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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/06/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 9586/2022 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 9586 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora n. C.F._1
10, presso lo studio dell'avv. Francesco Simone Papotto, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
e (C.F. C.F._2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio il sig. quale
[...] Controparte_1
conducente e proprietario del veicolo Renault Twingo, targato FB536KB,
pagina 1 di 20 nonché quale compagnia di assicurazione del mezzo, Controparte_2
per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella Controparte_1
causazione del sinistro stradale occorso in data 02/12/2018 e per l'effetto sentire condannare i convenuti in solido e nelle rispettive qualità, al pagamento della somma di €49.199,50 oltre interessi e rivalutazione, quale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'incidente stradale.
A fondamento delle proprie domante l'attrice ha dedotto che:
- si trovava in data 02/12/2018 alle ore 04:30 circa, all'uscita della discoteca VIP Club di Sesto San Giovanni, in via Granelli n. 55, in compagnia di , e;
Parte_2 Persona_1 Persona_2
- in compagnia dei succitati amici si apprestava ad attraversare la sede stradale lungo le apposite strisce pedonali, quando all'improvviso, giunta nel mezzo del percorso zebrato, sopraggiungeva il veicolo Renault Twingo tg.
FB536KB condotto dal sig. che, viaggiando a forte velocità, Controparte_1
investiva colpendola sul fianco sinistro, sbalzandola in Parte_1
aria e facendola cadere al suolo;
- veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda
Ca' Granda dove veniva sottoposta ad accertamenti strumentali e le veniva diagnosticata una “contusione vertebrale livello T10 con temporanea paraparesi ed ipostenia a pari livello”, e prognosi iniziale di “… gg. 15 s.c. …”
(cfr. all. sub doc. 1 alla citazione);
- in data 15/12/2018 l'attrice si recava nuovamente in Pronto Soccorso a causa del riacutizzarsi del dolore alla schiena e di persistente difficoltà deambulatorie, venendo dimessa con ulteriore diagnosi di “… lombosciatalgia in ernia esiti di trauma …” (cfr. all. sub doc. 2 alla citazione);
- seguivano ulteriori visite e terapie (cfr. all.ti sub docc. 3 alla citazione);
pagina 2 di 20 - in data 21/11/2019 si sottoponeva a visita medico-legale che riconosceva un danno biologico permanente del 16-17% e inabilità temporanea relativa;
- ha subito un danno non patrimoniale che ammonta ad €46.200,75, oltre alle spese mediche per €1.405,00, da cui deve essere detratto l'importo versato da di €1.500,00 trattenuto a titolo di acconto. Controparte_2
L'attrice ha, quindi, dedotto l'esclusiva responsabilità del sig. CP_1
nella causazione del sinistro de quo ed ha, pertanto, richiesto il
[...]
risarcimento dei danni, biologico e patrimoniale patiti in conseguenza dello stesso.
***
e non si sono costituiti in Controparte_2 Controparte_1
giudizio, nonostante la regolarità della notifica eseguita, a mezzo Ufficiale
Giudiziario, nelle forme dell'art. 140 c.p.c., nei confronti del CP_1
nonché a mezzo pec nei confronti di (v. relate
[...] Controparte_2
di notifica in atti): ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
Depositate le memorie istruttorie, il giudice ammetteva la prova testimoniale e disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attrice e, con memoria dell'11/03/2024 parte attrice depositava telematicamente la
Relazione di Incidente, trasmessa dai carabinieri intervenuti in data
09/03/2024, dalla quale emerge come gli agenti contestavano ad
[...]
l'infrazione di cui all'art. 180, commi 1 e 3, D.lgs. 285/1992 Controparte_1
perché “guidava senza avere con sé la patente di guida valida per la corrispondente categoria di veicolo” e perché “neopatentato guidava in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)”. Dal verbale emerge inoltre che il veicolo investitore veniva sequestrato e il conducente “deferito in stato di libertà per i reati p. e p. dagli artt. 186 bis c. 3
e 186 c. 2lettera “C” del C.d.S. … tutte le persone ferite presso gli Uffici di questo Comando sporgevano denuncia – querela per il reato di lesioni colpose pagina 3 di 20 (art. 590 c.p.) in relazione ai fatti accaduti” (cfr. all. sub doc. 27 al fasc.
Attoreo).
All'udienza del 12/02/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
Anzitutto, pare opportuno ribadire, in merito alle istanze istruttorie avanzate da parte attrice nel corso del giudizio, che l'incapacità a testimoniare, prevista dall'art. 246 c.p.c. per il soggetto titolare di un interesse idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, quando il difensore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, restando altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 comma 2 c.p.c., senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante l'opposizione (principio affermato da Cass. 4 agosto 1990, n. 7869, ed implicitamente da Cass. 10 febbraio 1987, n. 1425, per poi consolidarsi nella giurisprudenza successiva ed essere, da ultimo, ribadito da Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9456).
In ogni caso, la documentazione in atti – tra cui la relazione di incidente stradale prodotta successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. ma da ritenere ammissibile e rilevante, trattandosi di documentazione reperita successivamente – e l'istruttoria svolta rendono superflua l'attività istruttoria orale pur espletata dal Tribunale.
***
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento causato da un sinistro stradale come in citazione meglio descritto. pagina 4 di 20 In ordine alle condizioni di merito dell'azione, il fatto è provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di incidente stradale redatta dal
Corpo dei Carabinieri del Comune di Sesto San Giovanni, Legione Carabinieri
Lombardia, N.O.R. (sub doc. 27 di parte attrice) dalla Controparte_3
quale emerge che il sinistro è avvenuto a seguito di investimento dell'attrice.
Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, nella relazione di incidente si legge che il verbalizzante era giunto sul luogo del sinistro dopo circa 30 minuti dall'incidente e appurava che si era verificato l'investimento di quattro pedoni e che la sig.ra era stata trasportata presso il Parte_1
pronto soccorso dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. L'operante accertava che “Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. Le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rilevati insufficienti per la localizzazione del punto di investimento. lampade a sospensione aerea è da ritenersi sufficiente in relazione alla visibilità di un autoveicolo alla distanza di 50 metri” ed il sig. forniva spontanee dichiarazioni in merito all'accaduto che Controparte_1
venivano trascritte nella relazione come segue: “In relazione al sinistro stradale non ricordo nulla perché non ero cosciente a causa dell'alcool che avevo assunto”. Inoltre, il verbalizzante accertava e precisava: “In relazione al sinistro stradale verificatosi ed oggetto di rilievo si può desumere che il conducente del veicolo Renault modello Twingo targato FB*536*KB a causa dello stato di ebbrezza alcolica in cui versava giunto nei pressi del civico 55 della Via Granelli del Comune di Sesto San Giovanni (MI) proprio in corrispondenza delle strisce pedonali investiva quattro persone intente ad attraversare regolarmente sulle strisce, provocandogli svariate ferite, meglio indicate sui rispettivi referti medici”. Il verbalizzante procedeva, quindi, a contestare al conducente le violazioni di cui all'art. 180, commi 1 e 3, D.lgs.
285/1992 perché “guidava senza avere con sé la patente di guida valida per la corrispondente categoria di veicolo” e perché “neopatentato guidava in stato di pagina 5 di 20 ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)”. Dal verbale emerge inoltre che il veicolo investitore veniva sequestrato e il conducente “deferito in stato di libertà per i reati p. e p. dagli artt. 186 bis c. 3
e 186 c. 2lettera “C” del C.d.S. … tutte le persone ferite presso gli Uffici di questo Comando sporgevano denuncia – querela per il reato di lesioni colpose
(art. 590 c.p.) in relazione ai fatti accaduti” (cfr. all. sub doc. 27 al fasc. attoreo).
La sig.ra ha reso testimonianza Parte_3
all'udienza del 13/02/2024 dichiarando che “Ricordo che il giorno
02/12/2018, tra le ore 03:00 e le ore 05:00 circa, uscivo dalla discoteca VIP
CLUB di Sesto San Giovanni unitamente alla SI.ra Parte_1
, alla sig.ra e al SI.
[...] Parte_4 [...]
(con cui ho una relazione sentimentale). Dopo Persona_3
essere usciti ci apprestavamo ad attraversare la sede stradale lungo le apposite strisce pedonali, allorquando, giunti nel mezzo del percorso zebrato, ricordo di aver visto dei fari provenienti dalla nostra destra dopodiché io, la sig.r Pt_1
e la sig.r che camminavamo a braccetto, siamo state
[...] Parte_4
improvvisamente investite da un veicolo di cui non ricordo la marca, né il colore, né la targa. Preciso, che anche il sig veniva attinto sul Persona_3
braccio dalla vettura in questione: in particolare, egli camminava avanti a noi sulle strisce pedonali e vedendo arrivare la vettura tirava a sé la SI.ra o la sig.ra Parte_1 Parte_4
non ricordo esattamente. A seguito dell'investimento
[...]
venivamo sbalzate lontano dalla macchina. Mi hanno riferito, in seguito, che l'autista pur arrestando momentaneamente la corsa, non usciva dalla vettura per accertarsi del nostro stato ma veniva poi fermato da Persona_3
e da altri avventori del locale. Ricordo di essermi rialzata e di aver
[...]
cercato di aiutare le mie amiche. Mi pare che la sig.ra riusciva ad Pt_4
alzarsi da sola mentre la sig.ra non riusciva a Parte_1 pagina 6 di 20 muoversi. Non so dire in quale punto è stata colpita la sig.ra
[...]
Mi pare di ricordare però che lei camminava all'estrema Parte_1
destra e che è stata quella colpita per prima e maggiormente. Io ho avuto un colpo di frusta. Non ricordo chi abbia chiamato i soccorsi. Siamo stati tutti traportati presso l'ospedale. Io sono stata trasportata presso l'ospedale di
Cinisello. Non so dire dove è stata trasportata la sig.ra Parte_1
. Specifico che in seguito all'incidente abbiamo fatto la denuncia ai
[...]
carabinieri di Sesto San Giovanni. Io e il mio fidanzato abbiamo poi contattato un legale per procedere alla richiesta di risarcimento. Questo succedeva a fine
2018 più o meno. Fino all'anno scorso, intorno a metà 2023, non avevo avuto notizie, fino a che non sono stata chiamata per la visita da parte dell'assicurazione; mi pare foss Non ho avuto più notizie da Controparte_2
allora, né ho ricevuto alcunché a titolo risarcitorio. Specifico che io ho avuto
15 giorni di prognosi. Specifico inoltre che più o meno contestualmente all'arrivo dell'ambulanza sono arrivati anche i Carabinieri o la Polizia non ricordo esattamente. Siamo stati poi convocati dal Giudice di Pace per rendere testimonianza. Specifico altresì che insieme a noi c'erano anche altri due amici, tale e tale di cui non ricordo il cognome. Potrei Per_4 Per_5
rintracciarlo tramite social. Il suo nome intero potrebbe esser . Persona_6
A seguito dell'incidente ricordo che la sig.ra è Parte_1
stata l'ultima a essere stata dimessa. Ricordo che era stata colpita alla gamba ma non ricordo quale”.
Alla medesima udienza il teste ha Persona_3
dichiarato. “Ricordo che nel mese di dicembre 2018, non ricordo la data precisa, intorno alle ore 04:00, 04:15, uscivo dalla discoteca VIP CLUB di
Sesto San Giovanni unitamente alla SI.ra , alla Parte_1
sig.ra e alla sig.ra Parte_4 [...]
(con cui ho una relazione sentimentale). C'erano Parte_3
anche altri due amici: e . Dopo essere usciti ci Persona_6 Persona_7 pagina 7 di 20 apprestavamo ad attraversare la sede stradale lungo le apposite strisce pedonali, allorquando, giunti nel mezzo del percorso zebrato, ricordo di aver visto una macchina ferma sulla sinistra in doppia fila, sulla corsia dalla quale le macchine provengono da sinistra, appunto. Ricordo che l'autista, il sig.
, stava parlando con qualcuno che si trovava fuori dall'abitacolo, lato CP_1
passeggero; dopodiché, ho sentito il rumore dell'acceleratore e ho visto la vettura partire improvvisamente e siamo stati investiti. Io sono stato colpito al braccio destro. Nello specifico, nella fase di attraversamento io mi trovavo qualche passo avanti alla SI.ra alla sig.ra Parte_1
e alla sig.ra Parte_4 [...]
. Ricordo che tenevo per mano la mia ragazza Parte_3 [...]
la quale si trovava un passo dietro a me, alla mia Parte_3
sinistra, e parlava anche con le altre due amiche. Queste invece camminavano separate. Preciso che, vedendo arrivare la macchina istintivamente ho fatto un salto in avanti, tirando la mano della mia ragazza per evitare che fosse colpita.
Nel fare questo movimento venivo colpito al braccio destro, come già affermato, e venivo anche sfiorato alle gambe. In pratica, se non avessi fatto questo movimento in avanti penso che sarei stato colpito in pieno anche io. A seguito dell'investimento la mia ragazza era l'ultima a cadere mentre le altre due venivano sbalzate lontano dalla macchina investitrice. Io sono rimasto in piedi, nonostante la macchina avesse colpito forte anche me. Ricordo che, in seguito, l'autista ha cercato di scappare e che a quel punto io mi sono infilato dentro l'abitacolo dal lato del passeggero per togliere le chiavi dall'accensione senza riuscirci. Nel contempo altri passanti che si trovavano invece dalla parte del guidatore riuscivano a sfilare le chiavi dall'accensione facendo arrestare la marcia al veicolo. Ricordo che le mie amiche, tra cui la sig.ra
[...]
rimanevano a terra. Non so dire in quale punto è stata colpita Parte_1
la sig.r . Mi pare di ricordare però che fosse stata Parte_1
colpita alle gambe, perché lamentava forte dolore in quella parte del corpo. Io pagina 8 di 20 ho avuto un colpo di frusta e il braccio contuso e infiammato per circa una settimana. Mi è rimasta anche una cicatrice sulla mano che è stata anch'essa colpita, causando una ferita Non ricordo chi abbia chiamato i soccorsi. Siamo stati tutti traportati in ospedale. Io sono stato trasportato presso l'ospedale San
Raffaele di Cascina Gobba. La sig.ra è stata Parte_1
invece trasportata all'ospedale Niguarda. Specifico che in seguito all'incidente abbiamo fatto la denuncia ai Carabinieri di Sesto San Giovanni. Io e la mia fidanzata abbiamo poi contattato un legale per procedere alla richiesta di risarcimento. Questo succedeva a fine 2018 più o meno. Non ho più ricevuto notizie, mi sembra di ricordare che mi sono anche sottoposto ad una visita da parte dell'assicurazione. Ricordo poi che la mia ragazza, che si è occupata della faccenda, mi ha riferito che l'assicurazione non intendeva dare corso alla pratica di risarcimento, ritenendo che ci fosse un tentativo di frode all'assicurazione. Non ho avuto più notizie da allora, né ho ricevuto alcunché
a titolo risarcitorio. Specifico inoltre che dopo l'arrivo dell'ambulanza sono arrivati anche i Carabinieri i quali prima ancora che fossi trasportato in ospedale mi hanno rivolto domande sulla dinamica del sinistro e mi hanno identificato. Non so dire con certezza se poi abbiano rivolto domande anche alle altre danneggiate. Siamo stati poi convocati dal Giudice di Pace (uno o due anni fa) per rendere testimonianza”.
Alla successiva udienza del 16/04/2024 veniva sentito il teste
[...]
la quale dichiarava: “Ricordo che il giorno Parte_4
02/12/2018, verso le ore 05:00, uscivo dalla discoteca VIP CLUB di Sesto San
Giovanni unitamente alla SI.ra alla sig.ra Parte_1
e al SI. Parte_3 Persona_3
Dopo essere usciti ci apprestavamo ad attraversare la sede stradale
[...]
lungo le apposite strisce pedonali, allorquando ricordo di aver visto dei fari provenienti dalla nostra destra dopodiché siamo state improvvisamente investite da un veicolo di cui non ricordo la marca, né il colore, né la targa. I pagina 9 di 20 ricordi sono sfumati ma ricordo di essermi riuscita ad alzare, mentr Pt_1
rimaneva sdraiata a terra non riuscendo a sollevarsi. Non ricordo esattamente dove mi ha attinta il veicolo, ma ricordo che in ospedale mi diagnosticavano lesioni al collo e alla testa. Ricordo ch lamentava dolore alla gamba Pt_1
ma non ricordo quale. Mi ricordo che quando ho aperto gli occhi l'autista aveva arrestato la corsa ma era rimasto all'interno della vettura. Ricordo che veniva fermato da altri avventori del locale. Non ricordo chi abbia chiamato i soccorsi. Siamo stati tutti traportati presso l'ospedale. Io sono stata trasportata presso l'ospedale San Raffaele in Cascina Gobba. Non so dire dove è stata trasportata la sig.ra mi pare in un ospedale di Parte_1
Milano. Specifico che in seguito all'incidente abbiamo fatto la denuncia ai
Carabinieri. Io ho poi contattato un legale per procedere alla richiesta di risarcimento. Questo succedeva a fine 2018 iù o meno. Ho ottenuto il risarcimento del danno da parte dell'assicurazione del conducente del veicolo investitore. Specifico che io sono rimasta in ospedale per 3 giorni. Specifico inoltre che più o meno contestualmente all'arrivo dell'ambulanza sono arrivati anche i Carabinieri o la Polizia non ricordo esattamente. Siamo stati poi convocati dal Giudice di Pace per rendere testimonianza. La foto che mi si rammostra (sub doc. 27) non mi ricorda il momento/luogo dell'incidente ma preciso i miei ricordi sono sfumati”.
