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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2665 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11403/2024 R.G., avente ad oggetto: separazione personale
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gaetano Maria AMORUSO e Angela GAROZZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
res. in Mascali, via Nunziata Piedimonte n. 187/A; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo.
Rimessa in decisione in esito all'udienza del 16/04/2025, fissata per la comparizione personale delle parti. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente in data 04/11/2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la sua separazione personale dalla moglie con cui ha Controparte_1
contratto matrimonio a AR (CT) in data 29/12/2004.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto di essere stato obbligato ad allontanarsi periodicamente e per brevi periodi di tempo dalla casa coniugale, poiché costretto dalle continue vessazioni subite, spesso sfociate in atti di violenza fisica e psicologica da parte della moglie,
precisando che i litigi e le aggressioni verbali posti in essere dalla - che avevano da sempre CP_1
caratterizzato il loro matrimonio - erano causati dalla gelosia provata da quest'ultima, per ragioni economiche, nei confronti del proprio figlio , avuto dal precedente matrimonio. Persona_1
Ha concluso, quindi, il ricorrente, chiedendo la sua separazione dalla moglie con addebito a quest'ultima.
Nonostante la regolarità della notifica, non si è costituita in giudizio, né è Controparte_1
comparsa all'udienza di comparizione del 16/04/2025, sicché non è stato possibile esperire il tentativo di conciliazione.
Alla predetta udienza, il ricorrente, personalmente comparso, ha dichiarato di coler insistere solo nella domanda di separazione e di rinunciare alla richiesta di addebito, e la causa è stata quindi rimessa in decisione a seguito di discussione orale, sulle conclusioni precisate dal difensore del ricorrente conformemente alla volontà manifestata dal suo assistito.
Tanto premesso, e preliminarmente dichiarata la contumacia della resistente - non Controparte_1
costituitasi nel giudizio, né personalmente comparsa all'udienza all'uopo fissata - la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, la mancata costituzione e comparizione in giudizio della resistente, la conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, nonché la natura delle doglianze esposte dal ricorrente sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale. Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nessuna ulteriore statuizione va adottata in assenza di altre specifiche domande, attesa l'espressa rinunciato alla domanda di addebito.
Attesa la natura della controversia e la contumacia di parte resistente, le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 11403/2024 R.G., nella contumacia di Controparte_1
pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
11/04/1952, e , nata a [...] il [...], che hanno Controparte_1
contratto matrimonio a AR (CT) in data 29/12/2004;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AR (CT)
per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000 (Registro degli Atti di Matrimonio
dello Stato Civile del Comune di AR n. 32, parte 1, anno 2004);
dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco