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Sentenza 15 novembre 2024
Sentenza 15 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/11/2024, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1422-2024 Cont.
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ssa Paola TANARA Presidente
Dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello rg 1422-2024 promosso con ricorso iscritto a ruolo il 10.05.2024
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carlo Berra n. 18, CF. , rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Caterina C.F._1
Bosa presso il cui studio in Como, Via Maurizio Monti n. 13 è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti allegata in atti .
APPELLANTE
nei confronti di
, nata a [...] il [...] C.F. e di Controparte_1 C.F._2
ultima residenza nota in Saronno (VA), via Resegone n. 17, dalla quale la stessa è stata cancellata.
APPELLATA – Contumace
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1602-2023 pubblicata il 15.11.2023 dal Tribunale di
Busto Arsizio all'esito del procedimento iscritto al numero di R.G. 3737-2022 in materia di assegno divorzile.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
In via preliminare: A - ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione, essendo manifestamente fondata;
Nel merito in via principale: B - in riforma parziale della Sentenza n. 1692/2023, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio –
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati Dott. Francesco
Paganini (Presidente), Dott.ssa Maria Eugenia Pupa (Giudice Relatore), Dott.ssa Manuela
Palvarini (Giudice) nella causa n. 3737/2022, depositata e pubblicata il 15.11.2023, Voglia così giudicare: - determinare nella somma non superiore ad € 450,00 l'assegno divorzile, che il ricorrente verserà mensilmente alla SI.ra , tenuto conto delle spese mensili Controparte_1
sostenute dal Dott. - pari ad € 1.260,00 per il mutuo ipotecario sull'abitazione di Saronno, Pt_1 via Resegone n. 17, ad € 250,00 (€ 500,00/600,00 nei mesi autunnali/invernali) per le utenze domestiche, ad € 466,00 per l'affitto dello studio, € 200,00 circa per le utenze dello studio, ad €
1.200,00 circa per finanziamento IC BA SP (per ristrutturazione immobile di via
Resegone n. 17), ad € 150,00 per finanziamento IC S.p.a. (per prestito € 5.000,00) per €
150,00, ad € 337,00 per finanziamento GO TO SP, ad € 218,08 per finanziamento CP_2
(per prestito € 12.000,00), per un totale di € 4.081,08 - nonché della costituzione, da parte del Dott.
di un nuovo nucleo familiare e della nascita della figlia in data 15.10.2021, con Pt_1 Per_1 significativo aumento delle spese, comprese tra € 400,00 ed € 500,00 per il mantenimento ed ancora non inclusive della retta mensile per l'Asilo Nido privato, pari ad € 600,00 e dell'instaurazione, da parte della SI.ra , di una convivenza more uxorio stabile e Controparte_1
duratura presso la residenza del nuovo compagno, SI. e della proprietà immobiliare Parte_2
della resistente in Guardavalle (CZ), via Roma Antica snc.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
Non ha interesse a concludere in assenza di figli minori .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. con ricorso depistato in data 10.08.2022 , ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio di pronunciare, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 01.12.1970, n. 898:
2 A) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Guardavalle (CZ) il
18.08.1991 con la SI.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Guardavalle (CZ), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei
Comuni di rispettiva residenza;
B) ordinare alla SI.ra di trasferire altrove la propria residenza, attualmente Controparte_1
fissata in Saronno (VA), via Resegone n. 17 e coincidente con quella del ricorrente;
C) determinare nella somma non superiore ad € 450,00 l'assegno divorzile, da versare mensilmente alla SI.ra . Controparte_1
2. la sig.ra nonostante la regolare notifica del ricorso, è rimasta contumace. Controparte_1
3. Il Tribunale di Busto Arsizio all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 1692-2023 pubblicata il
15 novembre 2023, ha :
- dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 18/08/1991 in
Guardavalle (CZ), ordinando l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno divorzile Pt_1 _1 dell'importo di € 1.500 rivalutabile annualmente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
4. il SI. , con ricorso ai sensi dell'art. ex artt. 473 bis.30 e 342 c.p.c. depositato il Pt_1
10.05.2024 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza lamentando:
4.A) Sulla domanda del ricorrente di fissazione di un assegno divorzile in favore della moglie : errata e omissiva ricostruzione in fatto ed in diritto dell'oggetto dell'indagine processuale.
Sul motivo evidenzia l'appellante che la fissazione di un assegno divorzile, in favore della SI.ra avrebbe dovuto essere assunta dopo una necessaria valutazione comparativa Controparte_1
delle condizioni economiche-patrimoniali delle parti resa impossibile dalla contumacia ed irreperibilità della convenuta.
