Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. Laura Gaggiotti.........................Presidente rel. dr. Carmen Arcellaschi...................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona...............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 30.12.2024 dai coniugi
(C.F. ) nata a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
E
(C.F nato a [...] in data [...] Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati dall'Avv. Veronica Compagnin ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: Ricorso per separazione consensuale
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 21.01.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
CASA CONIUGALE
1. La casa coniugale, di proprietà della NO sarà assegnata alla stessa con tutto Parte_1 quanto l'arreda. Il NO , che ha già lasciato la casa familiare e ha già restituito le Parte_2 chiavi di accesso all'immobile, sarà autorizzato ad asportare tutti i suoi beni personali entro non oltre il 30 settembre 2025.
2. A far data dal 1 febbraio 2025 tutte le spese ordinarie e straordinarie comprese le utenze (che saranno tutte intestate alla proprietaria) inerenti all'immobile resteranno a carico della NO
. Parte_1
3. I figli minori e resteranno affidati ad entrambi i genitori che ne cureranno Per_1 Per_2 la salute, l'istruzione e l'educazione.
4. ed avranno collocazione prevalente in Sesto San Giovanni Viale Italia 227/E Per_1 Per_2
dove resteranno a vivere con la madre e manterranno la loro residenza.
5. Il NO , a far data dalla sottoscrizione del presente atto, verserà a titolo di Parte_2
contribuzione al mantenimento dei figli e , sino al raggiungimento della loro Per_1 Per_2
indipendenza economica, l'importo mensile di € 1.000,00 (500,00 per ciascun figlio) che si intenderà calcolato su dodici mensilità e rivalutabile secondo indicizzazione ISTAT annuale, (prima rivalutazione gennaio 2026) versamento che sarà effettuato entro il giorno 10 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario a favore della NO su conto correte noto al NO Parte_1 Pt_2
6. Il NO si impegna a versare alla NO per i figli ed Parte_2 Parte_1 Per_1
il 50% di tutte le spese straordinarie secondo il protocollo del Tribunale di Monza, e Per_2
quindi:
a) Spese erogabili senza preventivo accordo - Spese mediche 1) Ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica (esclusi farmaci da banco), nonché ad esami diagnostici non invasivi,
a trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate. 2) Spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato. 3) Spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es. fisioterapia). 4) Spese mediche urgenti. – Spese scolastiche e di istruzione 5) Iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica. 6) Libri d testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata. 7) Per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno. 8) Corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza. 9) Partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento. 10) Frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fini di lucro (es. oratori).
b) Spese per le quali è necessario il preventivo a accordo: Ogni altra spesa non compresa tra quelle sopra indicate è, invece, soggetta a consenso dell'altro genitore.
Spese mediche 11) Esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze. 12) Cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato.
13) Interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato. 14) Farmaci omeopatici, di medesima alternativa o sperimentali. Altre spese: 15) Gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento. 16) Iscrizioni e oneri di frequenza per istituti scolastici privati. 17) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore. 18) Iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari; alloggio e permanenza presso la sede universitaria. 19) Iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature sportive. 20) Viaggi e vacanze trascorse senza i genitori. 21) Acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). Ogni spesa per la quale si intenda richiedere il contributo o il rimborso, indipendentemente dalla necessità del consenso o meno, dovrà essere provata a mezzo di idonea documentazione.
La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata alla controparte in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (e-mail, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno 15 giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa.
In tale comunicazione dovranno essere quantificati espressamente gli oneri derivanti dalla attività.
Entro 7 giorni dalla comunicazione l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine di 7 giorni, ove lo ritenga, il genitore che avrà manifestato il proprio dissenso potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni.
I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (e-mail, sms, messaggio whatsapp), con i relativi giustificativi almeno
15 giorni prima della scadenza per il versamento del mantenimento ordinario e, in tal caso, il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo.
Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo.
In caso di spese superiori a €. 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza.
7. Il padre eserciterà il proprio diritto di visita nei confronti dei figli liberamente nelle sere in settimana anche in considerazione dell'età di e con accordi diretti padre-figli Per_1 Per_2
garantendo sempre i weekend alterni con la mamma dal sabato sera a domenica sera.
8. Le vacanze natalizie dovranno garantire ai figli la presenza di entrambi i genitori e saranno pertanto alternate di anno in anno. Anno 2025: (Natale con la mamma – Santo Stefano con il padre).
Capodanno con la mamma, 6 gennaio con il padre.
9. Anche per le vacanze pasquali il periodo di sospensione scuola sarà diviso tra i genitori seguendo il criterio dell'alternanza e sempre previo accordo tra loro e avendo cura di informarsi vicendevolmente degli spostamenti dei minori.
10. Le vacanze estive saranno trascorse dai minori con ciascun genitore per due settimane, anche non consecutive, da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno. In ogni caso qualora il padre non potesse trascorrere del tempo di vacanza con i figli dovrà comunque assicurare nel corso dell'anno una settimana in cui garantirà la sua diponibilità a prendersi cura in via esclusiva dei i minori al fine di consentire alla mamma di poter riposare. Sarà cura della NO Parte_1
comunicare via mail la settimana entro il 30.5. di ogni anno.
[...]
11. L'assegno Unico INPS verrà percepito integralmente dalla NO . Parte_1
12. I ricorrenti stabiliscono che le detrazioni fiscali sono stabilite nella misura del 50% tra i genitori.
13. Il NO , riconosce che la NO ha sacrificato la sua vita per Parte_2 Parte_1
accudire la famiglia con particolare riferimento alla salute del figlio , e non ha potuto Per_2
crescere professionalmente dovendosi accontentare per lungo periodo di un lavoro part-time, ed anche in relazione della differenza di reddito attuale riconosce alla NO un diritto Parte_1
al concorso nel suo mantenimento nella misura di euro 50,00 mensili, importo che verrà versato entro il 10 di ogni mese per 12 mensilità e verrà aggiornato secondo gli indici Istat a far data dal gennaio 2026, e potrà essere incrementato su accordo delle parti in seguito al raggiungimento dell'indipendenza economica di uno dei figli.
14. Il cane di nome acquistato insieme dalla coppia, resterà a vivere nella casa coniugale, la Per_3
NO si farà carico del mantenimento e della cura dell'animale, e le parti si Parte_1
impegnano a dividere equamente tutte le spese mediche veterinarie che dovessero necessitare all'animale.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
15. L'autovettura modello Micra marca Nissan immatricolata nell'anno 2012, targa EM505XS, intestata al NO , resterà assegnata alla NO , la quale si Parte_2 Parte_1 occuperà del pagamento del bollo e dell'assicurazione del mezzo, manlevando il NO Pt_2
da eventuali sanzioni amministrative. A richiesta del NO , la NO
[...] Parte_2
provvederà alla restituzione del mezzo, salvo storno degli importi pagati per il bollo Parte_1
e l'assicurazione in eccedenza;
16. L'autovettura Mercedes-Benz tg. EP542ZT immatricolata nell'anno 2013 resterà assegnata al NO che ne è il proprietario, il quale provvederà a consegnare alla NO Parte_2
entro il 31.12.2026 il 50% dell'importo di acquisto effettuato dalle parti ovvero euro Parte_1
4.500,00;
17. Il NO è titolare dell'impresa famigliare El Tabacche, come da visura (doc. Parte_2
6), la NO è collaboratore familiare in detta impresa. Parte_1
All'atto di vendita di detta impresa, che è già stata posta in vendita il NO si Parte_2 impegna a riconoscere alla NO l'importo di euro 20.000,00. Parte_1
La NO accetta l'importo di euro 20.00,00 e con la sottoscrizione della presente Parte_1
la NO dichiara di rinunciare agli ulteriori importi che poterebbero derivare dalla Parte_1
vendita. Il NO accetta la rinuncia e si impegna a versare alla NO Parte_2 Parte_1
l'importo di cui sopra entro 30 giorni dalla vendita.
[...]
18. Le parti si danno reciprocamente atto di aver risolto direttamente e con reciproca soddisfazione ogni altra questione di carattere patrimoniale, con esclusione delle questioni di cui ai punti precedenti riferibili al concorso nel mantenimento dei figli nonché al concorso nel mantenimento della NO oltre ai punti 16 e 17 contenenti le statuizioni economiche. Parte_1
19. I coniugi si concedono reciproco assenso/consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei rispettivi passaporti o degli altri documenti equipollenti per se stessi e per i figli minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di pronuncia della separazione è fondata.
Le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Gli accordi raggiunti dalle parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Sesto San
Giovanni in data 09.10.2004;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sesto San Giovanni per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 127, parte II, Serie A); 3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate;
4) compensa le spese del giudizio
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 06.02.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti