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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/12/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 317/2025
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, in funzione di giudice di appello, pronuncia la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa NT ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa NT ZI, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 317 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
Pag. 1 di 7 DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Via Nazionale s.n.c., 89040 Riace (RC), presso lo studio dell'Avv.
SA ZO, che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
sede in Camini (RC), Via Fontana, 16;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
970/2024, pubblicata in data 04.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione appello, ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 970/2024 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 04 ottobre 2024 e non notificata. L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver dichiarato inammissibile la domanda, evidenziando la violazione da parte del giudicante degli artt. 126 bis e 204 bis c.d.s. nonché art. 100
c.p.c.. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, di voler accogliere, per il motivo dedotto in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 970/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Locri nell'ambito del giudizio N.R.G. 1099/2024 pubblicata il
04/10/2024 e non notificata al procuratore dell'appellante dichiarando l'ammissibilità del ricorso originario;
annullare il verbale di accertamento di violazione del c.d.s. n.1594/2023 del 30/10/2023 per i motivi dedotti in primo grado;
in subordine, rimettere la causa al
Giudice di Pace per un nuovo esame nel merito. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre il rimborso per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi”.
Pag. 2 di 7 Con ordinanza del giorno 11.09.2025 resa a seguito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a rito del lavoro, ha dichiarato la contumacia del e ha Controparte_1
richiesto l'acquisizione del fascicolo di primo grado. La causa, dunque, è stata rinviata per la verifica dell'acquisizione del suddetto fascicolo e per la discussione e decisione della stessa, con previsione della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione del termine perentorio fino al 15.12.2025.
§ 2. L'appellante, con un unico motivo di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, evidenziando la sussistenza della propria legittimazione ad agire, atteso che la stessa, in qualità di conducente del veicolo targato GL337DT, ha subito una diretta conseguenza del verbale di accertamento n. 1594/2023 elevato dalla Polizia Municipale del il 30.10.2023, per la violazione Controparte_1
dell'art. 142, comma 8, in combinato disposto con l'art. 142, comma 2, del D.lgs. n.
285 del 30.04.1992, consistente nella decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Sulla base di tale prospettazione, l'appellante ha dunque ritenuto sussistente un interesse diretto ed attuale ad impugnare il provvedimento sanzionatorio.
Ciò posto, va osservato che l'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. prevede che “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai
Pag. 3 di 7 sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.”,
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di affermare che da tale disposizione legislativa "discende che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale" e che, in particolare, "il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell'accertamento dell'avvenuta violazione del codice della strada costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni" (Cass., S.U., n. 9691 del 2009). Tale sanzione, tuttavia, non può essere irrogata né dai verbalizzanti né dal prefetto, in quanto difettano di competenza al riguardo dovendo detta decurtazione essere, invece, irrogata, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art. 44 convertito con modifiche dalla L. n. 286 del 2006, dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e solo all'esito della segnalazione conseguente alla definizione delle eventuali contestazioni relative all'infrazione che la comporta. Ed ancora le Sezioni
Unite della Corte di legittimità hanno precisato che «In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S., comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinnanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S., onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3936 del 2012, nonché più recentemente Cass.
Sez. 6, 17/01/2019, n. 1184, per cui: «In tema di violazioni al codice della strada, dopo
l'introduzione della c.d. "patente a punti", il soggetto che, con autocertificazione, abbia dichiarato all'Amministrazione procedente di avere preso visione del verbale - che viene notificato al solo proprietario del veicolo in ipotesi di contestazione non immediata - e di essere
l'effettivo responsabile della condotta contestata, ha interesse a impugnare il verbale stesso con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente, tenuto conto che tale sanzione viene
Pag. 4 di 7 applicata senza ulteriori notifiche (salva la sola comunicazione dell'avvenuta applicazione della stessa) e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato»).
Chiarita la legittimazione attiva del conducente destinatario della decurtazione dei punti dalla patente di guida ad impugnare il verbale di accertamento dell'infrazione, va osservato che nel caso di specie, l'appellante non ha fornito la prova del presupposto fondante tale legittimazione, ovverosia la comunicazione all'Amministrazione irrogante la sanzione della propria qualità di conducente al momento dell'infrazione, con indicazione dei relativi dati. Il trasgressore, infatti, non ha dichiarato (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio) di essere stato alla guida del veicolo nelle circostanze di tempo e luogo riportate nel verbale di contestazione.
Solo in presenza di tale autocertificazione, al trasgressore non è notificato alcun ulteriore verbale di contestazione, con la semplice conseguenza che, scaduti i termini per proporre ricorso, gli verrà comunicata la decurtazione dei punti. «Tale conseguenza deriva: - sia da norme interne della P.A. (…) ed in particolare dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004 secondo la quale: "qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all'ufficio procedente una dichiarazione (conforme al modello di cui all'allegato 1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, art. 38 la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale"; - sia dalla considerazione che la previsione della suddetta autocertificazione in merito alla paternità della condotta contestata ha proprio lo scopo di individuare il destinatario della sanzione amministrativa della decurtazione dei punti così che, in ordine a tale conseguenza,
l'unico interessato a contestare, nei termini di legge, il verbale è, appunto, il conducente» (cfr. in motivazione Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4605 del 2012).
In altri termini, qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) è necessario far pervenire una dichiarazione conforme al modello previsto dal Ministero dell'Interno, contenente le generalità del dichiarante, l'assunzione di responsabilità e l'indicazione della patente di guida, con
Pag. 5 di 7 allegazione di copia della stessa, e sottoscrizione da parte del dichiarante. Ove tale dichiarazione non sia stata inviata all'Ufficio procedente ovvero la dichiarazione non sia stata firmata in originale o non sia stata allegata la copia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato alla persona indicata come conducente.
Nel caso di specie, l'appellante agli atti ha prodotto soltanto la dichiarazione dalla stessa rilasciata su modulo predisposto dal datore di lavoro, , su cui ha CP_3
indicato la propria intenzione di procedere all'impugnazione del verbale. Tale dichiarazione però non risulta né ricevuta dall'Ufficio di appartenenza (la parte del documento destinata alla sottoscrizione dell'Ufficio per ricevuta risulta in bianco) né inoltrata all'ente che ha contestato l'infrazione. Inoltre, la dichiarazione in esame non risulta conforme al modello predisposto dal Ministero dell'Interno, atteso che non contiene tutte le informazioni e dichiarazioni necessarie, né appare corredata della copia della patente di guida, per cui si deve concludere che la stessa, ove anche inviata al Comune di circostanza non risultante dagli atti), non avrebbe sostituito la CP_1
notifica del verbale di contestazione al conducente.
Va evidenziato, infatti, che nonostante nell'atto introduttivo del giudizio siano state indicati una serie di documenti offerti in comunicazione, nel presente giudizio
è stata prodotta soltanto l'allegata dichiarazione, per cui la decisione deve essere assunta considerando solo tale produzione (cfr. Cass. Sez. 2, 12/12/2017, n. 29716 per cui «Alla luce dell'art. 123 bis delle disp. att. c.p.c., il potere del giudice d'appello di ordinare alla parte di produrre la copia di determinati documenti (oltre che di acquisire il fascicolo
d'ufficio di primo grado), già prodotti nel grado precedente del giudizio, è da ritenere limitato all'ipotesi di impugnazione contro sentenze non definitive, mentre non è esercitabile nel giudizio di appello avverso sentenze definitive, nel quale la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione»).
