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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 10/06/2025, n. 890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 890 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente rel.
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2597 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2024, promossa da
rappresentato e difeso dall'avvocato Laura CASARI Parte_1
contro rappresentata e difesa dall'avvocato Elena TOLIO CP_1
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_2
Tribunale di Vicenza.
1 In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figlia nata fuori del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti:
1)Disporsi l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i Persona_1
genitori con collocamento della stessa presso la madre a Tezze sul Brenta.
2) Stabilire che il padre possa vedere la figlia i fine settimana in via alternata con la madre dal venerdì sera o dal sabato mattina alla domenica sera, allorché la riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 19.
Stabilire che le vacanze natalizie vengano divise a metà tra i genitori e che la minore starà dal primo giorno di vacanza scolastica natalizia fino al 31 dicembre con un genitore, e dal 1° gennaio fino al rientro a scuola con l'altro genitore, ad anni alterni.
Durante le vacanze di Pasqua i genitori si accorderanno di anno in anno per dividerle a metà in base ai reciproci impegni lavorativi, tenendo fermo che il giorno di Pasqua la minore lo trascorrerà con un genitore, il giorno di Pasquetta lo passerà con l'altro genitore, ad anni alterni.
Gli altri ponti scolastici (ad esempio 1° maggio, 25 aprile, 2 giugno, 1° novembre e 8
dicembre) verranno alternati di anno in anno tra i genitori.
Stabilire che la minore trascorra 3 settimane, anche frazionate, durante le vacanze estive con ciascun genitore, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno.
Dette condizioni di visita della figlia minore avranno decorrenza dal 15 maggio 2025.
3) Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione,
alla salute ed allo svago saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
2 4) Confermarsi l'obbligo per il padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione alla madre, entro il giorno 20 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, della somma di Euro 200,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
5) Disporsi che le spese straordinarie relative alla minore siano divise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Vicenza con le modalità ed indicazioni ivi previste, protocollo che viene allegato.
6) Darsi atto del fatto che i genitori concordano che l'assegno unico universale spettante per la figlia minore sia percepito interamente dalla madre.
7) Disporre un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali per 6 mesi.
8) Spese legali compensate con rinuncia alla solidarietà.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 12.6.2024 adiva l'intestato ufficio chiedendo la Parte_1
regolamentazione del regime di affidamento / mantenimento della figlia minore , Per_1
nata il [...] dalla relazione con CP_1
Con comparsa in data 9.8.2024 si costituiva in giudizio . CP_1
All'udienza del 20.8.2024, fissata per la discussione sulla richiesta di provvedimenti indifferibili ed urgenti avanzata da le parti comparivano CP_1
personalmente avanti il Giudice Relatore rendendo le dichiarazioni riportate a verbale e concordavano un regime provvisorio di visite padre / figlia che veniva recepito con ordinanza in data 21.8.2024.
Nel corso del giudizio venivano adottati provvedimenti provvisori relativi al regime di
3 affidamento / mantenimento della figlia minore delle parti e disposta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali per una verifica delle capacità
genitoriali di e di Parte_1 CP_1
All'esito del deposito della relazione dei Servizi Sociali le parti raggiungevano un accordo e, all'udienza del 15.5.2025, precisavano conformi conclusioni nei termini di cui in epigrafe.
Le richieste concordemente formulate dalle parti sono meritevoli di accoglimento.
Invero, nulla osta all'affidamento condiviso della figlia minore, al collocamento della stessa presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Tali previsioni sono infatti in linea con le indicazioni dei Servizi Sociali e rispondenti all'interesse della minore.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento della figlia a carico del padre, così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze della minore.
Le spese straordinarie relative alla figlia minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Come suggerito dai Servizi Sociali, si dispone la presa in carico del nucleo familiare,
per la durata di 6 mesi, da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, affinché
monitorino la condizione della minore ed aiutino i genitori a comunicare tra loro .
Atteso l'esito del giudizio, le spese vanno integralmente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni
4 del Pubblico Ministero, così provvede:
a)dispone che il regime di affidamento / mantenimento della minore
[...]
sia regolamentato in conformità agli accordi raggiunti dai genitori Persona_1
come in epigrafe riportati;
b)compensa le spese.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Vicenza, 10.6.2025.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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