello stesso stabile e di sapere che ella faceva la badante presso un'anziana signora di Canzo (CO), per la quale lavorava la mattina dalle 10-13 (“ Per_1
mi ha sempre detto che lavorava dalle 10 alle 13; infatti effettivamente la vedevo andare via”); la stessa testimone ha riferito, altresì, di aver assistito ad un incontro tra la e la presso l'abitazione della qualche giorno dopo l'infortunio, Per_1 CP_2 Per_1
incontro nel corso del quale l'appellata, ivi accompagnata da un uomo, aveva negato la caduta della all'interno della sua abitazione e, al suo intervento in difesa Per_1
pagina 6 di 9 dell'amica, l'aveva ammonita, invitandola a non intromettersi (“… in quella occasione CP_ CP_ ho assistito ad una conversazione tra e nella quale la sig.ra sosteneva il Per_1
fatto che non fosse vero che si fosse fatta male cadendo all'interno della sua Per_1
CP_ abitazione. Sono anche intervenuta a difesa della tesi della mia amica e la sig.ra mi ha detto di “stare zitta e di farmi i fatti miei”), comportamento, quest'ultimo, che mina pesantemente l'attendibilità delle tesi difensive prospettate dall'odierna appellata e che, denotando la volontà di occultare l'occorso (già emergente dal rifiuto opposto dalla alla richiesta del di chiamare l'ambulanza per il trasporto al P.S. CP_2 Tes_1
dell'infortunata, come riferito dallo stesso in sede ispettiva), concorre, al Tes_1
contrario, a suffragare il convincimento in ordine alla natura subordinata del rapporto di lavoro domestico in essere tra le parti.
La caduta della da una scala all'abitazione della mentre era intenta a Per_1 CP_2
svolgere attività tipicamente rientranti nelle mansioni proprie della collaboratrice domestica (siano queste consistite nel sistemare una tenda, come riferito dalla Per_1
Cont nella richiesta d'intervento rivolta all' di e ammesso dalla stessa Parte_1
appellata o, piuttosto, nella pulizia di un lampadario secondo quanto il ha riferito Tes_1
di aver appreso dalla stessa non è stata, peraltro, neppure contestata CP_2
dall'appellata in giudizio;
né le testimonianze della figlia e della nipote, escusse all'udienza del 7.6.2023, hanno riferito fatti in contrasto con l'evento occorso in data
18.3.2019 e con la ricostruzione effettuata sulla base delle dichiarazioni dei testimoni sentiti dagli Ispettori (in particolare, la teste , nipote della ha dichiarato Tes_2 CP_2
che, dopo il decesso del nonno, andava a trovare la nonna solo saltuariamente, con una frequenza di una volta all'anno, alla domenica, sicché il fatto che la trovasse da sola è Cont coerente con la stessa ricostruzione dei fatti prospettata all' dalla la quale Per_1
ha riferito di aver lavorato per la dal lunedì al venerdì per tre ore al giorno;
la CP_2
stessa teste figlia della ha dichiarato di recarsi dalla madre una, due o Tes_3 CP_2
massimo tre volte al mese per fare “il grosso” delle pulizie, là dove tale supporto pagina 7 di 9 saltuario non risulta affatto incompatibile con la collaborazione domestica infrasettimanale riferita dalla e, in ogni caso, tale senz'altro non è con il fatto Per_1
accertato dagli ispettori, là dove pacificamente la il giorno 18.3.2019, non era Tes_3
presente presso l'abitazione della madre).
Le dichiarazioni testimoniali sopra richiamate, unitamente alla circostanza, confermata dall'appellata stessa, dello svolgimento di attività domestica e della caduta della Per_1
dalla scala avvenuta il 18.3.2019 costituiscono indizi gravi, previsi e concordanti ex art. 2729, comma primo, c.c. dell'esistenza tra la e la di un rapporto di Per_1 CP_2
lavoro subordinato domestico irregolare, come constatato e contestato nel “Verbale
Unico di Accertamento e Notificazione del 15.5.2020” con riferimento al giorno
18.3.2019, accertamento sul quale si fonda l'ordinanza-ingiunzione oggetto dell'odierna impugnazione.
La tesi difensiva della parte appellata secondo cui quel giorno la signora – Per_1
passata a trovarla per amicizia – aveva insistito per appendere le tende non trova riscontro: invero di tale “amicizia”, allegata dalla parte appellata, non vi è riscontro in atti stante che la stessa figlia dell'odierna appellata signora escussa Parte_4
all'udienza del 7.6.2023, non ha confermato siffatto vincolo di amicizia, essendosi al riguardo limitata a dichiarare quanto segue: “Ho conosciuto la signora in Per_1
ospedale, in occasione del ricovero di mio padre, che è durato più di un mese. Ho parlato con lei come si parla con chi s'incontra occasionalmente nel corridoio di un ospedale, per cui non conosco la ragione per cui anche lei fosse lì”).
Pertanto, la tesi difensiva dell'appellata secondo cui la era presente a casa sua il Per_1
18.3.2019 in ragione dell'amicizia con la signora non è provata in giudizio (e CP_2
risulta, anzi, smentita dalla deposizione della teste ) e, così, il rapporto medesimo CP_6
va ricondotto in via di presunzione ad un rapporto di lavoro subordinato, alla cui configurazione non rileva la sua durata anteriore, ma solo l'accertamento della prestazioni lavorativa anche per un solo giorno. pagina 8 di 9 La sentenza va così riformata con la condanna della parte appellata alle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in applicazione del DM 147/2022 nell'importo di €
1.500 per il primo grado ed € 500,00 per il presente grado, così ridotti ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. In riforma della sentenza n. 174/2024 del Tribunale di Como rigetta l'opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 10 del 28.1.2022.
2. Condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in CP_2
favore dell che liquida Parte_1
nell'importo di € 2.000,00 ridotto ai sensi dell'art. 152 - bis disp. Att. c.p.c. oltre il rimborso spese generali.
Così deciso in Milano, 20.11.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini Il Presidente Serena Sommariva
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