In mancanza di eccezione di parte, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testimoni, i quali hanno reso dichiarazioni tra loro convergenti e coincidenti con i rilievi effettuati dagli agenti intervenuti.
Dagli elementi acquisiti, ed in particolare dai rilievi effettuati al momento del sinistro e dalle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo investitore risulta che quest'ultimo investiva l'attrice e per effetto dell'investimento la sig.ra riportava lesioni personali che in base all'accertamento Parte_1
svolto dal CTU dott. sono da ricollegare al sinistro verificatosi in data Per_8
02/12/2018 (cfr. relazione c.t.u, pag. 10). pagina 10 di 20 Con riferimento alla responsabilità del convenuto contumace nella causazione del sinistro va osservato che questi non costituendosi in giudizio non ha fornito elementi che consentano di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., dimostrando cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Analoghe considerazioni valgono per la compagnia di assicurazioni convenuta, la cui contumacia ha comportato la totale assenza di questo apporto probatorio.
In altre parole, i convenuti non hanno fornito alcuna prova relativa alla messa in atto, da parte del conducente del veicolo, di tutte le prevenzioni idonee ad evitare l'investimento, sì da superare in tal modo la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c. Inoltre, non risulta dimostrato che la sig.ra stesse attraversando “improvvisamente” Parte_1
e, quindi, repentinamente la carreggiata né risulta dimostrato che il convenuto, conducente del veicolo investitore, abbia richiamato l'attenzione del pedone per rendersi visibile. Per contro, dai rilievi allegati alla relazione di incidente emerge chiaramente che il pedone si trovava sulle strisce pedonali, come peraltro confermato dai testimoni escussi.
Tali circostanze consentono di ritenere che la sig.ra aveva Parte_1
percorso la maggior parte della carreggiata e si trovava in prossimità della parte centrale dell'attraversamento pedonale, quando è stata investita dal veicolo condotto dal sig. che avrebbe dovuto utilizzare la massima CP_1
cautela avendo cura di perlustrare la strada prima di avanzare. Tale cautela avrebbe dovuto essere ancora maggiore se si considera che il pedone stava attraversando sulle strisce pedonali e che il conducente, per sua stessa ammissione, si era messo alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche. Le modalità di svolgimento del sinistro, il punto d'urto del veicolo che colpiva il lato sinistro del corpo della sig.ra facendola balzare in aria e Parte_1
ricadere violentemente a terra, le lesioni che ne conseguivano con “contusione pagina 11 di 20 colonna vertebrale … temporanea ipostenia arti inferiori oltre che un quadro di trocanterite subacuta – cronica”, “traumatismo contusivo-distorsivo della regione lombare e dell'anca sinistra …”, nonché “ernia discale paramediana destra L5-S1”, sono tutti elementi che denotano una condotta gravemente colposa del conducente del veicolo investitore che non avvedendosi del pedone e procedendo ad alta velocità lo ha investito procurandogli un trauma importante alla regione lombare e all'anca sinistra.
Deve ritenersi, infatti, che la condotta di guida del sig. Controparte_1
sia stata gravemente imprudente e negligente, tale rendere il sinistro ascrivibile in via esclusiva al medesimo, giacché non vi è dubbio che se avesse rispettato le regole del codice della strada ed in particolare la precedenza del pedone sulle strisce pedonali, avrebbe potuto evitare l'investimento avvedendosi per tempo del pedone ed evitandolo.
Sul punto, la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e attuare una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità
e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (cfr., ex multis, Cass. 13 febbraio 2013 n. 3542).
Nella fattispecie alcuna prova liberatoria risulta fornita dai convenuti considerato, peraltro, che il conducente si è reso responsabile della violazione dell'art. 191 del codice della strada per non avere osservato l'obbligo di “dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio” (art. 191, cit.).
A carico dell'attrice non è ravvisabile un concorso di colpa nel pagina 12 di 20 determinismo del sinistro, in quanto questa non avrebbe mai potuto immaginare che un mezzo potesse procedere nel proprio senso di marcia a tale velocità, senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza al pedone che attraversa sulle strisce, ed atteso che oramai si trovava a metà dell'attraversamento pedonale ed il conducente del veicolo ben avrebbe potuto avvedersi del pedone ed evitare di metterlo in pericolo con il mezzo condotto.
Ebbene, il contenuto del verbale di incidente stradale unitamente ai rilievi effettuati dai Carabinieri giunti sul luogo dell'incidente e alle dichiarazioni rese dai testimoni che hanno assistito all'incidente depongono nel senso prospettato consentendo di affermare una responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del sinistro oggetto Controparte_1
di causa.
***
Procedendo alla liquidazione dei danni richiesti dall'attrice, si richiamano le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico medico-legale che integralmente si condividono per congruità e logicità e avverso le quali non sono state sollevate contestazioni dai CTP che hanno pienamente condiviso le risultanze valutative e non hanno presentato osservazioni tecniche al CTU.
Quanto ai danni alla persona, dalla espletata C.T.U., è risultato che l'attrice in seguito al sinistro ha riportato “contusione colonna vertebrale … temporanea ipostenia arti inferiori oltre che un quadro di trocanterite subacuta
– cronica”, “traumatismo contusivo-distorsivo della regione lombare e dell'anca sinistra …”, nonché “ernia discale paramediana destra L5-S1”, oltre agli ulteriori postumi meglio descritti nell'elaborato. Quanto al nesso causale fra l'evento per cui è causa e le lesioni riportate il dott. ha affermato Per_8
che: “Da quanto riportato dal paziente, in accordo con i dati circostanziali raccolti dalla documentazione prodotta, non vi sono dubbi sulla ricorrenza di una vis lesiva tale da cagionare le suddette lesività: a causa dell'impatto dell'auto contro la paziente (investita sulle strisce pedonali) con conseguente pagina 13 di 20 caduta a terra, si determinava un traumatismo contusivo-distorsivo della regione lombare e dell'anca sinistra, certamente in grado di determinare le lesioni delle strutture ossee sopracitate. Ma vi è di più. Dalla RMN del rachide lombosacrale si riscontrava una piccola ernia discale intraforammale inferiore destra, a livello di L5-S1, in parte estesa in sede iuxtaforaminale, in apparente contatto con la radice L5 omolaterale. Vista la sintomatologia neurologica manifestata in sede di accesso in PS nonché la giovane età della paziente, si è ritenuto di dover approfondire se tale lesione fosse ascrivibile al traumatismo di specie o fosse pregressa all'incidente de quo. … presa visione diretta delle indagini iconografiche effettuate in occasione dell'accesso presso il PS dell'Ospedale Niguarda, è possibile identificare una correlazione cronologica tra l'ernia discale paramediana destra L5-S1 ed il trauma subito in anamnesi”.
Risulta, quindi, soddisfatto il criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui viene precisata la diagnosi posta nell'immediatezza in ospedale. Risulta altresì soddisfatto il criterio di adeguatezza lesiva quali- quantitativa, ritenendosi che l'erogazione energetica, nella dinamica del sinistro, sia stata ampiamente sufficiente a produrre le suddette lesioni
Nel dettaglio, il consulente ha riconosciuto postumi permanenti nella percentuale del 10-11%, con un ulteriore periodo di giorni 2 di inabilità temporanea totale in quanto degente, di giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 75%, di giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 50% e di giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 25%. Ha rilevato che sono state documentate spese mediche necessarie e congrue pari ad €1.100,00 senza necessità di spese future.
Questo Giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il CTU che appaiono congruamente motivate.
Quanto al danno non patrimoniale, secondo l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione il danno non patrimoniale deve essere inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona (Cass. 31/5/2003 n. 8827 pagina 14 di 20 e 8828), sì da doversi ricondurre entro tale voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico-fisica della persona) sia il danno morale in senso lato. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass., sez. un., 26972/2008); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie
(ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita.
Per quanto riguarda la liquidazione di tale danno, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dal Tribunale di Milano con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale, secondo cui, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona, da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini “medi” in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli pagina 15 di 20 aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona (anni 22) al momento del sinistro e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi è possibile liquidare in via equitativa per la voce di danno non patrimoniale la somma di €3.105,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (pari ad un importo medio giornaliero di €115,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuito per quelli di inabilità temporanea parziale) così specificatamente individuata:
- invalidità temporanea totale (115,00 x 2 giorni): €230,00;
- invalidità temporanea parziale al 75% (86,25 x 15 giorni): €1.293,75;
- invalidità temporanea parziale al 50% (57,50 x 20 giorni): €1.150,00;
- invalidità temporanea parziale al 25% (28,75 x 15 giorni): €431,25, oltre all'importo di €25.141,50 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti calcolati facendo una media fra il 10% e l'11% considerato che il CTU ha accertato un danno biologico in tale misura.
Peraltro, la richiesta di c.d. personalizzazione del danno, spiegata dall'attrice, deve essere disattesa.
In via generale non pare inutile ricordare che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., sez. un., 26972/2008). Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che “il pagina 16 di 20 grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni”
(Cass. 23778/2014). Atteso che l'attrice non ha allegato l'esistenza di fatti specifici ed eccezionali, non si ravvisano ragioni per procedere ad una personalizzazione del danno come sopra liquidato.
In ragione dell'accertata responsabilità esclusiva del convenuto contumace all'attrice va riconosciuto il complessivo importo di €28.246,50 in moneta attuale.
Per ciò che riguarda le ulteriori pretese risarcitorie per danno patrimoniale, in particolare per quanto concerne le spese mediche e di cura, si richiama la valutazione del C.T.U. che ha ritenuto congrue ed adeguate le spese documentate per €1.100,00, alle quali devono aggiungersi €305,00 a titolo di danno emergente per le spese di c.t.p. Invero, “la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione” (Cass.
4357/2003; Cass. 3897/1985), principi perfettamente applicabili nella fattispecie in esame, non essendo in contestazione fra le parti l'attività svolta dal professionista incaricato dall'attrice. pagina 17 di 20 Appare quindi congruo, sulla scorta della documentazione prodotta riconoscere a titolo di danno patrimoniale l'importo complessivo rivalutato all'attualità di €1.667,74
In conclusione, va riconosciuta all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la complessiva somma di €29.914,24, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo.
Al fine di determinare il residuo credito risarcibile occorre, peraltro, considerare l'acconto di €1.700,00 corrisposto dall'assicurazione convenuta all'attrice in data 17/02/2020 (doc. 11 attrice). Considerato che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo e, quindi, che è necessario rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/03/1999
n. 2074), ne consegue che alla data della presente sentenza l'acconto complessivo di €1.700,00, si è rivalutato nell'importo di €2.011,10 in moneta attuale.
Detraendo dall'importo riconosciuto di €29.914,24, in moneta attuale l'importo dell'acconto, reso omogeneo, pari ad €2.011,10, il residuo credito riconoscibile all'attrice è pari all'importo di €27.903,14 in moneta attuale.
Su tale somma devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass., sez. un., n. 1712 del 17/02/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come pagina 18 di 20 criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni.
La somma corrispondente al capitale riconosciuto a titolo di risarcimento in moneta attuale (€27.903,14) deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (02/12/2018); l'importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella dell'acconto
(17/02/2020); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella dell'acconto; dalla somma rivalutata a tale data devono detrarsi gli acconti e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato
(€28.280,32), corrispondente al capitale già rivalutato.
In conclusione, i convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, vanno condannati alla corresponsione della suddetta somma in favore dell'attrice con accessori secondo i criteri già esposti.
***
Quanto alle spese di lite, ivi comprese le spese sostenute per la consulenza di parte, relative al rapporto processuale intercorso fra l'attrice e i convenuti, in solido, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo le previsioni del d.m. 147/2022, in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, dell'attività effettivamente svolta e del contenuto degli scritti difensivi.
Parimenti, le spese delle C.T.U. espletate dal dott. come Persona_9
liquidate in via provvisoria in corso di causa, vanno poste definitivamente a pagina 19 di 20 carico dei convenuti, e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e Controparte_1 Controparte_2
- condanna e in solido, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore dell'attrice, della Parte_1
somma di €28.280,32, oltre interessi nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo.
- condanna e in solido, alla Controparte_4 Controparte_2
rifusione delle spese di lite, che liquida in €545,00 per esborsi e in €6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Simone Papotto, dichiaratosi antistatario;
- ferma solidarietà delle parti verso il consulente tecnico d'ufficio, pone le spese di c.t.u., come già separatamente liquidate, definitivamente a carico di e in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Monza, 3 giugno 2025 il giudice
Maddalena Ciccone
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Seconda Civile in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 9586 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora n. C.F._1
10, presso lo studio dell'avv. Francesco Simone Papotto, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTRICE nei confronti di
(C.F. Controparte_1
e (C.F. C.F._2 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore;
P.IVA_1
convenuti contumaci
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra Parte_1
ha convenuto in giudizio il sig. quale
[...] Controparte_1
conducente e proprietario del veicolo Renault Twingo, targato FB536KB,
pagina 1 di 20 nonché quale compagnia di assicurazione del mezzo, Controparte_2
per sentir dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. nella Controparte_1
causazione del sinistro stradale occorso in data 02/12/2018 e per l'effetto sentire condannare i convenuti in solido e nelle rispettive qualità, al pagamento della somma di €49.199,50 oltre interessi e rivalutazione, quale risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'incidente stradale.
A fondamento delle proprie domante l'attrice ha dedotto che:
- si trovava in data 02/12/2018 alle ore 04:30 circa, all'uscita della discoteca VIP Club di Sesto San Giovanni, in via Granelli n. 55, in compagnia di , e;
Parte_2 Persona_1 Persona_2
- in compagnia dei succitati amici si apprestava ad attraversare la sede stradale lungo le apposite strisce pedonali, quando all'improvviso, giunta nel mezzo del percorso zebrato, sopraggiungeva il veicolo Renault Twingo tg.
FB536KB condotto dal sig. che, viaggiando a forte velocità, Controparte_1
investiva colpendola sul fianco sinistro, sbalzandola in Parte_1
aria e facendola cadere al suolo;
- veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Niguarda
Ca' Granda dove veniva sottoposta ad accertamenti strumentali e le veniva diagnosticata una “contusione vertebrale livello T10 con temporanea paraparesi ed ipostenia a pari livello”, e prognosi iniziale di “… gg. 15 s.c. …”
(cfr. all. sub doc. 1 alla citazione);
- in data 15/12/2018 l'attrice si recava nuovamente in Pronto Soccorso a causa del riacutizzarsi del dolore alla schiena e di persistente difficoltà deambulatorie, venendo dimessa con ulteriore diagnosi di “… lombosciatalgia in ernia esiti di trauma …” (cfr. all. sub doc. 2 alla citazione);
- seguivano ulteriori visite e terapie (cfr. all.ti sub docc. 3 alla citazione);
pagina 2 di 20 - in data 21/11/2019 si sottoponeva a visita medico-legale che riconosceva un danno biologico permanente del 16-17% e inabilità temporanea relativa;
- ha subito un danno non patrimoniale che ammonta ad €46.200,75, oltre alle spese mediche per €1.405,00, da cui deve essere detratto l'importo versato da di €1.500,00 trattenuto a titolo di acconto. Controparte_2
L'attrice ha, quindi, dedotto l'esclusiva responsabilità del sig. CP_1
nella causazione del sinistro de quo ed ha, pertanto, richiesto il
[...]
risarcimento dei danni, biologico e patrimoniale patiti in conseguenza dello stesso.
***
e non si sono costituiti in Controparte_2 Controparte_1
giudizio, nonostante la regolarità della notifica eseguita, a mezzo Ufficiale
Giudiziario, nelle forme dell'art. 140 c.p.c., nei confronti del CP_1
nonché a mezzo pec nei confronti di (v. relate
[...] Controparte_2
di notifica in atti): ne va ribadita la declaratoria di contumacia.
Depositate le memorie istruttorie, il giudice ammetteva la prova testimoniale e disponeva CTU medico-legale sulla persona dell'attrice e, con memoria dell'11/03/2024 parte attrice depositava telematicamente la
Relazione di Incidente, trasmessa dai carabinieri intervenuti in data
09/03/2024, dalla quale emerge come gli agenti contestavano ad
[...]
l'infrazione di cui all'art. 180, commi 1 e 3, D.lgs. 285/1992 Controparte_1
perché “guidava senza avere con sé la patente di guida valida per la corrispondente categoria di veicolo” e perché “neopatentato guidava in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)”. Dal verbale emerge inoltre che il veicolo investitore veniva sequestrato e il conducente “deferito in stato di libertà per i reati p. e p. dagli artt. 186 bis c. 3
e 186 c. 2lettera “C” del C.d.S. … tutte le persone ferite presso gli Uffici di questo Comando sporgevano denuncia – querela per il reato di lesioni colpose pagina 3 di 20 (art. 590 c.p.) in relazione ai fatti accaduti” (cfr. all. sub doc. 27 al fasc.
Attoreo).
All'udienza del 12/02/2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
***
Anzitutto, pare opportuno ribadire, in merito alle istanze istruttorie avanzate da parte attrice nel corso del giudizio, che l'incapacità a testimoniare, prevista dall'art. 246 c.p.c. per il soggetto titolare di un interesse idoneo a legittimare la sua partecipazione al giudizio, determina la nullità della deposizione e non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, quando il difensore della parte interessata non sia stato presente all'assunzione del mezzo istruttorio, restando altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 comma 2 c.p.c., senza che la preventiva eccezione di incapacità a testimoniare possa ritenersi comprensiva dell'eccezione di nullità della testimonianza comunque ammessa ed assunta nonostante l'opposizione (principio affermato da Cass. 4 agosto 1990, n. 7869, ed implicitamente da Cass. 10 febbraio 1987, n. 1425, per poi consolidarsi nella giurisprudenza successiva ed essere, da ultimo, ribadito da Cass., sez. un., 6 aprile 2023, n. 9456).
In ogni caso, la documentazione in atti – tra cui la relazione di incidente stradale prodotta successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c. ma da ritenere ammissibile e rilevante, trattandosi di documentazione reperita successivamente – e l'istruttoria svolta rendono superflua l'attività istruttoria orale pur espletata dal Tribunale.
***
Oggetto del presente giudizio è la richiesta di risarcimento causato da un sinistro stradale come in citazione meglio descritto. pagina 4 di 20 In ordine alle condizioni di merito dell'azione, il fatto è provato, nella sua materialità, alla stregua della relazione di incidente stradale redatta dal
Corpo dei Carabinieri del Comune di Sesto San Giovanni, Legione Carabinieri
Lombardia, N.O.R. (sub doc. 27 di parte attrice) dalla Controparte_3
quale emerge che il sinistro è avvenuto a seguito di investimento dell'attrice.
Quanto alla ricostruzione della dinamica del sinistro, nella relazione di incidente si legge che il verbalizzante era giunto sul luogo del sinistro dopo circa 30 minuti dall'incidente e appurava che si era verificato l'investimento di quattro pedoni e che la sig.ra era stata trasportata presso il Parte_1
pronto soccorso dell'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. L'operante accertava che “Fra gli astanti non venivano reperite persone, estranee al sinistro, in grado di testimoniare l'accaduto. Le indicazioni e gli elementi oggettivi si sono rilevati insufficienti per la localizzazione del punto di investimento. lampade a sospensione aerea è da ritenersi sufficiente in relazione alla visibilità di un autoveicolo alla distanza di 50 metri” ed il sig. forniva spontanee dichiarazioni in merito all'accaduto che Controparte_1
venivano trascritte nella relazione come segue: “In relazione al sinistro stradale non ricordo nulla perché non ero cosciente a causa dell'alcool che avevo assunto”. Inoltre, il verbalizzante accertava e precisava: “In relazione al sinistro stradale verificatosi ed oggetto di rilievo si può desumere che il conducente del veicolo Renault modello Twingo targato FB*536*KB a causa dello stato di ebbrezza alcolica in cui versava giunto nei pressi del civico 55 della Via Granelli del Comune di Sesto San Giovanni (MI) proprio in corrispondenza delle strisce pedonali investiva quattro persone intente ad attraversare regolarmente sulle strisce, provocandogli svariate ferite, meglio indicate sui rispettivi referti medici”. Il verbalizzante procedeva, quindi, a contestare al conducente le violazioni di cui all'art. 180, commi 1 e 3, D.lgs.
285/1992 perché “guidava senza avere con sé la patente di guida valida per la corrispondente categoria di veicolo” e perché “neopatentato guidava in stato di pagina 5 di 20 ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)”. Dal verbale emerge inoltre che il veicolo investitore veniva sequestrato e il conducente “deferito in stato di libertà per i reati p. e p. dagli artt. 186 bis c. 3
e 186 c. 2lettera “C” del C.d.S. … tutte le persone ferite presso gli Uffici di questo Comando sporgevano denuncia – querela per il reato di lesioni colpose
(art. 590 c.p.) in relazione ai fatti accaduti” (cfr. all. sub doc. 27 al fasc. attoreo).
La sig.ra ha reso testimonianza Parte_3
all'udienza del 13/02/2024 dichiarando che “Ricordo che il giorno
02/12/2018, tra le ore 03:00 e le ore 05:00 circa, uscivo dalla discoteca VIP
CLUB di Sesto San Giovanni unitamente alla SI.ra Parte_1
, alla sig.ra e al SI.
[...] Parte_4 [...]
(con cui ho una relazione sentimentale). Dopo Persona_3
essere usciti ci apprestavamo ad attraversare la sede stradale lungo le apposite strisce pedonali, allorquando, giunti nel mezzo del percorso zebrato, ricordo di aver visto dei fari provenienti dalla nostra destra dopodiché io, la sig.r Pt_1
e la sig.r che camminavamo a braccetto, siamo state
[...] Parte_4
improvvisamente investite da un veicolo di cui non ricordo la marca, né il colore, né la targa. Preciso, che anche il sig veniva attinto sul Persona_3
braccio dalla vettura in questione: in particolare, egli camminava avanti a noi sulle strisce pedonali e vedendo arrivare la vettura tirava a sé la SI.ra o la sig.ra Parte_1 Parte_4
non ricordo esattamente. A seguito dell'investimento
[...]
venivamo sbalzate lontano dalla macchina. Mi hanno riferito, in seguito, che l'autista pur arrestando momentaneamente la corsa, non usciva dalla vettura per accertarsi del nostro stato ma veniva poi fermato da Persona_3
e da altri avventori del locale. Ricordo di essermi rialzata e di aver
[...]
cercato di aiutare le mie amiche. Mi pare che la sig.ra riusciva ad Pt_4
alzarsi da sola mentre la sig.ra non riusciva a Parte_1 pagina 6 di 20 muoversi. Non so dire in quale punto è stata colpita la sig.ra
[...]
Mi pare di ricordare però che lei camminava all'estrema Parte_1
destra e che è stata quella colpita per prima e maggiormente. Io ho avuto un colpo di frusta. Non ricordo chi abbia chiamato i soccorsi. Siamo stati tutti traportati presso l'ospedale. Io sono stata trasportata presso l'ospedale di
Cinisello. Non so dire dove è stata trasportata la sig.ra Parte_1
. Specifico che in seguito all'incidente abbiamo fatto la denuncia ai
[...]
carabinieri di Sesto San Giovanni. Io e il mio fidanzato abbiamo poi contattato un legale per procedere alla richiesta di risarcimento. Questo succedeva a fine
2018 più o meno. Fino all'anno scorso, intorno a metà 2023, non avevo avuto notizie, fino a che non sono stata chiamata per la visita da parte dell'assicurazione; mi pare foss Non ho avuto più notizie da Controparte_2
allora, né ho ricevuto alcunché a titolo risarcitorio. Specifico che io ho avuto
15 giorni di prognosi. Specifico inoltre che più o meno contestualmente all'arrivo dell'ambulanza sono arrivati anche i Carabinieri o la Polizia non ricordo esattamente. Siamo stati poi convocati dal Giudice di Pace per rendere testimonianza. Specifico altresì che insieme a noi c'erano anche altri due amici, tale e tale di cui non ricordo il cognome. Potrei Per_4 Per_5
rintracciarlo tramite social. Il suo nome intero potrebbe esser . Persona_6
A seguito dell'incidente ricordo che la sig.ra è Parte_1
stata l'ultima a essere stata dimessa. Ricordo che era stata colpita alla gamba ma non ricordo quale”.
