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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/11/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 561/2022 R.G.
PUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 16 ottobre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 561/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 nata il [...] a [...],
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro al Corso Mazzini, n. 74 presso lo studio dell'Avvocato Elena Mancuso che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Simona Riga, come da procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. P.IVA 1 con Controparte 1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
TE PU ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale CP 1 sito in Lamezia Terme
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
E CONTRO
Controparte 2
con sede in Roma, Viale Pasteur, 49 (C.F.: P.IVA 2 ), in persona
[...]
,
rappresentata e difesa dall'avv. Paolodel suo legale rappresentante pro tempore, Dott. CP 3
Leopardi ed elettivamente e digitalmente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email 1 giusta procura in atti;
OPPOSTO NONCHÉ CONTRO codice fiscale e P. IVA n. P.IVA 3 con sede Controparte_4 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Bavasso, presso il cui studio sito in Cosenza alla Via Nicola Serra, n. 96
elettivamente domicilia, come da procura in atti.
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020180005070861000 e agli avvisi di addebito n.
33020140000894117000, n. 33020160001192887000, n. 33020160001269517000, n.
33020160001310050000, n. 33020160001310151000, n. 33020170001960124000, n.
33020180000030252000, n. 33020180000030353000, n. 33020180000030555000, n.
33020180000128411000, n. 33020180000130128000, n. 33020180001389668000, n.
33020180001764605000, n. 33020180002250730000 e 33020190001469210000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.05.2022, Parte 1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000, notificata a mezzo PEC all'indirizzo il 19.04.2022, limitatamente alla cartella di pagamento n.Email 2
03020180005070861000 33020140000894117000, e agli avvisi di addebito n. n.
33020160001192887000, n. 33020160001269517000, n. 33020160001310050000, n.
33020160001310151000, n. 33020170001960124000, n. 33020180000030252000, n.
33020180000030353000, n. 33020180000030555000, n. 33020180000128411000, n.
33020180000130128000, n. 33020180001389668000, n. 33020180001764605000, n.
33020180002250730000 e 33020190001469210000.
La ricorrente eccepiva la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in quanto effettuata dall' CP 5 da un indirizzo PEC non ufficiale
Email 3 t) nonché per violazione della privacy del destinatario in quanto destinata ad un indirizzo PEC ( Email 2 riconducibile ad utilizzi lavorativi. Rilevava, inoltre, la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nonché per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi. Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi, nonchè la prescrizione del credito azionato, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 30.08.2022, si costituiva l'CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevando la validità della notifica dell'atto opposto, contestata per presunta violazione della privacy, in quanto indirizzata ad un indirizzo PEC risultante sia dal registro INI-PEC che dalla Visura della Camera di
Commercio nonché la regolarità della notifica degli atti ad essa presupposti e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione anche alla luce dell'applicabilità del della legislazione di emergenza dettata dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite e, in caso di soccombenza, il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità dell' CP_5
3. Si costituiva, in data 03.01.2023 1' CP 2 rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e, nel merito,
l'infondatezza della stessa chiedendo il rigetto con vittoria di spese di lite e condanna per lite temeraria.
4. Infine, con atto del 10.01.2023 si costituiva l' CP 5 rilevando, innanzitutto, l'inammissibilità
dell'opposizione per tardività e la validità della notifica effettuata a mezzo PEC per raggiungimento dello scopo ed eccependo, nel merito, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito contributivo alla luce dell'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale (con particolare riferimento all'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 e al preavviso di fermo n.
03080201500001183000) e dell'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020.
Concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17,
comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); 16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
"laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: "Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata";
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che "In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione"
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente riguardante la presunta inesistenza della notifica della comunicazione effettuata a mezzo PEC in quanto proveniente da un indirizzo ( Email 3 (t) non risultante dai pubblici registri. Ebbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491).
Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari.
In punto di diritto deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023, ha statuito, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, sulla validità della notifica effettuata dall'ente della riscossione da un indirizzo PEC
non censito nei pubblici registri. La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto "una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost." (cfr.
Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n. 29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982). L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata, che la "notifica [...], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati [...] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente" (Cfr. Cass.
SS. UU. n. 15979 del 2022). Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Civ. 27 maggio 2021, n. 14748).
Ed ancora, deve essere richiamato il recente orientamento espresso dai giudici di legittimità, a mente della quale: "in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro" (Cass. Civ. V., 2 luglio 2023, n. 18684).
Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione dell'atto impugnato, non ha fornito prova di una effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito.
Ed infatti, pur volendo accedere alla versione della contribuente, quest'ultima non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' CP_5 per come
E), presente nei pubblici registri Email 4 "), ma da uno diverso t), rispetto al quale è evidente, ictu oculi, la Email 3
provenienza dall'ente di riscossione. Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata dall' CP_5 deve considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
8. Allo stesso modo risulta infondata l'eccepita nullità della notifica dell'intimazione opposta per violazione della privacy del destinatario basata sul fatto che l'indirizzo PEC di destinazione fosse riconducibile ad utilizzi lavorativi. Sul punto, infatti, l'art. 3bis della Email 2
Legge n. 53/1994 stabilisce che "La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" e nella specie, l'intimazione di pagamento opposta avente ad oggetto obblighi contributivi del datore di lavoro, veniva correttamente notificata all'indirizzo PEC dell'opponente risultante dal pubblico elenco INI-PEC nonché dalla visura storica della stessa (si vedano gli atti allegati alla costituzione dell' CP_1).
9. Nel merito, essendo pacifica e non contestata la notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta, bisogna comunque valutare, ai fini della fondatezza o meno dell'eccepita prescrizione della pretesa contributiva, se degli stessi e di eventuali atti successivi sia stata prodotta o meno prova dell'avvenuta notifica. In particolare:
• la cartella di pagamento n. 03020180005070861000, avente ad oggetto contributi emessi dall' Controparte_2 in relazione agli anni 2017 e 2018, regolarmente notificata in data 19.06.2018 a mezzo PEC, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
gli avvisi di addebito: • n. 33020140000894117000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, notificato in data 25.08.2014 per compiuta giacenza, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
n. 33020170001960124000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2016 e 2017, notificato in data 30.11.2017 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta
⚫ n. 33020180000030252000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2015,
regolarmente notificato in data 14.02.2018, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
n. 33020180000030353000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2015,
regolarmente notificato in data 14.02.2018 a mezzo PEC, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
• n. 33020180000030555000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2016,
regolarmente notificato in data 14.02.2018 a mezzo PEC, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
• n. 33020180000128411000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2017,
regolarmente notificato in data 13.04.2018 a mezzo PEC, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
• n. 33020180000130128000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2015 e 2016,
regolarmente notificato in data 13.04.2018 a mezzo PEC, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
n. 33020180001389668000, relativo a contributo Modello DM10 dell'anno 2018,
regolarmente notificato in data 17.07.2018 a mezzo raccomandata A/R a mani di [...]
Persona 1 qualificatosi come figlio della destinataria, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
• n. 33020180001764605000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2018, notificato in data 18.11.2018 per compiuta giacenza, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
n. 33020180002250730000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2017 e 2018, regolarmente notificato in data 15.12.2018 a mezzo raccomandata A/R, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
⚫ n. 33020190001469210000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2018, regolarmente notificato in data 19.09.2019 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
Rispetto ai suddetti crediti, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
****
In relazione agli avvisi di addebito:
. n. 33020160001192887000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2016,
regolarmente notificato in data 29.09.2016 a mezzo PEC. Rispetto al suddetto avviso è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata risulta che l'CP_1, al fine di provare la regolarità della relativa notifica, ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml" (contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida;
Con riferimento poi all'eccepita prescrizione, ai suddetti crediti, come correttamente rilevato da
CP_1 ed CP_5 risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dagli artt. 37 del D.L. N. 18/2020 e dall'art. 11 del D.L. n. 183/2020 il cui combinato disposto determina che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020" e dal 31 dicembre 2020 ("data di entrata in vigore del D.L. n. 183/2020) al 30 giugno 2021 tale per cui il termine originario di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 29.09.2016 è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma
9 del D.L. n. 183/2020 tale per cui al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 19.04.2022 il "nuovo" termine quinquennale destinato a scadere in data 06.08.2022
(per come risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione maturato in data
29.09.2021) non era ancora maturato e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata;
****
n. 33020160001269517000, relativo a contributi CP 1 dell'anno 2015, notificato in data
12.07.2016 a mezzo PEC;
il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D.
Lgs. n. 159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile nel caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data 12.07.2016), era destinato a scadere il 12.07.2021 e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021.
Applicando la suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020229000651057/000 avvenuta in data 19.04.2022 è sufficiente ad interrompere il decorso del
"nuovo" termine quinquennale, destinato a scadere in data 04.01.2023 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione) e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
n. 33020160001310050000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2014, notificato in
.
data 10.08.2016 a mezzo PEC (XML); il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi
541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile nel caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data
10.08.2016), era destinato a scadere il 10.08.2021 e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Applicando la suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 avvenuta in data 19.04.2022 è sufficiente ad interrompere il decorso del
"nuovo" termine quinquennale, destinato a scadere in data 02.02.2023 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione) e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata;
n. 33020160001310151000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 20 e 2015,
•
notificato in data 10.08.2016 a mezzo PEC (XML) il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile nel caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data 10.08.2016), era destinato a scadere il 10.08.2021 e, quindi, nel periodo compreso tra 1'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Applicando la suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 avvenuta in data 19.04.2022 è sufficiente ad interrompere il decorso del "nuovo" termine quinquennale, destinato a scadere in data 02.02.2023 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione) e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata;
Rispetto ai suddetti avvisi è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata risulta che l'CP_1, al fine di provare la regolarità dei singoli avvisi di addebito, ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml" (contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida.
10. Per quanto riguarda il presunto difetto di motivazione dell'intimazione opposta, si richiama comunque l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui "l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata" (ex multis Cass., Civ.
Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n.
16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140
del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ.,
Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n.
34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
11. Allo stesso, modo, con riferimento al vizio di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si sottolinea che il contenuto della cartella e/o dell'intimazione di pagamento è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis.
La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo". Ed è proprio il ruolo l'atto in cui, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 602 del 1973, sono iscritti, oltre alle imposte e alle sanzioni, gli interessi con la conseguenza che gli interessi richiamati nella singola cartella o nel singolo avviso di addebito sono, in realtà, quelli già iscritti ex lege a ruolo.
Perciò, in assenza di una disposizione normativa che prescriva l'indicazione, nella cartella e/o nell'avviso, delle modalità di calcolo degli interessi, il vizio lamentato va considerato anche infondato.
12. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della ricorrente e calcolate sulla base del valore dichiarato della causa (€ 63.053,35), della non complessità della stessa e della assenza di istruttoria, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle di cui al DM 147/2022.
P. Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte 1 così provvede:
- Rigetta il ricorso.
al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
- Condanna Parte 1
CP
€ 4.201,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti Controparte 4
Controparte_2 oltre spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 10.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara
PUBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
in persona del giudice Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara, a seguito dell'udienza del 16 ottobre
2025, tenutasi mediante trattazione scritta ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c, ha pronunciato, mediante deposito di motivazioni contestuali, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 561/2022 R.G. avente ad oggetto Ricorso in opposizione e vertente
TRA
Parte 1 (C.F. C.F. 1 nata il [...] a [...],
residente in [...] ed elettivamente domiciliata in
Catanzaro al Corso Mazzini, n. 74 presso lo studio dell'Avvocato Elena Mancuso che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato Simona Riga, come da procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. P.IVA 1 con Controparte 1 sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli Avvocati Giacinto Greco e Maria
TE PU ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale CP 1 sito in Lamezia Terme
(CZ) alla via Saverio D'Ippolito, n. 5, come da procura in atti
OPPOSTO
E CONTRO
Controparte 2
con sede in Roma, Viale Pasteur, 49 (C.F.: P.IVA 2 ), in persona
[...]
,
rappresentata e difesa dall'avv. Paolodel suo legale rappresentante pro tempore, Dott. CP 3
Leopardi ed elettivamente e digitalmente domiciliata all'indirizzo di posta elettronica certificata
Email 1 giusta procura in atti;
OPPOSTO NONCHÉ CONTRO codice fiscale e P. IVA n. P.IVA 3 con sede Controparte_4 in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Bavasso, presso il cui studio sito in Cosenza alla Via Nicola Serra, n. 96
elettivamente domicilia, come da procura in atti.
OPPOSTO
-OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 03020180005070861000 e agli avvisi di addebito n.
33020140000894117000, n. 33020160001192887000, n. 33020160001269517000, n.
33020160001310050000, n. 33020160001310151000, n. 33020170001960124000, n.
