Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2992 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2992 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. CORPORENTE MARIANNA C.F._1
presso il quale elettivamente domicilia
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. CORPORENTE MARIANNA presso C.F._2
il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/02/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in NAPOLI il 15/05/2004 (atto n. 31, P. II, S. C, sez. A, anno 2004).
Aggiungevano che dall'unione tra le parti è nato il [...], maggiorenne ed Per_1
economicamente indipendente.
1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I coniugi dichiarano di avere sistemazioni abitative autonome e distinte;
Il sig. , verserà mensilmente alla sig.ra a titolo di assegno CP_1 Pt_1 mantenimento la somma di € 150,00 mensili, somma che sarà versata alla stessa anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito della sentenza, rivalutabile ogni anno in base ad indici ISTAT
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti
; Parte_1 CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 31, P. II, S. C, sez. A, anno 2004);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 2/05/2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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