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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/09/2025, n. 801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 801 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.V. 2156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 2156/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA, con domicilio eletto presso il difensore e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANA MARCO, CP_1 C.F._2
con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. pronunciare la separazione dei coniugi e autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dare atto che i coniugi concordano nulla essere reciprocamente dovuto a titolo di assegno per il loro mantenimento non sussistendone i presupposti;
Per_
3. dare atto che i figl e CO saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Le
parti si impegnano a consultarsi reciprocamente e ad informarsi su ogni necessità dei figli,
concordando sempre tra loro le scelte relative all'educazione e alla salute dei minori. Le
Per_ decisioni di maggior interesse per la vita d e CO (salute, istruzione, educazione, sport e tempo libero) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità,
delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.
I genitori concordano di esercitare in via disgiunta la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione che potranno quindi essere assunte di volta in volta dal genitore che ha i figli con sé.
Per_
e CO saranno collocati in via prevalente presso la mamma, anche ai fini della residenza anagrafica;
4. dare atto che il Signor si impegna a cambiare la propria residenza anagrafica, CP_1
spostandola da ED (MO), via Statale n. 10, entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
5. dare atto che i genitori concordano di suddividere i tempi di frequentazione dei figli secondo le seguenti modalità, salvo differenti e migliorativi accordi tra i genitori.
Il papà potrà vedere e tenere con sé i figli: a. una volta al mese, da concordare con la madre, il sabato e la domenica senza pernotto.
Il papà preleverà i figli entrambi i giorni presso la casa materna alle ore 10,00 e li riaccompagnerà la sera alle ore 21,00 e un'ulteriore giornata al mese preventivamente concordata con la madre negli altri fine settimana (sabato o domenica) con le medesime modalità;
b. tre giorni nelle vacanze natalizie, senza pernotto, comprendenti ad anni alterni il Natale
e Santo Stefano e Capodanno e, ad anni alterni con la mamma, il giorno di Pasqua o di
Pasquetta, senza pernotto;
c. il padre avrà i figli durante le vacanze estive, una settimana ad agosto (ad anni alterni con la mamma quella di Ferragosto) e un'ulteriore settimana da concordare con la madre entro il
30 aprile di ogni anno, nei mesi di giugno, luglio o settembre. Il tutto senza pernottamento, a meno che il papà si rechi in vacanza con i figli in luogo diverso dalla residenza propria o della propria famiglia d'origine. La destinazione della vacanza e i partecipanti unitamente ai minori verrà comunicata alla mamma dei minori con congruo anticipo, senza tuttavia la presenza dei famigliari del Sig . CP_1
Il papà sarà sempre presente quando i figli si recheranno presso la casa della nonna paterna o di qualsiasi membro della famiglia di origine paterna, senza mai lasciarli soli.
Il papà non introdurrà presso la casa della Signor bevande alcoliche e non fumerà Parte_1
mai in casa (neppure le sigarette elettroniche);
6. dare atto che il Signor con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, CP_1
contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo mensile di € 700,00
per entrambi (trecentocinquanta euro ciascuno).
Tale importo sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 11
di ogni mese, da effettuarsi su c/c bancario intestato alla Signora e sarà rivalutato Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. dare atto che i genitori, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, contribuiranno alle spese extra assegno relative ai figli nella misura del 50%
ciascuno. Spese individuate e disciplinate dal c.d. “Protocollo” in uso preso il Tribunale di
Modena che le parti dichiarano di aver letto, compreso ed approvato e che, prodotto unitamente al ricorso introduttivo del presente giudizio, ne costituisce parte integrante e deve quindi intendersi anche quivi integralmente riportato. Se ognuno dei genitori avesse necessità
di baby-sitter per espletare meglio il proprio lavoro dovrà pagarsela in via esclusiva.
Le parti convengono che l'equivalente dell'Assegno Unico erogato da IN (anche nella differente forma e/o nominativo che l'Ente avrà ad indicare) sarà interamente percepito dalla madre nella misura del 100%, con impegno da parte del padre dei minori a rinunciare espressamente alla quota ad egli spettante per legge e ad agevolare tutti gli adempimenti necessari affinché la Signor ne possa beneficiare interamente;
Parte_1
8. dare atto che, con il corretto adempimento di quanto espressamente qui pattuito, le parti nulla avranno a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi causa o titolo alla data della sottoscrizione del presente ricorso;
9. spese legali compensate tra le parti e con rinuncia del vincolo della solidarietà tra i difensori;
10. le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MN) il 22/08/1984 e ata a MIRANDOLA (MO) il 08/07/1979; CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MEDOLLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2009, atto n.9, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.v. 2156/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PINI Parte_1 C.F._1
RAFFAELLA, con domicilio eletto presso il difensore e
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FONTANA MARCO, CP_1 C.F._2
con domicilio eletto presso il difensore
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 29/05/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
- quanto alla separazione, alle seguenti condizioni:
“1. pronunciare la separazione dei coniugi e autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. dare atto che i coniugi concordano nulla essere reciprocamente dovuto a titolo di assegno per il loro mantenimento non sussistendone i presupposti;
Per_
3. dare atto che i figl e CO saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori. Le
parti si impegnano a consultarsi reciprocamente e ad informarsi su ogni necessità dei figli,
concordando sempre tra loro le scelte relative all'educazione e alla salute dei minori. Le
Per_ decisioni di maggior interesse per la vita d e CO (salute, istruzione, educazione, sport e tempo libero) saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità,
delle inclinazioni e delle aspirazioni dei figli.
