CA
Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 01/07/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3175/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN Arceri Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott. IC IC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3175/2023 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA COLONNA 4 20149
[...] P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. PESENTI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CONCIO FRANCESCO ( ) VIA COLONNA N. 4 C.F._1
20149 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CALY GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 C.F._3 dell'avv. CALY GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. pagina 1 di 11 APPELLATO
avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 Parte_1
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa e contraria istanza, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, riformare la sentenza di primo grado qui impugnata n. 472/2023 (R.G. n. 4852/2021), emessa in data 11/04/2023, pubblicata in data
11/04/2023 dal Tribunale di Pavia, in persona del Magistrato dott.ssa Simona Caterbi, così giudicando:
In via preliminare:
- concedere, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
- dichiarare inammissibile/improcedibile l'azione proposta dal sig. tenuto conto, per Parte_2 tutte le ragioni esposte nel presente atto, della tardività dell'opposizione;
In via principale:
- per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione in appello, riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiarare la titolarità del diritto in capo ad e la legittimità Parte_1 dell'intervento della predetta nel giudizio di opposizione;
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1391/2021 (R.G. 3432/2021) emesso il
28.06.2021, pubblicato in data 28.06.2021 dal Tribunale di Pavia;
In via subordinata:
- in caso di riforma della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione in appello e per l'eventualità in cui il decreto ingiuntivo opposto n. 1391/2021 (R.G.
3432/2021) emesso dal Tribunale di Pavia non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque il Sig. e al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2 [...]
dell'importo Euro 13.916,95, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, ovvero della diversa Parte_1 somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di appello.
pagina 2 di 11 Il tutto, con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D. M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa che qui si dichiara, oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato e che dovessero essere state nel frattempo versate da parte di Controparte_2
[...]
Per e Controparte_1 Parte_2
1) in via principale Confermare la sentenza n. 472/2023 del Tribunale di Pavia dell'11 aprile 2023 nella parte in cui accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva di e in cui accerta e Parte_1 dichiara la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai Sig.ri avverso il CP_1
D.I. 1391/2021 (R.G. 3432/2021) del 28.06.2021 del Tribunale di Pavia, e di conseguenza dichiarare inammissibile l'appello presentato da con relativa condanna alle spese;
Parte_1
2) In via incidentale, riformare la sentenza nella parte in cui compensa le spese tra le parti e condannare ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
Parte_1
3) In via subordinata e incidentale, nel caso di ritenuta legittimazione attiva di , rilevare la Parte_1 mancanza della prova del credito vantato da nei confronti dei Sig.ri e Parte_1 Pt_2 [...]
in quanto tardiva la produzione documentale avvenuta in appello;
CP_1
4) In via ulteriormente subordinata e incidentale, accertare e dichiarare la nullità degli interessi convenzionali pattuiti tra Credit Agricole e i Sig.ri e , e di conseguenza Pt_2 Controparte_1 rideterminare la somma di cui gli stessi sono debitori.
In ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello e del giudizio di prime cure (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1 e hanno proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Pavia, al Controparte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1391/2021, ottenuto nei loro confronti da BE BA spa -nella qualità di procuratrice speciale di Credit Agricole Italia spa- per l'importo di € 13.916,95, oltre interessi e spese di procedura, quale complessivo insoluto afferente un contratto di finanziamento concesso in data pagina 3 di 11 27/07/2012 dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. a e garantito da Controparte_1 fideiussione di . Parte_2
I.
2. A sostegno della opposizione gli attori hanno dedotto, secondo la sintesi operata dal giudice di primo grado (pagg.
2-3 della sentenza):
“l'inconsistenza probatoria della copia di estratto conto contabile allegata in sede monitoria in quanto, sebbene munita di apposita attestazione di conformità alle scritture contabili, risulta carente dell'analitica indicazione dei movimenti patrimoniali avvenuti tra le parti;
la mancata prova, da parte dell'Istituto di Credito, dell'invio e della conseguente ricezione da parte loro degli estratti di conto contabili;
l'impossibilità di ricavare dalla documentazione prodotta nella fase monitoria né le modalità di calcolo degli interessi convenzionali né i parametri adottati nella determinazione del saggio applicato, con conseguente nullità delle relative clausole contrattuali per indeterminatezza delle stesse e la rideterminazione degli interessi al saggio legale.
Instano, pertanto, in via principale, per la revoca o annullamento del decreto opposto, accertando che nulla era dovuto a BE BA s.p.a..
Instano, altresì per la declaratoria di nullità della clausola di pattuizione degli interessi convenzionali per indeterminatezza della stessa, con conseguente rideterminazione di detti interessi al saggio legale nonché la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.”.
I.
3. La convenuta RU BA è rimasta contumace, mentre è intervenuta e per essa, Parte_1 quale procuratrice, eccependo preliminarmente l'inammissibilità Parte_1 della opposizione avanzata di , in quanto tardiva, e contestando nel merito tutto quanto Parte_2 ex adverso dedotto.
I.
4. All'esito del giudizio, documentalmente istruito, il Tribunale di Pavia ha così deciso
“Accerta e dichiara la carenza di legittimazione all'intervento di Parte_1 respinge la opposizione a decreto ingiuntivo.
Compensa fra le parti le spese di giudizio”.
pagina 4 di 11 I.
5. L'iter motivazionale del primo giudice risulta così riassumibile:
-l'intervenuta non aveva provato la cessione, e, quindi, la titolarità del credito, essendo Parte_1 insufficiente al fine la produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, non contenente elementi di identificazione dei crediti sufficientemente precisi ed univoci;
-quanto all'eccezione di tardività dell'opposizione, da sollevata con riferimento a Parte_1 [...]
, una volta esclusa la prova della legittimazione della stessa all'intervento in Parte_2 Parte_1 giudizio, nemmeno poteva essere valutata la documentazione dalla stessa prodotta, e, segnatamente quella probante la data di notifica del decreto ingiuntivo (doc.4), motivo per cui non vi era prova della tardività dell'opposizione, che il giudice non aveva elementi per rilevare d'ufficio;
-quanto al merito dell'opposizione, posto che il giudice aveva accesso al fascicolo telematico della fase monitoria e pertanto poteva valutare autonomamente le produzioni della banca originaria ricorrente, le eccezioni degli opponenti risultavano pretestuose e andavano disattese.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello 21, affidandosi a due motivi come di Pt_1 seguito rubricati e che si riassumono in sintesi:
I. Sull'errata decisione del Giudice di primo grado per aver ritenuto il difetto di legittimazione attiva in capo a .21 S.r.l. - Violazione dell'art. 116, co. 1, c.p.c.: la produzione dell'avviso pubblicato in CP_3
Gazzetta Ufficiale e dell'ulteriore documentazione è idonea all'accertamento positivo della titolarità dei crediti azionati in capo a Parte_1
Con questo motivo la appellante censura la sentenza per aver ritenuto l'inidoneità dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale a provare la cessione del credito, producendo peraltro, sub doc. 3 appello, una comunicazione di cessione proveniente dalla banca cedente.
II. Sull'errata decisione di Giudice di primo grado circa la tardività dell'opposizione proposta dal Sig.
- Violazione dell'art. 116 co.1 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.: la documentazione Parte_2 prodotta col ricorso monitorio e nel successivo giudizio di opposizione fornisce piena prova della tardività dell'opposizione.
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui, ritenuto il difetto di legittimazione di 21 Pt_1 all'intervento in giudizio, ha ritenuto di conseguenza non valutabile le produzioni di quest'ultima, e, quindi, non provata la tardività dell'opposizione di . Il motivo richiama le Parte_2
pagina 5 di 11 argomentazioni di quello precedente, in ordine alla sussistenza, per converso, della legittimazione negata, insistendo nella tardività dell'opposizione per come documentato in causa.
II.
2. Si sono costituiti e , chiedendo in via principale il rigetto dell'appello. CP_1 Parte_2
Gli appellati hanno proposto appello incidentale censurando la statuizione di compensazione delle spese di lite, ritenendo che il primo giudice avrebbe dovuto per converso condannare al Parte_1 pagamento delle stesse una volta ritenuta l'inammissibilità dell'intervento. Hanno altresì proposto appello incidentale condizionato, insistendo per l'assenza di prova del credito ingiunto, ed appello incidentale ulteriormente subordinato per far valere l'indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi. Gli appellati hanno contestato la produzione del doc. 3 dell'appellante, ritenuta tardiva in quanto effettuata per la prima volta in appello.
III.
3. Con deposito telematico effettuato in data 17.06.2025 la difesa di ha depositato il Parte_1 fascicolo del procedimento monitorio.
III.
4. All'udienza del 18.06.2025, già precisate dalle parti le conclusioni e depositati gli scritti difensivi conclusionali entro i termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e discussa in pari data in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.
1. Va premesso che è inammissibile, per il divieto di nova in appello di cui all'art. 345, 3° comma c.p.c., la produzione da parte di del doc.3 (comunicazione di cessione del credito), di cui Parte_1 all'evidenza la stessa avrebbe potuto agevolmente munirsi nel corso del primo grado di Parte_1 giudizio.
III.
2. Ciò posto, il primo motivo di appello è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare1, la parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato. 1 Corte di Appello di Milano, I sezione, sentenza n. 1732/2025 pagina 6 di 11 Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito2.
Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte in una successiva pronuncia, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”3.
Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n. 385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto del comma
2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente.
Il comma 2 della disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione.
In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti, che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere.
Solo qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito4. 4 Ex multis, Cass., ord., 29 dicembre 2017 n. 31188. pagina 7 di 11 In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto5.
I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente, o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento.
III.
3. Nel caso di specie, ribadita la tardività del deposito della comunicazione di cessione, sub doc. 3 in appello, la Corte rileva che, cliccando sul link contenuto nell'avviso presente in G.U. si arriva ad un lungo elenco di numeri identificativi (CDG/NDG) di debitori ceduti, e si ritrova quello che Parte_1 attribuisce ai debitori (1897753). I hanno però contestato di aver mai avuto CP_1 CP_1 elementi per comprendere quale numero identificativo li avrebbe contraddistinti, all'interno del suddetto elenco6, ed in effetti non vi è modo di verificare, sulla base dei documenti regolarmente prodotti in causa ed utilizzabili, che il numero identificativo 1897753 contraddistingua il credito verso i che 21 assume esserle stato ceduto CP_1 Pt_1
Non può poi trascurarsi il fatto che (v. sentenza, pag. 7) nessuno ha prodotto in primo grado il fascicolo del procedimento monitorio: la banca che aveva agito ed ottenuto il decreto ingiuntivo è rimasta contumace. ha effettuato il deposito del fascicolo monitorio in questo grado di giudizio non Parte_1 unitamente all'atto di appello, bensì solo in data 17.06.2025, e la tardività, anche di questa produzione documentale, è stata eccepita dalla difesa dei all'udienza del 18.06.2025. CP_1
Pertanto, anche laddove, come pure dagli odierni appellati negato in atti, il numero identificativo del credito comparisse in taluno dei documenti presenti nel fascicolo del monitorio, ciò non può essere verificato dalla Corte, stante che negli estratti del conto corrente, questi invece regolarmente prodotti da sub doc. 7 in primo grado, il suddetto numero con certezza non compare. Parte_1
Perciò, sull'assenza di prova della titolarità del credito in capo ad , la sentenza di primo grado Parte_1 deve trovare conferma. III.
4. Detto ciò, il secondo motivo di appello veicola una censura fondata, in ordine al mancato rilievo dell'inammissibilità dell'opposizione di . Parte_2
Deve ritenersi che sull'opponente a decreto ingiuntivo gravi l'onere di provare al giudice la tempestività della propria azione, proprio in quanto -come affermato dal Tribunale, che pur non ne ha tratto la giusta conclusione- la tardività dell'opposizione è rilevabile d'ufficio. Questo rilievo officioso deve potersi svolgere alla stregua di una produzione documentale, in ordine alla notifica del decreto ingiuntivo da cui decorre il termine per l'opposizione, che è dunque l'opponente a dover assicurare.
Tanto è stato affermato già da Cass. Civ. n. 2458/2011, per la quale: “a) l'onere di provare la tempestività della opposizione grava sull'opponente e la relativa dimostrazione, pur non essendo esclusi altri mezzi, viene fornita in genere mediante la relazione di notificazione apposta in calce alla copia del provvedimento monitorio (cfr, Cass. n. 15369 del 2001). b) la produzione della copia notificata del decreto, in uno alla copia notificata del ricorso, rappresenta lo strumento ordinario per consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, trattandosi di materia regolata da norme cogenti, di controllarne "in limine" la tempestività dell'opposizione, salva comunque la possibilità di desumere aliunde la prova necessaria al riguardo (cfr Cass. 15387 del
2000). c) la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c., possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica (cfr. Cass. n. 17495 del 2008).”.
