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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 27/01/2026, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1145/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01990266 84 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 638/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 01990266 84 000, notificata in data 4 novembre 2024, con la quale si chiede il pagamento della somma di € 252,45 a titolo di Tassa automobilistica per l'anno 2022, oltre sanzioni ed interessi e, quindi, della complessiva somma di € 335,76, in relazione all'autovettura targata
Targa_1
2. Parte ricorrente deduce che il veicolo in questione è stato dapprima venduto nell'anno 2014 e, successivamente, demolito per esportazione nello stesso anno.
Ha, quindi, lamentato l'Insussistenza della pretesa tributaria, stante l'intervenuta vendita e rottamazione del veicolo prima del periodo d'imposta contestato, conseguente insussistenza del presupposto impositivo.
3. Si è costituita in giudizio Regione Lazio, resistendo al ricorso.
Quest'ultima ha dedotto la sussistenza del presupposto impositivo in quanto parte ricorrente non avrebbe curato la prevista annotazione della perdita di possesso al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) e, pertanto, risultava intestatario del veicolo nel periodo di riferimento della tassa automobilistica.
Sempre secondo parte ricorrente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2013, n.13, la perdita di possesso deve essere annotata al P.R.A. e, in caso di mancata annotazione, tenuto al pagamento della tassa automobilistica è colui che risulta al P.R.A. intestatario del veicolo.
4. All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. La tassa automobilistica, per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari. Tale iscrizione, tuttavia, non pone una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene (Comm. trib. prov. Lazio Roma, Sez. XXI, Sentenza, 19/05/2022, n. 6016).
In altri termini, ai fini dell'individuazione del presupposto impositivo, inteso come individuazione del fatto che giustifica e genera l'obbligazione tributaria per le tasse automobilistiche, si deve prendere in esame l'art. 5 comma 32 e ss del D.L. n. 953 del 1982 in cui è statuito che al pagamento delle tasse, stabilite dalle tariffe annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463, sono tenuti coloro che risultano essere proprietari, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.
In base a tale norma, quindi, la tassa è stata considerata una tassa di possesso poiché essa è dovuta sulla base dell'iscrizione del bene al Pra, da parte di chi risulta essere proprietario sulla base delle risultanze del Pra, ed versata anche se il bene non è circolante.
La disposizione di rango nazionale è stata, peraltro, ripresa anche nella L.R. del Lazio n. 13 del 2013 che all'art. 5 intitolato "Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale" al comma 2 recita testualmente " Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei Registri... Ai fini dell'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto, costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al comma 2 deve essere trascritto o annotato nei Registri. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto al comma 4......"
L'impianto normativo nazionale e regionale della tassa automobilistica prevede, quindi, che l'imposta vada pagata dal soggetto passivo che viene individuato in colui che dal Pra risulta intestatario del bene.
Il dettato normativo, trova conferma nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale chiamata a pronunciarsi in ordine alla valenza dell'iscrizione al Pra, quale presupposto impositivo con riferimento all'art. 5 D.L. n. 953 del 1982 per violazione dell'art. 53 Cost, dopo aver sottolineato che non c'è violazione dell'art. 53 Cost in relazione alla parte in cui l'art. 5 D.L. n. 953 del 1982 pone il pagamento della tassa automobilistica su coloro che dal PRA risultino intestatari del veicolo, ha affermato anche che l'annotazione nel predetto registro ha finalità fiscale, ed è diretta ad agevolare l'amministrazione nella individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa. La Consulta soggiunge che tale pubblicità pone una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che ne risulti titolare
(Corte Cost. sent. n. 164/1993).
Negli stessi termini si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, che ha che statuito come in base all'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, la tassa automobilistica, per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari.
Tale iscrizione, quindi, non pone una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà (Cass. sent 3040/2019; Cass. n. 10011/2006; Cass. ord. n. 24681/2014). Lo scopo della disposizione di cui all'art. 5 citato, secondo il dettato legislativo e la lettura offerta dello stesso sia dalla Consulta che dalla Cassazione è quindi quella di fondare sulla base dell'iscrizione al PRA del bene, la presunzione relativa per individuare il soggetto passivo dell'imposta. (ex multis Cass. sent n.
7958/99; Cass n. 16742/09, Cass n. 10998/05, Cass n. 8737/2018).
Nel caso in esame parte ricorrente ha versato in atti elementi probatori idonei a superare la presunzione relativa, e in particolare, documetazione attestante il passaggio di proprietà dell'automobile nl 2014 e la successiva demolizione per esportazione dell'autovettura nello stesso anno. Lo stesso ha, quindi, dimostrato che, nel periodo temporale di riferimento del tributo, la medesima parte ricorrente non era più proprietaria del veicolo e non susstieva, pertanto, a suo carico il preupposto impositivo.
6. Per quanto suindicato il ricorso deve essere accolto.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In considerazione della circostanza che parte ricorrente non ha annotato la perdita di possesso al PRA, il
Collegio ritiene che sussistano igiusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione XIV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
D'ALESSANDRI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 130/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 097 2024 01990266 84 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 638/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con il ricorso in epigrafe, la parte ricorrente, Ricorrente_1, rappresentato e difeso come in atti, ha impugnato la cartella di pagamento n. 097 2024 01990266 84 000, notificata in data 4 novembre 2024, con la quale si chiede il pagamento della somma di € 252,45 a titolo di Tassa automobilistica per l'anno 2022, oltre sanzioni ed interessi e, quindi, della complessiva somma di € 335,76, in relazione all'autovettura targata
Targa_1
2. Parte ricorrente deduce che il veicolo in questione è stato dapprima venduto nell'anno 2014 e, successivamente, demolito per esportazione nello stesso anno.
Ha, quindi, lamentato l'Insussistenza della pretesa tributaria, stante l'intervenuta vendita e rottamazione del veicolo prima del periodo d'imposta contestato, conseguente insussistenza del presupposto impositivo.
3. Si è costituita in giudizio Regione Lazio, resistendo al ricorso.
Quest'ultima ha dedotto la sussistenza del presupposto impositivo in quanto parte ricorrente non avrebbe curato la prevista annotazione della perdita di possesso al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A) e, pertanto, risultava intestatario del veicolo nel periodo di riferimento della tassa automobilistica.
Sempre secondo parte ricorrente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 30 dicembre 2013, n.13, la perdita di possesso deve essere annotata al P.R.A. e, in caso di mancata annotazione, tenuto al pagamento della tassa automobilistica è colui che risulta al P.R.A. intestatario del veicolo.
4. All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Il ricorso è fondato.
5. La tassa automobilistica, per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari. Tale iscrizione, tuttavia, non pone una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà del bene (Comm. trib. prov. Lazio Roma, Sez. XXI, Sentenza, 19/05/2022, n. 6016).
In altri termini, ai fini dell'individuazione del presupposto impositivo, inteso come individuazione del fatto che giustifica e genera l'obbligazione tributaria per le tasse automobilistiche, si deve prendere in esame l'art. 5 comma 32 e ss del D.L. n. 953 del 1982 in cui è statuito che al pagamento delle tasse, stabilite dalle tariffe annesse alla L. 21 maggio 1955, n. 463, sono tenuti coloro che risultano essere proprietari, dal pubblico registro automobilistico, per i veicoli in esso iscritti, e dai registri di immatricolazione per i rimanenti veicoli ed autoscafi.
In base a tale norma, quindi, la tassa è stata considerata una tassa di possesso poiché essa è dovuta sulla base dell'iscrizione del bene al Pra, da parte di chi risulta essere proprietario sulla base delle risultanze del Pra, ed versata anche se il bene non è circolante.
La disposizione di rango nazionale è stata, peraltro, ripresa anche nella L.R. del Lazio n. 13 del 2013 che all'art. 5 intitolato "Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale" al comma 2 recita testualmente " Al pagamento delle tasse automobilistiche regionali sono tenuti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere intestatari di un veicolo nei Registri... Ai fini dell'applicazione delle tasse automobilistiche regionali, ogni atto o fatto, costitutivo, modificativo ovvero estintivo dei presupposti di cui al comma 2 deve essere trascritto o annotato nei Registri. Le predette registrazioni, da effettuarsi in conformità alle disposizioni vigenti, hanno efficacia a decorrere dalla data dell'evento, fatto salvo quanto previsto al comma 4......"
L'impianto normativo nazionale e regionale della tassa automobilistica prevede, quindi, che l'imposta vada pagata dal soggetto passivo che viene individuato in colui che dal Pra risulta intestatario del bene.
Il dettato normativo, trova conferma nell'interpretazione della giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale chiamata a pronunciarsi in ordine alla valenza dell'iscrizione al Pra, quale presupposto impositivo con riferimento all'art. 5 D.L. n. 953 del 1982 per violazione dell'art. 53 Cost, dopo aver sottolineato che non c'è violazione dell'art. 53 Cost in relazione alla parte in cui l'art. 5 D.L. n. 953 del 1982 pone il pagamento della tassa automobilistica su coloro che dal PRA risultino intestatari del veicolo, ha affermato anche che l'annotazione nel predetto registro ha finalità fiscale, ed è diretta ad agevolare l'amministrazione nella individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa. La Consulta soggiunge che tale pubblicità pone una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che ne risulti titolare
(Corte Cost. sent. n. 164/1993).
Negli stessi termini si è espressa anche la Suprema Corte di Cassazione, che ha che statuito come in base all'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, la tassa automobilistica, per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, è dovuta da coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano da tale registro esserne i proprietari.
Tale iscrizione, quindi, non pone una presunzione assoluta, ma solo una presunzione relativa, che, in quanto tale, può essere vinta dalla prova contraria con documenti di data certa che dimostrino l'avvenuto trasferimento della proprietà (Cass. sent 3040/2019; Cass. n. 10011/2006; Cass. ord. n. 24681/2014). Lo scopo della disposizione di cui all'art. 5 citato, secondo il dettato legislativo e la lettura offerta dello stesso sia dalla Consulta che dalla Cassazione è quindi quella di fondare sulla base dell'iscrizione al PRA del bene, la presunzione relativa per individuare il soggetto passivo dell'imposta. (ex multis Cass. sent n.
7958/99; Cass n. 16742/09, Cass n. 10998/05, Cass n. 8737/2018).
Nel caso in esame parte ricorrente ha versato in atti elementi probatori idonei a superare la presunzione relativa, e in particolare, documetazione attestante il passaggio di proprietà dell'automobile nl 2014 e la successiva demolizione per esportazione dell'autovettura nello stesso anno. Lo stesso ha, quindi, dimostrato che, nel periodo temporale di riferimento del tributo, la medesima parte ricorrente non era più proprietaria del veicolo e non susstieva, pertanto, a suo carico il preupposto impositivo.
6. Per quanto suindicato il ricorso deve essere accolto.
La presente decisione è stata assunta tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale, e le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla
Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti, nel rispetto del criterio generale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato, con la conseguenza che gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati ritenuti da questo giudice non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In considerazione della circostanza che parte ricorrente non ha annotato la perdita di possesso al PRA, il
Collegio ritiene che sussistano igiusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Roma, Sezione XIV, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso. Compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 23 gennaio 2026. Il giudice Fabrizio D'Alessandri