Alla medesima udienza il teste ha Persona_3
dichiarato. “Ricordo che nel mese di dicembre 2018, non ricordo la data precisa, intorno alle ore 04:00, 04:15, uscivo dalla discoteca VIP CLUB di
Sesto San Giovanni unitamente alla SI.ra , alla Parte_1
sig.ra e alla sig.ra Parte_4 [...]
(con cui ho una relazione sentimentale). C'erano Parte_3
anche altri due amici: e . Dopo essere usciti ci Persona_6 Persona_7 pagina 7 di 20 apprestavamo ad attraversare la sede stradale lungo le apposite strisce pedonali, allorquando, giunti nel mezzo del percorso zebrato, ricordo di aver visto una macchina ferma sulla sinistra in doppia fila, sulla corsia dalla quale le macchine provengono da sinistra, appunto. Ricordo che l'autista, il sig.
, stava parlando con qualcuno che si trovava fuori dall'abitacolo, lato CP_1
passeggero; dopodiché, ho sentito il rumore dell'acceleratore e ho visto la vettura partire improvvisamente e siamo stati investiti. Io sono stato colpito al braccio destro. Nello specifico, nella fase di attraversamento io mi trovavo qualche passo avanti alla SI.ra alla sig.ra Parte_1
e alla sig.ra Parte_4 [...]
. Ricordo che tenevo per mano la mia ragazza Parte_3 [...]
la quale si trovava un passo dietro a me, alla mia Parte_3
sinistra, e parlava anche con le altre due amiche. Queste invece camminavano separate. Preciso che, vedendo arrivare la macchina istintivamente ho fatto un salto in avanti, tirando la mano della mia ragazza per evitare che fosse colpita.
Nel fare questo movimento venivo colpito al braccio destro, come già affermato, e venivo anche sfiorato alle gambe. In pratica, se non avessi fatto questo movimento in avanti penso che sarei stato colpito in pieno anche io. A seguito dell'investimento la mia ragazza era l'ultima a cadere mentre le altre due venivano sbalzate lontano dalla macchina investitrice. Io sono rimasto in piedi, nonostante la macchina avesse colpito forte anche me. Ricordo che, in seguito, l'autista ha cercato di scappare e che a quel punto io mi sono infilato dentro l'abitacolo dal lato del passeggero per togliere le chiavi dall'accensione senza riuscirci. Nel contempo altri passanti che si trovavano invece dalla parte del guidatore riuscivano a sfilare le chiavi dall'accensione facendo arrestare la marcia al veicolo. Ricordo che le mie amiche, tra cui la sig.ra
[...]
rimanevano a terra. Non so dire in quale punto è stata colpita Parte_1
la sig.r . Mi pare di ricordare però che fosse stata Parte_1
colpita alle gambe, perché lamentava forte dolore in quella parte del corpo. Io pagina 8 di 20 ho avuto un colpo di frusta e il braccio contuso e infiammato per circa una settimana. Mi è rimasta anche una cicatrice sulla mano che è stata anch'essa colpita, causando una ferita Non ricordo chi abbia chiamato i soccorsi. Siamo stati tutti traportati in ospedale. Io sono stato trasportato presso l'ospedale San
Raffaele di Cascina Gobba. La sig.ra è stata Parte_1
invece trasportata all'ospedale Niguarda. Specifico che in seguito all'incidente abbiamo fatto la denuncia ai Carabinieri di Sesto San Giovanni. Io e la mia fidanzata abbiamo poi contattato un legale per procedere alla richiesta di risarcimento. Questo succedeva a fine 2018 più o meno. Non ho più ricevuto notizie, mi sembra di ricordare che mi sono anche sottoposto ad una visita da parte dell'assicurazione. Ricordo poi che la mia ragazza, che si è occupata della faccenda, mi ha riferito che l'assicurazione non intendeva dare corso alla pratica di risarcimento, ritenendo che ci fosse un tentativo di frode all'assicurazione. Non ho avuto più notizie da allora, né ho ricevuto alcunché
a titolo risarcitorio. Specifico inoltre che dopo l'arrivo dell'ambulanza sono arrivati anche i Carabinieri i quali prima ancora che fossi trasportato in ospedale mi hanno rivolto domande sulla dinamica del sinistro e mi hanno identificato. Non so dire con certezza se poi abbiano rivolto domande anche alle altre danneggiate. Siamo stati poi convocati dal Giudice di Pace (uno o due anni fa) per rendere testimonianza”.
Alla successiva udienza del 16/04/2024 veniva sentito il teste
[...]
la quale dichiarava: “Ricordo che il giorno Parte_4
02/12/2018, verso le ore 05:00, uscivo dalla discoteca VIP CLUB di Sesto San
Giovanni unitamente alla SI.ra alla sig.ra Parte_1
e al SI. Parte_3 Persona_3
Dopo essere usciti ci apprestavamo ad attraversare la sede stradale
[...]
lungo le apposite strisce pedonali, allorquando ricordo di aver visto dei fari provenienti dalla nostra destra dopodiché siamo state improvvisamente investite da un veicolo di cui non ricordo la marca, né il colore, né la targa. I pagina 9 di 20 ricordi sono sfumati ma ricordo di essermi riuscita ad alzare, mentr Pt_1
rimaneva sdraiata a terra non riuscendo a sollevarsi. Non ricordo esattamente dove mi ha attinta il veicolo, ma ricordo che in ospedale mi diagnosticavano lesioni al collo e alla testa. Ricordo ch lamentava dolore alla gamba Pt_1
ma non ricordo quale. Mi ricordo che quando ho aperto gli occhi l'autista aveva arrestato la corsa ma era rimasto all'interno della vettura. Ricordo che veniva fermato da altri avventori del locale. Non ricordo chi abbia chiamato i soccorsi. Siamo stati tutti traportati presso l'ospedale. Io sono stata trasportata presso l'ospedale San Raffaele in Cascina Gobba. Non so dire dove è stata trasportata la sig.ra mi pare in un ospedale di Parte_1
Milano. Specifico che in seguito all'incidente abbiamo fatto la denuncia ai
Carabinieri. Io ho poi contattato un legale per procedere alla richiesta di risarcimento. Questo succedeva a fine 2018 iù o meno. Ho ottenuto il risarcimento del danno da parte dell'assicurazione del conducente del veicolo investitore. Specifico che io sono rimasta in ospedale per 3 giorni. Specifico inoltre che più o meno contestualmente all'arrivo dell'ambulanza sono arrivati anche i Carabinieri o la Polizia non ricordo esattamente. Siamo stati poi convocati dal Giudice di Pace per rendere testimonianza. La foto che mi si rammostra (sub doc. 27) non mi ricorda il momento/luogo dell'incidente ma preciso i miei ricordi sono sfumati”.
In mancanza di eccezione di parte, non vi è motivo di dubitare dell'attendibilità dei testimoni, i quali hanno reso dichiarazioni tra loro convergenti e coincidenti con i rilievi effettuati dagli agenti intervenuti.
Dagli elementi acquisiti, ed in particolare dai rilievi effettuati al momento del sinistro e dalle dichiarazioni rese dal conducente del veicolo investitore risulta che quest'ultimo investiva l'attrice e per effetto dell'investimento la sig.ra riportava lesioni personali che in base all'accertamento Parte_1
svolto dal CTU dott. sono da ricollegare al sinistro verificatosi in data Per_8
02/12/2018 (cfr. relazione c.t.u, pag. 10). pagina 10 di 20 Con riferimento alla responsabilità del convenuto contumace nella causazione del sinistro va osservato che questi non costituendosi in giudizio non ha fornito elementi che consentano di superare la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c., dimostrando cioè di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Analoghe considerazioni valgono per la compagnia di assicurazioni convenuta, la cui contumacia ha comportato la totale assenza di questo apporto probatorio.
In altre parole, i convenuti non hanno fornito alcuna prova relativa alla messa in atto, da parte del conducente del veicolo, di tutte le prevenzioni idonee ad evitare l'investimento, sì da superare in tal modo la presunzione di responsabilità posta a suo carico dall'art. 2054 c.c. Inoltre, non risulta dimostrato che la sig.ra stesse attraversando “improvvisamente” Parte_1
e, quindi, repentinamente la carreggiata né risulta dimostrato che il convenuto, conducente del veicolo investitore, abbia richiamato l'attenzione del pedone per rendersi visibile. Per contro, dai rilievi allegati alla relazione di incidente emerge chiaramente che il pedone si trovava sulle strisce pedonali, come peraltro confermato dai testimoni escussi.
Tali circostanze consentono di ritenere che la sig.ra aveva Parte_1
percorso la maggior parte della carreggiata e si trovava in prossimità della parte centrale dell'attraversamento pedonale, quando è stata investita dal veicolo condotto dal sig. che avrebbe dovuto utilizzare la massima CP_1
cautela avendo cura di perlustrare la strada prima di avanzare. Tale cautela avrebbe dovuto essere ancora maggiore se si considera che il pedone stava attraversando sulle strisce pedonali e che il conducente, per sua stessa ammissione, si era messo alla guida dopo aver assunto sostanze alcoliche. Le modalità di svolgimento del sinistro, il punto d'urto del veicolo che colpiva il lato sinistro del corpo della sig.ra facendola balzare in aria e Parte_1
ricadere violentemente a terra, le lesioni che ne conseguivano con “contusione pagina 11 di 20 colonna vertebrale … temporanea ipostenia arti inferiori oltre che un quadro di trocanterite subacuta – cronica”, “traumatismo contusivo-distorsivo della regione lombare e dell'anca sinistra …”, nonché “ernia discale paramediana destra L5-S1”, sono tutti elementi che denotano una condotta gravemente colposa del conducente del veicolo investitore che non avvedendosi del pedone e procedendo ad alta velocità lo ha investito procurandogli un trauma importante alla regione lombare e all'anca sinistra.
Deve ritenersi, infatti, che la condotta di guida del sig. Controparte_1
sia stata gravemente imprudente e negligente, tale rendere il sinistro ascrivibile in via esclusiva al medesimo, giacché non vi è dubbio che se avesse rispettato le regole del codice della strada ed in particolare la precedenza del pedone sulle strisce pedonali, avrebbe potuto evitare l'investimento avvedendosi per tempo del pedone ed evitandolo.
Sul punto, la Cassazione ha più volte espresso il principio secondo il quale il conducente di un veicolo è tenuto a vigilare al fine di avvistare il pedone e attuare una serie di accorgimenti (in particolare moderare la velocità
e, all'occorrenza, anche arrestare la marcia del veicolo) al fine di prevenire il rischio di un investimento (cfr., ex multis, Cass. 13 febbraio 2013 n. 3542).
Nella fattispecie alcuna prova liberatoria risulta fornita dai convenuti considerato, peraltro, che il conducente si è reso responsabile della violazione dell'art. 191 del codice della strada per non avere osservato l'obbligo di “dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull'attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio” (art. 191, cit.).
A carico dell'attrice non è ravvisabile un concorso di colpa nel pagina 12 di 20 determinismo del sinistro, in quanto questa non avrebbe mai potuto immaginare che un mezzo potesse procedere nel proprio senso di marcia a tale velocità, senza rispettare l'obbligo di dare la precedenza al pedone che attraversa sulle strisce, ed atteso che oramai si trovava a metà dell'attraversamento pedonale ed il conducente del veicolo ben avrebbe potuto avvedersi del pedone ed evitare di metterlo in pericolo con il mezzo condotto.
Ebbene, il contenuto del verbale di incidente stradale unitamente ai rilievi effettuati dai Carabinieri giunti sul luogo dell'incidente e alle dichiarazioni rese dai testimoni che hanno assistito all'incidente depongono nel senso prospettato consentendo di affermare una responsabilità esclusiva del convenuto nella determinazione del sinistro oggetto Controparte_1
di causa.
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Procedendo alla liquidazione dei danni richiesti dall'attrice, si richiamano le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico medico-legale che integralmente si condividono per congruità e logicità e avverso le quali non sono state sollevate contestazioni dai CTP che hanno pienamente condiviso le risultanze valutative e non hanno presentato osservazioni tecniche al CTU.
Quanto ai danni alla persona, dalla espletata C.T.U., è risultato che l'attrice in seguito al sinistro ha riportato “contusione colonna vertebrale … temporanea ipostenia arti inferiori oltre che un quadro di trocanterite subacuta
– cronica”, “traumatismo contusivo-distorsivo della regione lombare e dell'anca sinistra …”, nonché “ernia discale paramediana destra L5-S1”, oltre agli ulteriori postumi meglio descritti nell'elaborato. Quanto al nesso causale fra l'evento per cui è causa e le lesioni riportate il dott. ha affermato Per_8
che: “Da quanto riportato dal paziente, in accordo con i dati circostanziali raccolti dalla documentazione prodotta, non vi sono dubbi sulla ricorrenza di una vis lesiva tale da cagionare le suddette lesività: a causa dell'impatto dell'auto contro la paziente (investita sulle strisce pedonali) con conseguente pagina 13 di 20 caduta a terra, si determinava un traumatismo contusivo-distorsivo della regione lombare e dell'anca sinistra, certamente in grado di determinare le lesioni delle strutture ossee sopracitate. Ma vi è di più. Dalla RMN del rachide lombosacrale si riscontrava una piccola ernia discale intraforammale inferiore destra, a livello di L5-S1, in parte estesa in sede iuxtaforaminale, in apparente contatto con la radice L5 omolaterale. Vista la sintomatologia neurologica manifestata in sede di accesso in PS nonché la giovane età della paziente, si è ritenuto di dover approfondire se tale lesione fosse ascrivibile al traumatismo di specie o fosse pregressa all'incidente de quo. … presa visione diretta delle indagini iconografiche effettuate in occasione dell'accesso presso il PS dell'Ospedale Niguarda, è possibile identificare una correlazione cronologica tra l'ernia discale paramediana destra L5-S1 ed il trauma subito in anamnesi”.
Risulta, quindi, soddisfatto il criterio cronologico tra il momento dell'insulto traumatico e quello in cui viene precisata la diagnosi posta nell'immediatezza in ospedale. Risulta altresì soddisfatto il criterio di adeguatezza lesiva quali- quantitativa, ritenendosi che l'erogazione energetica, nella dinamica del sinistro, sia stata ampiamente sufficiente a produrre le suddette lesioni
Nel dettaglio, il consulente ha riconosciuto postumi permanenti nella percentuale del 10-11%, con un ulteriore periodo di giorni 2 di inabilità temporanea totale in quanto degente, di giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 75%, di giorni 20 di inabilità temporanea parziale al 50% e di giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 25%. Ha rilevato che sono state documentate spese mediche necessarie e congrue pari ad €1.100,00 senza necessità di spese future.
Questo Giudice condivide le argomentazioni e le conclusioni cui è pervenuto il CTU che appaiono congruamente motivate.
Quanto al danno non patrimoniale, secondo l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte di Cassazione il danno non patrimoniale deve essere inteso come danno da lesione di valori inerenti alla persona (Cass. 31/5/2003 n. 8827 pagina 14 di 20 e 8828), sì da doversi ricondurre entro tale voce di danno sia il danno biologico (quale lesione dell'integrità psico-fisica della persona) sia il danno morale in senso lato. La giurisprudenza di legittimità ha poi chiarito che, nell'ambito del danno non patrimoniale, il riferimento a determinati tipi di pregiudizi, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale e così via), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass., sez. un., 26972/2008); conseguentemente, è necessario liquidare tale pregiudizio come categoria unitaria non suscettibile di suddivisioni in sottocategorie
(ritenendolo comprensivo sia dell'area del c.d. danno biologico sia di quella del c.d. danno morale in senso lato, inteso come sofferenza psicologica non necessariamente transeunte) ed è compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, provvedendo ad una integrale riparazione, valutando, inoltre, congiuntamente, entro il danno biologico, tutte le sofferenze soggettivamente patite dall'attore in relazione alle condizioni personali dello stesso ed ai risvolti che concretamente la lesione all'integrità psico-fisica ha comportato, quali “pregiudizi esistenziali” concernenti aspetti relazionali della vita.
