Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 66/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Susanna Mantovani Consigliere
dott. Giovanni Casella Consigliere nella pubblica udienza del 27 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.124/2024 del Tribunale di
Como ( giudice dr.ssa Bignami ) promossa con ricorso
DA
l con il patrocinio dell'avv. BAIO PAOLO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. GIBILARO CALOGERO C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato presso il loro studio in Lecco via Roma n. 73
APPELLANTE
CONTRO
con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DEL GATTO ANTONIO dell'avv. MAIO C.F._4
1
APPELLATO – APPELLANTE INC. COND.
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 21 gennaio 2025
PER L'APPELLATO- APPELLANTE INC:
Come da memoria depositata in data 10.2.2025
Fatto e diritto
Con sentenza n. 127 / 2024 il Tribunale di Como ha rigettato l'appello proposto da nei confronti di compensando integralmente le spese di lite. Parte_1 CP_1
In particolare, il sig. conveniva in giudizio l chiedendo la condanna Pt_1 CP_1
dell alla riliquidazione della pensione n. 10095606 categoria VO (pensione di CP_1 vecchiaia), prendendo come base la retribuzione effettiva imponibile svizzera relativa agli ultimi anni antecedenti la decorrenza della pensione, come per legge, così come effettivamente erogata e percepita in Svizzera e come risultante dai contributi svizzeri trasferiti.
Secondo il ricorrente, l' nel calcolare la pensione non avrebbe tenuto conto CP_1
delle retribuzioni effettive percepite in Svizzera e in ragione delle quali erano stati pagati i contributi con le aliquote svizzere, ma anzi avrebbe calcolato retribuzioni più basse rispetto a quelle percepite, partendo dall'importo dei contributi trasferiti e risalendo da questi alla retribuzione, adottando ai fini del calcolo l'aliquota italiana e non svizzera. Chiedeva dunque il ricalcolo della pensione con decorrenza dal mese di gennaio
1998.
Il Tribunale , , dopo aver respinto l'eccezione di decadenza sollevata dall ha CP_1
rigettato il ricorso per le ragioni che seguono.
Richiamando, alcuni precedenti della Suprema Corte il Tribunale ha rilevato che la
Legge di interpretazione autentica 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2006), stabilisce all'art. 1 comma 777 che “Il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 5, comma 2,
e successive modificazioni, si interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzione ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri è determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge”.
La Corte costituzionale ha più volte confermato la legittimità di tali disposizioni.
Il Tribunale ha anche richiamato i principi affermati della giurisprudenza legittimità in forza dei quali “ in tema di pensione di vecchiaia spettante sulla base del lavoro svolto in Svizzera, l'art. 1, comma 777, della l. n. 296 del 2006, disponendo, con norma di interpretazione autentica, che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, sia riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati in Italia nel medesimo periodo, non è irragionevole e non determina alcuna lesione dell'affidamento del cittadino nella certezza dell'ordinamento giuridico, in quanto ispirato ai principi di uguaglianza e di proporzionalità, né contrasta con l'art. 117, comma 1, Cost. in relazione all'art. 6, par. 1, e all'art. 1, Prot. n. 1 all. CEDU, per come interpretato dalla Corte EDU (sentenza 15 maggio 2014), poiché quest'ultima non ha evidenziato un profilo di incompatibilità della disposizione nazionale in esame con il predetto art. 1 del Prot., sicché l'indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un limite di riducibilità delle “pensioni svizzere”, presuppongono la scelta tra una pluralità di soluzioni, rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore (Corte cost. 12 luglio
2017 n. 166)” ( Corte di Cassazione Sez. Lav. ord. 14153/2019 ). Il Tribunale, sulla base dei precedenti di legittimità, ha ritenuto che il sistema di calcolo utilizzato dall' ai fini dell'erogazione della pensione di Cadoni sia CP_1 corretto.
Ha proposto appello hiedendo , in riforma della sentenza , l'accoglimento Pt_1 delle domande proposte .
Ha resistito l' chiedendo in via principale la conferma della sentenza di primo CP_1
grado .
In voia suvordinata , l' ha proposto appello incidentale condizionato CP_1 riproponendo le eccezioni di decadenza e di prescrizione proposte in primo grado .
Con il primo motivo, ha rilevato l'inammissibilità della domanda giudiziale, CP_1 atteso che l'art. 4 D.L. 384/1992, convertito in legge n. 438/1992 ha sostituito con effetto dal 19.9.1992 i commi secondo e terzo dell'art. 47 DPR 639/1970 stabilendo una c.d. decadenza tombale di tre anni dalla data di liquidazione della pensione
(avvenuta da gennaio 1998) per la proposizione dell'azione giudiziaria. Tale decadenza si estenderebbe all'intero trattamento pensionistico.
Inoltre, sarebbe decorso comunque il termine di prescrizione generale.
Con il secondo motivo, in subordine, l' rileva l'inammissibilità della domanda CP_1 del dal momento che questi sarebbe decaduto, quantomeno, dalla facoltà di Pt_1
richiedere differenze sui ratei di pensione afferenti a periodi risalenti ad oltre tre anni dalla presentazione della domanda giudiziaria, ovverosia tutte le differenze anteriori a febbraio 2020, in forza di quanto disposto dall'art. 38 D.L. 98/2011, nonché dall'art. 6 D.L. 103/1991.
In ulteriore subordine, l' rileva l'intervenuta prescrizione delle differenze sui CP_1 ratei di pensione risalenti ad oltre cinque anni prima dell'avversa domanda giudiziaria, in forza dell'art. 38 cit.
In ogni caso, sarebbero prescritte le differenze sui ratei di pensione risalenti ad oltre dieci anni prima della notifica dell'avverso ricorso giudiziario.
All'udienza del 27 Marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce . °°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono.
Con un unico articolato motivo di appello censura la sentenza per una Pt_1 erronea , a suo avviso, applicazione dei principi stabiliti dall'orientamento della
Corte EDU in materia di pensioni SV (applicazione dell'art. 1, co. 777, L. n.
296/2006).
In particolare, il Tribunale avrebbe errato nell'applicazione dei principi espressi dalla c.d. sentenza Maggio e altri c. Italia del 31.5.2011, che accertava la violazione del principio dell'equo processo ex art. 6, par. 1, CEDU, dal momento che la legislazione retroattiva potrebbe trovare fondamento solo a fronte di “impellenti motivi di interesse generale”, non rinvenibili in considerazioni di natura finanziaria relative alla sostenibilità del sistema pensionistico. Inoltre, sarebbero stati violati i principi della sentenza NE e altri c. Italia del 1.6.2017, secondo la quale l'adozione di una legge che porta a un ribaltamento del sistema di calcolo delle pensioni e che viene applicata retroattivamente con sacrifici sproporzionati per i pensionati integrerebbe una violazione dell'art. 6 CEDU e dell'art. 1, Prot. n. 1 .
Secondo l'LA , inoltre , il Tribunale non ha considerato che la posizione del ientrerebbe nell'ipotesi di coloro che avevano maturato il diritto a pensione Pt_1 ben prima dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica: nello specifico la pensione n. 10095606 categoria VO (pensione di vecchiaia) veniva liquidata con decorrenza dal 01/1998 (cfr docc. 1 e 2 ric.).
Risulterebbe dunque integrata una violazione dei diritti acquisiti afferenti allo
“status” di pensionato del sig. e, in particolare, sull'importo dell'assegno Pt_1 mensile che a seguito della norma di cui all'art. 1 comma 777 L. n. 296/2006 è stato ridotto per effetto della riparametrazione della retribuzione secondo i noti criteri.
Tale norma, come sarebbe stato chiarito dalla Corte di Cassazione con ordinanza interlocutoria n. 5048/2007, avrebbe avuto carattere innovativo incidendo retroattivamente ed irragionevolmente, sull'importo dell'assegno mensile pensionistico e, quindi, su diritti acquisiti e costituzionalmente tutelati. L'LA ribadisce che lo status di pensionato sarebbe dunque sorto in epoca antecedente all'emanazione della legge n. 296/2006, essendo irrilevante che egli non avesse radicato un contenzioso al momento dell'entrata in vigore di tale legge.
L'LA chiede dunque la riforma della sentenza affinché sia riconosciuto il suo diritto al ricalcolo della pensione con decorrenza dal mese di gennaio 1998 assumendo quale base di calcolo, con riferimento al periodo contributivo in Svizzera, la retribuzione effettivamente percepita sulla base della normativa prevista dalla
Convenzione Italo Svizzera, in conformità con i principi comunitari in materia formatisi a seguito delle sentenze della Corte EDU ampiamente esaminate.
Tali motivi , ad avviso del LE , non colgono nel segno .
Il LE osserva che la decisione della questione controversa non può trascurare che la contestata liquidazione della pensione di i fonda sull'applicazione di Pt_1
una norma ancora pienamente vigente - l'art. 1 comma 777 della l. 296/2006 - che ha superato per ben tre volte il vaglio del giudice delle leggi e ciò anche successivamente alle sentenze della Corte Edu citate dall'LA .
Appare opportuno ricordare , anche ai fini della ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento , quanto testualmente si legge nella motivazione della sentenza n. 166 /2017 della Corte Costituzionale :
“ 1.- Nel corso di un giudizio civile - promosso da una lavoratrice contro l'
[...]
per ottenere la riliquidazione della Controparte_1 maturata pensione di anzianità, sulla base della retribuzione effettivamente percepita durante il periodo di lavoro in Svizzera in luogo di quella inferiore figurativamente rideterminata dall'Istituto, in rapporto alle aliquote contributive svizzere più basse di quelle italiane - la Corte di cassazione, adita su ricorso della pensionata avverso la sentenza d'appello favorevole all ha sollevato, con Pt_2 CP_1
l'ordinanza in epigrafe, questione di legittimità costituzionale della norma, che la ricorrente lamentava violata, di cui all'art. 1, comma 777, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)».
La norma denunciata - in dichiarata interpretazione dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) - prevede che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel medesimo periodo,
«moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i contributi si riferiscono».
La Corte rimettente ricorda che la predetta disposizione è già stata oggetto di sindacato da parte di questa Corte, che, con la sentenza n. 172 del 2008, ha respinto i dubbi (sollevati dalla stessa Corte di cassazione) di contrasto con gli artt. 3, primo comma, 35, quarto comma, e 38, secondo comma, della Costituzione;
e, con la successiva sentenza n. 264 del 2012, ha respinto l'ulteriore censura (ancora una volta formulata da essa Corte di cassazione) di violazione dell'art. 117, primo comma,
Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre
1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, ritenendo che, nella fattispecie, rispetto alla tutela dell'interesse sotteso al richiamato parametro europeo, come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 31 maggio 2011, in causa Maggio e altri c. Italia, specificatamente relativa al medesimo art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 (l'interesse, cioè, al giusto processo, per il profilo della non interferenza del corpo legislativo su giudizi in corso a fini di condizionamento del correlativo esito in favore dello Stato o di altro soggetto pubblico), «prevale quella degli interessi antagonisti, di pari rango costituzionale, complessivamente coinvolti nella disciplina recata dalla disposizione censurata. In relazione alla quale sussistono, quindi, quei preminenti interessi generali che giustificano il ricorso alla legislazione retroattiva». E ciò in quanto «gli effetti di detta disposizione ricadono nell'ambito di un sistema previdenziale tendente alla corrispondenza tra le risorse disponibili e le prestazioni erogate, anche in ossequio al vincolo imposto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, e assicura[no] la razionalità complessiva del sistema stesso (sent. n. 172 del 2008), impedendo alterazioni della disponibilità economica a svantaggio di alcuni contribuenti e a vantaggio di altri, e così garantendo il rispetto dei principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali».
Tanto premesso, il giudice a quo solleva ora un diverso dubbio di legittimità costituzionale della norma in questione, in riferimento sempre all'art. 117, primo comma, Cost., ma in relazione al parametro interposto di cui all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, oltre che a quello di cui all'art. 6, paragrafo 1, della stessa
Convenzione.
Ciò in quanto, dopo la sentenza " (che aveva escluso il pur denunciato Per_1
contrasto dell'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 anche con l'art. 1 del menzionato Protocollo), la Corte EDU, con la sentenza del 15 aprile 2014, in causa e altri c. Italia, ha invece accertato che la disposizione interpretativa, o Per_2
comunque retroattiva, del 2006 avrebbe provocato un sacrificio eccessivo, e ingiustificato per le sue dimensioni, del diritto pensionistico dei nove ricorrenti.
Con la conseguenza che - poiché «una comparazione tra questa ulteriore e specifica violazione di una norma CEDU (art. 1 del Protocollo addizionale) ed altri interessi costituzionalmente rilevanti non è offerta dalla decisione n. 264 del 2012» - si impone, secondo la Corte rimettente, una nuova «complessiva» valutazione della legittimità della norma denunciata, «in riferimento anche all'accertata violazione dei diritti sostanziali in materia pensionistica dei lavoratori migranti in Svizzera»: valutazione che «va rimessa all'autorità della Corte delle leggi, in ossequio allo spirito e alla lettera dell'orientamento di questa sin dalle due decisioni del 2007 (n.
348 e n. 349) sui poteri del Giudice ordinario in ordine a un accertato contrasto tra ordinamento interno e ordinamento convenzionale» (…)
Diritto
Considerato in diritto
1.- Questa Corte è chiamata nuovamente a decidere se l'articolo 1, comma 777, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» - che, nel fornire la interpretazione dell'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), sostanzialmente prevede che la retribuzione percepita all'estero, da porre a base del calcolo della pensione, debba essere riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versati nel nostro Paese nel medesimo periodo, introducendo nell'ordinamento una interpretazione della disciplina de qua in senso non favorevole rispetto alle posizioni degli assicurati - si ponga in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione, in questo caso, all'art. 1 del Protocollo addizionale, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, e all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (CEDU), ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
2.- Come ricordato dalla (anche in questo giudizio rimettente) Corte di cassazione, sezione lavoro, la disposizione di cui al comma 777 dell'art. 1 della legge n. 296 del
2006 - della quale era già stato escluso il contrasto con gli artt. 3, 35 e 38 Cost.
(sentenza n. 172 del 2008) - ha superato il successivo vaglio di costituzionalità anche in relazione al poi prospettato suo contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, come interpretato dalla sentenza della
Corte di Strasburgo del 31 maggio 2011, Maggio e altri c. Italia, che aveva ritenuto violata detta norma convenzionale dalla disposizione italiana su citata.
Il riferimento va, per tal ultimo profilo, alla sentenza n. 264 del 2012 (cui ha fatto seguito l'ordinanza n. 10 del 2014), con la quale questa Corte - premesso che ad essa spetta di «opera[re] una valutazione sistemica e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata» - ha ritenuto che, nel bilanciamento tra la tutela dell'interesse sotteso alla richiamata norma convenzionale (art. 6, paragrafo 1,
CEDU) e la tutela degli altri interessi costituzionalmente protetti, «prevale quella degli interessi antagonisti di pari rango costituzionale, complessivamente coinvolti nella disciplina recata dalla disposizione censurata, in relazione alla quale sussistono, quindi, quei preminenti interessi generali che giustificano il ricorso alla legislazione retroattiva». Legislazione che si riconosce essere, in questo caso, «ispirata, invero, ai principi di uguaglianza e di proporzionalità», in quanto tiene conto della circostanza che i contributi versati in Svizzera sono notevolmente inferiori a quelli versati in Italia
e, in ragione di ciò, opera «una riparametrazione diretta a rendere i contributi proporzionati alle prestazioni, a livellare i trattamenti, per evitare sperequazioni, e a rendere sostenibile l'equilibrio del sistema previdenziale a garanzia di coloro che usufruiscono delle sue prestazioni».
3.- La Corte rimettente non contesta che la ponderazione degli interessi antagonisti, di pari rilievo costituzionale, incisi dalla norma sospetta di illegittimità debba essere
"sistematica" e non "frazionata", né che il conseguente correlativo bilanciamento vada «rimess[o] all'autorità della Corte delle leggi».
Ma in ragione di tale premessa, appunto, ritiene che la «complessiva», e
«complessa», valutazione degli interessi che entrano in gioco, e che reclamano tutela a fronte della disciplina retroattivamente introdotta dal comma 777 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, debba essere nuovamente demandata a questa Corte,
«in riferimento anche alla [...] violazione dei diritti sostanziali di natura pensionistica dei lavoratori migranti».
E ciò poiché la violazione di siffatti diritti, suscettibile di innescare un vulnus alla norma interposta di cui all'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (e, per tal via, al precetto di cui al primo comma dell'art. 117 Cost.) - a suo tempo esclusa dalla ricordata sentenza CEDU, Maggio e altri c. Italia, del 2011 - è stata successivamente, invece, accertata dalla stessa Corte di Strasburgo, con la sentenza ET e altri c.
Italia, del 15 aprile 2014.
«Una comparazione tra questa ulteriore e specifica violazione di una norma CEDU
(art. 1 del Protocollo addizionale) e altri interessi costituzionalmente rilevanti», coinvolti nella disciplina nazionale censurata, «non è offerta» - aggiunge la rimettente - «dalla decisione n. 264/2012 che anzi insiste, come argomento rilevante, sulla mancata condanna dell'Italia, sul punto, nella sentenza Maggio».
4.- Il «fatto nuovo» (e motivo unico di censura) alla base della reiterata impugnativa della disposizione di cui all'art. 1 comma 777, della legge n. 296 del 2006 è rappresentato, dunque, dalla richiamata sentenza "ET" della CEDU.
4.1.- Con detta sentenza, la Corte di Strasburgo ha bensì ravvisato (sia pur con l'opinione dissenziente di due suoi componenti) un contrasto dell'art. 1, comma 777, della legge n. 296 del 2006 con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU. Ma ciò non prima di aver confermato (al punto 58 del Considerato) che, nella precedente causa Maggio e altri
contro
Italia, il fatto che i ricorrenti avessero perso meno della metà della pensione equivaleva a una «riduzione ragionevole e proporzionata»
(coerente alla finalità perequativa della citata legge nazionale del 2006), e solo dopo avere - in linea, e non in discontinuità, con tale premessa - sottolineato come a diversa conclusione perveniva ora essa Corte EDU con specifico e limitato riferimento alla posizione particolare dei nuovi ricorrenti. Per la ragione che questi, in conseguenza del trasferimento in Italia dei contributi versati in Svizzera, avevano subito una ben più incisiva decurtazione (di circa 2/3) della pensione, cui avrebbero avuto altrimenti diritto.
Il che - «alla luce di tutti i fattori pertinenti» al caso in esame (i ricorrenti avevano
«versato contributi per tutta la vita»; avevano trasferito in Italia la contribuzione maturata in Svizzera in un momento in cui avevano l'aspettativa di poter percepire pensioni più elevate;
avevano finito con l'ottenere «meno della pensione media italiana») - ha appunto indotto la Corte di Strasburgo a ritenere che, «nella specie», le riduzioni delle retribuzioni pensionabili, operate dall in applicazione del CP_1
parametro fissato dalla norma interpretativa, «hanno inciso sullo stile di vita dei ricorrenti e ne hanno ostacolato il godimento in modo sostanziale».
Vulnus - quello così ravvisato - per il quale la stessa Corte EDU, con successiva sentenza in data 1° giugno 2017, ha ritenuto, comunque, congruo il rimedio di un indennizzo quantificato in misura non superiore al 55 per cento della differenza tra la pensione percepita e quella cui altrimenti avrebbe avuto diritto ciascun ricorrente, in base alla normativa oggetto della successiva censurata sua interpretazione.
4.2.- Non è esatto, pertanto, che la Corte EDU, con la sentenza ET, abbia contraddetto, o comunque superato, la valutazione di compatibilità - della norma retroattiva del 2006 con il parametro del Protocollo addizionale - quale espressa, nella precedente sentenza "Maggio", a fronte di denunciate riduzioni di pensione inferiori alla metà: posto che essa ha testualmente, invece, confermato che una tale riduzione è «ragionevole e proporzionata».
Neppure è esatto che la riferita sentenza "ET" abbia - come presupposto dal giudice rimettente - ricollegato la violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla
CEDU ad «effetti ordinari e per così dire sistemici della norma interpretativa del
2006»; risultando, in detta sentenza, motivatamente invece, riferito, il vulnus al parametro convenzionale alla specificità di casi singoli, in relazione ai quali la valutazione complessiva di particolari contingenze fattuali aveva evidenziato un sacrificio "sproporzionato", imposto ai ricorrenti in conseguenza dell'operata riparametrazione della retribuzione pensionabile.
5.- Alla stregua di quanto precede, deve pertanto escludersi che il novum della sentenza "ET" evidenzi un profilo di incompatibilità, con l'art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, che sia riferito, o comunque riferibile, alla disposizione nazionale in esame, in termini che ne comportino, per interposizione, il contrasto - nella sua interezza - con l'art. 117, primo comma, Cost., come prospettato dal giudice a quo.
6.- Riconosce, invece, la richiamata sentenza della Corte europea che, nei confronti dei nove ricorrenti, l'applicazione del criterio del ricalcolo della retribuzione, di cui appunto al comma 777 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ha comportato una riduzione delle rispettive pensioni eccessiva e sproporzionata, unitamente ad un vulnus, in questi termini non ragionevole, all'affidamento da essi riposto nella legge interpretata.
E ciò denota l'esistenza di una più circoscritta area di situazioni in riferimento alle quali la riparametrazione delle retribuzioni percepite in Svizzera, in applicazione della censurata norma nazionale retroattiva, può entrare in collisione con gli evocati parametri convenzionali e, corrispondentemente, con i precetti di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione.
7.- Quale sia la soglia al di sotto della quale la riduzione delle cosiddette "pensioni svizzere", ex art. 1, comma 777, della citata legge n. 296 del 2006, venga a ledere il diritto dei lavoratori al "bene" della vita rappresentato dal credito relativo a pensione, non è però indicato, in termini generali, nella sentenza "ET".
La Corte EDU fa bensì riferimento ad una riduzione comportante una perdita di circa due terzi della pensione, ma - come detto - solo con specifico riferimento alle pensioni dei singoli ricorrenti ed in esito ad una valutazione che tiene, tra l'altro, conto, quali «elementi pertinenti», dei lunghi periodi da quei soggetti trascorsi in
Svizzera, della entità dei contributi ivi versati, della loro categoria lavorativa di appartenenza e della qualità dei rispettivi stili di vita, il cui godimento essa Corte ritiene in concreto "ostacolato in modo sostanziale" e non proporzionato, perché implicante un "onere eccessivo" che soggetti che hanno versato contributi per tutta la vita sono costretti a sopportare.
L'indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite di riducibilità delle "pensioni svizzere" - ai fini di una reductio ad legitimitatem della disposizione impugnata, che ne impedisca l'incidenza su dette pensioni in misura che risulti lesiva degli evocati precetti convenzionali e nazionali -, come pure l'individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo essenziale del diritto leso, sono comunque necessarie, ma presuppongono, evidentemente, la scelta tra una pluralità di soluzioni rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore.
8.- La questione sollevata è, pertanto, allo stato inammissibile. Ma nel dichiararla tale, questa Corte deve tuttavia affermare che non sarebbe tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema segnalato dalla Corte di
Strasburgo. “.
La Corte Costituzionale , richiamando espressamente anche i principi affermati nella sue precedenti pronunce n. 172/2008 e 264/2012 , ha quindi , anche dopo l'intervenuta sentenza CEDU ET del 2014 , dichiarato inammissibile la questione di incostituzionalità dell'art. 1 comma 777 legge 296/2006 anche con riferimento all'art. 117 Cost. atteso che la sentenza ET è comunque riferita alla “ 'esistenza di una più circoscritta area di situazioni in riferimento alle quali la riparametrazione delle retribuzioni percepite in Svizzera, in applicazione della censurata norma nazionale retroattiva, può entrare in collisione con gli evocati parametri convenzionali e, corrispondentemente, con i precetti di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione. “ e che “ Quale sia la soglia al di sotto della quale la riduzione delle cosiddette "pensioni svizzere", ex art. 1, comma 777, della citata legge n. 296 del 2006, venga a ledere il diritto dei lavoratori al "bene" della vita rappresentato dal credito relativo a pensione, non è però indicato, in termini generali, nella sentenza
"ET “ .
Sul punto , la Corte Costituzionale ha rilevato che , in termini generali , la scelta in materia fra più soluzioni possibili , va rimessa alla discrezionalità del legislatore .
In tale contesto , il LE ribadisce che allo stato la contestata liquidazione della pensione di i fonda sull'applicazione di una norma ( l'art. 1 comma 777 l. l. Pt_1
296 /2006 ) ancora vigente e che ha superato per ben tre volte , anche dopo le sentenze e della CEDU , il vaglio del giudice delle leggi. Per_1 Per_2
In tale contesto , la giurisprudenza di legittimità con un orientamento condiviso da questo collegio ha affermato - scrutinando una fattispecie ( come osservato dall in memoria ) sovrapponibile a quella oggetto del presente procedimento – CP_1 che in materia di pensione di anzianità ed anche di vecchiaia “ In tema di pensione di anzianità spettante sulla base del lavoro svolto in Svizzera , l'art. 1 comma 777 della l.n. 296 del 2006 , disponendo , con norma di interpretazione autentica , che la retribuzione percepita all'estero , da porre a base del calcolo della pensione , sia riproporzionata al fine di stabilire lo stesso rapporto percentuale previsto per i contributi versarti in Italia nel medesimo periodo , non è irragionevole e non determina alcuna lesione dell'affidamento del cittadino nella certezza dell'ordinamento giuridico , in quanto ispirato ai principi di uguaglianza e di proporzionalità , né contrasta con l'art. 117 comma 1 Cost. in relazione all'art.6 , par.
1 e all'art. 1 , prot. 1 all.CEDU, per come interpretato dalla Corte EDU ( sentenza 15 maggio 2014 ) poiché quest'ultima non ha evidenziato un profilo di incompatibilità , con il predetto art. 1 del Prot. , della disposizione nazionale in esame , sicchè
l'indicazione di una soglia ( fissa o proporzionale ) e di un limite di riducibilità delle “ pensioni svizzere “ presuppongono la scelta tra una pluralità di soluzioni rimessa , come tale , alla discrezionalità del legislatore “ …( così in motivazione , con richiami anche alla giurisprudenza di legittimità precedente Corte di Cassazione Sez. Lav.
Ord. n. 14153/2019 ) .
Il LE ribadisce che da un lato la sentenza della Corte Costituzionale n.
166/2017 è di mera inammissibilità , non trattandosi ad es. di una sentenza additiva di principio e dall'altro che la sentenza CEDU – ET del 2014 non esprime regole generali valide erga omnes, non integra una sentenza “ c.d. pilota “ , atteso che la condanna risulta subordinata alle peculiarità della fattispecie concreta. .
Il LE , inoltre , ritiene di non poter eventualmente disapplicare la noma interpretativa censurata per comunque adeguarla ai principi enunciati dal giudice di
Strasburo.
In proposito , infatti , la Corte di Cassazione ha chiarito che “ nel sistema normativo delineatosi successivamente all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, la
Convenzione europea dei diritti dell'uomo non ha modificato la propria posizione nel sistema delle fonti: il rinvio alla Convenzione operato dall'art. 6, par. 3 TUE, non impone infatti al giudice nazionale, in caso di conflitto tra una norma di diritto nazionale e la CEDU, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa, atteso che, in tale evenienza, il rimedio è costituito dal giudizio di legittimità costituzionale della norma interna per contrasto con l'art. 117 Cost. (cfr. in tal senso Cass. n. 4049 del 2013, sulla scorta di Cass. S.U. n. 9595 del 2012). E trattandosi di conclusioni in linea con reiterati arresti della Corte costituzionale (cfr. in specie Corte cost. nn. 80 e 303 del
2011, 349 del 2007, nonchè, più di recente, n. 210 del 2013) e della stessa Corte di
Giustizia UE, la quale ultima ha recisamente escluso che l'art. 6, par. 3 TUE, disciplini il rapporto tra la CEDU e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e a fortiori determini le conseguenze che un giudice nazionale deve trarre nell'ipotesi di conflitto tra i diritti garantiti da tale convenzione e una norma di diritto nazionale, precisando in particolare che esso "non impone al giudice nazionale, in caso di conflitto tra il diritto nazionale e detta convenzione, di applicare direttamente le disposizioni di quest'ultima, disapplicando la norma di diritto nazionale in contrasto con essa" (così in part. CGUE, 24.4.2012, C-571/10, nello stesso senso, CGUE, 26.2.2013, Per_3
C-617/10, ), non può questa Corte che darvi in specie continuità, ciò Persona_4 che esclude in radice che Corte di merito, dando applicazione alla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 777, possa essere incorsa in alcuna violazione delle disposizioni citate nella rubrica dei motivi in esame …”. ( così testualmente in motivazione Cass.
2286/2018 ) .
Il LE osserva infine che comunque nella fattispecie , nelle sue conclusioni , chiede di accertare e dichiarare il suo “ diritto al ricalcolo della pensione n. Pt_1
10095606 categoria VO con decorrenza dal mese di gennaio 1998 , assumendo quale base di calcolo , con riferimento al periodo contributivo in Svizzera , la retribuzione effettivamente percepita , oltre interessi e rivalutazione “ ; di “ disporre che l' uniformi le proprie determinazioni ai principi espressi dalla CP_1
CEDU , da ultimo nella sentenza dell'1.6.2017 ; di “ conseguentemente condannare l' al versamento in favore del sig. della somma risultante dal CP_1 Parte_1 ricalcolo della pensione n. 10095606 categoria VO con decorrenza dal mese di gennaio 1998 assumendo come base di calcolo , con riferimento al periodo contributivo in Svizzera , la retribuzione effettivamente percepita pari ad euro
447,594, 30 o a quella che dovesse risultare di giustizia , oltre interessi legali e rivalutazione monetaria “ ; di “ condannare l' alla rifusione di quanto dovuto CP_1 per il pregresso e a riparametrare per il futuro l'importo mensile erogato “. .
Si tratta di conclusioni che vanno bel al di là della decisione , in chiave meramente risarcitoria , adottata dai giudici di Strasburgo con la sentenza ET.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione.
In conclusione , l'appello va rigettato .
L'oggettiva complessità e la novità delle questioni trattate , alla luce anche del mancato intervento del legislatore invocato dalla Corte Costituzionale , sono elementi che inducono il LE a compensare fra le parti anche le spese del grado.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 127/2024 del Tribunale di Como;
compensa fra le parti le spese del grado.
Milano 27 Marzo 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau