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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/06/2025, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. OL RA presidente dott. Gianluca MAURO EG consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3664 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 26 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f. CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Bozzoli
APPELLATA
Con l'intervento del P.M.
1 OGGETTO: cittadinanza
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il pubblico ministero ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (d'ora in poi anche Parte_1
ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Parte_1
Diritti della persona e immigrazione del 23-24 maggio 2022 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 66432/2021, che ha accolto il ricorso promosso da per ottenere il CP_1 riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992 (previo annullamento del provvedimento n. 454/2020 con cui il a Londra Parte_2 ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta in via amministrativa, per carenza della documentazione presentata a sostegno della domanda).
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale sussistono tuttora le carenze documentali che hanno indotto il a dichiarare inammissibile l'istanza di Parte_2 riconscimento della cittadinanza, e il tribunale si è illegittimamente “sostituito alla competente amministrazione, senza avere la competenza né in fatto né in diritto necessaria per valutare la completezza e la correttezza di atti amministrativi stranieri” (pagg. 3 e 4 dell'atto di appello);
2) il tribunale non ha indicato “quali siano i documenti depositati in giudizio tali da poter fondatamente e incisivamente dedurre il diritto di controparte, così pretermettendo il necessario e previo esame degli stessi, esame che, per legge, è attribuito solo al ” Parte_2
(pag. 4 dell'atto di appello);
3) l'ordinanza del tribunale è un provvedimento abnorme, perché lede le competenze degli uffici esteri in materia “con il rischio concreto che il ricorso alle vie giurisdizionali si trasformi in un mezzo teso ad eludere la vigente normativa, risolvendosi, in definitiva, nella sostituzione della magistratura all'azione della rete consolare” (pag. 5 dell'atto di appello).
Il ha quindi concluso Parte_1 chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. si è costituita dopo la prima udienza - chiedendo il rigetto dell'appello – CP_1
e va dunque revocata la dichiarazione di contumacia disposta con ordinanza del 27 ottobre
2022.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
2 ha proposto domanda in via amministrativa per il riconoscimento della CP_1 cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992 che – nel testo risultante a seguito della sostituzione operata dall'art. 1, comma 11, della legge 15 luglio
2009, n. 94 - prevede che “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi”.
Il Consolato Generale d'Italia a Londra ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da a causa della mancanza di alcuni documenti (“il certificato penale CP_1 britannico in corso di validità, legalizzato e tradotto in italiano” e il “permesso di soggiorno britannico”, che la richiedente non ha provveduto a consegnare alla sede consolare neppure a seguito della notifica del c.d. preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del
1990).
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992 ritenendo che “attraverso la produzione documentale, ha integrato le carenze rilevate dal ” CP_1 Parte_2
(così a pag. 2 della sentenza impugnata).
Il ha proposto appello deducendo la correttezza del procedimento Parte_1 amministrativo svolto dal a Londra e l'illegittimità dell'ordinanza Parte_2 impugnata, lamentando al riguardo il fatto che il giudice non ha indicato quale sarebbe “la produzione documentale” con cui avrebbe “integrato le carenze rilevate dal CP_1
” e affermando che il tribunale si sarebbe illegittimamente sostituito nell'esercizio Parte_2 delle funzioni spettanti ai Parte_3
La doglianza dell'appellante non può essere accolta.
Come ricordato da Cass., Sez. Un., 29297/2021, in motivazione, “in tema di acquisto della cittadinanza italiana per iuris communicatio, il diritto soggettivo del coniuge, straniero
o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare
l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino
(Cass., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7441; Cass., Sez. Un., 27 gennaio 1995, n. 1000).
Di questa regola di riparto ha fatto applicazione la giurisprudenza amministrativa. Si è infatti statuito (Cons. Stato, Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768; Cons. Stato, Sez. III, 17 gennaio
3 2020, n. 185) che lo straniero richiedente la cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992 è titolare di una posizione di diritto soggettivo, non ravvisandosi poteri discrezionali in capo all'amministrazione deputata ad istruire e provvedere sulla richiesta di cittadinanza. L'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competete amministrazione è quella dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Soltanto in tale evenienza la situazione di diritto soggettivo dello straniero risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo;
in tutti gli altri casi, la controversia va radicata dinanzi al giudice ordinario”.