Ne consegue che il principio affermato nella sentenza impugnata del Giudice di
Pace, per il quale il contravventore al quale non sia stata contestata la violazione non ha interesse ad impugnare il verbale di accertamento elevato nei confronti di altri deve essere condiviso, non potendosi invocare il diverso principio affermato dalla
Pag. 6 di 7 Corte di legittimità (e posto alla base del motivo di gravame dell'appellante) per il caso in cui il soggetto, con dichiarazione con sottoscrizione autenticata o nelle forme della dichiarazione sostituiva di atto notorio, abbia dichiarato di avere preso visione del verbale e di essere l'effettivo responsabile della condotta contestata come violazione.
§ 3. Nulla per le spese del secondo grado di giudizio, stante la contumacia del
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, Controparte_1
nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dispone nulla per le spese di lite del giudizio di appello;
3. dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Locri, il 16.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa NT ZI
Pag. 7 di 7
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione Civile
Il Giudice, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c.; preso atto di quanto affermato nelle suddette note di trattazione scritta, in funzione di giudice di appello, pronuncia la sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
Il Giudice
Dott.ssa NT ZI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa NT ZI, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 317 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa
Pag. 1 di 7 DA
nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Via Nazionale s.n.c., 89040 Riace (RC), presso lo studio dell'Avv.
SA ZO, che la rappresenta e difende;
APPELLANTE
CONTRO
c.f. , in persona del pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
sede in Camini (RC), Via Fontana, 16;
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Locri n.
970/2024, pubblicata in data 04.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione appello, ha proposto gravame Parte_1
avverso la sentenza n. 970/2024 del Giudice di Pace di Locri depositata in cancelleria il 04 ottobre 2024 e non notificata. L'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado per aver dichiarato inammissibile la domanda, evidenziando la violazione da parte del giudicante degli artt. 126 bis e 204 bis c.d.s. nonché art. 100
c.p.c.. L'appellante ha concluso, pertanto, chiedendo al Tribunale “previa sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, di voler accogliere, per il motivo dedotto in narrativa, il presente appello e, per l'effetto, riformare l'impugnata sentenza n. 970/2024 emessa dal
Giudice di Pace di Locri nell'ambito del giudizio N.R.G. 1099/2024 pubblicata il
04/10/2024 e non notificata al procuratore dell'appellante dichiarando l'ammissibilità del ricorso originario;
annullare il verbale di accertamento di violazione del c.d.s. n.1594/2023 del 30/10/2023 per i motivi dedotti in primo grado;
in subordine, rimettere la causa al
Giudice di Pace per un nuovo esame nel merito. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre il rimborso per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi”.
Pag. 2 di 7 Con ordinanza del giorno 11.09.2025 resa a seguito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha disposto il mutamento del rito da ordinario a rito del lavoro, ha dichiarato la contumacia del e ha Controparte_1
richiesto l'acquisizione del fascicolo di primo grado. La causa, dunque, è stata rinviata per la verifica dell'acquisizione del suddetto fascicolo e per la discussione e decisione della stessa, con previsione della trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione del termine perentorio fino al 15.12.2025.
§ 2. L'appellante, con un unico motivo di appello, ha lamentato l'erroneità della sentenza di primo grado, evidenziando la sussistenza della propria legittimazione ad agire, atteso che la stessa, in qualità di conducente del veicolo targato GL337DT, ha subito una diretta conseguenza del verbale di accertamento n. 1594/2023 elevato dalla Polizia Municipale del il 30.10.2023, per la violazione Controparte_1
dell'art. 142, comma 8, in combinato disposto con l'art. 142, comma 2, del D.lgs. n.
285 del 30.04.1992, consistente nella decurtazione dei punti dalla patente di guida.
Sulla base di tale prospettazione, l'appellante ha dunque ritenuto sussistente un interesse diretto ed attuale ad impugnare il provvedimento sanzionatorio.
Ciò posto, va osservato che l'art. 126-bis, comma 2, C.d.S. prevede che “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai
Pag. 3 di 7 sensi dell'articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.”,
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha avuto modo di affermare che da tale disposizione legislativa "discende che la decurtazione dei punti di patente costituisce una sanzione amministrativa conseguente alla violazione di norme sulla circolazione stradale" e che, in particolare, "il meccanismo di sottrazione dei punti dalla patente di guida per effetto dell'accertamento dell'avvenuta violazione del codice della strada costituisce (come affermato dalla Corte Costituzionale nella ordinanza n. 247 del 24/6/2005) una misura accessoria alle relative sanzioni" (Cass., S.U., n. 9691 del 2009). Tale sanzione, tuttavia, non può essere irrogata né dai verbalizzanti né dal prefetto, in quanto difettano di competenza al riguardo dovendo detta decurtazione essere, invece, irrogata, ai sensi dell'art. 126 bis C.d.S., come modificato dal D.L. n. 262 del 2006, art. 44 convertito con modifiche dalla L. n. 286 del 2006, dall'autorità centrale preposta all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e solo all'esito della segnalazione conseguente alla definizione delle eventuali contestazioni relative all'infrazione che la comporta. Ed ancora le Sezioni
Unite della Corte di legittimità hanno precisato che «In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada che, ai sensi dell'art. 126-bis C.d.S., comportino la previsione dell'applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente di guida, il destinatario del preannuncio di detta decurtazione - di cui deve essere necessariamente fatta menzione nel verbale di accertamento - ha interesse e può quindi proporre opposizione dinnanzi al giudice di pace, ai sensi dell'art. 204-bis C.d.S., onde far valere anche vizi afferenti alla detta sanzione amministrativa accessoria, senza necessità di attendere la comunicazione della variazione di punteggio da parte dell'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida» (Cass. Sez. U, Sentenza n. 3936 del 2012, nonché più recentemente Cass.
Sez. 6, 17/01/2019, n. 1184, per cui: «In tema di violazioni al codice della strada, dopo
l'introduzione della c.d. "patente a punti", il soggetto che, con autocertificazione, abbia dichiarato all'Amministrazione procedente di avere preso visione del verbale - che viene notificato al solo proprietario del veicolo in ipotesi di contestazione non immediata - e di essere
l'effettivo responsabile della condotta contestata, ha interesse a impugnare il verbale stesso con riferimento alla decurtazione dei punti dalla patente, tenuto conto che tale sanzione viene
Pag. 4 di 7 applicata senza ulteriori notifiche (salva la sola comunicazione dell'avvenuta applicazione della stessa) e che, con riguardo alla anzidetta decurtazione, sussiste la responsabilità esclusiva del conducente, in quanto identificato»).
Chiarita la legittimazione attiva del conducente destinatario della decurtazione dei punti dalla patente di guida ad impugnare il verbale di accertamento dell'infrazione, va osservato che nel caso di specie, l'appellante non ha fornito la prova del presupposto fondante tale legittimazione, ovverosia la comunicazione all'Amministrazione irrogante la sanzione della propria qualità di conducente al momento dell'infrazione, con indicazione dei relativi dati. Il trasgressore, infatti, non ha dichiarato (con dichiarazione sostitutiva di atto notorio) di essere stato alla guida del veicolo nelle circostanze di tempo e luogo riportate nel verbale di contestazione.
Solo in presenza di tale autocertificazione, al trasgressore non è notificato alcun ulteriore verbale di contestazione, con la semplice conseguenza che, scaduti i termini per proporre ricorso, gli verrà comunicata la decurtazione dei punti. «Tale conseguenza deriva: - sia da norme interne della P.A. (…) ed in particolare dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14.9.2004 secondo la quale: "qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento del verbale e faccia pervenire all'ufficio procedente una dichiarazione (conforme al modello di cui all'allegato 1), sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida, avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai sensi del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, art. 38 la decurtazione di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente identificata come conducente al momento del fatto, senza necessità di ulteriore notifica del verbale"; - sia dalla considerazione che la previsione della suddetta autocertificazione in merito alla paternità della condotta contestata ha proprio lo scopo di individuare il destinatario della sanzione amministrativa della decurtazione dei punti così che, in ordine a tale conseguenza,
l'unico interessato a contestare, nei termini di legge, il verbale è, appunto, il conducente» (cfr. in motivazione Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4605 del 2012).
In altri termini, qualora il conducente sia persona diversa dal proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) è necessario far pervenire una dichiarazione conforme al modello previsto dal Ministero dell'Interno, contenente le generalità del dichiarante, l'assunzione di responsabilità e l'indicazione della patente di guida, con
Pag. 5 di 7 allegazione di copia della stessa, e sottoscrizione da parte del dichiarante. Ove tale dichiarazione non sia stata inviata all'Ufficio procedente ovvero la dichiarazione non sia stata firmata in originale o non sia stata allegata la copia della patente di guida, il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato alla persona indicata come conducente.
Nel caso di specie, l'appellante agli atti ha prodotto soltanto la dichiarazione dalla stessa rilasciata su modulo predisposto dal datore di lavoro, , su cui ha CP_3
indicato la propria intenzione di procedere all'impugnazione del verbale. Tale dichiarazione però non risulta né ricevuta dall'Ufficio di appartenenza (la parte del documento destinata alla sottoscrizione dell'Ufficio per ricevuta risulta in bianco) né inoltrata all'ente che ha contestato l'infrazione. Inoltre, la dichiarazione in esame non risulta conforme al modello predisposto dal Ministero dell'Interno, atteso che non contiene tutte le informazioni e dichiarazioni necessarie, né appare corredata della copia della patente di guida, per cui si deve concludere che la stessa, ove anche inviata al Comune di circostanza non risultante dagli atti), non avrebbe sostituito la CP_1
notifica del verbale di contestazione al conducente.
Va evidenziato, infatti, che nonostante nell'atto introduttivo del giudizio siano state indicati una serie di documenti offerti in comunicazione, nel presente giudizio
è stata prodotta soltanto l'allegata dichiarazione, per cui la decisione deve essere assunta considerando solo tale produzione (cfr. Cass. Sez. 2, 12/12/2017, n. 29716 per cui «Alla luce dell'art. 123 bis delle disp. att. c.p.c., il potere del giudice d'appello di ordinare alla parte di produrre la copia di determinati documenti (oltre che di acquisire il fascicolo
d'ufficio di primo grado), già prodotti nel grado precedente del giudizio, è da ritenere limitato all'ipotesi di impugnazione contro sentenze non definitive, mentre non è esercitabile nel giudizio di appello avverso sentenze definitive, nel quale la mancata produzione dei documenti è implicitamente riconducibile alla volontà della parte di non avvalersene, onde correttamente il giudice decide sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione»).
Ne consegue che il principio affermato nella sentenza impugnata del Giudice di
Pace, per il quale il contravventore al quale non sia stata contestata la violazione non ha interesse ad impugnare il verbale di accertamento elevato nei confronti di altri deve essere condiviso, non potendosi invocare il diverso principio affermato dalla
Pag. 6 di 7 Corte di legittimità (e posto alla base del motivo di gravame dell'appellante) per il caso in cui il soggetto, con dichiarazione con sottoscrizione autenticata o nelle forme della dichiarazione sostituiva di atto notorio, abbia dichiarato di avere preso visione del verbale e di essere l'effettivo responsabile della condotta contestata come violazione.
§ 3. Nulla per le spese del secondo grado di giudizio, stante la contumacia del
(cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, Controparte_1
nonché Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023 per cui: «la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto»).
Stante l'integrale rigetto dell'impugnazione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, in funzione di giudice d'appello, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. dispone nulla per le spese di lite del giudizio di appello;
3. dichiara dovuto, da parte dell'appellante, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Locri, il 16.12.2025.
Il Giudice
Dott.ssa NT ZI
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