33020180000030252000, n. 33020180000030353000, n. 33020180000030555000, n.
33020180000128411000, n. 33020180000130128000, n. 33020180001389668000, n.
33020180001764605000, n. 33020180002250730000 e 33020190001469210000.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13.05.2022, Parte 1 proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000, notificata a mezzo PEC all'indirizzo il 19.04.2022, limitatamente alla cartella di pagamento n.Email 2
03020180005070861000 33020140000894117000, e agli avvisi di addebito n. n.
33020160001192887000, n. 33020160001269517000, n. 33020160001310050000, n.
33020160001310151000, n. 33020170001960124000, n. 33020180000030252000, n.
33020180000030353000, n. 33020180000030555000, n. 33020180000128411000, n.
33020180000130128000, n. 33020180001389668000, n. 33020180001764605000, n.
33020180002250730000 e 33020190001469210000.
La ricorrente eccepiva la nullità della notifica dell'intimazione di pagamento opposta in quanto effettuata dall' CP 5 da un indirizzo PEC non ufficiale
Email 3 t) nonché per violazione della privacy del destinatario in quanto destinata ad un indirizzo PEC ( Email 2 riconducibile ad utilizzi lavorativi. Rilevava, inoltre, la nullità dell'atto opposto per difetto di motivazione e mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi nonché per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi. Chiedeva, quindi, volersi accertare e dichiarare l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta, della cartella di pagamento e degli avvisi di addebito sottesi, nonchè la prescrizione del credito azionato, con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
2. Con memoria difensiva depositata in data 30.08.2022, si costituiva l'CP_1 eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per tardività, il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevando la validità della notifica dell'atto opposto, contestata per presunta violazione della privacy, in quanto indirizzata ad un indirizzo PEC risultante sia dal registro INI-PEC che dalla Visura della Camera di
Commercio nonché la regolarità della notifica degli atti ad essa presupposti e l'infondatezza dell'eccepita prescrizione anche alla luce dell'applicabilità del della legislazione di emergenza dettata dal D.L. n. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese di lite e, in caso di soccombenza, il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità dell' CP_5
3. Si costituiva, in data 03.01.2023 1' CP 2 rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva nonché l'inammissibilità dell'opposizione per tardività e, nel merito,
l'infondatezza della stessa chiedendo il rigetto con vittoria di spese di lite e condanna per lite temeraria.
4. Infine, con atto del 10.01.2023 si costituiva l' CP 5 rilevando, innanzitutto, l'inammissibilità
dell'opposizione per tardività e la validità della notifica effettuata a mezzo PEC per raggiungimento dello scopo ed eccependo, nel merito, l'infondatezza dell'eccepita prescrizione del credito contributivo alla luce dell'esistenza di atti interruttivi del termine prescrizionale (con particolare riferimento all'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 e al preavviso di fermo n.
03080201500001183000) e dell'applicabilità al caso di specie della legislazione di emergenza di cui al D.L. n. 18/2020.
Concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare l'infondatezza della proposta opposizione con vittoria di spese e competenze di lite.
5. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16.10.2025, tenutasi mediante trattazione scritta, lette le note in sostituzione di udienza, la causa veniva decisa come dalla presente sentenza con motivazione contestuale.
6. Nel merito, al fine di inquadrare la materia oggetto del contendere, appare opportuno richiamare i principi giurisprudenziali espressi in materia di impugnazione di atti di riscossione di contributi previdenziali e premi assicurativi, evidenziati nella sentenza della Corte di Cassazione, n.
18256 del 02/09/2020, che ha affermato:
13. il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, all'art. 17,
comma 1, agli artt. 24, 25, 29, dal D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr.
Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata)
o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1);
14. lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni;
15. questa Corte ha statuito che "Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. (Così statuendo, la S.C., in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una "relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento)" (Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016); 16. ha ulteriormente chiarito che "In materia di riscossione di contributi previdenziali,
l'opposizione avverso l'avviso di mora (ora intimazione di pagamento) con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo
(nella specie la prescrizione quinquennale del credito ai sensi della L. n. 335 del 1995, ex art. 3, commi 9 e 10), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi" (Cass. n.
29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016);
17. premesso che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito (cfr., ad es., Cass. n. 12239 del 2007), si è sottolineato che
"laddove l'opposizione ex art. 615 c.p.c. sia proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 non potuta esercitare per omessa notifica della cartella, la censura di mancata notifica della cartella non vale a negare l'esistenza di un titolo esecutivo ma esclusivamente a recuperare la tempestività dell'opposizione (come – appunto – segnala Cass. n. 28583 del 2018, cit.), ed è altresì funzionale all'eccezione di prescrizione (per negarne preventivamente l'interruzione), cioè pur sempre ad una questione inerente al merito della pretesa creditoria" (così Cass. n. 22292 del 2019;
n. 29294 del 2019);
18. sulla differenza tra opposizione agli atti esecutivi e opposizione all'esecuzione si è chiarito come "la prima tende a paralizzare temporaneamente l'azione esecutiva o determinati atti esecutivi, mentre la seconda è volta a negarla in radice. La differenza è di notevole spessore: nel primo caso l'opponente riconosce l'altrui azione esecutiva, ma sostiene che non vi sia stato un regolare svolgimento del processo esecutivo per meri vizi formali degli atti di esecuzione e/o di quelli ad essa prodromici;
ha un interesse (giuridicamente apprezzabile) a dolersene perché vuole non già sottrarsi al pagamento del debito (che non nega), ma ai danni e alle spese ulteriori conseguenti all'altrui azione esecutiva e/o ai singoli atti in cui essa si estrinseca;
nella seconda, invece, l'opponente nega a monte l'azione esecutiva o per inesistenza (originaria o sopravvenuta) del titolo esecutivo o perché sostiene che esso abbia un contenuto diverso da quello preteso dal creditore o, ancora, perché i beni staggiti (nell'esecuzione per espropriazione, oggi non rilevante) sono impignorabili. E poiché la qualificazione giuridica d'una domanda necessariamente postula l'individuazione dell'interesse ad agire che ne è a monte, nel caso in cui sia dedotta l'omessa notifica della cartella al fine di far valere fatti estintivi del credito, l'interesse del ricorrente è solo quello, in pratica, di negare di essere debitore (per sopravvenuta prescrizione, a suo dire, del credito);
19. a fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 cit. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi (tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione); oppure per far valere l'inesistenza del titolo esecutivo a monte (ad es. per mancata iscrizione a ruolo) e quindi per contestare il diritto della parte istante di procedere a esecuzione forzata (tale opposizione non è soggetta a termine di decadenza); ancora, per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (anche in tal caso senza essere soggetto a termini di decadenza);
20. questa Corte con la sentenza n. 31282 del 2019 ha precisato: "Nelle ipotesi in cui...il debitore affermi che la cartella esattoriale non gli è stata notificata, può agire sulla base delle risultanze dell'estratto di ruolo ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, recuperando l'azione preclusa a causa della mancata o irrituale notifica (così come ammesso da Cass. S.U. n. 7931 del
29/03/2013 e successive sentenze conformi); può anche proporre ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. Solo nel secondo caso, venendo in questione tutto il merito contributivo e non solo le questioni anteriori alla notifica della cartella, potrà procedersi all'accertamento del decorso del termine di prescrizione eventualmente maturato anche successivamente alla notifica della cartella che dovesse risultare ritualmente effettuata";
21. le pronunce richiamate hanno ben delineato la diversa natura delle due azioni, opposizione ex art. 24 cit. e opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ciascuna retta da un distinto interesse ad agire, nonché la possibilità di cumulo delle stesse, cioè di proposizione nel medesimo giudizio (cfr. Cass. n. 29294 del 2019; n. 31282 del 2019);
22. quanto agli oneri di allegazione, si è puntualizzato (Cass. n. 31282 del 2019) che "In materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell'indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio;
ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l'onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione"
(cfr. anche Cass., sez. 6 n. 14135 del 2019)».
7. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione preliminare sollevata dall'opponente riguardante la presunta inesistenza della notifica della comunicazione effettuata a mezzo PEC in quanto proveniente da un indirizzo ( Email 3 (t) non risultante dai pubblici registri. Ebbene, in termini generali corre l'obbligo di evidenziare che il vizio di inesistenza della notificazione è configurabile nelle ipotesi di: a) totale mancanza materiale dell'atto; b) quando venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 1491).
Ipotesi non assolutamente configurabili nella fattispecie in esame, posto che: a) l'atto impugnato è stato materialmente trasmesso dall'ente della riscossione;
b) la notificazione è avvenuta in conformità alle prescrizioni previste in materia di notificazione di atti giudiziari.
In punto di diritto deve richiamarsi la recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 982 del 16 gennaio 2023, ha statuito, in una fattispecie analoga a quella oggetto della presente controversia, sulla validità della notifica effettuata dall'ente della riscossione da un indirizzo PEC
non censito nei pubblici registri. La Suprema Corte ha motivato la suddetta decisione argomentando che, qualora il contribuente deduca il vizio di notifica, grava sul contribuente medesimo provare la relativa doglianza ed evidenziare i pregiudizi sostanziali al diritto di difesa dipesi da una tale notificazione, in quanto "una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost." (cfr.
Cass., Sez. VI, 25 ottobre 2021, n. 29879; Cass., Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 982). L'organo nomofilattico ha poi precisato, in relazione alla notificazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata, che la "notifica [...], utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito "Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla L. n. 53 del 1994, art.
3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati [...] e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui
è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente" (Cfr. Cass.
SS. UU. n. 15979 del 2022). Inoltre, laddove sussista il vizio di nullità della notificazione, la proposizione di tempestiva impugnazione avverso l'atto impositivo o di riscossione produce un effetto sanante dell'asserito vizio, ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (Cass., Civ. 27 maggio 2021, n. 14748).
Ed ancora, deve essere richiamato il recente orientamento espresso dai giudici di legittimità, a mente della quale: "in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-PEC non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro" (Cass. Civ. V., 2 luglio 2023, n. 18684).
Rapportando i principi esposti al caso in esame, si rileva che parte opponente, pur eccependo vizi concernenti la notificazione dell'atto impugnato, non ha fornito prova di una effettiva lesione del proprio diritto di difesa o di altro pregiudizio per la decisione di merito.
Ed infatti, pur volendo accedere alla versione della contribuente, quest'ultima non ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' CP_5 per come
E), presente nei pubblici registri Email 4 "), ma da uno diverso t), rispetto al quale è evidente, ictu oculi, la Email 3
provenienza dall'ente di riscossione. Ne consegue, dunque, che la notifica a mezzo posta elettronica certificata effettuata dall' CP_5 deve considerarsi validamente eseguita, non essendo state integrate le ipotesi né di inesistenza né di nullità della notificazione stessa.
8. Allo stesso modo risulta infondata l'eccepita nullità della notifica dell'intimazione opposta per violazione della privacy del destinatario basata sul fatto che l'indirizzo PEC di destinazione fosse riconducibile ad utilizzi lavorativi. Sul punto, infatti, l'art. 3bis della Email 2
Legge n. 53/1994 stabilisce che "La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici" e nella specie, l'intimazione di pagamento opposta avente ad oggetto obblighi contributivi del datore di lavoro, veniva correttamente notificata all'indirizzo PEC dell'opponente risultante dal pubblico elenco INI-PEC nonché dalla visura storica della stessa (si vedano gli atti allegati alla costituzione dell' CP_1).
9. Nel merito, essendo pacifica e non contestata la notifica degli atti presupposti all'intimazione di pagamento opposta, bisogna comunque valutare, ai fini della fondatezza o meno dell'eccepita prescrizione della pretesa contributiva, se degli stessi e di eventuali atti successivi sia stata prodotta o meno prova dell'avvenuta notifica. In particolare:
• la cartella di pagamento n. 03020180005070861000, avente ad oggetto contributi emessi dall' Controparte_2 in relazione agli anni 2017 e 2018, regolarmente notificata in data 19.06.2018 a mezzo PEC, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
gli avvisi di addebito: • n. 33020140000894117000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2012, notificato in data 25.08.2014 per compiuta giacenza, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
n. 33020170001960124000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2016 e 2017, notificato in data 30.11.2017 a mezzo PEC, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta
⚫ n. 33020180000030252000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2015,
regolarmente notificato in data 14.02.2018, contenuto nell'intimazione di pagamento n.
03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
n. 33020180000030353000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2015,
regolarmente notificato in data 14.02.2018 a mezzo PEC, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
• n. 33020180000030555000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2016,
regolarmente notificato in data 14.02.2018 a mezzo PEC, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
• n. 33020180000128411000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2017,
regolarmente notificato in data 13.04.2018 a mezzo PEC, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
• n. 33020180000130128000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2015 e 2016,
regolarmente notificato in data 13.04.2018 a mezzo PEC, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
n. 33020180001389668000, relativo a contributo Modello DM10 dell'anno 2018,
regolarmente notificato in data 17.07.2018 a mezzo raccomandata A/R a mani di [...]
Persona 1 qualificatosi come figlio della destinataria, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
• n. 33020180001764605000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2018, notificato in data 18.11.2018 per compiuta giacenza, contenuta nell'intimazione di pagamento n.
03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n.
03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
n. 33020180002250730000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 2017 e 2018, regolarmente notificato in data 15.12.2018 a mezzo raccomandata A/R, contenuta nell'intimazione di pagamento n. 03020199004636869000 notificata in data 25.09.2019 e, da ultimo, nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
⚫ n. 33020190001469210000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2018, regolarmente notificato in data 19.09.2019 a mezzo raccomandata A/R, contenuto nell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 notificata in data 19.04.2022 e in questa sede opposta;
Rispetto ai suddetti crediti, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata in quanto infondata sia alla luce della prova dell'avvenuta notifica di atti interruttivi del termine quinquennale sia per l'applicabilità della legislazione di emergenza di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma 9 del D.L. n. 183/2020 (sospensione di 311 giorni).
****
In relazione agli avvisi di addebito:
. n. 33020160001192887000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2016,
regolarmente notificato in data 29.09.2016 a mezzo PEC. Rispetto al suddetto avviso è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata risulta che l'CP_1, al fine di provare la regolarità della relativa notifica, ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml" (contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida;
Con riferimento poi all'eccepita prescrizione, ai suddetti crediti, come correttamente rilevato da
CP_1 ed CP_5 risulta applicabile la legislazione di emergenza prevista, in particolare, dagli artt. 37 del D.L. N. 18/2020 e dall'art. 11 del D.L. n. 183/2020 il cui combinato disposto determina che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020" e dal 31 dicembre 2020 ("data di entrata in vigore del D.L. n. 183/2020) al 30 giugno 2021 tale per cui il termine originario di prescrizione quinquennale, decorrente dalla data di notifica dell'avviso di addebito avvenuta il 29.09.2016 è rimasto sospeso per complessivi 311 giorni, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37, comma 2 del D.L. n. 18/2020 e 11, comma
9 del D.L. n. 183/2020 tale per cui al momento della notifica dell'intimazione di pagamento opposta avvenuta in data 19.04.2022 il "nuovo" termine quinquennale destinato a scadere in data 06.08.2022
(per come risultante dall'aggiunta di 311 giorni al termine originario di prescrizione maturato in data
29.09.2021) non era ancora maturato e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata;
****
n. 33020160001269517000, relativo a contributi CP 1 dell'anno 2015, notificato in data
12.07.2016 a mezzo PEC;
il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D.
Lgs. n. 159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile nel caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data 12.07.2016), era destinato a scadere il 12.07.2021 e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021.
Applicando la suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
03020229000651057/000 avvenuta in data 19.04.2022 è sufficiente ad interrompere il decorso del
"nuovo" termine quinquennale, destinato a scadere in data 04.01.2023 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione) e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
n. 33020160001310050000, relativo a contributi Modello DM10 dell'anno 2014, notificato in
.
data 10.08.2016 a mezzo PEC (XML); il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi
541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile nel caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data
10.08.2016), era destinato a scadere il 10.08.2021 e, quindi, nel periodo compreso tra l'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Applicando la suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 avvenuta in data 19.04.2022 è sufficiente ad interrompere il decorso del
"nuovo" termine quinquennale, destinato a scadere in data 02.02.2023 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione) e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata;
n. 33020160001310151000, relativo a contributi Modello DM10 degli anni 20 e 2015,
•
notificato in data 10.08.2016 a mezzo PEC (XML) il termine di prescrizione è rimasto sospeso per complessivi 541 giorni, ai sensi dell'art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020, in combinato disposto con l'art. 12, comma 1 del D. Lgs. n. 159/2015; tale ipotesi di sospensione risulta applicabile nel caso di specie in quanto il termine di cinque anni, decorrente dalla notifica dell'avviso di addebito (avvenuta in data 10.08.2016), era destinato a scadere il 10.08.2021 e, quindi, nel periodo compreso tra 1'8.03.2020 ed il 31.08.2021. Applicando la suddetta sospensione, perciò, la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03020229000651057/000 avvenuta in data 19.04.2022 è sufficiente ad interrompere il decorso del "nuovo" termine quinquennale, destinato a scadere in data 02.02.2023 (data risultante dall'aggiunta di 541 giorni al termine originario di prescrizione) e l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata;
Rispetto ai suddetti avvisi è necessaria un'ulteriore precisazione: dalla documentazione depositata risulta che l'CP_1, al fine di provare la regolarità dei singoli avvisi di addebito, ha prodotto le ricevute di accettazione e consegna in formato .xml, composte dai files daticert.xml" (contenenti la puntuale indicazione del mittente e del destinatario, della data e dell'ora della consegna, nonché del suo oggetto); ebbene, rispetto a tale produzione, la ricorrente non ha preso specifica posizione, né ha dedotto eventuali disfunzionalità del sistema telematico che le avrebbero impedito di prenderne visione (cfr. Cass. Civ. n. 15001/2021) né, ancora, ha offerto elementi di prova idonei a superare la presunzione di conoscenza somministrata da quella ricevuta di consegna;
sicché, la notifica dell'avviso deve ritenersi valida.
10. Per quanto riguarda il presunto difetto di motivazione dell'intimazione opposta, si richiama comunque l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione secondo cui "l'avviso di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché non occorre (anche in forza dell'art. 21- octies, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241) che detto avviso contenga una motivazione diversa ed ulteriore rispetto al paradigma ministeriale, essendo, invece, bastevole, al fine di garantire al destinatario l'identificazione della pretesa tributaria azionata, il riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata" (ex multis Cass., Civ.
Sez. V, n. 28689 del 9/11/2018; Cass., Civ., Sez. V, n. 1961 del 24/01/2019; Cass., Civ., Sez. V, n.
16909 dell'11/08/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 29504 del 24/12/2020; Cass., Civ., Sez. V, n. 12140
del 7/05/2021; Cass., Civ., n. 2644 dell'8/01/2022; Cass., Sez. V, n. 6209 del 24/02/2022; Cass., Civ.,
Sez. V, n. 34689 del 24/11/2022; Cass., Civ., Sez. V, n. 5546 del 22/02/2023; Cass. Civ., Sez. V., n.
34416 dell'11/12/2023).
Dunque, in conformità alle prescrizioni dettate dal modello ministeriale, la semplice indicazione dell'importo complessivo degli interessi moratori e delle spese di riscossione è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'intimazione di pagamento, anche in coerenza all'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (Cass., S.S.U.U., 14 luglio
2022, n. 22281), che hanno ritenuto che la cartella di pagamento è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 L. n. 212 del 27/07/2000 e dall'art. 3 L. n. 241 del 7/08/1990.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento risulta essere conforme al modello ministeriale e, pertanto, dall'esame documentale dell'atto non emergere alcuna irregolarità formale.
11. Allo stesso, modo, con riferimento al vizio di mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, si sottolinea che il contenuto della cartella e/o dell'intimazione di pagamento è dettato, nei suoi elementi necessari, dall'art. 25 D.P.R. n. 602 del 1973 in base al quale: "La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.
2-bis.
La cartella di pagamento contiene anche l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo". Ed è proprio il ruolo l'atto in cui, ai sensi dell'art. 11 D.P.R. n. 602 del 1973, sono iscritti, oltre alle imposte e alle sanzioni, gli interessi con la conseguenza che gli interessi richiamati nella singola cartella o nel singolo avviso di addebito sono, in realtà, quelli già iscritti ex lege a ruolo.
Perciò, in assenza di una disposizione normativa che prescriva l'indicazione, nella cartella e/o nell'avviso, delle modalità di calcolo degli interessi, il vizio lamentato va considerato anche infondato.
12. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della ricorrente e calcolate sulla base del valore dichiarato della causa (€ 63.053,35), della non complessità della stessa e della assenza di istruttoria, secondo i parametri minimi di cui alle Tabelle di cui al DM 147/2022.
P. Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da Parte 1 così provvede:
- Rigetta il ricorso.
al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi
- Condanna Parte 1
CP
€ 4.201,00 a favore di ciascuna delle parti resistenti Controparte 4
Controparte_2 oltre spese documentate e accessori se dovuti.
Lamezia Terme, 10.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Maria Francesca Cerchiara