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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1607/2024 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
C.F._1
E
, nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
. C.F._2
Entrambi elett.te dom.ti presso lo studio del difensore Avv. FORTINO BARBARA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a Sanremo (IM) in data 04/05/2018;
• hanno avuto , minorenne. Persona_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative e sono rispondenti all'interesse della figlia, sotto i profili sia del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sia delle condizioni economiche, essendo idonee a garantirne un adeguato mantenimento.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Controparte_1
Sanremo (IM) il 04/05/2018, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno 2018, parte 2, serie A, atto n. 2), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Nella dimora coniugale ubicata nel Comune di Sanremo (IM), Via Martiri della Libertà
167, resta a vivere il marito, , che ne è proprietario esclusivo. Controparte_1
3. La Sig.ra e la figlia, in attesa di trovare un immobile in locazione, si sono Pt_1
trasferite presso l'abitazione della madre della ricorrente sita in Sanremo (IM), Via Galileo
Galilei 31.
2 4. La figlia minorenne resta affidata ad entrambi i genitori, i quali Persona_1
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si trova al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
5. la figlia , resta collocata prevalentemente presso la dimora materna;
il padre Persona_1
potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
due fine settimana alternati al mese dal venerdì sera fino o alla domenica sera dopo cena o fino al lunedì mattina quando provvederà a riaccompagnarlo a scuola;
durante la settimana resterà col padre il giorno del martedì pomeriggio dopo Persona_1
la scuola, pernotterà presso di Lui che la riaccompagnerà a scuola il giorno successivo;
il giorno infrasettimanale di visita potrà cambiare su accordo di entrambi i genitori sulla base dei loro impegni e previo accordo;
durante il periodo delle vacanze natalizie e pasquali ciascun genitore terrà ad anni alterni con sé nei giorni di festa (24 o 25 Dicembre, 31 Dicembre o 1° Gennaio, Persona_1
giorno di Pasqua o lunedì dell'Angelo).
I restanti giorni delle vacanze verranno equamente divisi a metà tra i genitori;
durante le vacanze estive trascorrerà con ciascun genitore un periodo di Persona_1
almeno 10 giorni consecutivi, periodo che deve essere comunicato tra le parti con congruo preavviso.
I ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto con estensione alla figlia con l'impegno di allertare con congruo preavviso l'altro genitore in caso di Persona_1
viaggi programmati all'estero con il figlio minore;
5. verserà a , tramite accredito in c/c, entro e non oltre il Controparte_1 Parte_1
giorno cinque di ogni mese, un assegno pari ad euro 350,00 per il mantenimento della figlia
, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli Persona_1 indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Il signor provvederà, inoltre, al 50% delle seguenti spese straordinarie: CP_1
a) spese scolastiche imprescindibili: tasse scolastiche per la frequenza di Istituti pubblici;
assicurazione scolastica, libri di testo, vocabolari, dispense e corredo scolastico di inizio anno;
tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico, mensa;
3 b) spese scolastiche ove preventivamente concordate: tasse scolastiche per la frequenza di
Istituti privati;
gite scolastiche con pernottamento, computer portatili o altri supporti informatici, corsi di recupero e lezioni private;
Spese mediche e medico specialistiche imprescindibili: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal Servizio sanitario Nazionale, ticket sanitari, esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini.
Spese mediche e medico specialistiche ove preventivamente concordate: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali, cure termali e fisioterapiche, logopedistiche e psicologiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale in tempi accettabili, farmaci particolari ed integratori alimentari particolari.
Spese extrascolastiche e ricreative imprescindibili: centro ricreativo estivo e gruppo ricreativo.
Spese extrascolastiche e ricreative ove concordate: corsi di istruzione attività sportive ricreative e ludiche con relative attrezzature, viaggi e vacanze.
Resteranno a carico del genitore che ha contratto l'impegno di spesa, le spese che avrebbero richiesto il preventivo accordo e ne sono prive.
7. Il genitore che avrà anticipato le spese non soggette a preventivo accordo, provvederà entro il mese successivo alla spesa effettuata di trasmettere all'altro genitore le pezze giustificative dell'esborso che dovrà essere rimborsato entro e non oltre i trenta (30) giorni successivi alla trasmissione della documentazione di spesa.
8. In ogni caso saranno a carico dei genitori al 50% le spese straordinarie ed imprevedibili che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia.
In tal caso dovranno essere consegnate le pezze giustificative di dette spese che ciascuno dei genitori esporrà nella propria dichiarazione dei redditi nel 50% ove detraibili.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Sanremo (IM), ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 29/01/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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