I genitori concordano di esercitare in via disgiunta la responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di ordinaria amministrazione che potranno quindi essere assunte di volta in volta dal genitore che ha i figli con sé.
Per_
e CO saranno collocati in via prevalente presso la mamma, anche ai fini della residenza anagrafica;
4. dare atto che il Signor si impegna a cambiare la propria residenza anagrafica, CP_1
spostandola da ED (MO), via Statale n. 10, entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione;
5. dare atto che i genitori concordano di suddividere i tempi di frequentazione dei figli secondo le seguenti modalità, salvo differenti e migliorativi accordi tra i genitori.
Il papà potrà vedere e tenere con sé i figli: a. una volta al mese, da concordare con la madre, il sabato e la domenica senza pernotto.
Il papà preleverà i figli entrambi i giorni presso la casa materna alle ore 10,00 e li riaccompagnerà la sera alle ore 21,00 e un'ulteriore giornata al mese preventivamente concordata con la madre negli altri fine settimana (sabato o domenica) con le medesime modalità;
b. tre giorni nelle vacanze natalizie, senza pernotto, comprendenti ad anni alterni il Natale
e Santo Stefano e Capodanno e, ad anni alterni con la mamma, il giorno di Pasqua o di
Pasquetta, senza pernotto;
c. il padre avrà i figli durante le vacanze estive, una settimana ad agosto (ad anni alterni con la mamma quella di Ferragosto) e un'ulteriore settimana da concordare con la madre entro il
30 aprile di ogni anno, nei mesi di giugno, luglio o settembre. Il tutto senza pernottamento, a meno che il papà si rechi in vacanza con i figli in luogo diverso dalla residenza propria o della propria famiglia d'origine. La destinazione della vacanza e i partecipanti unitamente ai minori verrà comunicata alla mamma dei minori con congruo anticipo, senza tuttavia la presenza dei famigliari del Sig . CP_1
Il papà sarà sempre presente quando i figli si recheranno presso la casa della nonna paterna o di qualsiasi membro della famiglia di origine paterna, senza mai lasciarli soli.
Il papà non introdurrà presso la casa della Signor bevande alcoliche e non fumerà Parte_1
mai in casa (neppure le sigarette elettroniche);
6. dare atto che il Signor con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso, CP_1
contribuirà al mantenimento dei figli mediante il versamento dell'importo mensile di € 700,00
per entrambi (trecentocinquanta euro ciascuno).
Tale importo sarà corrisposto a mezzo di bonifico bancario, in via anticipata entro il giorno 11
di ogni mese, da effettuarsi su c/c bancario intestato alla Signora e sarà rivalutato Parte_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. dare atto che i genitori, con decorrenza dalla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, contribuiranno alle spese extra assegno relative ai figli nella misura del 50%
ciascuno. Spese individuate e disciplinate dal c.d. “Protocollo” in uso preso il Tribunale di
Modena che le parti dichiarano di aver letto, compreso ed approvato e che, prodotto unitamente al ricorso introduttivo del presente giudizio, ne costituisce parte integrante e deve quindi intendersi anche quivi integralmente riportato. Se ognuno dei genitori avesse necessità
di baby-sitter per espletare meglio il proprio lavoro dovrà pagarsela in via esclusiva.
Le parti convengono che l'equivalente dell'Assegno Unico erogato da IN (anche nella differente forma e/o nominativo che l'Ente avrà ad indicare) sarà interamente percepito dalla madre nella misura del 100%, con impegno da parte del padre dei minori a rinunciare espressamente alla quota ad egli spettante per legge e ad agevolare tutti gli adempimenti necessari affinché la Signor ne possa beneficiare interamente;
Parte_1
8. dare atto che, con il corretto adempimento di quanto espressamente qui pattuito, le parti nulla avranno a che pretendere l'una dall'altra per qualsiasi causa o titolo alla data della sottoscrizione del presente ricorso;
9. spese legali compensate tra le parti e con rinuncia del vincolo della solidarietà tra i difensori;
10. le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MN) il 22/08/1984 e ata a MIRANDOLA (MO) il 08/07/1979; CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MEDOLLA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2009, atto n.9, Parte II serie A).
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 10/09/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti