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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/12/2025, n. 2132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2132 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 546/2024 promossa da: per Assicurazioni società mutua di assicurazioni (c.f. Parte_1
- p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo M. Rosati, come da P.IVA_1 P.IVA_2 procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Niccoli e Controparte_1 C.F._1
IG GI IG, come da procura in atti;
e
(c.f. ), nella sua qualità di legataria Controparte_2 C.F._2 dell'usufrutto generale vitalizio sui beni del de cuius , rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Salvatore Vito Villani, come da procura in atti
APPELLATI nonchè
Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI avverso
1 la sentenza n. 2474/2023 pubblicata dal Tribunale di Firenze in data 4.9.2023. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 9.10.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 20.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze: - in riforma della sentenza n.
2474/2023, emessa dal Tribunale di Firenze, pubblicata il 4/9/2023, con annotazione pubblicata il
19.2.2024 (doc. n. 2) a seguito della ordinanza di correzione, datata 16.2.2024, comunicata in data
19.2.2024 (doc n. 3), e, dunque, compresa la suddetta ordinanza e la relativa annotazione sopraindicata, così come ordinata dal Giudice nel relativo provvedimento di correzione, in precedenza indicato, sentenza mai notificata, neppure dopo l'annotazione e neppure dopo
l'emissione della ordinanza prima ricordata;
- in via istruttoria, accogliere, ove occorra, tutte le richieste ed istanze istruttorie proposte da , contenute nella propria seconda memoria CP_4
(prova per testimoni, chiamata del CTU, Arch. a chiarimenti, CTU diretta ad accertare Tes_1 quanto indicato da nella propria seconda memoria ai punti 19 e 19.1, ordine di esibizione, CP_4 ex art 210 cpc, come indicato nella medesima memoria, depositata in primo grado, al punto n. 20), con opposizione all'ammissione di tutte le richieste istruttorie proposte sia dall'attore, che dal convenuto per tutti i motivi già indicati ed allegati nelle proprie difese che, dunque, richiama nella loro totalità; - in tesi, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, indicata in precedenza, così come anche corretta e annotata con i provvedimenti prima indicati, per la assoluta assenza di motivazione in diritto, ex art. 132, II comma, n.4, cpc, avuto riferimento a tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto da , odierna appellante, sia in primo grado, che nel presente atto di CP_4 citazione in appello;
- nel merito, sempre in tesi, rigettare le domande giudiziali proposte dall'attore,
, ora appellato, nella loro totalità ed anche le domande giudiziali, tutte, Persona_1 proposte dal convenuto, , anch'esso ora appellato, nei confronti di , ora Controparte_1 CP_4 appellante, e, in ogni caso, le domande giudiziali, tutte, proposte sempre nei confronti di , CP_4 anche con accoglimento di tutte le eccezioni, contestazioni e deduzioni, nessuna esclusa, proposte da
, anche in via giudiziale, in tutte le proprie difese, dunque anche nel presente atto di CP_4 citazione in appello, nessuna esclusa, ritenendo integralmente satisfattiva – per ogni diritto, pretesa, domanda, titolo e causa sia dell'attore, che del convenuto, in primo grado, ora entrambi appellati – la somma, già incassata dall'attore, , pagata dalla stessa , Persona_1 CP_4 pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), dichiarando, altresì, che quest'ultima, dopo tale pagamento, nulla era e neppure sarà tenuta a pagare oltre quanto già pagato e sopra indicato nel caso in esame, con ogni consequenziale, opportuna e necessaria pronuncia derivante dall'accoglimento della
2 presente impugnazione;
- nel merito, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attore
e/o dal convenuto, ora entrambi appellati, anche in via parziale, nei confronti di , ora CP_4 appellante, determinare e dichiarare – da parte del Giudice dell'appello – l'ulteriore somma, eventualmente ancora dovuta in favore dell'attore e/o del convenuto (per quest'ultimo solo, ovviamente, per ciò che riguarda la richiesta manleva), in primo grado, ora, come detto, entrambi appellati (ferma la contestazione in ordine ad ogni ulteriore debenza e salvo gravame), tenuto conto
e detratto quanto già pagato da (cioè € 20.000,00) in favore dell'attore, CP_4 Persona_1
, ora appellato, limitando la ulteriore somma, eventualmente così come accertata,
[...] dichiarata, determinata e liquidata, in misura inferiore rispetto a quella liquidata dal Tribunale di
Firenze, in quanto non dovuta e, comunque eccessiva e non congrua, ed in ogni caso nella misura minima del dovuto e provato, anche con applicazione di quanto previsto dall'art.1227, I comma, c.c.
e con ogni consequenziale determinazione e pronuncia, a tal proposito, da valere riguardo sia alle domande proposte dall'attore, sia riguardo a quelle proposte dal convenuto, come detto, ora entrambi appellati, sempre nei confronti ed in favore della stessa come detto, CP_4 appellante;
- ancora nel merito, condannare – o comunque chi sarà Persona_1 dichiarato tenuto e/o obbligato – alla restituzione, in tutto od in parte, delle somme ricevute e percepite o, comunque, ancora da ricevere in esecuzione della sentenza di primo grado, impugnata con il presente atto, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del pagamento/ effettiva ricezione sino al momento dell'effettiva restituzione, ciò in favore di ora CP_4 appellante, con ogni salvezza, sempre in favore di quest'ultima, per tutti i diritti afferenti al pagamento effettuato e/o da effettuare, in conseguenza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, a favore di chi spetta, e dell'obbligo, insorto a proprio carico, dopo la richiesta avanzata da , ex art. 1917, II comma, c.c. ed anche per ottenere la restituzione della Controparte_1 somma totale pagata e/o da pagare per quanto immediatamente in precedenza indicato;
- con vittoria di spese, competenze professionali, IVA se dovuta, e CAP, sia per il primo grado, che per il presente grado di appello, spese tecniche e legali di CTU e CTP relative al procedimento di istruzione preventiva, in danno di tutti gli appellati e/o, comunque, di uno solo di essi, attore e/o convenuto, in primo grado, ora entrambi appellati, o, comunque, con la compensazione integrale delle spese giudiziali legali, tecniche e legali di CTU e di CTP relative al suddetto procedimento, per il primo grado del giudizio, tra , appellante, e tutte le altre parti costituite in primo grado, ora CP_4 appellati, e con condanna a carico dell'attore e del convenuto, in primo grado, ora entrambi appellati, e/o, comunque, di uno solo di essi, attore e/o convenuto, in primo grado, a pagare le spese
e competenze professionali legali della presente causa di appello, in favore della stessa;
CP_4
3 - in subordine, con conferma della pronuncia di compensazione delle spese legali, per il primo grado della presente causa, tra , appellante, ed il convenuto, ora appellato, e con condanna a CP_4 carico dell'attore e del convenuto, in primo grado, ora entrambi appellati, e/o, comunque, di uno solo di essi, attore e/o convenuto, in primo grado, a pagare le spese e competenze professionali legali della presente causa di appello, in favore di;
- in ulteriore subordine, con riduzione delle CP_4 spese e competenze giudiziali legali, tecniche e legali di CTU e di CTP relative al suddetto procedimento, e di tutte le altre spese per il giudizio di primo grado, liquidate in favore dell'attore, ora appellato, al minimo delle tariffe e al minimo del dovuto e provato, fermo quanto sopra richiesto per le spese legali afferenti all'appello; - in ogni caso, con riserva per ogni ulteriore diritto ed azione in favore dell'appellante, niente escluso, da esercitarsi anche dopo la conclusione della presente causa e/o nel corso di essa”;
Per parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte adita: 1) in via preliminare dichiarare Controparte_1 nullo, inammissibile l'appello proposto da;
2) in denegata ipotesi e nel merito, voglia CP_4 respingere l'appello così come proposto ex adverso in quanto infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, confermare il numero 4 di cui al dispositivo della sentenza del giudice di prime cure;
3) voglia respingere le istanze istruttorie tutte avanzate da parte appellante per i motivi tutti di cui CP_4 alle difese in primo grado e segnatamente alla terza memoria ex art. 183 c.p.c.; 4) ove necessario insiste nelle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; 5) chiede il rigetto delle domande tutte sia nel merito che in via istruttoria contro di esso proposte dalle parti costituite e dalle parti costituende con riserva di esporre ogni e più articolata domanda e difesa all'esito della loro costituzione nel giudio di appello;
6) Con vittoria di spese del doppio grado”;
Per parte appellata “IN VIA PRELIMINARE 1) Accertare e Controparte_2 dichiarare che la costituita parte nella qualità spiegata ha diritto di stare in giudizio e rivendicare le somme liquidate dal primo Giudice a titolo di risarcimento del danno sull'immobile di cui la parte ha il godimento e l'onere di custodia vita natural durante, 1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in quanto privo dei requisiti di
CP_4 specificità richiesti dalla legge;
NEL MERITO 3. Rigettare integralmente l'appello di ,
CP_4 confermando in ogni sua parte la sentenza n. 2474/2023 del Tribunale di Firenze;
4. Confermare la condanna di alla manleva di dalle conseguenze pregiudizievoli della
CP_4 Controparte_1 sentenza;
IN OGNI CASO 4. Condannare al pagamento delle spese e competenze del
CP_4 presente grado di giudizio in favore della costituenda parte con distrazione in favore del sottoscritto
4 procuratore 5. Rigettare ogni altra domanda, istanza ed eccezione di ”. CP_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Persona_1 giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 subiti dall'appartamento di cui era proprietario a causa delle gravi infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento ubicato al piano superiore, di proprietà del convenuto.
A fondamento della domanda, l'attore - dopo aver premesso di essere proprietario di un appartamento ubicato al primo piano del “Palazzo Degli Alessandri”, sito in Firenze, Borgo Albizi n. 15, immobile di valore storico-artistico al cui interno erano presenti opere artistiche ed architettoniche ed arredamenti di pregio e di cospicuo valore e che era stato annoverato dalla Direzione Generale delle
Antichità e Belle Arti nell'elenco del 1901 quale edificio monumentale da considerare patrimonio artistico nazionale, sottoposto a vincolo architettonico dal 1909 – aveva esposto che: 1) in data
6.10.2016, detto immobile aveva subito gravi infiltrazioni di acqua nel vano denominato ” Parte_2 con “danneggiamenti alla volta affrescata, alle pareti, al pavimento, ai paramenti in sera ed ad alcun degli arredi presenti nella ”, a causa della rottura di una tubazione nel bagno dell'appartamento Pt_2 ubicato al piano superiore di proprietà del;
2) a seguito del mancato risarcimento dei danni da CP_1 parte del , aveva promosso un procedimento per ATP al fine di veder accertato e quantificato CP_1 il danno lamentato (proc. N.R.G. 2768/2018), nell'ambito del quale la controparte si era costituita ed aveva chiamato in causa la propria compagnia assicurativa 3) la consulenza tecnica, CP_4 depositata in 20.12.2019, aveva stabilito che le infiltrazioni di acqua era state causate dalla rottura di una tubazione posta nel bagno dell'immobile di proprietà del ed aveva quantificato il danno in CP_1 euro 63.265,00, oltre IVA, per un totale di € 70.253,30, escludendo tuttavia il risarcimento dei danni riportati da alcuni arredi presenti nella (e, segnatamente, da un lampadario monumentale, Parte_2 da una specchiera, da un tavolo e da un tappeto), non essendo stata provata la derivazione causale dal fenomeno infiltrativo;
4) la (di seguito , in qualità di Controparte_5 CP_4 compagnia assicuratrice di , aveva corrisposto all'attore, in data 16.6.2020, soltanto la minor CP_1 somma di euro 20.000,00; 5) a fronte del mancato pagamento dell'importo residuo, aveva convenuto in giudizio al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti, al CP_1 netto della somma di euro 20.000,00 già ricevuta.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto, in via preliminare, di essere Controparte_1 autorizzato a chiamare in causa la per essere da essa rilevato indenne, deducendo la mala CP_4 gestio della propria compagnia assicuratrice nella gestione del sinistro, la quale era rimasta del tutto inerte a seguito della sua denuncia del sinistro, limitandosi a corrispondere all'attore, soltanto in data
5 16.06.2020, il minor importo di € 20.000, unilateralmente accertato come dovuto dalla compagnia già prima dell'a.t.p.
Nel merito, il convenuto aveva chiesto il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, eccependo, da un lato, un concorso di colpa del danneggiato per il mancati immediato rispristino dell'immobile e, dall'altro lato, l'infondatezza dei danni richiesti dall'attore per il mobilio escluso dalla c.t.u.
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita la , che aveva chiesto il rigetto delle CP_4 domande proposte nei suoi confronti dall'attore e dal convenuto, evidenziando di aver già adempiuto alla propria obbligazione tenuto conto della limitazione della garanzia assicurativa derivante dalla assicurazione parziale ex art. 1907 c.c.
La causa, istruita mediante l'acquisizione degli atti del procedimento per atp e della documentazione prodotta dalle parti, era stata definita dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 2474/2023, pubblicata in data 4.9.2023, con la quale il predetto tribunale, aveva: 1) condannato il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 50.253,00, al netto dell'acconto ricevuto a giugno 2020, oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, dal 18.12.2019 (data di stima dei danni del ctu in atp) fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno subito, nonché alla rifusione, in favore del medesimo, delle le spese stragiudiziali e di atp da esso sostenute e di quelle di lite;
2) condannato la terza chiamata in causa a manlevare il convenuto dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sentenza e 3) rigettato ogni altra domanda.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Tanto premesso si riconosce all'attore in base alla ctu la somma di euro 50.253,00 quale saldo dell'importo riconosciuto dal ctu in ATP e al netto dell'acconto ricevuto a giugno 2020, e già inclusa
l'Iva che va liquidata al privato danneggiato. Si conferma il giudizio del ctu di non riconoscere il danno alla specchiera, al lampadario monumentale e al tavolo in quanto non è provata la derivazione causale dal fenomeno infiltrativo, e in parte trattasi di elementi ceduti a terzi. Si riconoscono tutte le voci richieste a titolo di rimborso o comunque di danno patrimoniale per la necessità di attivare il procedimento di istruzione preventiva stante le inutili richieste stragiudiziali e l'urgenza di provvedere all'accertamento, trattandosi anche di bene immobile tutelato dalla Soprintendenza.
Circa i mancati ripristini il danneggiato per avere il risarcimento non è obbligato ad anticipare i costi di rimessa in pristino che potrebbe non avere la possibilità o la volontà di sostenere. Lo schema della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 e norme seguenti c.c. prevede invece
l'obbligo per il danneggiante di mettere immediatamente a disposizione del danneggiato il risarcimento del danno in base ad una mora strutturata come automatica, ex re, per cui il convenuto
6 non può invocare alcun concorso di colpa del danneggiato per i mancati immediati rispristini essendo interamente sua la colpa dello stato dell'immobile di pregio per la rottura accertata di una tubazione del suo immobile. All'attore dunque spettano le ulteriori somme a) di euro 9.360,00 per rimborso spese ing. sia per l'attività stragiudiziale che giudiziale, in quanto del tutto CP_6 congrua, in raffronto anche al compenso del ctu per la sola fase giudiziale e tenuto conto dei maggiori compensi previsti per incarichi non giudiziari;
b) euro 4000,00 per il perito per Persona_2
l'assistenza nella fase di A.T.P.; c) euro 4000,00 per onorari stragiudiziali del difensore Pt_3 in quanto credito giustificato dalla comprovata attività difensiva stragiudiziale e rientrante
[...] entro i limiti della tabella n. 25 del DM 147/2022; si rileva che non occorre una fattura quietanzata essendo sufficiente una nota spese, in quanto il danneggiato non ha alcun obbligo di anticipare i costi dei danni causati dal fatto illecito altrui per vedersi riconoscere i crediti;
d) il diritto al rimborso della somma di € 3.708,12, pagata al C.T.U. dal Sig. quale propria quota parte del Persona_1
CP_ compenso liquidato all'Arch. Quanto alla manleva si osserva che le eccezioni di Tes_2 erano infondate non potendo contestarsi che dei danni accertati dal ctu ne debba rispondere
[...] il suo assicurato, né potendo fondatamente escludersi la sua responsabilità contrattuale sulla base delle condizioni generali di contratto e della specifica polizza prodotta in atti. Per queste ragioni la
dovrà manlevare il convenuto dalle conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza, CP_4 ma non anche rimborsare al le spese di difesa e tecniche da esso sostenute”. CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la predetta CP_4 sentenza, impugnandola con otto motivi di gravame.
Nelle more del giudizio di appello, l'appellante – preso atto del decesso di Persona_1
, avvenuto in data 22.2.2024, a seguito di una comunicazione informale tramite e-mail
[...] pervenutagli in data 3.6.2024 dal legale di quest'ultimo – ha provveduto a notificare, in data
2.10.2025, l'atto di citazione in appello agli eredi del de cuius, collettivamente ed impersonalmente, presso l'ultimo domicilio del defunto.
Si è costituito in giudizio , che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e chiesto, Controparte_1 nel merito, il rigetto dello stesso.
Si è costituita in giudizio anche , in qualità di legataria dell'usufrutto Controparte_2 generale vitalizio sui beni di in forza del testamento olografo del Persona_1
31.10.2022, che ha chiesto che venisse dichiarata la propria legittimazione processuale ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da chiedendone il rigetto. CP_4
Gli eredi di , nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione Persona_1 in appello, non si sono, invece, costituiti in giudizio.
7 La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 09.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 20.10.2025
e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli eredi di , che non si Persona_1 sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello. CP_ Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da formulata dall'appellato e da ex art. 342 c.p.c., atteso che
[...] CP_1 Controparte_2
l'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice.
Deve essere, inoltre, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'appellata , Controparte_7 la quale si è costituita in giudizio, in data 6.10.2025, non quale erede di Persona_1 bensì quale legataria in sostituzione di legittima dell'usufrutto generale sui beni del de cuius in forza del testamento olografo del 31.10.2022.
Al riguardo, premesso che l'art. 551 c.c. stabilisce che “se ad un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima”, ma se, invece, come nel caso di specie, il legittimario “preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legale sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede […]”, si evidenzia che la presente controversia ha ad oggetto un diritto di credito appartenuto al defunto, che è stato trasmesso agli eredi e non alla che, essendo Controparte_2 legataria in sostituzione di legittima, non riveste la predetta qualità.
Venendo all'esame dell'appello, in via preliminare, l'appellante ha insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado ed in tale sede non espletati, ovvero prova per testi, chiamata del CTU a chiarimenti, richiesta di CTU diretta ad accertare quanto indicato da nella CP_4 propria seconda memoria ai punti 19 e 19.1 ed ordine di esibizione ex art 210 cpc.
La richiesta è inammissibile.
Ed invero, come costantemente affermato dalla Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. 8/2/2019 n. 3724;
22/01/2018, n. 1532; 27/02/2014, n. 4717; 20/10/2016, n. 21230; 27/10/2017, n. 25652), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente
8 compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Per la regola della specificità dei motivi d'appello, poi, deve evidenziare in che modo la prova ove ammessa consentirebbe di sovvertire la decisione impugnata.
Nel caso di specie nessuno dei motivi di appello appare minimamente collegato alle istanze istruttorie solo genericamente reiterate, con conseguente rigetto della richiesta.
Tutto ciò premesso, con il primo, il terzo ed il quarto motivo di gravame (rispettivamente indicati nell'atto di appello con i numeri romani X, XII ed XIII, che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza, ex art. 132, secondo comma n. 4, c.p.c. per la assoluta assenza e/o erroneità della motivazione in diritto con riferimento alla decisione del giudice di ravvisare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento attribuito al ed i danni subiti dal e di riconoscere, in CP_1 Persona_1 favore di quest'ultimo, la somma di euro 50.253,00 quale saldo dell'importo riconosciuto dal CTU in ATP e al netto dell'acconto ricevuto a giugno 2020, escludendo l'esistenza del concorso colposo del creditore, nonostante che, in primo grado, non fosse stata né accertata né dimostrata l'esistenza della c.d. “causalità” tra la condotta attribuita al (per la rottura di una tubazione posta CP_1 all'interno del suo immobile sovrastante quello del e l'evento lamentato (ingenti Persona_1 danni all'immobile di quest'ultimo) dato che il CTU aveva visto i luoghi a riparazioni avvenute;
che l'attore non aveva provveduto ad “immediati ripristini manutentivi” e che non era certo che la rottura di una tubazione dell'immobile sovrastante rispetto a quello danneggiato fosse stata “accertata”.
I motivi sono tutti infondati.
Ed invero, va ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che - come nel caso di specie - nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (v. ex plurimis Cass. civ. 16.11.2022 n. 33742).
Tanto ricordato, si osserva che il c.t.u., dopo aver premesso che le parti avevano concordato nel sostenere che all'origine dei fenomeni infiltrativi vi era stata la rottura di una tubazione posta nel bagno soprastante la , di proprietà del , in data 6 ottobre 2016, in sede di risposta Parte_2 CP_1
9 alle osservazioni critiche avanzate dal consulente di parte della , aveva chiarito che la causa CP_4 dell'infiltrazione era stata da lui individuata in quella indicata dalle parti in base al criterio del “più probabile che non”, in ragione dell'assenza di altre evidenze e della collocazione del bagno in corrispondenza della (“ritengo che non vi sia altra plausibile possibilità circa le cause Parte_2 che hanno provocato l'infiltrazione di acqua, nella misura e nel luogo in cui si è verificata, né tantomeno riesco a immaginare quali possano essere le casistiche valutate invece dal C.T.P. p.i.
Si ritiene che all'origine del danno, come condiviso anche da Parte Ricorrente e Parte CP_8
Resistente , vi sia inconfutabilmente la rottura della tubazione, che una volta ripristinata, ha CP_1 difatti fermato il fenomeno infiltrativo”), mentre, in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte del , secondo i quali l'inerzia del aveva aggravato i danni in questione, aveva CP_1 Persona_1 chiarito che, nel caso in esame, l'inerzia non aveva influito sul danno in quanto, a seguito dell'evento, le opere di pregio contenute nella avevano ormai perso l'integrità originale e che, sebbene Parte_2 il lasso di tempo trascorso tra l'evento e gli interventi di ripristino fosse stato prolungato, “qualsiasi intervento che fosse andato ad alterare la condizione originaria dell'affresco del dei parati CP_9 settecenteschi ne avrebbe comunque compromesso necessariamente l'autenticità, anche se i danneggiamenti registrati fossero stati più esigui”; valutazione che avevano correttamente indotto il primo giudice ad escludere la sussistenza di un concorso di colpa del Persona_1
Il c.t.u. aveva, quindi, esaminato i singoli danni prodotti dall'infiltrazione di acqua al soffitto affrescato, alla tappezzeria settecentesca, al pavimento in cotto della Parte_4
(sottoposti alla tutela del Mibac) ed agli arredi ivi presenti, rappresentati da una gamba di
[...] un tavolo e dal circuito elettrico che alimentava il lampadario.
In particolare, con riferimento alla volta affrescata, aveva evidenziato che la stessa riportava vistose macchie murali ed efflorescenze saline come risultato della forte umidità scaturita dopo l'evento menzionato. L'area maggiormente colpita era quella sovrastante la grande specchiera, per un'estensione di circa 7 mq, ma erano presenti in minor entità anche nel centro della volta interessando la porzione di pittura con i putti e a livello del basamento sotto lo specchio.
10 Secondo il c.t.u., questo tipo di degrado, che l'intervento di restauro potrà rendere meno evidente, non potrà essere eliminato totalmente in quanto l'ossidazione e il viraggio dei pigmenti degli affreschi non saranno più reversibili, ma solo ripristinabili dal punto di vista estetico e non materico. L'acqua, percolando lungo il soffitto, ha invaso, inoltre, le cornici di imposta dello stesso, prima di scorrere lungo la parete, danneggiandole.
Riguardo agli arredi, la specchiera, di dimensioni 200x300 cm, analizzata presso l'antiquario era stata interessata dalle infiltrazioni nella parte retrostante in pioppo e in una porzione Per_3 dello specchio in basso a destra. Il c.t.u. ha, tuttavia, evidenziato che la specchiera era stata venduta dalla Parte Ricorrente successivamente all'evento e, comunque, per la stessa e per il tavolo non era stata trovata documentazione sul loro stato manutentivo precedente all'evento.
La tappezzeria in damasco di seta rosso del '700 presentava una macchia di notevoli dimensioni, che si dipartiva dalla cornice superiore a quella inferiore, per uno sviluppo di circa 3,50 metri.
L'infiltrazione di acqua aveva veicolato sostanze presenti nella muratura, sali e lo sporco superficiale
11 presente sul tessuto, determinando una gora che passa dal colore scuro al bianco e comportando un irrigidimento del tessuto. L'acqua aveva ammalorato in maniera consistente 3 pannelli. La parete era stata danneggiata dalle infiltrazioni, con efflorescenze e sgorature sui parati e, nonostante la completa asciugatura, il broccato di seta si presentava con vistose sgorature, alterato cromaticamente e lacerato, mentre il pavimento in cotto, era stato interessato per un tratto di circa 2 mq dall'acqua che, scesa da soffitto e parete, ivi si è poi accumulata e presentava macchie superficiali in contrasto rispetto al resto della pavimentazione.
Con riferimento, invece, all'impianto elettrico, il c.t.u. aveva precisato che, anche se a seguito dell'evento del 6.10.2016 (ove era stato sentito “odore di bruciato”) l'alimentazione del lampadario era saltata per presumibile cortocircuito a causa dell'acqua, tuttavia, lo stato di conservazione del lampadario presentava diversi cristalli rovinati o mancanti, nonché lampadine assenti o rotte e ganci cedevoli, che non erano da imputare al predetto evento del 6.12.2016 ed aveva concluso di non poter stabilire in modo certo se il mancato funzionamento dello stesso fosse da imputarsi all'infiltrazione
(le cui dinamiche sembravano, peraltro, aver intaccato tutt'altra parte della volta e della sala), né verificare se l'impianto fosse perfettamente funzionante precedentemente alla data dell'infiltrazione
(cfr pagg. 45/54 della c.t.u. svolta nell'ambito dell'A.T.P.).
Il medesimo, quindi, dopo aver escluso la quantificazione del danno in relazione alla specchiera, al
12 tavolo, all'impianto elettrico ed al lampadario, aveva provveduto a quantificare i costi dei beni danneggiati, precisando che “per le opere necessarie al ripristino della volta affrescata si conferma il preventivo dell'impresa B. Ciccone, autorizzato dalla Soprintendenza, le cui lavorazioni consistono nella rimozione di depositi superficiali, risciacquo con acqua distillata ed applicazione di materiale assorbente per la rimozione di polvere, estrazione dei sali solubili, ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica e della doratura, stuccatura di fessurazioni, rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti, ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino e velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera. Nel preventivo del tecnico Restauratore Persona_4
che viene ritenuto congruo da questo C.T.U., i costi ammontano a € 12.760,00. Si riconosce
[...] tuttavia che il danno subito, se pur di una limitata area del soffitto, è da considerarsi sicuramente una grave perdita dell'integrità dell'opera che ne subisce un'insanabile svalutazione e che le operazioni di restauro non potranno garantire l'eliminazione totale delle discromie, nonché della resa della pittura murale, che sarà ripristinabile solo dal punto di vista estetico, ma non materico.
Attraverso la valutazione delle opere dell'artista in commercio nelle più importanti case d'asta, si può considerare un deprezzamento dell'opera pari a € 28.000,00 […]; che “la tappezzeria in damasco di seta rosso del '700 presenta una macchia di notevoli dimensioni, che si diparte dalla cornice superiore a quella inferiore, per uno sviluppo di circa 3,50 metri e che passa dal colore scuro al bianco, dovuto all'affiorare di sali e sporco superficiale presente sul tessuto. In seguito alla completa asciugatura dei 3 pannelli interessati dall'infiltrazione, si è registrato un irrigidimento del tessuto e sono presenti tutt'oggi vistose sgorature. I parati in broccato di seta rossa dovranno essere sottoposti a delicati interventi di restauro da parte di ditte specializzate nel trattamento di tappezzerie antiche. Si è ritenuto opportuno indicare due strategie di intervento volte al ripristino: il restauro dei pannelli colpiti dai danneggiamenti e la sostituzione dei broccati sull'intera parete, come da indicazioni della funzionaria della Soprintendenza, storica dell'arte, dott.ssa Persona_5
Qualora le stoffe rendessero ancora possibile intervenire con operazioni di restauro, intervento che si considera preferibile nell'ottica del mantenimento dei paramenti originali, queste prevedranno il distacco dei teli, una pulitura per aspirazione, prove di smacchiatura e rimozione della macchia, velatura superficiale con tulle e riposizionamento in loco dei teli. Tuttavia, visto l'avanzato stato di deperimento dei tessuti, si presenta l'ipotesi di una sostituzione completa dei parati relativamente alla sola parete interessata dalle infiltrazioni, le cui fasi di lavorazione prevedono lo smontaggio dei pannelli, la riproduzione della matrice del disegno in laboratorio, la realizzazione di paramento in seta pura e il rimontaggio dei telai, dei teli e delle cornici. Per gli interventi di restauro dei parati in
13 broccato di seta rossa, come sopra descritto, si prevede un costo totale di € 2.000,00, mentre nel caso dell'ipotesi che prevede la sostituzione dei pannelli dell'intera parete il costo è pari a € 7.800,00, per la realizzazione di parati di eguale fattura all'esistente, come da congruo preventivo dell'impresa
Antica Seteria Fiorentina, ridimensionato sulla superficie della sola parete interessata. Si conferma
l'importo di € 3.425,00 per lo smontaggio e rimontaggio dei pannelli e tutte le lavorazioni di restauro necessarie per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, ad esclusione della sola fornitura delle tele. Il deprezzamento calcolato per i pannelli, che seppure sostituiti integralmente sulla parete danneggiata, non saranno più gli originali del 1700 o che potrebbero presentare ancora delle scoloriture e un'alterazione della grana del tessuto, è pari a € 3.500,00” ed, infine, che “un tratto di circa 2 mq. dell'antico pavimento in cotto è stato interessato dall'acqua che, scesa da soffitto e parete, ivi si è poi accumulata, provocando macchie superficiali in contrasto rispetto al resto della pavimentazione. Gli interventi previsti per ripristinare le condizioni del tratto di pavimento colpito e danneggiato dall'infiltrazione consistono nella pulizia e trattamento mediante asportazione manuale con solventi e smeriglio, nella lavatura generale, nella sciacquatura a spugna e nell'applicazione a caldo di olio di lino cotto con lucidatura finale dell'area fino a conguagliatura con l'esistente. I trattamenti sopra elencati si stimano per un costo complessivo a corpo di € 800,00 comprendenti anche la pulizia finale dell'area e la mobilitazione degli arredi all'interno della stessa […]” e Pt_2 che, per il periodo previsto di 45 giorni necessari alle lavorazioni di ripristino della volta affrescata, dei paramenti e dei pavimenti, doveva essere previsto un risarcimento per la mancata godibilità della comprendente i disagi dovuti allo stato di cantiere e la necessità della proprietà di dover Pt_2 Pt_2 assicurare la presenza di personale di vigilanza sul cantiere, per un ammontare di € 6.480,00, oltre il costo necessario per eventuali spese di pulizia residue, dopo la chiusura del cantiere, stabilito in €
500,00.
Al riguardo, si osserva che l'appellante, nel quarto motivo di gravame, si è limitato a sostenere l'eccessiva stima da parte del c.t.u. dei costi di ripristino, senza tuttavia avanzare alcuna critica specifica alla decisione del giudice di quantificare i danni secondo la predetta stima.
Ciò detto, in considerazione della esaustività della consulenza d'ufficio, la decisione del giudice di primo grado di riconoscere in favore del facendo proprie le conclusioni e le Persona_1 argomentazioni del c.t.u., la somma di euro 50.253,00, “al netto dell'acconto ricevuto a giugno 2020,
e già inclusa l'Iva”, per i danni da lui subiti a causa della infiltrazione di acqua proveniente dall'immobile sovrastante, nonché di quella di escludere dal calcolo dei danni solo quelli subiti dalla specchiera, dal lampadario monumentale, dall'impianto elettrico dello stesso e dal tavolo, in assenza di prove in ordine alla derivazione causale degli stessi dal fenomeno infiltrativo e di non ravvisare il
14 concorso colposo del danneggiato, ritenendo che il medesimo non fosse tenuto ad anticipare i costi di rimessa in pristino dell'immobile, il cui onere gravava invece sul danneggiante, appare immune da censure.
