Articolo 9 della Legge 9 agosto 2024, n. 114
Articolo 8
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25 agosto 2024
Art. 9. Decorrenza dell'efficacia
di alcune disposizioni 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all'articolo 4 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 25 agosto 2024