Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00374/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2025, proposto da
NI OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Boccetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'istruzione e del merito, Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria territoriale dello Stato Catanzaro/Crotone, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n.603 del 24 giugno 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IC NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n.603 del 24 giugno 2024, passata in giudicato come da attestazione di cancelleria del 12 febbraio 2025, si è così provveduto: “ -previo computo ai fini giuridici ed economici di tutti i servizi utilmente svolti da parte ricorrente prima dell’immissione in ruolo (01.09.2005), pari a giorni 3.257, per complessivi anni 08 mesi 11 e giorni 07 di servizio di preruolo riconosciuto, condanna il Ministero resistente a riconoscere al docente, ai fini della ricostruzione della carriera, l’integrale anzianità di servizio maturata prima dell’immissione in ruolo, nonché al collocamento dello stesso nella fascia stipendiale corrispondente ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile ratione temporis ai dipendenti di pari qualifica assunti a tempo indeterminato; -condanna il Ministero al pagamento delle relative differenze retributive maturate, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal quinquennio precedente la data di notifica del ricorso introduttivo del giudizio, oltre interessi legali o, se maggiore, rivalutazione monetaria, dal dì del dovuto fino al soddisfo ”;
- nonostante la richiesta di pagamento avanzata il 25 giugno 2024, la resistente p.a. è rimasta inerte, cosicché la ricorrente ha proposto l’ actio iudicati , chiedendo l’ottemperanza della pronuncia, con nomina di un commissario ad acta ;
Ritenuto che:
- è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
- l’intimato Ministero deve, pertanto, eseguire, anche per la parte prevalente e mancante, la sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n.603 del 24 giugno 2024, secondo le prescrizioni in essa contenute, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, a cura di parte ricorrente, della presente decisione;
- in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente - dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
- le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5 -sexies , ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
- le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale ordinario di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, n.603 del 24 giugno 2024, nei sensi di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione a cura di parte ricorrente della presente decisione;
- nomina sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza della p.a., quale commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’istruzione e del merito, che provvederà su istanza di parte ed in caso di inutile decorso del termine a dare esecuzione alla sentenza entro ulteriori sessanta giorni.
Condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi € 1.286,00, oltre agli accessori di legge, con distrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT LE, Presidente FF
IC NT, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC NT | RT LE |
IL SEGRETARIO