Con il secondo, il quinto ed il sesto motivo di gravame (rispettivamente indicati nell'atto di appello con i numeri romani XI, XIV e XV, che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza, ex art. 132, secondo comma n. 4, c.p.c. per la assoluta assenza e/o erroneità della motivazione in diritto con riferimento alla decisione del giudice di ritenere, in relazione alla domanda di manleva, che l'eccezione da essa formulata fosse infondata, in quanto non poteva escludersi sua responsabilità contrattuale sulla base delle condizioni generali di contratto e della specifica polizza prodotta in atti, nonché di quella di accogliere la domanda di manleva proposta dal nei suoi confronti e di rigettare le eccezioni da CP_1 essa proposte nei confronti del proprio assicurato in ordine alla polizza assicurativa ed alle condizioni generali di assicurazione.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado, in base all'art. 1907 c.c. ed alle condizioni generali di assicurazione che prevedevano una limitazione della garanzia assicurativa derivante dalla c.d. assicurazione parziale (artt. 20 e 28), avrebbe dovuto tener conto che essa, mediante il versamento della somma di euro 20.000,00 aveva già pagato quanto dovuto, adempiendo così all'obbligazione su di essa gravante e che, pertanto, aveva diritto alla restituzione delle somme da essa versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 96.535,00 (con “la polizza denominata “Plan Globale Fabbricati”, originariamente emessa da Royal & Sunalliance, ora CP_4
risulta assicurato per i rischi indicati alla Sezione A della suddetta polizza,
[...] Controparte_1 tra i quali vi è quello relativo ad “acqua condotta”, ed alla Sezione B, cioè quelli afferenti la
“responsabilità civile verso terzi” (doc. n. 3 fascicolo primo grado ). Ebbene, i rischi CP_4 sopraindicati sono stati assicurati per due, distinti, fabbricati e cioè - secondo quanto risulta dall'allegato 01 della polizza (doc. n. 3, fascicolo primo grado ): -1) via Borgo Degli CP_4
Albizi n.15/17 (nel quale, per intendersi, è ricompreso l'immobile oggetto dell'evento di cui si parla nella presente causa); -2) via Palestrina (fabbricato che non interessa la presente causa) […] Come risulta sia dalla polizza (doc. n.3, fascicolo primo grado , che dall'allegato 01 a CP_4 quest'ultima, ebbe ad indicare, come “valore a nuovo assicurato”, per il fabbricato Controparte_1 posto in “via Borgo Degli Albizi n.15/17”, la somma di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) ed inoltre, come “anno di costruzione”, il “1950”. Ebbene, entrambe le indicazioni erano inesatte e, dunque, errate;
infatti, il valore – indicato in polizza - era (al momento della stipula della polizza ed anche a quello di verificazione del sinistro) ed è tutt'oggi di molto inferiore al valore reale del costo
15 di ricostruzione a nuovo di quel fabbricato, che Royal & Sunalliance, ora , assicurò nel CP_4 novembre 2003; quel valore rappresentava, in realtà (sia, come detto, al momento di stipula della polizza, sia al momento della verificazione del sinistro), soltanto un quarto del valore reale, complessivo, del costo di ricostruzione a nuovo dello stesso fabbricato, composto, come minimo, da ben 10 unità immobiliari distinte (con stima in difetto). Anche l'anno di costruzione (1950) è inesatto
e, dunque, errato. XIV.
9- Quel fabbricato – di proprietà di , in cui è ubicato anche Controparte_1
l'immobile di cui si discute nella presente causa – può dirsi “storico”, in quanto presumibilmente risalente agli anni 1400/1500. Quel fabbricato è tutelato dalla Sopraintendenza, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n.42/2004 e successive integrazioni (ciò risulta pacifico per ammissione sia dell'attore, che del convenuto). XIV.10- Nella relazione redatta dall'arch. di Firenze, per Per_6 conto e su incarico di , datata 27.4.2020 (prodotta quale doc.n.11, fascicolo primo grado CP_4 di quest'ultima) risulta che il valore del costo di ricostruzione a nuovo di quel fabbricato è pari ad €
8.500.000,00 (euro ottomilionicinquecentomila/00), con arrotondamenti in difetto, e che lo stesso fabbricato è “risalente presumibilmente agli anni a cavallo fra il 1400 e il 1500”).
I motivi sono infondati.
Al riguardo, va premesso che la compagnia assicurativa non ha contestato le circostanze (peraltro documentalmente provate dal convenuto) che l'immobile di proprietà del , al momento del CP_1 sinistro, fosse assicurato anche per la responsabilità civile in forza di polizza n° 08011000016411 stipulata con ora , operativa a detto momento, con un Controparte_10 CP_4 capitale assicurato di euro 2.000.000,00 e un massimale per ogni sinistro di euro 500.000,00; che il sinistro in oggetto rientrasse potenzialmente nella copertura di cui alla polizza e che il avesse CP_1 denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa in data 11.10.2016.
Tanto premesso, rilevata la scarsa comprensibilità del secondo motivo di gravame, si osserva che la disciplina dall'art. 1907 c.c. (assicurazione parziale) che prevede la possibilità per la parti di stabilire il valore garantito in misura inferiore rispetto al valore reale del bene, con la conseguenza che il premio sarà minore rispetto a quello dovuto qualora fosse stato assicurato l'intero valore, non può essere applicata alla responsabilità civile, ove l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato del danno che questi, in conseguenza del sinistro accaduto durante il contratto assicurativo, ha causato ad un soggetto terzo, non determinabile a priori.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione della responsabilità civile per danni prodotti a terzi da cose, il valore dell'edificio per il quale l'assicurato intende essere coperto da assicurazione non incide ne' sul rischio in senso tecnico
(cioè sulla probabilità di verificazione del sinistro), ne' sulla stessa entità della prestazione
16 dell'assicuratore (e quindi sul premio), in quanto in tale tipo di contratto l'ammontare massimo dell'eventuale esposizione debitoria dell'assicurato - e perciò dell'obbligazione dell'assicuratore di liberarlo dal debito che lo ha colpito - non è determinato in funzione del valore del bene, ma dei danni subiti dal terzo e l'esposizione del responsabile è teoricamente illimitata e non si presta pertanto ad alcuna predeterminazione sulla base del valore delle cose assicurate, per cui in detto tipo di assicurazione non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1907 c.c. e l'unica possibilità di introdurre un limite convenzionale alla garanzia prestata dall'assicuratore è costituita dal massimale previsto in contratto. (cfr Cass. civ. 19.8.1995 n. 8958 e 24.3.1984 n. 1962).
Si osserva, inoltre, che le parti, nella polizza fabbricati stipulata in data 31.10.2003, rinnovata tacitamente, avevano concordato un massimale quale unico limite alla quantità dell'indennizzo per il rischio assicurato, per cui le clausole (nel caso in esame, art. 20 e 28) contenute nelle sole condizioni generali unilateralmente predisposte dalla compagnia assicuratrice che limitavano, a favore del predisponente, l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'assicurato al criterio del valore del fabbricato dell'assicurato (non espressamente concordato), per essere efficaci, avrebbero dovuto essere approvate specificamente per iscritto dall'assicurato ex art. 1341 c.c., in adesione a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. civ. 11.6.2019 n. 15598).
L'infondatezza dei predetti motivi di appello determina il rigetto della richiesta di restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché
l'assorbimento delle eccezioni reiterate dall'appellante in questa fase del giudizio ex art. 346 c.p.c..
Con gli ultimi due motivi di gravame (identificati in appello con i numeri romani XVII e XVIII, da trattarsi anch'essi congiuntamente in quanto connessi tra loro), l'appellante ha censurato l'assenza di motivazione e l'erronea liquidazione sia delle spese di lite sia di tutte le altre spese liquidate da parte del giudice di primo grado.
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, con riferimento alle spese di lite, va ricordato che, secondo l'orientamento nomofilattico consolidato, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi oppure allorquando scenda al di sotto o al di sopra dei limiti, minimi e massimi, risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento (Cass. Civ.
1.8.22 n. 23836).
17 Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, il primo giudice, contrariamente a quanto genericamente sostenuto dall'appellante, ha liquidato le spese di lite in forza del principio della soccombenza e di quello della causalità ad esso sotteso, facendo corretta applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/14 per lo scaglione di valore del petitum ed ha espressamente indicato e correttamente liquidato anche tutte le altre spese.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Nulla va disposto per le spese di lite in favore degli eredi di in ragione Persona_1 della loro contumacia, mentre con riferimento alla posizione di , che si Controparte_2
è costituita in giudizio nonostante fosse priva della qualifica di erede, si stima equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002, ove dovuto, da parte dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. Parte_5
2474/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 4.9.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione processuale di , compensando tra Controparte_2 le parti le spese del presente giudizio;
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese di lite in relazione alla posizione degli eredi contumaci di Persona_1
.
[...]
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR
115/2000 da parte dell'appellante.
Così decisa in Firenze il 2.12.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
18 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati:
Dott.ssa Carla Santese Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Conte Consigliere
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 546/2024 promossa da: per Assicurazioni società mutua di assicurazioni (c.f. Parte_1
- p. iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo M. Rosati, come da P.IVA_1 P.IVA_2 procura in atti;
APPELLANTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro Niccoli e Controparte_1 C.F._1
IG GI IG, come da procura in atti;
e
(c.f. ), nella sua qualità di legataria Controparte_2 C.F._2 dell'usufrutto generale vitalizio sui beni del de cuius , rappresentata e Persona_1 difesa dall'avv. Salvatore Vito Villani, come da procura in atti
APPELLATI nonchè
Controparte_3
APPELLATI CONTUMACI avverso
1 la sentenza n. 2474/2023 pubblicata dal Tribunale di Firenze in data 4.9.2023. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 9.10.2025, con ordinanza collegiale ex art. 127 ter c.p.c. del 20.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze: - in riforma della sentenza n.