Dunque il ragionamento che il primo giudice avrebbe dovuto seguire era, in un certo senso, l'opposto di quello seguito: avrebbe dovuto il primo giudice verificare se, stante che non aveva Parte_2 prodotto la copia notificata del decreto, vi fossero altri sicuri elementi da cui trarre indizio della tempestività dell'opposizione, e certamente essi difettavano, dato che la banca che aveva ottenuto e notificato il decreto non si era costituita, e addirittura l'interveniente aveva eccepito l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva.
III.
5. Tutto ciò osservato, la censura è però inidonea a provocare una riforma della sentenza impugnata, perché l'unico soggetto che avrebbe avuto interesse a far valere l'inammissibilità dell'opposizione, ovvero il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo con riferimento a per decorso Parte_2 del termine di cui all'art. 641 c.p.c., è ovviamente la banca, in favore della quale si è formato il titolo.
pagina 9 di 11 Peraltro, poiché i hanno proposto appello incidentale solo sulle spese di lite, omettendo di CP_1 impugnare in via principale la sentenza laddove ha respinto l'opposizione, il decreto ingiuntivo è comunque passato in giudicato nei confronti di entrambi i , ma, sempre, in favore della banca CP_1 che l'ha ottenuto, non di , che, come si è detto, ha fallito la prova dell'asserita cessione del Parte_1 credito.
III.
5. Il motivo di appello incidentale principale è infondato, perché, se è vero che l'intervento in giudizio di è stato ritenuto inammissibile, è altrettanto vero che l'opposizione istaurata dai Parte_1
è stata respinta, di tal ché il primo giudice ha correttamente valutato tale soccombenza nel CP_1 regolamento delle spese di lite.
III.
6. I due motivi di appello incidentale condizionato sono assorbiti nel rigetto del primo motivo di appello di 21. Pt_1
IV. Le spese del grado.
Le spese del grado seguono il criterio della prevalente soccombenza, e quindi si liquidano in favore degli appellati, così come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M.
147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata. Va invece dichiarata la sussistenza, in capo sia all'appellante principale che agli appellanti incidentali, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n.472/23, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati, liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
pagina 10 di 11 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IC IC AN RC
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. sez. I civ. n. 4116/2016; Cass. sez. I civ. n. 24798/2020. 3 Cass., sez. I civ. ord. n. 5617/2020. 5 Cass, sez. III, ord. civ., n. 17944/2023. 6 V. ancora comparsa conclusionale: Gli appellati, clienti della banca, non sono in possesso, infatti, di alcun documento dal quale possa evincersi che il codice possa effettivamente essere ricondotto al finanziamento sottoscritto C.F._4 con Credit Agricole in data 27.02.2012. pagina 8 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AN Arceri Presidente dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere dott. IC IC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 3175/2023 promossa in grado d'appello
DA
Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA VITTORIA COLONNA 4 20149
[...] P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. PESENTI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CONCIO FRANCESCO ( ) VIA COLONNA N. 4 C.F._1
20149 MILANO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. CALY GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti;
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio Parte_2 C.F._3 dell'avv. CALY GIOVANNI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti. pagina 1 di 11 APPELLATO
avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario) sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 Parte_1
[...]
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni diversa e contraria istanza, deduzione e/o domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, riformare la sentenza di primo grado qui impugnata n. 472/2023 (R.G. n. 4852/2021), emessa in data 11/04/2023, pubblicata in data
11/04/2023 dal Tribunale di Pavia, in persona del Magistrato dott.ssa Simona Caterbi, così giudicando:
In via preliminare:
- concedere, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
- dichiarare inammissibile/improcedibile l'azione proposta dal sig. tenuto conto, per Parte_2 tutte le ragioni esposte nel presente atto, della tardività dell'opposizione;
In via principale:
- per tutti i motivi esposti nel presente atto di citazione in appello, riformare la sentenza di primo grado e, per l'effetto, dichiarare la titolarità del diritto in capo ad e la legittimità Parte_1 dell'intervento della predetta nel giudizio di opposizione;
- confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 1391/2021 (R.G. 3432/2021) emesso il
28.06.2021, pubblicato in data 28.06.2021 dal Tribunale di Pavia;
In via subordinata:
- in caso di riforma della sentenza di primo grado, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto di citazione in appello e per l'eventualità in cui il decreto ingiuntivo opposto n. 1391/2021 (R.G.
3432/2021) emesso dal Tribunale di Pavia non dovesse trovare conferma, per qualsiasi ragione, condannare comunque il Sig. e al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_2 [...]
dell'importo Euro 13.916,95, oltre interessi di mora dal dovuto al saldo, ovvero della diversa Parte_1 somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di appello.
pagina 2 di 11 Il tutto, con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio di appello, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal D. M. 147/2022, tenuto conto del valore di causa che qui si dichiara, oltre al diritto alla ripetizione delle spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado in favore dell'appellato e che dovessero essere state nel frattempo versate da parte di Controparte_2
[...]
Per e Controparte_1 Parte_2
1) in via principale Confermare la sentenza n. 472/2023 del Tribunale di Pavia dell'11 aprile 2023 nella parte in cui accerta e dichiara il difetto di legittimazione attiva di e in cui accerta e Parte_1 dichiara la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai Sig.ri avverso il CP_1
D.I. 1391/2021 (R.G. 3432/2021) del 28.06.2021 del Tribunale di Pavia, e di conseguenza dichiarare inammissibile l'appello presentato da con relativa condanna alle spese;
Parte_1
2) In via incidentale, riformare la sentenza nella parte in cui compensa le spese tra le parti e condannare ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
Parte_1
3) In via subordinata e incidentale, nel caso di ritenuta legittimazione attiva di , rilevare la Parte_1 mancanza della prova del credito vantato da nei confronti dei Sig.ri e Parte_1 Pt_2 [...]
in quanto tardiva la produzione documentale avvenuta in appello;
CP_1
4) In via ulteriormente subordinata e incidentale, accertare e dichiarare la nullità degli interessi convenzionali pattuiti tra Credit Agricole e i Sig.ri e , e di conseguenza Pt_2 Controparte_1 rideterminare la somma di cui gli stessi sono debitori.
In ogni caso, condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite del giudizio di appello e del giudizio di prime cure (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Il giudizio di primo grado
I.1 e hanno proposto opposizione, dinanzi al Tribunale di Pavia, al Controparte_1 Parte_2 decreto ingiuntivo n. 1391/2021, ottenuto nei loro confronti da BE BA spa -nella qualità di procuratrice speciale di Credit Agricole Italia spa- per l'importo di € 13.916,95, oltre interessi e spese di procedura, quale complessivo insoluto afferente un contratto di finanziamento concesso in data pagina 3 di 11 27/07/2012 dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a. a e garantito da Controparte_1 fideiussione di . Parte_2
I.
2. A sostegno della opposizione gli attori hanno dedotto, secondo la sintesi operata dal giudice di primo grado (pagg.
2-3 della sentenza):
“l'inconsistenza probatoria della copia di estratto conto contabile allegata in sede monitoria in quanto, sebbene munita di apposita attestazione di conformità alle scritture contabili, risulta carente dell'analitica indicazione dei movimenti patrimoniali avvenuti tra le parti;
la mancata prova, da parte dell'Istituto di Credito, dell'invio e della conseguente ricezione da parte loro degli estratti di conto contabili;
l'impossibilità di ricavare dalla documentazione prodotta nella fase monitoria né le modalità di calcolo degli interessi convenzionali né i parametri adottati nella determinazione del saggio applicato, con conseguente nullità delle relative clausole contrattuali per indeterminatezza delle stesse e la rideterminazione degli interessi al saggio legale.
Instano, pertanto, in via principale, per la revoca o annullamento del decreto opposto, accertando che nulla era dovuto a BE BA s.p.a..
Instano, altresì per la declaratoria di nullità della clausola di pattuizione degli interessi convenzionali per indeterminatezza della stessa, con conseguente rideterminazione di detti interessi al saggio legale nonché la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.”.
I.
3. La convenuta RU BA è rimasta contumace, mentre è intervenuta e per essa, Parte_1 quale procuratrice, eccependo preliminarmente l'inammissibilità Parte_1 della opposizione avanzata di , in quanto tardiva, e contestando nel merito tutto quanto Parte_2 ex adverso dedotto.
I.
4. All'esito del giudizio, documentalmente istruito, il Tribunale di Pavia ha così deciso
“Accerta e dichiara la carenza di legittimazione all'intervento di Parte_1 respinge la opposizione a decreto ingiuntivo.
Compensa fra le parti le spese di giudizio”.
pagina 4 di 11 I.
5. L'iter motivazionale del primo giudice risulta così riassumibile:
-l'intervenuta non aveva provato la cessione, e, quindi, la titolarità del credito, essendo Parte_1 insufficiente al fine la produzione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, non contenente elementi di identificazione dei crediti sufficientemente precisi ed univoci;
-quanto all'eccezione di tardività dell'opposizione, da sollevata con riferimento a Parte_1 [...]
, una volta esclusa la prova della legittimazione della stessa all'intervento in Parte_2 Parte_1 giudizio, nemmeno poteva essere valutata la documentazione dalla stessa prodotta, e, segnatamente quella probante la data di notifica del decreto ingiuntivo (doc.4), motivo per cui non vi era prova della tardività dell'opposizione, che il giudice non aveva elementi per rilevare d'ufficio;
-quanto al merito dell'opposizione, posto che il giudice aveva accesso al fascicolo telematico della fase monitoria e pertanto poteva valutare autonomamente le produzioni della banca originaria ricorrente, le eccezioni degli opponenti risultavano pretestuose e andavano disattese.
II. L'appello
II.
1. Avverso la suddetta decisione ha proposto appello 21, affidandosi a due motivi come di Pt_1 seguito rubricati e che si riassumono in sintesi:
I. Sull'errata decisione del Giudice di primo grado per aver ritenuto il difetto di legittimazione attiva in capo a .21 S.r.l. - Violazione dell'art. 116, co. 1, c.p.c.: la produzione dell'avviso pubblicato in CP_3
Gazzetta Ufficiale e dell'ulteriore documentazione è idonea all'accertamento positivo della titolarità dei crediti azionati in capo a Parte_1
Con questo motivo la appellante censura la sentenza per aver ritenuto l'inidoneità dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale a provare la cessione del credito, producendo peraltro, sub doc. 3 appello, una comunicazione di cessione proveniente dalla banca cedente.
II. Sull'errata decisione di Giudice di primo grado circa la tardività dell'opposizione proposta dal Sig.
- Violazione dell'art. 116 co.1 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.: la documentazione Parte_2 prodotta col ricorso monitorio e nel successivo giudizio di opposizione fornisce piena prova della tardività dell'opposizione.
Il motivo censura la sentenza nella parte in cui, ritenuto il difetto di legittimazione di 21 Pt_1 all'intervento in giudizio, ha ritenuto di conseguenza non valutabile le produzioni di quest'ultima, e, quindi, non provata la tardività dell'opposizione di . Il motivo richiama le Parte_2
pagina 5 di 11 argomentazioni di quello precedente, in ordine alla sussistenza, per converso, della legittimazione negata, insistendo nella tardività dell'opposizione per come documentato in causa.
II.
2. Si sono costituiti e , chiedendo in via principale il rigetto dell'appello. CP_1 Parte_2
Gli appellati hanno proposto appello incidentale censurando la statuizione di compensazione delle spese di lite, ritenendo che il primo giudice avrebbe dovuto per converso condannare al Parte_1 pagamento delle stesse una volta ritenuta l'inammissibilità dell'intervento. Hanno altresì proposto appello incidentale condizionato, insistendo per l'assenza di prova del credito ingiunto, ed appello incidentale ulteriormente subordinato per far valere l'indeterminatezza della clausola di pattuizione degli interessi. Gli appellati hanno contestato la produzione del doc. 3 dell'appellante, ritenuta tardiva in quanto effettuata per la prima volta in appello.
III.
3. Con deposito telematico effettuato in data 17.06.2025 la difesa di ha depositato il Parte_1 fascicolo del procedimento monitorio.
III.
4. All'udienza del 18.06.2025, già precisate dalle parti le conclusioni e depositati gli scritti difensivi conclusionali entro i termini assegnati ex art. 352 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione e discussa in pari data in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.
1. Va premesso che è inammissibile, per il divieto di nova in appello di cui all'art. 345, 3° comma c.p.c., la produzione da parte di del doc.3 (comunicazione di cessione del credito), di cui Parte_1 all'evidenza la stessa avrebbe potuto agevolmente munirsi nel corso del primo grado di Parte_1 giudizio.
III.
2. Ciò posto, il primo motivo di appello è infondato.
Come questa Corte ha già avuto modo di rilevare1, la parte che agisce in giudizio, affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/98, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione, fornendo la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale azionato. 1 Corte di Appello di Milano, I sezione, sentenza n. 1732/2025 pagina 6 di 11 Sebbene la ricordata disposizione prescriva che della cessione di crediti in blocco è data notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il soggetto che assume di essersi reso cessionario, in caso di contestazione, ha l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo della titolarità del credito2.
Gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 385/98, del resto, come puntualmente rilevato dalla Suprema Corte in una successiva pronuncia, “rivestono carattere sostitutivo rispetto alla sola notificazione della cessione al debitore ceduto o alla sua accettazione, di cui alla norma dell'art. 1264 cod. civ., come si ricava sia dalla formulazione letterale dell'art. 58 comma 4 […], sia dalla costante interpretazione sul punto della giurisprudenza di legittimità. Gli stessi, quindi, si pongono su un piano, quello degli adempimenti pubblicitari, nettamente distinto rispetto alla prova del fatto costitutivo della titolarità del credito”3.
Ciò risulta confermato dall'univoco tenore letterale dell'art. 58 comma 4, d.lgs. n. 385/98, da cui si desume che la pubblicazione interviene, in via di sostituzione, solo in relazione al disposto del comma
2 dell'art. 1264 cod. civ., ossia unicamente per escludere effetti liberatori a eventuali pagamenti eseguiti dal ceduto in favore del cedente.
Il comma 2 della disposizione non chiede altro se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta cessione.
In questa prospettiva, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto (la cessione), ma non è idonea a dare contezza degli specifici e precisi contorni dei crediti, che vi sono inclusi ovvero esclusi, né consente di verificare la reale validità ed efficacia dell'operazione di cessione materialmente posta in essere.
Solo qualora la comunicazione relativa alla cessione pubblicata in Gazzetta Ufficiale contenga più diffuse e approfondite notizie (indicando in modo inequivoco i crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione, nel rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali di cui all'art. 1346 cod. civ.), detto contenuto può risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del Giudice del merito, a provare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità del credito4. 4 Ex multis, Cass., ord., 29 dicembre 2017 n. 31188. pagina 7 di 11 In ogni caso, ove il debitore contesti l'esistenza del contratto, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta
Ufficiale può assumere un valore meramente indiziario e il Giudice di merito è chiamato a un accertamento complessivo delle risultanze di fatto5.
I principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità indicano, quindi, che il cessionario può provare la titolarità del credito ricorrendo agli strumenti processuali ordinari e non si esclude la possibilità di acquisire la prova anche attraverso una dichiarazione successiva del creditore cedente, o, comunque, considerando che assumono rilievo tutti gli atti stragiudiziali idonei ad attribuire efficacia ricognitiva dell'intervenuto trasferimento.
III.
3. Nel caso di specie, ribadita la tardività del deposito della comunicazione di cessione, sub doc. 3 in appello, la Corte rileva che, cliccando sul link contenuto nell'avviso presente in G.U. si arriva ad un lungo elenco di numeri identificativi (CDG/NDG) di debitori ceduti, e si ritrova quello che Parte_1 attribuisce ai debitori (1897753). I hanno però contestato di aver mai avuto CP_1 CP_1 elementi per comprendere quale numero identificativo li avrebbe contraddistinti, all'interno del suddetto elenco6, ed in effetti non vi è modo di verificare, sulla base dei documenti regolarmente prodotti in causa ed utilizzabili, che il numero identificativo 1897753 contraddistingua il credito verso i che 21 assume esserle stato ceduto CP_1 Pt_1
Non può poi trascurarsi il fatto che (v. sentenza, pag. 7) nessuno ha prodotto in primo grado il fascicolo del procedimento monitorio: la banca che aveva agito ed ottenuto il decreto ingiuntivo è rimasta contumace. ha effettuato il deposito del fascicolo monitorio in questo grado di giudizio non Parte_1 unitamente all'atto di appello, bensì solo in data 17.06.2025, e la tardività, anche di questa produzione documentale, è stata eccepita dalla difesa dei all'udienza del 18.06.2025. CP_1
Pertanto, anche laddove, come pure dagli odierni appellati negato in atti, il numero identificativo del credito comparisse in taluno dei documenti presenti nel fascicolo del monitorio, ciò non può essere verificato dalla Corte, stante che negli estratti del conto corrente, questi invece regolarmente prodotti da sub doc. 7 in primo grado, il suddetto numero con certezza non compare. Parte_1
Perciò, sull'assenza di prova della titolarità del credito in capo ad , la sentenza di primo grado Parte_1 deve trovare conferma. III.