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che il Consolato Generale d'Italia a
Londra ha dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento della cittadinanza formulata da in ragione della mancanza del certificato penale britannico in corso di CP_1 validità e del permesso di soggiorno britannico, che la richiedente non ha provveduto a consegnare alla sede consolare neppure a seguito della notifica del c.d. preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
Come correttamente affermato dal tribunale, nel corso del giudizio di primo grado ha provveduto a depositare la documentazione mancante (documenti nn. 6 e 7 CP_1 allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), senza che il Parte_1 abbia sollevato eccezioni in merito alla validità della documentazione depositata e alla veridicità delle informazioni in essa contenute e senza che sia stata invocata l'esistenza di una delle cause ostative al riconoscimento della cittadinanza previste dall'art. 6, comma 1, della legge n. 91 del 1992 (e in particolare dell'unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza che rientra nella valutazione discrezionale dell'Amministrazione – la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica – che, come accertato dal TAR
Lazio inizialmente adìto da per l'annullamento del decreto di inammissibilità CP_1 adottato dal Consolato Generale d'Italia a Londra, è una “evenienza che non ricorre nel caso in esame”).
Sussistendo i presupposti per il riconoscimento del diritto di cittadinanza, e non avendo l'Amministrazione prospettato l'esistenza di cause ostative al suo riconoscimento, correttamente il tribunale ha riconosciuto il diritto di ad ottenere la cittadinanza CP_1 italiana.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 3.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta).
4
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Diritti della persona e
[...] immigrazione del 23-24 maggio 2022 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 66432/2021;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di liquidandole nella misura di 3.500,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella CP_1 misura del 15%.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002 in quanto l'appellante soccombente è un'Amministrazione statale (Cass.
1778/2016).
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO EG OL RA
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. OL RA presidente dott. Gianluca MAURO EG consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANI' consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 3664 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisone con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 26 febbraio 2025 e vertente
TRA
(c.f. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTE
E
(c.f. CP_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Caterina Bozzoli
APPELLATA
Con l'intervento del P.M.
1 OGGETTO: cittadinanza
CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il pubblico ministero ha chiesto l'accoglimento dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il (d'ora in poi anche Parte_1
ha proposto appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Parte_1
Diritti della persona e immigrazione del 23-24 maggio 2022 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 66432/2021, che ha accolto il ricorso promosso da per ottenere il CP_1 riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992 (previo annullamento del provvedimento n. 454/2020 con cui il a Londra Parte_2 ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta in via amministrativa, per carenza della documentazione presentata a sostegno della domanda).
L'appellante ha dedotto al riguardo che:
1) contrariamente a quanto affermato dal tribunale sussistono tuttora le carenze documentali che hanno indotto il a dichiarare inammissibile l'istanza di Parte_2 riconscimento della cittadinanza, e il tribunale si è illegittimamente “sostituito alla competente amministrazione, senza avere la competenza né in fatto né in diritto necessaria per valutare la completezza e la correttezza di atti amministrativi stranieri” (pagg. 3 e 4 dell'atto di appello);
2) il tribunale non ha indicato “quali siano i documenti depositati in giudizio tali da poter fondatamente e incisivamente dedurre il diritto di controparte, così pretermettendo il necessario e previo esame degli stessi, esame che, per legge, è attribuito solo al ” Parte_2
(pag. 4 dell'atto di appello);
3) l'ordinanza del tribunale è un provvedimento abnorme, perché lede le competenze degli uffici esteri in materia “con il rischio concreto che il ricorso alle vie giurisdizionali si trasformi in un mezzo teso ad eludere la vigente normativa, risolvendosi, in definitiva, nella sostituzione della magistratura all'azione della rete consolare” (pag. 5 dell'atto di appello).
Il ha quindi concluso Parte_1 chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. si è costituita dopo la prima udienza - chiedendo il rigetto dell'appello – CP_1
e va dunque revocata la dichiarazione di contumacia disposta con ordinanza del 27 ottobre
2022.
L'appello è infondato e va pertanto respinto.
2 ha proposto domanda in via amministrativa per il riconoscimento della CP_1 cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992 che – nel testo risultante a seguito della sostituzione operata dall'art. 1, comma 11, della legge 15 luglio
2009, n. 94 - prevede che “Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi”.
Il Consolato Generale d'Italia a Londra ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da a causa della mancanza di alcuni documenti (“il certificato penale CP_1 britannico in corso di validità, legalizzato e tradotto in italiano” e il “permesso di soggiorno britannico”, che la richiedente non ha provveduto a consegnare alla sede consolare neppure a seguito della notifica del c.d. preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del
1990).
Il Tribunale di Roma ha accolto la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 91 del 1992 ritenendo che “attraverso la produzione documentale, ha integrato le carenze rilevate dal ” CP_1 Parte_2
(così a pag. 2 della sentenza impugnata).
Il ha proposto appello deducendo la correttezza del procedimento Parte_1 amministrativo svolto dal a Londra e l'illegittimità dell'ordinanza Parte_2 impugnata, lamentando al riguardo il fatto che il giudice non ha indicato quale sarebbe “la produzione documentale” con cui avrebbe “integrato le carenze rilevate dal CP_1
” e affermando che il tribunale si sarebbe illegittimamente sostituito nell'esercizio Parte_2 delle funzioni spettanti ai Parte_3
La doglianza dell'appellante non può essere accolta.
Come ricordato da Cass., Sez. Un., 29297/2021, in motivazione, “in tema di acquisto della cittadinanza italiana per iuris communicatio, il diritto soggettivo del coniuge, straniero
o apolide, di cittadino italiano affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell'esercizio, da parte della pubblica amministrazione, del potere discrezionale di valutare
l'esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, con la conseguenza che, una volta precluso l'esercizio di tale potere, in caso di mancata emissione del decreto di acquisto della cittadinanza, come di rigetto della relativa istanza, ove si contesti la ricorrenza degli altri presupposti tassativamente indicati dalla legge, sussiste il diritto soggettivo, all'emanazione dello stesso, per il richiedente, che può adire il giudice ordinario per far dichiarare, previa verifica dei requisiti di legge, che egli è cittadino
(Cass., Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7441; Cass., Sez. Un., 27 gennaio 1995, n. 1000).
Di questa regola di riparto ha fatto applicazione la giurisprudenza amministrativa. Si è infatti statuito (Cons. Stato, Sez. III, 29 aprile 2019, n. 2768; Cons. Stato, Sez. III, 17 gennaio
3 2020, n. 185) che lo straniero richiedente la cittadinanza per matrimonio con cittadino italiano ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 1992 è titolare di una posizione di diritto soggettivo, non ravvisandosi poteri discrezionali in capo all'amministrazione deputata ad istruire e provvedere sulla richiesta di cittadinanza. L'unica causa preclusiva demandata alla valutazione discrezionale della competete amministrazione è quella dei comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. Soltanto in tale evenienza la situazione di diritto soggettivo dello straniero risulta affievolita ad interesse legittimo, con conseguente radicamento della giurisdizione in capo al giudice amministrativo;
in tutti gli altri casi, la controversia va radicata dinanzi al giudice ordinario”.
Applicando tali princìpi al caso di specie si osserva che il Consolato Generale d'Italia a
Londra ha dichiarato inammissibile l'istanza di riconoscimento della cittadinanza formulata da in ragione della mancanza del certificato penale britannico in corso di CP_1 validità e del permesso di soggiorno britannico, che la richiedente non ha provveduto a consegnare alla sede consolare neppure a seguito della notifica del c.d. preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990.
Come correttamente affermato dal tribunale, nel corso del giudizio di primo grado ha provveduto a depositare la documentazione mancante (documenti nn. 6 e 7 CP_1 allegati al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado), senza che il Parte_1 abbia sollevato eccezioni in merito alla validità della documentazione depositata e alla veridicità delle informazioni in essa contenute e senza che sia stata invocata l'esistenza di una delle cause ostative al riconoscimento della cittadinanza previste dall'art. 6, comma 1, della legge n. 91 del 1992 (e in particolare dell'unica causa preclusiva alla concessione della cittadinanza che rientra nella valutazione discrezionale dell'Amministrazione – la sussistenza di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica – che, come accertato dal TAR
Lazio inizialmente adìto da per l'annullamento del decreto di inammissibilità CP_1 adottato dal Consolato Generale d'Italia a Londra, è una “evenienza che non ricorre nel caso in esame”).
Sussistendo i presupposti per il riconoscimento del diritto di cittadinanza, e non avendo l'Amministrazione prospettato l'esistenza di cause ostative al suo riconoscimento, correttamente il tribunale ha riconosciuto il diritto di ad ottenere la cittadinanza CP_1 italiana.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 3.500,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia e dell'attività difensiva effettivamente svolta).
4
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal Parte_1
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, Sez. Diritti della persona e
[...] immigrazione del 23-24 maggio 2022 resa nel procedimento iscritto al n.r.g. 66432/2021;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di liquidandole nella misura di 3.500,00 € oltre IVA, CPA e spese generali nella CP_1 misura del 15%.
Non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002 in quanto l'appellante soccombente è un'Amministrazione statale (Cass.
1778/2016).
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO EG OL RA
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