2474/2023, emessa dal Tribunale di Firenze, pubblicata il 4/9/2023, con annotazione pubblicata il
19.2.2024 (doc. n. 2) a seguito della ordinanza di correzione, datata 16.2.2024, comunicata in data
19.2.2024 (doc n. 3), e, dunque, compresa la suddetta ordinanza e la relativa annotazione sopraindicata, così come ordinata dal Giudice nel relativo provvedimento di correzione, in precedenza indicato, sentenza mai notificata, neppure dopo l'annotazione e neppure dopo
l'emissione della ordinanza prima ricordata;
- in via istruttoria, accogliere, ove occorra, tutte le richieste ed istanze istruttorie proposte da , contenute nella propria seconda memoria CP_4
(prova per testimoni, chiamata del CTU, Arch. a chiarimenti, CTU diretta ad accertare Tes_1 quanto indicato da nella propria seconda memoria ai punti 19 e 19.1, ordine di esibizione, CP_4 ex art 210 cpc, come indicato nella medesima memoria, depositata in primo grado, al punto n. 20), con opposizione all'ammissione di tutte le richieste istruttorie proposte sia dall'attore, che dal convenuto per tutti i motivi già indicati ed allegati nelle proprie difese che, dunque, richiama nella loro totalità; - in tesi, dichiarare la nullità della sentenza di primo grado, indicata in precedenza, così come anche corretta e annotata con i provvedimenti prima indicati, per la assoluta assenza di motivazione in diritto, ex art. 132, II comma, n.4, cpc, avuto riferimento a tutto quanto eccepito, dedotto e richiesto da , odierna appellante, sia in primo grado, che nel presente atto di CP_4 citazione in appello;
- nel merito, sempre in tesi, rigettare le domande giudiziali proposte dall'attore,
, ora appellato, nella loro totalità ed anche le domande giudiziali, tutte, Persona_1 proposte dal convenuto, , anch'esso ora appellato, nei confronti di , ora Controparte_1 CP_4 appellante, e, in ogni caso, le domande giudiziali, tutte, proposte sempre nei confronti di , CP_4 anche con accoglimento di tutte le eccezioni, contestazioni e deduzioni, nessuna esclusa, proposte da
, anche in via giudiziale, in tutte le proprie difese, dunque anche nel presente atto di CP_4 citazione in appello, nessuna esclusa, ritenendo integralmente satisfattiva – per ogni diritto, pretesa, domanda, titolo e causa sia dell'attore, che del convenuto, in primo grado, ora entrambi appellati – la somma, già incassata dall'attore, , pagata dalla stessa , Persona_1 CP_4 pari ad € 20.000,00 (euro ventimila/00), dichiarando, altresì, che quest'ultima, dopo tale pagamento, nulla era e neppure sarà tenuta a pagare oltre quanto già pagato e sopra indicato nel caso in esame, con ogni consequenziale, opportuna e necessaria pronuncia derivante dall'accoglimento della
2 presente impugnazione;
- nel merito, in ipotesi di accoglimento delle domande proposte dall'attore
e/o dal convenuto, ora entrambi appellati, anche in via parziale, nei confronti di , ora CP_4 appellante, determinare e dichiarare – da parte del Giudice dell'appello – l'ulteriore somma, eventualmente ancora dovuta in favore dell'attore e/o del convenuto (per quest'ultimo solo, ovviamente, per ciò che riguarda la richiesta manleva), in primo grado, ora, come detto, entrambi appellati (ferma la contestazione in ordine ad ogni ulteriore debenza e salvo gravame), tenuto conto
e detratto quanto già pagato da (cioè € 20.000,00) in favore dell'attore, CP_4 Persona_1
, ora appellato, limitando la ulteriore somma, eventualmente così come accertata,
[...] dichiarata, determinata e liquidata, in misura inferiore rispetto a quella liquidata dal Tribunale di
Firenze, in quanto non dovuta e, comunque eccessiva e non congrua, ed in ogni caso nella misura minima del dovuto e provato, anche con applicazione di quanto previsto dall'art.1227, I comma, c.c.
e con ogni consequenziale determinazione e pronuncia, a tal proposito, da valere riguardo sia alle domande proposte dall'attore, sia riguardo a quelle proposte dal convenuto, come detto, ora entrambi appellati, sempre nei confronti ed in favore della stessa come detto, CP_4 appellante;
- ancora nel merito, condannare – o comunque chi sarà Persona_1 dichiarato tenuto e/o obbligato – alla restituzione, in tutto od in parte, delle somme ricevute e percepite o, comunque, ancora da ricevere in esecuzione della sentenza di primo grado, impugnata con il presente atto, con interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del pagamento/ effettiva ricezione sino al momento dell'effettiva restituzione, ciò in favore di ora CP_4 appellante, con ogni salvezza, sempre in favore di quest'ultima, per tutti i diritti afferenti al pagamento effettuato e/o da effettuare, in conseguenza della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, a favore di chi spetta, e dell'obbligo, insorto a proprio carico, dopo la richiesta avanzata da , ex art. 1917, II comma, c.c. ed anche per ottenere la restituzione della Controparte_1 somma totale pagata e/o da pagare per quanto immediatamente in precedenza indicato;
- con vittoria di spese, competenze professionali, IVA se dovuta, e CAP, sia per il primo grado, che per il presente grado di appello, spese tecniche e legali di CTU e CTP relative al procedimento di istruzione preventiva, in danno di tutti gli appellati e/o, comunque, di uno solo di essi, attore e/o convenuto, in primo grado, ora entrambi appellati, o, comunque, con la compensazione integrale delle spese giudiziali legali, tecniche e legali di CTU e di CTP relative al suddetto procedimento, per il primo grado del giudizio, tra , appellante, e tutte le altre parti costituite in primo grado, ora CP_4 appellati, e con condanna a carico dell'attore e del convenuto, in primo grado, ora entrambi appellati, e/o, comunque, di uno solo di essi, attore e/o convenuto, in primo grado, a pagare le spese
e competenze professionali legali della presente causa di appello, in favore della stessa;
CP_4
3 - in subordine, con conferma della pronuncia di compensazione delle spese legali, per il primo grado della presente causa, tra , appellante, ed il convenuto, ora appellato, e con condanna a CP_4 carico dell'attore e del convenuto, in primo grado, ora entrambi appellati, e/o, comunque, di uno solo di essi, attore e/o convenuto, in primo grado, a pagare le spese e competenze professionali legali della presente causa di appello, in favore di;
- in ulteriore subordine, con riduzione delle CP_4 spese e competenze giudiziali legali, tecniche e legali di CTU e di CTP relative al suddetto procedimento, e di tutte le altre spese per il giudizio di primo grado, liquidate in favore dell'attore, ora appellato, al minimo delle tariffe e al minimo del dovuto e provato, fermo quanto sopra richiesto per le spese legali afferenti all'appello; - in ogni caso, con riserva per ogni ulteriore diritto ed azione in favore dell'appellante, niente escluso, da esercitarsi anche dopo la conclusione della presente causa e/o nel corso di essa”;
Per parte appellata : “Voglia l'Ill.ma Corte adita: 1) in via preliminare dichiarare Controparte_1 nullo, inammissibile l'appello proposto da;
2) in denegata ipotesi e nel merito, voglia CP_4 respingere l'appello così come proposto ex adverso in quanto infondato in fatto e in diritto e, in ogni caso, confermare il numero 4 di cui al dispositivo della sentenza del giudice di prime cure;
3) voglia respingere le istanze istruttorie tutte avanzate da parte appellante per i motivi tutti di cui CP_4 alle difese in primo grado e segnatamente alla terza memoria ex art. 183 c.p.c.; 4) ove necessario insiste nelle istanze istruttorie di cui alla seconda memoria ex art. 183 c.p.c.; 5) chiede il rigetto delle domande tutte sia nel merito che in via istruttoria contro di esso proposte dalle parti costituite e dalle parti costituende con riserva di esporre ogni e più articolata domanda e difesa all'esito della loro costituzione nel giudio di appello;
6) Con vittoria di spese del doppio grado”;
Per parte appellata “IN VIA PRELIMINARE 1) Accertare e Controparte_2 dichiarare che la costituita parte nella qualità spiegata ha diritto di stare in giudizio e rivendicare le somme liquidate dal primo Giudice a titolo di risarcimento del danno sull'immobile di cui la parte ha il godimento e l'onere di custodia vita natural durante, 1. Dichiarare inammissibile l'appello proposto da per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., in quanto privo dei requisiti di
CP_4 specificità richiesti dalla legge;
NEL MERITO 3. Rigettare integralmente l'appello di ,
CP_4 confermando in ogni sua parte la sentenza n. 2474/2023 del Tribunale di Firenze;
4. Confermare la condanna di alla manleva di dalle conseguenze pregiudizievoli della
CP_4 Controparte_1 sentenza;
IN OGNI CASO 4. Condannare al pagamento delle spese e competenze del
CP_4 presente grado di giudizio in favore della costituenda parte con distrazione in favore del sottoscritto
4 procuratore 5. Rigettare ogni altra domanda, istanza ed eccezione di ”. CP_4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, aveva convenuto in Persona_1 giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 subiti dall'appartamento di cui era proprietario a causa delle gravi infiltrazioni di acqua provenienti dall'appartamento ubicato al piano superiore, di proprietà del convenuto.
A fondamento della domanda, l'attore - dopo aver premesso di essere proprietario di un appartamento ubicato al primo piano del “Palazzo Degli Alessandri”, sito in Firenze, Borgo Albizi n. 15, immobile di valore storico-artistico al cui interno erano presenti opere artistiche ed architettoniche ed arredamenti di pregio e di cospicuo valore e che era stato annoverato dalla Direzione Generale delle
Antichità e Belle Arti nell'elenco del 1901 quale edificio monumentale da considerare patrimonio artistico nazionale, sottoposto a vincolo architettonico dal 1909 – aveva esposto che: 1) in data
6.10.2016, detto immobile aveva subito gravi infiltrazioni di acqua nel vano denominato ” Parte_2 con “danneggiamenti alla volta affrescata, alle pareti, al pavimento, ai paramenti in sera ed ad alcun degli arredi presenti nella ”, a causa della rottura di una tubazione nel bagno dell'appartamento Pt_2 ubicato al piano superiore di proprietà del;
2) a seguito del mancato risarcimento dei danni da CP_1 parte del , aveva promosso un procedimento per ATP al fine di veder accertato e quantificato CP_1 il danno lamentato (proc. N.R.G. 2768/2018), nell'ambito del quale la controparte si era costituita ed aveva chiamato in causa la propria compagnia assicurativa 3) la consulenza tecnica, CP_4 depositata in 20.12.2019, aveva stabilito che le infiltrazioni di acqua era state causate dalla rottura di una tubazione posta nel bagno dell'immobile di proprietà del ed aveva quantificato il danno in CP_1 euro 63.265,00, oltre IVA, per un totale di € 70.253,30, escludendo tuttavia il risarcimento dei danni riportati da alcuni arredi presenti nella (e, segnatamente, da un lampadario monumentale, Parte_2 da una specchiera, da un tavolo e da un tappeto), non essendo stata provata la derivazione causale dal fenomeno infiltrativo;
4) la (di seguito , in qualità di Controparte_5 CP_4 compagnia assicuratrice di , aveva corrisposto all'attore, in data 16.6.2020, soltanto la minor CP_1 somma di euro 20.000,00; 5) a fronte del mancato pagamento dell'importo residuo, aveva convenuto in giudizio al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni subiti, al CP_1 netto della somma di euro 20.000,00 già ricevuta.
Si era costituito in giudizio , che aveva chiesto, in via preliminare, di essere Controparte_1 autorizzato a chiamare in causa la per essere da essa rilevato indenne, deducendo la mala CP_4 gestio della propria compagnia assicuratrice nella gestione del sinistro, la quale era rimasta del tutto inerte a seguito della sua denuncia del sinistro, limitandosi a corrispondere all'attore, soltanto in data
5 16.06.2020, il minor importo di € 20.000, unilateralmente accertato come dovuto dalla compagnia già prima dell'a.t.p.
Nel merito, il convenuto aveva chiesto il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, eccependo, da un lato, un concorso di colpa del danneggiato per il mancati immediato rispristino dell'immobile e, dall'altro lato, l'infondatezza dei danni richiesti dall'attore per il mobilio escluso dalla c.t.u.
Autorizzata la chiamata in causa, si era costituita la , che aveva chiesto il rigetto delle CP_4 domande proposte nei suoi confronti dall'attore e dal convenuto, evidenziando di aver già adempiuto alla propria obbligazione tenuto conto della limitazione della garanzia assicurativa derivante dalla assicurazione parziale ex art. 1907 c.c.
La causa, istruita mediante l'acquisizione degli atti del procedimento per atp e della documentazione prodotta dalle parti, era stata definita dal Tribunale di Firenze con sentenza n. 2474/2023, pubblicata in data 4.9.2023, con la quale il predetto tribunale, aveva: 1) condannato il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 50.253,00, al netto dell'acconto ricevuto a giugno 2020, oltre rivalutazione e interessi sulla somma via via rivalutata, dal 18.12.2019 (data di stima dei danni del ctu in atp) fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno subito, nonché alla rifusione, in favore del medesimo, delle le spese stragiudiziali e di atp da esso sostenute e di quelle di lite;
2) condannato la terza chiamata in causa a manlevare il convenuto dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla sentenza e 3) rigettato ogni altra domanda.
In particolare, il Tribunale, in motivazione, aveva affermato che:
“Tanto premesso si riconosce all'attore in base alla ctu la somma di euro 50.253,00 quale saldo dell'importo riconosciuto dal ctu in ATP e al netto dell'acconto ricevuto a giugno 2020, e già inclusa
l'Iva che va liquidata al privato danneggiato. Si conferma il giudizio del ctu di non riconoscere il danno alla specchiera, al lampadario monumentale e al tavolo in quanto non è provata la derivazione causale dal fenomeno infiltrativo, e in parte trattasi di elementi ceduti a terzi. Si riconoscono tutte le voci richieste a titolo di rimborso o comunque di danno patrimoniale per la necessità di attivare il procedimento di istruzione preventiva stante le inutili richieste stragiudiziali e l'urgenza di provvedere all'accertamento, trattandosi anche di bene immobile tutelato dalla Soprintendenza.
Circa i mancati ripristini il danneggiato per avere il risarcimento non è obbligato ad anticipare i costi di rimessa in pristino che potrebbe non avere la possibilità o la volontà di sostenere. Lo schema della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 e norme seguenti c.c. prevede invece
l'obbligo per il danneggiante di mettere immediatamente a disposizione del danneggiato il risarcimento del danno in base ad una mora strutturata come automatica, ex re, per cui il convenuto
6 non può invocare alcun concorso di colpa del danneggiato per i mancati immediati rispristini essendo interamente sua la colpa dello stato dell'immobile di pregio per la rottura accertata di una tubazione del suo immobile. All'attore dunque spettano le ulteriori somme a) di euro 9.360,00 per rimborso spese ing. sia per l'attività stragiudiziale che giudiziale, in quanto del tutto CP_6 congrua, in raffronto anche al compenso del ctu per la sola fase giudiziale e tenuto conto dei maggiori compensi previsti per incarichi non giudiziari;
b) euro 4000,00 per il perito per Persona_2
l'assistenza nella fase di A.T.P.; c) euro 4000,00 per onorari stragiudiziali del difensore Pt_3 in quanto credito giustificato dalla comprovata attività difensiva stragiudiziale e rientrante
[...] entro i limiti della tabella n. 25 del DM 147/2022; si rileva che non occorre una fattura quietanzata essendo sufficiente una nota spese, in quanto il danneggiato non ha alcun obbligo di anticipare i costi dei danni causati dal fatto illecito altrui per vedersi riconoscere i crediti;
d) il diritto al rimborso della somma di € 3.708,12, pagata al C.T.U. dal Sig. quale propria quota parte del Persona_1
CP_ compenso liquidato all'Arch. Quanto alla manleva si osserva che le eccezioni di Tes_2 erano infondate non potendo contestarsi che dei danni accertati dal ctu ne debba rispondere
[...] il suo assicurato, né potendo fondatamente escludersi la sua responsabilità contrattuale sulla base delle condizioni generali di contratto e della specifica polizza prodotta in atti. Per queste ragioni la
dovrà manlevare il convenuto dalle conseguenze pregiudizievoli della presente sentenza, CP_4 ma non anche rimborsare al le spese di difesa e tecniche da esso sostenute”. CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto appello avverso la predetta CP_4 sentenza, impugnandola con otto motivi di gravame.
Nelle more del giudizio di appello, l'appellante – preso atto del decesso di Persona_1
, avvenuto in data 22.2.2024, a seguito di una comunicazione informale tramite e-mail
[...] pervenutagli in data 3.6.2024 dal legale di quest'ultimo – ha provveduto a notificare, in data
2.10.2025, l'atto di citazione in appello agli eredi del de cuius, collettivamente ed impersonalmente, presso l'ultimo domicilio del defunto.
Si è costituito in giudizio , che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello e chiesto, Controparte_1 nel merito, il rigetto dello stesso.
Si è costituita in giudizio anche , in qualità di legataria dell'usufrutto Controparte_2 generale vitalizio sui beni di in forza del testamento olografo del Persona_1
31.10.2022, che ha chiesto che venisse dichiarata la propria legittimazione processuale ed ha eccepito l'inammissibilità dell'appello proposto da chiedendone il rigetto. CP_4
Gli eredi di , nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione Persona_1 in appello, non si sono, invece, costituiti in giudizio.
7 La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 09.10.2025 mediante ordinanza emessa dal Cons. istruttore ex art. 127 ter cpc in data 20.10.2025
e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarata la contumacia degli eredi di , che non si Persona_1 sono costituiti in giudizio, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di citazione in appello. CP_ Sempre preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto da formulata dall'appellato e da ex art. 342 c.p.c., atteso che
[...] CP_1 Controparte_2
l'atto di appello consente di individuare con sufficiente chiarezza i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado che l'appellante ha inteso impugnare e la soluzione che il medesimo vorrebbe sostituire a quella adottata dal primo giudice.
Deve essere, inoltre, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'appellata , Controparte_7 la quale si è costituita in giudizio, in data 6.10.2025, non quale erede di Persona_1 bensì quale legataria in sostituzione di legittima dell'usufrutto generale sui beni del de cuius in forza del testamento olografo del 31.10.2022.
Al riguardo, premesso che l'art. 551 c.c. stabilisce che “se ad un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunziare al legato e chiedere la legittima”, ma se, invece, come nel caso di specie, il legittimario “preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento nel caso che il valore del legale sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede […]”, si evidenzia che la presente controversia ha ad oggetto un diritto di credito appartenuto al defunto, che è stato trasmesso agli eredi e non alla che, essendo Controparte_2 legataria in sostituzione di legittima, non riveste la predetta qualità.
Venendo all'esame dell'appello, in via preliminare, l'appellante ha insistito nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado ed in tale sede non espletati, ovvero prova per testi, chiamata del CTU a chiarimenti, richiesta di CTU diretta ad accertare quanto indicato da nella CP_4 propria seconda memoria ai punti 19 e 19.1 ed ordine di esibizione ex art 210 cpc.
La richiesta è inammissibile.
Ed invero, come costantemente affermato dalla Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. 8/2/2019 n. 3724;
22/01/2018, n. 1532; 27/02/2014, n. 4717; 20/10/2016, n. 21230; 27/10/2017, n. 25652), allorché il giudice di primo grado abbia rigettato l'ammissione di una deduzione istruttoria, l'appellante ha l'onere di censurare la statuizione di rigetto dell'istanza istruttoria con uno specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente che egli impugni la sentenza, lamentando l'errata valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice, perché quello d'appello debba necessariamente
8 compiere un nuovo apprezzamento discrezionale della complessiva ammissibilità delle richieste istruttorie disattese in primo grado.
Per la regola della specificità dei motivi d'appello, poi, deve evidenziare in che modo la prova ove ammessa consentirebbe di sovvertire la decisione impugnata.
Nel caso di specie nessuno dei motivi di appello appare minimamente collegato alle istanze istruttorie solo genericamente reiterate, con conseguente rigetto della richiesta.
Tutto ciò premesso, con il primo, il terzo ed il quarto motivo di gravame (rispettivamente indicati nell'atto di appello con i numeri romani X, XII ed XIII, che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza, ex art. 132, secondo comma n. 4, c.p.c. per la assoluta assenza e/o erroneità della motivazione in diritto con riferimento alla decisione del giudice di ravvisare la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento attribuito al ed i danni subiti dal e di riconoscere, in CP_1 Persona_1 favore di quest'ultimo, la somma di euro 50.253,00 quale saldo dell'importo riconosciuto dal CTU in ATP e al netto dell'acconto ricevuto a giugno 2020, escludendo l'esistenza del concorso colposo del creditore, nonostante che, in primo grado, non fosse stata né accertata né dimostrata l'esistenza della c.d. “causalità” tra la condotta attribuita al (per la rottura di una tubazione posta CP_1 all'interno del suo immobile sovrastante quello del e l'evento lamentato (ingenti Persona_1 danni all'immobile di quest'ultimo) dato che il CTU aveva visto i luoghi a riparazioni avvenute;
che l'attore non aveva provveduto ad “immediati ripristini manutentivi” e che non era certo che la rottura di una tubazione dell'immobile sovrastante rispetto a quello danneggiato fosse stata “accertata”.
I motivi sono tutti infondati.
Ed invero, va ricordato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che - come nel caso di specie - nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive” (v. ex plurimis Cass. civ. 16.11.2022 n. 33742).
Tanto ricordato, si osserva che il c.t.u., dopo aver premesso che le parti avevano concordato nel sostenere che all'origine dei fenomeni infiltrativi vi era stata la rottura di una tubazione posta nel bagno soprastante la , di proprietà del , in data 6 ottobre 2016, in sede di risposta Parte_2 CP_1
9 alle osservazioni critiche avanzate dal consulente di parte della , aveva chiarito che la causa CP_4 dell'infiltrazione era stata da lui individuata in quella indicata dalle parti in base al criterio del “più probabile che non”, in ragione dell'assenza di altre evidenze e della collocazione del bagno in corrispondenza della (“ritengo che non vi sia altra plausibile possibilità circa le cause Parte_2 che hanno provocato l'infiltrazione di acqua, nella misura e nel luogo in cui si è verificata, né tantomeno riesco a immaginare quali possano essere le casistiche valutate invece dal C.T.P. p.i.
Si ritiene che all'origine del danno, come condiviso anche da Parte Ricorrente e Parte CP_8
Resistente , vi sia inconfutabilmente la rottura della tubazione, che una volta ripristinata, ha CP_1 difatti fermato il fenomeno infiltrativo”), mentre, in risposta alle osservazioni dei consulenti di parte del , secondo i quali l'inerzia del aveva aggravato i danni in questione, aveva CP_1 Persona_1 chiarito che, nel caso in esame, l'inerzia non aveva influito sul danno in quanto, a seguito dell'evento, le opere di pregio contenute nella avevano ormai perso l'integrità originale e che, sebbene Parte_2 il lasso di tempo trascorso tra l'evento e gli interventi di ripristino fosse stato prolungato, “qualsiasi intervento che fosse andato ad alterare la condizione originaria dell'affresco del dei parati CP_9 settecenteschi ne avrebbe comunque compromesso necessariamente l'autenticità, anche se i danneggiamenti registrati fossero stati più esigui”; valutazione che avevano correttamente indotto il primo giudice ad escludere la sussistenza di un concorso di colpa del Persona_1
Il c.t.u. aveva, quindi, esaminato i singoli danni prodotti dall'infiltrazione di acqua al soffitto affrescato, alla tappezzeria settecentesca, al pavimento in cotto della Parte_4
(sottoposti alla tutela del Mibac) ed agli arredi ivi presenti, rappresentati da una gamba di
[...] un tavolo e dal circuito elettrico che alimentava il lampadario.
In particolare, con riferimento alla volta affrescata, aveva evidenziato che la stessa riportava vistose macchie murali ed efflorescenze saline come risultato della forte umidità scaturita dopo l'evento menzionato. L'area maggiormente colpita era quella sovrastante la grande specchiera, per un'estensione di circa 7 mq, ma erano presenti in minor entità anche nel centro della volta interessando la porzione di pittura con i putti e a livello del basamento sotto lo specchio.
10 Secondo il c.t.u., questo tipo di degrado, che l'intervento di restauro potrà rendere meno evidente, non potrà essere eliminato totalmente in quanto l'ossidazione e il viraggio dei pigmenti degli affreschi non saranno più reversibili, ma solo ripristinabili dal punto di vista estetico e non materico. L'acqua, percolando lungo il soffitto, ha invaso, inoltre, le cornici di imposta dello stesso, prima di scorrere lungo la parete, danneggiandole.
Riguardo agli arredi, la specchiera, di dimensioni 200x300 cm, analizzata presso l'antiquario era stata interessata dalle infiltrazioni nella parte retrostante in pioppo e in una porzione Per_3 dello specchio in basso a destra. Il c.t.u. ha, tuttavia, evidenziato che la specchiera era stata venduta dalla Parte Ricorrente successivamente all'evento e, comunque, per la stessa e per il tavolo non era stata trovata documentazione sul loro stato manutentivo precedente all'evento.
La tappezzeria in damasco di seta rosso del '700 presentava una macchia di notevoli dimensioni, che si dipartiva dalla cornice superiore a quella inferiore, per uno sviluppo di circa 3,50 metri.
L'infiltrazione di acqua aveva veicolato sostanze presenti nella muratura, sali e lo sporco superficiale
11 presente sul tessuto, determinando una gora che passa dal colore scuro al bianco e comportando un irrigidimento del tessuto. L'acqua aveva ammalorato in maniera consistente 3 pannelli. La parete era stata danneggiata dalle infiltrazioni, con efflorescenze e sgorature sui parati e, nonostante la completa asciugatura, il broccato di seta si presentava con vistose sgorature, alterato cromaticamente e lacerato, mentre il pavimento in cotto, era stato interessato per un tratto di circa 2 mq dall'acqua che, scesa da soffitto e parete, ivi si è poi accumulata e presentava macchie superficiali in contrasto rispetto al resto della pavimentazione.
Con riferimento, invece, all'impianto elettrico, il c.t.u. aveva precisato che, anche se a seguito dell'evento del 6.10.2016 (ove era stato sentito “odore di bruciato”) l'alimentazione del lampadario era saltata per presumibile cortocircuito a causa dell'acqua, tuttavia, lo stato di conservazione del lampadario presentava diversi cristalli rovinati o mancanti, nonché lampadine assenti o rotte e ganci cedevoli, che non erano da imputare al predetto evento del 6.12.2016 ed aveva concluso di non poter stabilire in modo certo se il mancato funzionamento dello stesso fosse da imputarsi all'infiltrazione
(le cui dinamiche sembravano, peraltro, aver intaccato tutt'altra parte della volta e della sala), né verificare se l'impianto fosse perfettamente funzionante precedentemente alla data dell'infiltrazione
(cfr pagg. 45/54 della c.t.u. svolta nell'ambito dell'A.T.P.).
Il medesimo, quindi, dopo aver escluso la quantificazione del danno in relazione alla specchiera, al
12 tavolo, all'impianto elettrico ed al lampadario, aveva provveduto a quantificare i costi dei beni danneggiati, precisando che “per le opere necessarie al ripristino della volta affrescata si conferma il preventivo dell'impresa B. Ciccone, autorizzato dalla Soprintendenza, le cui lavorazioni consistono nella rimozione di depositi superficiali, risciacquo con acqua distillata ed applicazione di materiale assorbente per la rimozione di polvere, estrazione dei sali solubili, ristabilimento dell'adesione della pellicola pittorica e della doratura, stuccatura di fessurazioni, rimozione di depositi superficiali parzialmente coerenti, ristabilimento dell'adesione tra l'intonaco e l'intonachino e velatura o reintegrazione ad acquarello di cadute della pellicola pittorica o abrasioni superficiali, con il fine di restituire l'unità di lettura cromatica dell'opera. Nel preventivo del tecnico Restauratore Persona_4
che viene ritenuto congruo da questo C.T.U., i costi ammontano a € 12.760,00. Si riconosce
[...] tuttavia che il danno subito, se pur di una limitata area del soffitto, è da considerarsi sicuramente una grave perdita dell'integrità dell'opera che ne subisce un'insanabile svalutazione e che le operazioni di restauro non potranno garantire l'eliminazione totale delle discromie, nonché della resa della pittura murale, che sarà ripristinabile solo dal punto di vista estetico, ma non materico.
Attraverso la valutazione delle opere dell'artista in commercio nelle più importanti case d'asta, si può considerare un deprezzamento dell'opera pari a € 28.000,00 […]; che “la tappezzeria in damasco di seta rosso del '700 presenta una macchia di notevoli dimensioni, che si diparte dalla cornice superiore a quella inferiore, per uno sviluppo di circa 3,50 metri e che passa dal colore scuro al bianco, dovuto all'affiorare di sali e sporco superficiale presente sul tessuto. In seguito alla completa asciugatura dei 3 pannelli interessati dall'infiltrazione, si è registrato un irrigidimento del tessuto e sono presenti tutt'oggi vistose sgorature. I parati in broccato di seta rossa dovranno essere sottoposti a delicati interventi di restauro da parte di ditte specializzate nel trattamento di tappezzerie antiche. Si è ritenuto opportuno indicare due strategie di intervento volte al ripristino: il restauro dei pannelli colpiti dai danneggiamenti e la sostituzione dei broccati sull'intera parete, come da indicazioni della funzionaria della Soprintendenza, storica dell'arte, dott.ssa Persona_5
Qualora le stoffe rendessero ancora possibile intervenire con operazioni di restauro, intervento che si considera preferibile nell'ottica del mantenimento dei paramenti originali, queste prevedranno il distacco dei teli, una pulitura per aspirazione, prove di smacchiatura e rimozione della macchia, velatura superficiale con tulle e riposizionamento in loco dei teli. Tuttavia, visto l'avanzato stato di deperimento dei tessuti, si presenta l'ipotesi di una sostituzione completa dei parati relativamente alla sola parete interessata dalle infiltrazioni, le cui fasi di lavorazione prevedono lo smontaggio dei pannelli, la riproduzione della matrice del disegno in laboratorio, la realizzazione di paramento in seta pura e il rimontaggio dei telai, dei teli e delle cornici. Per gli interventi di restauro dei parati in
13 broccato di seta rossa, come sopra descritto, si prevede un costo totale di € 2.000,00, mentre nel caso dell'ipotesi che prevede la sostituzione dei pannelli dell'intera parete il costo è pari a € 7.800,00, per la realizzazione di parati di eguale fattura all'esistente, come da congruo preventivo dell'impresa
Antica Seteria Fiorentina, ridimensionato sulla superficie della sola parete interessata. Si conferma
l'importo di € 3.425,00 per lo smontaggio e rimontaggio dei pannelli e tutte le lavorazioni di restauro necessarie per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, ad esclusione della sola fornitura delle tele. Il deprezzamento calcolato per i pannelli, che seppure sostituiti integralmente sulla parete danneggiata, non saranno più gli originali del 1700 o che potrebbero presentare ancora delle scoloriture e un'alterazione della grana del tessuto, è pari a € 3.500,00” ed, infine, che “un tratto di circa 2 mq. dell'antico pavimento in cotto è stato interessato dall'acqua che, scesa da soffitto e parete, ivi si è poi accumulata, provocando macchie superficiali in contrasto rispetto al resto della pavimentazione. Gli interventi previsti per ripristinare le condizioni del tratto di pavimento colpito e danneggiato dall'infiltrazione consistono nella pulizia e trattamento mediante asportazione manuale con solventi e smeriglio, nella lavatura generale, nella sciacquatura a spugna e nell'applicazione a caldo di olio di lino cotto con lucidatura finale dell'area fino a conguagliatura con l'esistente. I trattamenti sopra elencati si stimano per un costo complessivo a corpo di € 800,00 comprendenti anche la pulizia finale dell'area e la mobilitazione degli arredi all'interno della stessa […]” e Pt_2 che, per il periodo previsto di 45 giorni necessari alle lavorazioni di ripristino della volta affrescata, dei paramenti e dei pavimenti, doveva essere previsto un risarcimento per la mancata godibilità della comprendente i disagi dovuti allo stato di cantiere e la necessità della proprietà di dover Pt_2 Pt_2 assicurare la presenza di personale di vigilanza sul cantiere, per un ammontare di € 6.480,00, oltre il costo necessario per eventuali spese di pulizia residue, dopo la chiusura del cantiere, stabilito in €
500,00.
Al riguardo, si osserva che l'appellante, nel quarto motivo di gravame, si è limitato a sostenere l'eccessiva stima da parte del c.t.u. dei costi di ripristino, senza tuttavia avanzare alcuna critica specifica alla decisione del giudice di quantificare i danni secondo la predetta stima.
Ciò detto, in considerazione della esaustività della consulenza d'ufficio, la decisione del giudice di primo grado di riconoscere in favore del facendo proprie le conclusioni e le Persona_1 argomentazioni del c.t.u., la somma di euro 50.253,00, “al netto dell'acconto ricevuto a giugno 2020,
e già inclusa l'Iva”, per i danni da lui subiti a causa della infiltrazione di acqua proveniente dall'immobile sovrastante, nonché di quella di escludere dal calcolo dei danni solo quelli subiti dalla specchiera, dal lampadario monumentale, dall'impianto elettrico dello stesso e dal tavolo, in assenza di prove in ordine alla derivazione causale degli stessi dal fenomeno infiltrativo e di non ravvisare il
14 concorso colposo del danneggiato, ritenendo che il medesimo non fosse tenuto ad anticipare i costi di rimessa in pristino dell'immobile, il cui onere gravava invece sul danneggiante, appare immune da censure.
Con il secondo, il quinto ed il sesto motivo di gravame (rispettivamente indicati nell'atto di appello con i numeri romani XI, XIV e XV, che si ritiene opportuno trattare congiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro), l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza, ex art. 132, secondo comma n. 4, c.p.c. per la assoluta assenza e/o erroneità della motivazione in diritto con riferimento alla decisione del giudice di ritenere, in relazione alla domanda di manleva, che l'eccezione da essa formulata fosse infondata, in quanto non poteva escludersi sua responsabilità contrattuale sulla base delle condizioni generali di contratto e della specifica polizza prodotta in atti, nonché di quella di accogliere la domanda di manleva proposta dal nei suoi confronti e di rigettare le eccezioni da CP_1 essa proposte nei confronti del proprio assicurato in ordine alla polizza assicurativa ed alle condizioni generali di assicurazione.
In particolare, l'appellante ha affermato che il giudice di primo grado, in base all'art. 1907 c.c. ed alle condizioni generali di assicurazione che prevedevano una limitazione della garanzia assicurativa derivante dalla c.d. assicurazione parziale (artt. 20 e 28), avrebbe dovuto tener conto che essa, mediante il versamento della somma di euro 20.000,00 aveva già pagato quanto dovuto, adempiendo così all'obbligazione su di essa gravante e che, pertanto, aveva diritto alla restituzione delle somme da essa versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad € 96.535,00 (con “la polizza denominata “Plan Globale Fabbricati”, originariamente emessa da Royal & Sunalliance, ora CP_4
risulta assicurato per i rischi indicati alla Sezione A della suddetta polizza,
[...] Controparte_1 tra i quali vi è quello relativo ad “acqua condotta”, ed alla Sezione B, cioè quelli afferenti la
“responsabilità civile verso terzi” (doc. n. 3 fascicolo primo grado ). Ebbene, i rischi CP_4 sopraindicati sono stati assicurati per due, distinti, fabbricati e cioè - secondo quanto risulta dall'allegato 01 della polizza (doc. n. 3, fascicolo primo grado ): -1) via Borgo Degli CP_4
Albizi n.15/17 (nel quale, per intendersi, è ricompreso l'immobile oggetto dell'evento di cui si parla nella presente causa); -2) via Palestrina (fabbricato che non interessa la presente causa) […] Come risulta sia dalla polizza (doc. n.3, fascicolo primo grado , che dall'allegato 01 a CP_4 quest'ultima, ebbe ad indicare, come “valore a nuovo assicurato”, per il fabbricato Controparte_1 posto in “via Borgo Degli Albizi n.15/17”, la somma di € 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) ed inoltre, come “anno di costruzione”, il “1950”. Ebbene, entrambe le indicazioni erano inesatte e, dunque, errate;
infatti, il valore – indicato in polizza - era (al momento della stipula della polizza ed anche a quello di verificazione del sinistro) ed è tutt'oggi di molto inferiore al valore reale del costo
15 di ricostruzione a nuovo di quel fabbricato, che Royal & Sunalliance, ora , assicurò nel CP_4 novembre 2003; quel valore rappresentava, in realtà (sia, come detto, al momento di stipula della polizza, sia al momento della verificazione del sinistro), soltanto un quarto del valore reale, complessivo, del costo di ricostruzione a nuovo dello stesso fabbricato, composto, come minimo, da ben 10 unità immobiliari distinte (con stima in difetto). Anche l'anno di costruzione (1950) è inesatto
e, dunque, errato. XIV.
9- Quel fabbricato – di proprietà di , in cui è ubicato anche Controparte_1
l'immobile di cui si discute nella presente causa – può dirsi “storico”, in quanto presumibilmente risalente agli anni 1400/1500. Quel fabbricato è tutelato dalla Sopraintendenza, ai sensi e per gli effetti del D.lgs n.42/2004 e successive integrazioni (ciò risulta pacifico per ammissione sia dell'attore, che del convenuto). XIV.10- Nella relazione redatta dall'arch. di Firenze, per Per_6 conto e su incarico di , datata 27.4.2020 (prodotta quale doc.n.11, fascicolo primo grado CP_4 di quest'ultima) risulta che il valore del costo di ricostruzione a nuovo di quel fabbricato è pari ad €
8.500.000,00 (euro ottomilionicinquecentomila/00), con arrotondamenti in difetto, e che lo stesso fabbricato è “risalente presumibilmente agli anni a cavallo fra il 1400 e il 1500”).
I motivi sono infondati.
Al riguardo, va premesso che la compagnia assicurativa non ha contestato le circostanze (peraltro documentalmente provate dal convenuto) che l'immobile di proprietà del , al momento del CP_1 sinistro, fosse assicurato anche per la responsabilità civile in forza di polizza n° 08011000016411 stipulata con ora , operativa a detto momento, con un Controparte_10 CP_4 capitale assicurato di euro 2.000.000,00 e un massimale per ogni sinistro di euro 500.000,00; che il sinistro in oggetto rientrasse potenzialmente nella copertura di cui alla polizza e che il avesse CP_1 denunciato il sinistro alla compagnia assicurativa in data 11.10.2016.
Tanto premesso, rilevata la scarsa comprensibilità del secondo motivo di gravame, si osserva che la disciplina dall'art. 1907 c.c. (assicurazione parziale) che prevede la possibilità per la parti di stabilire il valore garantito in misura inferiore rispetto al valore reale del bene, con la conseguenza che il premio sarà minore rispetto a quello dovuto qualora fosse stato assicurato l'intero valore, non può essere applicata alla responsabilità civile, ove l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato del danno che questi, in conseguenza del sinistro accaduto durante il contratto assicurativo, ha causato ad un soggetto terzo, non determinabile a priori.
Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di assicurazione della responsabilità civile per danni prodotti a terzi da cose, il valore dell'edificio per il quale l'assicurato intende essere coperto da assicurazione non incide ne' sul rischio in senso tecnico
(cioè sulla probabilità di verificazione del sinistro), ne' sulla stessa entità della prestazione
16 dell'assicuratore (e quindi sul premio), in quanto in tale tipo di contratto l'ammontare massimo dell'eventuale esposizione debitoria dell'assicurato - e perciò dell'obbligazione dell'assicuratore di liberarlo dal debito che lo ha colpito - non è determinato in funzione del valore del bene, ma dei danni subiti dal terzo e l'esposizione del responsabile è teoricamente illimitata e non si presta pertanto ad alcuna predeterminazione sulla base del valore delle cose assicurate, per cui in detto tipo di assicurazione non può trovare applicazione la norma di cui all'art. 1907 c.c. e l'unica possibilità di introdurre un limite convenzionale alla garanzia prestata dall'assicuratore è costituita dal massimale previsto in contratto. (cfr Cass. civ. 19.8.1995 n. 8958 e 24.3.1984 n. 1962).
Si osserva, inoltre, che le parti, nella polizza fabbricati stipulata in data 31.10.2003, rinnovata tacitamente, avevano concordato un massimale quale unico limite alla quantità dell'indennizzo per il rischio assicurato, per cui le clausole (nel caso in esame, art. 20 e 28) contenute nelle sole condizioni generali unilateralmente predisposte dalla compagnia assicuratrice che limitavano, a favore del predisponente, l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'assicurato al criterio del valore del fabbricato dell'assicurato (non espressamente concordato), per essere efficaci, avrebbero dovuto essere approvate specificamente per iscritto dall'assicurato ex art. 1341 c.c., in adesione a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr Cass. civ. 11.6.2019 n. 15598).
L'infondatezza dei predetti motivi di appello determina il rigetto della richiesta di restituzione di quanto corrisposto dall'appellante in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché
l'assorbimento delle eccezioni reiterate dall'appellante in questa fase del giudizio ex art. 346 c.p.c..
Con gli ultimi due motivi di gravame (identificati in appello con i numeri romani XVII e XVIII, da trattarsi anch'essi congiuntamente in quanto connessi tra loro), l'appellante ha censurato l'assenza di motivazione e l'erronea liquidazione sia delle spese di lite sia di tutte le altre spese liquidate da parte del giudice di primo grado.
I motivi sono entrambi infondati.
Ed invero, con riferimento alle spese di lite, va ricordato che, secondo l'orientamento nomofilattico consolidato, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi oppure allorquando scenda al di sotto o al di sopra dei limiti, minimi e massimi, risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento (Cass. Civ.
1.8.22 n. 23836).
17 Tanto ricordato, si osserva che, nel caso di specie, il primo giudice, contrariamente a quanto genericamente sostenuto dall'appellante, ha liquidato le spese di lite in forza del principio della soccombenza e di quello della causalità ad esso sotteso, facendo corretta applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. 55/14 per lo scaglione di valore del petitum ed ha espressamente indicato e correttamente liquidato anche tutte le altre spese.
La sentenza impugnata va, pertanto, integralmente confermata.
Nulla va disposto per le spese di lite in favore degli eredi di in ragione Persona_1 della loro contumacia, mentre con riferimento alla posizione di , che si Controparte_2
è costituita in giudizio nonostante fosse priva della qualifica di erede, si stima equo compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
Deve, infine, darsi atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR 115/2002, ove dovuto, da parte dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza n. Parte_5
2474/2023 del Tribunale di Firenze, pubblicata in data 4.9.2023, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, così decide:
- dichiara il difetto di legittimazione processuale di , compensando tra Controparte_2 le parti le spese del presente giudizio;
- rigetta l'appello;
- nulla per le spese di lite in relazione alla posizione degli eredi contumaci di Persona_1
.
[...]
Si dà, altresì, atto che per effetto dell'odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002 (come novellato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228) per il versamento, ove dovuto, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR
115/2000 da parte dell'appellante.
Così decisa in Firenze il 2.12.2025
Il Presidente rel.
(dr.ssa Carla Santese)
Nota
18 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni
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