4. Detto ciò, il secondo motivo di appello veicola una censura fondata, in ordine al mancato rilievo dell'inammissibilità dell'opposizione di . Parte_2
Deve ritenersi che sull'opponente a decreto ingiuntivo gravi l'onere di provare al giudice la tempestività della propria azione, proprio in quanto -come affermato dal Tribunale, che pur non ne ha tratto la giusta conclusione- la tardività dell'opposizione è rilevabile d'ufficio. Questo rilievo officioso deve potersi svolgere alla stregua di una produzione documentale, in ordine alla notifica del decreto ingiuntivo da cui decorre il termine per l'opposizione, che è dunque l'opponente a dover assicurare.
Tanto è stato affermato già da Cass. Civ. n. 2458/2011, per la quale: “a) l'onere di provare la tempestività della opposizione grava sull'opponente e la relativa dimostrazione, pur non essendo esclusi altri mezzi, viene fornita in genere mediante la relazione di notificazione apposta in calce alla copia del provvedimento monitorio (cfr, Cass. n. 15369 del 2001). b) la produzione della copia notificata del decreto, in uno alla copia notificata del ricorso, rappresenta lo strumento ordinario per consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, trattandosi di materia regolata da norme cogenti, di controllarne "in limine" la tempestività dell'opposizione, salva comunque la possibilità di desumere aliunde la prova necessaria al riguardo (cfr Cass. 15387 del
2000). c) la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c., possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica (cfr. Cass. n. 17495 del 2008).”.
Dunque il ragionamento che il primo giudice avrebbe dovuto seguire era, in un certo senso, l'opposto di quello seguito: avrebbe dovuto il primo giudice verificare se, stante che non aveva Parte_2 prodotto la copia notificata del decreto, vi fossero altri sicuri elementi da cui trarre indizio della tempestività dell'opposizione, e certamente essi difettavano, dato che la banca che aveva ottenuto e notificato il decreto non si era costituita, e addirittura l'interveniente aveva eccepito l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva.
III.
5. Tutto ciò osservato, la censura è però inidonea a provocare una riforma della sentenza impugnata, perché l'unico soggetto che avrebbe avuto interesse a far valere l'inammissibilità dell'opposizione, ovvero il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo con riferimento a per decorso Parte_2 del termine di cui all'art. 641 c.p.c., è ovviamente la banca, in favore della quale si è formato il titolo.
pagina 9 di 11 Peraltro, poiché i hanno proposto appello incidentale solo sulle spese di lite, omettendo di CP_1 impugnare in via principale la sentenza laddove ha respinto l'opposizione, il decreto ingiuntivo è comunque passato in giudicato nei confronti di entrambi i , ma, sempre, in favore della banca CP_1 che l'ha ottenuto, non di , che, come si è detto, ha fallito la prova dell'asserita cessione del Parte_1 credito.
III.
5. Il motivo di appello incidentale principale è infondato, perché, se è vero che l'intervento in giudizio di è stato ritenuto inammissibile, è altrettanto vero che l'opposizione istaurata dai Parte_1
è stata respinta, di tal ché il primo giudice ha correttamente valutato tale soccombenza nel CP_1 regolamento delle spese di lite.
III.
6. I due motivi di appello incidentale condizionato sono assorbiti nel rigetto del primo motivo di appello di 21. Pt_1
IV. Le spese del grado.
Le spese del grado seguono il criterio della prevalente soccombenza, e quindi si liquidano in favore degli appellati, così come in dispositivo, in base al D.M. 55/2014 per come modificato dal D.M.
147/2022, in relazione al valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000), applicati i parametri medi ed avuto riguardo all'attività prestata. Va invece dichiarata la sussistenza, in capo sia all'appellante principale che agli appellanti incidentali, dei presupposti per il versamento del contributo unificato in misura doppia, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sugli appelli principale e incidentale proposti avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n.472/23, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1. Respinge gli appelli e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
2. Condanna la appellante alla rifusione delle spese del grado in favore degli appellati, liquidate in complessivi € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti.
3. Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento, da parte della appellante principale e degli appellanti incidentali, di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
pagina 10 di 11 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 18.06.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
IC IC AN RC
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cass. sez. I civ. n. 4116/2016; Cass. sez. I civ. n. 24798/2020. 3 Cass., sez. I civ. ord. n. 5617/2020. 5 Cass, sez. III, ord. civ., n. 17944/2023. 6 V. ancora comparsa conclusionale: Gli appellati, clienti della banca, non sono in possesso, infatti, di alcun documento dal quale possa evincersi che il codice possa effettivamente essere ricondotto al finanziamento sottoscritto C.F._4 con Credit Agricole in data 27.02.2012. pagina 8 di 11