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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/10/2025, n. 1667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1667 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n.
1308 del R.G. 2025, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2° comma c.p.c.) mobiliare, promossa
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Marco Naccarato, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce al ricorso. –RICORRENTE–
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso l'avv. Alfonso Lamberti, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –RESISTENTE–
E
[...]
Controparte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso l'avv. Aurelio Irti, dal P.IVA_2
quale è rappresentata e difesa, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta. –RESISTENTE–
All'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 13.10.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate in atti, e discusso oralmente la causa.
1 FATTO E DIRITTO
La presente sentenza viene redatta con la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132, n. 4 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto, rispettivamente, dagli artt. 45 e 52 della legge n. 69 del 18 giugno 2009.
1. Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. depositato in data 04.07.2025, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento Parte_1
n. 03420259005043753000, notificatale da , Controparte_3
a mezzo del servizio postale, in data 07.06.2025, limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420190004862725000, riguardante un credito di € 37.219,03 vantato dalla Controparte_2
[...]
A sostegno del ricorso la opponente ha dedotto: a) l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento, poiché eseguita a mezzo del servizio postale e non, invece, tramite i soggetti abilitati ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973; b)
l'omessa notifica degli atti presupposti e, in particolare, della cartella di pagamento n. 03420190004862725000, asseritamente notificata in data
15.11.2019, con conseguente estinzione del credito per prescrizione;
c) la nullità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario, con conseguente impossibilità per il debitore di verificare il preciso ammontare degli interessi liquidati.
La ricorrente ha quindi concluso, chiedendo testualmente quanto segue: “in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva della intimazione n.
034.2025.9005043753/000 notificata in data 7 Giugno 2025 di euro 39.712,97 notificata da , quale agente di riscossione Controparte_1
incaricato da ora Parte_2 [...]
[...
[...] a mezzo servizio Controparte_4
postale limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420190004862725000 asseritamente notificata in data 15 Novembre 2019 di euro 37.219,03, sussistendo sia il fumus boni iuris, alla luce della fondatezza della pretesa per tutti gli esposti motivi, che il periculum in mora, caratterizzato dal grave pregiudizio che i ricorrenti subirebbero nel caso fossero costretti al pagamento della elevata somma richiesta. Nel merito: A. in via principale, accertare e dichiarare estinto per prescrizione il diritto dell'Ente creditore a richiedere il pagamento degli importi di cui alla intimazione n. 034.2025.9005043753/000 notificata in data 7 Giugno 2025 a mezzo poste italiane limitatamente alla cartella di pagamento n. 03420190004862725000 asseritamente notificata in data 15 Novembre 2019 di euro 37.219,03, notificata da Controparte_5
quale agente di riscossione incaricato da ora
[...] Parte_2
Controparte_2
in quanto gli Enti pubblici odierni convenuti risultano essere
[...]
decaduti dalla possibilità di agire atteso che non sono mai stati notificati gli atti presupposti all'intimazione di pagamento impugnata ovvero la richiesta di pagamento, l'ingiunzione di pagamento e la cartella di pagamento;
B. accertare
e dichiarare l'illegittimità, la nullità ovvero l'infondatezza dell'impugnato provvedimento per le motivazioni esposte e, pertanto, disporre l'annullamento dell'intimazione n. 034.2025.9005043753/000 notificata in data 7 Giugno 2025
a mezzo poste italiane limitatamente alla cartella di pagamento n.
03420190004862725000 asseritamente notificata in data 15 Novembre 2019 di euro 37.219,03, notificata da agenzia quale agente di Controparte_5
riscossione incaricato da ora Parte_2 [...]
in quanto gli Controparte_2
Enti pubblici odierni convenuti risultano essere decaduti dalla possibilità di agire atteso che non sono mai stati notificati gli atti presupposti alla cartella di
3 pagamento impugnata ovvero la richiesta di pagamento, l'ingiunzione di pagamento e la cartella di pagamento;
C. condannare i convenuti in solido tra loro al pagamento di spese ed onorari di giudizio in favore dell'erario”.
2. La Controparte_2
costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione
[...]
e risposta depositata in data 26.09.2025, ha sostenuto l'infondatezza delle avverse doglianze, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “in linea cautelare, rigettare l'istanza avversaria di sospensione, siccome infondata;
nel merito, rigettare tutte le eccezioni e domande svolte, in quanto infondate in fatto
e in diritto;
in linea subordinata, a voler ritenere invalida o inesistente la cartella di pagamento (anche per pretesi vizi procedimentali), condannare la sig.ra al pagamento di euro 32.304,44, oltre interessi convenzionali Pt_1
calcolati a partire dalle date di erogazione del finanziamento agevolato fino alla data di revoca, al tasso di riferimento corrente maggiorato di 5 punti percentuali (art. 9 del D. Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998), oltre gli interessi di mora pattuiti e calcolati a partire dalle date di scadenza delle singole rate non pagate alla data di revoca, fino al totale soddisfo. Sempre con vittoria di spese e del compenso professionale”.
3. , costituitasi in giudizio con comparsa di Controparte_3
costituzione e risposta depositata in data 26.09.2025, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle doglianze afferenti agli atti propri dell'ente impositore, sostenendo, poi, l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione riguardanti, invece, gli atti propri di essa resistente.
La convenuta ha pertanto concluso, chiedendo, testualmente, di “dichiarare la carenza di legittimazione/interesse passivo dell rispetto agli atti propri CP_6
dell'Ente Impositore ed eventuali loro carenze omissioni, ed alle relative eccezioni per quanto sul punto dedotto in Comparsa;
Dichiarare inammissibile, improcedibile ed improponibile oltreché priva di ogni fondamento di fatto e di
4 diritto la presente opposizione nei confronti dell' Controparte_3
, per tutto quanto all'uopo dedotto in premessa, attesa la regolare
[...]
notifica della cartella, la regolarità degli atti posti in essere dal Concessionario
e la presenza di atti precedenti mai impugnati;
condannare parte opponente, al pagamento di spese, e competenze del presente giudizio, rimborso forfetario ed oneri fiscali in favore della con distrazione al Controparte_3
procuratore resistente costituito”.
4. Alla prima udienza del 13.10.2025, il Tribunale, ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., ha invitato le parti a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa e, all'esito, ha riservato il deposito della sentenza entro trenta giorni.
5. Tanto premesso in fatto, va preliminarmente osservato che, secondo la
Suprema Corte, “l'individuazione del soggetto legittimato passivamente va fatta tenendo conto dell'atto impugnato e dei motivi di impugnazione: quando oggetto della controversia è l'impugnazione di atti che si assumono viziati per vizi formali intrinseci agli atti medesimi, come nel caso di impugnazione della cartella di pagamento per vizi propri, l'atto va impugnato chiamando in causa
l' , dal quale l'atto oggetto di impugnativa è predisposto. Controparte_7
Questo principio consente al destinatario dell'atto di rivolgere la sua contestazione nei confronti di colui che, avendo emanato l'atto, appare anche come autore dei vizi intrinseci dell'atto stesso, senza che il destinatario si debba fare carico dell'imputabilità di questi a soggetti diversi dall'autore dell'atto”
(Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 3707 del 25.02.2016).
Deve quindi ritenersi che sia senz'altro Controparte_3
legittimata passivamente rispetto ai motivi di opposizione riassunti alle lett. a) e c) del punto 1), trattandosi di doglianze relative a vizi propri della intimazione di pagamento, oltre che rispetto al motivo di opposizione riassunto alla lett. b) del punto 1), limitatamente alla contestazione relativa alla mancata notifica della
5 cartella di pagamento, trattandosi di omissione che, ove effettivamente riscontrata, sarebbe imputabile all'agente della riscossione
Viceversa, rispetto al motivo di opposizione, compendiato sempre alla lett. b) del punto 1), relativo all'omessa notifica degli atti presupposti antecedenti alla notifica della cartella di pagamento, la legittimazione passiva spetta solo alla
Controparte_2
trattandosi di omissioni a quest'ultima eventualmente imputabili.
[...]
6. Sempre in via preliminare, non può che confermarsi il provvedimento adottato all'udienza del 13.10.2025, con cui è stata disattesa l'istanza, avanzata dal difensore della ricorrente, di autorizzazione alla presentazione della querela di falso con riferimento all'avviso di ricevimento della raccomandata a.r. relativa all'ingiunzione di pagamento del 18.08.2015 (allegato n. 8 della comparsa di costituzione e risposta depositata da ). CP_2
Ed invero, anche laddove la ricorrente fosse stata autorizzata a proporre querela di falso e tale domanda fosse stata accolta, con conseguente accertamento della nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento, l'esito del presente giudizio non sarebbe mutato, tenuto conto, come si evidenzierà meglio infra, che alla notifica dell'ingiunzione di pagamento è seguita la notifica della cartella di pagamento, tuttavia non opposta, e, inoltre, che il termine di prescrizione del credito non sarebbe comunque decorso per effetto della notifica di ulteriori atti interruttivi.
7. Passando ora alla trattazione del merito, non può che ritenersi l'infondatezza del motivo di opposizione sub a), non essendovi alcun dubbio in merito alla validità della notifica dell'intimazione di pagamento laddove, come nel caso di specie, sia eseguita dall'agente della riscossione a mezzo del servizio postale.
La Suprema Corte (v. Cass. Civ., Sez. V, ordinanza n. 14649 del 24.04.2024) ha infatti chiarito che “ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente 'ratione temporis', anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha
6 soppresso l'inciso 'da parte dell'esattore', la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento” (Cass. n. 35822 del 2023).
Inoltre, “qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello
Stato” (Cass. n. 28872 del 2018); ancora, “la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale
a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione
o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione” (Cass. n.
7 19270 del 2018)”.
8. Infondato risulta altresì il motivo di opposizione sub b).
Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata da Controparte_3
, infatti, si evince inequivocabilmente che la cartella di pagamento n.
[...]
03420190004862725000 è stata regolarmente notificata alla ricorrente ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con deposito, in data 29.10.2019, di copia dell'atto nella casa comunale di Corigliano Calabro e successiva ricezione della raccomandata informativa da parte della ricorrente medesima.
Peraltro, come desumibile dalla documentazione allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata da , la opponente, in data 17.07.2010, CP_2
ha ricevuto, a mezzo raccomandata a.r., una diffida di pagamento (allegati nn. 6
e 7).
Ciò posto, considerato, per un verso, che il finanziamento accordato da CP_2
alla ricorrente è stato revocato con delibera del 21.09.2005, e, per altro verso, che il termine di prescrizione del credito riveniente dal contratto di prestito è decennale e non quinquennale ancorché sia prevista la rateizzazione in più versamenti periodici (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, sentenza n. 18951 del
08.08.2013), alla luce degli atti interruttivi su indicati, anche l'eccezione di estinzione del credito per prescrizione appare priva di pregio e ciò, come innanzi anticipato, a prescindere dall'eventuale nullità della notifica dell'ingiunzione di pagamento.
9. Quanto, infine, al motivo sub c), si evidenzia che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia
8 riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata” (Cass. Civ.,
Sez. V, ordinanza n. 10692 del 19.04.2024).
Orbene, nel caso di specie, l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione appare conforme al predetto modello e, pertanto, è pienamente legittima, ancorché sia stata ivi omessa l'indicazione della data di consegna del ruolo al concessionario, da considerare quale elemento certamente non necessario.
Per mera completezza di motivazione, si fa d'altronde presente che la pronuncia richiamata dalla ricorrente a sostegno della propria tesi non riguarda l'intimazione di pagamento, ma la cartella di pagamento, avverso la quale, tuttavia, la ricorrente non ha proposto tempestiva impugnazione al fine di fare valere tale vizio.
10. La domanda va dunque rigettata, con condanna della ricorrente soccombente alla rifusione, nei confronti di ciascuna delle convenute e con distrazione, limitatamente alla posizione di , in favore Controparte_3
dell'avv. Alfonso Lamberti, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e dell'entità del credito indicato nell'intimazione di pagamento, si liquidano, come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi relativi ai giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00, esclusa la fase di trattazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alessandro Paone, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna alla rifusione, nei confronti di Parte_1 [...]
e della Controparte_3 [...]
delle spese di lite, che si Controparte_2
9 liquidano in € 2.906,00 ciascuna, oltre r.s.g. 15%, c.p.a. e i.v.a., se dovuta, da distrarre, limitatamente alla posizione di , in Controparte_3
favore dell'avv. Alfonso Lamberti.
Così deciso in Castrovillari, il 13.10.2025
Il Giudice
dott. Alessandro Paone
10