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Sentenza 9 ottobre 2024
Sentenza 9 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/10/2024, n. 3634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3634 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria Tedesco ha pronunziato all'udienza del 09.10.2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 6698 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Cataldo Di Tommaso;
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_1
Convenuta contumace
OGGETTO: spettanze retributive e TFR.
*******
Con ricorso depositato in data 22.5.2024 ha premesso di aver Parte_1
prestato attività lavorativa presso la società convenuta, dal 13 luglio 2022 al 30 gennaio 2023, con qualifica e mansioni di intonachista.
Ciò posto, ha allegato di non aver percepito dalla parte datrice di lavoro € 1.977,00 per retribuzione del mese di dicembre 2022, € 1.434,00 per retribuzione del mese di gennaio 2023 ed € 609,06 per trattamento di fine rapporto, nonostante i solleciti di pagamento inoltrati in sede stragiudiziale e nonostante la spettanza di tali crediti fosse stata oggetto di diffida accertativa.
In conclusione, il ricorrente ha chiesto che controparte fosse condannata al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 4.020,06, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali maturati e a maturarsi fino al soddisfo. Ha precisato di aver interesse alla relativa statuizione giudiziale per beneficiare dell'esenzione dei costi di notifica e di esecuzione che, viceversa, non sarebbero riconosciuti a fronte di un titolo esecutivo non giudiziale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la società convenuta non si è costituita in giudizio.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettersi che hanno trovato pieno riscontro le deduzioni di parte ricorrente circa la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la sua relativa durata.
Tali fatti costitutivi, infatti, sono stati documentati mediante la produzione della
[...]
per crediti patrimoniali dell'Ispettorato di Area Metropolitana Bari-BAT, a CP_2 sua volta fondata sull'acquisizione delle risultanze del LUL.
Sulla scorta delle predette risultanze istruttorie vale, pertanto, il consolidato principio di diritto, espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento di un'obbligazione vantata nei confronti del convenuto, una volta provato il fatto costitutivo della propria pretesa, deve soltanto allegare l'inadempimento; spetta, a quel punto, al debitore convenuto allegare e provare di aver adempiuto oppure di non avere eseguito la prestazione dovuta per un'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (Cass. Sez. Un. 13533/2001).
La Corte di Cassazione ha, infatti, evidenziato, a più riprese, che “qualora il lavoratore agisca in giudizio, per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione” (Cass.
26985/2009).
Tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per le mensilità aggiuntive (che costituiscono una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico rappresentando in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro). Occorre, allora, affermare che ha assolto ai propri oneri di Parte_1
allegazione ed asseverazione, mentre non altrettanto è stato fatto dalla convenuta, attesa la sua mancata costituzione in giudizio.
In definitiva, la società convenuta va condannata al pagamento, in favore del lavoratore istante, della complessiva somma di € 4.020,06, oltre accessori.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
Per la determinazione del compenso si ha riguardo a valori minimi, in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di lavoro), al valore della controversia ed alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 6698 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, di € 4.020,06, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat e interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo;
2) condanna altresì la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 1.030,00, cui vanno aggiunti il rimborso forfetario delle spese nella misura del 15% del compenso, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 9.10.2024 Il giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo Maria Tedesco