Sostiene il di aver fatto espressa richiesta di determinare l'ammontare dell'assegno Pt_1 divorzile in una somma non superiore ad € 450,00, perché onerato da una serie di spese mensili documentate oltre che dalle spese successive alla nascita della figlia e alla costituzione di Per_1
un nuovo nucleo familiare;
aspetti tutti non valutati in sentenza dal Tribunale di Busto Arsizio che non ha considerato né la convivenza stabile e duratura instaurata dalla presso la _1
3 residenza del nuovo compagno tale SI. né che ella è intestataria di un immobile, Parte_2
sito a Guardavalle (CZ), integralmente ristrutturato ed arredato in costanza di matrimonio a spese del (circostanza questa ultima incontestata in fase di separazione ove la SI.ra era Pt_1 _1
ritualmente costituita) e che poteva essere messo dalla stessa a reddito , stante la sua ubicazione in zona turistica.
Dichiara l'appellante che , a fondamento della propria domanda di determinare una somma non superiore ad € 450,00 o diversa minore somma ritenuta di giustizia, l'assegno divorzile mensile in favore della , assolveva all'onere di allegazione e deduzione dei fatti sin dall'atto _1
introduttivo; e, pur rappresentando e documentando che la convenuta fosse proprietaria di un immobile, il Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi, rendendo censurabile la pronuncia.
4.B) Sulla erronea valutazione delle motivazioni addotte dal ricorrente per la quantificazione dell'assegno divorzile .
Sul motivo evidenzia l'appellante che erroneamente il Tribunale ha rilevato che le circostanze, individuate nei finanziamenti e nelle spese su di lui gravanti , fossero anteriori all'emissione della sentenza di separazione e, pertanto, già prese in considerazione in sede di decisione della causa di separazione;
il fatto non corrisponde al vero poiché il prestito personale dell'importo di €
12.000,00 era stato stipulato il 26.04.2022, mentre la sentenza di separazione era pronunciata il
15.03.2022 ed inoltre nell'impugnata sentenza di divorzio si legge che, l'evento costituito dalla nascita di sua figlia, avrebbe dovuto essere dedotto nel precedente contenzioso ma la considerazione è errata e quindi censurabile poiché l'ultima memoria istruttoria è stata depositata il
25.06.2021, mentre la nascita della figlia – che non può certamente considerarsi un fatto Per_1
irrilevante - è avvenuta il 15.10.2021, allorquando erano ampiamente spirati i termini per dedurre e documentare i fatti.
Rileva il che il Tribunale di Busto Arsizio, infatti, nel quantificare l'assegno divorzile, Pt_1 confermando l'importo dell'assegno di mantenimento non ha tenuto conto di quanto da lui dedotto sulle spese dallo stesso sostenute , successivamente alla sentenza di separazione e non si è, di fatto, pronunciato sulla sua mutata condizione personale consequenziale alla nascita della figlia, con tutto ciò che tale evento comporta anche sotto il profilo economico, in termini di crescente impegno, che non necessita di specifica dimostrazione, rientrando nel concetto di fatto di comune esperienza.
4.C) Sulla mancata valutazione delle condizioni personali ed economico-patrimoniali delle parti.
4 Osserva il che, nel giudizio di divorzio la SI.ra ha scelto di rimanere Pt_1 Controparte_1
contumace e, nonostante ciò, il Giudice di primo grado , in modo del tutto inspiegabile ed infondato, ha presunto, in assenza di prove, il persistere del divario tra le condizioni economico- patrimoniali delle parti,
Il Tribunale non ha considerato il dettato normativo dell'art. 5 comma 6 Legge 01.12.1970, n. 898, che impone la necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali e personali delle parti, ritenendo arbitrariamente che nulla fosse cambiato rispetto al momento della separazione, sebbene gli fosse stata fornita prova contraria;
non ha valutato l'astratta capacità di produrre reddito della , proprietaria di un immobile perfettamente ristrutturato ed _1
arredato, non abitato ma abitabile e da mettere a reddito presumendo , in assenza di indizi, che l'appellata non disponesse di mezzi adeguati e che fosse impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive, limitandosi a dedurre, in modo discutibile, dalla sola scarsa scolarità dell'odierna appellata .
Conclude quindi chiedendo di determinare nella somma non superiore ad € 450,00 l'assegno divorzile, tenuto conto dei finanziamenti e degli impegni di spesa dallo stesso assunti;
del suo nuovo nucleo familiare e della nascita della figlia in data 15.10.2021, della proprietà Per_1 dell'immobile a Guardavalle (CZ) che può essere messo a reddito dalla e _1 dell'instaurazione della sua convivenza more uxorio - stabile e duratura - presso la residenza del nuovo compagno, SI. . Parte_2
5. La sig.ra non si è costituita nonostante la regolare notifica dell'appello . _1
6. La Corte di Appello di Milano ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti, come richiesto dall'appellante, per il 16 ottobre 2024 ove è comparso il legale ed il sig. che Pt_1
ha dichiarato: Mio figlio piccolo che oggi ha 25 anni frequenta la madre che abita a Saronno con il suo attuale compagno ma lei non ha mai sposato la residenza . Nostro figlio va a pranzo dalla mamma quando non c'è il suo compagno che so che lavora nell'edilizia . Non so dire se la mia ex moglie lavori;
io mi sono trasferito da Saronno a Monza . Mio figlio maggiore convive in Veneto con la sua compagna ed ha comprato casa e lavora;
il figlio piccolo di 25 anni lavora e vive in affitto al cui canone contribuisco . Io lavoro e la mia compagna lavora come insegnante attualmente viviamo in una casa di proprietà della mia compagna e contribuisco al 50% al pagamento del mutuo ed alle spese di casa. Il Legale ha quindi insistito nell'appello ed il PG ha dichiarato di non avere interesse a concludere in assenza di figli minori .
5 Il Collegio, verificata la regolarità della notifica dell'appello, ha dichiarato la contumacia della sig.ra ed ha trattenuto in decisone la causa . _1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. è fondato e va accolto . Parte_1
Preliminarmente si ritiene la causa sufficientemente istruita rilevando che la domanda relativa all'assegno divorzile soggiace alle rigide preclusioni processuali in punto di onere della prova, che grava sulla parte richiedente l'assegno e che, quindi quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalla parte .
Per la determinazione di assegno divorzile sono necessari due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente .
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87: questo secondo i principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda , in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato , pertanto in sede divorzile l' assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione .
E' consolidato orientamento della Cassazione che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
Lamenta l'odierno appellante, con due tre distinti motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro, che il Tribunale di Busto Arsizio,
6 nell'accertare e quantificare l'assegno di divorzio, ha disatteso il dettato normativo dell'art. 5 comma 6 Legge 01.12.1970, n. 898, che impone la necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali e personali delle parti, ritenendo arbitrariamente che nulla sia cambiato, rispetto al momento della separazione, sebbene gli sia stata fornita prova contraria;
quindi il Giudice di primo grado , a parere dell'appellante, non ha adeguatamente valutato :
A) l'astratta capacità di produrre reddito della sig.ra che è anche proprietaria di un _1
immobile - perfettamente ristrutturato ed arredato dall'appellante , non abitato ma abitabile da mettere a reddito;
B) la convivenza della sig.ra con il suo compagno . _1
Il Tribunale , nonostante la contumacia ed in assenza di una specifica domanda, ha deciso di riconoscere alla un assegno divorzile confermando l'importo di € 1.500,00 mensili - _1
stabilito in sede di separazione - avendo rilevato che le motivazioni addotte dal , a Pt_1 sostegno della quantificazione dell'importo in misura inferiore a € 450 mensili, erano state già prese in considerazione nella causa di separazione chiusa solo 5 mesi prima della richiesta di divorzio e che , inoltre, era sfornita di prova la convivenza della con il compagno sig. _1
. Parte_2
Osserva questa Corte che, come costantemente affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, i presupposti su cui si fonda il riconoscimento dell'assegno di divorzio sono del tutto diversi da quelli dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, considerato che all'assegno divorzile è attribuita una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, quindi per il riconoscimento dell'assegno divorzile che sia accertata l'inadeguatezza dei mezzi economici o l'impossibilità per l'ex coniuge di procurarseli per ragioni oggettive.
A parere della Corte la quantificazione dell'assegno divorzile nell'importo di € 1.500,00 effettuata dal Tribunale non è congrua e corretta ove si consideri che :
- i sigg.ri e hanno contratto matrimonio in data 18/08/1991 ed hanno Pt_1 _1 inoltrato ricorso nel 2020 al Tribunale di Busto Arsizio che, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza pubblicata il 19.03.2022 , ha disposto in favore della ed a carico del _1
un assegno di mantenimento di € 1.500,00 avendo riscontrato una disparità economica tra Pt_1
il e la che non ha mai prestato attività lavorativa per accudire il marito ed i Pt_1 _1
figli e – oggi maggiorenni ed autosufficienti-; Per_2 Per_3
7 - la non ha formulato alcuna domanda per un assegno di divorzio sia in funzione _1
assistenziale che in funzione perequativa- compensativa decidendo di rimanere irreperibile e quindi contumace sia in primo grado che nel presente gravame;
- la , successivamente alla separazione, rimando contumace in primo grado, non ha _1 dimostrato di essersi adoperata per la ricerca di un'occupazione, pur in presenza di una scarsa scolarità che comunque non è ostativa per l'espletamento di alcune attività lavorative;
- la risulta proprietaria di un immobile sito in Guardavalle (CZ), integralmente _1
ristrutturato ed arredato a spese del (circostanza incontestata in fase di separazione Pt_1
allorquando la era costituita) , che può essere messo a reddito stante la sua ubicazione _1
in zona turistica;
- la ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi, presumibilmente , a convivere a _1
Saronno con il suo compagno tale sig. come riferito dal figlio piccolo della coppia – Parte_2
che frequenta la madre- al che però anche nel presente gravame nulla ha provato sulla Pt_1
circostanza.