Per quanto riguarda la liquidazione di tale danno, si ritiene di dover utilizzare i criteri adottati dal Tribunale di Milano con le Tabelle 2024 per la liquidazione del danno non patrimoniale, secondo cui, da un lato, in sede di liquidazione del danno da invalidità per postumi permanenti, il valore da attribuirsi ai punti di invalidità viene rapportato all'entità percentuale della invalidità riscontrata, con un aumento progressivo del predetto valore, per punto di invalidità, a sua volta differenziato a seconda dell'età della persona, da un altro lato, per ciascun punto percentuale di menomazione dell'integrità psicofisica, viene indicato un importo che dia complessivo ristoro (alla stregua dei chiarimenti della Cassazione sopra richiamati) alle conseguenze della lesione in termini “medi” in relazione agli aspetti anatomo-funzionali, agli pagina 15 di 20 aspetti relazionali, agli aspetti di sofferenza soggettiva, ritenuti provati anche presuntivamente.
Nel caso di specie, tenuto conto della gravità delle lesioni, della durata dell'invalidità temporanea, dell'età della persona (anni 22) al momento del sinistro e dell'entità dei postumi permanenti, alla luce delle citate tabelle milanesi è possibile liquidare in via equitativa per la voce di danno non patrimoniale la somma di €3.105,00 in moneta attuale per ciò che riguarda l'inabilità temporanea (pari ad un importo medio giornaliero di €115,00 per ogni giorno di inabilità totale, proporzionalmente diminuito per quelli di inabilità temporanea parziale) così specificatamente individuata:
- invalidità temporanea totale (115,00 x 2 giorni): €230,00;
- invalidità temporanea parziale al 75% (86,25 x 15 giorni): €1.293,75;
- invalidità temporanea parziale al 50% (57,50 x 20 giorni): €1.150,00;
- invalidità temporanea parziale al 25% (28,75 x 15 giorni): €431,25, oltre all'importo di €25.141,50 in moneta attuale per le conseguenze personali riferibili ai postumi permanenti calcolati facendo una media fra il 10% e l'11% considerato che il CTU ha accertato un danno biologico in tale misura.
Peraltro, la richiesta di c.d. personalizzazione del danno, spiegata dall'attrice, deve essere disattesa.
In via generale non pare inutile ricordare che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento, anche attraverso la cd. personalizzazione del danno (Cass., sez. un., 26972/2008). Con particolare riferimento alla c.d. personalizzazione, la Suprema Corte ha precisato che “il pagina 16 di 20 grado di invalidità permanente espresso da un baréme medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima. Pertanto, una volta liquidato il danno biologico convertendo in denaro il grado di invalidità permanente, una liquidazione separata del danno estetico, alla vita di relazione, alla vita sessuale, è possibile soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età. Tali circostanze debbono essere tempestivamente allegate dal danneggiato, ed analiticamente indicate nella motivazione, senza rifugiarsi in formule di stile o stereotipe del tipo 'tenuto conto della gravità delle lesioni”
(Cass. 23778/2014). Atteso che l'attrice non ha allegato l'esistenza di fatti specifici ed eccezionali, non si ravvisano ragioni per procedere ad una personalizzazione del danno come sopra liquidato.
In ragione dell'accertata responsabilità esclusiva del convenuto contumace all'attrice va riconosciuto il complessivo importo di €28.246,50 in moneta attuale.
Per ciò che riguarda le ulteriori pretese risarcitorie per danno patrimoniale, in particolare per quanto concerne le spese mediche e di cura, si richiama la valutazione del C.T.U. che ha ritenuto congrue ed adeguate le spese documentate per €1.100,00, alle quali devono aggiungersi €305,00 a titolo di danno emergente per le spese di c.t.p. Invero, “la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione” (Cass.
4357/2003; Cass. 3897/1985), principi perfettamente applicabili nella fattispecie in esame, non essendo in contestazione fra le parti l'attività svolta dal professionista incaricato dall'attrice. pagina 17 di 20 Appare quindi congruo, sulla scorta della documentazione prodotta riconoscere a titolo di danno patrimoniale l'importo complessivo rivalutato all'attualità di €1.667,74
In conclusione, va riconosciuta all'attrice, a titolo di risarcimento dei danni subiti, la complessiva somma di €29.914,24, oltre interessi legali dalla data odierna e sino al soddisfo.
Al fine di determinare il residuo credito risarcibile occorre, peraltro, considerare l'acconto di €1.700,00 corrisposto dall'assicurazione convenuta all'attrice in data 17/02/2020 (doc. 11 attrice). Considerato che in presenza di acconti occorre rendere omogenei i valori del calcolo e, quindi, che è necessario rivalutare gli acconti alla data della liquidazione (Cass. 10/03/1999
n. 2074), ne consegue che alla data della presente sentenza l'acconto complessivo di €1.700,00, si è rivalutato nell'importo di €2.011,10 in moneta attuale.
Detraendo dall'importo riconosciuto di €29.914,24, in moneta attuale l'importo dell'acconto, reso omogeneo, pari ad €2.011,10, il residuo credito riconoscibile all'attrice è pari all'importo di €27.903,14 in moneta attuale.
Su tale somma devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto.
Gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite
(Cass., sez. un., n. 1712 del 17/02/1995), decorrono dalla produzione dell'evento di danno sino al tempo della liquidazione e si calcolano non sulla somma già rivalutata ma, di anno in anno, sulle somme iniziali, ossia devalutate alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat.
Pertanto, recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio
1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come pagina 18 di 20 criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Ai soli fini del calcolo degli interessi compensativi dovranno, quindi, essere effettuate le seguenti operazioni.
La somma corrispondente al capitale riconosciuto a titolo di risarcimento in moneta attuale (€27.903,14) deve essere, anzitutto, devalutata alla data del fatto (02/12/2018); l'importo così devalutato deve essere, quindi, mensilmente rivalutato secondo la variazione degli indici Istat del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati, dalla data del fatto a quella dell'acconto
(17/02/2020); sulla somma via via rivalutata devono essere calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del fatto a quella dell'acconto; dalla somma rivalutata a tale data devono detrarsi gli acconti e sul residuo deve procedersi ancora alla rivalutazione e al computo degli interessi sulla somma via via rivalutata fino alla data della presente sentenza. Dalla data della sentenza sono dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo residuo liquidato
(€28.280,32), corrispondente al capitale già rivalutato.
In conclusione, i convenuti, in solido e nelle rispettive qualità, vanno condannati alla corresponsione della suddetta somma in favore dell'attrice con accessori secondo i criteri già esposti.
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Quanto alle spese di lite, ivi comprese le spese sostenute per la consulenza di parte, relative al rapporto processuale intercorso fra l'attrice e i convenuti, in solido, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo le previsioni del d.m. 147/2022, in relazione alla somma riconosciuta in concreto e non già in relazione a quanto richiesto, dell'attività effettivamente svolta e del contenuto degli scritti difensivi.
Parimenti, le spese delle C.T.U. espletate dal dott. come Persona_9
liquidate in via provvisoria in corso di causa, vanno poste definitivamente a pagina 19 di 20 carico dei convenuti, e in Controparte_1 Controparte_2
solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda avanzata da nei Parte_1
confronti di e Controparte_1 Controparte_2
- condanna e in solido, Controparte_1 Controparte_2
al pagamento, in favore dell'attrice, della Parte_1
somma di €28.280,32, oltre interessi nella misura legale eventualmente maturati a decorrere dalla data odierna sino a quella dell'effettivo soddisfo.
- condanna e in solido, alla Controparte_4 Controparte_2
rifusione delle spese di lite, che liquida in €545,00 per esborsi e in €6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Simone Papotto, dichiaratosi antistatario;
- ferma solidarietà delle parti verso il consulente tecnico d'ufficio, pone le spese di c.t.u., come già separatamente liquidate, definitivamente a carico di e in solido tra loro. Controparte_1 Controparte_2
Monza, 3 giugno 2025 il giudice
Maddalena Ciccone
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