Rigetto
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28/03/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02586/2025REG.PROV.COLL.
N. 02351/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2351 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Macchi, con domicilio digitale come da PEC dei Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione terza, n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025, il consigliere Francesco Frigida;
udito per parte appellante l’avvocato Claudia Guerriero per delega dell’avvocato Andrea Macchi nonché viste le conclusioni scritte dell’avvocato dello Stato Antonio Trimboli per l’amministrazione appellata;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
a) dal decreto del Ministero della giustizia, dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ufficio del Capo del dipartimento, ufficio IV - affari legali, sezione 6^, notificato con nota prot. n. 0211401 del 26 giugno 2017, recante il diniego di rimborso delle spese legali chieste dall’assistente di polizia penitenziaria -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, in relazione a un procedimento penale conclusosi con sentenza di assoluzione;
b) dalla nota del dipartimento della medesima amministrazione prot. n. GDAP-0060842 del 20 febbraio 2018, con cui è stata riscontrata l’istanza presentata dal difensore dell’interessato, rappresentando che tutte le comunicazioni relative al rimborso delle spese legali erano state già fornite a quest’ultimo.
2. I tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) l’assistente di polizia penitenziaria -OMISSIS-, al tempo in servizio presso la casa circondariale di Varese, venne tratto a processo, con l’accusa di truffa ai danni dello Stato ai sensi dell’art. 640, comma 2, n. 1), c.p. (ruolo generale delle notizie di reato 5012/2012 della procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese);
b) il dipendente venne assolto dal Tribunale di Varese, in composizione monocratica, con sentenza n. -OMISSIS-, depositata il 22 luglio 2016 e divenuta irrevocabile il 17 ottobre 2016;
c) in data 15 dicembre 2016 l’interessato, ai sensi dell’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135, ha chiesto all’amministrazione penitenziaria il rimborso delle spese legali sostenute;
d) con nota prot. n. GDAP-0005904 del 9 gennaio 2017, l’amministrazione comunicò all’interessato il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, 241, su conforme parere negativo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano prot. n. 83642 del 22 dicembre 2016;
e) decorso ampiamente il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni, l’amministrazione centrale trasmise in data 26 giungo 2017 alla direzione della casa circondariale di Varese il decreto di rigetto dell’istanza di rimborso, sopra indicato al paragrafo 1, lettera a), per la sua notificazione al dipendente;
f) in data 27 dicembre 2017 il difensore dell’istante presentò nuovamente richiesta di rimborso;
g) con nota del 20 febbraio 2018, sopra indicato al paragrafo 1, lettera b), l’amministrazione comunicò al difensore di aver già riscontrato negativamente e di aver reso edotto l’interessato.
3. I provvedimento indicati al paragrafo 1 sono stati impugnati dal signor -OMISSIS- con ricorso n. 1182 del 2018 proposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e affidato ad un unico motivo così compendiato: « Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. n. 137/1997. Nullità del provvedimento per mancanza radicale dei suoi presupposti. Eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. Carenza assoluta di motivazione e genericità della motivazione. In subordine annullabilità dello stesso per i medesimi motivi ».
4. Il Ministero della giustizia si è costituito nel giudizio di primo grado, resistendo al ricorso.
5. Con l’impugnata sentenza n. -OMISSIS-, il T.a.r. per la Lombardia, sezione terza, ha in parte respinto il ricorso siccome infondato (in relazione all’impugnazione del decreto di diniego del 2017) e in parte lo ha dichiarato inammissibile per difetto d’interesse (con riferimento all’impugnazione del secondo atto del 2018, in quanto meramente confermativo del primo). Il collegio di primo grado, inoltre, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre agli accessori di legge.
6. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 19 febbraio 2024 e in data 20 marzo 2024 – il signor -OMISSIS- ha proposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando un unico motivo (a pagina 6 del gravame) di «Error in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 L. 135/1997 ».
7. Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio, eccependo l’irricevibilità del gravame per tardività, la sua inammissibilità per asserita mera riproposizione di quanto già dedotto in primo grado senza formulazione di effettive censure alla sentenza impugnata e, in ogni caso, la sua infondatezza.
8. In vista dell’udienza di discussione l’appellante ha depositato memoria in data 10 gennaio 2025, con la quale ha illustrato ulteriormente le proprie tesi e ha insistito sulle proprie posizioni.
In data 21 gennaio 2025 egli ha depositato memoria di replica.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2025.
10. In limine litis , si precisa che il Collegio non terrà conto della memoria di replica depositata dall’appellante in data 21 gennaio 2025 alle ore 16,04 (oltre le ore 12 dell’ultimo giorno utile, ovverosia 20 giorni liberi prima dell’udienza e dunque 21 giorni prima), siccome tardiva ai sensi degli articoli 73 c.p.a. e 4, comma 4, disp. att. c.p.a. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 febbraio 2023, n. 1322, 4 marzo 2021, n. 1841 e 13 febbraio 2020, n. 1137) e comunque in quanto inammissibile, stante il mancato presupposto della memoria difensiva di parte appellata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5676; sez. V, 11 dicembre 2015, n. 5656), poiché la facoltà di replica discende in via diretta dall’esercizio della correlata facoltà di controparte (nella fattispecie, dell’appellata) di depositare memoria difensiva nel termine di trenta giorni prima dell’udienza di merito, che tuttavia non è stata esercitata.
11. Attesa la palese infondatezza del gravame nel merito il collegio non esamina le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità del medesimo sollevate dalla difesa erariale.
12. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni.
13. Con l’unico già citato motivo l’appellante ha lamentato che il T.a.r. avrebbe errato nel reputare la condotta non attinente all’esercizio dei compiti del dipendente, in quanto egli « risulta essere assolto per aver posto in essere una condotta per non rientrare al lavoro, e dunque – in tesi poi smentita dalla sentenza di assoluzione – è riferibile all’attività dell’amministrazione cui appartiene in vista del fine pubblico che la stessa amministrazione è preordinata a perseguire, cioè l’attività di controllo per un ordinato svolgersi del regime di detenzione dei detenuti ». Inoltre, ad avviso dell’appellante, « il diniego di rimborso può essere fondato per il fatto che la condotta del militare è stata definita disdicevole dalla sentenza penale e suscettibile di rilievo disciplinare e ciò perché, in disparte il rilievo che nessun addebito è stato mosso, se il Tar ritiene che la condotta supposta truffaldina riguardi fatti privati, allora non può esservi rilievo disciplinare che secondo la normativa di settore deve riguardare la vita del militare nello svolgimento dell’attività militare ». L’interessato ha censurato anche « il punto della sentenza in cui il ricorso viene ritenuto in parte inammissibile in quanto - a dire del Tar - il primo provvedimento impugnato sarebbe meramente confermativo (…) e ciò perché l’istanza per la liquidazione inoltrata nell’interesse del sig. IE nell’anno 2018 (…) è fondata su una pluralità di ragioni, di cui l’amministrazione procedente nel provvedimento impugnato (…) non ha tenuto alcun conto ».
14. Siffatta doglianza è inaccoglibile.
14.1. In proposito va premesso che l’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 convertito in legge 23 maggio 1997, n. 135 dispone che: « Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall’Avvocatura dello Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l’Avvocatura dello Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la responsabilità ».
Tale disposizione attribuisce dunque un peculiare potere valutativo all’amministrazione con riferimento all’ an ed al quantum , poiché essa deve verificare se sussistano in concreto i presupposti per disporre il rimborso delle spese di giudizio sostenute dal dipendente, nonché – quando sussistano detti presupposti – se siano congrue le spese di cui sia chiesto il rimborso, con l’ausilio dell’Avvocatura dello Stato (cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 31 maggio 2017, n. 1266; sez. IV, 8 luglio 2013, n. 3593), il cui parere di congruità ha natura obbligatoria, posto che la relativa acquisizione è prescritta dalla legge e non può essere pretermessa, e carattere vincolante, poiché l’amministrazione non può disattendere l’indicazione quantitativa resa dall’organo tecnico.
In ogni caso, qualora il diniego (totale o parziale) di rimborso risulti illegittimo, il suo annullamento non comporta di per sé l’accertamento della spettanza del beneficio, dovendosi comunque pronunciare sulla questione l’amministrazione, in sede di emanazione degli atti ulteriori, non potendo, in particolare, in alcun caso il giudice amministrativo riconoscere direttamente una somma specificamente quantificata all’istante.
14.2. Ai fini del riconoscimento del beneficio di cui al citato art. 18, occorre, per espressa e univoca previsione legislativa, che le ipotesi di reato siano state conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio oppure con l’assolvimento di obblighi istituzionali. È dunque necessario la sussistenza di una connessione tra i fatti e gli atti oggetto del giudizio e l’espletamento del servizio e l’assolvimento degli obblighi istituzionali (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 5 aprile 2023, n. 3515; sez. IV, 28 novembre 2019, numeri 8137 e 8140), cosicché il diritto al rimborso sussiste solo qualora il processo subito dal dipendente e conclusosi con l’esclusione nel merito della sua responsabilità abbia ad oggetto fatti e comportamenti posti in essere al fine di adempiere ad un obbligo di servizio e quindi teleologicamente preordinati all’esclusivo fine pubblico, che solo giustifica l’aggravio patrimoniale a carico della pubblica amministrazione. L’espressione normativa « atti e fatti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento di obblighi istituzionali » include tra le condotte rilevanti non soltanto quelle che costituiscono in senso stretto una modalità di concreto espletamento di servizi e obblighi istituzionali attraverso azioni tipiche, ma estenda tale rilevanza anche ad attività con queste ultime connesse, sebbene non meramente occasionate.
La finalità della norma di cui al citato art. 18 risiede nell’esigenza di sollevare i funzionari pubblici dal timore di eventuali conseguenze giudiziarie connesse all’espletamento del servizio e tenere indenni i soggetti che abbiano agito in nome e per conto, oltre che nell’interesse, dell’amministrazione, delle spese legali affrontate per i procedimenti giudiziari strettamente connessi all’espletamento dei loro compiti istituzionali, con la conseguenza che il requisito essenziale in questione può considerarsi sussistente solo quando risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza.
Consolidata giurisprudenza – a cui il Collegio aderisce, non rivenendo effettive ragioni per discostarsene – ha ripetutamente chiarito che si deve trattare di condotte (estrinsecatesi in atti o comportamenti) che di per sé siano riferibili all’amministrazione di appartenenza e che, di conseguenza, comportino a questa l’imputazione dei relativi effetti (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. IV, 5 aprile 2017, n. 1568 e 26 febbraio 2013, n. 1190). Ne deriva che l’obbligo dell’amministrazione di sopportare gli oneri delle spese di difesa del dipendente va riconosciuto soltanto nei casi in cui l’imputazione riguardi un’attività svolta in diretta connessione con i fini dell’ente e, come tale, ad esso imputabile, con la conseguenza che il requisito della inerenza dei fatti all’assolvimento degli obblighi istituzionali può sussistere solo laddove risulti possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza; detto interesse deve, invece, escludersi qualora vi sia conflitto di interessi tra dipendente ed amministrazione, emergendo estremi di natura disciplinare ed amministrativa, per mancanze attinenti al compimento dei doveri d’ufficio, oppure qualora sia stata posta in essere un’attività non già nell’interesse dell’amministrazione di appartenenza ed in connessione con i fini istituzionali, bensì nell’interesse proprio del dipendente ed in relazione a suoi fini personali.
Per il diritto al rimborso è rilevante il rapporto causale che intercorre tra la prestazione di lavoro e l’evento che determina l’insorgere dell’ipotizzata responsabilità, in guisa che l’evento determinante deve costituire una parte o una modalità della prestazione lavorativa ed essersi concretizzato non soltanto durante e in occasione della prestazione del rapporto di servizio, ma altresì a causa di esso, ovverosia deve essere finalizzato alla corretta prestazione lavorativa.
Il beneficio di cui al citato art. 18 va dunque riconosciuto soltanto laddove quando il dipendente statale sia stato coinvolto in un procedimento giudiziario per aver svolto il proprio lavoro nell’ambito dello svolgimento dei suoi obblighi istituzionali e vi sia un nesso di strumentalità tra l’adempimento del dovere ed il compimento dell’atto o del comportamento (e, quindi, quando l’assolvimento diligente dei compiti specificamente lo richiedeva) e non anche quando la condotta oggetto della contestazione sia stata posta in essere meramente in occasione dell’attività lavorativa (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. VII, 10 febbraio 2022, n. 986; sezione IV, 4 gennaio 2022, n. 25 e 13 marzo 2017, n. 1154; Corte di cassazione, sez. lavoro, 8 novembre 2018, n. 28597) e tanto meno laddove sia stata effettuata fuori dal servizio (come nel caso de quo ).
Occorre dunque che la condotta oggetto della contestazione sia espressione della volontà dell’amministrazione di appartenenza e diretta all’adempimento dei suoi scopi istituzionali, dovendo i poteri concretamente esercitati inerire a un fine pubblico imputabile all’amministrazione.
14.3. Tanto precisato, si osserva che nel caso di specie – come rilevato dal Ministero della difesa, tanto in sede procedimentale quanto in sede processuale, nonché dal T.a.r., il quale ha fatto buon governo dell’art. 18 del decreto-legge n. 67/1997 e della relativa consolidata ermeneutica giurisprudenziale – deve essere escluso il diritto al rimborso delle spese legali, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dall’interessato, egli, alla luce della sentenza del Tribunale di Varese, ha tenuto condotte (omessa tempestiva comunicazione ai superiori della sua futura e già preventivata assenza dal servizio) che, sebbene non integrante le contestata fattispecie delittuosa di truffa ai danni dello Stato, esclude in radice la sussistenza del nesso di strumentalità tra esse e l’espletamento delle funzioni istituzionali.
L’azione del dipendente, infatti, non è stata effettuata durante il servizio e, in ogni caso (anche laddove, in via di mera ipotesi astratta, lo fosse stata) non è direttamente connessa all’adempimento di obblighi istituzionali svolti nell’interesse dell’amministrazione.
In sostanza, i fatti per i quali il dipendente è stato sottoposto a procedimento penale, a prescindere dalla loro sussistenza nelle forme e nei modi contestati dalla pubblica accusa, non sono astrattamente riconducibili a finalità inerenti al perseguimento dell’interesse pubblico, bensì soltanto, al massimo, occasionate dalle mansioni svolte e sono state frutto del perseguimento di finalità egoistiche.
Alteris verbis , l’interessato, ancorché assolto, non ha agito per il conseguimento di finalità istituzionali, sicché il rapporto di servizio è stato un mero presupposto di fatto o, al più, ha rappresentato soltanto l’occasione di un’azione che si è posta al di fuori dell’espletamento dei obblighi lavorativi. L’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali va inteso, invero, nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all’attività funzionale del dipendente, in un rapporto di stretta dipendenza con l’adempimento dei propri obblighi, dovendosi trattare di attività che necessariamente si ricollegano all’esercizio diligente della pubblica funzione, in circostanze in cui è possibile imputare gli effetti dell’agire del pubblico dipendente direttamente all’amministrazione di appartenenza, il che non è ravvisabile nella fattispecie in esame.
A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, non vi è un nesso stringente – e nemmeno lato – tra la condotta oggetto dell’accusa in sede penale e l’attività istituzionale, poiché la vicenda de qua non è sussumibile in tale quadro, dove non solo le azioni od omissioni devono avere come presupposto logico necessario lo svolgimento di date mansioni, ma vanno poste in essere dal dipendente nel perseguimento esclusivo degli scopi istituzionali a cui è preposta la specifica amministrazione di appartenenza, mentre l’assistente di polizia penitenziaria ha effettuato un’azione del tutto esulante dai compiti istituzionali e persino confliggente con essi.
Pertanto non può essere condivisa la tesi dell’appellante secondo cui « la condotta per non rientrare al lavoro, e dunque – in tesi poi smentita dalla sentenza di assoluzione – è riferibile all’attività dell’amministrazione cui appartiene (…) cioè l’attività di controllo per un ordinato svolgersi del regime di detenzione dei detenuti », in quanto si tratta, al più, di una riferibilità indiretta soltanto in senso lato e in via di fatto all’azione amministrativa e comunque una simile condotta non solo non persegue gli scopi istituzionali dell’amministrazione, ma addirittura li contrasta.
La circostanza che l’ipotesi accusatoria non sia stata avallata dal giudice penale non ha alcun rilievo sull’accertamento del nesso a cui è subordinata la concessione del beneficio di cui al citato art. 18, dovendosi a tal fine riscontrare la corrispondenza (esclusa nel caso di specie per quanto già evidenziato) dell’elemento oggettivo della condotta, così come emergente dalla sentenza penale, con l’espletamento degli obblighi di servizio e le finalità istituzionali.
14.4. Ad ogni modo e ad abundantiam , si osserva, altresì, che nel caso di specie il Tribunale di Varese ha acclarato che « -OMISSIS- (…) ha maliziosamente taciuto ai superiori il pianificato programma di partire per la Sicilia nel suo giorno di risposo, ferragosto 2012, e di non fare rientro in servizio sino alla completa guarigione. Il viaggio era, infatti, programmato sin dal 6 agosto2012, data in cui la moglie gli aveva acquistato un biglietto di sola andata per Trapani. Considerato che l’imputato avrebbe dovuto prestare servizio l’indomani all’alba, e tenuto conto della distanza di oltre mille kilometri tra il luogo di residenza e quello di lavoro, deve necessariamente concludersi per un mancato rientro preordinato, essendo impossibile improvvisare un viaggio di ritorno con mezzi diversi dall’aereo ed essendo altamente improbabile l’acquisto di un biglietto aereo dell’ultimo minuto, li silenzio serbato dall’imputato con i suoi superiori sino alte ore 19.55 del 15 agosto circa la sua assenza dal servizio per l’indomani integra la condotta dell’artifizio prevista dall’art. 640 cp, contraria all’obbligo dei lavoratore dipendente di mantenere un comportamento leale e corretto con il datore di lavoro. Tale condotta, tuttavia, non assurge alla qualificazione penalistica della truffa poiché non vi è prova della simulazione della malattia da parte dell’imputato » (pagine 3 e 4 della sentenza), sicché è stata accertata la sussistenza oggettiva di un artifizio di cui all’art. 640 c.p. e conseguentemente il giudice penale non ha affatto reputato corretto e conforme a norme di buona amministrazione l’operato del dipendente, avendolo, al contrario, qualificato come « condotta disdicevole » (pagina 3 della sentenza del Tribunale di Varese), il che non può, sempre sul piano oggettivo, non recidere il nesso tra condotta e finalità istituzionale.
Ininfluente è peraltro la circostanza che non sia stata irrogata alcuna sanzione disciplinare per il fatto oggetto del processo penale, giacché, ai fini del diniego di rimborso, non viene in rilievo la rimproverabilità della condotta sul piano soggettivo, bensì il mancato specifico perseguimento dell’interesse pubblico.
In definitiva, la condotta non solo non è stata posta in essere nell’esclusivo interesse dell’amministrazione e per perseguire le sue finalità istituzionali, ma è stata azionata soltanto nell’interesse personale del dipendente.
Sotto tale aspetto si rammenta che il giudizio di connessione tra la condotta posta in essere dal dipendente e l’espletamento del servizio o l’assolvimento di obblighi istituzionali deve essere formulato in concreto e non in astratto e, pertanto, deve essere apprezzato facendo riferimento al giudizio di fatto formulato dall’organo giudicante che adotta il provvedimento conclusivo del giudizio. Nella vicenda in esame emerge dagli atti che l’operato dell’imputato in sede penale è risultato tutt’altro che conforme alle norme di diligenza e di buona amministrazione e comunque non rispondente agli interessi dell’amministrazione. Si configura di conseguenza un’ipotesi di conflitto di interessi o comunque di perseguimento di un interesse non istituzionale, ma proprio del dipendente, che esclude ulteriormente (rispetto ai motivi già illustrati in precedenza) e recisamente la rimborsabilità delle spese sostenute in sede penale (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. II, 28 agosto 2023, n. 7988; sez. I, parere 5 dicembre 2023, n. 1507).
14.5. Infine, è infondata anche la censura avverso il segmento di statuizione con cui il T.a.r. ha dichiarato parzialmente inammissibile il ricorso, in quanto il secondo provvedimento è oggettivamente un atto meramente confermativo del primo, a prescindere da ulteriori deduzioni svolte dall’interessato nella seconda istanza.
Comunque le doglianze mosse anche contro il secondo provvedimento sono infondate per le medesime ragioni rappresentate nei precedenti paragrafi, essendo un atto che ha soltanto richiamato il precedente diniego, il quale è pienamente legittimo e immune dalle mende lamentate dall’interessato.
15. In conclusione l’appello deve essere respinto.
16. In applicazione del principio della soccombenza, al rigetto dell’appello segue la condanna dell’appellante al pagamento, in favore dell’amministrazione appellata, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano in dispositivo tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e dall’art. 26, comma 1, del codice del processo amministrativo, ricorrendone i presupposti applicativi, secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio, sostanzialmente recepita, sul punto in esame, dalla novella all’art. 26 c.p.a. recata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 [cfr., ex plurimis , sez. IV, 10 gennaio 2022, n. 148 e 22 agosto 2018, n. 5008; sez. V, 9 luglio 2015, n. 3462, a cui si rinvia ai sensi degli articoli 74 e 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della misura indennitaria conformemente, peraltro, ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr., ex plurimis , sezione VI, sentenze 12 maggio 2017, n. 11939 e 2 novembre 2016, n. 22150)].
16.1. Il Collegio rileva, inoltre, che l’infondatezza del ricorso in appello si fonda su ragioni manifeste in modo da integrare i presupposti applicativi dell’art. 26, comma 2, c.p.a. secondo l’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza di questo Consiglio (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. IV, n. 13 gennaio 2022, n. 234, 12 aprile 2018, n. 2205 e 28 dicembre 2016, n. 5497; ordinanze 1° dicembre 2021, n. 7998 e 13 giugno 2017, n. 2879, a cui si rinvia ai sensi dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a. anche in ordine alle modalità applicative ed alla determinazione della sanzione), conformemente ai principi elaborati dalla Corte di cassazione (cfr. ex plurimis sez. VI, 12 maggio 2017, n. 11939 e 2 novembre 2016, n. 22150).
A tanto consegue il pagamento della sanzione nella misura di euro 1.000 [cfr. sul punto, fra le tante, Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2205, 5 aprile 2018, n. 2116 e 30 gennaio 2017, n. 364, a cui si rinvia a mente dell’art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a.].
La condanna dell’appellante, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., rileva, infine, anche agli eventuali effetti di cui all’art. 2, comma 2- quinquies, lettere a) e d), della legge 24 marzo 2001, n. 89, come da ultimo modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 2351 del 2024, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna -OMISSIS- al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, delle spese di lite del presente grado giudizio, liquidate in euro 3.000 (tremila), anche ai sensi dell’art. 26, comma 1 c.p.a., oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, se dovuti.
Condanna, altresì, -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 26, comma 2, c.p.a., al pagamento della somma di euro 1.000 (mille) da versare secondo le modalità di cui all’art. 15 disp. att. c.p.a., mandando alla segreteria per i conseguenti adempimenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte privata, manda alla segreteria di procedere all’oscuramento delle sue generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Vito Poli, Presidente
Francesco Frigida, Consigliere, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Stefano Filippini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Frigida | Vito Poli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.