Di contro il OL - medico- dalla verificata della dichiarazione dei redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023, ha confermato di avere un reddito lordo di € 73.739,00 con un mensile netto – detratte le imposte – di € 6.008,00 circa ed ha confermato di avere impegni di spesa -in parte già valutati in sede di separazione- e precisamente :
- € 1.260,00 per il mutuo ipotecario sull'abitazione di Saronno, via Resegone n. 17 oltre alle utenze;
- € 466,00 per l'affitto dello studio oltre alle utenze;
- € 1.200,00 circa per finanziamento IC BA SP (per ristrutturazione immobile di via
Resegone n. 17 a);
- € 150,00 per finanziamento IC S.p.a. ;
- € 337,00 per finanziamento GO TO SP;
,
- €218,08 per finanziamento ER (per prestito € 12.000,00 assunto successivamente alla pubblicazione della sentenza .
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente verificare, in concreto e all'attualità,
l'esigenza assistenziale laddove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche necessarie per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa in concreto procurarsele.
8 La funzione perequativa-compensativa dell'assegno di divorzio può essere riconosciuta solo nel caso in cui il coniuge richiedente provi effettivamente :
A) che lo squilibrio economico fra gli ex coniugi sia stato causato dalla rinuncia da parte dell'ex coniuge economicamente debole a realistiche occasioni professionali;
B) che la rinuncia ad occasioni professionali e reddituali sia stata fatta per soddisfare esigenze familiari .
Ebbene, si ritiene che manchi, effettivamente da parte della , la domanda di un assegno _1
di divorzio ed inoltre manca anche la prova:
1. sia delle sue attuali condizioni economiche, la cui valutazione si renderebbe necessaria al fine della verifica dei presupposti per riconoscerle un assegno di divorzio in funzione assistenziale;
2. sia dell'impossibilità di potersi procurare gli adeguati mezzi per vivere o la sussistenza di motivi oggettivi che le impedisco di poterseli procurare;
3. sia del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”), e dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” nonché dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
A parere della Corte quindi, pur in assenza di una specifica domanda e di un conforto probatorio da parte della - rimasta contumace e che si è resa irreperibile - in considerazione delle _1 conclusioni dell'appellante si ritiene di confermare un assegno divorziale quantificandolo però nella minor misura dell'importo mensile di € 300,00 anche in assenza di prova sulla convivenza dell'appellata con il compagno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ritenendo la
Corte ritiene di aderire al principio di diritto enunciato dalla recente ordinanza n.8273/24 della
Corte di Cassazione secondo cui tra le varie ipotesi nelle quali le spese legali possono essere compensate (vale a dire la parte soccombente non è tenuta a pagarle alla parte vittoriosa), non c'è la contumacia: “L'art. 92, co. 2, cod. proc. civ., testo vigente, consente la compensazione delle spese se vi è reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
ad essi va aggiunta quella introdotta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 132/2014) di altre analoghe gravi
9 ed eccezionali ragioni. Come appare evidente, la contumacia costituisce condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi sopra riportate”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da Pt_1
contro , avverso sentenza n. 1602-2023 pubblicata il 15.11.2023 dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio all'esito del procedimento iscritto al numero di R.G. 3737-2022 in materia di assegno divorzile così provvede:
1.Accoglie l'appello e per l'effetto determina nell'importo di € 300,00 mensili l'assegno di divorzio disposto a carico di in favore della sig.ra con decorrenza Parte_1 Controparte_1
dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
2. condanna la sig.ra alla refusione dei compensi e spese di lite per entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio, in favore del sig. che vengono liquidati nell'importo Parte_1
complessivo di euro 2.000,00 per competenze professionali in primo grado oltre accessori di legge e in euro 3.200,00 per l'appello, oltre alle spese generali, CPA ed IVA se dovuta come per legge.
Milano, 16 .10.2024
Il giudice ausiliario est. Il Presidente
Dott.ssa Sandra Cassoni Dott.ssa Paola Tanara
10
LA REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Milano
Sezione Quinta Civile
La Corte riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. ssa Paola TANARA Presidente
Dott.ssa Alessandra ARCERI Consigliere
Dott.ssa Sandra CASSONI Giudice ausiliario est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello rg 1422-2024 promosso con ricorso iscritto a ruolo il 10.05.2024
DA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Carlo Berra n. 18, CF. , rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Caterina C.F._1
Bosa presso il cui studio in Como, Via Maurizio Monti n. 13 è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti allegata in atti .
APPELLANTE
nei confronti di
, nata a [...] il [...] C.F. e di Controparte_1 C.F._2
ultima residenza nota in Saronno (VA), via Resegone n. 17, dalla quale la stessa è stata cancellata.
APPELLATA – Contumace
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale
1 OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1602-2023 pubblicata il 15.11.2023 dal Tribunale di
Busto Arsizio all'esito del procedimento iscritto al numero di R.G. 3737-2022 in materia di assegno divorzile.
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE:
In via preliminare: A - ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. dichiarare l'ammissibilità della presente impugnazione, essendo manifestamente fondata;
Nel merito in via principale: B - in riforma parziale della Sentenza n. 1692/2023, resa inter partes dal Tribunale Ordinario di Busto Arsizio –
Prima Sezione Civile, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati Dott. Francesco
Paganini (Presidente), Dott.ssa Maria Eugenia Pupa (Giudice Relatore), Dott.ssa Manuela
Palvarini (Giudice) nella causa n. 3737/2022, depositata e pubblicata il 15.11.2023, Voglia così giudicare: - determinare nella somma non superiore ad € 450,00 l'assegno divorzile, che il ricorrente verserà mensilmente alla SI.ra , tenuto conto delle spese mensili Controparte_1
sostenute dal Dott. - pari ad € 1.260,00 per il mutuo ipotecario sull'abitazione di Saronno, Pt_1 via Resegone n. 17, ad € 250,00 (€ 500,00/600,00 nei mesi autunnali/invernali) per le utenze domestiche, ad € 466,00 per l'affitto dello studio, € 200,00 circa per le utenze dello studio, ad €
1.200,00 circa per finanziamento IC BA SP (per ristrutturazione immobile di via
Resegone n. 17), ad € 150,00 per finanziamento IC S.p.a. (per prestito € 5.000,00) per €
150,00, ad € 337,00 per finanziamento GO TO SP, ad € 218,08 per finanziamento CP_2
(per prestito € 12.000,00), per un totale di € 4.081,08 - nonché della costituzione, da parte del Dott.
di un nuovo nucleo familiare e della nascita della figlia in data 15.10.2021, con Pt_1 Per_1 significativo aumento delle spese, comprese tra € 400,00 ed € 500,00 per il mantenimento ed ancora non inclusive della retta mensile per l'Asilo Nido privato, pari ad € 600,00 e dell'instaurazione, da parte della SI.ra , di una convivenza more uxorio stabile e Controparte_1
duratura presso la residenza del nuovo compagno, SI. e della proprietà immobiliare Parte_2
della resistente in Guardavalle (CZ), via Roma Antica snc.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE
Non ha interesse a concludere in assenza di figli minori .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il sig. con ricorso depistato in data 10.08.2022 , ha chiesto al Tribunale di Parte_1
Busto Arsizio di pronunciare, ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera b) della Legge 01.12.1970, n. 898:
2 A) la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Guardavalle (CZ) il
18.08.1991 con la SI.ra ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Controparte_1
Guardavalle (CZ), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei
Comuni di rispettiva residenza;
B) ordinare alla SI.ra di trasferire altrove la propria residenza, attualmente Controparte_1
fissata in Saronno (VA), via Resegone n. 17 e coincidente con quella del ricorrente;
C) determinare nella somma non superiore ad € 450,00 l'assegno divorzile, da versare mensilmente alla SI.ra . Controparte_1
2. la sig.ra nonostante la regolare notifica del ricorso, è rimasta contumace. Controparte_1
3. Il Tribunale di Busto Arsizio all'esito dell'istruttoria, con la sentenza n. 1692-2023 pubblicata il
15 novembre 2023, ha :
- dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 18/08/1991 in
Guardavalle (CZ), ordinando l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- posto a carico del l'obbligo di corrispondere alla un assegno divorzile Pt_1 _1 dell'importo di € 1.500 rivalutabile annualmente, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese.
4. il SI. , con ricorso ai sensi dell'art. ex artt. 473 bis.30 e 342 c.p.c. depositato il Pt_1
10.05.2024 ha proposto appello avverso la suddetta sentenza lamentando:
4.A) Sulla domanda del ricorrente di fissazione di un assegno divorzile in favore della moglie : errata e omissiva ricostruzione in fatto ed in diritto dell'oggetto dell'indagine processuale.
Sul motivo evidenzia l'appellante che la fissazione di un assegno divorzile, in favore della SI.ra avrebbe dovuto essere assunta dopo una necessaria valutazione comparativa Controparte_1
delle condizioni economiche-patrimoniali delle parti resa impossibile dalla contumacia ed irreperibilità della convenuta.
Sostiene il di aver fatto espressa richiesta di determinare l'ammontare dell'assegno Pt_1 divorzile in una somma non superiore ad € 450,00, perché onerato da una serie di spese mensili documentate oltre che dalle spese successive alla nascita della figlia e alla costituzione di Per_1
un nuovo nucleo familiare;
aspetti tutti non valutati in sentenza dal Tribunale di Busto Arsizio che non ha considerato né la convivenza stabile e duratura instaurata dalla presso la _1
3 residenza del nuovo compagno tale SI. né che ella è intestataria di un immobile, Parte_2
sito a Guardavalle (CZ), integralmente ristrutturato ed arredato in costanza di matrimonio a spese del (circostanza questa ultima incontestata in fase di separazione ove la SI.ra era Pt_1 _1
ritualmente costituita) e che poteva essere messo dalla stessa a reddito , stante la sua ubicazione in zona turistica.
Dichiara l'appellante che , a fondamento della propria domanda di determinare una somma non superiore ad € 450,00 o diversa minore somma ritenuta di giustizia, l'assegno divorzile mensile in favore della , assolveva all'onere di allegazione e deduzione dei fatti sin dall'atto _1
introduttivo; e, pur rappresentando e documentando che la convenuta fosse proprietaria di un immobile, il Giudice di prime cure ometteva di pronunciarsi, rendendo censurabile la pronuncia.
4.B) Sulla erronea valutazione delle motivazioni addotte dal ricorrente per la quantificazione dell'assegno divorzile .
Sul motivo evidenzia l'appellante che erroneamente il Tribunale ha rilevato che le circostanze, individuate nei finanziamenti e nelle spese su di lui gravanti , fossero anteriori all'emissione della sentenza di separazione e, pertanto, già prese in considerazione in sede di decisione della causa di separazione;
il fatto non corrisponde al vero poiché il prestito personale dell'importo di €
12.000,00 era stato stipulato il 26.04.2022, mentre la sentenza di separazione era pronunciata il
15.03.2022 ed inoltre nell'impugnata sentenza di divorzio si legge che, l'evento costituito dalla nascita di sua figlia, avrebbe dovuto essere dedotto nel precedente contenzioso ma la considerazione è errata e quindi censurabile poiché l'ultima memoria istruttoria è stata depositata il
25.06.2021, mentre la nascita della figlia – che non può certamente considerarsi un fatto Per_1
irrilevante - è avvenuta il 15.10.2021, allorquando erano ampiamente spirati i termini per dedurre e documentare i fatti.
Rileva il che il Tribunale di Busto Arsizio, infatti, nel quantificare l'assegno divorzile, Pt_1 confermando l'importo dell'assegno di mantenimento non ha tenuto conto di quanto da lui dedotto sulle spese dallo stesso sostenute , successivamente alla sentenza di separazione e non si è, di fatto, pronunciato sulla sua mutata condizione personale consequenziale alla nascita della figlia, con tutto ciò che tale evento comporta anche sotto il profilo economico, in termini di crescente impegno, che non necessita di specifica dimostrazione, rientrando nel concetto di fatto di comune esperienza.
4.C) Sulla mancata valutazione delle condizioni personali ed economico-patrimoniali delle parti.
4 Osserva il che, nel giudizio di divorzio la SI.ra ha scelto di rimanere Pt_1 Controparte_1
contumace e, nonostante ciò, il Giudice di primo grado , in modo del tutto inspiegabile ed infondato, ha presunto, in assenza di prove, il persistere del divario tra le condizioni economico- patrimoniali delle parti,
Il Tribunale non ha considerato il dettato normativo dell'art. 5 comma 6 Legge 01.12.1970, n. 898, che impone la necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali e personali delle parti, ritenendo arbitrariamente che nulla fosse cambiato rispetto al momento della separazione, sebbene gli fosse stata fornita prova contraria;
non ha valutato l'astratta capacità di produrre reddito della , proprietaria di un immobile perfettamente ristrutturato ed _1
arredato, non abitato ma abitabile e da mettere a reddito presumendo , in assenza di indizi, che l'appellata non disponesse di mezzi adeguati e che fosse impossibilitata a procurarseli per ragioni oggettive, limitandosi a dedurre, in modo discutibile, dalla sola scarsa scolarità dell'odierna appellata .
Conclude quindi chiedendo di determinare nella somma non superiore ad € 450,00 l'assegno divorzile, tenuto conto dei finanziamenti e degli impegni di spesa dallo stesso assunti;
del suo nuovo nucleo familiare e della nascita della figlia in data 15.10.2021, della proprietà Per_1 dell'immobile a Guardavalle (CZ) che può essere messo a reddito dalla e _1 dell'instaurazione della sua convivenza more uxorio - stabile e duratura - presso la residenza del nuovo compagno, SI. . Parte_2
5. La sig.ra non si è costituita nonostante la regolare notifica dell'appello . _1
6. La Corte di Appello di Milano ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti, come richiesto dall'appellante, per il 16 ottobre 2024 ove è comparso il legale ed il sig. che Pt_1
ha dichiarato: Mio figlio piccolo che oggi ha 25 anni frequenta la madre che abita a Saronno con il suo attuale compagno ma lei non ha mai sposato la residenza . Nostro figlio va a pranzo dalla mamma quando non c'è il suo compagno che so che lavora nell'edilizia . Non so dire se la mia ex moglie lavori;
io mi sono trasferito da Saronno a Monza . Mio figlio maggiore convive in Veneto con la sua compagna ed ha comprato casa e lavora;
il figlio piccolo di 25 anni lavora e vive in affitto al cui canone contribuisco . Io lavoro e la mia compagna lavora come insegnante attualmente viviamo in una casa di proprietà della mia compagna e contribuisco al 50% al pagamento del mutuo ed alle spese di casa. Il Legale ha quindi insistito nell'appello ed il PG ha dichiarato di non avere interesse a concludere in assenza di figli minori .
5 Il Collegio, verificata la regolarità della notifica dell'appello, ha dichiarato la contumacia della sig.ra ed ha trattenuto in decisone la causa . _1
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dal sig. è fondato e va accolto . Parte_1
Preliminarmente si ritiene la causa sufficientemente istruita rilevando che la domanda relativa all'assegno divorzile soggiace alle rigide preclusioni processuali in punto di onere della prova, che grava sulla parte richiedente l'assegno e che, quindi quanto documentato e provato, in primo grado e nel presente gravame, è sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le censure lamentate dalla parte .
Per la determinazione di assegno divorzile sono necessari due presupposti fondamentali:
- a) la formulazione della domanda;
- b) il conforto probatorio da parte del richiedente .
In particolare, in sede divorzile l'assolvimento di detto onere probatorio implica la precisa aderenza ai criteri determinativi disposti dall'art. 5 l.898/70 così come modificato da l.74/87: questo secondo i principi generali per i quali chi vanta un diritto deve in primis formulare la relativa domanda , in secundis deve dimostrare di avere i requisiti sostanziali per fondare il diritto preteso.
Più precisamente l'assegno divorzile è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all'assegno spettante al coniuge separato , pertanto in sede divorzile l' assegno della separazione può costituire un utile elemento di riferimento e non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell'assegno di divorzio o parametrarne la determinazione .
E' consolidato orientamento della Cassazione che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento ed assegno di divorzio, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
Sez. VI 10.9.2021 n. 24460; Cass. Sez. I 20.1.2021 n. 975; Cass. Sez. VI-I 28.3.2019 n. 8744, Cass.
Sez. VI- I 15.11.2016 n. 23263) e che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti in relazione agli ordini di esibizione non completamente o non correttamente adempiuti (Cass. Sez. 6 – I 11.1.2016 n. 225).
Lamenta l'odierno appellante, con due tre distinti motivi che possono essere esaminati congiuntamente siccome strettamente connessi tra loro, che il Tribunale di Busto Arsizio,
6 nell'accertare e quantificare l'assegno di divorzio, ha disatteso il dettato normativo dell'art. 5 comma 6 Legge 01.12.1970, n. 898, che impone la necessaria valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali e personali delle parti, ritenendo arbitrariamente che nulla sia cambiato, rispetto al momento della separazione, sebbene gli sia stata fornita prova contraria;
quindi il Giudice di primo grado , a parere dell'appellante, non ha adeguatamente valutato :
A) l'astratta capacità di produrre reddito della sig.ra che è anche proprietaria di un _1
immobile - perfettamente ristrutturato ed arredato dall'appellante , non abitato ma abitabile da mettere a reddito;
B) la convivenza della sig.ra con il suo compagno . _1
Il Tribunale , nonostante la contumacia ed in assenza di una specifica domanda, ha deciso di riconoscere alla un assegno divorzile confermando l'importo di € 1.500,00 mensili - _1
stabilito in sede di separazione - avendo rilevato che le motivazioni addotte dal , a Pt_1 sostegno della quantificazione dell'importo in misura inferiore a € 450 mensili, erano state già prese in considerazione nella causa di separazione chiusa solo 5 mesi prima della richiesta di divorzio e che , inoltre, era sfornita di prova la convivenza della con il compagno sig. _1
. Parte_2
Osserva questa Corte che, come costantemente affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità, i presupposti su cui si fonda il riconoscimento dell'assegno di divorzio sono del tutto diversi da quelli dell'assegno di mantenimento previsto in sede di separazione, considerato che all'assegno divorzile è attribuita una funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa, quindi per il riconoscimento dell'assegno divorzile che sia accertata l'inadeguatezza dei mezzi economici o l'impossibilità per l'ex coniuge di procurarseli per ragioni oggettive.
A parere della Corte la quantificazione dell'assegno divorzile nell'importo di € 1.500,00 effettuata dal Tribunale non è congrua e corretta ove si consideri che :
- i sigg.ri e hanno contratto matrimonio in data 18/08/1991 ed hanno Pt_1 _1 inoltrato ricorso nel 2020 al Tribunale di Busto Arsizio che, all'esito dell'istruttoria, con la sentenza pubblicata il 19.03.2022 , ha disposto in favore della ed a carico del _1
un assegno di mantenimento di € 1.500,00 avendo riscontrato una disparità economica tra Pt_1
il e la che non ha mai prestato attività lavorativa per accudire il marito ed i Pt_1 _1
figli e – oggi maggiorenni ed autosufficienti-; Per_2 Per_3
7 - la non ha formulato alcuna domanda per un assegno di divorzio sia in funzione _1
assistenziale che in funzione perequativa- compensativa decidendo di rimanere irreperibile e quindi contumace sia in primo grado che nel presente gravame;
- la , successivamente alla separazione, rimando contumace in primo grado, non ha _1 dimostrato di essersi adoperata per la ricerca di un'occupazione, pur in presenza di una scarsa scolarità che comunque non è ostativa per l'espletamento di alcune attività lavorative;
- la risulta proprietaria di un immobile sito in Guardavalle (CZ), integralmente _1
ristrutturato ed arredato a spese del (circostanza incontestata in fase di separazione Pt_1
allorquando la era costituita) , che può essere messo a reddito stante la sua ubicazione _1
in zona turistica;
- la ha lasciato la casa coniugale per trasferirsi, presumibilmente , a convivere a _1
Saronno con il suo compagno tale sig. come riferito dal figlio piccolo della coppia – Parte_2
che frequenta la madre- al che però anche nel presente gravame nulla ha provato sulla Pt_1
circostanza.
Di contro il OL - medico- dalla verificata della dichiarazione dei redditi 2024 per il periodo d'imposta 2023, ha confermato di avere un reddito lordo di € 73.739,00 con un mensile netto – detratte le imposte – di € 6.008,00 circa ed ha confermato di avere impegni di spesa -in parte già valutati in sede di separazione- e precisamente :
- € 1.260,00 per il mutuo ipotecario sull'abitazione di Saronno, via Resegone n. 17 oltre alle utenze;
- € 466,00 per l'affitto dello studio oltre alle utenze;
- € 1.200,00 circa per finanziamento IC BA SP (per ristrutturazione immobile di via
Resegone n. 17 a);
- € 150,00 per finanziamento IC S.p.a. ;
- € 337,00 per finanziamento GO TO SP;
,
- €218,08 per finanziamento ER (per prestito € 12.000,00 assunto successivamente alla pubblicazione della sentenza .
Ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile è sufficiente verificare, in concreto e all'attualità,
l'esigenza assistenziale laddove l'ex coniuge sia privo di risorse economiche necessarie per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa in concreto procurarsele.
8 La funzione perequativa-compensativa dell'assegno di divorzio può essere riconosciuta solo nel caso in cui il coniuge richiedente provi effettivamente :
A) che lo squilibrio economico fra gli ex coniugi sia stato causato dalla rinuncia da parte dell'ex coniuge economicamente debole a realistiche occasioni professionali;
B) che la rinuncia ad occasioni professionali e reddituali sia stata fatta per soddisfare esigenze familiari .
Ebbene, si ritiene che manchi, effettivamente da parte della , la domanda di un assegno _1
di divorzio ed inoltre manca anche la prova:
1. sia delle sue attuali condizioni economiche, la cui valutazione si renderebbe necessaria al fine della verifica dei presupposti per riconoscerle un assegno di divorzio in funzione assistenziale;
2. sia dell'impossibilità di potersi procurare gli adeguati mezzi per vivere o la sussistenza di motivi oggettivi che le impedisco di poterseli procurare;
3. sia del contributo offerto alla comunione familiare” (in termini di “tempo” ed “energie”), e dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio” nonché dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge.
A parere della Corte quindi, pur in assenza di una specifica domanda e di un conforto probatorio da parte della - rimasta contumace e che si è resa irreperibile - in considerazione delle _1 conclusioni dell'appellante si ritiene di confermare un assegno divorziale quantificandolo però nella minor misura dell'importo mensile di € 300,00 anche in assenza di prova sulla convivenza dell'appellata con il compagno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ritenendo la
Corte ritiene di aderire al principio di diritto enunciato dalla recente ordinanza n.8273/24 della
Corte di Cassazione secondo cui tra le varie ipotesi nelle quali le spese legali possono essere compensate (vale a dire la parte soccombente non è tenuta a pagarle alla parte vittoriosa), non c'è la contumacia: “L'art. 92, co. 2, cod. proc. civ., testo vigente, consente la compensazione delle spese se vi è reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
ad essi va aggiunta quella introdotta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 132/2014) di altre analoghe gravi
9 ed eccezionali ragioni. Come appare evidente, la contumacia costituisce condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi sopra riportate”.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano definitivamente pronunciando sull'appello, proposto da Pt_1
contro , avverso sentenza n. 1602-2023 pubblicata il 15.11.2023 dal
[...] Controparte_1
Tribunale di Busto Arsizio all'esito del procedimento iscritto al numero di R.G. 3737-2022 in materia di assegno divorzile così provvede:
1.Accoglie l'appello e per l'effetto determina nell'importo di € 300,00 mensili l'assegno di divorzio disposto a carico di in favore della sig.ra con decorrenza Parte_1 Controparte_1
dalla pubblicazione della sentenza di primo grado;
2. condanna la sig.ra alla refusione dei compensi e spese di lite per entrambi i Controparte_1 gradi di giudizio, in favore del sig. che vengono liquidati nell'importo Parte_1
complessivo di euro 2.000,00 per competenze professionali in primo grado oltre accessori di legge e in euro 3.200,00 per l'appello, oltre alle spese generali, CPA ed IVA se dovuta come per legge.
Milano, 16 .10.2024
Il giudice ausiliario est. Il Presidente
Dott.ssa Sandra Cassoni Dott.ssa Paola Tanara
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