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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 861 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice est. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20683 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
nata a [...] il [...] (c.f. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'avv. NOBILE ROBERTA presso il quale elettivamente domicilia
E
nato a [...] il [...] (c.f. ) rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. VISCARDI EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/11/2024 le parti e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della IG nato fuori dal matrimonio , nata a [...] il [...]. Persona_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
All'udienza cartolare del 23.5.2025 le parti, con note di trattazione scritta dell'udienza, si riportavano al ricorso ne chiedevano l'accoglimento. Il P.M., ritenuto che la regolamentazione dei rapporti con la IG minore prevista in accordo dalle parti rispondesse all'interesse della stessa, chiedeva che il Tribunale disciplinasse i rapporti in conformità a quanto previsto in ricorso.
Le parti hanno definito le seguenti condizioni per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio:
“A) confermare l'affido congiunto della IG minorenne ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni ex lege in subjecta materia, con collocamento e residenza privilegiata della minore presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della IG, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla IG. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la IG, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione.
La IG.ra ed il IG. non avranno facoltà di intraprendere viaggi all'estero con la minore Pt_1 CP_1
in assenza di espressa autorizzazione dell'altro genitore, precisando la località di destinazione, Per_1
nonché le date di partenza e di ritorno.
B) Il IG. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenere con sé la CP_1
IG il mercoledì dalle ore 16:00 con pernottamento ed accompagnamento della minore a scuola il giovedì mattina ed a weekend alterni dal venerdì, dall'uscita della scuola, fino alla domenica alle ore
20:30, con accompagnamento presso la casa materna. La minore trascorrerà con il padre 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, tra luglio e agosto, da stabilire entro il 30 maggio di ogni anno;
le festività concomitanti con i ponti, ad esempio il 1 maggio o il 25 aprile, saranno alternate,
l'una con il padre e l'altro con la madre. Per le festività natalizie si seguirà la regola dell'alternanza:
- dall'anno 2023 la minore trascorrerà il giorno del 24 dicembre (Vigilia di Natale) con la madre e dal
25 dicembre al 28 dicembre starà con il padre;
il 31 dicembre (Vigilia di Capodanno) la minore sarà con il padre e dal 1 al 6 gennaio mattina con la madre fino all'ora in cui il padre andrà a prenderla per tenerla con sé. - L'anno successivo, invece, la minore trascorrerà il giorno 24 dicembre con il padre, dal 25 dicembre al 28 dicembre;
il 31 dicembre con la madre e dal 1 gennaio al 6 gennaio con il padre che dovrà riaccompagnarla a casa entro l'ora di pranzo. Per le vacanze pasquali, invece, si seguirà la seguente alternanza: - dal 2024 il giorno del Sabato Santo con la madre e Pasqua e TT con il padre;
per l'anno 2025, con il padre e Pasqua e TT con la madre e così a seguire Parte_2
per gli anni successivi. Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto delle eIGenze reciproche, con un preavviso di almeno 15 giorni. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno la IG.
C) Il IG. a decorrere dal mese di novembre 2023 compreso, si impegna a corrispondere CP_1
mensilmente, a titolo di concorso per spese per il mantenimento ordinario della IG, la somma complessiva pari a € 400,00 (euro quattrocento/00). Il succitato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico alla IG.ra , entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, al Pt_1
seguente codice IBAN [...]. D) il IG. rimborserà, inoltre, alla CP_1
IG.ra il 50% (cinquanta per cento) di tutte le spese straordinarie, dalla stessa sostenute Pt_1 nell'interesse della IG , nonché tutte le spese previste dalla legge al 50%, dietro presentazione Per_1
del documento fiscale comprovante la relativa spesa, ed il tutto in totale conformità a quanto previsto dal Protocollo di intesa fra magistrati e avvocati in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del 2018 Napoli, che si reputa parte integrante del presente accordo (ad es. per il trasporto scolastico, per la frequentazione degli Scout, per la prima attività sportiva).
E) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra di loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della IG con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della IG.
F) Le parti forniscono espressa autorizzazione affinché la piccola partecipi ad un percorso di Per_1
sostegno psicologico e/o tutto quanto sarà conIGliato dal Neuropsichiatra Infantile, concordando di rivolgersi all'Asl di Napoli sita in Corso Vittorio Emanuele.
G) Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e si dispensano reciprocamente dall'allegazione di eventuali documenti giustificativi. Con rinuncia al vincolo di solidarietà.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, diritti/doveri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della IG minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, e disciplina la Persona_1
genitorialità in conformità agli accordi riportati in parte motiva, provvedendo in conformità.
• nulla per le spese;
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 30.5.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Eva Scalfati Valeria Rosetti